Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2008, n. 6613
CASS
Sentenza 17 gennaio 2008

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In tema di confisca di beni riferibili a un soggetto sottoposto a misure di prevenzione quale sospettato di appartenenza ad associazione di stampo mafioso, il concetto di disponibilità indiretta di cui all'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965 n. 575 non può ritenersi limitato alla mera relazione naturalistica o di fatto col bene, ma va esteso, al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorché il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di altri.

Ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione, nei confronti di un determinato soggetto, di misure di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965 (disposizioni contro la mafia), è legittimo valersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancora conclusi, e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, sempre che gli indizi non abbiano i caratteri della gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen., e rappresentino comunque elementi certi, dai quali legittimamente desumere l'appartenenza del soggetto a un'associazione di tipo mafioso e, quindi, la sua pericolosità.

Commentari3

  • 1Mago guaritore evade il fisco: legittima misura di prevenzione (Cass. 12683/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2022

    La caratteristica fondamentale della confisca di prevenzione è che è comminata anche ed indipendentemente dalla commissione di un singolo reato da parte del proposto: quello che, infatti, la legge intende colpire è, come si è detto, l'accumulo di ricchezze illegali che inquinano il circuito economico tant'è che tale sanzione, con il decreto legislativo citato, è stata allargata a qualsiasi tipo di pericolosità (cosiddetta generica, in contrapposizione a quella specifica prima prevista dalla previgente legislazione che la limitava solo a soggetti dediti a determinati reati). È stato, infatti, ritenuto dalla Corte Costituzionale che il sacrificio dei diritti, costituzionalmente tutelati, …

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  • 2Misure di prevenzione: la pericolosità passa ai supremi giudici
    Gelsomina Cimino · https://www.filodiritto.com/ · 7 novembre 2017

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2008, n. 6613
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6613
Data del deposito : 17 gennaio 2008

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