Sentenza 7 aprile 2010
Massime • 3
Il curatore fallimentare di beni appartenenti a soggetto proposto per misura di prevenzione e sequestrabili a norma dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) non ha diritto ad intervenire nel procedimento di prevenzione patrimoniale, ma solo quello di proporre incidente di esecuzione avverso il provvedimento di sequestro dei beni.
La misura di prevenzione personale può essere disposta anche nei confronti di indiziato di concorso esterno in associazione mafiosa.
In tema di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti di persone appartenenti ad associazioni mafiose, il sequestro finalizzato alla confisca è insensibile alla procedura fallimentare instaurata precedentemente, in quanto la "res" oggetto della misura ablativa, trovando la sua genesi in un'attività illecita, è considerata pericolosa in base a una presunzione assoluta e deve pertanto essere definitivamente acquisita al patrimonio dello Stato, non potendo essere rimessa in circolazione nell'ambito della procedura fallimentare.
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Contributi citati AIELLO, Spunti di riflessione in ordine alla tutela dei terzi nel c.d. Codice antimafia, in D. pen. cont., 11-4-2014; AULETTA, Misure reali di prevenzione antimafia e procedure esecutive individuali e concorsuali, in Il Fallimentarista, Giuffré, 8 maggio 2017; BONGIORNO, Tecniche di tutela dei creditori nel sistema delle leggi antimafia, in Rivista diritto e processo, I, 1998; BRESCIA, Sintesi dei rapporti tra sequestri penali e procedura fallimentare secondo il codice antimafia, in Il Fallimentarista, Giuffré, 14 giugno 2022; CASSANO, Impresa illecita ed impresa mafiosa. La sospensione temporanea dei beni prevista dagli artt. 3-quater e 3 quinquies della legge n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2010, n. 16783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16783 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI OV - Presidente - del 07/04/2010
Dott. SIOTTO RI Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1012
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 40615/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FI IA n. il 25 settembre 1949;
2) FI TE n. il 20 gennaio 1975;
3) FI EL n. il 2 marzo 1976;
4) FIMAuto srl in persona dell'amministratore LL TO;
5) Avv. Tondo Cosimo curatore fallimento s.d.f. FI NN TO e FI IA nonché dei singoli soci FI NN TO e FI IA;
6) FI AR n. il 30 luglio 1961.
Avverso il Decreto 26 maggio 2006 - Corte di Appello di Lecce;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARBARISI Maurizio;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto il rigetto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, del ricorso proposto nell'interesse di FI IA e di quello proposto nell'interesse del fallimento della società di fatto FI NN TO e FI IA, nonché dei singoli soci FI TO e FI IA, in persona del curatore, dichiarando invece inammissibili, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, i ricorsi proposti nell'interesse di FI IA IO e dei terzi FI EL, FI TE, FI AR nonché di AR TO nella sua qualità di amministratore della FIMAUTO s.r.l..
RITENUTO IN FATTO
1. - Con Decreto in data 26 maggio 2006, depositato in cancelleria il 31 dicembre 2008, la Corte di Appello di Lecce confermava il decreto emesso dal Tribunale di Lecce in data 28 maggio 2004 con il quale veniva applicata a FI IA IO la misura della prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni cinque con confisca dei beni analiticamente ivi indicati. In via di premessa il giudice chiariva che FI IA era stato ritenuto colpevole dalla Corte di Assise di Lecce 13 febbraio 1997, confermata dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Lecce del 25 gennaio 1999 (divenuta irrevocabile), del reato di cui all'art. 416 bis c.p. e del delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, per concorso esterno nell'associazione criminosa
Sacra Corona Unita, e condannato alla pena di anni nove di reclusione. In particolare era stato ritenuto che il FI avesse posto in essere attività imprenditoriali, in ispecie commercializzazione di vino sofisticato, in stretti rapporti con l'articolazione leccese della SCU facente capo a De SI OV, che aveva riversato in esse attività denaro illecito proveniente dai profitti della organizzazione criminale. A tal fine il giudice, a supporto probatorio della tesi accusatoria, indicava le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia RF, AG e OM AR e gli accertamenti della Guardia di Finanza. Da più approfondite indagini emergeva inoltre che nel corso della sua attività il FI aveva costituito numerose ditte e società le quali avevano quale unico scopo quello di ottenere dalle banche finanziamenti che, non impiegati per la corretta conduzione imprenditoriale e per il soddisfacimento dei creditori, portavano inevitabilmente al fallimento delle imprese e a lucrare sui profitti comunque acquisiti. Di tali società, le più rilevanti erano state le 2P, la Punto Rosa s.r.l. e la FI s.r.l., ma anche la OL IE, la Vi.Sa tranding s.r.l. e altre ancora. Dagli svolti accertamenti risultava altresì che i componenti della famiglia FI si erano resi intestatari di beni che non potevano essere stati dagli stessi acquistati con le proprie capacità reddituali, da ritenersi per scarse o insufficienti, bensì con i proventi illeciti provenienti dal proposto che, negli ultimi dieci anni, aveva presentato dichiarazioni dei redditi per importi modestissimi.
2. - Avverso il citato provvedimento, tramite i propri difensori, hanno interposto tempestivo ricorso per cassazione FI IA, FI TE, FI EL, la FIMAuto, in persona dell'amministratore LL TO, l'avv. Cosimo Tondo, quale curatore fallimento della s.d.f. FI NN TO e FI GA, oltre a FI AR, chiedendo tutti l'annullamento sotto diversi profili:
- FI IA;
a) violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 12, art. 666 c.p.p., comma 4 e art. 178 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c); ha errato la Corte di Appello nel rigettare l'istanza di rinvio per legittimo impedimento, posto che la sua volontà del ricorrente di presenziare alla udienza di rinvio era comprovata non solo dalla sua costante presenza in tutte le precedenti udienze, ma anche dalla sua richiesta di rinvio e dalle dichiarazioni del difensore a verbale;
non poteva escludersi che la determinazione di essere sentito potesse maturare all'ultima udienza;
b) violazione della L. n. 575 del 1965, artt. 1 e 2, alla L. n. 1423 del 1956, artt. 3 e 5 e L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10; la
Corte non ha indagato sulla sussistenza dell'attualità della pericolosità sociale del FI tenuto altresì conto che al medesimo era stato ascritto il reato di concorso esterno alla associazione mafiosa essendosi limitata a richiamare la sentenza della Corte di Assise di Lecce, confermata in appello, che, per fatti risalenti al 1992, aveva comunque accertato che FI IA non era stato partecipe della Sacra Corona Unita, bensì un mero concorrente esterno. È stata inoltre prodotta documentazione comprovante l'avvenuto recesso da parte del ricorrente dall'organizzazione facente capo al De SI. La circostanza che il FI abbia commesso reati di criminalità comune non è prova di pericolosità attuale. La Corte ha infine omesso di indagare sulla attuale esistenza del gruppo mafioso di riferimento. c) violazione dell'art. 649 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c); è applicabile nella vicenda il ne bis in idem, atteso che il FI era stato già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza per la durata di anni quattro con decreto della Corte di Appello di Lecce che aveva valutato gli stessi fatti e delle medesime prove poste a fondamento anche nel provvedimento oggi gravato.
d) violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 4 commi 6, 8 e 10; non vi è alcuna motivazione in relazione alla congruità della previsione della durata massima della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
FI IA ha altresì depositato memoria ex art. 121 c.p.p.. - avv. Cosimo Tondo, curatore fallimento s.d.f. FI NN TO e FI IA, nonché dei singoli soci FI NN TO e FI IA;
a) inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 6; premesso che il bene oggetto di confisca è un immobile già di proprietà di FI NN TO, sito in Porto Cesareo, e che lo stesso in fase liquidatoria è stato trasferito dal giudice delegato al fallimento in data 18 novembre 2002 a ME RA con trascrizione della vendita in data 18 novembre 2002 veniva eccepita la nullità dell'intero procedimento e dei provvedimenti di sequestro e di confisca per omesso avviso al fallimento della pendenza dello stesso, cui il curatore aveva diritto atteso che permane l'interesse del fallimento i promuovere incidente di esecuzione potendo agire il terzo acquirente per la ripetizione del rezzo ovvero intentare un'azione risarcitoria. b) inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 6; la Corte ha omesso di verificare la sussistenza di un'intestazione puramente formale dei beni del proposto in capo a terzi e ha omesso altresì la motivazione sul punto. Poiché il bene al momento del sequestro era stato già venduto dal fallimento a un terzo e dunque non poteva trovarsi nella disponibilità di FI IA.
c) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 2906 c.c. e L. Fall., art. 67 e L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 6. Il sequestro non è opponibile al fallimento in quanto è stato trascritto successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento e successivamente alla data di vendita del bene;
d) inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 6 e L. n. 575 del 1965, art. 12 sexies;
anche per i beni soggetti a sequestro preventivo in vista della confisca L. 7 agosto 1992, n. 356, ex art. 12 sexies non può essere esclusa, in caso di fallimento, la possibilità di autorizzare il curatore alla vendita e alla distribuzione del ricavato ai creditori concorsuali;
peraltro la Corte di Appello ha omesso di motivare sulla ritenuta sussistenza dei presupposti per procedere alla confisca;
e) inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 6 e art. 263 c.p.p., comma 3 e art. 484 c.p.c.. La
Corte di Appello avrebbe dovuto rimettere gli atti al giudice civile ai sensi dell'art. 263 c.p.p., comma 3 in quanto preesistevano diritti di terzi sul bene sequestrato, il proposto non aveva la disponibilità del bene oggetto di fallimento, il curatore è estraneo alla procedura di applicazione della misura di prevenzione;
f) violazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 117; ha errato la Corte di Appello nel ritenere che il possibile residuo fallimentare possa essere restituito al fallito;
g) violazione degli artt. 2644, 2906, 2913 e 2919 c.c. e L. Fall., artt. 42, 44; veniva eccepita la prevalenza delle vendite effettuate precedentemente alla trascrizione del sequestro e l'inefficacia nei confronti del fallimento di tutti gli atti trascritti successivamente alla data di deposito della sentenza.
Con memoria difensiva, ai sensi dell'art. 611 c.p.p., l'avv. calasso giovanni, per il curatore fallimento s.d.f. FI NN TO e FI IA, nonché dei singoli soci ha ripreso e approfondito le doglianze già espresse in ricorso, insistendo per l'accoglimento delle medesime.
- FIMAuto s.r.l., in persona dell'amministratore LL TO;
- violazione ed erronea applicazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità e mancanza di motivazione del provvedimento impugnato;
veniva chiesto l'annullamento senza rinvio e in subordine con rinvio del decreto impugnato con conseguente liberazione del bene (ME 00) dalla confisca e sua restituzione alla FIMAuto. Il ricorrente osservava che la vettura al momento del sequestro era di sua proprietà posto che era stata restituita da FI TE a seguito di risoluzione consensuale il giorno successivo il protesto del primo effetto cambiario tornato insoluto sicché il sequestro è stato disposto quando il bene si trovava già nel pieno possesso della società, terzo in buona fede. Nessuna prova è stata acquisita in relazione al fatto è che l'amministratore della FIMAuto sapesse dell'imminenza del sequestro ne' che la restituzione fosse preordinata a impedire la confisca del bene.
- FI EL;
- violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter e L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10; la ricorrente, contrariamente a quanto assunto dalla Corte di Appello ha comprovato di aver acquistato nel 1991 la vettura Renault Clio dando in permuta altra vettura e dando il resto in contanti, come comprovato documentalmente, esborso peraltro compatibile con il reddito allora dichiarato;
- FI TE;
- violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter e L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10; la Corte non ha considerato il minor valore dei beni al momento del sequestro (tre autovetture e un motociclo);
peraltro la ME 00 e la RT non risultavano essere state pagate alla concessionaria che è intervenuta nel procedimento per richiederne la restituzione. Quanto alla MW è stata pagata solo circa 8.000 Euro. Manca la prova che i beni in questione siano stati nella disponibilità di FI IA e che siano stati acquistati con profitti illeciti;
- FI AR;
a) violazione della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 9, e art. 125 c.p.p., comma 3; la Corte di Appello di Lecce ha omesso di motivare sulla richiesta di riduzione della confisca dell'immobile in virtù della comproprietà vantata dal coniuge TA RI RA;
b) violazione della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter;
il decreto gravato e quelli in pregiudizio della RI non le sono stati notificati. La procedura è pertanto nulla;
c) violazione della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter;
la Corte di Appello non ha verificato l'effettiva disponibilità dei bene oggetto di confisca da parte di FI IA. L'indagine sarebbe dovuta essere doverosa e rigorosa. Nonostante sia stata provata la provenienza lecita, il giudice ha deciso sulla base a semplici deduzioni.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - I ricorsi sono destituiti di fondamento e vanno rigettati. 3.1. - In via di premessa va qui rammentato come questa Corte abbia più volte ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge in forza della generale disposizione della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata di cui alla L. n. 575 del 1965 alla stregua del richiamo operato dalla L. n.575 del 1965, art. 3 ter, comma 1. Ne consegue che, nel procedimento di prevenzione, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione sulla misura. Ciò posto (per alcuni ricorsi verranno richiamati gli anzi esposti principi) occorre ora esaminare le singole posizioni. - FI IA;
3.2 - Il primo motivo di ricorso è infondato. Deve per vero osservarsi che, come emerge dalla lettura degli atti (esame consentito dalla natura stessa della eccezione sollevata) il difensore si era limitato a richiedere il rinvio dell'udienza del 26 maggio 2006 per motivi salute del proprio assistito, ma non perché lo stesso fosse affetto da una qualche malattia che gli impediva di presenziare all'udienza bensì perché in quella data il FI doveva recarsi a Bologna onde sottoporsi a visita medica, circostanza questa che, con tutta evidenza non integra in ogni caso la fattispecie di impedimento assoluto. Peraltro la richiesta difensiva non era esplicitamente rivolta all'esame del proposto, ma diretta, appunto, al mero ottenimento di un rinvio.
Chiarito questo profilo, va evidenziato che la giurisprudenza costante di questa Corte, in materia di prevenzione, è consolidata nel ritenere che intanto la partecipazione dell'interessato all'udienza rileva, in quanto egli abbia chiesto (formalmente) di essere ascoltato;
la sussistenza di un legittimo impedimento non ha dunque alcuna ricaduta sulla celebrazione dell'udienza, atteso peraltro che la richiesta di essere sentito è atto personale e non può essere fatta valere in via surrogata dal difensore salvo che quest'ultimo non sia stato investito del potere ad hoc (Cass., Sez. 6, 2 marzo 1999, n. 803, Morabito G. rv. 214778; Sez. 1, 11 gennaio 2001, n. 12976, Falanga, 218604; Sez. 1, 17 aprile 2001, n. 25891, Ferrara, rv. 219104). Il rinvio richiesto, in altre parole, sarebbe dovuto essere formulato dallo stesso FI, ovvero delegando a ciò il difensore, ma al solo scopo di poter essere esaminato personalmente e non per meramente procrastinare l'udienza ai soli fini di potervi presenziare.
3.3 - Privi di fondamento sono anche il secondo e il terzo motivo di doglianza. Il provvedimento gravato si è diffusamente intrattenuto sulle questioni agitate dal ricorrente evidenziando punto per punto la loro infondatezza e la sussistenza di quello stretto legame con il De SI che, ancorché non tale da far ritenere il FI organico alla organizzazione di riferimento, lo ha reso tuttavia funzionalmente disponibile p l'associazione e le sue finalità. A questa conclusione il giudice è pervenuto attraverso lo scrutinio argomentato e congruo delle propalazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare di OM AR, il quale, dal suo punto privilegiato di osservatore in posizione apicale in seno all'organizzazione, aveva riferito della stretta cointeressenza del De SI, in qualità di finanziatore, nelle attività del FI che si era, dal suo canto, impegnato nel versamento di un quantum mensile al De SI. Parimenti argomentato è il provvedimento in punto di indicazione dei tempi di questa collaborazione che non ha conosciuto sosta neppure nel periodo detentivo del De SI e della carcerazione del FI essendo continuata la gestione degli affari attraverso i propri famigliari. Per contro, le doglianze del ricorrente, ancorché formulate con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) si risolvono in censure attinenti al merito del provvedimento gravato contravvenendo così alla generale disposizione sovra richiamato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11 secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è proponibile solo per violazione di legge. Non vi è pertanto spazio per doglianze che investano profili motivazionali, a meno che, ma tale evenienza non ricorre nella fattispecie, la motivazione si riveli essere del tutto mancante o meramente apparente di talché debba essere ritenuta inesistente o mancante dei requisiti minimi di completezza, coerenza e logicità (ex pluribus: Cass,, Sez. 6, 8 marzo 2007, n. 35044, Bruno, rv. 237277; Sez. 6, 17 dicembre 2003, n. 15107, Criaco ed altro, rv. 229305; Sez. 6, 8 agosto 2003, Largo ed altri, rv. 226331).
Il provvedimento oggetto di impugnazione, sotto questo profilo, si sottrae agevolmente alle censure difensive dal momento che ha sottoposto a esaustivo scrutinio la sussistenza innanzitutto dell'associazione mafiosa cui il De SI ineriva e quindi ha evidenziata la valenza dell'attuale pericolosità qualificata del proposto, quale soggetto indiziato di aver partecipato al sodalizio di stampo mafioso (nel precipuo ruolo di concorrente esterno) realizzando un apporto funzionale agli interessi economici della consorteria di riferimento contribuendo causalmente alla conservazione e al rafforzamento dell'associazione essendosi oltretutto rappresentato che l'utilità economica procacciata si sarebbe riverberata sull'associazione stessa (Cass., Sez. Un. 12 luglio 2005, n. 33748, Mannino, rv. 231671; Sez. Un. 30 ottobre 2002, Carnevale;
Sez. 1, 16 gennaio 2002, Scamardo). Sono state dunque esplicitate in modo congruo e coerente le ragioni del decidere essendo stata data contezza degli indici rivelatori della partecipazione esterna riempiendo di contenuto i principi di diritto espressi da questa Corte sul punto.
3.4 - Parimenti da respingersi è il profilo di censura attinente alla pretesa carenza valutativa da parte della Corte della pericolosità attuale del FI, quando invece la decisione impugnata può ritenersi rispettosa dei parametri più volte indicati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'indizio di appartenenza di un soggetto alla mafia deve essere assunto dal giudice come elemento di pericolosità permanente e latente (tra le altre Cass., Sez. 1, 8 giugno 1976, Nocera;
Sez. 1, 5 febbraio 1990, Salvo;
Sez. 1, 29 aprile 1986, Gargano;
Sez. 2 16 febbraio 2006 n. 7616, rv. 234746) in quanto in questo caso la pericolosità è presunta dal legislatore non richiedendo, diversamente dalle misure di cui alla L. n. 1423 del 1956 l'accertamento in concreto (Cass., Sez. 2, 16 dicembre 2005, n. 1014, Lo Presti, rv. 233148). È solo con la prova del recesso dalla consorteria in questione o con la dimostrazione della disgregazione del sodalizio criminoso cui il soggetto ineriva (e dunque il venir meno della pericolosità in sè derivante dallo stesso esistere della associazione) che può essere vinta tale pericolosità. E tale comprovazione, rammenta e sottolinea la Corte territoriale, non è stata fornita in causa posta sia la persistenza sul territorio della associazione in parola (o di sue propaggini) sia la mancanza di una dimostrazione definitiva di distacco del FI dall'area gravitazionale della sua influenza. Le argomentazioni del giudice sul punto sono immuni da vizi logici e giuridici e, in quanto tali, non sono contrastabili in questa sede di legittimità dovendosi peraltro rilevare che il ricorso si connotata di risvolti reintepretativi delle valutazioni già espresse nel provvedimento.
3.5 - Prive di fondamento sono anche le doglianze difensive che vorrebbero non applicabile la misura di prevenzione a un soggetto che si sia reso responsabile della sola concorrenza esterna alla associazione mafiosa. Sul punto questa Corte intende dar continuità al principio di diritto secondo cui, sulla base della premessa circa l'identità tra la fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. e quella di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 1, alla luce del principio generale del diritto penale relativo al concorso di persone, nessuna distinzione può essere adottata fra intraneo, partecipe non intraneo e concorrente esterno neppure in materia di prevenzione;
infatti anche il concorrente esterno concorre nella partecipazione e quindi rientra fra gli appartenenti alle associazioni indicate nella L. n.575 del 1965, art. 1 (Cass., Sez. 2, 16 dicembre 2005, n. 1023, rv.
233169, Canino). La concreta non sottraibilità dell'appartenente alla associazione mafiosa, per il rischio concreto di rappresaglie e ritorsioni sia sul soggetto renitente che sui suoi famigliari (a meno di una abiura radicale che sfoci in una collaborazione con l'Autorità giudiziaria) rendono di fatto durevole la permeabilità e la disponibilità del soggetto alle esigenze e necessità della consorteria creando le basi di una ineliminabile dipendenza osmotica che non conosce soluzioni di continuità.
E non si ha motivo di ritenere che tale condizione non possa valere anche per il concorrente esterno che gode pur sempre di vantaggi di vicinanza con l'organizzazione criminale, venendo a conoscenza dei suoi segreti, della sua composizione e funzionalità e dunque, per stima e fiducia reciproca, entra a far parte della grande famiglia associativa che accoglie in sè variegate sfaccettature di apporto solidale interno ed esterno, distinguibili per la maggiore o minore pregnanza delinquenziale, ma tutte connotate da potenzialità criminogena perché risolventesi, grazie al conferimento lavorativo di ciascuno sodale, in forza del proprio differente ruolo, in una accresciuta operatività dell'organizzazione che si mitre di ciò che la alimenta.
Da qui l'indifferenza per la ritenuta pericolosità del mero decorso del tempo che è un elemento insuscettibile di scemare la valenza del vincolo, ancorché attinente a un concorrente esterno. Con argomentazioni pertanto del tutto logiche la Corte ha rigettato tali censure.
- avv. Cosimo Tondo, curatore fallimento s.d.f. FI NN TO e FI IA, nonché dei singoli soci FI NN TO e FI IA;
4. - Il primo motivo di ricorso è infondato e va respinto. Per giurisprudenza costante di questa Corte (Cass., Sez. 1, 20 ottobre 1997, n. 5840, Cifuni e altri, 208927) non vi è alcun obbligo di comunicare al curatore fallimentare l'invito a intervenire nel fallimento in quanto in tema di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, la dichiarazione di fallimento del proposto non opera alcuna trasformazione nella natura dei diritti dei creditori non ricorrendo una ipotesi di appartenenza a terzi dei beni in sequestro nel senso indicato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 5. Parte necessaria sono solo il proposto e il Pubblico Ministero (Cass., Sez. 6, 4 marzo 2008, n. 31890, Bruno ed altri, rv. 241012). Ne consegue che detto mancato avviso non produce alcuna nullità del procedimento, potendo il curatore proporre solo incidente di esecuzione avverso il provvedimento di sequestro dei beni.
4.1. - Da respingersi sono altresì tutte le altre censure difensive. È parimenti insegnamento di questa Corte di legittimità ritenere che il sequestro finalizzato a confisca obbligatoria, quale è quella adottata in sede di misura di prevenzione, è insensibile alla procedura fallimentare, posto che i beni soggetti, trovando la loro scaturigine nell'attività illecita, sono da considerarsi pericolosi in sè, in base a una presunzione assoluta, per cui vanno definitivamente acquisiti al patrimonio dello Stato non potendo essere rimessi in circolazione nell'ambito della procedura fallimentare.
Per vero la procedura fallimentare non determina una perdita di proprietà dei beni in capo al fallito, ma si risolve nella mera destinazione della totalità dei beni a soddisfazione dei creditori fallimentari sotto la supervisione gestionale e mirata della curatela fallimentare non impedendo peraltro la (non remota) possibilità che il bene sia ceduto a soggetti che gravitino nell'area del fallito ovvero di quella della consorteria mafiosa, vanificando così, pur nel rispetto delle norme concorsual-fallimentari, le cautele social- preventive che la misura di prevenzione tende invece a tutelare. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. 24 maggio 2004, n. 28851, rv. 228164, C. fall, in procedimento. Focarelli) ha altresì stabilito che in tema di sequestro preventivo penale, funzionale alla confisca di beni appartenenti alla società fallita, la curatela fallimentare non è terzo estraneo al reato in quanto il concetto di appartenenza di cui all'art. 240 c.p.p., comma 3 ha una portata più ampia del diritto di proprietà sì che deve ritenersi per terzo estraneo al reato soltanto colui che non partecipi in alcun modo alla commissione dello stesso o all'utilizzazione dei profitti derivati. Inoltre, come è stato chiarito nella sentenza di questa Corte (Cass., Sez. 3, 2 febbraio 2007, n. 20443, Sorrentino) per la confisca avente ad oggetto beni intrinsecamente ed oggettivamente pericolosi che non possono essere lasciati nella disponibilità di privati, vale la regola della assoluta insensibilità della confisca (e del sequestro preventivo) alla procedura fallimentare non potendo il bene in alcun modo essere rimesso in circolazione, ne' essere concessa l'utilizzazione a terzi, ne' essere venduto medio tempore con distribuzione del ricavato ai creditori fallimentari. 4.2 - Ciò che rileva pertanto è che, una volta accertata l'appartenenza di un soggetto a una associazione mafiosa e l'intrinseca pericolosità di tale condizione, il bene acquistato con redditi riferibili a tale status si rivela essere uno strumento di sviluppo dell'organizzazione mafiosa, dei suoi membri ed è quindi pericoloso in sè, giusta la sua riconducibilità a un contesto associativo. In quanto tale, anche nell'orientamento del legislatore quale manifestatosi chiaramente con la recente L. 15 luglio 2009, n.94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" il bene deve essere sottratto al circuito economico perché in grado di alterare il sistema legale di circolazione della ricchezza creando soluzioni aberranti e inaccettabili sotto il profilo morale e della giustizia sostanziale.
4.3 - Privo di rilievo è altresì la censura attinente alla casa di abitazione sita in Porto Cesareo intestata a FI NN TO e alla pretesa legittimazione della medesima curatela a impugnare la confisca dell'immobile assunto come venduto al terzo con atto trascritto prima dell'emissione del sequestro. Giova rilevare che è dunque lo stesso ricorrente a mettere in dubbio la propria legittimazione ad agire in questa sede posto che si lamenta della confisca di un bene che non si trova più, e da tempo, nel patrimonio fallimentare, evidenziando così che il proprio interesse non è più nè concreto ne' attuale.
- FIMAuto s.r.l., in persona dell'amministratore LL TO;
5. - Il ricorso è infondato e va respinto. Per costante orientamento di questa Corte quando il bene sottoposto a confisca di prevenzione è stato fittiziamente trasferito a un terzo, diverso dal coniuge e dai figli conviventi (per i quali vige la L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 3) la prova di questa fittizietà e dunque del permanere del bene nella disponibilità del proposto che ne usa uti dominus, in contrasto con la titolarità del bene, deve essere rigorosa, non essendo consentito il ricorso a presunzioni come per il giudizio di pericolosità (Cass., Sez. 1, 16 aprile 1996, n. 2531, rv. 204903- 204910).
La Corte di merito ha pienamente assolto alla sua funzione motivazionale avendo posto in debito risalto la circostanza che il bene era stato rinvenuto dalla Guardia di Finanza, in sede di esecuzione del primo sequestro del 3 aprile 2003, presso il complesso immobiliare di FI TE quando l'acquirente aveva già consegnato alla FIMAuto le cambiali corrispondenti al prezzo (cambiali peraltro dalla Fimauto subito messe allo sconto in banca) fatto questo che rendeva il FI proprietario del mezzo per l'adempimento alle reciproche obbligazioni. Correttamente il giudice ha ritenuto quindi l'irrilevanza del preteso intervenuto accordo risolutivo del contratto non al momento della rilevata non solubilità delle cambiali, bensì in sede gravatoria, accordo che è apparso al giudice inverosimile anche perché preso di comune accordo appena il giorno prima del sequestro.
Le sollecitazioni espresse in gravame si pongono per contro al di fuori del menzionato solco della violazione di legge e sono meramente tendenti a reinterpretare gli elementi di fatto già compiutamente valutati dalla Corte.
- FI EL;
6. - Il ricorso è infondato e va respinto. Le prospettazioni difensive sono superano i confini delle valutazioni di merito e non sono in grado di esprimere censure che possano risolversi in violazioni di legge proponibili in questa sede (si richiama qui quanto già espresso più sopra al punto 3.1).
- FI TE;
7. - Il ricorso è infondato e va reietto. Le argomentazioni difensive, non specifiche e fattuali, non superano le argomentazioni del Tribunale che ha congruamente motivato sulla circostanza che i beni in questione andavano valutati nel loro valore complessivo da ritenersi sproporzionato alla capacità reddituale del soggetto;
nessuna argomentazione difensiva si profila utile a superare la presunzione di legge applicata. Per la parte residuale il gravame non censura vizi di legittimità e incorre in censure di inammissibilità.
- FI AR;
8. - Il ricorso non è fondato e va respinto. Le doglianze oggetto del gravame sono generiche e in fatto. Il ricorrente si duole di un pregiudizio attribuito a un terzo ancorché sia la moglie (RI RI RA) in regime di comunione dei beni con il ricorrente. È evidente la mancanza di legittimazione attiva del FI che solleva eccezioni (anche in rito) che riguardano un soggetto diverso da quello per il quale il ricorso è proposto.
8.1 - Privo di specificità è invece il terzo motivo di gravame. La Corte ha ampiamente dato conto delle censure del ricorrente, riproposte anche in questa sede, evidenziando che la prova rigorosa delle riferibilità dei beni confiscati alla figura del proposto era agevolmente ricavabile dalla identità del sistema di acquisizione del bene del tutto simile a quello che aveva portato all'assegnazione a FI TE dell'immobile sito in Campi Salentina. I beni provenivano cioè da un compendio immobiliare di pertinenza dall'area di influenza del proposto (in particolare provenivano da IA RI, madre di AR), beni che pur dovendo garantire i crediti di terze persone, venivano per contro nuovamente acquisiti dal "gruppo FI" con un sistema di aggiudicazione d'asta la cui regolarità veniva giocoforza inquinata a monte della procedura visto che, in un ambiente ristretto quale è quello di Campi Salentina, la circostanza che l'interessato appartenesse alla famiglia FI, impediva di fatto che altre persone si potessero fare avanti per avanzare un'offerta.
8.2 - Argomentato e approfondito da parte del giudice è anche il vaglio della documentazione prodotta dalla difesa che avrebbe dovuto dimostrare l'acquisto dei beni oggetto di confisca con redditi leciti e propri di FI AR, documentazione, che per contro, secondo le conclusioni logiche e coerenti del giudice, ha posto in evidenza una redditività insufficiente per il periodo che interessa l'acquisto in questione.
9. - Al rigetto dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010