Sentenza 22 marzo 2013
Massime • 3
In tema di misure di prevenzione antimafia, sono soggetti a confisca anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente od indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, purché ne risulti la sproporzione rispetto al reddito ovvero la prova della loro illecita provenienza da qualsivoglia tipologia di reato.
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, quando risulta adeguatamente dimostrata detta appartenenza, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative.
Il provvedimento di confisca dei beni nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, se adottato contestualmente a quello di applicazione della misura di prevenzione personale, non è soggetto al termine di un anno (eventualmente prorogabile) dalla data dell'avvenuto sequestro, previsto dall'art. 2-ter, comma terzo, L. 31 maggio 1965, n. 575, dovendo tale termine essere osservato solo nel caso in cui la confisca sia disposta "successivamente", cioè dopo l'avvenuta applicazione della misura personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2013, n. 3538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3538 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 22/03/2013
Dott. BEVERE NT - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 574
Dott. BRUNO Paolo NT - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - N. 27210/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR PA, nato a [...] il [...];
AR NT, nato a [...] il [...];
TT CA, nata a [...] il [...];
avverso il decreto della Corte di appello di Napoli del 21/09/2010;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, nella persona del Dott. Aniello Roberto, che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, con il decreto in epigrafe, confermava il provvedimento emesso il 29/04/2004 dal Tribunale di Santa RI Capua Vetere, in forza del quale era stata disposta:
- la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per anni 3 e mesi 6, nei confronti di AR PA, con contestuale imposizione di una cauzione di Euro 10.000,00;
- la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per anni 2, nei confronti di AR NT, con contestuale imposizione di una cauzione di Euro 10.000,00;
- la confisca di numerosi beni (fondi, terreni, beni aziendali, veicoli, quote di partecipazione in società, somme di denaro) riferibili all'uno od all'altro dei suddetti.
1.1 La Corte di appello dava atto che le misure di prevenzione si fondavano sull'inequivocabile accertamento dell'esistenza di una associazione camorristica, facente capo al "clan dei casalesi" ed operante nella provincia di Caserta, all'interno della quale avevano certamente assunto ruoli di rilievo sia AR PA che AR NT, entrambi fratelli di AR LE (da considerare figura di vertice del sodalizio).
Il primo era stato sottoposto più volte a misure cautelari per addebiti ex artt. 416 bis, 56 e 629 c.p., riportando poi condanna - anche per il reato di cui al citato art. 416 bis - ad anni 6 di reclusione con sentenza del Tribunale di Nola del marzo 2003: della sua posizione nella consorteria criminale avevano riferito plurimi collaboratori di giustizia, i quali avevano posto l'accento in particolare sulla circostanza che egli risultava titolare di una impresa edile e di movimento terra, cui il clan era riuscito ad imporre l'assegnazione di lavori per la realizzazione di opere pubbliche. Della intraneità di AR PA all'associazione si era avuta conferma, nell'ambito delle indagini compiute e che avevano portato al processo come sopra definito, anche da attività di intercettazione e da quanto accertato de visu da un colonnello dell'Arma dei Carabinieri, infiltratosi nel sodalizio. Lo stesso ufficiale aveva direttamente appurato il coinvolgimento di AR NT negli stessi fatti, essendo costui subentrato al fratello AR PA - dopo la restrizione in carcere di quest'ultimo - nella gestione di alcuni cantieri e delle correlate attività, intrattenendo continui rapporti con l'infiorato anche sulla base di indicazioni ricevute dallo stesso AR PA in occasione di colloqui in carcere: anche AR NT era stato in seguito condannato quale partecipe dell'associazione di tipo camorristico, in forza della stessa sentenza del Tribunale di Nola già ricordata.
1.2 In punto di misure di prevenzione personale, sulle quali gli appellanti avevano rilevato il difetto del requisito della attuale pericolosità sociale, la Corte territoriale segnalava che:
- il ruolo di AR PA nella consorteria criminale, descritto anni addietro da alcuni collaboratori, era risultato del tutto identico a quanto riscontrato dall'ufficiale infiltrato a distanza di tempo (il militare, presentatosi quale referente di più imprese, aveva dichiarato fra l'altro di aver dovuto corrispondere allo AR una ingente somma di denaro a titolo di tangente, con l'altro a dirgli che, nel caso qualcosa fosse andato storto, una pallottola in testa non gliela avrebbe levata nessuno). La circostanza era da considerare indicativa della permanenza del suddetto nella struttura associativa, tanto da doversi ritenere che egli fosse ancora, all'epoca dell'accertamento dei fatti giudicati dal Tribunale di Nola, un "attore protagonista delle attività economico-criminali del sodalizio";
- non erano, al contrario, stati acquisiti elementi di sorta a sostegno dell'ipotesi che lo AR avesse receduto dall'organizzazione (in proposito, la Corte di appello richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui, appurata la perdurante appartenenza di un soggetto ad una associazione mafiosa, non può intendersi necessario dimostrare specificamente l'attuale pericolosità sociale del medesimo);
- analoghe considerazioni dovevano valere per AR NT, rimasto inizialmente in una posizione defilata solo in virtù del ruolo "onnicomprensivo" del fratello AR PA, ma immediatamente subentrato a quest'ultimo, una volta in vinculis, e capace di accentrare di su di sè le attività gestite fino a poco prima dal congiunto malgrado lo stesso AR PA avesse contato fino a quel momento su collaboratori più diretti.
1.3 Quanto alle misure di carattere patrimoniale, la stessa Corte napoletana evidenziava:
- l'incapacità reddituale di AR SU, sorella dei proposti, a poter acquistare con proprie entrate due delle autovetture confiscate (che risultavano intestate a lei);
- che la "Edilmoter" s.n.c, le cui quote erano suddivise al 50% tra i due fratelli e risultavano già confiscate in sede penale, era stata costituita proprio per consentire all'associazione camorristica di avere un soggetto giuridico formale attraverso cui operare in ambito imprenditoriale;
- la riferibilità ai due proposti dei fondi (formalmente intestati alla loro madre FO FF, peraltro priva di redditi sufficienti per giustificare l'investimento) su cui erano stati edificati immobili residenziali, oltre alla sede ed ai capannoni della suddetta "Edilmoter", nonché di ulteriori terreni e fondi, e di un complesso aziendale destinato ad allevamento di bovini e produzione di latte;
- che i mezzi di proprietà della medesima "Edilmoter" costituivano beni cui estendere "lo scopo illecito della destinazione impressa dal titolare" all'attività di impresa nel suo complesso;
- che AR NE e AR IC dovevano considerarsi meri prestanome dei proposti, con riguardo alla titolarità di due autovetture loro intestate;
- il ruolo "servente e strumentale", rispetto alla "Edilmoter", della ditta individuale facente capo ad AR NT ed operante nello stesso settore del movimento terra, ditta che non risultava avere ragion d'essere se non quella di consentire alla struttura criminale di avvalersi per le proprie iniziative illecite di un soggetto giuridico ulteriore;
- la provenienza illecita del denaro con cui AR NT aveva acquistato un terreno sito in Villa Literno, atto risalente ad epoca successiva rispetto alle date di costituzione sia della società in nome collettivo che della ricordata ditta individuale;
- la provenienza illecita della somma di Euro 20.000,00 rinvenuta (in contanti) nella disponibilità di AR PA a seguito di un controllo della circolazione stradale, non essendo plausibile la versione difensiva circa la riferibilità di quel denaro alla famiglia della moglie dello stesso AR (TT CA, che aveva dichiarato trattarsi del corrispettivo del disinvestimento di buoni postali già intestati alla madre RR NA RI, oggetto di donazione a lei). A riguardo, la Corte di appello osservava che appariva del tutto pretestuosa la ricostruzione della RR, che si sarebbe fatta prestare la cifra in contanti da una sorella - descritta come piuttosto parsimoniosa, e dal tenore di vita modesto - per recarsi dalla figlia affrontando un viaggio non breve, qui facendosi restituire i buoni postali che tempo prima aveva appunto donato alla TT ma ancora a lei intestati, con il proposito di monetizzarli in seguito: fra l'altro, i giudici di merito rilevavano che, per fatto notorio, buoni di tal fatta avrebbero potuto essere cambiati presso qualunque ufficio postale, anche diverso da quello di emissione.
3. Propone ricorso per cassazione, nell'interesse di AR PA ed AR NT, l'Avv. Sergio Cola, il quale deduce nuovamente che nella fattispecie non potrebbe dirsi ravvisabile il requisito dell'attuale pericolosità sociale dei suoi assistiti:
rileva, in particolare, che i fatti emersi come significativi al fine indicato, secondo la disamina offerta dalla Corte di appello, risalirebbero alla prima metà degli anni Novanta, senza alcuna condotta successiva ascrivibile ad alcuno dei due fratelli. In ordine alle misure patrimoniali, l'Avv. Cola lamenta che non vi sarebbe correlazione - sul piano cronologico - tra la dedotta pericolosità dei proposti e gli acquisti dei beni loro riferibili, atteso che alcuni beni immobili risultano appartenere all'uno od all'altro già dal 1982, o comunque da epoca anteriore a quella (come evidenziato, pur sempre remota) sopra ricordata: a riguardo, la tesi difensiva è che la confisca possa attingere soltanto quei beni che siano entrati nella disponibilità di un soggetto a partire dal momento della sua accertata partecipazione ad un sodalizio criminale, e la giurisprudenza di legittimità che ha espresso avviso contrario risulta pur sempre aver preteso la dimostrazione in concreto della provenienza illecita dei beni appresi.
Secondo la difesa, non vi sarebbe neppure spazio per presumere una intestazione fittizia di beni ai terzi che i giudici di merito reputano semplici prestanome dei fratelli AR, in quanto il trasferimento o l'acquisto dei beni medesimi risale sempre ad epoca anteriore i due (o cinque, nel quadro normativo previgente la riforma del 2011) anni rispetto alla proposta delle misure di prevenzione de quibus.
La Corte di appello sarebbe quindi incorsa nel vizio di mancanza assoluta di motivazione, non avendo preso in esame le produzioni della difesa attestanti la disponibilità in capo al padre di AR PA ed AR NT di vari beni immobili, sin da molti anni addietro, che il de cuius aveva deciso di intestare ad alcuni confinanti (con i quali era in rapporti di stretta amicizia) per salvaguardare il proprio patrimonio dalle richieste di presunti creditori. A proposito di un fondo sito in località Cancello Arnone e della ditta esercente attività di allevamento/casearia, il decreto impugnato avrebbe pretermesso le valutazioni del Tribunale di Noia che, nel giudizio penale più volte richiamato, ne aveva considerato legittimi gli acquisti: secondo il difensore ricorrente, l'autonomia del procedimento di prevenzione non potrebbe estendersi sino ad operare valutazioni difformi sugli stessi elementi (ed ai fini dell'adozione di un identico provvedimento, nella specie di confisca) in difetto di nuove emergenze.
L'Avv. Cola segnala infine che la confisca disposta in relazione ai decreti di sequestro nn. 54/2001, 55/2001 e 108/2003 sarebbe intervenuta tardivamente, a distanza di oltre un anno dagli avvenuti sequestri e senza che il Tribunale di Santa RI Capua Vetere abbia comunque prorogato il termine imposto dalla L. n. 575 del 1965, art.2 ter.
4. Propone altresì ricorso, sia nell'interesse degli stessi AR PA ed AR NT che per TT CA (terza interessata), l'Avv. Giovanni Cantelli.
Quest'ultimo ricorso si fonda in parte sulle stesse deduzioni di cui all'impugnazione proposta dall'Avv. Cola (fra l'altro, reputando formule generiche o di stile quelle utilizzate dai giudici di merito per dare come ammessa l'attuale pericolosità sociale dei proposti), ed in parte censura il decreto emesso dalla Corte di appello di Napoli anche laddove non avrebbe motivato:
sulla capacità reddituale di AR SU, con riferimento alle autovetture a lei intestate, peraltro assai vetuste;
- sulla circostanza che la "Edilmoter" dovrebbe considerarsi uno strumento dell'associazione camorristica (circostanza apoditticamente affermata);
sulla consapevolezza, in capo ad AR NT, della sua partecipazione ad un sistema di illecita spartizione di lavori per l'esecuzione di opere pubbliche ed alla successiva ripartizione del ricavato illecito;
sulla riferibilità della somma di 20.000,00 Euro, rinvenuta in possesso di AR PA, alla di lui moglie: a tale proposito, la difesa segnala che "al di là della ragionevolezza o meno dell'operazione, è evidente che il decreto avrebbe dovuto spiegare la eventuale irrilevanza o non pertinenza dei documenti acquisiti, posto che gli stessi forniscono la prova inconfutabile delle affermazioni dello AR e della TT".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
1.1 Circa la presunta impossibilità di ravvisare nei riguardi dei due proposti una attuale pericolosità sociale, le deduzioni difensive non tengono conto della decisiva circostanza che AR PA ed AR NT risultano essere stati condannati proprio in ordine al delitto ex art. 416 bis c.p., e neppure in qualità di concorrenti esterni nella consorteria criminale. Trovano pertanto piena applicazione i principi elaborati da una pluriennale giurisprudenza di legittimità, secondo cui "ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative" (Cass., Sez. 6, n. 499 del 21/11/2008, Conversano, Rv 242379); si è altresì precisato che "nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il principio secondo cui il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare implicito nella ritenuta attualità dell'appartenenza, opera anche quando quest'ultima assuma la forma del "concorso esterno", caratterizzato, in quanto tale, dalla non estemporaneità del contributo prestato al sodalizio e, quindi, dalla presunzione di attualità del pericolo, in assenza di elementi dai quali possa fondatamente desumersi l'avvenuta interruzione del rapporto" (Cass., Sez. 6, n. 35357 del 10/04/2008, D'Arrigo, Rv 241251). Vero è che, in un ulteriore e significativo precedente, questa Corte ha precisato che "ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, l'attualità della pericolosità sociale del prevenuto può essere presunta dalla sua appartenenza ad un'associazione mafiosa solo se tale presunzione si fondi sulla verifica del ruolo concretamente svolto in seno al sodalizio, in modo da consentire di escludere l'impossibilità che venga ricoperto anche in futuro, nonché, alla luce delle eventuali allegazioni difensive, dei comportamenti tenuti dallo stesso prevenuto nel periodo intercorso tra l'accertamento del reato e il momento di applicazione della misura" (Cass., Sez. 1, n. 17932 del 10/03/2010, De Carlo, Rv 247053): ma si trattava di una fattispecie concreta assai peculiare, dove gli indici di pericolosità erano stati ricavati da una sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., senza che i giudici di merito si fossero in alcun modo pronunciati su buona parte delle allegazioni difensive, volte a dimostrare la cessazione del vincolo tra il proposto e la presunta organizzazione criminale.
Nel caso oggi in esame, al contrario, i difensori non argomentano alcunché circa l'allontanamento dei due AR dal sodalizio camorristico, limitandosi a rappresentare la lontananza nel tempo dei fatti sulla base dei quali (nel separato giudizio penale) è stata affermata la loro responsabilità: vero è che, come affermato dalla giurisprudenza richiamata dalla difesa, non è in genere sufficiente operare riferimenti a episodi remoti, ma ciò non vale quando si discuta - come nel caso in esame - di addebiti ex art. 416 bis c.p. consacrati in una sentenza di condanna e senza una dimostrazione di concreta interruzione del vincolo di appartenenza, certamente non ricavabile se non da condotte indicative di una opzione definitiva e irreversibile. È infatti il caso di rilevare che la sentenza n. 19791 del 16/05/2008, della Prima Sezione di questa Corte, invocata nel ricorso dell'Avv. Cola, si riferiva a ben altra fattispecie, dove l'attuale pericolosità del proposto - comunque affermata - riguardava un soggetto coinvolto in attività di favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina.
Si conviene peraltro con il Procuratore generale presso questa Corte che, nel rassegnare le proprie conclusioni scritte, pone l'accento sulla puntuale descrizione del ruolo di ciascuno dei fratelli AR nell'ambito della consorteria criminale - con riferimento alle attività economiche ed imprenditoriali del sodalizio - che si ricava dalla motivazione del provvedimento impugnato.
1.2 In ordine alla confisca, deve ricordarsi che in tema di misure di prevenzione - secondo una pronuncia di questa Sezione (n. 18822 del 23/03/2007, Cangialosi, Rv 236920) - "è illegittimo il provvedimento con cui il giudice dispone la confisca sui beni del preposto senza verificare se essi siano entrati nella sua disponibilità successivamente o almeno contestualmente al suo inserimento nel sodalizio criminoso, considerato che, a tali fini, non è sufficiente la sussistenza di indizi di carattere personale sull'appartenenza del soggetto ad una associazione di tipo mafioso, implicante una latente e permanente pericolosità sociale, ma occorre che vi sia correlazione temporale tra tale pericolosità e l'acquisto di detti beni".
Si tratta tuttavia di un precedente isolato, atteso che ancora in epoca successiva la giurisprudenza di questa Corte è tornata ad affermare che "è legittima la confisca, disposta ai sensi della L.31 maggio 1965, n. 575, art. 1 ter (disposizioni contro la mafia), di beni acquistati dal sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. anche in epoca anteriore o successiva alla situazione di accertata pericolosità soggettiva, trattandosi di misura di sicurezza atipica, con la preminente funzione di togliere dalla circolazione quei beni che, al di là del dato temporale, sono stati acquisiti al patrimonio del prevenuto in modo illecito" (Cass., Sez. 2, n. 25558 del 16/04/2009, Di Salvo, Rv 244150). Principi a cui ha manifestato adesione anche la Sezione Quinta, rivedendo recentemente l'orientamento sopra evidenziato: la sentenza n. 27228 del 21/04/2011 (ric. Cuozzo, Rv 250917) ha infatti ribadito che "in tema di misure di prevenzione antimafia, sono soggetti a confisca anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente od indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, purché ne risulti la sproporzione rispetto al reddito ovvero la prova della loro illecita provenienza da qualsivoglia tipologia di reato".
Nella motivazione di quest'ultima sentenza si espone che la chiara formulazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter "non consente dubbi in ordine all'assoggettabilità a confisca sia dei beni il cui valore risulti sproporzionato alla capacità reddituale del proposto sia dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Il perspicuo tenore letterale non consente una lettura combinata (...), nel senso, cioè, che il parametro della sproporzione debba coesistere con la rilevata provenienza illecita degli stessi beni. L'uso della congiunzione "nonché" con riferimento a due distinte categorie di beni suscettivi di ablazione (beni il cui valore sia sproporzionato e beni rispetto ai quali sia positivamente accertato essere frutto di attività illecita ovvero reimpiego), non lascia adito a dubbi di sorta in proposito. Il legislatore non ha prescritto per la confisca da prevenzione alcun nesso di pertinenzialità con una determinata tipologia di illecito, ma ha consentito una generalizzata apprensione di beni solo che sia accertato il presupposto della pericolosità sociale del proposto, siccome appartenente ad organizzazione delinquenziale, sulla base di un dato presuntivo che quei beni, in valore sproporzionato, non siano stati legittimamente acquisiti. E per quanto riguarda il dato temporale, è ius receptum, alla stregua di consolidata interpretazione di questo giudice di legittimità, che siano soggetti a confisca anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente od indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, purché risulti una delle condizioni anzidette, ossia la sproporzione rispetto al reddito ovvero la prova della loro illecita provenienza da qualsivoglia tipologia di reato (...). È vero, dunque, che per dettato normativo la pericolosità sociale del proposto finisce con l'estendersi al suo patrimonio;
ciò in quanto l'accertata appartenenza a consorteria organizzata riflette uno stile di vita la cui origine non si è ritenuto che possa farsi coincidere con la data del riscontro giudiziario, essendo, evidentemente, maturato - per precise scelte esistenziali - anche in epoca antecedente, sia pure non determinata. Si tratta, certamente, di misura draconiana, la cui severità si giustifica, però, in ragione delle precipue finalità della legislazione antimafia, e specialmente dell'obiettivo strategico di colpire, anche con evidenti finalità deterrenti, l'intero patrimonio - ove di ritenuta provenienza illecita - degli appartenenti a consorterie criminali, posto che l'accumulo di ricchezza costituisce, comunemente, la ragione primaria - se non esclusiva - di quell'appartenenza. Il limite di operatività della detta misura, che la rende compatibile con i principi costituzionali, segnatamente con il rispetto del valore della proprietà privata, presidiato dall'art.42 Cost., e con la normativa comunitaria, è costituito dalla riconosciuta facoltà per il proposto di fornire la prova della legittima provenienza dei suoi beni. Il sistema resta così affidato alla dinamica di una presunzione, temperata, nondimeno, dalla facoltà della controprova, che attribuisce al meccanismo presuntivo la connotazione della relatività, rendendolo così del tutto legittimo nel quadro di una interpretazione costituzionalmente orientata".
Le argomentazioni appena riportate non possono che essere condivise e richiamate anche con riguardo alla fattispecie concreta oggi sub judice. Ogni ulteriore problematica sollevata dalla difesa, ad esempio circa il raffronto tra gli oneri sostenuti per singoli acquisti e le effettive disponibilità dei proposti o dei loro familiari, investe ictu oculi il merito della vicenda, senza alcuna possibilità di rivalutazione in questa sede: peraltro, come correttamente evidenziato dal P.g., la motivazione offerta dalla Corte di appello non si fonda sulle ipotesi di presunzione di fittizia intestazione di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 2 bis e D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 26, bensì sulla ritenuta sufficienza di indizi per attribuire ai proposti la disponibilità dei beni confiscati.
Inoltre, tutt'altro che apodittica risulta l'affermazione della strumentalità della "Edilmoter" rispetto ai fini dell'associazione camorristica, atteso che quel rapporto viene a fondarsi su un consolidato meccanismo di spartizione dei lavori e di riconoscimento al sodalizio di una percentuale sugli utili, come concordemente riferito dai collaboratori di giustizia.
Dovendosi poi prendere atto che FO FF, così come AR SU, AR NE o AR IC non risultano avere impugnato il decreto rivendicando l'effettiva proprietà dei beni a loro intestati, va considerata l'assoluta ragionevolezza della motivazione offerta dalla Corte territoriale circa l'inconsistenza della tesi difensiva relativamente alla riferibilità alla TT e/o alla di lei madre della somma sequestrata al marito (la documentata presenza della RR in un albergo nelle vicinanze dell'abitazione della figlia pochi giorni prima del sequestro non può certo sopperire all'omessa dimostrazione di una già avvenuta operazione di disinvestimento dei presunti buoni postali oggetto di pregressa donazione): motivazione che non può in alcun modo intendersi mancante, fino ad assurgere a violazione di legge.
Quanto infine al problema della autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale, non può convenirsi con la difesa circa l'assoluta coincidenza della confisca ex art. 240 c.p., non disposta dal Tribunale di Nola, rispetto alla confisca di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 1 ter: pure in presenza di una sostanziale sovrapposizione dei rispettivi effetti, si tratta in vero di istituti affatto diversi, il secondo dei quali è caratterizzato da un nesso di pertinenzialità assai più lato, da correlare al rapporto fra il bene e la complessiva attività del soggetto (da cui si possano inferire la pericolosità di quest'ultimo e la provenienza illecita di quanto appreso), e non già fra il bene ed una specifica condotta.
1.3 In ordine alla dedotta intempestività degli atti di confisca, è consolidata nella giurisprudenza di questa Corte l'interpretazione secondo cui "il provvedimento di confisca dei beni nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, quando sia adottato contestualmente a quello di applicazione della misura di prevenzione personale, non è soggetto al termine di un anno (eventualmente prorogabile) dalla data dell'avvenuto sequestro, previsto dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 1 ter, comma 3, in quanto tale termine deve essere osservato solo nel caso in cui la confisca sia disposta "successivamente", ossia dopo l'avvenuta applicazione della misura personale" (Cass., Sez. 1, n. 26762 del 04/06/2009, Mancuso, Rv 244655; lo stesso principio è stato ribadito nei casi di aggravamento di misure personali già applicate: v. Cass., Sez. 1, n. 35175 del 04/06/2009, Sicolo).
2. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014