Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2013, n. 3809
CASS
Sentenza 15 gennaio 2013

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Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2013, n. 3809
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3809
    Data del deposito : 15 gennaio 2013

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