Sentenza 25 giugno 2010
Massime • 1
In tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen., può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa.
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- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Pres. Esposito – est. Beltrani Svolgimento del processo 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Siena ha rigettato l'appello proposto dal P.M. c/o Tribunale di Siena contro il provvedimento con il quale in data 26 aprile 2013 il GIP dello stesso Tribunale non aveva convalidato il decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dal P.M. procedente in data 15 aprile 2013, ed aveva rigettato la richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo depositata in data 17 aprile 2013. 1.1. Nell'atto di appello proposto ex art. 322 bis c.p.p., il P.M. territoriale aveva espressamente escluso dal devolutum i cespiti immobiliari e le liquidità degli indagati B., …
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La massima La truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore fa seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente individuato il locus commissi delicti nei luoghi in cui, ai fini dell'immatricolazione di autovetture importate dall'estero e rivendute a clienti nazionali, venivano assolti oneri fiscali a titolo di Iva in misura inferiore al dovuto, con correlativo danno per l'Erario e profitto economico per l'agente, a nulla rilevando il luogo della successiva commercializzazione dei veicoli - Cassazione penale, sez. II , …
Leggi di più… - 4. Omesso versamento ritenute: si consuma con l'omissione del versamento che supera la soglia minima (Cass. Pen. n. 22061/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 settembre 2023
La massima Il reato di omesso versamento di ritenute certificate previsto dall' art. 10-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , essendo integrato da una condotta unisussistente, si realizza e si consuma con l'omissione del versamento che supera la soglia minima prevista alla scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta dell'anno precedente (Cassazione penale , sez. III , 23/01/2019 , n. 22061). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di omesso versamento di ritenute? Vuoi consultare altre sentenze in tema di omesso versamento di ritenute? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. III , 23/01/2019 , n. 22061 …
Leggi di più… - 5. Dichiarazioni dell'indagato nel verbale amministrativo (Cass. 12004/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 marzo 2023
Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale (la cui natura non muta sia che venga acquisito quale atto irripetibile, ovvero quale prova acquisibile ex art. 234 c.p.p., come affermato in epoca più recente). Tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att., giacchè altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile: ne consegue che la parte di documento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2010, n. 35532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35532 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 25/06/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1113
Dott. ROTELLA Mario - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 20282/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL AU, N. IL *24/11/1940*;
avverso l'ordinanza n. 18/2010 TRIB. LIBERTÀ di FERRARA, del 23/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO ROTELLA;
sentite le conclusioni del PG Dott. MONETTI V., di inammissibilità;
udito il difensore Avv. MARUZZI P.C.G.;
udito il difensore Avv. PIERACCINI Gian Luigi.
RITENUTO
1 - AU NI ricorre contro ordinanza del Tribunale di riesame di Ferrara, che ha confermato il sequestro conservativo, disposto dallo stesso Tribunale quale giudice del processo per bancarotta ed associazione per delinquere, nei suoi confronti (membro dell'organo di controllo della fallita) come di altri. Il ricorso (prof. Avv. L. Russo) denuncia: "violazione di legge - in particolare dell'art. 316 c.p.p. - in relazione al presupposto del periculum in mora". E, riportando la massima di Cass. Sez. 3^, n. 26559 del 30.4.09 (cfr. CED rv. 249123), sostiene manchevoli o erronee le risposte del Tribunale di riesame a singole deduzioni. Ad esso segue memoria di due gruppi di P.C. (Avv. Maruzzi e Carponi Schittar).
2 - Il ricorso è infondato.
Sostiene che il provvedimento impugnato contrasta con principio (rv. 242916), secondo il quale "ricorre il "periculum in mora", presupposto del sequestro conservativo, se il rischio di perdita delle garanzie del credito sia apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l'entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro e, dall'altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore da porsi in relazione con la composizione del patrimonio, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo".
Il principio del tutto condivisibile non è affatto il contrasto (che il Massimario - v. segnalazione n. 20091067 - dice inconsapevole) con quello di altra sentenza recente di questa Sezione (n. 43246/08), così massimato: "Il periculum in mora ai fini dell'adozione del sequestro conservativo può essere integrato anche dalla condizione di inadeguatezza del patrimonio dell'imputato rispetto all'ammontare delle pretese creditorie, indipendentemente da un depauperamento allo stesso ascrivibile".
Difatti l'inadeguatezza, si rapporta alla "mancanza di garanzie" allo stato evidente, mentre il rischio di dispersione, giusto l'art. 316 c.p.p., comma 2, concerne le garanzie esistenti.
Attenendosi implicitamente a questa premessa, il provvedimento sottolinea anzitutto la sproporzione evidente tra l'entità del credito e la natura del bene oggetto di sequestro con riferimento alla posizione del singolo. Inoltre spiega il rischio di dispersione, nel senso che, seppure il ricorrente abbia disponibilità per risarcire il danno pro quota e beni facilmente raggiungibili, è imputato con altri di averlo cagionato "fraudolentemente". In questa luce non ha pregio l'obiezione che nella specie si tratta di più imputati solidalmente tenuti al risarcimento, perché il danno è complessivamente tale da superare in misura rilevante le possibilità di ciascuno. E, se la solidarietà non autorizza la ripetitività del rapporto di adeguatezza, all'evidenza l'obiezione non concerne il caso in cui le risorse individuali debbano essere cumulate per soddisfare i danni civili da reato.
In sintesi l'ordinanza risponde al principio, offrano gli indici, necessari e sufficienti per rispondere al parametro di legge del pericolo di scomparsa nelle more di quanto serva a soddisfare i danneggiati dal reato costituiti P.C. (entità rilevante del danno - numero dei danneggiati e natura fraudolenta dei reati contestati). Il ricorso per superare questa evidenza, dopo i rilievi di principio, si è visto infondati, offre una serie di argomenti di merito (capacità patrimoniale dei singoli, chiamata virtuale delle società di revisione, assenza di comportamenti concreti del ricorrente volti a disperdere le garanzie patrimoniali), già per se stessi qui inverificabili. Ma anzitutto travisa che per diritto vivente (cfr. da S.U. n. 5876/04, rv. 226710, sino a Cass., Sez. 6^, 7472/09, 242916), il ricorso in materia cautelare reale ai sensi dell'art. 325 c.p.p., comma 1, non è consentito per mero vizio logico (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), bensì solo per mancanza fisica o apparenza di motivazione (art. 125, art. 606, comma 1, lett. e).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2010