Sentenza 21 ottobre 1999
Massime • 1
Tra il procedimento di prevenzione ed il processo penale sussistono profonde differenze funzionali e strutturali, essendo il secondo ricollegato ad un determinato fatto reato ed il primo riferito ad una valutazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato; sicché, la reciproca autonomia dei due processi spiega gli interventi del legislatore per regolare i punti di possibile interferenza, abbandonando originarie sovrapposizioni e, di seguito, regole atipiche di pregiudizialità per pervenire, da ultimo, alla configurazione di ambiti di totale autonomia, salva l'opportuna disposizione di coordinamento e di economia investigativa contenuta nell'art.23-bis, commi 1 e 2, della legge n.646 del 1982(v.Corte cost., sent. n. 275 del 1996). Da tale autonomia deriva che nel procedimento di prevenzione la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art.192 cod.proc.pen., mentre le chiamate in correità o in reità - le quali devono essere sorrette da riscontri esterni individualizzanti per giustificare la condanna - non devono essere necessariamente munite di tale carattere ai fini dell'accertamento della pericolosità. (Fattispecie nella quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha annullato il decreto di revoca della misura di prevenzione pronunciato dalla Corte di appello,in quanto erroneamente fondato sull'esito, non definitivo, di taluni procedimenti penali nei quali il prevenendo era stato prosciolto, senza assegnare rilievo al altri dati indizianti di pericolosità utilizzati dal giudice di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/1999, n. 5786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5786 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 21.10.1999
1.Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2.Dott. BARDOVAGNI AO " N.5786
3.Dott. SILVESTRI IO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIORDANO UMBERTO " N.12827/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso CORTE APPELLO di MILANOnei confronti di:
LL AL N. IL 01.04.1939
RA FR AO N. IL 16.10.1933
TREZZI ME N. IL 02.04.1941
LL PA N. IL 18.06.1961
LL IM N. IL 23.03.1919
PIAZZINI IO N. IL 12.07.1927
AVVOCATURA DISTRETTUALE DI MILANO
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso decreto del 04.10.1998 CORTE APPELLO di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI IO lette le conclusioni del P.G. Dr. Verderosa che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato;
OSSERVA
Con decreto del 4.10.1998, la Corte di Appello di Milano revocava il provvedimento emesso in data 24.10.1996 dal Tribunale di Corno con cui era stata applicata a LU AL la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di quattro anni, con l'imposizione di una cauzione di lire 10.000.000, ed era stata disposta la confisca di vari beni, alcuni intestati allo stesso LU e altri a terzi.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento del decreto impugnato per violazione di legge nella parte in cui la Corte distrettuale aveva omesso di considerare la natura necessariamente sintomatica della pericolosità sociale, richiesta ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione personale, e nella parte in cui, pur affermando l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al giudizio di cognizione, aveva fatto dipendere la decisione gravata esclusivamente dall'esito dei processi penali svoltisi nei confronti del LU, senza tenere conto, nell'ottica di una valutazione globale, di altri concorrenti elementi sintomatici di pericolosità.
Venivano depositate memorie difensive nell'interesse del LU e di CA RA AO per contestare la fondatezza del ricorso e le conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, che, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento dell'impugnazione e per il conseguente annullamento del decreto.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in quanto la struttura logica e giuridica del decreto impugnato è realmente inficiata dai vizi prospettati dal ricorrente e dalla inosservanza delle regole di valutazione degli indizi operanti in tema di misure di prevenzione.
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, in materia di applicazione delle misure di prevenzione, il giudizio di pericolosità presuppone una oggettiva valutazione di fatti sintomatici della condotta abituale è da tenore di vita del proposto, da accertare in modo tale da escludere apprezzamenti meramente soggettivi da parte dell'autorità proponente, il cui giudizio può basarsi anche su elementi che giustifichino sospetti o presunzioni, purché muniti di base obiettiva, come i precedenti penali, l'esistenza di recenti denunce per gravi reati, il tenore di vita, l'abituale compagnia di pregiudicati e di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, ed altre manifestazioni contrastanti con la sicurezza pubblica, in modo che risulti esaminata globalmente l'intera personalità del soggetto emergente da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass., Sez. I, 8 marzo 1994, P.G. in proc. Scaduto;
Cass., Sez. VI, 21 maggio 1993, Bertuca). In relazione alla intrinseca natura della valutazione di pericolosità, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel riconoscere che l'autonomia e le peculiarità del procedimento di prevenzione, rispetto al procedimento penale, si esternano anche sul terreno probatorio, nel senso che per l'accertamento della pericolosità sociale non sono richieste le prove necessarie per l'affermazione della responsabilità penale, di guisa che la stessa prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192, comma 2^ c.p.p. (gravità, precisione e concordanza), essendo sufficienti anche semplici indizi (Cass., Sez. I, 22 settembre 1995, Basilotta;
Cass., Sez. I, 4 luglio 1994, Frongia;
Cass., Sez. I, 17 gennaio 1992, Masafroti): in tale ottica, è stato ritenuto che siano utilizzabili come elementi sintomatici di pericolosità anche le denunce per gravi reati (Cass., Sez. I, 4 febbraio 1994, Cartagine) e i fatti acquisiti in un procedimento penale conclusosi con una pronuncia assolutoria (Cass., Sez. Un., 3 luglio 1996, Simonelli e altri). Alla luce dei precedenti principi risulta evidente che le linee argomentative del decreto impugnato divergono dalle regole di valutazione dei dati sintomatici della pericolosità sociale, dato che la ratio decidendi del provvedimento poggia sostanzialmente sulla presa d'atto dell'esito, non definitivo, di taluni procedimenti penali, nei quali il LU è stato prosciolto dalle imputazioni di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nonché di spaccio di dette sostanze. Indubbiamente, l'esito dei processi penali, pur rappresentando un dato importante all'interno del procedimento di prevenzione, non poteva di per sè condurre all'esclusione dei presupposti della misura di prevenzione personale, stante il principio dell'autonomia dei due tipi di procedimento, che si riflette nella differenza tra responsabilità penale e pericolosità sociale e tra prova ed indizi. A quest'ultimo riguardo va sottolineato che nella giurisprudenza della Corte Costituzionale sono state poste in luce le profonde differenze funzionali e strutturali tra processo penale e processo di prevenzione, il primo ricollegato a un determinato fattoreato e il secondo riferito ad una valutazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato: ond'è che la reciproca autonomia dei due processi spiega gli interventi del legislatore per regolare i punti di possibile interferenza "abbandonando originarie sovrapposizioni e, di seguito, regole atipiche di pregiudizialità per pervenire, da ultimo, alla configurazione di ambiti di totale autonomia, salva l'opportuna disposizione di coordinamento e di economia investigativa contenuta nell'art. 23 bis, comma 1 e 2 della l. 13.9.1982, 646" (Corte Cost., 22 luglio 1996, n. 275). Una lineare applicazione di tale autonomia è costituita dalla diversa rilevanza delle chiamate in correità o in reità, che se devono essere sorrette da riscontri esterni individualizzanti per giustificare la condanna, non devono essere, invece, necessariamente munite di tale carattere ai fini dell'accertamento della pericolosità. Oltre che divergere dalle regole di valutazione proprie del procedimento di prevenzione, la motivazione del decreto impugnato risulta censurabile per la ragione che in essa è stato trascurato l'apprezzamento di rilevanti dati indizianti utilizzati dal giudice di primo grado, costituiti dai numerosi e rilevanti precedenti penali, dalle informazioni di polizia e dalla circostanza, particolarmente significativa, che sui conti bancari del proposto e della sua convivente sono transitati, nel periodo compreso tra l'1.5.1991 e il 15.10.1993, assegni bancari emessi da clienti del casinò di Campione per oltre sei miliardi di lire: ditalché, a quest'ultimo proposito, non può omettersi di considerare il significato indiziante riferibile alla macroscopica divergenza tra redditi effettivì e consistenza patrimoniale del proposto, da un canto, e redditi dichiarati, dall'altro.
Le indicate carenze logiche e giuridiche della motivazione giustificano, dunque, l'annullamento del decreto gravato, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, che, nella nuova deliberazione, dovrà accertare o escludere la pericolosità sociale attuale del proposto, compiendo una valutazione globale di tutti gli elementi indizianti disponibili, e, nell'ipotesi di affermazione della pericolosità, dovrà pronunziarsi sulla confisca disposta dal giudice di primo grado esaminando i motivi di gravame formulati contro tale provvedimento.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2000