Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/01/2013, n. 24272
CASS
Sentenza 15 gennaio 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La previsione contenuta nella legge 15 luglio 2009, n. 94, che, modificando l'art. 2 bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, consente al giudice di adottare le misure di prevenzione patrimoniale anche prescindendo dalla verifica della pericolosità attuale del proposto, si applica anche ai procedimenti iniziati in epoca antecedente alla sua entrata in vigore.

Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti l'inesistenza o la mera apparenza. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio per difetto di motivazione il decreto impugnato che aveva revocato la confisca disposta in primo grado senza tener conto degli accertamenti di polizia giudiziaria acquisiti agli atti e relativi alla situazione reddituale e finanziaria riferibile al proposto).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/01/2013, n. 24272
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24272
    Data del deposito : 15 gennaio 2013

    Testo completo