Sentenza 15 gennaio 2013
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2013, n. 3809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3809 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 15/01/2013
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - N. 86
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere - N. 39871/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA NE N. IL 11/10/1949;
ON AN N. IL 26/05/1970;
ON IN N. IL 31/10/1947;
MI NA N. IL 02/10/1956;
avverso il decreto n. 188/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 31/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
lette le conclusioni del PG Dott. Gialanella Antonio che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
OSSERVA
Con ordinanza del 31 maggio 2012, la Corte di appello di Palermo ha respinto gli appelli proposto nell'interesse di CA NE e dagli intervenienti MI NA, ON NT e ON VA, avverso il decreto emesso dal Tribunale della medesima città e depositato il 18 settembre 2009, con il quale CA NE era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre e mesi sei, ed era stata disposta la confisca di numerosi cespiti intestati al CA ed alla MI, nonché dei capitali sociali della società SALPA s.r.l., intestato a ON NT e CC FR, e della società GAIA s.r.l., intestato a ON NT e ON VA e dei diversi immobili appartenenti alle società medesime. Con il medesimo provvedimento veniva anche respinto l'appello proposto nell'interesse di ON NT avverso il decreto emesso dal Tribunale di Palermo, depositato il 23 ottobre 2009, con il quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre.
Avverso le statuizioni adottate dalla Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di tutti i soggetti indicati in premessa.
Nel ricorso proposto nell'interesse di CA NE e MI NA, si censura anzitutto il provvedimento nella parte in cui ha reputato sussistente il requisito della attualità della pericolosità sociale del CA, sottolineandosi che il prevenuto era stato condannato per associazione mafiosa per fatti contestati sino al 6 novembre 1998. Inoltre, non sarebbe stato correttamente valutata la condotta serbata dopo tale epoca. E ciò, sia alla luce delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori, sia in considerazione del lungo periodo di detenzione sofferto. Periodo, quest'ultimo, in relazione al quale la magistratura di sorveglianza ha evidenziato l'allontanamento da ambienti mafiosi e la partecipazione del CA all'opera di rieducazione. Nel secondo motivo si denuncia la illegittimità della confisca dei beni, in particolare alla luce della nuova formulazione della L. n.575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, introdotta dal cosiddetto "decreto sicurezza" n. 9 del 2008. Si assume, infatti, la erroneità della affermazione secondo la quale sarebbe irrilevante l'epoca dell'acquisto dei beni, in quanto tale dato - si afferma che gli acquisti sarebbero stati effettuati nel 1979, in un periodo, quindi, antecedente ai fatti per i quali è stata applicata la misura di prevenzione - esprime, al contrario, la non riconducibilità del bene ad attività illecite, assumendo, dunque, il valore di indice della legittima acquisizione del bene. Dato, quest'ultimo, che la più recente legislazione ha mantenuto e valorizzato. Errata viene ritenuta anche l'affermazione secondo la quale la pericolosità del prevenuto sarebbe risalente nel tempo, non emergendo ciò dalla imputazione a suo tempo elevata nei confronti del predetto, così come erroneo sarebbe l'assunto per il quale non sarebbe stata dimostrata la legittima provenienza dei beni, evidenziandosi, a tal riguardo, la consulenza di parte e la impossibilità di reperire documentazione dato il tempo trascorso.
Quanto, poi, ai cespiti della MI, si rinnovano le deduzioni già svolte in sede di merito a proposito dei singoli beni, e si rievocano le vicende connesse alla separazione fra i coniugi ed alla sistemazione dei relativi rapporti patrimoniali.
Nel terzo ed ultimo motivo si censura, infine, la carenza di motivazione in ordine alle doglianze svolte in sede di appello a proposito della eccessiva durata della misura di prevenzione applicata nei confronti del CA.
Nel ricorso proposto nell'interesse della sola MI si lamenta che i giudici del gravame non abbiano adeguatamente valutato gli elementi offerti loro in sede di impugnazione sui singoli beni oggetto di confisca, sottolineandosi in particolare la consulenza di parte e la difficoltà, stante la lontananza dei periodi di riferimento, di reperire elementi idonei a documentare le disponibilità economiche dei coniugi CA-MI. Soddisfatto l'onere di allegazione, non può, infatti, farsi carico alla parte di soddisfare una probatio diabolica, dovendosi ritenere sufficiente pervenire ad una ragionevole ricostruzione della legittima provenienza dei beni. Si rievocano, poi, le singole vicende relative alla acquisizione dei diversi cespiti già segnalate ai giudici dell'appello, e si rammentano gli accordi intervenuti in sede di separazione personale. Di tali beni, d'altra parte, il proposto aveva perso da tempo la disponibilità, essendo stato tratto in arresto nel novembre 1998. La ritenuta fittizietà delle operazioni sarebbe stata, dunque, del tutto indimostrata da parte dei giudici a quibus.
Nell'interesse di ON VA si lamenta che la confisca dei beni sia stata disposta sulla base della erronea ed indimostrata riferibilità degli stessi al proposto CA. Il provvedimento impugnato, infatti, pur prendendo atto della nuova e più rigorosa disciplina normativa in tema di sproporzione tra valore dei beni e reddito dichiarato o disponibilità economiche, si è fondato su stereotipi sganciati dagli accertamenti patrimoniali. In particolare, i giudici a quibus, malgrado la difesa avesse pienamente soddisfatto l'onere di allegazione a proposito di ogni singolo cespite, avrebbero disatteso i relativi apporti, fondandosi su presunzioni indimostrate, e venendo quindi meno ai principi affermati anche dalla giurisprudenza della CEDU e della steso giurisprudenza di legittimità in tema di intestazione fittizia di beni. D'altra parte, la natura sostanziale e non formale delle intestazioni dei beni, trasparirebbe anche dalle intercettazioni telefoniche citate dai giudici del merito, che evidenziano, anche, una situazione di astio tra il CA ed il ON NT.
Nel ricorso proposto nell'interesse di ON NT, si lamenta, nel primo motivo, la insussistenza del presupposto della pericolosità "qualificata", in quanto i giudici della prevenzione avrebbero erroneamente sovrapposto i due paralleli procedimenti, di prevenzione, l'uno, e di merito, l'altro, ancora pendente in appello, trascurando di annettere la dovuta importanza al fatto che la pericolosità deve essere attuale. Requisito, questo, che nella specie difetterebbe, in quanto i dati e gli elementi di fatto utilizzati per il relativo scrutinio, attesterebbero la sussistenza di circostanze indizianti di epoca risalente, e per di più riferite a soggetto non qualificabile come intraneo a sodalizi mafiosi, ma al più rivestente la qualità di concorrente esterno.
Per altro verso - si sottolinea ancora - il provvedimento impugnato non si è fatto carico di disattendere i contrari elementi posti in risalto dalla difesa, quali le dichiarazioni del collaborante LO ER EF, che attestano la estraneità del ON dalla associazione mafiosa;
il che porrebbe il decreto impugnato in contrasto con i principi affermati anche dalla Corte costituzionale a proposito della necessità di porre base delle misure di prevenzione circostanze di fatto positivamente accertate, per giustificarne la relativa legittimità sul piano costituzionale.
Si deduce, poi, nel secondo motivo, violazione di legge anche in riferimento al fatto che il decreto impugnato abbia ritenuto incongrue le allegazioni difensive che avevano superato la presunzione di illecita accumulazione dei beni attraverso - deduce il ricorrente - "una prova rigorosa offerta già in sede di giudizio di primo grado, ed integrata nel giudizio di impugnazione". I giudici a quibus, in particolare, pur dando atto della maggiore rigorosità che caratterizza il nuovo testo della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 2, in punto di prova della sproporzione tra valore dei beni e reddito dichiarato o attività economica esercitata, non ne hanno tratto le relative conseguenze, specie laddove non hanno dato rilievo alle allegazioni - qualcosa di concettualmente diverso dalla "prova contraria" - tese a dimostrare la legittima provenienza dei beni stessi e svalutate sulla base di argomenti privi di logica. In particolare, si sottolinea come le acquisizioni del procedimento, fra le quali anche intercettazioni telefoniche, dimostrassero che dopo la uscita dalle compagini sociali del CA, questi non avesse affatto assunto il ruolo di dominus rispetto al quale il ON avrebbe fatto da prestanome. Dalle intercettazioni emergeva, infatti, come fosse proprio il CA a cercare - osserva il ricorrente - "di intromettersi nella gestione della precedente società allo stesso riferibile e ceduta all'odierno ricorrente, ma che lo stesso incontrava il veto da parte dell'odierno ricorrente che non intendeva cedergli tale ruolo". Il tutto, non senza sottolineare i rapporti di astio che correvano tra i due e la documentazione attestante la capienza patrimoniale del ON rispetto al valore dei cespiti oggetto della misura di prevenzione.
Con memoria pervenuta in Cancelleria il 28 dicembre 2012, il difensore di CA NE e di MI NA, facendo leva sulle sentenze n. 93 del 2010 e n. 80 del 2011 pronunciate dalla Corte costituzionale in tema di pubblicità della udienza nel procedimento di prevenzione, ha eccepito, in riferimento all'art. 111, comma 1, e art. 117 Cost., comma 1, la illegittimità costituzionale della L. n. 1423 del 1956, art. 4 e, conseguentemente, dell'art. 611 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono che il giudizio di legittimità che abbia ad oggetto le misure di prevenzione debba svolgersi in camera di consiglio non partecipata da parte del difensore del proposto e degli intervenienti. Si ribadisce, poi, la inattualità del giudizio di pericolosità del CA, in quanto in contrasto con la già richiamata pronuncia del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, e si ribadiscono le censure in ordine alla ritenuta inconferenza del periodo di acquisto dei cespiti, essendo tale elemento essenziale ai fini della valutazione della liceità degli acquisti.
Va preliminarmente sgombrato il campo dalla questione di costituzionalità da ultimo proposta dalla difesa del CA e della MI. Al riguardo - e come pure sottolinea la memoria da ultimo indicata - va infatti rammentato che la Corte
costituzionalità ebbe ad occuparsi del tema della pubblicità della udienza in relazione ai procedimenti relativi alla applicazione delle misure di prevenzione in due circostanze. Con la sentenza n. 93 del 2010, infatti, il giudice delle leggi ritenne di dover adeguare il sistema processuale "domestico" ai dieta promananti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che in più circostanze aveva avuto modo di sottolineare come, alla luce delle garanzie sancite dall'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, dovesse ritenersi "essenziale ... che le persone coinvolte in un procedimento di applicazione delle misure di prevenzione si vedano almeno offrire la possibilità di sollecitare una pubblica udienza davanti alle sezioni specializzate dei tribunali e delle corti di appello", con la conseguenza che - attesa l'evidente frizione tra la disciplina nazionale e le garanzie del giusto processo, per come interpretate dalla Corte di Strasburgo - venne dichiarata, in riferimento all'art.117 Cost., comma 1, la illegittimità costituzionale della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4 e della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter "nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte di appello, nelle forme dell'udienza pubblica".
Con la successiva sentenza n. 80 del 2011, la Corte, dopo aver escluso che l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con la legge 2 agosto 2008, n. 130, che ha modificato il Trattato sull'Unione Europea e il
Trattato che istituisce la Comunità Europea, abbia comportato un mutamento della collocazione delle disposizioni della CEDU nel sistema delle fonti, e dunque mantenendo a quelle disposizioni il rango di "norme interposte" agli effetti dello scrutinio operato a norma dell'art. 117 Cost., comma 1, ha escluso che l'assenza di pubblicità della udienza di cassazione per la trattazione dei procedimenti relativi alle misure di prevenzione vulnerasse il principio sancito dall'art. 6 della CEDU, alla luce della consolidata giurisprudenza della competente Corte di Strasburgo. Ciò in quanto, ha sottolineato quella giurisprudenza, l'importanza del controllo del pubblico sullo svolgimento delle attività processuali e reso possibile dal libero accesso all'aula di udienza, si apprezza, "secondo un classico, risalente ed acquisito principio, in modo specifico quando il giudice sia chiamato ad assumere prove, specialmente orali-rappresentative, e comunque ad accertare o ricostruire i fatti;
mentre si attenua grandemente allorché al giudice competa soltanto risolvere questioni interpretative di disposizioni normative". Quanto, poi, alla ipotetica esigenza di prevedere "meccanismi correttivi" delle violazioni di pubblicità della udienza eventualmente già consumatesi nei gradi di merito, sottolineò la Corte, il tema diviene privo di rilevanza ove una domanda in tal senso non sia stata formulata in quelle sedi, eventualmente sollevando incidente di costituzionalità a fronte del diniego derivante dalla mancata previsione normativa. Ciò è tanto vero che la stessa Corte costituzionale, nella medesima sentenza, nel dichiarare inammissibile la questione di costituzionalità relativa alla mancanza di udienza nei gradi di merito, perché già "coperta" dalla precedente pronuncia di illegittimità costituzionale, non mancò di rilevare come la questione risultasse comunque priva di rilevanza, "non risultando dall'ordinanza di rimessione che l'interessato, ricorrente per cassazione, abbia formulato nei precedenti gradi di giudizio alcuna istanza di trattazione in forma pubblica del procedimento".
Identica situazione ricorre, dunque, nel caso qui in esame, con al conseguenza che la prospettata questione di legittimità costituzionale diviene manifestamente inammissibile per totale difetto di rilevanza.
Quanto al merito delle varie censure, vanno anzitutto disattese quelle poste a fondamento del ricorso che la difesa del CA ha articolato in merito alla misura di prevenzione personale, e nelle quali si contesta la sussistenza del requisito della attualità della pericolosità sociale. A tal proposito, va rammentato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che la condizione di pericolosità dell'indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso risponde alle caratteristiche della permanenza, giacché lo status che caratterizza quel tipo di "relazione intersoggettiva" - qualificato dal "modo di essere" e di manifestarsi di quel sodalizio e delle metodologie impiegate per lo svolgimento delle relative attività - individua una condizione di pericolosità latente, insita in quella accertata condizione personale. Da qui l'assunto secondo il quale, per escludere la pericolosità - insita, per quel che si è detto, nel fatto stesse di "appartenere" a quel tipo di associazioni e, proprio per questo, perdurante nel tempo - è necessario acquisire la prova del recesso dalla associazione, essendo di per sè non decisivo il decorso del tempo, ovvero di disintegrazione della associazione stessa, senza che occorra una specifica motivazione sulla attualità della pericolosità. Si è puntualizzato, infatti, che quando il giudice della prevenzione abbia fornito adeguata contezza delle ragioni per le quali ha ritenuto sussistente il presupposto indiziario della appartenenza ad una associazione mafiosa e non sussistano elementi - a parte il semplice decorso del tempo, che di per sè, come si è accennato, non può reputarsi come circostanza dirimente - dai quali poter ragionevolmente desumersi che l'appartenenza sia venuta meno, non occorre alcuna specifica motivazione che dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare anche attualmente pericoloso, posto che tale pericolosità potrebbe essere esclusa solo nel caso in cui risultino elisi i legami dell'interessato dalla associazione, alla stregua di positive emergenze, e non rivestendo, come si è accennato, carattere dirimente il tempo trascorso dalla adesione o l'attività concretamente svolta in relazione al sodalizio criminoso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6^, 21 novembre 2008, Conversano;
Cass., Sez. 2^, 11 ottobre 2005, Metastasio;
Cass., Sez. 6^, 23 novembre 2004, Camarda).
D'altra parte, non è senza significato la circostanza che, anche di recente, questa Corte abbia avuto modo di ribadire che, ai fini della configurabilità del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, il vincolo assocì ativo tra il singolo e l'organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria, potendo essere significativo della cessazione del carattere permanente del reato soltanto l'avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato caso per caso in virtù di condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a elementi indiziari di incerta valenza, quali quelli dell'età, del subingresso di altri nel ruolo di vertice e dello stabilimento della residenza in luogo in cui si assume non essere operante una famiglia di "cosa nostra" (Cass., Sez. 2^, 15 marzo 2012, Modica;
Cass., Sez. 6^, 21 maggio 1998, Caruana). Per altro verso, la stessa condizione di carcerazione, evocata dal ricorrente a testimonianza di un preteso iato temporale atto a denotare la inattualità di quel giudizio di pericolosità, non può assumere specifico risalto, in quanto, se è pur vero che questa Corte ha avuto modo di sottolineare che il giudizio di pericolosità sociale per l'applicazione di una misura di prevenzione nei confronti di un indiziato di appartenenza ad una associazione di tipo mafioso "che si trovi da lungo tempo in stato di restrizione carceraria, deve essere svolto con particolare rigore e deve trovare riscontro in una puntuale motivazione sul requisito dell'attualità" ( Cass., Sez. 1^, 7 maggio 2008, Longo), v'è da osservare che, nella specie, il prevenuto non soltanto ha subito - per quanto puntualizza lo stesso ricorrente - un periodo di custodia da tempo esauritosi, ma ha patito condanna per associazione mafiosa divenuta irrevocabile il 24 maggio 2005, per fatti non particolarmente risalenti.
Ma, soprattutto, la Corte di merito, a proposito della attualità del giudizio di pericolosità, ha puntualmente evocato la circostanza che il prevenuto, dopo la scarcerazione per fine pena avvenuta nel marzo del 2006, aveva trovato rifugio in Spagna, dalla quale fu estradato e arrestato il 15 dicembre 2009 in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., per il quale era stato condannato in primo grado e poi assolto e scarcerato con la sentenza di appello emessa il 17 ottobre 2011. Il che sta eloquentemente a denotare, come correttamente hanno posto in evidenza i giudici dell'appello, una perdurante dimestichezza con realtà criminose, tale da "escludere che la condotta tenuta dal provenuto durante quel lasso di tempo potesse essere significativamente valutata ai fini di una possibile recisione dei pregressi legami del proposto con il sodalizio mafioso e, quindi, di una possibile cessazione della sua pericolosità sociale". Sotto altro profilo, i dati di comune esperienza sulla cui base si è coagulato il ricordato e rigoroso orientamento di questa Corte, traggono come è noto alimento dalle specifiche caratteristiche che connotano le organizzazioni di stampo mafioso e rispetto alle quali l'adesione al sodalizio è di regola contrassegnata da un vincolo di stretta coesione e di rigida osservanza degli assetti organizzatori, con intuibili riverberi, dunque, anche sul versante della stabilità di quei legami, e della stessa difficoltà di rescissione. Circostanze, quindi, che assumono uno specifico risalto ove correlate alla "qualità" dello specifico sodalizio mafioso ed al ruolo in esso ricoperto dal soggetto.
Ebbene, di tali circostanze e della relativa disamina critica, si è puntualmente fatto carico il provvedimento impugnato, il quale, lungi dal fare applicazione - come erroneamente dedotto dal ricorrente - di un implausibile principio del "semel mafioso, semper mafioso", ha più che esaurientemente evidenziato le plurime e qualificate emergenze alla stregua delle quali ha ritenuto sussistenti gli indizi di appartenenza del prevenuto allo specifico e noto sodalizio mafioso. I giudici del merito hanno, infatti, anzitutto posto in luce come la (neppure contestata) appartenenza del CA, riguardasse non una generica struttura mafiosa, ma la stessa "Cosa nostra", vale a dire proprio il sodalizio in relazione al quale - attesi i dati ormai "storicizzati" che ne hanno contrassegnato metodi, obiettivi, capacità operativa e di penetrazione, controllo del territorio ed organizzazione gerarchica - i connotati di perdurante e latente pericolosità dei singoli "appartenenti", salvo prova della rescissione del vincolo, hanno trovato origine e più che valida giustificazione. A fronte di ciò, d'altra parte, i giudici di entrambi i gradi di merito hanno posto in luce -a testimonianza non solo della "qualità" della associazione, ma anche della "qualità" della appartenenza ad essa del prevenuto (elemento, quest'ultimo, che presenta ineludibile risalto proprio agli effetti della necessaria prova positiva del venir meno di qualsiasi legame con l'associazione, per escludere l'attualità della pericolosità) - il ruolo lungamente svolto dal CA all'interno del sodalizio mafioso, quale intraneo alla famiglia di Villabate, "con rilevantissimi contatti con mafiosi della famiglia di Bagheria, grazie ai quali era divenuto uomo di fiducia dei capi mafia BE ZA e ON PP (detto PI), che trascorrevano a Bagheria significativi periodi della loro latitanza" (v. pagg. 7 e 22 del provvedimento impugnato). Ciò legittima dunque l'assunto secondo il quale "la mancanza di un'espressa abiura del sodalizio mafioso da parte" del CA ed il suo "sostanziale rifiuto di avviare con l'Autorità Giudiziaria una collaborazione in merito agli accertati legami con la consorteria mafiosa, lasciano ritenere, quantomeno in termini di ragionevole probabilità, che il sodalizio mafioso, che ha sicuramente ricevuto un significativo e variegato contributo del CA, possa continuare a fare affidamento sullo stesso in caso di necessità e al contempo che il predetto possa ancora, all'occorrenza, perpetuare, in modo più defilato (il che costituisce, semmai, indice di una pericolosità sociale ancora più intensa), il ruolo già in precedenza svolto - nei termini di elevata pericolosità già ampiamente richiamati per i rapporti che lo legavano ai vertici del sodalizio con modalità tanto riservate da non essere rese palesi agli stessi sodali - all'interino dell'associazione mafiosa". Conclusioni, queste, che non risultano affatto infirmate, come pretenderebbe il ricorrente, dalle dichiarazioni di collaboranti che non avrebbero saputo della "mafiosità" del prevenuto, dal momento che la delicatezza dell'incarico, come si è detto, ne faceva in sostanza un "quadro coperto", vale a dire una posizione tanto "defilata", a cagione della delicatezza del suo ruolo, da non risultare trasparente neppure agli occhi dei sodali di rango inferiore.
Nè le conclusioni anzidette possono ritenersi contrastate, sul piano logico, dal diverso giudizio in punto di "pericolosità" che sarebbe stato compiuto dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro in alcuni provvedimenti, dal momento che, a scongiurare una siffatta ipotetica aporia, stanno sia i puntuali rilievi svolti a tal proposito nella ordinanza impugnata (v. pag. 23), sia la circostanza che l'odierno procedimento di prevenzione si colloca all'interno di un ben diverso perimetro valutativo rispetto agli apprezzamenti che conduce - secondo "orizzonti conoscitivi", prospettive e finalità assai differenti - la magistratura di sorveglianza.
Quanto all'ultimo motivo di ricorso rassegnato nell'interesse del CA in ordine alla mancata riduzione della durata della misura di prevenzione, le doglianze si rivelano per un verso inconsistenti e, sotto altro profilo, inammissibili, coinvolgendo le stesse apprezzamenti di merito incompatibili con la presente sede e con il rigoroso perimetro entro il quale è consentito lo scrutinio del vizio di violazione di legge. I giudici dell'appello, infatti, hanno dato ampiamente conto della particolare pregnanza del ruolo svolto dal prevenuto e della estrema pericolosità del sodalizio mafioso e dei personaggi con i quali il prevenuto stesso era collegato:
scrutinio; questo, che, a fronte del tema devoluto in sede di gravame, è stato dunque più che esaurientemente svolto dai giudici del grado, anche sul versante della adeguatezza della misura in rapporto al livello di pericolosità riscontrato.
Non è fondato neppure il ricorso proposto nell'interesse di ON NT in riferimento alla misura di prevenzione personale adottata nei suoi confronti. Va anzitutto rilevato come risulti pressoché testualmente recepita da questa Corte l'affermazione dei giudici a quibus secondo la quale, in tema di misure di prevenzione, il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa vada tenuta distinta da quello di "partecipazione" risolvendosi in ogni comportamento che - pur senza integrare il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa o di concorso esterno ad essa (reato per il quale il prevenuto è stato peraltro condannato in primo grado) - sia tuttavia funzionale agli interessi della struttura criminale, ne assecondi la presenza nel territorio, sviluppando la cultura mafiosa, e denotando per questa via la pericolosità specifica che giustifica la misura di prevenzione (v. il provvedimento impugnato a pag. 57). Questa Corte ha infatti affermato, in una recente occasione, che "il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, richiesto ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, va distinto da quello di "partecipazione", necessario ai fini dell'integrazione del corrispondente reato: quest'ultima richiede una presenza attiva nell'ambito del sodalizio criminoso, mentre la prima è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa" (Cass., Sez. 2^, 21 febbraio 2012, EF). Al di là del lessico, è peraltro comunque evidente la differenza di prospettive che sta al fondo delle "qualità" che caratterizzano la condizione di chi è indiziato di appartenere ad una associazione di tipo mafioso, ai fini della applicazione di una misura di prevenzione, rispetto a chi è imputato di partecipazione o concorso esterno in associazione mafiosa, dal momento che i "fatti materiali" che sostanziano le due "qualità" anzidette, proprio per la diversità dei presupposti normativi che delineano (anche, e forse soprattutto, probatoriamente) l'ambito della "fattispecie" di prevenzione da quella penale, impediscono di tracciare profili definitori di tipo nominalistico. Ciò che conta, è che per essere indiziato di "appartenere" ad una associazione mafiosa è richiesto, appunto, un "indizio" di appartenenza, vale a dire un contesto di circostanze alla stregua delle quali traspaia la specifica "vicinanza" del soggetto a quel determinato sodalizio, i cui metodi e le cui finalità finiscono per essere "soggettivamente" condivisi, attraverso un regime di vita che conseguentemente legittima il giudizio di pericolosità sociale, che a sua volta giustifica - anche sul piano della compatibilità costituzionale - l'applicazione della misura di prevenzione.
Nè è a dirsi, come pretenderebbe il ricorrente, che il concetto di "appartenenza" assumerebbe connotazioni diversificate ove in discorso venga, come nella specie, la qualità di "concorrente esterno", le cui peculiarità impedirebbero di formulare quella presunzione di attualità della pericolosità, altrimenti insita nella figura del partecipe. Deve infatti essere riaffermato l'orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il principio secondo cui il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare implicito nella ritenuta attualità dell'appartenenza, opera anche quando quest'ultima assuma la forma di "concorso esterno", caratterizzato, in quanto tale, dalla non estemporaneità del contributo prestato al sodalizio, e, quindi, dalla presunzione di attualità del pericolo,in assenza di elementi dai quali possa fondatamente desumersi l'avvenuta interruzione del rapporto (Cass., Sez. 2^, 16 febbraio 2006, Catalano;
Sez. 1^, 14 febbraio 2007, Lipari;
Sez. 6^, 22 gennaio 2009, Scimeni). D'altra parte, la "intraneità" del soggetto nel sodalizio o il fatto che concorra alla associazione senza il vincolo di associato, sono realtà fenomenicamente distinguibili ma "ontologicamente" sovrapponibili, ove riguardate nella prospettiva della "utilità" che l'associazione mafiosa comunque desume dai diversi ruoli di cooperazione, rendendo, dunque, del tutto ragionevole un identico apprezzamento in ordine alla pericolosità di chi un siffatto contributo in varia forma apporta a quel peculiare tipo di sodalizio. Il tutto, evidentemente, con intuibili riverberi anche sul piano degli "indizi" concernenti la attualità di una simile "appartenenza," e del relativo scrutinio in punto di pericolosità sociale.
In tale quadro di riferimento, dunque, le considerazioni svolte per il CA in merito alla attualità della pericolosità, possono valere anche per la posizione del ON, posto che, pure nei suoi confronti, nessun positivo elemento - se non circostanze del tutto ipotetiche e congetturali, quali quelle poste a fondamento del ricorso - sta a denotare che il prevenuto, all'atto della adozione del decreto impugnato, avesse integralmente rescisso qualsiasi legame con la consorteria criminale, dissolvendo il proprio ruolo agevolativo della organizzazione mafiosa e la conseguente scelta di vita, e facendo così venir meno, in termini di obiettiva apprezzabilità, il postulato dell'"indizio di appartenenza", nel senso ampio di cui innanzi si è detto.
Puntualmente, dunque, la Corte territoriale, nello scandagliare gli apporti (assai significativi ed eloquenti) dei dichiaranti LO e PA e delle altre emergenze acquisite nell'ambito del procedimento che ha portato alla condanna in primo grado del ON, ha conclusivamente sottolineato "la stabilità dei rapporti intrattenuti con il "mafioso" CA e le cointeressenze economiche con lo stesso, la spregiudicata strumentalizzazione del ruolo politico di opposizione all'interno di una amministrazione comunale inquinata da pesanti infiltrazioni mafiose, la costante ricerca di appoggi all'interno della consorteria mafiosa per la cura dei propri interessi", evidenziando come un siffatto corredo "indiziario" ben si attagliasse al concetto di "appartenenza" nei sensi già evidenziati, scontando, dunque, quella presunzione di pericolosità latente ed attuale che la giurisprudenza di questa Corte ha, come si è detto, reputato insita anche nella figura del cosiddetto concorrente esterno.
Deve dunque ritenersi del tutto coerente il rilievo dei giudici a quibus concernete la inesistenza, nella specie, di elementi atti a denotare l'intervenuto recesso da quel quadro di relazioni, proprio perché gli elementi prospettati dal ricorrente, tesi ad evidenziare la lontananza nel tempo della cessazione del mandato di consigliere comunale e la messa in liquidazione delle società originariamente costituite con CA, non possono reputarsi quali circostanze idonee ad asseverare la certa dissoluzione del quadro relazionale e di "disponibilità" verso l'associazione mafiosa, utilizzata dal prevenuto per la cura dei propri interessi.
Non sono fondati neppure i rilievi posti a fondamento dei motivi di ricorso rassegnati nell'interesse del CA e della MODEO in riferimento alla misura patrimoniale. Grande risalto viene dato, nel quadro delle censure proposte, alla erronea valutazione del dato temporale, posto che, ad avviso dei ricorrenti, lo scostamento temporale che caratterizzerebbe le acquisizioni patrimoniali, da un lato, e l'epoca in cui, secondo le imputazioni elevate, sarebbe stata riscontrata la condotta associativa del CA, impedirebbe di correlare le acquisizioni all'epoca in cui il prevenuto poteva considerarsi persona socialmente pericolosa.
L'assunto merita di essere verificato alla luce delle innovazioni legislative che hanno contrassegnato la disciplina delle misure di prevenzione, e che il Procuratore generale requirente ha puntualmente rievocato nelle proprie diffuse richieste scritte. Non può infatti essere trascurata, innanzi tutto, la circostanza di come, la conquistata autonomia delle misure di prevenzione patrimoniali rispetto a quelle personali -introdotta dalla L. n. 125 del 2008, attraverso l'inserimento del comma 6 bis, nella L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, e mantenuta dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 18, comma 1,
introduttivo del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione - consenta di ravvisare per le misure patrimoniali l'attrazione dei cespiti riconducibili del prevenuto, proprio perché indiziato di appartenenza ad una associazione mafiosa, e ove caratterizzati dal requisito della sproporzione tra valore dei cespiti e attività economiche "trasparenti", nell'area di una presunzione di illecita accumulazione, secondo connotazioni di "pericolosità" che finiscono per attingere non la persona in sè, ma il mantenimento, in capo a quel soggetto, di patrimoni la cui origine e la cui libera gestione finiscono per agevolare "ontologicamente" la vitalità (e lo stesso "prestigio" esterno) dello specifico sodalizio mafioso cui il prevenuto è indiziato di appartenere. Una pericolosità, dunque, che pare trasferirsi dalla persona in quanto tale, alla specifica relatio che correla l'"indiziato" a fenomeni di accumulazione economica che non trovano spiegazioni congrue circa la loro lecita e "trasparente" origine;
una pericolosità, per così dire "relazionale," che dunque impone la rescissione di quel vincolo, non diversamente da come la misura personale tende a rescindere i legami "personali" con il sodalizio di riferimento. La raggiunta "autonomia" dei due tipi di misure di prevenzione è stata poi portata a completamento attraverso una ulteriore, significativa, novella, la quale (L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 22), nello stabilire che le misure di prevenzione patrimoniali possono essere applicate "indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione", spezza definitivamente la correlazione tra la attualità della pericolosità e la applicazione della misura patrimoniale, orientando dunque l'interprete verso presupposti interpretativi che riconducano su un diverso piano l'apprezzamento del dato temporale.
Questa Corte, come è noto, ha avuto modo, in varie occasioni, di affermare il principio secondo il quale, in materia di misure di prevenzione antimafia, sono sequestrabili e confiscabili anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente o indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, quando essi risultino sproporzionati al reddito e non ne sia provata la legittima provenienza (ex plurimis, Cass., Sez. 1^, 20 ottobre 2010, Stagno;
Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2011, Cuozzo). La pericolosità è paradigma che si qualifica, infatti, sul piano temporale, esclusivamente in riferimento al requisito della attualità, ai fini della applicazione della misura di prevenzione personale, ma non assume specifiche connotazioni, per così dire diacroniche, tali da imporre accertamenti di sorta circa l'epoca della relativa insorgenza ai fini, invece, dei provvedimenti di ordine patrimoniale. Il sistema delinea, infatti, una condizione soggettiva, quale è quella dell'indiziato di appartenenza ad una associazione mafiosa, ed un presupposto oggettivo a struttura plurima", quale è quello di poter disporre, direttamente o indirettamente, di beni il cui valore - raccordato all'epoca della relativa acquisizione - risulti sproporzionato al reddito dichiarato o alla attività economica svolta dal proposto. Nulla legittima, dunque, l'esigenza di una prova positiva circa l'attualità della condizione soggettiva di sospetto "mafioso" al momento della acquisizione del bene, giacché, ove così fosse, una siffatta corrispondenza refluirebbe nella diversa ed autonoma ipotesi in cui il sequestro e la confisca si giustificano in ragione del fatto che si ha motivo di ritenere che lo stesso sia frutto di attività illecita o ne costituisca reimpiego. Con ciò evocandosi la necessità di quel vincolo di pertinenzialità, essenziale per il sequestro e la confisca "ordinari", ma del tutto estraneo alla confisca antimafia tipica. L'autonomia delle due nozioni, d'altra parte, è resa trasparente dallo stesso testo normativo, nella parte in cui, attraverso l'uso della congiunzione "nonché", distingue nettamente fra loro l'ipotesi in cui la confisca si fondi sulla sproporzione di valore tra beni e attività "trasparenti" del proposto (parametro, questo, assunto quale indice presuntivo della illecita origine dei beni o della relativa provvista), rispetto alla ipotesi in cui i beni "risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego".
Ciò non conduce, peraltro, ad avviso di questo Collegio, a rendere il dato temporale del tutto neutro agli effetti dello scrutinio che il giudice della prevenzione deve condurre, giacché esso può e deve essere preso in considerazione sul diverso versante della peculiare scansione "probatoria" che caratterizza la materia delle misure di prevenzione, fondate su paradigmi ricostruttivi che si discostano dalla regola dell'accertamento "al di là di ogni ragionevole dubbio" che invece caratterizza il giudizio penale di "responsabilità". Se non può, dunque, essere richiesto un accertato positivo di rigorosa coincidenza cronologica tra l'accumulo patrimoniale e le concrete manifestazioni di "appartenenza" del proposto al sodalizio mafioso, è pur sempre necessario postulare che tra l'acquisizione dei beni e la condizione di "appartenenza" non sia ravvisabile uno lato temporale di dimensioni tali da "scardinare" la correlabilità tra la condizione soggettiva di indiziato di "mafiosità" con l'intima ragion d'essere di quella presunzione di illecita accumulazione di beni di cui si è detto, giacché, altrimenti, i due parametri di "sospetto" (quello della condizione soggettiva, e quello riguardante l'origine dei beni) cesserebbero di essere requisiti "concorrenti" ai fini della applicazione della misura, per diventare condizioni indipendenti e logicamente scoordinate fra loro.
Il problema del dato temporale finisce dunque per refluire appieno sul terreno del "merito" e, in particolare, su quello degli apprezzamenti che debbono essere condotti alla luce delle deduzioni e allegazioni del proposto circa l'origine dei beni, nel quadro - giova ribadirlo - degli specifici canoni di apprezzamento "probatorio" che caratterizzano la tematica delle misure di prevenzione. Deve quindi conclusivamente convenirsi con l'assunto del Procuratore generale requirente, laddove puntualizza che "se il bene oggetto di sequestro non è proporzionato alle capacità reddituali lecite del proposto;
se da parte di questi non è allegata una apprezzabile giustificazione circa l'origine del bene;
se, dunque, non sono seriamente ricostruibili le vicende della vita del proposto contestuali all'acquisto del bene;
ne segue, induttivamente, la dimostrazione indiziaria - sufficiente all'ablazione - che anche il bene, acquisito in epoca diversa rispetto alla consumazione di specifici fatti-manifestazione di pericolosità, si iscrive nel contesto di un'esperienza esistenziale illecita - non avvisandosi, nella debita indagine sulla vita del proposto, altro contrario segnale di comportamenti non devianti, lecitamente produttivi di reddito".
Ebbene, al riguardo, il giudice del gravame ha puntualmente rievocato le circostanze, già poste in luce nel provvedimento di primo grado, alla stregua delle quali, sin dall'epoca delle prime acquisizioni, era emersa la piena coincidenza con il "periodo ritenuto sospetto per i legami del CA con l'organizzazione mafiosa", evidenziando, dunque, come la pericolosità del prevenuto fosse lontana nel tempo e la stessa dovesse farsi risalire ad epoca certamente anteriore ai primi acquisti oggetto del provvedimento di confisca. Quanto, poi, alla sussistenza dei restanti presupposti, i giudici dell'appello hanno messo in luce come, alla stregua delle conclusioni rassegnate dal collegio peritale incaricato di procedere alla quantificazione dei beni oggetto di sequestro e ricostruire la complessiva capacità finanziaria e reddituale del prevenuto, fosse emersa l'assenza di redditi leciti dichiarati da parte del CA, almeno fino all'anno 1983. In proposito, diffusi e non certo sindacabili in questa sede, sono i rilievi svolti a proposito della inconferenza delle allegazioni in fatto addotte in sede difensiva, vuoi per la scarsa affidabilità del materiale documentale offerto in comunicazione, vuoi per la mancanza di elementi atti ad asseverare la provvista di determinate operazioni finanziarie, vuoi, infine, per la inconcludenza di talune allegazioni difensive ratione temporis.
Del pari infondate sono le doglianze proposte dalla ricorrente MI, incentrate essenzialmente sulla circostanza della intervenuta separazione personale dal coniuge CA, e della relativa sistemazione degli interessi economici. I giudici del merito, infatti - nell'asseverare la riferibilità al prevenuto dei beni in confisca, a prescindere dalla formale intestazione, dovendosi al primo fare riferimento per la "genesi" della acquisizione dei cespiti e della relativa disponibilità (senza che a tale ricostruzione fossero stati addotti elementi probanti in senso inverso) - hanno puntualmente rievocato la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha avuto modo di affermare che, in tema di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, nessun valore dirimente può essere attribuito all'intervenuta separazione personale ed alla conseguente assegnazione al coniuge degli immobili di cui si sospetta la provenienza illecita, giacché la disponibilità sul bene, presupposto della confisca, non è esclusa dalla circostanza che il medesimo sia fatto rientrare dall'interessato nell'ambito del regolamento dei rapporti patrimoniali fra coniugi, sicché indubitabilmente esso continua a far parte della sfera dei suoi interessi economici, in cui i concetto di disponibilità si sostanzia (Cass., Sez. 2^, 14 febbraio 1997, Nobile).
Rilievi, questi, giustamente valorizzati dai giudici del merito alla luce della vicenda di specie, nella quale i beni in questione erano stati acquistati dal proposto in costanza di rapporto di coniugio ed in un lasso temporale in cui era stata giudizialmente accertata la intraneità del CA al sodalizio mafioso. D'altra parte, anche in riferimento al cespite immobiliare assegnato in via esclusiva alla MODEO a seguito della modifica dei provvedimenti in sede di separazione consensuale, assume davvero portata dirimente sul piano indiziario la circostanza che l'atto vene stipulato allorché era già in corso il procedimento di prevenzione, mettendo in luce la reale intenzione delle parti di sottrarre il bene al provvedimento di confisca, la cui estensione era facilmente ipotizzabile. A ciò si aggiunga la circostanza che, in ordine alla stessa somma di Euro 40.000, da corrispondere a titolo di conguaglio, non ne risulta affidabilmene dimostrata la effettiva corresponsione, ne' in alcun modo documentata la relativa provvista.
Ugualmente puntuali sono, infine, i rilievi svolti nel provvedimento impugnato per contrastare i rilievi difensivi proposti nell'interesse della stessa MI in riferimento al terreno edificabile sito in Campofelice di Roccella. Le censure ora sollevate nel ricorso, peraltro in termini generici sul punto, si risolvono, dunque, in rilievi di merito sulle capacità reddituali del nucleo familiare, evidentemente non scrutinabili in questa sede.
Vanno disattese, infine, le censure proposte nell'interesse di ON NT e ON VA in merito alla misura di prevenzione patrimoniale, collegata alla complessa "storia" che aveva contrassegnato la gestione e le vicende societarie delle due società SALPA e GAIA ed i correlativi rapporti, a tratti conflittuali, che ON NT aveva intrattenuto con il CA. Il provvedimento impugnato, infatti, sulla base di una nutrita serie di acquisizioni, tratte prevalentemente dei procedimenti penali, ha meticolosamente passato in rassegna le varie dichiarazioni di soggetti informati su quelle vicende, il contenuto di significative intercettazioni telefoniche ed altre acquisizioni di tipo documentale, per giungere a conclusioni del tutto univoche ai fini del provvedimento ablatorio. Era infatti emerso (alla stregua della complessa analisi svolta dai consulenti) che gli unici soci effettivi della GAIA e della SALPA - le quali avevano subito ripetute e del tutto incoerenti modifiche degli assetti societari, attraverso una inspiegabile interscambiabilità di soci e amministratori, quasi sempre legati fra loro da vincoli parentali con il ON ed il CA e che avevano visto una genesi di incerta origine - erano stati per molti anni il CA ed il ON NT, dal momento che gli altri soggetti via via inseriti nella compagine sociale (e, come si è detto, legati ai due a vincoli di parentela e affinità), avevano svolto ruoli formali o di secondo piano, in particolare quali referenti dei rapporti con gli istituti di credito. Il CA, dal canto suo, aveva continuato, occultamente ed ininterrottamente, ad essere socio della SALPA e della GAIA, dopo il 1984. Dal 1996 e sino al suo arresto avvenuto il 10 novembre 1998, il CA, estromesso il ON, aveva assunto la gestione diretta e totale delle due società, non senza, però, che lo stesso ON continuasse a mantenere una posizione significativa in seno alle compagini sociali, essendo titolare del 50 % delle quote nella SALPA e socio di maggioranza nella GAIA.
A proposito, poi, delle ragioni per le quali il CA aveva deciso, chiaramente d'intesa con il ON, di non figurare più nella compagine sociale della GAIA e della SALPA, ma di assumere solo la veste formale di amministratore e poi di dipendente, puntualmente i giudici a quibus ne hanno offerto una lettura convergente rispetto al quadro di "mafiosità" in cui si muovevano quelle iniziative economiche. Come infatti asseverato dalle indagini penali, con quella soluzione il CA "poteva giustificare la sua presenza fisica e l'esercizio di poteri gestionali in seno alle suddette aziende, operanti nel territorio ragusano, ossia in un'area sottoposta al controllo mafioso del gruppo capeggiato da DD ON, a cui egli, come accertato nel giudizio penale, prestava collaborazione (utilizzo della utenza intestata alla SALPA per i contatti col capo mafia) nello stesso tempo evitando una diretta esposizione della società ai possibili controlli di polizia". Per altro verso, ed a proposito del ON NT, per contestare la propria estromissione dalla gestione della società, operata dal CA, aveva ritenuto necessario - come emerge da una conversazione intercettata - "rivolgersi ad un esponente mafioso rispettato anche dalla controparte (come comprova l'uso di termini deferenti "zù Carlo" e del "vossia" nelle parole del CA) proprio per ottenere la protezione che gli consentiva di rapportarsi con pari forza con l'ex socio e non doverne subire la volontà a ragione della caratura criminale di quest'ultimo, il quale si era di fatto assunto la gestione delle aziende, malgrado non vi fosse alcun appiglio giuridico che a ciò lo legittimasse". Il tutto, dunque, in piena sintonia con gli apporti dichiarativi offerti dai vari collaboratori di giustizia ed a fedele testimonianza di una più che evidente "contaminazione mafiosa" che aveva profondamente permeato le dinamiche e la "vita" di quelle compagini sociali.
Sterili si rivelano, quindi, i tentativi svolti da ON NT e ON VA volti ad accreditare la insussistenza di un ruolo meramente formale dai medesimi svolto nelle società di cui si è detto, giacché - sostengono i ricorrenti - ove così fosse stato, non si sarebbe spiegato "l'astio" nutrito dal CA nei loro confronti. L'assunto, oltre che fortemente orientato verso un non consentito riesame del merito della decisione impugnata, risulta, però, flebile anche sul piano logico, in quanto l'incrinatura del rapporto fiduciario prescindeva all'evidenza da quale fosse, in concreto, il ruolo svolto nell'ambito delle due società, proprio perché il "compromettente" contesto in cui il CA si muoveva, presupponeva un costante e solido accordo intuitu personae con chi era comunque chiamato a muoversi nello stesso contesto. Le restanti deduzioni che sono state poste a base dei ricorsi rassegnati nell'interesse dei predetti, oltre che essere in larga misura generiche, perché meramente reiterative di principi di ordine generale senza specifiche correlazioni con il prospettato vizio di violazione di legge, finiscono per coinvolgere valutazioni in fatto, quali, in particolare, la dinamica e la natura dei rapporti intrattenuti col CA, e taluni circoscritti profili delle vicende societarie.
I ricorsi devono, dunque, essere respinti ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, processuali.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2013