Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2014, n. 32353
CASS
Sentenza 16 maggio 2014

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Ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965, è legittimo avvalersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancora conclusi, e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, sicchè anche una sentenza di assoluzione, pur irrevocabile, non comporta la automatica esclusione della pericolosità sociale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la rilevanza, ai fini del giudizio di pericolosità, della sentenza di annullamento con rinvio sopravvenuta al decreto emesso dalla Corte di appello e relativa al tema della sussistenza dell'associazione criminale di riferimento come nuova compagine rispetto ad altra già ritenuta operante in passato da sentenze irrevocabili).

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma undicesimo, della l. n. 1423 del 1956 e 3 ter, comma secondo, della legge n. 575 del 1965 (attualmente artt. 10, comma terzo, e 27, comma secondo, del d. lgs. n. 159 del 2011) - per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - nella parte in cui limitano alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito del procedimento di prevenzione in ragione della disparità di trattamento risultante rispetto alla disciplina prevista per la confisca di cui all'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356. (Cfr. sul tema, Corte cost., n. 321 del 2004).

Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione personali nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, quando risulta adeguatamente dimostrata detta appartenenza, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o alla concreta partecipazione ad attività associative.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2014, n. 32353
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32353
Data del deposito : 16 maggio 2014

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