Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2003, n. 35656
CASS
Sentenza 16 giugno 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'art. 103, comma 5, cod. proc. pen., nel vietare le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, mirando a garantire l'esercizio del diritto di difesa, ha ad oggetto le sole conversazioni o comunicazioni relative agli affari nei quali i legali esercitano la loro attività difensiva, e non si estende, quindi, alle conversazioni che integrino esse stesse reato (nella specie, l'avvocato aveva preavvertito il suo cliente delle iniziative assunte dalle forze di polizia, fornendo consigli su come evitare la cattura e commettendo così il reato di favoreggiamento).

Commentario1

  • 1La prova nel processo penale per corruzione| Filodiritto
    Alessandro Parrotta · https://www.filodiritto.com/ · 1 marzo 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2003, n. 35656
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35656
Data del deposito : 16 giugno 2003

Testo completo