Sentenza 8 maggio 1998
Massime • 1
Nel concetto di violazione di legge, quale si desume dagli artt.111 Cost. e 606 lett.b) e c) cod. proc. pen. non possono ricomprendersi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, che sono separatamente previste ex art.606 lett. E) come motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett.b) o dalla inosservanza di norme processuali (lett.c). (Fattispecie in tema di vizi della motivazione illegittimamente dedotti nel ricorso ex art.325 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa ex artt.322 bis e 324 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/1998, n. 2879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2879 |
| Data del deposito : | 8 maggio 1998 |
Testo completo
composta dal: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 8/5/1998
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Renato Calabrese Consigliere N. 2879
3. Dott. Giuliana Ferrua Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Sandro Occhionero Consigliere N. 4.702/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NE AU, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 27.12.1997. Sentita la relazione del consigliere Sandro Occhionero, udito il pubblico ministero, dott. Mario Favalli, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, nonché il difensore del ricorrente, avv. Giosuè Bruno Naso di Roma, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, la corte osserva quanto segue. Svolgimento del procedimento e motivi della decisione Nel corso di indagini, avviate dalla Guardia di Finanza sulla cosiddetta "banda della Marranella", organizzata nelle forme di una associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) e dedita al traffico internazionale di stupefacenti, all'usura, alla ricettazione, al "totonero" e al riciclaggio di proventi illeciti, veniva emessa dal g.i.p. del Tribunale di Roma ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di numerosi soggetti, indagati per il reato associativo e per gli altri delitti già indicati, tra i quali vi era anche AU NE.
All'esito di accertamenti della Guardia di Finanza il p.m. emetteva sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. anche nei confronti del NE, che veniva convalidato dal g.i.p, il quale con autonomo provvedimento del 29.11.1997 disponeva il sequestro dei beni, indicati negli allegati A e B del decreto stesso, tra i quali vi erano dei beni appartenenti a AU NE e a sua moglie IA ID NZ.
Contro i provvedimenti del g.i.p. NE ha proposto - per le parti che lo riguardavano - richiesta di riesame, rigettata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe indicata. NE propone ricorso per cassazione per nullità
dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in riferimento agli artt. 321 c.p.v. e 12 sexies d.l.
8.6.1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7.8.1992 n. 356. Egli sostiene:
1. che il provvedimento è censurabile sia per violazione di legge ed erronea interpretazione dell'art. 12 sexies della legge sopra citata, che per vizi di motivazione sulla appartenenza e origine dei beni sottoposti a sequestro;
2. che non è contestabile che la norma di cui al citato art. 12 sexies introduce una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale;
3. che, peraltro, egli aveva fornito la prova, anche documentale, che i beni della moglie IA ID NZ erano stati acquisiti dalla stessa con denari propri e in epoca anteriore al matrimonio, che la sua personale (cioè del ricorrente) liquidità mobiliare era giustificata da vincite al gioco (totocalcio, lotterie etc.), che non vi era alcuna sproporzione tra i beni nella disponibilità sua e della moglie e la loro condizione professionale, di commerciante di abbigliamento l'uno e di impiegata bancaria l'altra.
Dalle ragioni in concreto addotte a fondamento del ricorso appare palese che esse attengono esclusivamente alla prospettazione di vizi della motivazione e che è meramente formale e priva di qualsiasi contenuto la deduzione di violazione o erronea applicazione di legge.
Infatti il ricorrente non contesta la interpretazione delle norme di cui all'art. 321 c.p.p. in relazione all'art. 12 sexies della citata legge, alla quale si è attenuto il tribunale e in base alla quale sono stati ritenuti assoggettabili a sequestro preventivo (e in caso di condanna a confisca) i beni acquisiti, direttamente o per interposta persona fisica o giuridica, dagli indagati per i reati di cui agli artt. 416 bis, 644 c.p., 73 legge sugli stupefacenti (e per gli altri reati indicati nel d.l. 306/92, conv. in l. 356/92, più volte citato) in base ad una presunzione relativa di illecito arricchimento, se questi beni sono di valore sproporzionato al reddito dichiarato o alla attività economica svolta e se di essi l'indagato non può giustificarne la provenienza.
Ciò che il ricorrente contesta è invece la motivazione con la quale il tribunale ha negato che egli avesse provato la legittima provenienza dei beni e la mancanza di sproporzione tra il loro valore e i redditi derivanti da attività lecite.
Pertanto il ricorso è inammissibile per la parte in cui il ricorrente contesta il sequestro nell'interesse della moglie, perché non legittimato ad agire per conto di una persona che è terza, autonomamente legittimata all'impugnazione, e in ogni caso e in relazione al ricorso nella sua globalità, perché esso non poteva essere proposto che per violazione di legge, ai sensi dell'art. 325.1 c.p.p., laddove quella norma dispone che "contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 124 (cioè contro le ordinanze che hanno deciso la richiesta di riesame o l'appello in materia di sequestro preventivo) l'imputato (e altri soggetti) possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge."
E nel concetto di violazione di legge, quale si desume dagli artt. 111 Cost. e 606 lett. b) e c) c.p.p. non possono ricomprendersi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, che sono separatamente previste ex art. 606 let. e) come motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (let. b) o dalla inosservanza di norme processuali (let. c) (giurisprudenza riaffermata anche di recente e pienamente condivisibile: Cass. sez. II, n. 1881 del 20.8.1996, rv. 205608). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento della somma di lire 1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento della somma di lire 1.000.000 in favore della cassa delle ammende:
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 8 maggio 1998. Depositato in Cancelleria il 9 giugno 1998