Sentenza 16 febbraio 2006
Massime • 4
Il provvedimento di confisca dei beni nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, quando sia adottato contestualmente a quello di applicazione della misura di prevenzione personale, non è soggetto al termine di un anno (eventualmente prorogabile) dalla data dell'avvenuto sequestro, previsto dall'art. 2 ter, comma terzo, della L. 31 maggio 1965 n. 575, dovendo essere osservato tale termine solo nel caso in cui trattisi di confisca disposta "successivamente", e cioè dopo l'avvenuta applicazione della misura personale.
In tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il principio secondo cui il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare implicito nella ritenuta attualità dell'appartenenza, opera anche quando quest'ultima assuma la forma del "concorso esterno", caratterizzato, in quanto tale, dalla non estemporaneità del contributo prestato al sodalizio e, quindi, dalla presunzione di attualità del pericolo, in assenza di elementi dai quali possa fondatamente desumersi l'avvenuta interruzione del rapporto.
In tema di misure di prevenzione, il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa va distinto sul piano tecnico da quello di "partecipazione", risolvendosi in una situazione di contiguità all'associazione stessa che - pur senza integrare il fatto-reato tipico del soggetto che organicamente è partecipe (con ruolo direttivo o meno) del sodalizio mafioso - risulti funzionale agli interessi della struttura criminale e nel contempo denoti la pericolosità sociale specifica che sottende al trattamento prevenzionale. Dal che deriva l'ammissibilità dell'applicazione delle misure di prevenzione anche a quanti "appartengano" ad un sodalizio mafioso non in qualità di partecipi ma di concorrenti esterni.
La confisca, ai sensi dell'art. 3 quinquies, secondo comma, della L. 31 maggio 1965 n. 575, di beni che si abbia motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, non può essere disposta se non sia stata preceduta dal provvedimento di sospensione temporanea dall'amministrazione degli stessi beni previsto dall'art. 3 quater, comma terzo, della legge anzidetta. (Nella specie, in applicazione di tale principio, e rilevato altresì che il provvedimento di confisca era stato disposto dal giudice di prime cure in base alla diversa previsione di cui all'art. 2 ter della legge n. 575 del 1965, per cui era da considerare illegittimo che la corte d'appello, su gravame del solo proposto, lo avesse invece confermato sulla base del richiamo all'art. 3 quinquies, ha annullato con rinvio la decisione della corte d'appello, stabilendo che questa dovesse verificare, alla stregua dei proposti motivi d'impugnazione, se la confisca fosse o meno legittima a norma del citato art. 2 ter).
Commentario • 1
- 1. La pericolosità nelle misure di prevenzione personaliLaura De Rosa · https://www.iusinitinere.it/
Pericolosità generica e pericolosità qualificata. L'approdo delle Sezioni Unite Gattuso. Le misure di prevenzione personali sono provvedimenti che operano ante o praeter delictum, ovvero prima della commissione di reati o indipendentemente dalla commissione di ulteriori reati, sul presupposto della pericolosità sociale del soggetto che ne è destinatario, in un'ottica, evidentemente, social-preventiva. Tali misure, di matrice ottocentesca e rispondenti ad una esigenza di prevenzione, sono da sempre tra i più chiacchierati strumenti di protezione sociale. Discussa è la natura giuridica (se ne rivendica il carattere amministrativo, ma allo stesso tempo non se ne può negare l'afflittività …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/02/2006, n. 7616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7616 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI DO - Presidente - del 16/02/2006
Dott. PODO Carla - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 324
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 021383/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AL AG N. IL 09/02/1934;
2) IV RO TO N. IL 05/10/1932;
3) IV VA IO N. IL 12/06/1967;
4) AL NI N. IL 10/03/1942;
5) LE SA N. IL 18/06/1936;
6) AL TO N. IL 02/01/1965;
7) AL LA N. IL 17/12/1962;
avverso ALTRO del 16/07/2004 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IZZO G. che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla confisca delle azioni della S.p.A. Tecnoedile intestate a AN DO e AN NT, RA IO e RA TO LA e rigettarsi nel resto con le ulteriori statuizioni di legge. OSSERVA
Con decreto del 16 luglio 2004, depositato il 3 marzo 2005, la Corte di appello di Palermo, Sezione per le misure di prevenzione, ha parzialmente riformato il decreto emesso dal Tribunale della medesima città il 15 maggio 2002 e depositato il 7 agosto 2002, con il quale era stata applicata nei confronti di AL TI la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni tre e mesi sei, gli era stato imposto il versamento di una cauzione pari ad Euro 50.000, erano stati confermati nei suoi confronti i provvedimenti di sospensione dell'efficacia delle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, contributi, erogazioni ed abilitazioni, a norma della L. n. 575 del 1965, art. 10, ed era stata inoltre ordinata la confisca di numerosi immobili o porzioni di immobili, intestati allo stesso AL TI, a LE SA, a AL NT, a AL AT, nonché di vari autoveicoli e macchine operatrici di proprietà della TECNOEDILE s.p.a. ed altre autovetture intestate a AL TI e AL NT, del capitale sociale della TECNOEDILE s.p.a., della CAVOUR COSTRUZIONI s.r.l., della GESTIONE AZIENDE INDUSTRIALI s.r.l., delle quote di partecipazione della TECNOEDILE s.p.a. in altre società, di vari rapporti bancari intestati allo stesso AL TI, di vari beni mobili attribuiti a AL NT, AL DO e IV TO LA con delibera assembleare della TECNOEDILE s.p.a. del 25 marzo 1999, e di una somma di L. 500 milioni versata su conto intestato alla amministrazione giudiziaria. In particolare, la Corte di appello, dopo aver ricostruito i passaggi più significativi che avevano contrassegnato le iniziative economiche di AL TI e la varia caratura delle qualificate relazioni intrattenute con personaggi di spicco delle consorterie mafiose, rilevava come i rapporti tra lo stesso proposto e "Cosa nostra" - alla stregua della ampia disamina delle varie fonti acquisite e delle indagini svolte - risultassero instaurati più o meno contestualmente all'inizio della sua partecipazione ai lavori pubblici, osservando, al riguardo, come non potesse essere considerata una mera coincidenza la circostanza che l'aumento delle potenzialità economiche dello stesso AL A. corrispondesse al momento in cui si era ritenuta accertata la "appartenenza" dello stesso al sodalizio mafioso.
Evenienza, questa, che la Corte territoriale ha motivatamente reputato di individuare con la aggiudicazione dell'appalto bandito nel 1985 dal Genio Civile di Palermo e avente ad oggetto la sistemazione idraulica del Torrente Barattina, sulla cui significative modalità di gestione e di aggiudicazione la stessa Corte si è diffusa, nell'analizzare la nutrita gamma di fatti e dichiarazioni posti a base della misura di prevenzione personale. La Corte reputava, dunque, di non poter condividere la impostazione dei primi giudici, secondo i quali i rapporti tra il proposto e l'organizzazione mafiosa sarebbero iniziati nel 1979: vale a dire all'epoca dell'appalto per la costruzione delle sei scuole, in relazione al quale si erano ipotizzati collegamenti con l'omicidio dell'allora Presidente della Regione Piersanti MATTARELLA, avendo quest'ultimo aveva disposto una ispezione sulla regolarità di alcune procedure seguite dal Comune di Palermo per l'affidamento di tale appalto. La Corte, infatti, ha ritenuto che non sussistessero indizi idonei a far reputare che "sin d'allora il AL A. coltivasse rapporti mafiosi, ne' che quella gara, peraltro revocata, fosse gestita dalla mafia che, all'epoca, non aveva ancora incominciato ad inserirsi direttamente nei lavori pubblici, limitandosi alla riscossione del pizzo dagli imprenditori". Partendo, quindi, dall'indicato dato temporale, doveva affermarsi la legittima provenienza di tutti i beni immobili acquisiti dal proposto prime del 1984.
A conclusioni ugualmente liberatorie i giudici dell'appello ritenevano di dover pervenire anche a seguito della analisi dei tempi e delle modalità secondo le quali risultava essersi costituito il patrimonio della moglie, LE SA, e, sia pure con riferimento a taluni cespiti, in particolare costituiti dagli immobili, dei figli AL AT e AL NT. Da qui la revoca della confisca disposta in prime cure relativamente a numerosi immobili intestati a AL TI, di quelli intestati a LE SA, e degli immobili intestati a AL NT e AL AT e di una autovettura intestata a AL NT.
Avverso il provvedimento adottato dalla Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione i vari soggetti interessati. Vari i motivi rassegnati nel ricorso proposto per AL TI. Nel primo motivo si denuncia violazione di legge in riferimento alla totale assenza di motivazione in ordine ai presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione antimafia, in particolare per ciò che attiene agli indizi di appartenenza del proposto alla organizzazione criminale in questione. A dire del ricorrente, infatti, il decreto impugnato si fonderebbe unicamente su meri sospetti, congetture ed illazioni, tratte da risultanze incerte ed acriticamente riprodotte nel provvedimento oggetto di impugnativa;
inoltre, l'addebito di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, discenderebbe da propalazioni di taluni collaboratori di giustizia che sarebbero state contrastate da acquisizioni documentali, rispetto alle quali i giudici della prevenzione si sarebbero sottratti all'obbligo della doverosa valutazione. Riproducendo, infatti, analiticamente le osservazioni ed i rilievi diffusamente sviluppati nel ricorso in appello, la difesa del ricorrente osserva come soltanto in forza di una ricezione acritica dei dieta dei collaboratori sia stato ipotizzato il concorso esterno del AL A. rispetto a "Cosa nostra", nulla essendo emerso, al di là della asserita "vicinanza", o "disponibilità" o "compiacenza" del proposto nei confronti del BUSCEMI, che suffragasse un qualche contributo causale del proposto stesso in grado di far presumere - si sottolinea in ricorso - "sia pure a livello indiziario, la ricorrenza del profilo strutturale di concorrente esterno a carico del proposto".
Nel secondo motivo, si contesta la sussistenza della pericolosità sociale qualificata del proposto, anche con riferimento al requisito della attualità temporale, nel senso che - osserva il ricorrente - le manifestazioni antisociali debbono sussistere nel momento del giudizio, quali sintomi indicativi della persistenza di un sistema di vita, ossia di un legame con il sodalizio associativo. Rievocando, ancora una volta, le doglianze ed i rilievi già svolti in sede di appello, il ricorrente contesta in particolare l'assunto secondo il quale l'appartenenza ad una associazione mafiosa implicherebbe una latente e permanente pericolosità sociale, ad escludere la quale occorrerebbero elementi concreti, atti ad asseverare il recesso del soggetto dal sodalizio. L'assunto sarebbe erroneo, oltre che privo di base fattuale, in quanto la posizione del concorrente esterno non richiederebbe, ai fini della negazione della pericolosità, un recesso personale od una disintegrazione dell'organizzazione criminale. La quantificazione della misura di prevenzione personale, poi, sarebbe priva di adeguata motivazione, alla luce delle doglianze espresse sul punto in sede di gravame di merito. Si contesta, inoltre, la fondatezza della tesi giurisprudenziale, fatta propria dai giudici a quibus, secondo la quale il termine annuale previsto dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, riguarderebbe esclusivamente l'emissione di un provvedimento di confisca del patrimonio, successivo alla applicazione della misura personale. Nel quinto ed ultimo motivo, si lamenta violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 4, in base al quale è prevista la revoca del provvedimento cautelare se risulta che esso ha per oggetto beni di provenienza legittima, in quanto, tenendo conto della linea di demarcazione temporale adottata dai giudici di merito con riferimento al ritenuto coinvolgimento mafioso nelle attività del proposto, gli stessi avrebbero omesso qualsiasi motivazione, sia in positivo, in merito alla asserita provenienza illecita dei fondi utilizzati per la costituzione delle società confiscate, sia in negativo, per disattendere le documentate doglianze difensive, attestanti la provenienza lecita dei capitali destinati alla attività di impresa. Immotivata, infine, sarebbe pure la confisca di altri beni, quali una autovettura, alcuni conti bancari ed il deposito di 500 milioni di lire "ex capitale GAI".
Nel ricorso proposto dai difensori della CAVOUR COSTRUZIONI s.r.l., dei soci della stessa AL NT e AL AT relativamente alle quote ad essi spettanti, e di AL NT con riferimento alla quota ad esso spettante della TECNOEDILE s.p.a., si lamenta, nel primo motivo, violazione di legge, in riferimento all'impugnato decreto, nella parte in cui i giudici dell'appello hanno negato la legittimazione dei soci a richiedere la tutela dei propri diritti in relazione al provvedimento di confisca: l'assunto dei giudici a quibus, secondo cui la legittimazione spetterebbe esclusivamente alla società e, dunque, ai relativi organi rappresentativi, deve infatti ritenersi palesemente erronea, in quanto si confondono fra loro i concetti di capitale sociale e quello di patrimonio sociale. Oggetto del provvedimento ablatorio, sottolineano al riguardo i ricorrenti, sono le quote sociali che, come tali, appartengono ai singoli soci, cui evidentemente spetta il diritto di agire a tutela dei propri interessi. Si contesta, poi, che la confisca possa essere stata disposta, come pur si afferma nel provvedimento impugnato, a norma della L. n. 575 del 1965, art. 3 quater e art. 3 quinquies non essendo mai intervenuta una precedente sospensione nella amministrazione dei beni, ed essendo stata indimostrata la provenienza dei beni da attività illecita o che ne rappresentassero il reimpiego, essendosi unicamente fatto riferimento alla presunzione di disponibilità da parte del proposto. Osservano ancora i ricorrenti che la maggior parte degli apporti di capitale ed i relativi aumenti che avevano riguardato la soc. CAVOUR e la TECNOEDILE, erano antecedenti al 1985; epoca che, secondo i giudici a quibus, aveva segnato il passaggio alla gestione contestata come illecita;
per di più omettendo di considerare che era stata fornita la dimostrazione della lecita provenienza, non solo del denaro occorrente per la formazione del capitale delle due società, ma anche, in tutto o in parte, del loro patrimonio. Si lamenta poi la circostanza di aver trattato tutti i beni secondo una prospettiva unificante, senza porre la debita attenzione alla "storia singola di ciascuno di essi", svilendo, anzi, le produzioni difensive dalle quali emergeva la liceità della relativa provenienza. Inoltre, si contesta la validità della presunzione di disponibilità dei beni da parte del proposto, in caso di intestazione degli beni medesimi a stretti congiunti, senza limitare la stessa ad un ragionevole periodo di convivenza parentale.
Nell'ottavo ed ultimo motivo si lamenta, infine, che di un deposito bancario portato da due libretti fosse stata disposta la restituzione nella motivazione del decreto in primo grado, ma che poi nel dispositivo si era per disguido omessa la disposizione di dissequestro: circostanza, questa, che, pur evidenziata ai giudici dell'appello, sarebbe stata da questi ultimi trascurata per errore. Nei ricorsi proposti nell'interesse di IV IO NT, IV TO LA e AL DO, si lamenta essenzialmente che i giudici dell'appello, immutando la impostazione del provvedimento di confisca disposto in primo grado, hanno ritenuto di dover fare riferimento, per asseverare la confisca delle quote dei ricorrenti in seno alla TECNOEDILE s.p.a., ai "parametri procedimentali disegnati dalla L. n. 575 del 1965, art. 3 quater e art. 3 quinquies trattandosi di beni nei quali si è realizzata una obiettiva commistione di interessi tra attività d'impresa ed attività mafiosa". Nell'evidenziare la violazione del principio sancito dall'art. 521 del codice di rito, in tema di corrispondenza tra imputazione contestata e sentenza, che nel procedimento di prevenzione si traduce nell'obbligo di consentire al soggetto interveniente di esercitare il diritto di difesa in relazione ad un "fatto che si cristallizza con la citazione in giudizio dell'interveniente" medesimo, i ricorrenti hanno analiticamente passato in rassegna le numerose circostanze che configurano la ipotesi di confisca disciplinata dalla L. n. 575 del 1965, art. 3 quater e art. 3 quinquies in termini del tutto differenti rispetto ai presupposti stabiliti per la confisca di cui all'art. 2 ter della stessa legge: con la conseguenza, quindi, di aver dato vita ad una confisca contra ius, perché priva dei relativi presupposti, e di aver al tempo stesso omesso qualsiasi motivazione sui rilievi difensivi, concentrati sulla confisca disposta in primo grado a norma della più volte citata L. n. 575 del 1965, del richiamato art. 2 ter.
Con successiva memoria, si è ribadita l'assenza dei presupposti per la applicazione della misura di prevenzione personale e di quella patrimoniale nei confronti del proposto AL TI. Il ricorso proposto nell'interesse di AL TI è privo di fondamento. A proposito della contestata sussistenza dei parametri indiziari necessari per la applicazione delle misure di prevenzione antimafia, occorre rammentare come la giurisprudenza di questa Corte abbia da tempo messo in luce la circostanza che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 10, richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2,; con la conseguenza che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis, Cass., Sez. 6^, 17 dicembre 2003, Criaco;
Cass., Sez. 6^, 23 maggio 2003, Largo). La tematica ha, come è noto, coinvolto anche la Corte costituzionale, la quale - chiamata a pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, sollevata proprio da questa Corte
in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui "limitando alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della Corte di appello in materia di misure di prevenzione, esclude la ricorribilità in cassazione per vizio di illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e)", - ha disatteso la fondatezza del quesito su due concorrenti rilievi. Da un lato, infatti, il giudice delle leggi ha sottolineato come i rilievi posti a base delle censure mosse dalla Corte rimettente traessero erroneo fondamento dal confronto tra settori dell'ordinamento fra loro direttamente non comparabili, "posto che - puntualizzò la Corte - il procedimento di prevenzione, il processo penale e il procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza (parimenti evocato a tertium dal giudice a quo) sono dotati di proprie peculiarità, sia sul terreno processuale che nei presupposti sostanziali". Sotto altro profilo, doveva invece ribadirsi la giurisprudenza costituzionale, da tempo consolidata nell'affermare che "le forme di esercizio del diritto di difesa possano essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione"; dal che derivava che non poteva reputarsi lesivo dei parametri invocati la circostanza "che i vizi della motivazione siano variamente considerati a seconda del tipo di decisione a cui ineriscono" (Corte Cost., sentenza n. 321 del 2004). Se, quindi, la scelta del legislatore - per quel che si è visto costituzionalmente compatibile - è stata quella di circoscrivere il perimetro delle censure proponibili in sede di legittimità in tema di misure di prevenzione alla sola violazione di legge, ne deriva che, ove il provvedimento adottato dai giudici della misura dia congruamente atto degli elementi fattuali sulla cui base è pervenuto al giudizio di sussistenza dei presupposti applicativi della misura, e dei parametri alla stregua dei quali gli stessi giudici hanno ritenuto integrate le condizioni di sufficienza indiziaria circa la appartenenza del proposto ad un sodalizio mafioso, nonché l'attualità della pericolosità ed i requisiti normativamente previsti per la applicazione dei provvedimenti patrimoniali, qualsiasi doglianza che mirasse a scrutinare la tenuta logica del percorso argomentativo adottato a tal fine, ancorché prospettata sub specie di violazione di legge, ineluttabilmente devolverebbe a questa Corte un compito eccedente i confini anzidetti. Per altro verso, e quale naturale conseguenza del rigoroso ambito entro il quale è consentito in materia il sindacato di legittimità, deve parimenti escludersi che nella platea delle questioni devolvibili quale violazione di legge, possa annoverarsi un riesame del giudizio di affidabilità delle fonti e degli elementi dichiarativi o di indagine raccolti nel corso del procedimento di prevenzione, ove tale scrutinio risulti compiuto in sede di merito sulla base dei parametri della probatio levior che caratterizzano il giudizio di prevenzione. Ciò che conta, agli effetti della applicazione della misura e quale condizione legittimante, è che all'interno del provvedimento applicativo possano rinvenirsi elementi e circostanze di fatto strutturalmente "certi" nella loro dimensione, per così dire, fenomenica, e che da tali elementi e circostanze i giudici del merito abbiano tratto il corollario della appartenenza del proposto alla associazione di stampo mafioso e della sussistenza della pericolosità, nonché delle condizioni per l'applicazione dei provvedimenti patrimoniali, sulla base dell'ordinario modello sillogistico, invalidarle solo ove alle premesse fattuali non siano logicamente correlabili le conclusioni di "sufficienza indiziaria" che sono state supposte. Come ha puntualizzato la stessa Corte costituzionale, infatti, costituisce ormai un dato da tempo acquisito nel campo delle misure di prevenzione, sia sul piano della giurisprudenza costituzionale che sotto il profilo più squisitamente normativo, quello secondo cui il giudizio prognostico deve fondarsi sulla sussistenza di elementi di fatto, in ossequio al principio del ripudio del mero sospetto come presupposto per l'applicazione delle misure in questione (Corte Cost., sentenza n. 419 del 1994). E di ciò, come è ovvio, v'è larga eco anche nella giurisprudenza di questa Corte, ove è ricorrente l'affermazione secondo la quale, in tema di misure di prevenzione, la pericolosità sociale non deve necessariamente essere formulata sulla base di prove occorrenti per la condanna penale, trattandosi di valutazione di carattere essenzialmente sintomatico, che, nell'ipotesi di sospetta appartenenza ad associazioni mafiose, può basarsi sulla utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario. Ma - si è però puntualizzato - affinché un soggetto possa ritenersi raggiunto da fondati elementi di inserimento in una organizzazione criminale di tipo mafioso, tali da legittimare l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, è necessario che gli indizi siano di per sè certi, ossia rappresentati da circostanze oggettive, ed idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità di tale inserimento, così da scongiurare il ricorso a ricostruzioni di tipo meramente ipotetico e congetturale che finirebbero ineluttabilmente per svilire il modello di giudizio normativamente imposto, trasformandolo da apprezzamento logico-deduttivo, sia pure raccordato a parametri di tipo indiziario, in una proposizione acritica di semplice sospetto. Paradigma, quest'ultimo, non soltanto negletto, come si è visto, tanto sul piano costituzionale che su quello della disciplina positiva, ma anche in evidente antinomia con le garanzie e la struttura stessa dell'intervento giurisdizionale (su tali tematiche cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2002, Ferrara;
Cass., Sez. 1^, 15 ottobre 2003, Andronico;
Cass., Sez. 6^, 26 aprile 1995, Guzzino). Al tempo stesso, però, e come puntualmente posto in risalto dai giudici del merito, tra il procedimento di prevenzione ed il processo penale sussistono profonde differenze funzionali e strutturali, essendo il secondo ricollegato ad un determinato fatto reato ed il primo riferito ad una valutazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato;
sicché, la reciproca autonomia dei due processi, spiega gli interventi del legislatore per regolare i punti di possibile interferenza, abbandonando originarie sovrapposizioni e, di seguito, regole atipiche di pregiudizialità, sino a pervenire, da ultimo, alla configurazione di ambiti di totale autonomia, salva l'opportuna disposizione di coordinamento e di economia investigativa contenuta nella L. n. 646 del 1982, art. 23 bis, commi 1 e 2,. Da tale autonomia deriva che, nel procedimento di prevenzione, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 c.p.p., mentre la chiamata in correità o in reità - le quali devono essere sorrette da riscontri esterni individualizzanti per giustificare la condanna - non devono essere necessariamente munite di tale carattere ai fini dell'accertamento della pericolosità. D'altra parte, e proprio avendo di mira le peculiarità del procedimento di prevenzione, i limiti contenutistici che lo caratterizzano, i presupposti "probatori" affievoliti che normativamente condizionano la applicazione delle misure personali e reali, la dinamica stessa che connota il procedimento - nel quale il richiamo al contraddittorio sulla prova si presenterebbe come valore eccentrico, considerati i perduranti connotati inquisitori che permangono, come tracce dell'antico archetipo di procedimento "di polizia" - sono tutti elementi che impediscono di trasferire, sul terreno della prevenzione, categorie ed istituti invece tipici del processo penale.
Donde, la implausibilità, anche sul piano fenomenico, di rievocare le regole somministrate in tema di verifica della chiamata di correo o della indicazione di correo, proprio perché - agli effetti della applicazione delle misure che vengono qui in discorso - le fonti dichiarative non valgono a dimostrare alcunché sul piano della "reità," ne' mirano a coinvolgere il "chiamato" su terreni che soltanto il processo penale è abilitato a scandagliare (su tali aspetti v. Cass., Sez. 1^, 20 novembre 2000, Pugliarelli;
Cass., Sez. 5^, 5 giugno 2000, Gioè; Cass., Sez. 1^, 21 ottobre 1999, p.g. in proc. Castelluccia ed altri). Per altro verso, ancorché circoscritto al solo scrutinio del vizio di violazione di legge, il sindacato devolvibile in tema di misure di prevenzione ben può prendere in esame le condizioni di legittimità del provvedimento, ivi comprese, dunque, le componenti fattuali assunte come dati "certi" sulla cui falsariga i giudici della prevenzione hanno formulato, su base induttiva, il giudizio di pericolosità, o hanno ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione delle eventuali misure di prevenzione patrimoniali. Ma è del tutto evidente che, per rimanere sul terreno del sindacato di legittimità, il controllo della legalità dei provvedimenti adottati in sede di prevenzione (e che lo stesso nomen dell'unico vizio devolvibile chiaramente rievoca) non può certo spingersi - come invece erroneamente mostra di presupporre il ricorrente - ad una rinnovata valutazione del "merito" di quelle determinate componenti fattuali, ove le stesse siano state persuasivamente ricomposte dai giudici della prevenzione. Ove così non fosse, infatti, da un lato si finirebbe per conferire al vizio di legittimità una portata eccedente i confini delle attribuzioni istituzionalmente demandate a questa Corte;
mentre, per altro verso, si rievocherebbe, sotto mentite spoglie, la possibilità di un controllo sulla tenuta intrinseca del tessuto motivazionale, anch'esso, come si è visto, normativamente precluso. La giustificazione plausibile del perché quei determinati fatti sono stati assunti come premessa "certa" di una determinata ricostruzione dei presupposti applicativi delle misure, finisce per essere, dunque, il confine entro il quale (ma non oltre il quale) può spingersi il controllo di legittimità: qualsiasi diverso atteggiarsi del vizio di violazione di legge, ineluttabilmente coinvolgerebbe la possibilità di operare letture alternative delle risultanze di merito, vuoi sul piano della relativa portata dimostrativa, vuoi su quello della rispettiva affidabilità, al punto da rendere paradossalmente consentito, nell'ambito del procedimento di prevenzione, un modello di ricorso per cassazione addirittura escluso nel processo ordinario. Alla stregua di tali rilievi, le doglianze prospettate nel ricorso proposto nell'interesse di AL TI finiscono, dunque, per dissolversi, trattandosi di censure concentrate essenzialmente su profili di merito, che si disperdono nei rivoli di una confutazione prevalentemente assertiva della massa incontestabilmente ragguardevole delle acquisizioni poste a base delle adottate misure. Contrariamente all'assunto del ricorrente, infatti, i giudici dell'appello hanno meticolosamente scandagliato le numerose e qualificate fonti che hanno tracciato un quadro del tutto univoco e lineare dell'attività del prevenuto;
delle sue stabili relazioni con personaggi di primario spessore nel panorama mafioso;
del suo diretto coinvolgimento in operazioni di acquisizioni societarie volte al controllo degli appalti;
della sua piena adesione, infine, alla logica che indusse la costituzione, in seno a "Cosa nostra", del cosiddetto "comitato di affari", che per moti anni - come ricorda il decreto impugnato - ebbe a pianificare lo svolgimento e l'aggiudicazione degli appalti pubblici, consentendo alla consorteria mafiosa di acquisire, con la nuova strategia, non solo maggiore potere economico, ma anche, attraverso l'esercizio del potere di intimidazione, un più diffuso controllo del territorio. I contributi dei dichiaranti, tutti personaggi di spicco della organizzazione mafiosa, e con l'apporto, anche, di imprenditori a vario titolo collegati al settore dei lavori pubblici gestiti o controllati dallo stesso sodalizio, sono stati apprezzati dai giudici del merito, tanto sul piano "particolare" di ogni singolo contributo, che su quello più globale del reciproco integrarsi, in termini di scrupolosa cautela: così da pervenire - agli effetti che qui interessano - ad una più che affidabile valutazione d'assieme, addirittura esuberante rispetto al circoscritto ambito indiziario, necessario e sufficiente per l'applicazione delle reclamate misure. Il tutto non senza sottolineare come, alle vicende di maggior spessore e carattere denotativo della "appartenenza" del prevenuto ad un'area di significativa contiguità mafiosa, alle specifiche, plurime ed affidabili dichiarazioni rese sul suo conto da persone ampiamente informate sui fatti, abbiano fatto eco le risultanze, anche documentali, scaturite dalle indagini sulle società, gli appalti e le varie vicende che hanno contrassegnato l'attività e le significative relazioni intessute del AL A.. Per altro verso, neppure pertinente si rivela l'addebito che il ricorrente muove ai giudici dell'appello di aver sottovalutato le doglianze già devolute in sede di gravame di merito, posto che, al contrario, è la stessa la rimodulazione del provvedimento adottato in primo grado, in particolare per ciò che attiene al periodo assunto come "sospetto" agli effetti della accumulazione patrimoniale, ad attestare l'attenzione con la quale la Corte territoriale ha provveduto a riesaminare ciascun contributo dichiarativo e acquisizione probatoria alla luce delle censure dedotte dal ricorrente, senza incorrere nel rilievo - peraltro apoditticamente dedotto - di una valutazione generica e globale che non tenesse conto della "storia" di ciascun cespite. Quanto, poi, alle presunte contraddizioni in cui sarebbero incorsi alcuni collaboratori, cosi come le smentite che sarebbero pervenute su taluni aspetti del relativo narrato, le repliche offerte dai giudici dell'appello si rivelano del tutto incensurabili sul piano della relativa adeguatezza e plausibilità, avuto riguardo, fra l'altro, all'elevato tasso di affidabilità che le dichiarazioni promananti dalle numerose fonti ineluttabilmente ricevevano - e che doverosamente i giudici del merito hanno puntualmente valorizzato - alla luce della reciproca convergenza ed interazione sul piano della efficacia dimostrativa. A proposito, poi, della contestata inquadrabilità del ruolo svolto dal AL A. nella figura del concorrente esterno, va rammentato come, all'esito di un lungo e a tratti tormentato percorso interpretativo, la giurisprudenza di questa Corte si sia, nei tempi più recenti, cristallizzata nell'affermare che, in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi una effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, o, per quelle operanti su larga scala, coma "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale, e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (cfr., da ultimo, Cass., Sez. un., 12 luglio 2005, Mannino). Ebbene, il non certo evanescente fumus tratteggiato al riguardo dai giudici a quibus, fa giustizia dei dubbi sollevati in proposito dal ricorrente, sol che si consideri - al lume, va ribadito, non di ricostruzioni di tipo congetturale, ma sulla falsariga di precise e convergenti dichiarazioni e di acquisizioni di altro tipo - la diuturnitas dei rapporti intrattenuti dal proposto con personaggi collocati in posizione apicale in seno alla organizzazione mafiosa;
la consapevole "condivisione" degli interessi inerenti la gestione degli appalti pubblici;
il ruolo anch'esso apicale svolto dal medesimo proposto nel controllo del settore, attraverso collaudati meccanismi di partecipazioni societarie, di turbative d'asta, di spartizione degli affari e di remunerazione per il sodalizio;
nonché, da ultimo ma non per ultimo, l'altrettanto consapevole contributo offerto alla riuscita del programma di capillare gestione del lucroso settore degli appalti pubblici elaborato dal cosiddetto "comitato di affari" di "Cosa nostra", giustamente riguardato dai giudici del merito alla stregua di ganglio operativo assolutamente centrale agli effetti della vita e dello sviluppo del sodalizio mafioso, anche nella prospettiva di una ulteriore riaffermazione del controllo del territorio attraverso i metodi e le forme tipiche di manifestazione di quella associazione. Come ricorda il decreto impugnato, la giurisprudenza di questa Corte non ha mancato in varie occasioni di sottolineare che, in tema di misure di prevenzione, il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa va distinto sul piano tecnico da quello di "partecipazione", risolvendosi in una situazione di contiguità all'associazione stessa che - pur senza integrare il fatto-reato tipico del soggetto che organicamente partecipa, con ruolo direttivo o meno, del sodalizio mafioso - risulti funzionale agli interessi della struttura criminale, e nel contempo denoti la pericolosità sociale specifica che sottende al trattamento prevenzionale. Da ciò, la applicabilità delle misure di prevenzione anche a quanti "appartengano" ad un sodalizio mafioso, non in qualità di partecipi, ma di concorrenti esterni;
posto, fra l'altro, che un discrimine sul punto finirebbe per risultare del tutto irragionevole proprio sul piano dello scrutinio della pericolosità qualificata, essendo su questo terreno significativo il contributo fattuale al sodalizio, piuttosto che qualsiasi nominalistico riferimento al titolo giuridico in forza del quale la fattispecie incriminatrice speciale può essere astrattamente applicabile a quel soggetto (in tema di concorso esterno e di applicabilità delle misure di prevenzione, cfr. Cass., Sez. 6^, 17 marzo 1997, Prisco;
Cass., Sez. 1^, 16 gennaio 2002, Scamardo). Se poi, come nella specie, l'extranens risulti così stabilmente coeso, più che con singoli personaggi, con la struttura stessa del sodalizio, operando in consapevole sintonia con gli obiettivi perseguiti dalla associazione, nel quadro di un programma di "affari" di primario risalto per la stessa associazione, v'è quanto basta per ritenere più che adeguatamente suffragato lo scrutinio di sufficienza "indiziaria" in ordine alla "appartenenza" mafiosa del proposto ed alla connessa delibazione in punto di pericolosità qualificata. A proposito, poi, del requisito della attualità della pericolosità sociale, la cui sussistenza è parimenti contestata dal ricorrente, i giudici del merito hanno correttamente rievocato il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, da tempo consolidato nell'affermare che il requisito della attualità della pericolosità è da considerare necessariamente implicito nella ritenuta attualità della presumibile appartenenza del proposto ad una associazione mafiosa. La pericolosità, infatti - che, per esser tale, deve essere necessariamente attuale - è espressamente richiesta solo dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 3, comma 1, e non anche dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, artt. 1 e 2, i quali si limitano a prevedere l'applicabilità delle misure di prevenzione a chi semplicemente sia indiziato di appartenere alle menzionate associazioni criminose. Derivando da ciò che, una volta che il giudice della prevenzione abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di tale ultima condizione, e che non sussistano elementi - a parte il decorso del tempo, di per sè non decisivo - dai quali possa ragionevolmente desumersi che l'appartenenza sia venuta meno, non occorre alcuna specifica motivazione che dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare attualmente pericoloso (al riguardo v. Cass., Sez. 6^, 23 novembre 2004, Camarda;
Cass., Sez. 1^, 8 febbraio 2002, Manno;
Cass., Sez. 6^, 22 marzo 1999, Riela;
Cass., Sez. 1^, 20 novembre 1998, Iorio). Nè può ritenersi al riguardo dirimente l'obiezione posta a base del ricorso, secondo la quale ad un simile approdo ermeneutico non potrebbe pervenirsi nelle ipotesi in cui, come nella specie, venga in discorso la figura del concorrente esterno, giacché, a tacer d'altro, sono proprio i connotati impressi a quella figura - secondo la segnalata e recente giurisprudenza di questa Corte - a caratterizzare la non estemporaneità del contributo prestato alla associazione mafiosa e, quindi, la presunzione di attualità del pericolo, in assenza di elementi dai quali fondatamente desumere l'interruzione del rapporto. D'altra parte, e ove così non fosse, il concorrente "esterno" cesserebbe di esser tale, per assumere le connotazioni di un episodico favoreggiatore. Ma v'è di più. Qualsiasi dubbio sulla attualità è stato, infatti, puntualmente dissolto nel "merito" dai giudici a quibus, avendo il provvedimento impugnato posto in risalto le diverse acquisizione - solo labialmente contestate dal ricorrente - alla stregua delle quali dovevano reputarsi acquisiti specifici indizi della persistenza dei rapporti del AL A. con l'associazione mafiosa.
Ugualmente infondate sono le doglianze relative alla asserita carenza di motivazione in ordine al motivo di appello concernente la durata della misura personale, considerato che, alla luce della approfondita disamina svolta in punto di pericolosità del proposto, la Corte territoriale ha offerto corredo argomentativo più che congruo per sostenere il rigetto delle censure proposte.
Privo di fondamento si rivela anche il quarto motivo di ricorso, nel quale si deduce che il termine dell'anno, eventualmente prorogabile, entro il quale deve intervenire la confisca, deve essere fatto decorrere in ogni caso dal sequestro, con la conseguenza che, nella specie, il sequestro dovrebbe ritenersi perento per decorso del termine: sul punto, il ricorrente contesta la diversa interpretazione offerta da una parte della giurisprudenza di questa Corte, rilevando, in particolare, come tra cautela e confisca sia stato introdotto per legge un collegamento "assolutamente inscidibile". L'assunto è però fallace. Deve infatti essere qui ribadito che, alla stregua del chiaro disposto della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 2 e 3, quando la confisca dei beni è pronunciata contestualmente alla applicazione della misura di prevenzione personale, non è previsto alcun termine di perenzione del sequestro, il quale rimane in vita per tutto il corso del procedimento e mantiene la sua efficacia fino alla emanazione del decreto applicativo della misura personale. Il termine annuale, eventualmente prorogabile di un altro anno, previsto dal citato art. 2 ter, comma 3 e decorrente dal provvedimento di sequestro, riguarda, infatti, esclusivamente il caso in cui il provvedimento di confisca sia emanato "successivamente", e cioè dopo la applicazione della misura personale, e la conseguente perenzione della misura allo scadere del termine è subordinata a tale condizione. In altri termini, il legislatore attraverso la previsione in esame, ha ritenuto di introdurre un termine di efficacia del sequestro, quale istituto dettato da finalità acceleratorie volto a circoscrivere la possibilità di emettere sine die un provvedimento patrimoniale ablatorio, ma destinato per sua stessa natura ad operare soltanto nel caso in cui, per ragioni inerenti alla complessità delle indagini, tale provvedimento venga emanato con atto successivo al decreto di applicazione della misura di prevenzione personale (Cass., Sez. 1^, 16 novembre 1998, Bommarito). A proposito, infine, della ritenuta insussistenza dei presupposti per disporre la confisca, che la difesa del AL A. prospetta, nel quinto ed ultimo motivo di ricorso, sul rilievo che, nella specie, sarebbe addirittura la intervenuta la dimostrazione della legittima provenienza dei beni, vale la pena rammentare che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che, ai fini della applicabilità della misura della confisca di beni patrimoniali nella disponibilità di persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è sufficiente che sussistano indizi idonei a lasciar desumere in modo fondato che i beni dei quali si chiede la confisca costituiscano il frutto o il reimpiego dei proventi di attività illecite e che il proposto non sia riuscito a dimostrare la legittima provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto di tali beni (Cass., Sez. 5^, 18 marzo 2002, Augugliaro;
Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2002, Sollima;
Cass., Sez. 1^, 28 gennaio 1998, De Fazio). Il paradigma della sufficienza indiziaria, sta dunque a denotare, non l'emergenza di "prove" in ordine alla provenienza dei beni da confiscare (o della relativa provvista economica) da un determinato reato, ma, più semplicemente - ed in linea con la natura "preventiva" della misura - l'esistenza di un coerente fascio di risultanze deduttive (peraltro originate da acquisizioni obiettive) atte a rendere fortemente "sospetta" l'accumulazione patrimoniale, in ragione delle condizioni personali del proposto, indiziato di "appartenere" ad una associazione di stampo mafioso. L'arricchimento di chi si muove in ambiti contigui a realtà associative tanto peculiari da aver indotto il legislatore a coniare per esse figure ed istituti, preventivi e repressivi, altrettanto peculiari, è, quindi, coerentemente riguardato dal sistema alla stregua di un evento atto a generare una valutazione di periculum ed a far scattare una reazione di "allarme":
se l'arricchimento è, infatti, per dimensioni incompatibile con il livello di reddito o con la natura della attività svolta, oppure se vi sono (altri) elementi indicatori della relativa provenienza illecita, il provvedimento ablatorio si giustifica in funzione preventiva, proprio perché, altrimenti, resterebbe priva di qualsiasi remora patrimoniale la riscontrata "vicinanza" di quel determinato soggetto alle associazioni mafiose. Una remora, d'altra parte, resa ontologicamente necessaria proprio alla luce delle specifiche caratteristiche del sodalizio, avuto riguardo alla natura essenzialmente "economica" degli interessi su cui si radica il collante tra i sodali e del fine ultimo perseguito dalle attività tipiche della organizzazione mafiosa. In questa prospettiva, quindi, si spiega perché, mentre per il sequestro dei beni è richiesta la semplice sussistenza di "sufficienti indizi ... che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego", per impedirne la confisca è invece necessario che di tali beni "sia stata dimostrata la legittima provenienza", evocandosi, quindi, un parametro di certezza di prova positiva che di per sè segnala l'esistenza di una opposta presupposizione normativa. Ebbene, alla stregua di tali principi, è del tutto evidente come l'ampio corredo argomentativo di cui si compone, in parte qua, il provvedimento impugnato, escluda palesemente la fondatezza delle censure, per di più generiche, sollevate dal ricorrente, posto che la storia degli appalti, la dimensione degli affari, le metodologie praticate per l'aggiudicazione delle gare, il sofisticato meccanismo di controllo, territoriale e settoriale, dei diversi lavori, nonché la attenta e documentata disamina delle varie compagini societarie cui il proposto, direttamente o indirettamente, ebbe a partecipare, offre materiale denotativo dell'intimo circuito mafia-affari che consente di rassegnare conclusioni, in punto di "provenienza" illecita dei vari cespiti aggrediti dal provvedimento ablatorio, che si spinge ben al di là - come già si è avuto modo di osservare a proposito dei presupposti "soggettivi" della misura - della soglia della sufficienza indiziaria. In questa prospettiva, sarebbe quindi del tutto sterile ripercorrere gli articolati passaggi che i giudici del merito hanno posto a base del provvedimento di confisca, dovendosi solo registrare come, in sede di appello, le contrarie prospettazioni del ricorrente, siano state tutte puntualmente esaminate e disattese. L'ipotesi, quindi, che le società del AL A., ed in particolare la Gestione Aziende Industriali, potesse essere stata costituita attraverso la utilizzazione di un "conto affitti" sul quale confluivano i redditi immobiliari provenienti dalla locazione di immobili - nuovamente riproposta, come censura, in sede di ricorso - rimane deduzione di mero fatto, in sè inidonea ad incrinare la diversa ricostruzione offerta dai giudici a quibus, avendo questi correttamente reputato non "dimostrata" (nei sensi di cui innanzi si è detto) la costituzione della società con fondi di accertata, legittima provenienza, a fronte dei rilevati elementi di opposto segno.
Non può neppure reputarsi fondato il ricorso proposto nell'interesse della CAVOUR COSTRUZIONI s.r.l. e dei soci della stessa AL NT e AL AT relativamente alle quote ad essi spettanti. A proposito delle contestazioni che i ricorrenti muovono all'assunto dei giudici a quibus secondo i quali la disponibilità della società facesse in realtà capo allo stesso AL, TI, va infatti qui ribadito che - come puntualmente rammenta il provvedimento impugnato - in tema di misure di prevenzione patrimoniale, la "disponibilità" dei beni - che costituisce il presupposto per la confisca in capo alla persona pericolosa di quelli di cui si sospetta la provenienza illecita - non deve necessariamente concretarsi in situazioni giuridiche formali, essendo sufficiente che il prevenuto possa di fatto utilizzarli, anche se formalmente appartenenti a terzi, come se ne fosse il vero proprietario;
e nei confronti del coniuge, dei figli e dei conviventi, tale disponibilità è presunta, senza necessità di specifici accertamenti, dal momento che la L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 3, considera separatamente tali persone rispetto a tutte le altre, fisiche e giuridiche, della cui interposizione fittizia, invece, devono risultare gli elementi di prova (Cass., Sez. 2^, 5 dicembre 1996, Liso). Ma accanto a ciò, i giudici del merito hanno offerto elementi concreti atti ad asseverare la conclusione che la società fosse stata sempre di fatto gestita dal proposto, il quale, peraltro, dal 1996 ne divenne anche l'amministratore, sottolineando pure la circostanza di come dovesse ritenersi indubbia la provenienza dal AL A. della provvista necessaria per la costituzione del capitale sociale, considerato che la figlia AN AT era all'epoca ventenne e studentessa, e suo fratello AN NT, al quale le quote furono cedute l'anno successivo dalla madre, era appena diventato maggiorenne. Ancora una volta, la "storia" delle attività del AL A. e la più che corroborata contiguità del medesimo con l'associazione mafiosa, a far tempo da anni ormai lontani e nel quadro di una fattiva e fruttuosa cointeressenza nella gestione degli appalti, impediscono di assegnare risalto alle generiche deduzioni dei ricorrenti, volte a stigmatizzare la statuizione ablatoria su profili, al contrario, positivamente scandagliati: quali la asserita lecita provenienza di gran parte dei fondi utilizzati per gli apporti di capitale - rimasta, invece, del tutto indimostrata - e la ricostruzione della origine e degli sviluppi subiti da ciascun cespite, che, contrariamente a quanto assertivamente contestano i ricorrenti, si rivela senz'altro adeguata agli effetti che qui rilevano. I profili restitutori lumeggiati nell'ultimo motivo di ricorso potranno invece essere apprezzati, se del caso, in sede esecutiva.
Devono al contrario ritenersi fondati i ricorsi proposti nell'interesse di AL DO, AL NT, IV IO NT e IV TO LA, in riferimento alla confisca delle quote ad essi spettanti quali soci della TECNOEDILE s.p.a.. Va anzitutto disattesa la prospettata carenza di legittimazione dei ricorrenti a proporre impugnazione, che i giudici a quibus fondano sul rilievo che costoro, quali soci di una società di capitali dotata di autonoma personalità giuridica, non avevano titolo a reclamare contro il provvedimento di confisca, in quanto legittimata ad impugnare sarebbe stata soltanto la società, a mezzo del suo legale rappresentante. L'assunto, infatti, non tiene conto della circostanza che oggetto della confisca non sono stati singoli beni o soltanto l'attività o il patrimonio sociale, ma l'intero capitale della società; con la conseguenza che ai relativi titolari deve senz'altro essere riconosciuta pro quota legittimazione iure proprio ai fini dell'esercizio dei corrispondenti diritti di intervento e di azione - ivi compresa quella di impugnativa - per la tutela delle rispettive posizioni giuridiche, direttamente coinvolte dal provvedimento di confisca. D'altra parte, malgrado il ritenuto difetto di legittimazione, neppure risulta che i relativi atti di appello siano stati dichiarati inammissibile: e ciò si spiega soltanto inquadrando la prospettata carenza di legittimazione in stretta correlazione con la "riqualificazione" della confisca, secondo il disposto della L. n. 575 del 1965, art. 3 quinquies, giacché solo in riferimento a tale peculiare ipotesi si può prescindere dalla applicazione di una misura di prevenzione personale e si aggrediscono beni il cui carattere di "pericolosità" non deriva dalla personalità dei titolari, ma dalla penetrazione mafiosa quanto alla relativa gestione. Ma è proprio tale "riqualificazione" del titolo giuridico della confisca - giustamente contestato dai ricorrenti - ad appalesarsi del tutto illegittima. È, infatti, assolutamente fuor di dubbio che il decreto emesso in primo grado, e con il quale fu disposta la confisca dell'intero capitale sociale della TECNOEDILE s.p.a., venne adottato a norma della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, essendosi tale provvedimento fondato sul rilievo che il AL A. fosse stato "sicuramente in grado di disporre, uti dominus, di tutte le quote sociali delle società costituenti oggetto dei provvedimenti cautelari emessi nel corso del presente procedimento". In particolare, e per quanto più specificamente atteneva alla TECNOEDILE s.p.a., ("che tra l'altro - hanno osservato i primi giudici - ha incorporato la AN & C. ST s.p.a., e che, al pari di quest'ultima società, è stata ripetutamente menzionata nel trattare l'inserimento del AL A. nel sistema del controllo degli appalti e dei subappalti"), doveva rilevarsi - ha soggiunto il decreto di primo grado - "che alla stessa partecipa(va)no, come soci, il figlio e il fratello del proposto, nonché un soggetto - come IV IO - che è stato ampiamente coinvolto nell'illecito sostegno fornito dall'associazione mafiosa alle attività imprenditoriali del AL A., come si è evidenziato esaminando le dichiarazioni del II e del LA;
riveste la qualità di socio, inoltre, il figlio di IV IO. Nell'assemblea del 30 maggio 1997, peraltro, venne deliberata la nomina ad amministratore unico di AL TI. Si tratta all'evidenza - concludeva sul punto il decreto del Tribunale - di una società ricadente nella sfera degli interessi economici del proposto, il quale poteva determinare le linee di condotta, le scelte e gli indirizzi aziendali". Dunque, una motivazione tutta giocata sulla ritenuta riferibilità al AL TI della effettiva disponibilità del compendio aziendale, la cui attività si era sviluppata - al pari delle altre società considerate nello stesso decreto - "proprio nel periodo in cui il AL riceveva un energico sostegno dall'organizzazione mafiosa nell'esercizio delle sue attività imprenditoriali e stabiliva stretti rapporti di cointeressenza con NO MI. Da ciò il conclusivo corollario secondo il quale, a parere dei primi giudici, doveva reputarsi "evidente che sono le stesse imprese del proposto, la ricchezza tramite esse creata, e i beni con essa acquistati, che vanno ritenuti il frutto dell'attività illecita, o comunque il reimpiego dei relativi proventi, e perciò - testualmente recitava il decreto - debbono essere sottoposti a confisca ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter" (v. pagg. 404 e segg.).
Chiarissima enunciazione del titolo della confisca, dunque, e altrettanto limpida spiegazione delle ragioni del provvedimento, che solo a quel titolo possono ritenersi pertinenti. Nel decreto impugnato, invece, la prospettiva muta totalmente, in quanto si afferma che la confisca in questione - malgrado i richiamati ed univoci dati testuali - non sarebbe stata "disposta ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, ma in riferimento ai parametri procedimentali disegnati dall'art. 3 quater e art. 3 quinquies della stessa legge, trattandosi di beni nei quali si è realizzata una obiettiva commistione d'interessi tra attività d'impresa e attività mafiosa". Soggiunge al riguardo il decreto impugnato che "nella fattispecie normativa prevista dagli artt. 3 quater e 3 quinquies, dei quali il primo prevede la temporanea sospensione dell'amministrazione dei beni, mentre il secondo che quegli stessi beni possano essere confiscati, si prescinde del tutto dalla pericolosità della persona che subisce formalmente l'intervento patrimoniale;
persona rispetto alla quale devono, per disposizione legislativa, risultare mancanti i presupposti di applicabilità della misura personale. Il legislatore, infatti - osservano conclusivamente i giudici dell'appello - ha voluto aggredire quella particolare categoria di beni che più di altri si prestino, per il loro carattere dinamico, a costituire, al tempo stesso, strumento di riciclaggio e fattore d'inquinamento dell'economia, in considerazione dell'obiettiva pericolosità che li caratterizza" (v. pag. 98 del provvedimento impugnato). La correttezza delle affermazioni svolte in linea di principio non sana, però, la illegitimità della statuizione con la quale - attraverso, per di più, una indebita mutatio libelli - i giudici dell'appello hanno preteso di "riqualificare" una confisca disposta a norma della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, nella totalmente diversa ed autonoma ipotesi di cui all'art. 3 quinquies della stessa legge, della quale sono carenti tutti i presupposti e le condizioni "procedimentali". Come già ebbe infatti a chiarire la Corte costituzionale nella sentenza n. 487 del 1995, il procedimento che si sviluppa sino alla adozione del provvedimento di confisca, si articola, a norma della L. n. 575 del 1965, richiamati gli artt.
3-quater e 3-quinquies in due fasi decisorie fra loro nettamente distinguibili quanto a presupposti e finalità. A fondamento della misura della sospensione temporanea dei beni (presupposto della futura confisca), sta, infatti - sottolineò la Corte - la necessità di impedire che una determinata attività economica che presenti connotazioni agevolative del fenomeno mafioso, e dunque operi in posizione di contiguità rispetto a soggetti indiziati di appartenere a sodalizi mafiosi, realizzi o possa comunque realizzare un utile strumento di appoggio per l'attività di quei sodalizi;
e ciò, sia sul piano strettamente economico, sia su quello di un più agevole controllo del territorio e del mercato, con inevitabili riflessi espansivi della infiltrazione mafiosa in settori ed attività in sè leciti. Una misura quindi - osservò la Corte - destinata a svolgere nel sistema una funzione meramente cautelare e che si radica su un presupposto altrettanto specifico, quale è quello del carattere per così dire ausiliario che una certa attività economica si ritiene presenti rispetto alla realizzazione degli interessi mafiosi. In una simile prospettiva, ci si avvede allora agevolmente di come i titolari di quelle attività non possano affatto ritenersi "terzi" rispetto alla realizzazione di quegli interessi, considerato che è proprio attraverso la libera gestione dei loro beni che viene ineluttabilmente a realizzarsi quel circuito e commistione di posizioni dominanti e rendite che contribuisce a rafforzare la presenza, anche economica, delle cosche sul territorio. Alla scelta di svolgere una attività che presenta le connotazioni agevolative di cui innanzi si è detto, logicamente si sovrappone la consapevolezza delle conseguenze che da ciò possono scaturire e, quindi, di risulta, si appalesa legittimo l'intervento preventivo su quelle attività. Ove quindi - concluse la Corte - all'esito della temporanea sospensione dell'amministrazione dei beni, emergano elementi atti a far ritenere che quei beni siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, e si appalesi quindi per questa via ormai realizzata una obiettiva commistione di interessi tra attività d'impresa e attività mafiosa, ben si spiega, allora, la funzione e la legittimità del provvedimento ablatorio, giacché gli effetti che ne scaturiscono si riflettono sui beni di un soggetto certamente non estraneo nel quadro della complessiva gestione del patrimonio mafioso, che a sua volta rappresenta, in ultima analisi, l'obiettivo finale che la confisca mira a comprimere (cfr., al riguardo, Cass., Sez. 1^, 8 febbraio 1999, p.g. in proc. Galuppo, ove però, al contrario di quanto accaduto nel presente procedimento, la Corte di appello aveva fatto applicazione dei parametri dettati dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, rispetto ad una confisca disposta in primo grado a norma degli artt. 1 quater e 3 quinquies della stessa legge). Attraverso la sequenza procedimentale dettata da tali norme - non a caso introdotte dal D.L. n. 306 del 1992, dichiaratamente volto ad arginare, sull'onda dei tragici eventi di Capaci, il proliferare del fenomeno mafioso e a prosciugarne i canali di accumulazione economica - si è quindi inteso scindere il rapporto di stretta connessione esistente tra il sequestro e la confisca (Cass., Sez. un., 13 dicembre 2000, Madonia), per introdurre, al suo posto, una correlazione, altrettanto intima, tra la misura della sospensione dell'amministrazione dei beni e la successiva ed eventuale confisca;
così come, e nella medesima cornice, è stato altrettanto nettamente rescisso il collegamento tra il soggetto direttamente o indirettamente "titolare" dei beni e l'indiziato di appartenenza ad una organizzazione mafiosa. La misura di prevenzione patrimoniale, dunque, assume una sua totale autonomia rispetto a quella di tipo personale, non costituendo più quest'ultima il presupposto necessario per l'applicazione della prima. La saldatura tra la sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni e la confisca, d'altra parte, è ben presente nella stessa giurisprudenza di questa Corte, posto che si è avuto modo di affermare che ha natura perentoria il termine di efficacia del provvedimento di sospensione della amministrazione e quello entro il quale correlativamente deve essere disposta la revoca della misura o la confisca dei beni, a norma della L. n. 575 del 1965, art. 3 quinquies, comma 2, (Cass., Sez. 1^, 24 gennaio 2003,
Pitarresi). D'altra parte, poiché testualmente, al lume di quest'ultima disposizione, la confisca può intervenire soltanto alla scadenza della sospensione della amministrazione dei beni o del sequestro che può con essa cumularsi, è evidente che soltanto ove la prima misura sia stata disposta potrà provvedersi alla ablazione definitiva dei beni che si ritenga essere frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego, giacché, ove così non fosse, non vi sarebbe alcun aggancio tra quei beni e la collusione mafiosa che ne legittima l'asporto. La premessa, infatti, è che tale collegamento sia stato accertato proprio a seguito della applicazione della misura della sospensione della amministrazione di quei beni, considerato che la stessa è applicabile soltanto quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio di attività economiche "infiltrate" dalla mafia agevoli l'attività di simili organizzazioni. Posto, quindi, che nella specie non risulta essere stata disposta la sospensione della amministrazione dei beni e che, pertanto, accanto alla diversità dei presupposti soggettivi, non risultano soddisfatte neppure le "condizioni" procedimentali per ritenere legittima la "riqualificazione" del provvedimento di confisca, ne deriva che la decisione adottata al riguardo dai giudici dell'appello deve essere annullata con rinvio, per verificare se la confisca delle quote della TECNOEDILE s.p.a. di pertinenza di AL DO, AL NT, IV IO e IV TO LA sia o meno legittima a norma della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, alla stregua dei motivi di impugnazione da questi articolati. D'altra parte, sono gli stessi giudici del gravame ad aver posto in risalto la circostanza che l'impugnazione di merito proposta nell'interesse delle indicate persone era volta a mettere in luce la illegittimità della decisione adottata in primo grado, perché "emessa in violazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, per l'assenza di elementi atti a provare che le relative azioni loro rispettivamente intestate fossero in realtà nella disponibilità di AL TI" (v. pag. 96). La doglianza, dunque, correttamente formulata in ragione delle motivazioni e del dispositivo del decreto di primo grado, era volta a dissolvere il presupposto della interposizione fittizia: fondamentale per la applicabilità della confisca a norma dell'art. 2 ter, ma evidentemente inconferente, ove riguardato nella diversa prospettiva scaturita dalla illegittima "riqualificazione" del titolo del provvedimento ablatorio. Da ciò, quindi, la fondatezza dei rilievi dei ricorrenti, laddove hanno correttamente censurato una simile novatio come fatto elusivo delle relative difese, e tale da aver generato una sostanziale vanificazione delle doglianze poste a base del ricorso in appello, con correlativa assenza di motivazione sui diversi punti attinti dal gravame. Ma, a ben guardare, al di là del pur insistito richiamo operato al modello tracciato dall'art. 521 del codice di rito, il mutamento del titolo della confisca, proprio tenuto conto della specifica area all'interno della quale doveva svolgersi il sindacato della Corte di appello, si presenta del tutto eccentrico anche rispetto al carattere parzialmente devolutivo dell'appello. Va infatti qui ribadito che la regola dell'effetto limitatamente devolutivo dell'appello, si applica anche al procedimento di prevenzione, con la conseguenza che, in caso di impugnazione del decreto impositivo di misure di prevenzione, il giudice del gravame ha cognizione limitata ai punti della decisione di primo grado ai quali si riferiscono i motivi proposti, salvo che per le questioni rilevabili di ufficio: questioni fra le quali, a tacer d'altro, non può evidentemente annoverarsi il mutamento del titolo e della "causa" normativa in forza dei quali è stata disposta la misura patrimoniale della confisca (in tema di applicabilità del principio dell'effetto parzialmente devolutivo all'appello in tema di misure di prevenzione, cfr., ex multis, Cass., Sez. 1^, 12 novembre 2002, Riccardi;
Cass., Sez. 6^, 30 gennaio 1998, Gulli). Il decreto impugnato deve, pertanto, essere annullato, limitatamente alle parti di cui si è detto, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. I ricorsi devono essere nel resto respinti ed i ricorrenti, diversi da quelli cui si riferisce la declaratoria di annullamento, devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla confisca delle azioni della s.p.a. TECNOEDILE intestate a AL DO, AL NT, IV IO NT e IV TO LA, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo esame. Rigetta i ricorsi nel resto e condanna i ricorrenti - ad eccezione dei predetti - in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2006