Sentenza 16 giugno 2003
Massime • 1
L'art. 103, comma 5, cod. proc. pen., nel vietare le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, mirando a garantire l'esercizio del diritto di difesa, ha ad oggetto le sole conversazioni o comunicazioni relative agli affari nei quali i legali esercitano la loro attività difensiva, e non si estende, quindi, alle conversazioni che integrino esse stesse reato (nella specie, l'avvocato aveva preavvertito il suo cliente delle iniziative assunte dalle forze di polizia, fornendo consigli su come evitare la cattura e commettendo così il reato di favoreggiamento).
Commentario • 1
- 1. La prova nel processo penale per corruzione| FilodirittoAlessandro Parrotta · https://www.filodiritto.com/ · 1 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2003, n. 35656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35656 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2003 |
Testo completo
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356 56/03M Sentenza n. 4266 Registro generale n. 7465 del 2003
Udienza in Camera di consiglio del 16 giugno 2003 (n. 9 del ruolo)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE REPUBBLICA I TALIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
UFFICIO COPIE PENALI Richiesta copia studio In nome del Popolo Italiano Richiesta copia studio dal Sig. AMATI Do LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per diritti € 0.77 per diritti € 0,77 Sezione sesta penale dal Sig il 19-P-r 11 17 SEL 2003 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE
Composta dai Signori:
Dott. Raffaele Leonasi Presidente
1. Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere
2. Dott. Ilario Martella Consigliere
3. Dott. Giovanni Conti Consigliere
Consigliere4. Dott. Agnello Rossi CORTE SUPRA CASSAZIONE
UPFICIO COME. ha pronunciato la seguente Richiesta cople studio dal Sig. POLET SENTENZA per diritti 132.
sul ricorso proposto dal
# 03 2011 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo nel IL CANCELLIERS procedimento cautelare nei confronti di FR LI, n. a Roma il 21.7.1962
avverso la ordinanza in data 20 gennaio 2003 del Tribunale
dell'Aquila
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Vito Monetti, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
Udito per la parte privata l'avv. Vittorio D'Angelo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Fatto
Con ordinanza in data 20 gennaio 2003, il Tribunale dell'Aquila, adito ex art. 310 c.p.p., annullava la ordinanza in data 17 dicembre 2002 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, appellata da FR LI, con la quale
Osservava il Tribunale che gli unici elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare erano rappresentati dal contenuto di intercettazioni telefoniche disposte sulla utenza di
Di AR IL, convivente del latitante, anch'essa assistita dal
RA, risultanze che dovevano essere considerate inutilizzabili in quanto acquisite in violazione dell'art. 103 c.p.p., trattandosi di intercettazioni concernenti l'esercizio della funzione difensiva.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo deducendo, in primo luogo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di ritenuta inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni telefoniche. Osserva al riguardo il ricorrente che tali risultanze non concernevano l'esercizio della funzione difensiva ma fatti penalmente rilevanti, quali le informazioni date dal RA al
RA per sottrarsi alle ricerche dell'autorità. Pur trattandosi di un colloquio tra un avvocato e il suo assistito, simili conversazioni non attenevano alla funzione defensionale ma a una attività criminosa, sicché esse non erano coperte dalle garanzie di inutilizzabilità prestate dall'art. 103 c.p.p., come riconosciuto anche dalla Corte di cassazione in una fattispecie del tutto simile.
Con un secondo motivo, l'Ufficio ricorrente deduce inoltre la violazione di legge e il difetto di motivazione in punto di omessa considerazione delle ulteriori risultanze derivanti dalle ammissioni fatte dall'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia, per nulla considerate dal Tribunale, nonostante che esse fossero pienamente inutilizzabili, pur se in tale occasione il
RA aveva risposto a domande circa il contenuto delle conversazioni confutandone solo l'interpretazione datane dall'accusa. Il ricorrente osserva al riguardo che, anche ammessa la inutilizzabilità delle intercettazioni da questa non derivava anche quella dell'interrogatorio, perché l'ordinamento processuale prevede la nullità derivata ma non la inutilizzabilità derivata.
Diritto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
Il ricorso è fondato. Richiesta copia studio gal Sig. IL MONDO Glub. per diritti
از26. NOV. 2003. Questa Suprema Corte, con la decisione citata dall'Ufficio ricorrente (Cass., sez. VI, u.p. 2 novembre 1998, Archesso), ha affermato che fuoriescono dall'esercizio delle funzione difensiva i colloqui tra avvocato e assistito che costituiscono attività criminosa, come nel caso, del tutto simile a quello in esame, in cui il difensore fornisca all'assistito notizie utili per sottrarsi alle ricerche dell'autorità
)
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commettendo in tal modo investigazioni), il reato di favoreggiamento.
Nella specie il RA, utilizzando la linea telefonica della convivente del RA, aveva, secondo l'accusa, preavvertito l'assistito dei movimenti delle forze di polizia che lo stavano ricercando, dandogli anche consigli finalizzati a evitare la cattura. Tali comunicazioni rientrano nel paradigma dell'art. 378
c.p. e quindi, costituendo ex se attività criminosa, non possono dirsi in alcun modo essere espressione della funzione difensiva.
Al riguardo è appena il caso di rilevare che, secondo il codice deontologico dell'avvocatura, approvato dal C.N.F. in data
17 aprile 1997, è inibito all'avvocato di fornire al cliente elementi di conoscenza finalizzati alla realizzazione di una condotta illecita (art. 36). rinvio alL'ordinanza impugnata va pertanto annullata, con Tribunale dell'Aquila, il quale, nel prendere in esame il contenuto delle intercettazioni di cui si è detto ai fini della decisione circa la sussistenza dei presupposti della misura interdittiva, valuterà anche le altre risultanze in atti, quali quelle emergenti dall'interrogatorio di garanzia.
E' il caso di sottolineare che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, questa ulteriore fonte indiziaria presuppone l'utilizzabilità del contenuto delle intercettazioni, essendosi l'interrogatorio basato proprio sulle emergenze scaturenti dalle conversazioni intercettate. E ciò non perché il nostro ordinamento processuale contempli il principio della derivata, ma perché la nozione diinutilizzabilità inutilizzabilità assoluta, quale quella che deriverebbe dall'art. 103 comma 7 c.p.p., ove in ipotesi si fosse verificata, implica l'impedimento all'uso del contenuto delle conversazioni intercettate anche al solo limitato fine di farne oggetto di domande in sede di interrogatorio dell'indagato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale dell'Aquila.
Così deciso addì 16 giugno 2003
Depositata in Cancelleria 17 SET.2003 Il PresidenteIL CANCELLER Il Consigliere estensore Lidia ScalaSeice GANCELLIERECT