Sentenza 9 marzo 2015
Massime • 1
In tema di favoreggiamento personale, per la sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, che deve consistere nella cosciente e volontaria determinazione delle condotte con la consapevolezza della loro natura elusiva delle investigazioni e delle ricerche dell'autorità e della finalizzazione delle stesse a favorire colui che sia sottoposto a tali investigazioni o ricerche.
Commentario • 1
- 1. Reato di favoreggiamento personaleIlaria Parlato · https://www.diritto.it/ · 14 aprile 2020
Il delitto di favoreggiamento personale, allorché vi siano tutti i presupposti di legge, è configurabile a carico di chi aiuta taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità. La norma di riferimento. Il reato di favoreggiamento personale è previsto e punito dall'art. 378 c.p. ed è integrato allorché “chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2015, n. 20195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20195 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 03/03/2015
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 517
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 55627/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di LI;
avverso l'ordinanza emessa il 20 novembre 2014 dal Tribunale di LI;
nei confronti di:
UI EN n. Terzigno il 16 febbraio 1966;
DE IS TE n. Repubblica di San Marino il 26 aprile 1968;
NT NL n. Roma il 25 settembre 1959;
AS LA n. Portici il 13 gennaio 1977;
RO RI n. Cercola il 20 marzo 1971;
DE LU NZ n. LI il 1 novembre 1972;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. CAMMINO Matilde;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. Dott. FODARONI Maria Giuseppina, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
sentiti i difensori dell'indagato QU, avv. Ciruzzi Domenico del foro di LI, e dell'indagato De NT, avv. Bruno RI del foro di LI, che hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, e il difensore dell'indagato AR, avv. Placanica Cesare del foro di Roma, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Osserva:
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 20 novembre 2014 il Tribunale di LI si è pronunciato sull'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa il 7 luglio 2014 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di LI nella parte in cui era stata rigettata la richiesta dì applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di LO FR, LO LE e De MO UN in ordine ai delitti di tentata estorsione aggravata ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo D), nei confronti di LO LE e De MO UN in ordine al delitto di associazione per delinquere di stampo camorristico (capo A), nei confronti della De MO anche in ordine al delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo B) e, inoltre, erano state rigettate le richieste di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di QU EN in ordine ai delitti di favoreggiamento personale aggravato ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo E) e di corruzione (capo F), dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del contestuale divieto di dimora nella Regione Campania nei confronti di AR NL e De NT TE in ordine al delitto di favoreggiamento personale aggravato dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo E), dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di FA LA, ER RI e De CA NZ in ordine al reato di corruzione (capo F). Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nei confronti dell'AR e del De NT in relazione alla mancata applicazione della misura interdittiva del divieto di dimora (anche) in Puglia, Calabria e Sicilia che non risultava compresa nella richiesta cautelare;
ha rigettato nel resto l'appello.
2. La vicenda che aveva dato luogo alla richiesta di applicazione delle misure cautelari era imperniata sull'estorsione, aggravata ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, messa in atto in Torre UN dal 5 aprile al 5 luglio 2013 ai danni di dirigenti e dipendenti della società di produzione televisiva e cinematografica Cattleya s.r.l., ALepoca impegnata nelle riprese della serie televisiva Gomorra.
Per la realizzazione dello sceneggiato era stata prescelta, quale ambientazione nella finzione televisiva dell'attività del capoclan protagonista, la villa di LO FR, sita in Torre UN, che era stata concessa temporaneamente in uso alla casa di produzione per le riprese da effettuare nel periodo da aprile a settembre 2013.
La villa in questione il 4 aprile 2013 era stata tuttavia sottoposta, unitamente ad altri beni della famiglia LO, a sequestro preventivo nell'ambito delle indagini in corso a carico di LO FR, figlio di LO LE e di De MO UN, per i delitti di associazione camorristica e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con riferimento al ruolo significativo dallo stesso svolto del gruppo LO-Pisielli, articolazione del clan LO-Cavalieri egemone nel territorio di Torre UN. Parte delle somme costituenti il corrispettivo della concessione temporanea ad uso cinematografico dell'immobile nel periodo compreso tra il 25 marzo e il 14 settembre 2013, anziché essere versate dopo il sequestro esclusivamente ALamministratore giudiziario, risultavano dalle intercettazioni ambientali e telefoniche eseguite nell'ambito di dette indagini essere state versate dai responsabili della società di produzione - per effetto delle minacce anche implicite esercitate tramite i genitori LO LE e De MO UN da LO FR, che premeva per ottenere anche il pagamento delle ulteriori rate - nelle mani di LO LE. In particolare secondo gli accordi contrattuali la Cattleya s.r.l. avrebbe dovuto versare complessivamente 30.000,00 Euro, suddivise in cinque rate da 6.000,00 Euro ciascuna;
alla data del 18 marzo 2013 era stata versata la prima rata, mediante assegno, direttamente a LO FR;
dopo il sequestro, disposto contestualmente ALordinanza di custodia cautelare eseguita il 4 aprile 2013 nei confronti di LO FR, nelle mani del padre di quest'ultimo, LO LE, erano stati versati prima 5.000,00 Euro e, successivamente, altri 1.000,00 Euro.
I responsabili della società di produzione - il location manager QU EN e l'organizzatore generale AR NL - avevano negato agli inquirenti di aver ricevuto dai LO minacce estorsive finalizzate al pagamento delle rate contrattuali non più dovute dopo il sequestro e di aver corrisposto somme di denaro a LO LE, ma erano stati smentiti dal contenuto delle conversazioni ambientali e telefoniche intercettate da cui risultava che De NT TE, subentrato ALAR, dopo essere stato sentito dal pubblico ministero (ed avere anch'egli negato comportamenti intimidatori da parte dei LO, pur essendo consapevole delle richieste illecite di cui la società di produzione era sottoposta), nei contatti successivamente avuti con LO LE gli aveva svelato l'esistenza di indagini a carico suo e dei suoi familiari in ordine ALestorsione.
Nei confronti dei predetti era stato pertanto ipotizzato il delitto di favoreggiamento personale, aggravato ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, sotto il profilo dell'agevolazione dell'organizzazione camorristica denominata LO-Cavalieri (capo E). In ordine reato di favoreggiamento personale il Tribunale ha ritenuto che dovesse escludersi la sussistenza del dolo per il De NT, "che nel disvelare al LO investigazioni sul suo conto persegue il dichiarato intento di far cessare le richieste estorsive". Quanto alla condotta dell'AR e dell'QU, il Tribunale ha ritenuto che effettivamente costoro, che non risultavano essere "stati animati dalla finalità, nemmeno parallela, di ottenere qualche vantaggio personale in termini di risparmio per la società di produzione", con il loro mendacio avessero aiutato i LO ad eludere le investigazioni "che senza il supporto captativo non avrebbero avuto alcuno sbocco" ma che, data l'occasionalità della condotta, poteva escludersi la sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato prevista dALart. 274 c.p.p., lett. c).
Quanto al delitto di corruzione (capo F) ascritto ALQU (corruzione attiva) e ai tre agenti della Polizia municipale di LI FA, ER e De CA (corruzione passiva) - i quali, come risultava dalla conversazione intercettata l'11 agosto 2013 nell'autovettura dell'QU, avevano ricevuto da quest'ultimo 300,00 euro per venire incontro alle esigenze della casa di produzione cinematografica che stava realizzando delle scene nei quartieri napoletani di San Giovanni a Teduccio e Ponticelli consentendo in cambio del denaro il blocco temporaneo dell'intera carreggiata e non di una sola corsia dell'arteria stradale interessata (come previsto dALordinanza sindacale)- il Tribunale ha ritenuto di dover escludere per i quattro indagati la sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.
3. Avverso la predetta ordinanza il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo quanto segue.
Relativamente alla posizione del De NT il ricorrente osserva che il reato di favoreggiamento personale richiede il dolo generico, essendo irrilevanti i motivi e le ragioni personali perseguiti dALagente. Il De NT nel caso di specie intendeva favorire i responsabili dell'estorsione e, nel contempo, esercitare sugli stessi una forte pressione, con la minaccia di rivolgersi ALAutorità giudiziaria, per convincerli ad accontentarsi del denaro già versato (12.000,00 Euro) e ad astenersi dal pretendere il versamento delle ulteriori tre rate (complessivamente 18.000,00 Euro) previste nel contratto di concessione in uso dell'immobile, nel frattempo sottoposto a sequestro preventivo. Nel ricorso si evidenzia che dal contenuto delle intercettazioni risultava chiaramente l'insofferenza del De NT per le indagini in corso e il suo convincimento dell'opportunità di trovare un "accomodamento".
Con riferimento alla posizione dell'QU e dell'AR, il ricorrente rileva che apoditticamente il Tribunale aveva ritenuto insussistenti le esigenze cautelari pur avendo i due indagati, in particolare l'QU, maturato contatti e conoscenze con esponenti della criminalità organizzata campana che, ove non ostacolati con la misura interdittiva del divieto di dimora in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia per l'AR (e il De NT) e con quella degli arresti domiciliari per l'QU, quest'ultimo indagato anche per la corruzione dei tre vigili urbani, avrebbero potuto condurre ad ulteriori condotte illecite.
Quanto, infine, alla posizione del FA, del ER e del De CA, il pubblico ministero ricorrente osserva che, al di là della modesta entità del profitto della corruzione e dell'incensuratezza degli indagati, il fatto dimostrava la propensione dei tre pubblici ufficiali a mercificare le proprie funzioni, attraverso condotte allarmanti che rendevano indispensabile l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, idonea a salvaguardare l'esigenza cautelare prevista dALart. 274 c.p.p., lett. c).
4. All'odierna udienza sono state depositate memorie difensive nell'interesse degli indagati QU e AR.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso è solo parzialmente fondato.
1.1 La Corte rileva che nell'ordinanza impugnata è stata riconosciuta nei confronti degli indagati QU, AR, FA, ER e De CA la gravità indiziaria in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, ma che è stata negata l'applicazione delle misure cautelari richieste non ravvisandosi l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione della condotta criminosa.
A questo riguardo per l'AR, indagato solo per il reato di favoreggiamento personale, per l'QU, indagato sia per il reato di favoreggiamento personale che per quello di corruzione, e per i vigili urbani FA, ER e De CA, indagati in ordine al reato di corruzione passiva, si è ritenuto che la loro condotta fosse strettamente legata alle contingenze "anomale" del momento e quindi ad una situazione particolare che consentiva di ritenere occasionale la condotta criminosa loro ascritta di cui si è escluso il concreto pericolo di reiterazione.
Detta motivazione appare esaustiva e giuridicamente corretta, dovendo la sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva essere valutata in modo globale, prendendo in considerazione entrambi i criteri direttivi (specifiche modalità e circostanze del fatto, personalità della persona sottoposta ad indagini desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali) indicati dALart. 274 c.p.p., lett. c) (Cass. sez. 2^ 23 ottobre 2012 n. 4820, Mellucci sez. 5^ 17 aprile 2009 n. 21441, Fiori;
sez. 4^ 1 aprile 2004 n. 37566, Albanese). Lo stato di incensuratezza (espressamente richiamato per i tre vigili urbani), pur non dimostrando automaticamente l'assenza di pericolosità, può quindi essere valutato, come espressamente previsto dALart. 274 c.p.p., lett. c), unitamente ai comportamenti e agli atti concreti dell'agente quale specifico elemento significativo per valutare la personalità dell'agente (Cass. sez. 6^ 2 ottobre 1998 n. 2856, Mocci;
sez. 6^ 21 novembre 2001 n. 45542, Russo;
sez. 3^ 13 novembre 2003 n. 48502, Plasencia;
sez. 4^ 6 novembre 2003 n. 12150, Barbieri;
sez. 5^, 5 novembre 2004 n. 49373, Esposito;
sez. 3^ 18 marzo 2004 n. 19045, Ristia;
sez. 4^ 19 gennaio 2005 n. 11179, Mirando;
sez. 4^ 3 luglio 2007 n. 34271, Cavallari). Nel caso di specie il pubblico ministero relativamente alla posizione dell'AR e dell'QU si limita a prospettare in termini generici che "i due indagati - ed in particolare l'QU - hanno ormai maturato contatti e conoscenze con esponenti della criminalità organizzata campana, contatti e rapporti che, ove non ostacolati con la richiesta applicazione della misura cautelare del divieto di dimora...(per l'AR e il De NT) e degli arresti domiciliari (per l'QU) potrebbero condurre a nuove condotte illecite", aggiungendo che il Tribunale non aveva tenuto in alcun conto "la forte spinta a delinquere" che ha reiterata mente caratterizzato l'operato dell'QU che si sarebbe dimostrato persona "pronta a corrompere pubblici ufficiali e/o a favorire soggetti collegati a clan camorristici".
La Corte rileva, tuttavia, che in tema di impugnazione delle misure cautelari personali il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. sez. 5^ 8 ottobre 2008 n. 46124, Pagliaro;
sez. 6^ 8 marzo 2012 n,. 11194, Lupo). Nel caso di specie il pubblico ministero si limita invece a contestare la ritenuta insussistenza dell'esigenza cautelare prevista dALart. 274 c.p.p., lett. c), senza tener conto delle richiamate "contingenze indiscutibilmente anomale" della vicenda riguardante il reato di favoreggiamento personale nei confronti di soggetti con i quali gli indagati erano entrati in contatto solo per la singolare scelta artistica di effettuare le riprese delle scene nell'abitazione del capoclan protagonista della serie televisiva ALinterno della villa che apparteneva nella realtà proprio ad un personaggio legato alla camorra e che erano stati loro stessi vittime del comportamento intimidatorio ascritto a LO FR e ai suoi genitori- e di quella, distinta e solo indirettamente collegata che coinvolgeva esclusivamente l'QU, dell'estemporaneo versamento di una "mazzetta" di 300,00 Euro a tre vigili urbani per consentire, la sera dell'11 agosto 2013, la realizzazione di una scena con la chiusura dell'intera carreggiata, anziché di una sola corsia come previsto dALordinanza sindacale che autorizzava le riprese. In sostanza con il ricorso si propone, più che un vizio della motivazione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 606 c.p.p., nemmeno evocato, solo una diversa valutazione (desumibile anche dalle espressioni usate nel ricorso: "Non si condivide...", "È invece evidente...", "È dunque chiaro che...", "Al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, sussistono, a parere di quest'Ufficio...") delle emergenze investigative per quanto riguarda la particolarità della situazione in cui le condotte contestate si sono realizzate, particolarità che riguarda proprio le specifiche modalità e circostanze del fatto che, oltre alla personalità dell'agente, devono ispirare la valutazione della sussistenza dell'esigenza cautelare prevista dALart. 274 c.p.p., lett. c). Analogo discorso va fatto per quanto riguarda le censure del pubblico ministero ricorrente in ordine alla ritenuta insussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa da parte dei vigili urbani FA, ER e De CA la cui condotta denoterebbe "al di là della modesta entità del profitto della corruzione e del formale stato di incensuratezza degli indagati,... una tangibile propensione dei suddetti pubblici ufficiali a mercificare i propri compiti e le proprie funzioni, anche in aperta violazione di legge, norme e regolamenti".
Oltre a quanto già detto in ordine alle valutazioni di mero fatto contenute nel ricorso, la Corte non può che ribadire il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e sostanzialmente disatteso nel ricorso in esame, secondo il quale il parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole non può essere affidato ad elementi meramente congetturali ed astratti, ma dati di fatto oggettivi e indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell'indagato, sulla cui base possa affermarsi che quest'ultimo possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere detti reati (Cass. sez. 6^ 8 marzo 2012 n. 38763, Miccoli;
sez. 1^ 3 giugno 2009 n. 25214, Pallucchini).
1.2. Il ricorso è invece fondato per quanto riguarda la posizione dell'indagato De NT.
Relativamente al De NT, organizzatore generale della Cattleya s.r.l. subentrato al coindagato AR, nell'ordinanza impugnata si è negata la gravita indiziaria per la ritenuta assenza del dolo del reato di favoreggiamento personale. La Corte tuttavia rileva che per la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di favoreggiamento personale è sufficiente il dolo generico, che deve consistere nella cosciente e volontaria determinazione delle condotte nella consapevolezza della loro natura elusiva delle investigazioni e delle ricerche dell'autorità e della finalizzazione delle stesse a favorire colui che sia sottoposto a tali investigazioni o ricerche (Cass. sez. 6^ 24 maggio 2011 n. 24035, Izzo e altro;
sez. 6^ 29 ottobre 2003 n. 44756, Bevilacqua;
sez. 1^ 6 maggio 1999 n. 8786, P.G. in proc. Nicolosi).
La tesi che l'indagato fosse animato solo dal dichiarato intento di far cessare le richieste estorsive nello svelare a LO LE le investigazioni sul suo conto risulta nel provvedimento impugnato priva di adeguata motivazione, risolvendosi in un'affermazione apodittica, senza alcun riferimento fattuale, che non consente di verificare l'asserita diversità sotto il profilo psicologico della condotta del De NT rispetto a quella dell'QU e dell'AR, i quali secondo l'incolpazione provvisoria avrebbero concorso nel medesimo reato. Peraltro il De NT, per quel che si desume dALordinanza impugnata, non si era limitato a negare dinanzi al pubblico ministero le richieste estorsive di cui invece dalle conversazioni intercettate risultava ben consapevole, ma era giunto a rivelare al LO l'esistenza delle indagini in corso per l'estorsione. Poiché in sede cautelare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza deve essere valutata anche con riguardo ALelemento soggettivo, il cui apprezzamento deve tenere conto di tutti gli elementi accertati e quindi dell'intera vicenda processuale e degli stessi fatti che costituiscono i dati essenziali della condotta materiale (Cass. sez. 5^ 28 novembre 2013 n. 7465, OL e altri e altri;
sez. 5^ 23 settembre 2004 n. 42368, Stabile e altri;
sez. 3^ 30 luglio 1993 n. 1740, Amalfi), la Corte ritiene che le carenze della motivazione relativa alla ritenuta insussistenza della gravita indiziaria sotto il profilo psicologico in ordine al reato di favoreggiamento personale esclusivamente nei confronti del De NT impongano l'annullamento dell'ordinanza impugnata sul punto, con rinvio al Tribunale di LI per nuovo esame sul punto.
2. Il ricorso del pubblico ministero va pertanto rigettato quanto alle posizioni degli indagati QU, AR, FA, ER e De CA. L'ordinanza impugnata, invece, deve essere annullata limitatamente alla posizione dell'indagato De NT con rinvio al Tribunale di LI per nuova valutazione sul punto della gravità indiziaria in ordine al reato di favoreggiamento personale ed eventualmente, nel caso di ritenuta gravita indiziaria, sulla sussistenza di esigenze cautelari che legittimino l'applicazione della misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di De NT TE, con rinvio al Tribunale di LI per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2015