Sentenza 14 marzo 2012
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, il venir meno, per eventi successivi, dell'accertata pericolosità sociale del prevenuto non ha influenza alcuna sulla confisca del patrimonio a lui riconducibile e ritenuto frutto o reimpiego delle sue attività illecite. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la predetta misura, pur se applicata nell'ambito del procedimento di prevenzione, non ha natura di provvedimento di prevenzione, ma costituisce una sanzione amministrativa diretta a sottrarre in via definitiva i beni di provenienza illecita alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, equiparabile, quanto al contenuto ed agli effetti, alla misura di sicurezza prevista dall'art. 240, comma secondo, cod. pen.).
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 26 febbraio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 27 ottobre 2014, il Tribunale di Catania applicava nei confronti di Giuseppe S., indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, poi deceduto l'11 ottobre 2021, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, unitamente alla confisca dei beni specificamente descritti nel suddetto provvedimento ablatorio, che veniva confermato con decreto reso dalla Corte di appello di Catania in data 10 maggio 2019 e diveniva definitivo a seguito della sentenza del 5 ottobre 2020, pronunciata dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione. 2. …
Leggi di più… - 2. La resa dei conti: alle Sezioni Unite la questione sulla natura dellaAnna Maria Maugeri · https://dirittopenaleuomo.org/
La Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, all'udienza del 30 gennaio scorso, ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: «se la previsione contenuta nella legge n. 94 del 2009 che, modificando l'art. 2-bis della legge n. 575 del 1965, consente al giudice di applicare le misure di prevenzione patrimoniale anche prescindendo dalla verifica di attualità della pericolosità del proposto riguardi le sole fattispecie realizzatesi dopo l'entrata in vigore della modifica o se trovi piuttosto applicazione, anche per la confisca di prevenzione, l'art. 200 c.p. dettato per le misure di sicurezza, così da favorire la retroattività della norma in questione». In attesa del deposito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2012, n. 21894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21894 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 14/03/2012
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 526
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - N. 48738/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO CO N. IL 06/01/1943;
2) CO US N. IL 14/11/1969;
3) CO NN N. IL 01/01/1977;
4) CO TO N. IL 24/12/1975;
5) CO VI N. IL 27/02/1971;
6) LO IT N. IL 06/06/1968;
7) AR DI N. IL 30/08/1947;
avverso il decreto n. 108/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 27/05/2001;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVNN VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto in data 27 maggio 2001 la corte d'appello di Catanzaro in parziale accoglimento dell'appello proposto da CO CE, destinatario della misura, CO AN, CO GU, CO EN, CO LV NI, LO IU, AR LI, quali terzi interessati, in parziale riforma del decreto del tribunale di Cosenza - sezione misure di prevenzione del 3 giugno 2009, revocava la confisca dei beni indicati nel provvedimento impugnato nei confronti di CO AN, CO LV e ne ordinava la restituzione degli stessi agli aventi diritto confermando nel resto il decreto.
Preliminarmente la corte territoriale rilevava l'inammissibilità della produzione documentale offerta dalla difesa degli appellanti all'udienza del 27 maggio 2011, relativa alla memoria difensiva, alla relazione tecnica di parte ed alla documentazione allegata, sulla base dell'orientamento della suprema corte (Cass. N. 39777/2010 che ha statuito che non può il giudice tener conto delle memorie e dei documenti che siano prodotti oltre il termine del quinto giorno antecedente l'udienza con espresso riferimento alla procedura prevista dall'art. 666 c.p.p. che disciplina il procedimento in esame.
Riteneva infondata l'eccezione sull'applicazione della confisca oltre un anno dal sequestro, già disattesa puntualmente dal primo giudice, perché si versava in ipotesi di applicazione contestuale della misura personale e della misura patrimoniale della confisca, che non prevede alcun termine di perenzione del sequestro. Anche sul punto veniva richiamata giurisprudenza di questa corte (Cass. Sez. 1 n. 26762/2009 Rv 244655). Ritenevano sussistere i requisiti per l'emanazione della misura sottolineando come il tribunale di Cosenza aveva prima sequestrato e poi confiscato i beni del CO, o comunque a lui riconducibili, sul rilievo della evidente sperequazione tra il tenore di vita e il valore dei beni acquistati e l'entità dei redditi dichiarati, ovvero della illegittima provenienza degli stessi, frutto di attività illecite costituenti l'impiego dei proventi di tali attività illecite.
Ricorre per cassazione il difensore di CO CE nonché dei terzi interessati dal procedimento di prevenzione CO AN, CO GU, CO LV, CO EN, LO IU, AR LI denunciando che il provvedimento impugnato è incorso in:
1. violazione nell'art. 606, comma 1, lett. B) e C) in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 4, commi 5 e 10 nonché all'art. 678, art. 666, comma 5, per avere il decreto oggetto di ricorso ritenuto inammissibile la produzione documentale offerta dalla difesa degli appellanti e le memorie e le relazione prodotte, in quanto asseritamente effettuate oltre il termine di cinque giorni previsto dalla legge, in palese violazione delle norme processuali che disciplinano il procedimento di prevenzione. Evidenziano i ricorrenti che nell'atto di appello era stato espressamente richiesto che si procedesse alla riforma dell'impugnato decreto anche previo accertamento dell'avvenuto pagamento dei fornitori con gli assegni tratti sui conti correnti riportati nello stesso decreto impositivo della misura, sicché i poteri istruttori erano stati legittimamente e tempestivamente richiesti dalla difesa.
2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C) in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 10, e alla L. n. 575 del 1965, art.
2-ter,
comma 4, per illegittimità della disposta confisca, intervenuta in violazione della previsione dettata dalla L. n. 576 del 1965, art.
2 - ter, comma 4, per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il disposto sequestro non era stato infatti prorogato di un anno con decreto motivato del tribunale, con la conseguenza che la relativa confisca era intervenuta oltre il termine massimo di efficacia prevista dalla legge per il provvedimento cautelare. A tal fine veniva sottolineato che CO CE era stato interessato da due diversi provvedimenti di prevenzione. La questura di Cosenza aveva infatti avanzato proposta di:
1) applicazione della sorveglianza speciale che dava inizio al procedimento numero 9/2008, deciso in primo grado dallo stesso tribunale di Cosenza con provvedimento del 21.5.2008;
2) applicazione della confisca che dava inizio al procedimento numero 10/2008, nel corso del quale in data 20 marzo 2008 era stato disposto il sequestro dei beni, provvedimento integrato il successivo 28 marzo 2008, con prima udienza fissata al 21 maggio 2008, deciso con la confisca parziale dei beni sequestrati in primo grado dallo stesso tribunale di Cosenza con provvedimento 3/6/2009. Sostengono che nel caso di specie si è verificato esattamente la situazione prevista dalla L. n. 575 del 1965, art.
2 - ter, comma 3, in quanto sicuramente non vi è stata contestualità di decisione tra la misura personale e quella patrimoniale, situazione che non rende operante lo sbarramento previsto dalla norma citata all'efficacia del sequestro. Allo stesso modo non poteva parlarsi di confisca successiva, ossia disposta in un nuovo e diverso procedimento instaurato dopo l'applicazione della misura personale ma prima della sua cessazione, e pertanto ricadente nella previsione normativa di cui al predetto art. 2 ter, comma 6 per la quali non era prevista l'emissione del provvedimento relativo entro l'anno dell'avvenuto sequestro. La fattispecie andava ricondotta al concetto di confisca differita per la quale era previsto il termine di un anno del sequestro con possibilità di proroga di un altro anno.
3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), C) e D) in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10 e L. n. 575 del 1965, artt. 2 e ss., per avere il decreto oggetto di ricorso disposto la confisca dei beni di terzi interessati con motivazioni assolutamente inesistente o meramente apparente e comunque a fronte dell'assoluta insussistenza dei presupposti previsti dalla L. n. 575 del 1965, artt. 2 ter e segg. per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Lamentano i ricorrenti che la corte territoriale è incorsa in violazione di legge nel momento in cui ha ritenuto inammissibili le produzioni documentali offerte dalla difesa degli appellanti perché effettuate oltre il termine di cinque giorni previsto dalla legge. Sottolineano che era stato espressamente richiesto con i motivi d'appello che si procedesse alla riforma dell'impugnata decreto, anche previo accertamento dell'avvenuto pagamento dei fornitori con gli assegni tratti sui conti correnti riportati nello stesso decreto impositivo della misura. Procedimento istruttorio che, secondo la difesa, sarebbe stato necessario già in sede di primo grado, ad opera della già instaurata procedura di accertamento peritale, in quanto era stata data ampia giustificazione della congruità del patrimonio accumulato rispetto alle risorse finanziarie disponibili, ma il tribunale aveva ritenuto di non dover disporre in tal senso pervenendo alla decisione oggetto di impugnazione. Evidenziano come tale decisione si ponga in contrasto con specifiche disposizioni in materia di prevenzione considerato che la L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 5 prevede che, se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi questi possono svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Sottolineano inoltre come il provvedimento impugnato non ha dato in alcun modo conto delle ragioni che hanno portato il giudice di appello a non avvalersi del potere di integrazione probatoria dettati dall'art. 665 c.p.p., comma 5. Sul punto deve rilevarsi che se è vero, come indicato dallo stesso ricorrente che richiama alcune sentenze di questa Corte, che nel giudizio d'appello in materia di misure di prevenzione non trova applicazione il disposto di cui all'art. 603 c.p.p., concernente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, vigendo nella suddetta materia il principio del costante adeguamento della situazione di diritto a quella di fatto, per cui il convincimento del giudice del gravame ben può fondarsi, in ogni caso, su elementi non esaminati in primo grado, dei quali egli può sempre disporre l'acquisizione, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 5, (in forza dell'implicito richiamo ad esso contenuto nella L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art.4), e della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 1, è pur vero che tale conclusione è ancorata al canone dell'attualità della pericolosità, presupposto dell'applicazione della misura di prevenzione di carattere personale (cfr. N. 5026 del 1995 Rv. 202758, N. 4650 del 1997 Rv. 208352 N. 342 del 1998 v. 210822, N. 13005 del 2002 Rv. 223793).
La questione sottoposta al vaglio di questa Corte è invece quella relativa all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. La richiesta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno è stata infatti decisa, come indicato dallo stesso ricorrente, nell'ambito di diverso procedimento, il n. 9/08 R.M.S.P., concluso con il decreto applicativo del 21 maggio 2008.
Come affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Cass. SU n. 18/1996 Rv. 205262; n. 12541/1997 rv. 207317; n. 6379/1997 Rv.
20956; n. 6160/2005 Rv. 231173, n. 7636 del 24.1.2006, rv 233696) la confisca, che è prevista nell'ambito dello specifico procedimento di prevenzione, ne segue, in linea di massima, le regole. Ha per presupposto la pericolosità del soggetto- destinatario di misure di prevenzione vere e proprie, ancorché non eseguite o non eseguibili. È però diretta, a differenza della misura di prevenzione personale, a sottrarre "i beni", in via definitiva, alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, ancorché tale risultato sia conseguibile solo all'esito definitivo della prevista procedura. Sulla scorta di questi presupposti è pertanto corretto affermare che non si può prescindere dalla valutazione obiettiva di una concreta pericolosità - ancorché su base indiziaria - ma è altrettanto vero che, accertato definitivamente che il soggetto che direttamente o indirettamente dispone dei "beni", ha un reddito o un'attività economica sproporzionati al reddito dichiarato e si ha giustificato motivo di ritenere quindi, anche a seguito delle indagini effettuate, che gli stessi siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, la confisca diventa obbligatoria.
Il venir meno, per eventi successivi, dell'accertata pericolosità sociale del prevenuto, non ha influenza alcuna in ordine alla confisca del patrimonio a lui riconducibile e ritenuto il frutto o il reimpiego delle sue attività illecite. La misura predetta, infatti, pur essendo applicata, per scelta del legislatore, nel procedimento di prevenzione, non ha natura di provvedimento di "prevenzione", ma costituisce una sanzione amministrativa diretta a sottrarre in via definitiva i beni di provenienza illecita alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ed equiparabile, quanto al contenuto ed agli effetti, alla misura di sicurezza prevista dall'art. 240 cpv. c.p.. La "ratio" della confisca, invero, comprende ma eccede quella delle misure di prevenzione in senso proprio, mirando a sottrarre definitivamente i beni di provenienza illecita al circuito economico di origine per inserirli in altro esente da condizionamenti criminali, e dunque si proietta al di là dell'esigenza di prevenzione nei confronti di determinate persone pericolose per sorreggere la misura stessa oltre il perdurare della pericolosità del soggetto al cui patrimonio è applicata. Una volta accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto e di indimostrata legittima provenienza dei beni a lui riconducibili, l'applicazione della confisca diviene obbligatoria senza che alcun effetto risolutivo possa ricollegarsi al venir meno del prevenuto ovvero della sua pericolosità. Non sussiste pertanto nell'ipotesi in esame l'evidenziata necessità di adeguare la situazione di diritto a quella di fatto, che può modificarsi in senso favorevole o contrario al prevenuto, propria della misura di prevenzione personale con conseguente indicata espansione dei poteri istruttori del giudice di secondo grado al di fuori dei limiti previsti dall'art. 603 c.p.p.. Nel caso di specie trova invece applicazione la norma richiamata che è istituto eccezionale, legato al presupposto rigoroso dell'impossibilità di decidere allo stato degli atti (art. 603 c.p.p., comma 1). La prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, deve essere di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo. Tale valutazione è di merito e la motivazione può essere implicita (v. Cass. Sez. 5 sent. n. 6379 del 17.3.1999 dep. 21.5.1999 rv 213403; Cass. n. 8891/2000 Rv 217209): "In tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito - con i motivi di impugnazione - di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda;
invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello". Nel caso in esame i giudici d'appello pur con una motivazione erronea sul piano formale, avendo parlato di inammissibilità delle produzioni, ma sostanzialmente incensurabile, considerato che, nel momento in cui hanno dato conto nella struttura argomentativo del provvedimento della sussistenza dei presupposti di legge con riguardo ai beni per i quali il provvedimento del Tribunale è stato confermato, hanno implicitamente considerato non necessario dare corso alla richiesta integrazione istruttoria, ritenendo che gli accertamenti disposti in primo grado, attraverso l'espletamento di perizia, che ha dato conto delle ragioni difensive, non necessitavano di alcuna integrazione. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Come già affermato da questa Corte (in particolare Cass. Sez. 2 n. 19582/2008 Rv. 240502) e affermato dallo stesso ricorrente, la confisca può essere disposta: contestualmente all'applicazione della misura di prevenzione personale, come previsto dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, prima parte, (c.d. confisca contestuale);
successivamente all'applicazione della misura di prevenzione personale, ma pur sempre nell'ambito dello stesso procedimento, quando sia necessario disporre l'esecuzione di complesse indagini, come previsto dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, seconda parte, (c.d. confisca differita); successivamente, in un nuovo e diverso procedimento iniziato dopo l'applicazione della misura di prevenzione personale, ma prima della sua cessazione, come previsto dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 6, secondo cui "i provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati...anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione" (c.d. confisca successiva). Dal sistema normativo si ricava che per la c.d. confisca contestuale la legge non prevede l'osservanza di alcun termine, in ragione appunto della contestualità con l'applicazione della misura di prevenzione personale (cfr. Cass. N. 7616 del 2006 Rv. 234747, N. 48456 del 2008 Rv. 242143, N. 26762/09 Rv. 244655); che per la c.d. confisca differita è previsto, invece, il termine di un anno dal sequestro, con possibilità di proroga di un altro anno;
che per la c.d. confisca successiva è previsto il diverso termine costituito dall'attualità, ossia della non cessazione, della misura di prevenzione personale. In quest'ultimo caso non è prevista la necessità dell'emissione del provvedimento ablativo entro l'anno dell'avvenuto sequestro, con possibilità di proroga di un altro anno, perché il limite è appunto costituito dall'attualità e vigenza della misura personale.
Nel caso di specie ricorre l'ipotesi di confisca successiva. Il presente procedimento è stato attivato a seguito di richiesta del Questore di Cosenza depositata in data 22.2.2008, mentre la richiesta di misura di prevenzione personale è stata richiesta con atto depositato in data 20.2.2008 e ha dato corso a diverso procedimento (n. 9/08 R.M.S.P.) conclusosi con decreto applicativo del 21.5.2008. Come già indicato la confisca disposta in uri nuovo e diverso procedimento non soggiace alla necessità dell'emissione entro l'anno del sequestro, posto che l'unico limite temporale di validità è costituito dall'attualità della vigenza della misura di prevenzione personale, che nel caso in esame sussisteva. Anche in questo caso pur essendo la motivazione dei giudici di merito formalmente errata, perché fanno riferimento alla c.d. confisca contestuale per affermare la non necessità del provvedimento ablativo entro l'anno, è sostanzialmente corretta perché il provvedimento non era necessario vertendosi in ipotesi di confisca c.d. successiva. Quanto alle altre doglianze, va premesso che, secondo il prevalente orientamento di questa Corte nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 10, richiamato dalla L.31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2, per violazione di legge
(tra le ultime vedi Sez. 6^, Sentenza n. 35044 del 08/03/2007, Bruno), sicché non si estende al controllo dell'iter giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto mancante, nel qual caso ci sarebbe comunque violazione di legge (S.U., n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov;
S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio;
S.U., n. 5876 del 28.1.2004, Bevilacqua;
S.U., n. 5 del 26/02/1991, Bruno). E tale limitazione è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale non illegittima costituzionalmente (sent. n. 321 del 2004). Il ricorso, pur denunciando formalmente anche la violazione di legge, in sostanza s'articola in censure sulla motivazione, volendo confutare gli argomenti posti a base del provvedimento impugnato in punto di sussistenza dei presupposti di legge.
Sul punto la motivazione del provvedimento impugnato non solo non è affatto mancante o meramente apparente, ma è anzi del tutto esauriente, avendo la Corte d'appello, richiamando il decreto del Tribunale, l'elaborato peritale ed integrando la giustificazione di questo con proprie puntuali osservazioni e risposte alle deduzioni difensive, pervenendo anche a diverse valutazioni rispetto a quelle prese dal giudice di primo grado, ha dato conto che con riguardo ai beni confiscati la tesi difensiva si scontrava con evidenze documentali richiamate nel provvedimento. Il ricorso deve essere respinto e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processali.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2012