Sentenza 15 gennaio 2013
Massime • 2
La previsione contenuta nella legge 15 luglio 2009, n. 94, che, modificando l'art. 2 bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, consente al giudice di adottare le misure di prevenzione patrimoniale anche prescindendo dalla verifica della pericolosità attuale del proposto, si applica anche ai procedimenti iniziati in epoca antecedente alla sua entrata in vigore.
Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti l'inesistenza o la mera apparenza. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio per difetto di motivazione il decreto impugnato che aveva revocato la confisca disposta in primo grado senza tener conto degli accertamenti di polizia giudiziaria acquisiti agli atti e relativi alla situazione reddituale e finanziaria riferibile al proposto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/01/2013, n. 24272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24272 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2013 |
Testo completo
Sim 24272/13 sentenza n.76 registro generale n. 1806-12 camera di consiglio del 15-1-13 (n. 1 del ruolo) REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sezione sesta penale composta dai signori: dott. Francesco Serpico Presidente Consigliere 1. dott. Vincenzo Rotundo 2. dott. Giacomo Paoloni Consigliere Consigliere 3. dotto Domenico Carcano Consigliere 4. dott.ssa Anna Petruzzellis ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce 2. CA IA, nato a [...] il [...], 3. CA OS, nata a [...] il [...], 4. CO OC, nato a [...] il [...], avverso il decreto in data 28-9-11 della Corte di Appello di Lecce, sezione II penale. Visti gli atti, il decreto impugnato ed il procedimento;
Udita la relazione fatta dal consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. Antonio Gialanella, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di CA IA, CA ES ed CO OC e, in parziale accoglimento del ricorso del P.G. di Lecce, per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato limitatamente alla revoca del sequestro delle quote delle società Silberplast s.r.l. e Shpyard Pachi s.r.l. e dell'immobile sito in Taranto, via Buonarroti n. 72. Letta la memoria depositata nell'interesse di CA IA, con la quale l'avv. Ladislao Massari ha insistito per l'accoglimento del ricorso presentato per il preedetto. FATTO E DIRITTO 1.-. Il Tribunale di Brindisi con decreto in data 11-1-10 ha applicato nei confronti di UA IA la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di alcuni beni (una abitazione in Taranto, via Buonarroti 72, intestata alla figlia, CA OS;
le quote sociali di CA OS della Silberplast s.r.l.; le quote sociali della Brindisi 2 s.r.l.; le quote sociali della Shipyard Pachi s.r.l.) in base al combinato disposto degli artt. 2 bis, comma 6 bis, e 2 ter Legge n. 575/1956 e succ. mod., 19 Legge n. 152/1975 e succ. mod., 1, nn. 1) e 2) Legge n. 1423/1956 e succ. mod. Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di Appello di Lecce, in data 28-9-11, in parziale riforma del suindicato provvedimento dell'11-1-10, ha revocato il sequestro ed eliminato la confisca della abitazione di Taranto, via Buonarroti 72, delle quote sociali di CA OS nella Silberplast s.r.l. e delle quote sociali della Shipyard Pachi s.r.l.), ordinandone la restituzione ai titolari. R 1 2 - Avverso quest'ultimo decreto hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce e UA IA, UA OS e CO OC. 3 Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce ricorre avverso il suindicato decreto della Corte di Appello per violazione di legge, in quanto la Corte di Appello nel disporre la revoca del sequestro e la eliminazione della confisca delle quote delle società Silberplast s.r.l. e Shipyard Pachi s.r.l. e dell'immobile sito in Taranto, via Buonarroti 72- avrebbe dato vita ad una motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o del tutto mancante. Premesso che la Corte di Appello ha concluso nel senso che dovevano ritenersi acquisiti alla procedura elementi obiettivi che deponevano nel senso che il CA IA fosse l'effettivo dominus delle quote delle società suindicate e del citato appartamento di Taranto, formalmente intestato alla figlia OS, il Procuratore Generale rileva in primo luogo che alla restituzione in favore del CA delle quote della Silberplast s.r.l. la stessa Corte si era determinata sostenendo che i dati esposti non avevano consentito di stabilire alcun collegamento tra le attività delittuose svolte in passato da CA IA e la modesta somma da lui investita nel 2001 per la costituzione della Silberplast e non avevano indicato una sproporzione tra la somma e le sue risorse economiche lecite di allora. In realtà agli atti della procedura erano acquisiti gli accertamenti della Guardia di Finanza di Brindisi, che avevano segnalato: che dal 1991 sino all'anno 2000 incluso il CA IA non aveva presentato dichiarazioni dei redditi;
che alla fine del 2001 il CA aveva dichiarato al fisco un reddito da lavoro dipendente per un importo di circa 12.000 euro annui, somma costituente la retribuzione corrispostagli dalla Brindisi 2 s.r.l. per il ruolo di direzione svolto in seno ad essa evidentemente a partire dal 14 settembre 2001, data di costituzione della Brindisi 2; che le quote Silberplast erano state acquistate dal CA il 7-4-2001, versando euro 7.750 di capitale sociale;
che quindi non risultavano risorse lecite possedute dal CA al momento dell'acquisto di dette quote. Quanto all'appartamento di Taranto, il Procuratore Generale, dopo avere ricostruito le vicende relative a detto immobile, e dopo avere osservato che i dato obiettivi emersi nel corso della procedura avevano dimostrato che il bene era nelle disponibilità di CA IA e che il denaro impiegato per il suo acquisto non poteva considerarsi di provenienza lecita, sottolinea la assoluta illogicità e carenza e la natura meramente congetturale delle sintetiche ed apodittiche argomentazioni della Corte di merito, che hanno optato per la natura fittizia della vendita dell'immobile alla CA OS a fronte di elementi obiettivi che deponevano per una compravendita effettivamente intervenuta tra la società venditrice e la figlia di CA IA. Infine la restituzione al CA delle quote della Shipyard Pachi s.r.l. è stata disposta dalla Corte Distrettuale sul presupposto che le somme investite per l'acquisizione del relativo capitale sociale non sarebbero provenute da attività illecite e non apparirebbero in ogni caso sproporzionate rispetto alle risorse economiche lecite possedute a quel tempo dal CA. Si tratterebbe di una motivazione insussistente, in quanto del tutto disancorata dalle risultanze procedimentali, risultando agli atti che il CA aveva dichiarato per quell'anno un reddito di poco inferiore alla somma versata per l'acquisto delle quote, sì da rendere impossibile il sostentamento minimo della sue persona e della sua famiglia per quell'anno. - CA IA ha impugnato il decreto indicato in epigrafe, nella parte in cui ha 4 confermato la misura di prevenzione della confisca di tutte le quote sociali della Brindisi 2 s.r.l. 2 R In primo luogo denuncia violazione di legge, sostenendo: La inapplicabilità della Legge n. 94/2009, non ancora entrata in vigore al momento • della presentazione della proposta (24-3-09). L'impossibilità di adottare misure di prevenzione patrimoniale senza la precedente • adozione di misure di prevenzione personale, in quanto la confisca, quale misura di prevenzione atipica, non può prescindere dall'accertamento attuale e concreto della pericolosità del soggetto nei cui confronti viene applicata. Il valore attuale della Brindisi 2 s.r.l. sarebbe in realtà frutto, almeno nella quasi • totalità, di attività lecita. ... CA OS ha presentato un ricorso pere cassazione articolato in censure identiche a 5 quelle prospettate da UA IA e sinteticamente illustrate al punto che precede. 6.-. CO OC denuncia: • Violazione di legge per essere stata adottata la misura di prevenzione patrimoniale in assenza di un provvedimento di prevenzione personale e di un giudizio di attualità sulla pericolosità sociale del soggetto nei cui confronti si procede. Vizio di motivazione, in quanto il CA IA nel procedimento "Brundisium" avrebbe dichiarato di avere intestato le quote della Brindisi 2 s.r.l. a CO OC, ma non avrebbe mai affermato che tali quote gli appartenevano o che erano state acquistate con denaro suo e, d'altra parte, l'CO aveva un ruolo diretto e personale nella conduzione della predetta società, circostanza che dimostrerebbe la sua diretta partecipazione, sia pure minoritaria, al capitale sociale. 7.-. Il primo gruppo di censure dei ricorsi di CA IA, CA OS e CO OC si incentra nella asserita inapplicabilità della normativa introdotta con la Legge 94 del 2009 alla fattispecie in esame in quanto al momento della presentazione della proposta (24 marzo 2009) tali disposizioni non erano state ancora approvate, nonché nella dedotta impossibilità di adottare misure di prevenzione patrimoniale senza la precedente adozione di misure di prevenzione personale nei confronti di CA IA e comunque senza l'accertamento attuale e concreto della pericolosità del predetto. Si tratta di censure prive di fondamento. Infatti in base al costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il disposto dell'art. 200, comma primo, c.p. - secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione - deve essere interpretato nel senso che, mentre non può applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che al momento della sua commissione non costituiva reato, é possibile la suddetta applicazione per un fatto di reato per il quale originariamente non era prevista la misura, atteso che il principio di irretroattività della legge penale riguarda le norme incriminatrici e non le misure di sicurezza, che per loro natura sono correlate alla situazione di pericolosità attuale del proposto. In senso conforme si sono del resto recentemente pronunciate anche le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. sente n.13426 del 25- 3-2010, Rv. 246272, Cagnazzo ed altri). Inoltre è già stato chiarito che l'art.
2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, applicabile anche ai fatti commessi anteriormente alla legge 15 luglio 2009, n. 94 che lo ha 3 R introdotto, fissa il principio di reciproca autonomia tra le misure di prevenzione personali e quelle patrimoniali, con la conseguenza che il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere avviato a prescindere da qualsiasi proposta relativa all'adozione di misure di prevenzione personali, rimettendo al giudice il compito di accertare in via incidentale la riconducibilità del proposto nella categoria dei soggetti che possono essere destinatari dell'azione di prevenzione (Sez. 1, Sentenza n. 5361 del 13/01/2011, Rv. 249800, Altavilla). Nel caso in esame, per altro, l'accertamento incidentale della pericolosità del prevenuto e la datazione della stessa, oggetto della pur sintetica motivazione della Corte di merito, rendono non rilevanti le generalizzanti prospettazioni dei ricorrenti. La decisione impugnata, infatti, ha esaminato tutti i profili connotanti la fattispecie: la pericolosità passata del prevenuto, accertata incidentalmente;
le ragioni per le quali i beni confiscati dovevano intendersi connotati da matrice illecita, in quanto sproporzionati ai redditi leciti del ricorrente e del tutto ingiustificati quanto alla accumulazione di essi da parte del CA, che in essi aveva reinvestito il frutto delle sue condotte illecite. Ne deriva che sia i motivi di ricorso già scrutinati sia le ulteriori censure sopra menzionate, rapportate ai contenuti concreti del decreto impugnato, al di là della qualificazione formale di essi, appaiono piuttosto formulati al fine di censurare, in forme inammissibili in sede di legittimità, il giudizio articolato del giudice di merito. Al riguardo deve ricordarsi che con la sentenza n. 321 del 2004, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevata da questa Corte di Cassazione per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui la citata disposizione, limitando alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della Corte di Appello, escludeva la ricorribilità in cassazione per vizio di manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p. Il Giudice delle Leggi -dopo avere rilevato che, in relazione alla disciplina censurata, la giurisprudenza di legittimità si era in prevalenza orientata nel senso di escludere la deducibilità del vizio di motivazione, a meno che quest'ultima fosse del tutto carente o presentasse difetti tali da renderla meramente apparente, e cioè fosse priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi- nel respingere la questione, si è limitato a ribadire che il procedimento di prevenzione, il processo penale e il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza sono dotati di proprie peculiarità sia sul terreno processuale sia nei presupposti sostanziali, che li rendono non comparabili, e a riaffermare che le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione. Su queste premesse la Consulta ha concluso che "non può ritenersi lesivo dei parametri evocati che i vizi della motivazione siano variamente considerati a seconda del tipo di decisione a cui ineriscono". Una volta ribadita la legittimità costituzionale dell'art. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non resta che riaffermare il già menzionato prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale in sede di ricorso in cassazione avverso il decreto della Corte di Appello deve escludersi la deducibilità del vizio di motivazione, a meno che quest'ultima sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non presenta affatto difetti tali da rendere la sua motivazione talmente incongrua da giustificare le doglianze contenute nei ricorsi. In effetti, il decreto censurato è dotato dei necessari passaggi motivazionali che rendono possibile la verifica che il giudice di merito ha esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, ha interpretato gli elementi probatori ed ha applicato le regole della logica nella argomentazione che ha condotto alla scelta di determinate conclusioni anziché di altre (sez. VI, 7-5-1999, Laghi). A fronte dell'articolato complesso motivazionale del decreto censurato, i ricorrenti si sono sostanzialmente limitati a criticare, in modo del tutto frammentato e parziale, la complessiva q yo argomentazione del provvedimento impugnato, a enunciare circostanze già prospettate in sede di appello e in larga parte sfornite di seri riscontri, e a contrapporre tesi di segno contrario. In definitiva, i ricorrenti propongono una ricostruzione dei fatti alternativa a quella posta in essere dalla Corte di merito con argomentazioni logiche ed adeguate, invitando questa Corte a una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che non rientra nei suoi poteri, non identificandosi in questa materia (in forza del già citato art. 4, comma undicesimo, della legge 1423 del 1956) l'ambito del sindacato devoluto a questa Corte con quello proprio del motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., ma avendo, come si è visto, una estensione più circoscritta, non potendo evidentemente farsi coincidere la violazione di legge con la illogicità manifesta della motivazione. A parte il fatto che i ricorrenti, a fronte della corretta valutazione del compendio dimostrativo da parte della Corte di Appello, si sono nella sostanza limitati a riproporre le medesime doglianze già ritenute infondate dal giudice del gravame, sicché alcune delle censure dedotte nei presenti ricorsi devono ritenersi non specifiche, sia per la loro indeterminatezza sia per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento delle impugnazioni. 8.-. Fondato è invece il ricorso del Procuratore Generale di Lecce. Il ricorrente P.G. deduce violazione di legge, in quanto la Corte di Appello nel disporre la revoca del sequestro e la eliminazione della confisca delle quote delle società Silberplast s.r.l. e Shipyard Pachi s.r.l. e dell'immobile sito in Taranto, via Buonarroti 72- avrebbe dato vita ad una motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o del tutto mancante. Si tratta di censura fondata, in quanto il provvedimento impugnato presenta carenze argomentative tali da rendere la motivazione meramente apparente e in realtà inesistente. In particolare, la Corte di Appello non ha tenuto conto degli accertamenti della Guardia di Finanza di Brindisi acquisiti agli atti, in base ai quali doveva ritenersi provato: che dal 1991 sino all'anno 2000 il CA IA non aveva presentato dichiarazioni dei redditi;
che alla fine del 2001 il CA aveva dichiarato al fisco un reddito da lavoro dipendente per un importo di circa 12.000 euro annui, somma costituente la retribuzione corrispostagli dalla Brindisi 2 s.r.l. per il ruolo di direzione svolto in seno ad essa evidentemente a partire dal 14 settembre 2001, data di costituzione della Brindisi 2; che le quote Silberplast erano state acquistate dal CA il 7-4- 2001, versando euro 7.750 di capitale sociale;
che quindi non risultavano risorse lecite possedute dal CA al momento dell'acquisto di dette quote. Quanto all'appartamento di Taranto, correttamente il Procuratore Generale ha rilevato che i dati obiettivi emersi avevano dimostrato che il bene era nelle disponibilità di CA IA e che il denaro impiegato per il suo acquisto non poteva considerarsi di provenienza lecita. D'altra parte le argomentazioni della Corte di merito in ordine alla natura fittizia della vendita dell'immobile alla CA OS appaiono apodittiche, del tutto illogiche e carenti, anche per la loro natura meramente congetturale a fronte di elementi obiettivi che deponevano per una compravendita effettivamente intervenuta tra la società venditrice e la figlia di CA IA. Infine la restituzione al CA delle quote della Shipyard Pachi s.r.l. risulta disposta dalla Corte Distrettuale in base ad una motivazione sostanzialmente insussistente, in quanto del tutto disancorata dalle risultanze procedimentali, non avendo la Corte tenuto conto che risultava agli atti che il CA aveva dichiarato per l'anno di riferimento un reddito di poco inferiore alla somma versata per l'acquisto delle quote, sì da rendere impossibile il sostentamento minimo della sue persona e della sua famiglia per quello stesso periodo. R 5 9.-. Per tutte le argomentazioni sopra svolte si impone, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce, l'annullamento del decreto impugnato limitatamente alla revoca del sequestro ed alla eliminazione della confisca delle quote delle società Silberplast s.r.l. e Shpyard Pachi s.r.l. e dell'immobile sito in Taranto, via Buonarroti n. 72, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce per nuovo giudizio sui predetti punti. Devono, invece, essere rigettati i ricorsi di CA IA, CA ES ed CO OC con condanna dei predetti ricorrenti al pagamento i delle spese processuali.
P. Q. M.
Annulla il decreto impugnato limitatamente alla revoca del sequestro ed alla eliminazione della confisca delle quote delle società Silberplast s.r.l. e Shpyard Pachi s.r.l. e dell'immobile sito in Taranto, via Buonarroti n. 72, e rinvia per nuovo esame sui predetti punti alla Corte di Appello di Lecce. Rigetta i ricorsi di CA IA, CA ES ed CO OC, che condanna al pagamento delle spese processuali. Roma, 15-1-2013. 11 PresidentPresidente Vincenzo Rith Il Consigliere Estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA F 4 GIU 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 9