Cass. pen., sez. II, sentenza 16/02/2006, n. 7616
CASS
Sentenza 16 febbraio 2006

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Il provvedimento di confisca dei beni nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, quando sia adottato contestualmente a quello di applicazione della misura di prevenzione personale, non è soggetto al termine di un anno (eventualmente prorogabile) dalla data dell'avvenuto sequestro, previsto dall'art. 2 ter, comma terzo, della L. 31 maggio 1965 n. 575, dovendo essere osservato tale termine solo nel caso in cui trattisi di confisca disposta "successivamente", e cioè dopo l'avvenuta applicazione della misura personale.

In tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il principio secondo cui il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare implicito nella ritenuta attualità dell'appartenenza, opera anche quando quest'ultima assuma la forma del "concorso esterno", caratterizzato, in quanto tale, dalla non estemporaneità del contributo prestato al sodalizio e, quindi, dalla presunzione di attualità del pericolo, in assenza di elementi dai quali possa fondatamente desumersi l'avvenuta interruzione del rapporto.

In tema di misure di prevenzione, il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa va distinto sul piano tecnico da quello di "partecipazione", risolvendosi in una situazione di contiguità all'associazione stessa che - pur senza integrare il fatto-reato tipico del soggetto che organicamente è partecipe (con ruolo direttivo o meno) del sodalizio mafioso - risulti funzionale agli interessi della struttura criminale e nel contempo denoti la pericolosità sociale specifica che sottende al trattamento prevenzionale. Dal che deriva l'ammissibilità dell'applicazione delle misure di prevenzione anche a quanti "appartengano" ad un sodalizio mafioso non in qualità di partecipi ma di concorrenti esterni.

La confisca, ai sensi dell'art. 3 quinquies, secondo comma, della L. 31 maggio 1965 n. 575, di beni che si abbia motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, non può essere disposta se non sia stata preceduta dal provvedimento di sospensione temporanea dall'amministrazione degli stessi beni previsto dall'art. 3 quater, comma terzo, della legge anzidetta. (Nella specie, in applicazione di tale principio, e rilevato altresì che il provvedimento di confisca era stato disposto dal giudice di prime cure in base alla diversa previsione di cui all'art. 2 ter della legge n. 575 del 1965, per cui era da considerare illegittimo che la corte d'appello, su gravame del solo proposto, lo avesse invece confermato sulla base del richiamo all'art. 3 quinquies, ha annullato con rinvio la decisione della corte d'appello, stabilendo che questa dovesse verificare, alla stregua dei proposti motivi d'impugnazione, se la confisca fosse o meno legittima a norma del citato art. 2 ter).

Commentario1

  • 1La pericolosità nelle misure di prevenzione personali
    Laura De Rosa · https://www.iusinitinere.it/

    Pericolosità generica e pericolosità qualificata. L'approdo delle Sezioni Unite Gattuso. Le misure di prevenzione personali sono provvedimenti che operano ante o praeter delictum, ovvero prima della commissione di reati o indipendentemente dalla commissione di ulteriori reati, sul presupposto della pericolosità sociale del soggetto che ne è destinatario, in un'ottica, evidentemente, social-preventiva. Tali misure, di matrice ottocentesca e rispondenti ad una esigenza di prevenzione, sono da sempre tra i più chiacchierati strumenti di protezione sociale. Discussa è la natura giuridica (se ne rivendica il carattere amministrativo, ma allo stesso tempo non se ne può negare l'afflittività …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/02/2006, n. 7616
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7616
Data del deposito : 16 febbraio 2006

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