Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/1999, n. 5786
CASS
Sentenza 21 ottobre 1999

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Tra il procedimento di prevenzione ed il processo penale sussistono profonde differenze funzionali e strutturali, essendo il secondo ricollegato ad un determinato fatto reato ed il primo riferito ad una valutazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato; sicché, la reciproca autonomia dei due processi spiega gli interventi del legislatore per regolare i punti di possibile interferenza, abbandonando originarie sovrapposizioni e, di seguito, regole atipiche di pregiudizialità per pervenire, da ultimo, alla configurazione di ambiti di totale autonomia, salva l'opportuna disposizione di coordinamento e di economia investigativa contenuta nell'art.23-bis, commi 1 e 2, della legge n.646 del 1982(v.Corte cost., sent. n. 275 del 1996). Da tale autonomia deriva che nel procedimento di prevenzione la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art.192 cod.proc.pen., mentre le chiamate in correità o in reità - le quali devono essere sorrette da riscontri esterni individualizzanti per giustificare la condanna - non devono essere necessariamente munite di tale carattere ai fini dell'accertamento della pericolosità. (Fattispecie nella quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha annullato il decreto di revoca della misura di prevenzione pronunciato dalla Corte di appello,in quanto erroneamente fondato sull'esito, non definitivo, di taluni procedimenti penali nei quali il prevenendo era stato prosciolto, senza assegnare rilievo al altri dati indizianti di pericolosità utilizzati dal giudice di primo grado).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/1999, n. 5786
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5786
    Data del deposito : 21 ottobre 1999

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