Sentenza 28 febbraio 2013
Massime • 1
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.
Commentario • 1
- 1. Omesso versamento ritenute: si consuma con l'omissione del versamento che supera la soglia minima (Cass. Pen. n. 22061/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 settembre 2023
La massima Il reato di omesso versamento di ritenute certificate previsto dall' art. 10-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , essendo integrato da una condotta unisussistente, si realizza e si consuma con l'omissione del versamento che supera la soglia minima prevista alla scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta dell'anno precedente (Cassazione penale , sez. III , 23/01/2019 , n. 22061). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di omesso versamento di ritenute? Vuoi consultare altre sentenze in tema di omesso versamento di ritenute? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. III , 23/01/2019 , n. 22061 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2013, n. 20816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20816 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 28/02/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 454
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 10850/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO IO N. IL 11/09/1954;
DE TE LA N. IL 31/08/1958;
CO ET N. IL 14/03/1981;
CO UC N. IL 05/11/1982;
CO IO N. IL 02/03/1987;
avverso il decreto n. 218/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 26/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
lette le conclusioni del PG Dott. GAETA Piero che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. BU IO, Di EO LA, BU GA, BU UC, BU BI, gli ultimi quattro rispettivamente moglie e figli del primo, tutti per il tramite del medesimo difensore fiduciario, propongono due autonomi ricorsi avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli con il quale, a conferma della decisione resa in primo grado dal Tribunale della stessa città, al BU IO è stata applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. e, sempre ai danni del BU IO nonché degli altri ricorrenti, quali terzi interessati, è stata disposta la confisca, sempre quale misura di prevenzione ai sensi della L. n. 575 del 1965 e successive modifiche, delle utilità meglio indicate nel provvedimento impugnato - cespiti immobiliari, in nuda proprietà o in piena proprietà, quote di società di persone e di capitali - direttamente intestate al proposto o alla moglie ed ai figli.
2. Quanto al ricorso proposto dal BU IO, quattro sono i motivi addotti a sostegno del gravame.
2.1 Con il primo si lamenta violazione di legge avuto riguardo alla L. n. 575 del 1965, artt. 1 e 2 ter in relazione alla disposta applicazione della misura personale pur in assenza del requisito della attualità della pericolosità ascritta al ricorrente. Difetto di attualità da desumere in ragione della risalenza nel tempo dei comportamenti addotti a sostegno della ritenuta pericolosità sociale (cronologicamente precedenti al 2000) sia per la pretermessa considerazione che già prima della realizzazione delle condotte prese in considerazione nella specie il BU era residente all'estero, segnatamente in Germania.
2.2 Con il secondo motivo, la violazione di legge va rapportata, sempre con riferimento alla residenza all'estero del BU in relazione alla disposta misura patrimoniale. La Corte distrettuale non giustificherebbe con compiutezza la derivazione illecita dei beni confiscati malgrado si sia data prova di una attività economica parallela svolta in Germania utile a giustificare il possesso di siffatte utilità.
2.3 Con il terzo motivo la violazione di legge viene raccordata alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3. Mancherebbe nella specie ogni riferimento concreto di fatto grazie al quale affermare che i beni confiscati diversi da quelli immediatamente intestati al proposto possano essere ascritti alla disponibilità di quest'ultimo e non dei formali intestatari.
2.4 Con il quarto motivo si lamenta motivazione illogica o mancante avuto riguardo al presupposto della ritenuta sproporzione tra disponibilità finanziarie e utilità acquisite, all'infuori di quanto indicato con riferimento al cespite in testa a BU BI.
3. Con il ricorso autonomamente presentato nell'interesse dei terzi interessati, la difesa articola due ragioni di doglianza in relazione alle quali il medesimo aspetto, afferente la disponibilità sostanziale dei beni confiscati siccome ascritta al proposto, viene fatto oggetto di contestazione sotto il profilo della violazione di legge L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter, comma 3 e della motivazione mancante o comunque meramente apparente. Il Decreto impugnato non reca, per la difesa, l'esplicita indicazione degli elementi di fatto ai quali ancorare nella specie il ritenuto giudizio di disponibilità sostanziale dei cespiti in questione siccome riferita al proposto in luogo del dato formale ricavabile dalla intestazione degli stessi. La Corte non avrebbe motivato sulle osservazioni formulate in appello in virtù dell'elaborato tecnico di parte con il quale venivano indicate le ragioni giustificative dei ricavi di poi utilizzati per procedere all'acquisto degli immobili confiscati: ragioni segnatamente indicate nell'attività di impresa della moglie del BU;
nel ricavato dalla vendita di due cespiti, uno di proprietà della De EO, l'altro del BU;
nell'utilizzo per i cespiti intestati al BU UC, di somme donate dal nonno CI BU nonché del ricavato da una vincita al lotto;
la messa a reddito di tali cespiti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi sono inammissibili pur se per ragioni diverse, precisate da qui a poco.
5. Guardando al ricorso del proposto, va preliminarmente ribadito che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 2, richiamato dalla L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo - imposto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10 - di provvedere con decreto motivato. In sede di legittimità, dunque, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277). La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004), data la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale.
6. Il primo motivo di ricorso e inammissibile sotto più versanti. La Corte, puntualmente e del tutto coerentemente, lega il giudizio di pericolosità primariamente agli elementi in fatto desunti dalla condanna emessa, in appello a conferma del giudizio di responsabilità già resa in primo grado, ai danni del ricorrente per le imputazioni di cui all'art. 416 bis c.p., artt. 473 e 517 c.p., aggravati L. n. 203 del 1991, ex art.
7. Ha puntualizzato in particolare che i reati in questione sono stati accertati siccome commessi a tutto il 2003, compresa la partecipazione associativa, segnalando poi, con specifico riferimento al requisito della attualità, che il ricorrente è stato continuativamente detenuto in carcere a far data dal luglio del 2004 in poi sino al momento di sottoposizione alla misura in contestazione.
Considerando dunque gli estremi della pericolosità siccome qualificata in ragione alla partecipazione associativa cristallizzata in un provvedimento a cognizione piena (confermato in grado di appello e comunque tale da esondare i confini indiziari utili al giudizio che occupa) e l'assenza di elementi addotti tali da giustificare una rescissione del legame associativo (nell'ottica pacificamente riconosciuta da questa Corte del presunto mantenimento del vincolo in assenza di dati fattuali di segno contrario, qui non evidenziati), del tutto coerentemente il Giudice distrettuale ha ritenuto, con motivazione completa e conforme a legge, presente il requisito della attualità, favorita dalla prossimità temporale tra la riscontrata permanenza della partecipazione associativa e la carcerazione preventiva in epoca immediatamente prossima al periodo di indagine preso in considerazione dal citato processo sfociato con la condanna in appello. Ciò senza che peraltro la detenzione possa aver inciso sulla persistenza del vincolo, non costituendo in sè valida ragione ostativa alla protrazione del legame associativo. Non vale poi rifarsi alla affermata residenza all'estero del proposto quale momento per smentire il requisito della attualità sotto il profilo della addotta violazione dell'art. 2 ter, comma 7, richiamato nella specie per negare la correttezza del provvedimento avuto riguardo (sia) alla misura personale. Trattasi infatti di contestazione che, diversamente da quanto addotto in ricorso, non venne formulata con l'appello e che non può trovare ingresso in sede di legittimità con conseguente inammissibilità della doglianza. 7) Inammissibile deve ritenersi anche il secondo motivo di doglianza, riferito alla misura patrimoniale comminata, considerata l'assoluta genericità del rilievo. Lamenta il ricorrente che non sarebbe stata data considerazione alla presenza di fonti reddituali non prodotte in Italia, motivate dalla residenza all'estero del proposto, tali da giustificare la liceità della provvista di provenienza utile alle acquisizioni delle utilità in ricorso. Omette tuttavia di concretizzare con specificità il dato pretermesso, con conseguente impossibilità per la Corte di valutare l'incidenza del difetto di motivazione nonché la stesa sussistenza dell'affermata violazione di legge.
8) Parimenti inammissibile è il terzo motivo, caduto sulla affermata disponibilità sostanziale dei beni confiscati siccome riferiti al proposto e non ai terzi interessati colpiti dal provvedimento ablativo, formali intestatari degli stessi. In parte qua deve rilevarsi il difetto di interesse del proposto a sollevare la contestazione in esame, esclusivamente propria dei terzi interessati, gli unici a poter contraddire il giudizio di riferibilità sostanziale dei beni al proposto piuttosto che ad essi in contrasto con il dato formale delle relative intestazioni, ritenute dai Giudici del merito fittizie. Ciò a maggior ragione nel caso a mano nel quale non risultano neppure addotti i potenziali profili di fatto, destinati a riverberarsi sulla specifica situazione processuale, che possano in qualche modo attivare l'interesse al rilievo in capo al proposto.
9) Altrettanto inammissibile è infine l'ultima doglianza, ricondotta all'egida del difetto di motivazione e caduta sulla valutazione del rapporto di proporzione tra disponibilità reddituale del proposto e del relativo nucleo familiare e valore della utilità acquisite dallo stesso e sottoposte ad ablazione. Prescindendo dalla genericità stessa del rilievo, al fine basta osservare che la motivazione della decisione impugnata viene tacciata di illogicità, contraddittorietà e incompletezza senza denunziarne, neppure labialmente, il profilo di radicale insussistenza utile a giustificare, per quanto sopra osservato, il controllo demandato a questa Corte.
10) Il ricorso dei terzi interessati, infine, è inammissibile per mancanza di procura speciale. È noto infatti che in tema di procedimento di prevenzione, il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca (per un recente arresto di questa sezione, in linea con l'orientamento dominante espresso da questa Corte, cfr Sez. 6, Sentenza n. 13798 del 20/01/2011 Rv. 249873). Nè a tal fine può assumere rilievo la distinzione tra i casi in cui il terzo intervenga volontariamente, e quelli in cui sia intervenuto "iussu iudicis" (come avvenuto nella specie), poiché in entrambi i casi i soggetti intervenienti non sono destinatari della chiesta misura di prevenzione e risultano, quindi, portatori, nel procedimento di prevenzione, di un mero interesse di natura civilistica (in termini Sezione 2, sentenza nr 27037/2012). Nel caso a mano, per quanto accertato dalla Corte pure con riferimento ai gradi precedenti, la procura non risulta mai conferita dai terzi interessati, così che ad altra soluzione non può pervenirsi se non quella della inammisibilità del presente gravame.
11) Alla inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle Ammende determinata equitativamente come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2013