Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2012, n. 21894
CASS
Sentenza 14 marzo 2012

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In tema di misure di prevenzione, il venir meno, per eventi successivi, dell'accertata pericolosità sociale del prevenuto non ha influenza alcuna sulla confisca del patrimonio a lui riconducibile e ritenuto frutto o reimpiego delle sue attività illecite. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la predetta misura, pur se applicata nell'ambito del procedimento di prevenzione, non ha natura di provvedimento di prevenzione, ma costituisce una sanzione amministrativa diretta a sottrarre in via definitiva i beni di provenienza illecita alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, equiparabile, quanto al contenuto ed agli effetti, alla misura di sicurezza prevista dall'art. 240, comma secondo, cod. pen.).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2012, n. 21894
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21894
Data del deposito : 14 marzo 2012

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