Sentenza 16 maggio 2014
Massime • 3
Ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965, è legittimo avvalersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancora conclusi, e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, sicchè anche una sentenza di assoluzione, pur irrevocabile, non comporta la automatica esclusione della pericolosità sociale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la rilevanza, ai fini del giudizio di pericolosità, della sentenza di annullamento con rinvio sopravvenuta al decreto emesso dalla Corte di appello e relativa al tema della sussistenza dell'associazione criminale di riferimento come nuova compagine rispetto ad altra già ritenuta operante in passato da sentenze irrevocabili).
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma undicesimo, della l. n. 1423 del 1956 e 3 ter, comma secondo, della legge n. 575 del 1965 (attualmente artt. 10, comma terzo, e 27, comma secondo, del d. lgs. n. 159 del 2011) - per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - nella parte in cui limitano alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito del procedimento di prevenzione in ragione della disparità di trattamento risultante rispetto alla disciplina prevista per la confisca di cui all'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356. (Cfr. sul tema, Corte cost., n. 321 del 2004).
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione personali nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, quando risulta adeguatamente dimostrata detta appartenenza, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o alla concreta partecipazione ad attività associative.
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La caratteristica fondamentale della confisca di prevenzione è che è comminata anche ed indipendentemente dalla commissione di un singolo reato da parte del proposto: quello che, infatti, la legge intende colpire è, come si è detto, l'accumulo di ricchezze illegali che inquinano il circuito economico tant'è che tale sanzione, con il decreto legislativo citato, è stata allargata a qualsiasi tipo di pericolosità (cosiddetta generica, in contrapposizione a quella specifica prima prevista dalla previgente legislazione che la limitava solo a soggetti dediti a determinati reati). È stato, infatti, ritenuto dalla Corte Costituzionale che il sacrificio dei diritti, costituzionalmente tutelati, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2014, n. 32353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32353 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 16/05/2014
Dott. FUMO IO - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 705
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 21133/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IL IO, nato a [...] il [...];
avverso il decreto emesso dalla corte di appello di Reggio Calabria il 12.4.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
letta la requisitoria del 13.7.2012, con cui il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, ha concluso per il rigetto dei ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con decreto pronunciato il 4.11.2011 la corte di appello di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione di pubblica sicurezza, confermava il decreto con cui il tribunale di Reggio Calabria, in data 23.2.2011, aveva applicato a IL IO la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre, con l'obbligo di soggiorno nei comune di residenza, del versamento della cauzione di Euro 5000,00 entro dieci giorni dall'inizio della esecuzione della suddetta misura di prevenzione e con le ulteriori prescrizioni indicate nel decreto in questione.
Con il medesimo provvedimento la corte territoriale, su appello proposto dal pubblico ministero, applicava al IL la misura di prevenzione patrimoniale del sequestro e della confisca, avente ad oggetto i beni immobili indicati nel precedente decreto di sequestro n. 18/2010, emesso dal tribunale di Reggio Calabria in data 3.5.2010/6.5.2010, di cui lo stesso tribunale aveva disposto il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto con il menzionato provvedimento del 23.2.2011.
2. Avverso il decreto della corte di appello di Reggio Calabria, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso il IL, a mezzo dei suoi difensori di fiducia, articolando distinti motivi di ricorso.
3. Nel ricorso a firma dell'avv. Vincenzo Nico D'Ascola, vengono dedotti tre motivi di ricorso.
3.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), "per inesistenza e mera apparenza della motivazione in relazione al giudizio di attualità e pericolosità sociale al fine dell'applicazione della misura di prevenzione personale", evidenziando come la corte territoriale, nel disattendere i motivi di appello "in punto di permanenza ed attualità della pericolosità sociale" del proposto, da un lato non abbia preso in considerazione il lungo periodo di detenzione cautelare sofferta dal IL "in epoca successiva al fatto di reato contestato nel giudizio penale", dall'altro abbia reso una motivazione meramente apparente, dunque mancante, nell'affermare che i rapporti tra l'associazione a delinquere di stampo mafioso, nota come "cosca LV ed il suddetto IL, sarebbero proseguiti anche dopo l'attentato incendiario da quest'ultimo subito proprio ad opera della summenzionata associazione, nel novembre del 2005. In particolare il giudice di secondo grado, ad avviso del ricorrente, non avrebbe indicato gli elementi probatori sui quali ha fondato il suo convincimento in ordine a tale circostanza come pure all'ulteriore assunto secondo cui il IL, nello stesso periodo di tempo, avrebbe effettuato delle operazioni di investimento nel settore immobiliare nell'interesse della "cosca LV. Al riguardo si pone in luce che, tanto nella decisione di primo grado (sentenza n. 150/2010 pronunciata del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria in sede di udienza preliminare), quanto in quella di secondo grado (sentenza n. 10211/11 della corte di appello di Reggio Calabria), nell'ambito del procedimento penale sorto a carico del IL per il delitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, in relazione ad un un'operazione finanziaria di cambio di dinari croati che, secondo l'ipotesi accusatoria, la "cosa LV avrebbe concluso per il tramite del suddetto IL, si evidenziava come il rapporto di quest'ultimo con gli RO si sia concluso nel novembre del 2005, peraltro non per circostanze casuali, ma proprio per la ritenuta incapacità del IL a rispondere alle aspettative della cosca, tanto che quest'ultima aveva deciso di "punirlo", facendolo oggetto del menzionato attentato incendiario del novembre 2005; momento nel quale sarebbe stato, quindi, da collocare il definitivo distacco del IL dal sodalizio criminale e dagli obiettivi da esso perseguiti.
3.2 Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla L. 31 maggio 1965, n. 575, artt. 2 bis, 2 ter e 3 ter, con riferimento "all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale sotto il profilo dell'indizio di appartenenza all'associazione RO in rapporto alla produzione di proventi illeciti".
Dopo un'ampia riflessione critica sul complesso sistema normativo scaturente dalle modificazioni apportate alla disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali dai più recenti interventi legislativi, il ricorrente si sofferma sulla inadeguatezza dell'apparato motivazionale del decreto impugnato, in quanto, a fronte di un rapporto limitato nel tempo tra il IL e la "cosca LV, di natura estemporanea ed occasionale, circoscritto, come sancito nella richiamata sentenza n. 10211/11 della corte di appello di Reggio Calabria, all'operazione finanziaria di riciclaggio di dinari croati per un valore di circa 200.000 dollari, destinati non al proposto, ma ad RO Carmine, indicata nel decreto "quale fonte della provvista utilizzata per effettuare le operazioni di investimento immobiliare inerenti ai beni confiscati", la corte territoriale non avrebbe proceduto alla "identificazione degli elementi sintomatici dell'espletamento di un'attività ulteriore, non esaminata, ne' accertata in sentenza e produttiva delle risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle connesse all'unica operazione di conversione accertata", venendo meno, in tal modo, al dovere di "motivare in maniera effettiva, decisa e convincente sul punto concernente la provenienza delle ingenti risorse impiegate nelle operazioni di investimento...che si vuole a tutti i costi attribuire ad un rapporto collaborativo illecito" tra il proposto e la "cosca LV.
Il decreto impugnato, pertanto, nella prospettiva indicata dal ricorrente, risulterebbe sorretto da una motivazione meramente apparente in ordine alla sussistenza dei presupposti del sequestro e della confisca, come fissati dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, commi 2 e 3, che, con particolare riferimento al requisito della sproporzione tra il valore dei beni posseduti ed il reddito, dichiarato ai fini delle relative imposte, ovvero derivante dall'attività economica esercitata, richiederebbe una corrispondenza temporale tra la formazione del patrimonio oggetto delle misure di prevenzione reali ed i fatti dimostrativi della pericolosità sociale del proposto.
3.3 Con il terzo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla L. 31 maggio 1965, n. 575, artt. 2 bis, 2 ter e 3 ter, con riferimento "all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale sotto il profilo della ritenuta sproporzione tra le disponibilità lecite del proposto ed il valore degli investimenti realizzati".
Al riguardo il ricorrente sofferma la sua attenzione essenzialmente su due elementi presi in considerazione dalla corte territoriale per giustificare l'accoglimento dell'appello del pubblico ministero. In relazione al primo (rappresentato dalla mancata dimostrazione da parte del proposto di avere accantonato la somma di Euro 73.000,00 da utilizzare per i successivi acquisti), rileva il ricorrente che, avendo documentato la difesa l'avvenuta erogazione in favore del IL di un mutuo bancario dell'importo di 100.000,00 Euro in data 29.7.2004, di cui solo 27.000,00 destinati alla estinzione anticipata di un mutuo contratto in occasione di un precedente investimento immobiliare, allegando "la circostanza dell'ulteriore utilizzo per finalità di spesa della porzione rimanente" (pari, per l'appunto, a 73.000,00 Euro), sarebbe stato onere della corte di appello indicare "gli elementi probatori idonei a supportare l'affermazione concernente una diversa destinazione di essa, ossia conforme alle finalità (semplicemente) indicate in sede di stipulazione del contratto di mutuo", laddove il giudice di secondo grado avrebbe "finito con il confondere quella che è stata una semplice finalità indicata nel contratto di mutuo........con l'effettiva destinazione delle somme e, allorquando ritiene che quest'ultima sia certa, in verità pretende di motivare su un punto, il secondo, utilizzando la certezza che, però, attiene esclusivamente al primo".
Con riferimento, poi, al secondo elemento (costituito dal valore dei cespiti acquistati dal IL nel periodo 2005-2007, indicato nei relativi contratti di compravendita, secondo la corte territoriale, in misura inferiore a quello effettivo, per motivi fiscali, dovendosi, pertanto, ritenere che le somme pagate dal IL a titolo di prezzo siano state ben maggiori, vale a dire di importo quanto meno pari al valore del c.d. montante ipotecario), rileva il ricorrente che la motivazione del decreto impugnato risulta affetta da una evidente "ipoteticità", che ne disvela la natura meramente apparente, essendo sganciata da qualsiasi emergenza probatoria. Ciò, ad avviso del difensore, appare evidente ove si consideri: 1) "che non esiste una presunzione generale di falsità dei valori dichiarati dalle parti di un contratto di compravendita immobiliare, desumibile dalla mera circostanza del risparmio fiscale connesso all'indicazione di importi ridimensionati"; 2) "che valore di un immobile e prezzo di vendita sono grandezze non necessariamente coincidenti, posto che numerosi e, tra l'altro, ricorrenti, sono i motivi che possono indurre un soggetto a privarsi di un determinato cespite ad un prezzo inferiore al valore di mercato"; 3) "che il c.d. montante ipotecario mal si presta a costituire un valido punto di riferimento nella quantificazione del prezzo di un bene ma, ancora prima, nella ricostruzione del suo valore, essendo notorio che l'accensione di un'ipoteca avviene, in virtù di una prassi bancaria altrettanto nota, per valori di gran lunga superiori (quantomeno il doppio) rispetto alla somma mutuata", dovendosi, pertanto, ritenere meramente apparente la motivazione del decreto impugnato nella parte in cui pretende di fondare su tale parametro la valutazione sull'effettivo valore dei beni sottoposti al vincolo reale.
3.4 Con motivi nuovi depositati in cancelleria il 2.10.2013, l'avv. D'Ascola lamenta il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), contestando ancora una volta il carattere meramente apparente (e, quindi, l'inesistenza) della motivazione del decreto impugnato in relazione al presupposto della disposta applicazione delle misure di prevenzione personale e reali, rappresentato dal contributo fornito dal IL alle attività illecite della "cosca LV, messo in discussione dalla sentenza con cui la Corte di Cassazione, in data 15.2.2013 ha, annullato la menzionata sentenza della corte di appello di Reggio Calabria n. 10211/11, ravvisando "una carenza motivazionale proprio in relazione al tema fondamentale costituito dalla ritenuta sussistenza dell'associazione di tipo mafioso di cui il IL sarebbe stato concorrente".
4. Nel ricorso a firma dell'avv. Lorenzo Gatto vengono dedotti due motivi di ricorso.
4.1 Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)", in relazione all'applicazione della L. n. 575 del 1965, art. 1, e successive modifiche", per avere la corte territoriale ritenuto la sussistenza in termini di attualità della pericolosità sociale del proposto sulla base di una presunzione, inammissibile in considerazione dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale, fondata sulla intervenuta sentenza di condanna, in primo ed in secondo grado, alla pena di anni tre di reclusione del IL per il delitto di concorso esterno nell'associazione a delinquere di stampo mafioso nota come "cosca LV, con la quale il proposto avrebbe collaborato, mettendo a disposizione del sodalizio criminoso le sue competenze in materia finanziaria, grazie alle quali aveva provveduto all'organizzazione ed alla gestione di operazioni di riciclaggio in valuta estera di somme di denaro oggetto di proventi illeciti.
La corte territoriale, rileva il ricorrente, invece di procedere ad un "insano" automatismo tra procedimento penale e giudizio di prevenzione, rispondente alla logica secondo cui ad una condanna penale per il delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., deve conseguire necessariamente l'applicazione di una misura di prevenzione ex L. n. 1423 del 1956, nei confronti dell'imputato, avrebbe dovuto verificare in concreto se nei confronti del IL, all'atto della presentazione della richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale, fosse formulabile un giudizio di pericolosità sociale in termini di attualità. Tale verifica andava svolta - si sostiene - considerando una serie di elementi che, ad avviso del ricorrente, mal si conciliano con la presunzione di pericolosità sociale del IL ed, in particolare, la comprovata capacità reddituale di quest'ultimo; la mancanza, nei cinque anni successivi alla consumazione del delitto associativo, trascorsi dal proposto in stato di libertà, di una condotta rivelatrice di una pericolosità attuale (in tale periodo, infatti, evidenzia il difensore, il IL non ha frequentato pregiudicati, svolgendo una costante e regolare attività lavorativa); la cessazione della operatività della "cosca LV, conseguente alla detenzione dei componenti dell'associazione criminosa.
L'impugnato decreto risulterebbe, pertanto, assolutamente carente e totalmente illogico nel suo apparato motivazionale, che si pone in contrasto anche con il disposto dell'art. 192 c.p.p., comma 2, in tema di valore probatorio degli indizi, applicabile anche in sede di procedimento di prevenzione.
4.2 Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), "in relazione all'applicazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 bis e 2 ter, e successive modifiche", in quanto la motivazione del decreto impugnato al riguardo è fondata "su mere congetture, inaccettabili sia sul piano logico che su quello fattuale, in quanto non riferite a specifici e ben individuati elementi di fatto".
In particolare, rileva il ricorrente, la corte territoriale ha ritenuto che il reale prezzo pagato dal proposto per l'acquisto degli immobili sottoposti alle misure di prevenzione reali fosse notevolmente superiore di quello indicato negli atti di compravendita, sulla base di una mera supposizione fondata sul valore del c.d. montante ipotecario.
Inoltre, evidenzia il difensore, il giudice di secondo grado non avrebbe considerato che tutte le compravendite immobiliari in cui il IL figurava come acquirente avevano alla base mutui ipotecari che permettevano a quest'ultimo "di bilanciare nell'anno le esposizioni debitorie e che nel frattempo garantivano liquidità per l'investimento successivo", secondo una logica speculativa propria dell'attività di promotore finanziario cui il IL si era dedicato nel 2003, dopo avere lasciato il lavoro di dipendente della Banca Antonveneta, ne' avrebbe tenuto conto delle somme ricevute dal proposto nel corso degli anni, a titolo sia di liberalità dai genitori, sia di risarcimento dei danni derivanti dalla morte del fratello a seguito di un incidente stradale, oltre che della buonuscita corrispostagli a seguito della cessazione del suo rapporto di lavoro.
Il provvedimento oggetto di ricorso risulta, pertanto, ad avviso del ricorrente, risulterebbe sfornito di adeguata motivazione in relazione al profilo riguardante l'esistenza di una effettiva sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica ed il valore economico dei beni da confiscare.
5. Nell'affrontare l'impugnazione proposta nell'interesse del IL, vanno tenute distinte le questioni prospettate dai difensori di quest'ultimo riguardanti la misura di prevenzione personale da quelle relative alle misure di prevenzione reali.
6. Con riferimento alle prime, se ne deve rilevare l'infondatezza, con conseguente rigetto del ricorso.
6.1. Al riguardo giova rammentare che risulta da tempo consolidato in sede di legittimità l'orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, in base al quale, in tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazione di tipo mafioso, il principio secondo cui il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare implicito nella ritenuta attualità dell'appartenenza opera anche quando quest'ultima assume la forma del "concorso esterno", caratterizzato dalla non temporaneità del contributo prestato al sodalizio e, quindi, dalla presunzione di attualità del pericolo, salvo che non ricorrano elementi dai quali si desuma l'avvenuta interruzione del rapporto (cfr. Cass., sez. 1^, 17.5.2013, n. 39205, rv. 256769, nonché, nello stesso senso, Cass., sez. 1^, 7.4.2010, n. 16783, rv. 246943; Cass., sez. 6^, 10.4.2008, n. 35357, rv. 241251). In tema di misure di prevenzione, infatti, il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa va distinto sul piano tecnico da quello di "partecipazione", risolvendosi in una situazione di contiguità all'associazione stessa che - pur senza integrare il fatto-reato tipico del soggetto che organicamente è partecipe (con ruolo direttivo o meno) del sodalizio mafioso - risulti funzionale agli interessi della struttura criminale e nel contempo denoti la pericolosità sociale specifica che sottende al trattamento prevenzionale.
Dal che deriva l'ammissibilità dell'applicazione delle misure di prevenzione, per l'appunto, anche a quanti "appartengano" ad un sodalizio mafioso non in qualità di partecipi ma di concorrenti esterni (cfr Cass., sez. 2^, 16.2.2006, n. 7616, rv. 234746; Cass., sez. 2^, 16.12.2005, n. 1023, rv. 233169). Proprio l'appartenenza all'associazione di tipo mafioso, nel senso innanzi indicato, dunque, implica di per sè una latente e permanente pericolosità sociale del soggetto, con la conseguenza che, per escludere l'attualità di tale pericolosità, occorre acquisire il recesso personale da quella organizzazione o la disintegrazione di questa (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 31.3.1995, n. 2019, rv. 201459).
Peraltro, come pure è stato affermato da un condivisibile orientamento giurisprudenziale, prevalente in sede di legittimità, una volta adeguatamente dimostrata l'appartenenza del proposto ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative (cfr. Cass., sez. 5^, 22/03/2013, n. 3538, rv. 258658;
Cass., sez. 2^, 15/01/2013, n. 3809, rv. 254512; Cass., sez. 2^, 05/07/2013, n. 29478, rv. 256178; Cass., sez. 6^, 21/11/2008, n. 499, rv. 242379; Cass., sez. 6^, 23/11/2004, n. 114, rv. 231448).
6.2. Vanno del pari condivise le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza della Suprema Corte in ordine al rapporto che intercorre tra il procedimento di prevenzione ed il processo penale, evidenziandone le profonde differenze funzionali e strutturali, essendo il secondo ricollegato a un fatto-reato e il primo riferito a una valutazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato.
Si tratta di procedimenti autonomi e proprio da tale autonomia deriva che nel procedimento di prevenzione la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 c.p.p., (cfr. Cass., sez. 2^, 30/04/2013, n. 26774, rv. 256820; Cass., sez. 1^, 29/4/2011, n. 20160, rv. 250278; Cass., sez. 5^, 28/03/2002, n. 23041; Cass., sez. 1^, 21.10.1999, n. 5786, rv. 215117).
6.3. Conseguenza ulteriore della descritta autonomia dei due procedimenti va individuata nella impermeabilità del procedimento di prevenzione alle vicende del processo penale.
Nel corso del procedimento di prevenzione, pertanto, il giudice di merito è legittimato a servirsi di elementi di prova o di tipo indiziario tratti da procedimenti penali in corso, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile, e, in tale ultimo caso, anche a prescindere dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della responsabilità. Sicché, pure l'assoluzione, anche se irrevocabile, dal reato non comporterebbe la automatica esclusione della pericolosita sociale, potendosi il relativo scrutinio fondare sia sugli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di illiceità penale, sia su altri fatti acquisiti o autonomamente desunti nel giudizio di prevenzione. Ciò che rileva, è che il giudizio di pericolosità sia fondato su elementi certi, dai quali possa legittimamente farsi discendere l'affermazione dell'esistenza della pericolosità, sulla base di un ragionamento immune da vizi.
Del resto, che gli indizi sulla cui base formulare il giudizio di pericolosità non debbano necessariamente avere i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192 c.p.p., lo ha affermato anche la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, la quale (Grande Camera, 1 marzo - 6 aprile 2000, Labita c. Italia) ha ritenuto non in contrasto con i principi della Cedu il fatto che le misure di prevenzione siano applicate nei confronti di individui sospettati di appartenere alla mafia anche prima della loro condanna, poiché tendono a impedire il compimento di atti criminali;
mentre il proscioglimento eventualmente sopravvenuto non le priva necessariamente di ogni ragion d'essere: infatti, elementi concreti raccolti durante un processo, anche se insufficienti per giungere a una condanna, possono tuttavia giustificare dei ragionevoli dubbi che l'individuo in questione possa in futuro commettere dei reati (cfr. Cass., sez. 2^, 28/05/2013, n. 35714; Cass., sez. 1^, 17/1/2008, n. 6613, rv. 239358; Cass., sez. 6^, 29/01/1998, n. 332, rv. 210819).
6.4. Tanto premesso il decreto oggetto di ricorso appare assolutamente conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, sinteticamente indicati nelle pagine che precedono. La corte territoriale, infatti, partendo dal dato oggettivo rappresentato dalla sentenza di condanna alla pena di anni tre di reclusione pronunciata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria in data 7.4.2010 nei confronti del IL, perché ritenuto responsabile del delitto di concorso esterno nell'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata "'ndrina LV, confermata in grado di appello (circostanze, come si è visto, pacificamente ammesse dai difensori del ricorrente), ha evidenziato come l'appartenenza del proposto al suddetto sodalizio criminoso, in termini di concorrente esterno, autorizzasse la formulazione di un giudizio di attuale pericolosità sociale di quest'ultimo.
Tale giudizio si fonda sulla puntuale ricostruzione, operata dal giudice di secondo grado, dell'attività posta in essere dal IL in favore della menzionata associazione mafiosa, attraverso ampi richiami alla motivazione del decreto emesso dal tribunale di Reggio Calabria il 23.2.2011, oggetto del giudizio di appello, ed ai risultati dell'attività di indagine, dai quali, osserva correttamente la corte territoriale, si desume come il proposto abbia messo a disposizione degli interessi illeciti della "cosca LV, incontrandosi più volte con gli affiliati e con lo storico capo RO Carmine, nel periodo della latitanza di quest'ultimo, la propria capacità professionale maturata nel settore economico-finanziario, curando, in particolare, l'operazione di riciclaggio di dinari croati per un importo di 200.000 dollari, alla quale si erano aggiunti ulteriori incarichi aventi sempre ad oggetto il cambio di valute estere per importi notevolmente superiori, il ritardo nell'espletamento dei quali aveva determinato l'irritazione dei capi dell'associazione, che, per punirlo della inefficienza dimostrata, avevano dato l'ordine di incendiare l'autovettura del proposto.
Con motivazione approfondita e dotata di intrinseca coerenza logica la corte ha sottolineato come l'episodio dell'incendio dell'autovettura del IL, valorizzato nella prospettiva difensiva in quanto elemento dimostrativo dell'avvenuto recesso di quest'ultimo dalla "cosca LV, debba essere interpretato in una luce completamente diversa, essendo stato perpetrato proprio allo scopo di richiamare il proposto "ad attendere ai suoi doveri nei confronti della cosca con maggiore sollecitudine ed efficacia", come si evince dal contenuto delle conversazioni di RO US, intercettate dal mese di agosto del 2005 in poi, in una prospettiva, quindi, in cui il legame tra il IL e la "cosca LV è ben lungi dall'essere reciso, ma tende a rafforzarsi ulteriormente, come dimostrato dall'ulteriore significativa circostanza che il proposto, anche dopo avere subito l'attentato, ha continuato nelle operazioni di investimento immobiliare, finanziate in parte con i proventi illeciti provenienti dal sodalizio (cfr. pp. 6 - 7).
In presenza di una motivazione niente affatto apparente, ma approfondita, immune da vizi e conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, anche l'ulteriore argomento rappresentato dall'avv. D'Ascola nei motivi nuovi appare privo di rilievo.
Ciò in quanto l'indicato arresto della Corte di Cassazione del 15.2.2013 (allegato al ricorso), che ha annullato la sentenza della corte di appello di Reggio Calabria del 20.4.2011, con rinvio degli atti per un nuovo giudizio, individuando un difetto motivazionale in ordine alla affermata sussistenza della "ndrina LV, come nuova compagine associativa, rispetto a quella già ritenuta operante in passato da precedenti sentenze divenute irrevocabili, da un lato non rappresenta una statuizione terminale sulla responsabilità penale del IL per il delitto associativo in senso a lui favorevole, dall'altro costituisce elemento sopravvenuto all'adozione del decreto impugnato, sul quale la motivazione della corte territoriale per ovvie ragioni non era in grado di soffermarsi, che, pertanto, non può formare oggetto di valutazione per la prima volta in questa sede di legittimità.
7. Passando ad esaminare le questioni prospettate relativamente alle misure di prevenzione reali applicate nei confronti del IL, ritiene il Collegio di dovere preliminarmente sollevare, ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, comma 3, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 10, comma 3, (già L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11) e del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 27, comma 2, (già art. 3 ter, comma 2, I. 31 maggio 1965, n.
575), in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
8. Le ragioni che inducono questa Corte a sollevare d'ufficio l'indicata questione di legittimità costituzionale possono riassumersi nei seguenti termini.
8.1. Come è noto, ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, avverso il decreto della corte d'appello, che decide sulla impugnazione avverso il provvedimento con cui il tribunale applica una delle misure di prevenzione personali previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 3, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato.
Il sistema delle impugnazioni avverso i provvedimenti dell'autorità giudiziaria di applicazione delle misure di prevenzione personali previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 3, è stato esteso, dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2, anche al provvedimento con cui il tribunale dispone, tra l'altro, la confisca dei beni sequestrati, ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter. Ne consegue che anche nei confronti del decreto con cui la corte di appello decide sulla impugnazione proposta avverso il provvedimento con cui il tribunale applica la misura di sicurezza patrimoniale della confisca dei beni (o del sequestro) è ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge.
Orbene proprio questa limitazione del vizio denunciabile attraverso il ricorso per cassazione alla sola violazione di legge, fa sorgere il dubbio di conformità a Costituzione della relativa previsione normativa, che si badi bene, è rimasta invariata anche dopo l'intervenuta abrogazione della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, e della L. 31 maggio 1965, n. 575, da parte del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 120, comma 1, lett. a) e b).
Ed invero, attualmente, il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 10, comma 3, riproduce il contenuto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, mentre il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 27, comma 2, al pari della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma
2, nel rimandare alle disposizioni contenute nel citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 10, comma 3, ribadisce il principio secondo cui avverso il decreto con cui la corte di appello decide sulla impugnazione del provvedimento con cui il tribunale ha disposto la confisca dei beni sequestrati, può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge.
8.2. Al riguardo va preliminarmente rammentato che, nei definire la nozione di "violazione di legge", in tutti i casi in cui essa rappresenta l'unico vizio che può essere dedotto con il ricorso per cassazione, la giurisprudenza del Supremo Collegio è da tempo attestata sul principio secondo cui non rientra nel concetto di violazione di legge, come indicato negli art. 111 Cost., e art. 606 c.p.p., lett. b) e c), la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, in quanto separatamente previste come motivo di ricorso dall'art. 606, lett. e), stesso codice (cfr. Cass., sez. 1^, 27/10/2010, n. 40827, rv. 248468; Cass., sez. 5^, 8/5/1998, n. 2879, rv. 210934; Cass., sez. 1^, 09/05/2006, n. 19093, rv. 234179; Cass., sez. 4^, 27/02/2004, n. 20191; Cass., sez. un., 28/01/2004, n. 5876, rv. 226710; Cass., sez. un., 29/05/2008, n. 25932, rv. 239692).
8.3 Il tema di cui si discute, inoltre, è già stato affrontato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 321 del 5/11/2004, con cui è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla
Corte di Cassazione, della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, nella parte in cui, limitando alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della corte d'appello in materia di misure di prevenzione, esclude la possibilità di ricorrere in cassazione facendo valere il vizio di manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). In particolare il Giudice delle Leggi, premesso che il giudice remittente "muove dall'assunto che l'impossibilità di controllare la congruenza della struttura logica della motivazione comporti una ingiustificata contrazione delle garanzie difensive apprestate in un procedimento potenzialmente idoneo, al pari del processo penale, ad incidere sulla libertà personale, e che la disciplina censurata introduca una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per le misure di sicurezza e per le misure contemplate dalla L. n. 401 del 1989, art. 6", osservava che "tali rilievi tuttavia si basano sul confronto tra settori direttamente non comparabili, posto che il procedimento di prevenzione, il processo penale e il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza sono dotati di proprie peculiarità, sia sul terreno processuale che nei presupposti sostanziali", aggiungendo che, secondo la costante giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale, "le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione (v. tra molte ordinanze n. 352 e n. 132 del 2003)", per cui "non può ritenersi lesivo dei parametri evocati che i vizi della motivazione siano variamente considerati a seconda del tipo di decisione a cui ineriscono".
8.4. La menzionata decisione della Corte Costituzionale, pur accennandovi, non prende posizione in ordine all'esatto significato da attribuire alla "violazione di legge" quale vizio deducibile con il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di misure di prevenzione adottati dalla corte di appello.
Non appare revocabile in dubbio, tuttavia, che al riguardo si sia formato nella giurisprudenza di legittimità un "diritto vivente" secondo cui, essendo ammesso, in materia di misure di prevenzione, personali e patrimoniali, il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge, giusto il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter,
comma 2, il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti l'inesistenza o la mera apparenza, qualificabili come forme di violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dalla L. n. 1423 del 1956, predetto art. 4, comma 9, (oggi D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 10, comma 2), non potendosi estendere il ricorso al controllo dell'iter giustificativo della decisione, sicché è inammissibile l'impugnazione con cui vengano denunciati i vizi di contraddittorietà o di illogicità manifesta della motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 6^, 27/06/2013, n. 35240, rv. 256263;
Cass., sez. 6^, 28/02/2013, n. 20816, rv. 257007; Cass., sez. 6^, 15/01/2013, n. 24272, rv. 256805; Cass., sez. 5^, 08/04/2010, n. 19598, rv. 247514). La posizione su cui si è attestata la giurisprudenza di legittimità in tema di sindacato sulla motivazione del decreto adottato dalla corte di appello nel procedimento di prevenzione, dunque, esclude dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.
Ne deriva, pertanto, come è stato evidenziato, che, oltre ai casi di mancanza assoluta di motivazione, col ricorso per cassazione contro i decreti emessi in materia di misure di prevenzione, la motivazione deve ritenersi censurabile soltanto quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, o sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (cfr. Cass., sez. I, 21/1/1999, n. 544, rv. 212946;
Cass., sez. VI, 10/03/2008, n. 25795). Orbene, prescindendo dal rilevare come l'operazione ermeneutica sino ad ora sviluppata dalla giurisprudenza di legittimità, sia segnata da una evidente e "contraddittoria" tendenza a ricondurre nell'ambito della "motivazione apparente" e, quindi, nel vizio della "violazione di legge", deficienze motivazionali che, in alcuni casi, andrebbero in realtà inquadrate nelle categorie della carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, l'interprete non può prescindere dal risultato della indicata elaborazione giurisprudenziale, che non consente di dedurre, nel procedimento di prevenzione, con il mezzo del ricorso per cassazione avverso il decreto della corte di appello previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, citato art. 10, comma 2, i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), e, quindi, correlativamente, non chiedersi se tale limitazione sia giustificabile e non costituisca, piuttosto, violazione del principio di ragionevolezza.
8.4. Tale dubbio si rafforza, poi, alla luce dell'ennesimo intervento di riforma del Legislatore in subiecta materia, che ha rappresentato l'occasione per una serie di interventi della giurisprudenza di legittimità sul tema, da tempo controverso in dottrina ed in giurisprudenza, della natura della confisca c.d. di prevenzione. Come è noto, infatti, il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 10, co. 1, lett. c), convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, come successivamente modificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 22, ha introdotto un nuovo comma, il 6 bis, alla L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, (ora riprodotto al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 18, comma 1) in base al quale "le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione".
Orbene, secondo un orientamento recentemente formatosi nella giurisprudenza di legittimità, il citato intervento normativo, non richiedendo più come presupposto necessario per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca che il proposto sia persona socialmente (ed attualmente) pericolosa, avrebbe accentuato la natura eminentemente sanzionatoria della confisca di prevenzione, non rendendola assimilabile alle misure di sicurezza patrimoniali e, pertanto, non consentendo di estendere nei suoi confronti la deroga al principio della irretroattività della legge penale di cui all'art. 11 delle preleggi al codice civile, fissata dall'art. 200 c.p., comma 1, (cfr. Cass., sez. 5^, 13/11/2012, n. 14044, rv.
255042, nonché, nello stesso senso, Cass., sez. 1^, 28/02/2012, n. 11768, rv. 252297, in tema di confisca per equivalente, prevista dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 10, così come novellato dal D.L. n. 92 del 2008, art. 10, comma 1, lett. d), n. 4, conv. in L. n. 125 del 2008). Altro orientamento, invero prevalente, è attestato sull'opposta tesi, secondo la quale il venir meno del presupposto della pericolosità sociale non ha modificato la natura della confisca di prevenzione di persona indiziata di appartenere ad un'associazione di stampo mafioso, che, come già affermato da tempo dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole (cfr. Cass. sez. u., 3/7/1996, n. 18, rv. 205262), non ha ne' il carattere sanzionatorio di natura penale, ne' quello di un provvedimento di prevenzione, ma va ricondotta nell'ambito di quel "tertium genus costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza della confisca di cui all'art. 240 c.p., comma 2, con la conseguenza che ad essa si applica il disposto dell'art. 200 c.p., comma 1, (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 1^, 17/05/2013, n. 39204, rv. 256141; Cass., sez. 2^, 14/03/2012, n. 21894, rv. 252829; Cass., sez. 5^, 20/01/2010, n. 16580, rv. 246863). Le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione, peraltro, con una recentissima decisione, non ancora oggetto di massimazione, sono tornate sull'argomento, ribadendo l'equiparazione della confisca adottata nell'ambito del procedimento di prevenzione alle misure di sicurezza, con conseguente applicabilità in subiecta materia dell'art. 200 c.p. (cfr. Cass., sez. un., 26.6.2014, S. ed altri).
8.5. L'esatta individuazione della natura giuridica della confisca di prevenzione, tuttavia, non assume valore decisivo nell'unica prospettiva che rileva in questa sede, riguardante "il catalogo" dei vizi che possono essere dedotti con il ricorso per cassazione avverso il decreto con cui la corte di appello decide sulla impugnazione del provvedimento del tribunale applicativo della menzionata confisca. Al riguardo non può non rilevarsi che, come evidenziato nella citata sentenza della prima sezione della Suprema Corte n. 11768 del 28.2.2012, sia in sede di giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, formatasi in particolare sull'interpretazione degli artt. 6 e 7 della CEDU, sia nella giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale, si è affermata una tendenza ad assoggettare "tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo" (ed è incontestabile che la confisca di prevenzione presenti siffatto carattere) "alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto", in una prospettiva di tendenziale uniformità di trattamento che sarebbe arbitrario limitare al solo principio, preso specificamente in considerazione nel menzionato arresto del Supremo Collegio, secondo cui ogni intervento sanzionatorio, quindi anche quelli che non appartengono al genus della sanzione penale, come le sanzioni amministrative, richiede che sia "la legge a configurare, con sufficienza adeguata alla fattispecie, i fatti da punire". In ogni caso, procedendo lungo la strada segnata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, della equiparazione della confisca di prevenzione, "quanto al contenuto ed agli effetti", alla misura di sicurezza di cui all'art. 240 c.p., comma 2, va considerato che analoga e ben più radicale equiparazione è ravvisabile tra la suddetta misura di prevenzione patrimoniale e la particolare ipotesi di confisca prevista dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, (c.d. "confisca penale allargata", ricondotta dalla giurisprudenza di legittimità al genus delle misure di sicurezza patrimoniali non aventi carattere sanzionatorio: Cass., sez. 6^, 11/10/2012, n. 10887, rv. 254786; Cass., sez. 6^, 6/3/2009, n. 25096, rv. 244355), che, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per taluno dei delitti indicati nel primo e nel secondo comma del suddetto art. 12 sexies, prevede come obbligatoria "la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica".
L'equiparazione appare evidente ove si tenga conto, da un lato che tanto il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, quanto la L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 3, (attualmente riprodotto nel testo del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 24, comma 1, prima parte), prescindono da una valutazione sull'attuale pericolosità sociale del soggetto destinatario del provvedimento di natura reale incidente sul suo patrimonio, prevedendo come comune presupposto per l'applicazione della confisca l'esistenza di una "sproporzione" tra il valore dei beni posseduti, direttamente o indirettamente, dall'interessato, e i redditi risultanti dalle dichiarazioni fiscali ovvero comunque ragionevolmente riconducibili alle attività economiche esercitate;
dall'altro che in entrambi i casi attraverso l'effetto ablativo dei beni l'ordinamento persegue l'obiettivo di evitare che "il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza". Nè va taciuta l'esistenza di una evidente vicinanza tra i due istituti, sotto il particolare profilo della sequenza attraverso la quale vengono adottati i provvedimenti in cui prende corpo la finalità ablativa, dominata dal carattere giurisdizionale che caratterizza i relativi procedimenti, entrambi destinati a concludersi con provvedimenti definitivi, pur suscettibili di revoca. È significativo, al riguardo, che, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 28, la revocazione della decisione definitiva sulla confisca, al pari della revisione delle decisioni di condanna divenute irrevocabili prevista dall'art. 630 c.p.p., possa essere richiesta "nelle forme previste dall'art. 630 c.p.p.", per ipotesi riconducibili alla medesima ratio che ispira i casi di revisione indicati nel citato art. 630 c.p.p., lett. a), c) e d)). Ulteriore sintomo della totale sovrapponibilità, ai fini che qui interessano, tra la "confisca di prevenzione" e la "confisca penale allargata" va ravvisato, altresì, nel fatto che, pur mantenendosi nell'alveo di un procedimento giurisdizionale, la confisca di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, conv. nella L. 7 agosto 1992 n. 356, non deve necessariamente essere disposta con la sentenza di condanna, che ne rappresenta solo il necessario presupposto. La suddetta, confisca, infatti, secondo il noto e consolidato orientamento di questa Corte, può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione che provvede "de plano", a norma dell'art. 676 c.p.p., e art. 667 c.p.p., comma 4, ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 c.p.p., salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione con conseguente preclusione processuale (cfr., per tutte: Cass. S.U. 30 maggio 2001 n. 29022; Cass., sez. 1^, 9 marzo 2007 n. 22752; Cass. sez. 6^, 20/05/2008, n. 27343, rv. 240585; Cass., sez. 6^, 15/11/2012, n. 49974); ed è assolutamente indiscusso che anche il provvedimento di applicazione della confisca D.L. n. 306/2992, ex art. 12 sexies, adottato "in executivis" è, secondo le regole generali, ricorribile per cassazione per tutti, indistintamente, i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p., ivi compresi, quindi, i vizi di motivazione, previo preliminare esperimento della opposizione, ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4. La "comunanza strutturale, ontologica e funzionale" dei due istituti, pur nella diversità dei rispettivi presupposti applicativi, è stata, infine, riconosciuta da un recentissimo e condivisibile arresto della Suprema Corte, secondo cui la differenza tra la "confisca di prevenzione" e la confisca penale allargata" "riguarda esclusivamente la percezione e la ricostruzione di uno dei presupposti applicativi, non il modo di atteggiarsi e le finalità del sequestro e della confisca, che restano pienamente coincidenti (cfr. Cass., sez. 1^, 20.5.2014, n. 1528).
8.6. Non appare, pertanto, razionalmente giustificabile che, a differenza di quanto si verifica nel caso della confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, il provvedimento applicativo della confisca c.d. "di prevenzione" possa essere oggetto di ricorso per cassazione solo per violazione di legge. E ciò tanto più in quanto, fondandosi, nell'uno e nell'altro caso, la misura in questione sul requisito della "sproporzione" tra le legittime risorse economiche del soggetto e il valore dei beni di cui egli abbia, direttamente o per interposta persona, la disponibilità, è sempre necessario che la ritenuta sussistenza di detto requisito venga sostenuta da adeguata motivazione, nella quale si dia atto dell'avvenuta valutazione di tutti gli elementi di fatto (spesso caratterizzati da estrema complessità) idonei a rendere giustificata la decisione assunta;
motivazione che non si vede, quindi, per quale ragione possa essere, in un caso, censurata senza limiti che non siano quelli propri dell'apposito vizio di legittimità previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), e, nell'altro caso, solo in quanto si riesca, più o meno faticosamente e ricorrendo, non di rado, alle più svariate acrobazie dialettiche, a far passare il vizio di motivazione per inesistenza o mera apparenza della motivazione stessa.
L'incongruenza, poi, appare, se possibile, ancora più manifesta ove si consideri che la confisca di prevenzione (come si è visto) prescinde non solo, al pari di quella prevista dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, dal requisito dell'attuale pericolosità del soggetto, ma anche da quello (richiesto invece dal citato art. 12 sexies), costituito da una precedente pronuncia di condanna penale (o di applicazione della pena su richiesta); ragion per cui, semmai, è proprio con riguardo alla confisca di prevenzione, siccome basata su un presupposto oggettivamente più "debole" di quello rappresentato da una condanna penale, che il diritto di difesa, a parità di conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'applicazione dell'una o dell'altra delle misure in questione, dovrebbe essere maggiormente garantito.
Va osservato a questo punto, per completezza, che nessun problema di conformità a Costituzione si pone, invece, con riferimento alla misura di prevenzione patrimoniale del sequestro di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, (ora D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 20), in quanto, in questo caso, in considerazione della natura "cautelare" e provvisoria di tale misura di prevenzione, la limitazione dei vizi deducibili con il ricorso per cassazione, non appare distonica rispetto alla previsione di cui all'art. 325 c.p.p., che del pari limita alla sola violazione di legge i vizi che possono essere dedotti con il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p., dal tribunale del riesame quale giudice di appello avverso i provvedimenti cautelari in materia di sequestro preventivo adottati nei confronti dei beni suscettibili di confisca, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2. Parimenti, appare da escludere che la prospettata incostituzionalità della limitazione del ricorso per cassazione, nel caso della confisca "di prevenzione", alla sola violazione di legge possa aprire il varco ad un dubbio di costituzionalità che investa anche l'analoga limitazione che opera con riguardo ai provvedimenti applicativi delle misure di prevenzione personale;
e ciò in quanto queste ultime, pur connotate anch'esse da innegabili profili di forte afflittività, hanno tuttavia natura e conseguenze tutt'affatto diverse da quelle delle sanzioni penali, per cui ben può giustificarsi la differenza nel regime delle impugnazioni;
differenza che non trova invece giustificazione - si ripete ancora una volta - con riguardo alla confisca, giacché tanto quella di prevenzione quanto quella D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, postulano l'accertamento delle medesime condizioni di fatto e producono le medesime conseguenze negative sul patrimonio dei soggetti destinatari.
9. A questo punto, si ritiene che possa affermarsi che risultano pienamente integrate le condizioni previste dalla L. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1, dalla L. cost. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, e dalla elaborazione della giurisprudenza della Corte Costituzionale per la rimessione della indicata questione di legittimità costituzionale.
9.1. Nel richiamare, infatti, a sostegno della non manifesta infondatezza, di detta questione quanto finora argomentato, va ora osservato che appare sussistente anche il requisito della rilevanza, sotto un duplice profilo.
Da un lato, infatti, la normativa della cui legittimità costituzionale si dubita è senza dubbio applicabile alla presente fase processuale, in quanto è proprio il combinato disposto del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 10, comma 3, e art. 27, comma 2, a limitare al solo vizio della violazione di legge il controllo cui è demandata la Corte di Cassazione quale giudice dell'impugnazione avverso il decreto con cui la corte di appello decide sulla impugnazione del provvedimento del tribunale di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca. D'altro canto l'eventuale pronuncia della Corte Costituzionale è in grado di incidere concretamente sul giudizio principale, consentendo alla Corte di Cassazione di esaminare i vizi dedotti con il ricorso proposto nell'interesse del IL nella loro effettiva natura di doglianze che, benché strumentalmente veicolate sotto le "mentite" spoglie della violazione di legge, costituita dalla pretesa "mera apparenza" della motivazione a sostegno del provvedimento impugnato, in realtà sono state declinate come veri e propri vizi di motivazione, di cui non appare possibile escludere "ictu oculi" la fondatezza, ma che, d'altra parte, in quanto tali, renderebbero, allo stato attuale della richiamata normativa, inammissibile il ricorso. Nemmeno può costituire ostacolo alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale di cui si discute l'ipotetica possibilità che il ricorso del IL debba dichiararsi inammissibile, in quanto fondato su motivi di merito non deducibili in sede di legittimità, perché una tale conclusione presupporrebbe necessariamente, dal punto di vista logico, che fosse comunque prima risolta la questione della individuazione dei vizi che possono dedursi con il ricorso per cassazione, per poi verificare se, attraverso le doglianze sulla motivazione del provvedimento impugnato, non fossero state dedotte in realtà questioni di merito. Nè la rilevanza della indicata questione di legittimità costituzionale può essere esclusa dalla ritenuta attualità della pericolosità sociale del IL, dal momento che non può farsi dipendere la ragionevolezza o meno della previsione normativa limitatrice con effetti generali della proponibilità del ricorso per cassazione in subiecta materia alla sola violazione di legge, dalla mera eventualità che, nel caso specifico, la confisca si applichi nei confronti di un soggetto da ritenere anche attualmente pericoloso, per cui solo in presenza di tale condizione la suddetta limitazione sarebbe accettabile.
Non si vede, in altri termini, come il collegio, sol per avere ritenuto corretto il giudizio di attuale pericolosità sociale del proposto, formulato dai giudici di merito ai soli fini dell'applicazione della misura personale di prevenzione, avrebbe potuto ritenere ammissibili, e quindi suscettibili di valutazione ai fini della loro fondatezza o meno, quelli che, come si è detto, altro non erano, nella sostanza, se non pretesi vizi di motivazione, dei quali doveva quindi pregiudizialmente ritenersi precluso ogni e qualsiasi esame.
9.2. Va rilevato, infine, che la rimessione della questione di legittimità costituzionale si impone, non essendo praticabile nessuna interpretazione della indicata normativa in senso conforme a Costituzione, in quanto la mancata previsione della possibilità di dedurre con il ricorso per cassazione anche i vizi di motivazione, determina un vulnus dei principi contenuti nelle citate norme costituzionali, sanabile solo attraverso un intervento additivo del giudice delle leggi, che non può essere escluso dal "diritto vivente" formatosi nella giurisprudenza di legittimità sulla estensione della nozione di "violazione di legge", proprio perché tale nozione, pur non essendo ridotta al ristretto ambito della formulazione testuale della norma, non si estende al punto tale da farvi ricomprendere i vizi della motivazione carente, contraddittoria o manifestamente illogica.
10. Si impone, pertanto, ai sensi della L. Cost. n. 87 del 1953, art. 23, comma 4, la sospensione del giudizio in corso, relativamente alla intervenuta applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca (che assorbe in sè il provvedimento di sequestro), disponendosi che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
P.Q.M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del combinato disposto della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, e della L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2,
(ora D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3, e art. 27, comma 2), nella parte in cui limitano alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.. Sospende il giudizio in corso, relativamente alla disposta applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, e dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Rigetta il ricorso nella parte relativa alla disposta applicazione della misura di prevenzione personale.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2014