Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2013, n. 3538
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Sentenza 22 marzo 2013

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In tema di misure di prevenzione antimafia, sono soggetti a confisca anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente od indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, purché ne risulti la sproporzione rispetto al reddito ovvero la prova della loro illecita provenienza da qualsivoglia tipologia di reato.

Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, quando risulta adeguatamente dimostrata detta appartenenza, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative.

Il provvedimento di confisca dei beni nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, se adottato contestualmente a quello di applicazione della misura di prevenzione personale, non è soggetto al termine di un anno (eventualmente prorogabile) dalla data dell'avvenuto sequestro, previsto dall'art. 2-ter, comma terzo, L. 31 maggio 1965, n. 575, dovendo tale termine essere osservato solo nel caso in cui la confisca sia disposta "successivamente", cioè dopo l'avvenuta applicazione della misura personale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2013, n. 3538
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3538
    Data del deposito : 22 marzo 2013

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