Sentenza 28 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2002, n. 23041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23041 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
1 copeсда AL MASSIMARIO
23041 M REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
2 3041 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PENALE QUINTA SEZIONE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 28/03/2002
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA
Richiesta copla studio dal Sig. CHINAPPI N. 00930/2002
Composta dagli Ill.mi Sigg.: per dirini € 6,20
14.GIU 2002- Dott. PIZZUTI GIUSEPPE PRESIDENTE
IL CANCELLIÉRE 1. Dott.PERRONE PASQUALE CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott.MARINI PIER FRANCESCO IT N. 036600/2001
3. Dott.SICA GIUSEPPE "T
4.Dott.MALPICA EMILIO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
CANCELLERIA 1) FERRARA DOMENICO N. IL 13/02/1957 M
2) ER IC N. IL 31/12/1963
3) IA NZ N. IL 11/02/1953
4) MI UI N. IL 15/02/1948
5) ER MA N. IL 24/06/1962
6) SP ME N. IL 04/10/1936.
7) RA VA N. IL 15/04/1936
8) ER VA N. IL 06/11/1958
9) RO ZA N. IL 13/08/1962
10) ER LA N. IL 27/06/1965
11) ER OS N. IL 05/05/1968
12) PA MA IL 22/07/1965
CORTE APPELLO di NAPOLI
sentita la relazione fatta dal Consigliere
SICA GIUSEPPE lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. GAITO per diritti € 16,20
1 17614 2007 IL CANCELLIERE
CANCELLERIA 1
RITENUTO IN FATTO.
Con decreto in data 17\2\1997, il tribunale di Napoli sottoponeva ER
IC (classe 1957, fu CO) e ER IC (classe 1963,
fu RA) alla misura della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni cinque, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, con il versamento di una cauzione di cinquanta milioni di lire: Contestualmente veniva disposta la confisca in danno dei due proposti e nei confronti dei terzi intestatari.
I proposti risultavano noti alle forze dell'ordine, siccome inseriti ad alto livello nella criminalità organizzata delle zone di Villaricca, Giugliano e comuni viciniori ed in stretto contato con la cosca camorristica casertana del "clan dei casalesi” ed il tribunale riteneva che fossero persone socialmente pericolose ai sensi dell'art. 1,
legge n. 575 del 1965, siccome raggiunti da gravi indizi di appartenenza ad una associazione di tipo camorristico, già facente capo al defunto RA FE,
rispettivamente zio e padre dei due proposti.
Secondo quanto riferito dagli organi proponenti (Questore di Napoli, carabinieri e
Procuratore della Repubblica di Napoli), il tribunale riteneva che IC
LE (1957) avesse assunto un ruolo di grande rilievo nell'ambito dell'associazione criminale dopo la morte dello zio, mentre il cugino, più giovane
(1963) aveva un ruolo secondario.
I gravi e rilevanti vizi di appartenenza all'associazione camorristica erano emersi a seguito delle dichiarazioni accusatorie di GL RO, il quale aveva confessato che >nell'ambito della cruenta lotta tra cosche di camorra per il
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dominio nei traffici illeciti della zona< insieme ad altri correi, aveva commesso una lunga serie di omicidi su mandato del ER (1957).
Il tribunale riteneva che le suddette dichiarazioni avessero superato il vaglio dell'attendibilità, sia intrinseca (in quanto si era accusato di una serie di delitti, per i quali non era indiziato) che estrinseca (per la concordanza delle modalità e delle circostanze dei singoli fatti omicidiari)
Conferma a quanto riferito dal GL, secondo il tribunale, emergeva dalle ulteriori propalazioni accusatorie di altro collaboratore, SC CA.
$$Il tribunale riteneva non determinante, in questa sede di prevenzione, che il
GL, nel corso del dibattimento penale relativo agli omicidi di cui si era accusato, chiamando in correità i ER, avesse ritrattato le originarie affermazioni".
Infatti, la ritrattazione era risultata assolutamente generica e immotivata, oltre che smentita da una successiva ritrattazione.
Di conseguenza i giudici della prevenzione, avevano disposto le misure relative,
disattendendo una relazione peritale della difesa, tendente ad accreditare l'origine legittima del patrimonio, per la mancata allegazione della relativa documentazione,
per i proventi occultati al fisco, per la confusione esistente tra gli atti delle persone fisiche e quelli della società e per il fatto che l'elaborato era stato effettuato su dati contabili degli interessati.
Precisava ancora il tribunale, nel decreto impositivo, che la intestazione dei beni a parenti od affini, la creazione di società di copertura, a fronte di modestissimi redditi dichiarati, facevano ritenere illecita la formazione del patrimonio. Sine 3
Mondo Nuovo
Ciò, in particolare, per le società cooperative edilizie e Nuova Europa 85.
Quanto alla prima (essa era servita per edificare sul suolo di pertinenza le tre ville abitate dai ER), essa annoverava tra i soci fondatori ben otto esponenti della famiglia, su di un totale di dieci soci, per cui era manifesta l'illecita origine del patrimonio.
Quanto alla società Nuova Europa 75, essa era stata creata da prestanome dei
ER, tra cui AC EN ed TO AM.
Veniva disposta anche la confisca di una serie di Box per autovetture, intestate a
AC EN (1952) e che dovevano considerarsi frutto della attività della
Soc. Coop Edil Villa, costituita dal predetto >all'epoca privo di risorse economiche e dal ER che aveva apportato i capitali necessari.
Anche gli altri beni confiscati risultavano intestati a parenti stretti dei proposti o a prestanome, privi di redditi propri, idonei a giustificare l'acquisto degli stessi.
Con il provvedimento impugnato del 21\2\2001, la Corte di Appello di Napoli,
rigettava l'impugnazione proposta dai due ER e dai terzi intestatari dei beni confiscati.
Ricorrono per cassazione tutti gli interessati.
ER IC (fu CO, classe 1957), prospetta un duplice motivo di annullamento.
Síma 4
Con il primo deduce la violazione degli artt. 125.3 e 598 cpp, in relazione all'art. 606, lett. c) cpp, per assoluta mancanza di motivazione, nonché illogicità in ordine alla valutazione degli elementi ritenuti idonei alla dimostrazione della pericolosità.
Il ricorrente censura il credito dato dalla sentenza di appello alle dichiarazioni del
GL, malgrado lo stesso si fosse allontanato dall'associazione in epoca precedente ai fatti dei quali parlava.
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Inoltre, contesta l'affermazione secondo la quale i giudizi penali, iniziati a carico del ricorrente sulla base delle dichiarazioni del collaboratore, si erano conclusi con sentenze assolutorie, non già fondate sulla esistenza della prova positiva dell'innocenza, ma sulla inesistenza della prova della colpevolezza.
Né il giudizio di pericolosità poteva basarsi sulle dichiarazioni fatte dall'altro collaborante SC, che non erano sufficienti a supportare un giudizio di pericolosità autonomo, per la sua genericità. Avrebbero potuto solo supportare il convincimento tratto dalle affermazioni del GL, che >come è stato riconosciuto dalle varie sentenze, ricordate nel provvedimento impugnato< era stato, a sua volta, ritenuto inattendibile.
Con il secondo motivo di ricorso, denuncia la violazione delle stesse norme, per mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta provenienza illegittima dei beni sottoposti a verifica.
Infatti, secondo i giudici della prevenzione, ove la formazione del patrimonio non corrisponda al reddito deve ritenersi illecita.
Trattasi di una premessa errata, per cui il sospetto di evasione fiscale diventa sospetto di provenienza da proventi di attività di criminalità organizzata.
Lamenta che la Corte abbia disatteso la documentazione prodotta e relativa alla formazione del patrimonio, non abbia considerato che il patrimonio derivava
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dall'attività paterna, che il ricorrente si era dedicato sin da giovanissimo all'attività
lavorativa, che si era dimostrata molto lucrosa, come risultato dalla consulenza tecnica prodotta.
Né si era valutato che l'autorità di PS non aveva segnalato alcun raccordo tra malavita e classe politica amministrativa locale, considerato che l'attività del
ER si sviluppava principalmente nel settore dei pubblici appalti.
MI UI, ER MA, SP ME, RA GIOVANNA ER VA, RO ZA, FERRARA '
LA, ER OS,PA MA, a loro volta, deducono mancanza di motivazione e illogicità, con riguardo alla valutazione degli elementi ritenuti idonei alla dimostrazione dell'appartenenza dei beni al patrimonio dei sottoposti, in quanto i giudici avevano omessa ogni indagine sulla reale o fittizia appartenenza dei beni a persone diverse dai ER.
L'unico elemento preso in considerazione era costituito dal fatto che i ricorrenti
-benchè appartenenti a nuclei familiari diversi< erano legati da vincoli di parentela, elemento che di per sé non poteva costituire dimostrazione di una fittizia intestazione. Inoltre, non si era tenuto conto che tutti i beni di cui trattasi erano costituiti dalle quote della Pellicceria EN e che il complesso immobiliare era stato costruito in forma di cooperativa e che le case erano occupate dal nucleo familiare.
In particolare, l'investimento nella pellicceria, pari al 25% delle quote sociale,
corrispondeva a lire 25 milioni e che non bastava l'affermazione che la somma non corrispondeva al reddito per ritenerla, illecita.
Sim 6
ER IC (fu RA, classe 1963), prospettava due motivi di annullamento.
Con il primo, lamentava assoluta mancanza di motivazione ed illogicità con riguardo alla valutazione degli elementi ritenuti idonei alla dimostrazione della sua pericolosità. I giudici del riesame nel ritenere che i giudicati penali di assoluzione non avevano efficacia, nel giudizio di prevenzione, avrebbero dovuto ripercorrere l'intero iter logico, non potendosi disconoscere il valore delle sentenze di assoluzione.
Infatti, il decreto legava il giudizio di pericolosità alle sole dichiarazioni del
GL, mentre gli altri due collaboratori (SC e FE) non facevano mai il suo nome, nemmeno per implicito. Il GL, poi, come avevano ritenuto ii giudici del riesame (scarcerandolo, insieme a ER IC, fu
CO) non poteva sapere nulla dei fatti di cui riferiva, essendosi allontanato dall'associazione di cui parlava, in epoca precedente ai fatti stessi.
Perciò, la motivazione del decreto era illogica in quanto aveva costruito su quei parametri il giudizio di pericolosità senza tener conto delle ragioni di critica all'attendibilità del GL.
Altro punto di illogicità si rinveniva nella ricostruzione operata nel decreto, in quanto dopo avere ritenuto che il ricorrente era inidoneo a succedere al proprio padre, tanto da dover cedere al cugino, poi, veniva indicato come referente dell'organizzazione criminosa.
Con un secondo motivo, deduce la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla provenienza illegittima dei beni sottoposti a confisca, in quanto scambia il sospetto dell'evasione fiscale con il sospetto della provenienza da proventi di sin 7
attività di criminalità organizzata e senza alcun accertamento in ordine alla provenienza del bene o dell'attività, ne dispone la confisca.
In particolare, con riguardo alla pellicceria EN, il decreto si limita a sostenere che l'apporto in quota di 25 milioni da parte di ciascuno dei partecipi, non era proporzionato al reddito denunziato, senza tener conto del fatto che una somma così modesta presupponeva un reddito modesto.
IA NZ, architetto, nato a [...] l'11\/2\1953, presidente del
C.d.A e socio della Nuova Europa 85, soc. coop. Edilizia a r.l., aveva eccepito di
6\5\1952, nei essere persona diversa dal soggetto omonimo, nato a [...]
confronti del quale era stata richiesta la misura di prevenzione.
Tuttavia, la Corte di merito, pur riconoscendo che il ricorrente era un omonimo,
aveva tuttavia ritenuto irrilevante l'errore, in quanto dagli atti risultavano gravi indizi secondo i quali anche la società Nuova Europa 85 era stata una creazione dei
FE, per cui le operazioni immobiliare da essa poste in essere si svolgevano sotto il loro controllo.
La Corte non aveva tenuto conto dei documenti prodotti, né del fatto che egli e la sua consorte ES NA, avevano somme sufficienti per intraprendere l'attività immobiliare, tanto che esisteva una fideiussione rilasciata nel dicembre
1985 dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura a garanzia delle obbligazioni della
Nuova Europa 1985, né del ricorso al credito bancario per lire un miliardo. Inoltre,
aveva con documenti provato che l'immobile oggetto della confisca apparteneva alla cooperativa, attraverso l'ndicazione delle fonti economiche e dei flussi di denaro verificatisi.
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Pertanto, il ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 ter legge 575\65, per avere ritenuto che il comparente fosse, insieme ad TO
AM, il prestanome dei ER, senza avere tenuto conto di tutta la documentazione prodotta dalla quale, in particolare, emergeva che AM TO
aveva dato le dimissioni dal C.d.A il 20\12\1993, mentre alla data dei suo ingresso come socio (29\11\1984) non era coniugato con FE NA.
Inoltre, TO RA e AS TO avevano fatto parte della Nuova
Europa 85, fin dalla sua costituzione, insieme ad altri soci e si erano dimessi il
15\4\1993.
Con un secondo motivo, denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2 ter legge 575165, in quanto il sequestro e la confisca di beni intestati a terzi potevano essere disposti solo se si tratta di beni di cui il proposto poteva disporre direttamente o indirettamente e sempre che fossero frutto di attività illecite o ne costituissero il reimpiego..
Nel caso di specie risultavano evidenti le violazioni di legge nelle quali era incorsa la Corte di merito.
Innanzi tutto si era ritenuto solamente probabile che i FE avessero il controllo della società attraverso persone di loro fiducia, TO RA, AM TO e
AS TO, i quali al momento del loro ingresso nella società non avevano alcun legame con i proposti;
che per avere il suddetto controllo era necessario che tali soci rivestissero cariche sociali;
che erano entrati a far parte della cooperative nel 1984, mentre le attività illecite ipotizzate a carico dei FE da parte del questore, risalivano al 1993\1994; i suddetti tre soci si erano dimessi nel 1993.
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Ed ancora. I giudici, in maniera apodittica, avevano ritenuto irrilevante che la cooperativa si fosse finanziata attraverso la un mutuo fondiario di lire un miliardo nel 1986 e che vi fosse stato apporto di capitale da parte di persone insospettabili.
Il ricorso, concludeva per l'annullamento.
Venivano presentati motivi aggiunti e note di replica per MM UI, GN
GI, FE GI e FE RA, memorie difensive per
AC EN e per FE IC, fu CO e note di replica per
FE IC, fu RA e per FE IC, fu CO.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
I ricorsi meritano accoglimento e vanno accolti nei termini di cui al dispositivo.
!. Il tribunale di Napoli, nell'applicare le misure di prevenzione a carico dei ricorrenti si era basato sulle dichiarazioni accusatorie rese da GL RO, nel corso di uno dei quattro procedimenti penali pendenti nei confronti dei ER,
imputati di associazione di tipo camorristico e di omicidio. Il GL era stato ritenuto attendibile sia perché si era attribuito delitti per i quali non era ancora indiziato, sia perché le sue dichiarazioni erano state riscontrate dalla concordanza delle modalità e circostanze dei singoli omicidi. Inoltre, le ulteriori propalazioni di
SC CA erano state ritenute idonee a fornire una "sostanziale conferma" di quelle del GL.
2. In sede di impugnazione, con la quale si era sollecitata la revoca delle misure di prevenzione personale e patrimoniale, era stato rilevato, dalle difese dei proposti e dei terzi intestatari, l'inidoneità del quadro indiziario, atteso che le
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dichiarazioni del GL, non riscontrate, erano state ritrattate, mentre quelle dello SC erano fondate su informazioni acquisite da terzi.
Inoltre, i procedimenti ai quali erano stati sottoposti i cugini ER, erano stati definiti con sentenze di assoluzione, sulla base della inidoneità-utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie dei due collaboratori.
3. La Corte di Appello, con il provvedimento impugnato, aveva ritenuto, di fronte all'irrevocabilità delle sentenze assolutorie, di esaminarne il contenuto con riguardo alla pericolosità sociale dei proposti.
4. Si osserva.
Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il decreto della
Corte di Appello è ammesso solo per violazione di legge, in forza della disposizione di cui all'art.
4.10 legge n. 1423156, alla quale rinvia espressamente l'art. 3 ter.2, legge n. 575\65.
Ne consegue che, in sede di legittimità, è escluso dai vizi deducibili il difetto di motivazione sotto l'aspetto della illogicità, di cui all'art. 606, lett. e) cpp., a meno che essa non sia totalmente carente ovvero sia puramente apparente, essendo il giudice di merito venuto meno all'obbligo di provvedere, con decreto motivato, in ordine ad un provvedimento di applicazione di una misura di prevenzione personale e patrimoniale (Cass. Sez. II, 10\3\2000, n. 703, Ingraldi;
Cass. Sez. II,
2615\1999, n. 2181, Sannino).
Pertanto, il sindacato devoluto alla Corte di Cassazione, ha un ambito di applicazione più ristretto rispetto a quello di cui all'art. 606.1, lett. e) cpp., per cui,
con il ricorso alla corte di legittimità contro i decreti di cui sopra, la motivazione
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deve ritenersi censurabile soltanto quando essa non presenti i caratteri minimi di coerenza, di completezza e logicità richiesti, perché assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico attraverso il quale il giudice di merito sia pervenuto ad applicare e a giustificare l'applicazione delle misure stesse (Cass.
Sez. 1, 2913\1999 n. 544, Barbangelo), ovvero, ancora, quando le linee argomentative del decreto siano scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici, in maniera tale da far risultare oscure le ragioni che avevano giustificato l'applicazione della misura.
Non è invece, possibile procedere ad una rinnovata valutazione delle risultanze di fatto acquisite, da contrapporre a quella posta dal giudice di merito al suo provvedimento.
Invero, in tal caso, la Corte perverrebbe ad una diversa decisione, con invasione del campo di intervento del giudice di merito.
5. Ciò premesso, il giudizio di pericolosità in materia di applicazione di misure di prevenzione, comporta una valutazione obiettiva di fatti sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del proposto che, può trovare conforto e fondamento anche su sospetti, indizi o presunzioni, come i precedenti penali, l'esistenza di denunzie o la pendenza di procedimenti penali per gravi reati, il tenore di vita,
l'abituale compagnia di pregiudicati e di soggetti sottoposti a misure di
prevenzione ovvero ad altri atteggiamenti o comportamenti oggettivamente contrastanti con la sicurezza pubblica. In tal modo, la personalità del soggetto viene esaminata compiutamente con riguardo alle normali manifestazioni sociali della sua vita (Cass. Sez: V, 25\1\1999, n. 6794).
Sia 12 6. Per l'applicazione di una misura di prevenzione personale (nel caso, la sorveglianza speciale) la legge richiede, in primo luogo, l'appartenenza del soggetto ad una delle categorie previste dalla legge antimafia (L. 31\5\ 1965, n.
575) e, cioè, riguarda soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o assimilate, nonché la pericolosità per la sicurezza pubblica.
Tale appartenenza, tuttavia, pur essendo una condizione necessaria non è
sufficiente, poiché indicativa di una pericolosità solamente potenziale, per cui è
richiesto l'accertamento della pericolosità effettiva (Corte Costituzionale, sentenza n. 32\1969).
Infatti, l'esercizio di poteri cautelari da parte del tribunale, attraverso l'applicazione della misura, è volta a neutralizzare la situazione di pericolosità del soggetto,
tendendo a prevenire condotte illecite. Normalmente, sussiste un diretto collegamento tra misura di prevenzione personale e patrimoniale, per cui la prevenzione, nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni criminali,
viene attuata anche attraverso il sequestro dei beni dei quali il proposto abbia la possibilità di disporre direttamente o indirettamente ed il loro valore sia sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. (Cass. Sez. Un., 13\12\2000,
Madonia).
7. Come abbiamo visto, la misura di prevenzione era stata adottata dal tribunale,
nei confronti dei due ER, in quanto indiziati per i reati di associazione camorristica ed omicidio, sulla base delle dichiarazioni rese da GL RO, nei relativi procedimenti penali pendenti nei confronti dei due imputati, dichiarazioni ritenute riscontrate da quelle rese da Schiavone Carmine. Sine 13
In sede di impugnazione, erano state contestate la valenza delle suddette dichiarazioni, una resa da soggetto inaffidabile e l'altra solamente de relato e si era invocata la valenza dell'avvenuta definizione dei quattro processi penali a carico dei ricorrenti, con sentenze di assoluzione, con conseguente venir meno del quadro indiziario, presupposto delle misure personali e patrimoniali applicate.
8. La Corte di Appello, invece, con il provvedimento impugnato, aveva ritenuto di esaminare il contenuto delle intervenute pronunce del giudice penale, per accertare se tale giudicato era valso a cancellare gli elementi di fatto ritenuti sintomatici di pericolosità sociale, ovvero avesse affermato l'estraneità dei due
proposti alle vicende dei vari giudizi penali, che avrebbe giustificata la revoca della misura.
Infatti, sempre secondo la Corte, il giudizio in tema di applicazione delle misure di prevenzione, ha ad oggetto la pericolosità sociale del soggetto e non la sua responsabilità penale, per cui era ammissibile un giudizio fondato su elementi di prova o circostanze già valutate in sede penale.
Tale esame si concludeva ritenendo che le decisioni penali, non svolgevano alcuna efficacia preclusiva in sede di prevenzione e che, anzi, contenevano la conferma del quadro indiziario ritenuto dal tribunale.
Nessuna delle sentenze aveva affermata l'estraneità dei due ER ai fatti per i quali si procedeva. Essi erano stati assolti ex art. 530.2 cpp., per ragioni di rito ovvero per la ritenuta inidoneità del materiale accusatorio, mentre non vi era la prova positiva della loro non colpevolezza.
9. Si osserva. Sía 14
'E costante, nella giurisprudenza di questa Corte, sia l'affermazione del principio dell'autonomia del procedimento penale e di quello di prevenzione, sia l'esclusione di ogni pregiudizialità dell'accertamento penale.
Tra i due procedimenti sussistono profonde differenze funzionali e strutturali, in quanto il processo penale è ricollegato ad un determinato fatto costituente reato,
mentre il procedimento di prevenzione riguarda la valutazione di pericolosità di un soggetto, effettuata attraverso condotte che non necessariamente costituiscono illecito penale. (Cass. 12\1\1999, Bonanno;
29\1\2998, Consolato;
20\11\1997,
Perreca; Sez. Un.3\7\1996, Simonelli).
Lo stesso legislatore è intervenuto per dirimere eventuali problemi di pregiudizialità e, con l'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'art. 23 bis, legge 646182,
che regolava gli effetti nel procedimento di prevenzione del giudicato penale, con riguardo ai reati di cui all'art. 416 bis C.P., ha rafforzato l'autonomia del procedimento di prevenzione. Infatti, sono rimasti fermi il 1° e 2° comma dell'art. 23 bis, in base al quale il P.M., che procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'art. 416 bis C.P., deve darne comunicazione al Procuratore della
Repubblica territorialmente competente, per il promuovimento del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi della legge 575\65.
A sua volta, il giudice penale (comma 2) trasmette a quello che procede per l'applicazione di una misura di prevenzione, gli atti rilevanti a tal fine.
La stessa Corte Costituzionale, ha confermato che il mutamento del quadro normativo ha reso i due procedimenti autonomi (Sent. 22\7\1996, n. 275).
Ne consegue, come corollario necessario, che nel procedimento di prevenzione,
gli indizi utilizzabili, non debbono avere i caratteri di cui all'art. 192 cpp., mentre le
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chiamate in correità (o in reità) non debbono essere confermate da riscontri esterni individualizzanti (anche dopo l'introduzione del comma 1 bis nell'art, 273
cpp.) ai fini dell'accertamento della pericolosità, che si basa essenzialmente su condotte sintomatiche (V. Cass. Sez V, 18\4\/2002, Battaglia) contrariamente a quanto richiesto, invece, per supportare una condanna penale.
10. Ciò premesso, il giudice della prevenzione, per ritenere l'appartenenza di un soggetto ad una associazione di cui all'art. 416 bis C.P. (nella specie, la camorra)
deve basarsi su indizi certi, rappresentati da circostanze obiettive ed idonei a fondare un giudizio di fondata probabilità di tale appartenenza. Quindi, non riveste tale carattere di certezza un indizio che sia stato già smentito in sede penale.
Infatti, il giudice della prevenzione, pur potendo diversamente valutare tale indizio,
ai fini dell'accertamento della pericolosità sociale del proposto, non può
prescindere dal considerare gli eventuali accertamenti, positivi o negativi, emersi nel procedimento penale (Argomenti da Cass. Sez. VI, 26\4\1995, Guzzino), né
può basare la sua valutazione esclusivamente su elementi, la cui ricorrenza nei confronti di un soggetto sia stata esclusa con sentenza passata in giudicato del giudice penale.
Ma nel caso che occupa, la Corte di merito è incorso nel vizio di violazione di legge, rendendo una motivazione solo apparente, in quanto, disattendendo l'obbligo di provvedere di cui al comma nono dell'art. 4, legge n. 1423156, non ha tenuto conto della particolarità della situazione portata al suo esame.
Infatti >fermo restando che il decreto con il quale era stata disposta la sorveglianza speciale e le misure patrimoniali, delineava l'esistenza di una associazione di tipo mafioso, risalente alla famiglia FE e, precisamente, a
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ER IC ed al cugino omonimo ER IC, fu
RA, sulla base di dichiarazioni rese dal collaboratore GL RO
(riscontrate da SC CA), i giudici dell'appello hanno ignorato, non solo l'efficacia dei quattro giudicati di assoluzione dei proposti ma, anche che le sentenze riguardavano i medesimi fatti posti a base del provvedimento di prevenzione.
Quindi, nel considerare nuovamente le circostanze già oggetto di giudizio in sede penale e ritenute inidonee a fondarvi la responsabilità penale, nonché nel rivalutarli ai fini preventivi, avrebbe dovuto procedere ad un approfondito esame critico, ad una valutazione complessiva di tutte le emergenze, indicando gli elementi concreti autonomamente apprezzabili.
11. Nella specie, invece, sorge un problema di inconciliabilità tra i fatti presi in considerazione dalle decisioni penali irrevocabili di assoluzione dei proposti e quelli posti a base della misura della sorveglianza speciale, non avendo la Corte
considerato che i fatti, già giudicati in sede penale erano gli unici presi in esame al momento della applicazione della misura.
Le sentenze irrevocabili di cui trattasi, avevano assolto ER IC
(cl.1957) dall'imputazione di avere promosso un'associazione di stampo camorristico, per non aver commesso il fatto;
entrambi i ER dal reato associativo perché il fatto non sussiste e dagli omicidi, per non aver commesso il fatto;
ER IC (cl. 1957), dal reato associativo perché il fatto non sussiste.
Il giudice d'appello della prevenzione, nel ritenere irrilevanti tali pronunce assolutorie, non ha proceduto ad una valutazione autonoma delle stesse, ma ne
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ha fatta una rilettura parziale, nel senso che si è limitato ad evidenziare solamente gli elementi negativi emergenti dalle stesse, ha ritenuto di natura diretta le dichiarazioni rese dallo SC, mentre dalla sentenza 10\10\1997 della Corte
di Assise di Appello di Napoli esse risultavano de relato;
ha omesso di considerare che il GL era stato ritenuto soggetto inattendibile (sentenza Tribunale di
Napoli, in data 14\4\2000), mentre secondo la Corte "le ragioni assolutorie...erano di natura processual-penalistica; nella sentenza 19\10\1998 della Corte di Assise
di Napoli, le dichiarazioni del GL sono ritenute contrastanti e contraddittorie,
prive di costanza e continuità per una valutazione positiva sull'attendibilità
intrinseca e non sussistevano altre prove dirette nei confronti degli imputati.
Secondo il provvedimento censurato, invece, tali dichiarazioni accusatorie nei confronti dei ER hanno assunto valore di indizi particolarmente gravi.
12. Già la difesa aveva evidenziato come non si trattasse di stabilire l'attendibilità
o meno del collaboratore dichiarante, ma di considerare l'invalidità delle sue dichiarazioni, considerato che i giudici del riesame avevano scarcerato gli imputati,
in quanto per sua stessa dichiarazione, il GL, nulla poteva sapere dei fatti che narrava, per essersi allontanato dall'associazione, in epoca precedente ai fatti stessi.
13. Ma, a dimostrazione che in violazione di legge- non vi è stata una corretta lettura delle pronunce di assoluzione, va, altresì, evidenziato come la Corte
avesse proceduto ad un arbitrario apprezzamento della validità dell'operato dei giudici penali, ritenendo l'illogicità delle decisioni dagli stessi prese.
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Va, anche, disatteso perché contrario alla legge, il richiamo effettuato dalla Corte
di merito, alla circostanza che i proposti fossero stati assolti ai sensi dell'art. 530.2
cpp, quasi a rimarcare una minore efficacia di tale tipo di sentenze assolutorie.
Tale formula, alla cui base vi è la sussistenza della presunzione di innocenza,
rimane pur sempre una sentenza di proscioglimento nel merito, al quale il giudice perviene al termine dell'attività dibattimentale e dopo la valutazione di tutto il complesso probatorio acquisito.
Tanto ciò è vero che è stata sempre ritenuta irrilevante >ai fini dell'accoglimento della istanza di riparazione per ingiusta detenzione< la formula utilizzata dal giudice penale sia essa quella del primo o del secondo comma dell'art. 530cpp.,
se, cioè, sia stata ritenuta raggiunta la prova positiva di non colpevolezza ovvero per insufficienza o contraddittorietà della prova: ciò che rileva è solamente la sentenza irrevocabile di assoluzione (Cass. Sez. IV, 2915\200, Vassura).
Ed ancora.
Questa Corte ha ritenuto che non sussiste l'interesse all'impugnativa da parte dell'imputato assolto con la formula di cui all'art. 530.2 cpp (Cass. Sez. I,
23\12\1999, P.G. e Musolino), né che sia legalmente prospettabile, neppure astrattamente, l'inizio di un'azione civile di risarcimento nei confronti di imputato al quale sia stata applicata la formula assolutoria di cui all'art 530 cpp.,
accompagnata dalla menzione del secondo comma (Cass. Sez. I, 14\1\2000,
Berti).
14. Quindi, se è pacifico che la pericolosità sociale di una persona, va desunta dall'esame dell'intera personalità della stessa, nonché da circostanze e situazioni che fanno sorgere dubbi elo sospetti è, altresì, certo che tali elementi debbono essere seriamente basati su fatti specifici ed accertati. Ciò comporta la necessità ica s 19
di una valutazione oggettiva dei fatti, non basata su valutazioni puramente soggettive e, perciò, incontrollabili dell'autorità proponente (Corte Cost.7\12\1994,
n. 419; Cass. Sez. V, 14\12\1998)
Ne deriva, quindi, che essendo il procedimento di prevenzione, caratterizzato da una valutazione complessiva della personalità del proposto (anche nella sua veste di imprenditore edile), occorre valutare, nelle singole fattispecie, se il venir meno degli elementi considerati nel decreto originario, sia idoneo ad incidere sulla pericolosità stessa, in modo da diminuirne lo spessore, rendendola meno grave ovvero a farla venir meno.
15. In sostanza, la Corte, in sede di rinvio, dovrà accertare nell'ambito della legittima autonoma valutazione ai fini preventivi, dell'applicazione della misura personale della sorveglianza speciale e patrimoniale della confisca, se nella specie, ricorra o meno il presupposto di cui all'art. 1, legge n. 575165 alla cui sussistenza è subordinata l'applicazione delle suddette misure. Infatti, devono intendersi quali soggetti indiziati di appartenere ad associazione di tipo mafioso coloro nei cui confronti risultino acquisiti elementi di sicuro valore sintomatico, tali da rendere ragionevolmente fondata la probabilità che costoro siano
effettivamente aderenti ad una organizzazione criminale del genere indicato dalla norma (Cass. 22\3\199, n. 950, Riela).
In tale compito dovrà tener conto delle sopravvenienze assolutorie valutate nel loro complesso, ivi comprese le dichiarazioni dei collaboranti ritenute inidonee dai giudici penali, considerato che la pericolosità dei soggetti proposti era stata ritenuta anteriormente e in pendenza dei procedimenti penali, esclusivamente,
sulla base dei medesimi elementi
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La diversa valutazione degli indizi raccolti, al fine di rendere il giudizio sulla pericolosità sociale di un soggetto, deve trovare un concreto riferimento in circostanze oggettive che il giudice deve sottoporre ad un puntuale esame critico,
sotto il duplice aspetto della loro esistenza sul piano della realtà e della diretta relazione con il giudizio stesso (Cass. 18\3\1994, La Cava).
16. Con riguardo alle misure patrimoniali, l'art. 2 ter legge n. 575\65, con il 2
comma, prevede la possibilità che nel corso del procedimento di prevenzione,
possa essere disposto, con decreto motivato, il sequestro dei beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego e dei quali il proposto, possa disporre direttamente o indirettamente, mentre con il 3 comma, viene stabilito che il giudice della prevenzione possa disporre la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza.
Legittimano il provvedimento patrimoniale, la disponibilità di beni da parte di soggetto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa o assimilate,
quando il loro reddito risulti sproporzionato a quello dichiarato o all'attività
economica svolta oppure quando, sufficienti indizi, facciano ritenere che tali beni siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego.
Emerge, quindi, la necessità di precisare che, nel caso in cui il sequestro colpisca il complesso dei beni del soggetto indiziato, non si tratta di misura che coinvolga l'intero patrimonio, ma di sequestro che coinvolge i singoli beni, per cui l'accertamento dell'illecita provenienza va effettuato con riguardo a ciascuno dei beni che lo compongono.
Né è sufficiente affermare che vi sia sproporzione tra reddito e patrimonio per ritenere che tutti i beni del soggetto proposto, vadano sequestrati e confiscati.Sice 21
Infatti, è sempre possibile che una persona, tra quelle alle quali è applicabile una misura di prevenzione patrimoniale, possa avere anche beni acquisiti legittimamente. Diversamente procedendo vi sarebbe un illegittimo cumulo tra gli stessi con elusione dell'obbligo da parte del giudice di individuare il nesso di causalità tra attività mafiosa (o assimilata) e illeciti profitti.
L'indagine, poi, deve essere ancor più penetrante, quando riguardi il reimpiego di beni frutto di attività illecite ovvero riguardi beni appartenenti a terzi.
Nel primo caso, poiché il reimpiego avviene mediante addizioni, accrescimenti,
trasformazioni o miglioramenti dei beni già nella legittima disponibilità del soggetto, l'effetto ablativo deve essere limitato al valore del bene acquisito in conseguenza del reimpiego e, cioè, all'incremento patrimoniale ingiustificato
(Cass. Sez. VI, 6\10\1999, n. 803, Morabito;
idem, 12\6\1997, Mannolo).
Nel caso in cui i beni appartenenti a terzi, siano nella disponibilità del soggetto indiziato di appartenenza ad una organizzazione mafiosa, il giudice, con riferimento ai singoli beni, deve accertare quali siano o possano essere di tale soggetto e quali facciano capo al soggetto non indiziato. Infatti, non va dimenticato che la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale riguarda solo il soggetto ritenuto socialmente pericoloso e non investe la posizione del terzo intestatario del bene. Quindi, è onere del giudice dimostrare che i beni, formalmente intestati a terzi, siano nella disponibilità dell'indiziato e derivino dalla sua illecita attività, in quanto, diversamente, mancando nei confronti dei terzi la misura di prevenzione personale, non può applicarsi nei loro confronti quella patrimoniale.
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Non può, quindi, pretendersi che siano i terzi a dover giustificare la titolarità dei beni, offrendo la dimostrazione che essi non derivino da illecite attività dei proposti.
17.. Nella specie, con riguardo ai ricorrenti, i giudici di merito hanno proceduto sulla base di illazioni ed apodittiche affermazioni, deducendo -dal fatto che la zona di
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Villaricca, fosse stata a lungo esposta ad un contesto criminale, nell'ambito del quale l'imprenditoria, e soprattutto l'edilizia, era stata per anni dominio incontrastato della camorra intimamente collegata con la corruttela politico-
amministrativa- che" non era materialmente possibile costruire parchi e ville, se non da parte di chi fosse inserito a pieno titolo in quel contesto criminale". Allo
stesso modo ipotizza che, per costruire ci vogliono i soldi, che, in quell'ambiente non potevano che provenire dalle attività criminali tipiche della camorra.
'E evidente che, in tal modo, il sequestro e la conseguente confisca dei beni dei due ER (e di quelli che si presumono intestati fittiziamente a familiari) si basa su di una presunzione personale di appartenenza alla camorra (esclusa dalle sentenze di assoluzione), dalla quale, a sua volta, si presume che i beni siano oggetto di attività criminali.
Nessuna indagine è stata, invece, svolta sulla provenienza dei singoli beni componenti il patrimonio dei proposti, né si è considerato che, se corrisponde al vero quanto ritenuto dagli stessi giudici, della formazione e quindi della provenienza del patrimonio dalle attività paterne, occorreva scindere i beni e valutare lo svolgimento dell'attività edilizia svolta dai proposti nel campo imprenditoriale, sviluppato particolarmente nel settore dei pubblici appalti. Né sono stati indicati elementi concreti, sintomatici di illeciti collegamenti con le amministrazioni locali. Sin 23
18. Con riguardo ai beni sequestrati e confiscati a terzi, come abbiamo visto, il provvedimento ablativo può trovare applicazione >non essendo essi colpiti dalla misura personale di prevenzione< solamente in presenza della prova di una effettiva interposizione fittizia che celi, invece, la disponibilità del proposto, prova che deve essere idonea a superare la titolarità apparente degli stessi (Cass.
4\7\1995, Capoccia). Spetta all'accusa dimostrare rigorosamente >ai fini del sequestro e della confisca< l'esistenza di situazioni di intestazione di beni puramente formale in capo al terzo, lasciando i beni nella effettiva ed autonoma disponibilità del sottoposto alla misura di prevenzione e incombe sul giudice accertare tale apparenza attraverso una indagine approfondita e spiegandone le ragioni "sulla base, non di sole circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza ed idonei, pertanto, a costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare (Cass., 10\11\1997, Faraone).
Nella specie, fermo restando che nei confronti del coniuge, dei figli e dei conviventi, la possibilità di utilizzare, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, beni da parte dei proposti, come se ne fossero proprietari, è
presunta dalla legge (art. 2 bis.3, legge, 575\65) senza necessità di ulteriori accertamenti, l'annullamento del decreto nei confronti dei ER, comporta anche il venir meno della misura patrimoniale, sui beni, formalmente intestati ad essi. 19. Va, viceversa, accolto il ricorso di IA NZ (nato, a
Villaricca l'11\2\1953), presidente del Consiglio di Amministrazione e socio della
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NUOVA EUROPA 1985, soc. coop. Ed. a r.l., ed il provvedimento nei suoi confronti va annullato senza rinvio.
Il tribunale della prevenzione di Napoli, nel sottoporre a confisca i beni della predetta società, ne aveva attribuita la titolarità a AC EN, nato a
Napoli il 6\5\1952, precisando che era comparso all'udienza camerale e che aveva rapporti personali con ER IC, comprese cointeressenze ed attività imprenditoriali.
Come emerge dal decreto del Tribunale di Napoli, invece, il sequestro e la confisca aveva riguardato la persona di AC EN, nato a [...], il
6\5\1952, ritenuto il principale uomo di fiducia di ER IC, fu
CO (a. 1957), sulla base di una complessa valutazione che aveva evidenziato come egli fosse stato suo socio in numerose società, con il ruolo di referente di entrambi i cugini, impegnato in numerose attività commerciali,
comprese le attività immobiliari, benché impossidente e privo di reddito palese,
come emergente dal rapporto della Squadra Mobile di Napoli del 25\3\1994. Nei
suoi confronti il tribunale aveva emesso la misura patrimoniale confiscandogli una serie di box.
Su ricorso dell'attuale ricorrente, la Corte, nel provvedimento impugnato, pur prendendo atto dell'evidente caso di omonimia, ha ritenuto che anche la società
"Europa 85” fosse stata una creazione dei proposti e che ne avessero la disponibilità, in quanto erano soci della stessa alcune persone legate ai ER
(TO RA, AM TO e AS TO) ed ha proceduto, in maniera abnorme, ad estendere a carico dell'architetto ricorrente, gli elementi che
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caratterizzavano la persona del sodale dei ER e che avevano portato il tribunale a ritenere che la società, rientrasse nella disponibilità dei proposti.
Il mutamento intervenuto ha comportato la totale carenza di motivazione, nei confronti del ricorrente, poiché non sono stati indicati i motivi certi, sulla base dei quali i beni sequestrati della suddetta società, pur non risultando di proprietà degli indiziati, potevano egualmente rientrare nella loro disponibilità, sempre che essi fossero frutto di attività illecite o ne costituissero il reimpiego.
II IA, viceversa, aveva, tra l'altro, documentalmente dimostrato che la società era stata da lui costituita nel 1984 assumendone la carica di Presidente
del Consiglio di Amministrazione;
che la società aveva ad oggetto l'acquisto di fabbricati da demolire e la costruzione di case per civili abitazioni;
che il ricorrente e la moglie avevano all'epoca le somme sufficienti per tali operazioni, poiché la
Banca Nazionale dell'Agricoltura aveva rilasciato una fideiussione, nel dicembre
1985, a garanzia delle obbligazioni della società; che godeva di fidi presso gli istituti di crediti;
che, il 12\/2\1986 aveva stipulato con l'Istituto San Paolo di Torino,
un mutuo fondiario, garantito da ipoteca per l'importo di lire un miliardo;
che nel
1988 aveva venduto una porzione di fabbricato precedentemente realizzato, per identica cifra;
che le proprie operazioni, descritte in dettaglio, risultavano dalle copie degli estratti conto;
che nel marzo 1991, aveva acquistato lo stabilimento industriale di S. NT (Contrada Fiore) per la somma di lire 210.000.000,
immobile oggetto di confisca;
che erano stati depositati, con l'impugnazione in appello, l'attestazione di varie banche relativa all'emissione di assegni circolari a favore della società venditrice di tale immobile.
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Risulta, quindi, provato >con evidente inversione dell'onere della prova< che l'immobile oggetto della confisca apparteneva alla società cooperativa, sulla base delle fonti economiche e dei flussi di denaro indicate.
Privi di rilievo sono le affermazioni della Corte di merito, secondo la quale, poiché
alcune persone legate ai ER (TO RA, AM TO e AS
TO) risultavano quali soci della “Nuova Europa 85”, in quanto frutto di illazioni e non di puntuali accertamenti
Infatti, risulta che AM TO, all'atto del suo ingresso nella cooperativa come socio, non era sposato con FE NA e che il 20\3\1993, come risultava dal verbale del Consiglio di Amministrazione della società, aveva dato le dimissioni.
Anche TO RA e AS TO avevano dato le dimissioni dalla cooperativa in data 15\4\1993.
Quindi, per avere una concreta possibilità di controllo dell'attività della "Nuova
Europa 85" occorreva dimostrare che i predetti occupassero cariche sociali ovvero che fossero in condizione di guidarne l'attività, per conto dei proposti, pur in presenza di un regolare Consiglio di Amministrazione.
In sostanza, nella specie, non sussiste alcun elemento indiziario che indichi la disponibilità del bene sequestrato da parte dei soggetti proposti, né che essi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, mentre al contrario il ricorrente, nella sua veste di Presidente del Consiglio, ne ha dimostrata la legittima proprietà. Sici 27
Sul punto vanno richiamati i principi sopra enunciati in tema di provvedimento preventivo patrimoniale nei confronti di terzi, per cui venuti meno tutti gli elementi indiziari relativi al AC EN (1952) va esclusa qualsiasi disponibilità
della società in capo agli indiziati ER.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato, limitatamente alla misura patrimoniale nei confronti della società Nuova Europa 85, soc. coop. Ed. a r.l., oggetto del ricorso di IA NZ, nato l'11\2\1953 e con rinvio, per il resto, a diversa sezione della Corte di Appello di Napoli.
Roma, 28 marzo 2002.
juseffy Size Il consigliere estensore il presidente
Autizma
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi 14 2002
IL CANCELLIERE C1 ou wish
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