Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2010, n. 16783
CASS
Sentenza 7 aprile 2010

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Il curatore fallimentare di beni appartenenti a soggetto proposto per misura di prevenzione e sequestrabili a norma dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) non ha diritto ad intervenire nel procedimento di prevenzione patrimoniale, ma solo quello di proporre incidente di esecuzione avverso il provvedimento di sequestro dei beni.

La misura di prevenzione personale può essere disposta anche nei confronti di indiziato di concorso esterno in associazione mafiosa.

In tema di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti di persone appartenenti ad associazioni mafiose, il sequestro finalizzato alla confisca è insensibile alla procedura fallimentare instaurata precedentemente, in quanto la "res" oggetto della misura ablativa, trovando la sua genesi in un'attività illecita, è considerata pericolosa in base a una presunzione assoluta e deve pertanto essere definitivamente acquisita al patrimonio dello Stato, non potendo essere rimessa in circolazione nell'ambito della procedura fallimentare.

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2010, n. 16783
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16783
Data del deposito : 7 aprile 2010

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