Sentenza 17 gennaio 2008
Massime • 2
In tema di confisca di beni riferibili a un soggetto sottoposto a misure di prevenzione quale sospettato di appartenenza ad associazione di stampo mafioso, il concetto di disponibilità indiretta di cui all'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965 n. 575 non può ritenersi limitato alla mera relazione naturalistica o di fatto col bene, ma va esteso, al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorché il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di altri.
Ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione, nei confronti di un determinato soggetto, di misure di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965 (disposizioni contro la mafia), è legittimo valersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancora conclusi, e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, sempre che gli indizi non abbiano i caratteri della gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen., e rappresentino comunque elementi certi, dai quali legittimamente desumere l'appartenenza del soggetto a un'associazione di tipo mafioso e, quindi, la sua pericolosità.
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La caratteristica fondamentale della confisca di prevenzione è che è comminata anche ed indipendentemente dalla commissione di un singolo reato da parte del proposto: quello che, infatti, la legge intende colpire è, come si è detto, l'accumulo di ricchezze illegali che inquinano il circuito economico tant'è che tale sanzione, con il decreto legislativo citato, è stata allargata a qualsiasi tipo di pericolosità (cosiddetta generica, in contrapposizione a quella specifica prima prevista dalla previgente legislazione che la limitava solo a soggetti dediti a determinati reati). È stato, infatti, ritenuto dalla Corte Costituzionale che il sacrificio dei diritti, costituzionalmente tutelati, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2008, n. 6613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6613 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/01/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 79
Dott. BONITO FR M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 006611/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VE GI N. IL 03/02/1970;
2) VE GE N. IL 10/08/1955;
3) UL CO N. IL 11/08/1973;
4) VE SE N. IL 27/09/1961;
5) AQ MA N. IL 10/08/1980;
avverso DECRETO del 11/12/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO Santi che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso in data 10 aprile 2006 il Tribunale di Milano, in accoglimento della richiesta formulata il 26 maggio 2005 dal Questore della medesima città, sottoponeva FR ER alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per anni tre. Imponeva, inoltre, a LI PE, già sottoposto alla misura di prevenzione personale con provvedimento del 13 giugno 2003, una cauzione di cinquemila Euro. Disponeva, infine, la confisca di una serie di beni (società "MW s.n.c. di LI PE e C. con sede in Sesto San Giovanni, viale Granisci n. 185/191, intestata a LI PE, ER LA, IA AS, e relativo complesso aziendale, compreso il ramo di azienda consistente nel "night club La Rocca, concesso in affitto alla società La Rocca s.a.s. di NE MI e C, sottoposta a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale n. 3679/04 r.g.n.r.;
immobile posto in Sesto San Giovanni, viale Granisci n. 191, intestato a LI PE e LI GE, anch'esso sottoposto a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale n. 3679/04 r.g.n.r; immobile situato in Sesto San Giovanni, via Montello n. 24, intestato a LI TA;
immobile sito in Sesto San Giovanni, via Fratelli Bandiera n. 200-202, intestato a LI PE;
immobile posto in Sesto San Giovanni, viale Marelli n. 192, intestato a IA AS;
autovettura Audi RS4 2.7 VS Avant, targata BN 611ZY, intestata a AL PE, sottoposta a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale n. 3679/04 r.g.n.r.; polizza Intesa-vita n. 3260654, intestata a LI PE), ritenuti direttamente o indirettamente riconducibili a LI PE.
2. L'11 dicembre 2006 la Quinta Sezione Penale della Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale, rideterminava in due anni la durata della sorveglianza speciale disposta nei confronti di FR ER, confermando nel resto il provvedimento impugnato.
3. Avverso il decreto emesso dalla Corte d'appello di Milano hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, LI PE e, in qualità di terzi interessati, LI TA, LI GE, ER LA, IA AS, i quali formulano le seguenti doglianze.
LI PE, LI GE, ER LA deducono manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale sia con riferimento alla sussistenza del requisito della pericolosità sociale di LI PE che con riguardo alla riconducibilità dei beni ad illecite attività, tenuto conto del fatto che l'inizio delle condotte antigiuridiche contestate a LI si colloca nell'anno 2000, che LI aveva realizzato vincite rilevanti nelle case da gioco di cui era assiduo frequentatore, debitamente documentate, che la maggior parte dei versamenti effettuati sui conto correnti intestati a LI era stata effettuata mediante assegni LI TA e IA AS lamentano manifesta illogicità della motivazione, poiché i giudici di merito avevano omesso di apprezzare la circostanza che l'acquisto degli immobili era avvenuto in epoca non sospetta e, precisamente, tre anni prima che LI PE venisse accusato di appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, che LI TA disponeva di propri introiti grazie all'attività svolta dal marito, e, inoltre, perché mancava qualsiasi illustrazione dell'iter logico argomentativo sul quale si basa l'affermazione della riconducibilità dell'effettiva proprietà degli immobili a LI PE e della necessità di una intestazione fittizia degli immobili, considerato che di parte degli stessi figura titolare proprio LI PE.
OSSERVA IN DIRITTO
I ricorsi sono manifestamente infondati.
1. Occorre premettere che il sindacato di legittimità sul provvedimento in materia di prevenzione, coerentemente alla sua natura e funzione, è limitato alla violazione di legge e, quindi, non si estende ad un controllo sull'adeguatezza e coerenza logica dell'iter giustificativo della decisione adottata (Cass., Sez. 1, 11.10.2000, Nicoletti). Non possono, pertanto, essere apprezzate in sede di legittimità le doglianze, come quelle in precedente illustrate, concernenti asseriti vizi dell'iter motivazionale del provvedimento impugnato.
2. Relativamente alle altre censure difensive formulate dalla difesa di LI PE, LI GE e ER LA, peraltro formulate in maniera aspecifica e con riproposizione delle argomentazioni già valutate dai giudici d'appello, concernenti la violazione e l'erronea applicazione delle disposizioni di legge che disciplinano le misure di prevenzione personali con particolare riferimento al giudizio di pericolosità sociale e all'assenza di elementi obiettivi, concreti e certi su cui fondare il giudizio di attuale pericolosità sociale, il Collegio osserva quanto segue.
2.1. La condizione richiesta per l'applicabilità di una misura di prevenzione è l'esistenza della pericolosità sociale del proposto, che va accertata con esclusivo riferimento al momento in cui viene emessa la decisione che l'afferma. Ne consegue che, una volta che la pericolosità sia stata riconosciuta esistente al momento della decisione, la misura deve essere disposta, senza che sia impedita dalla possibilità di futuri mutamenti della personalità del soggetto. Inoltre, in tema di rapporti tra procedimento penale e procedimento di prevenzione e di criteri atti alla verifica dell'attualità della pericolosità del proposto, il Collegio osserva che la L. n. 646 del 1982, art. 13 opera di fatto un rinvio alla definizione della fattispecie penale, di cui all'art. 1, medesima legge, che ha introdotto l'art. 416 bis c.p. utilizzando, quali presupposti per l'applicazione delle misure, i metodi e le finalità di tipo mafioso (Sez. 1^, 9 giugno 1983, ric. De Maio;
Sez. 1^, 11 aprile 1983, ric. Giuliano). Ciò che muta, nel rapporto tra processo penale e processo di cognizione, dall'angolo visuale dell'applicazione della misura personale, è il grado di prova in ordine al dato della partecipazione al sodalizio criminoso. È indubbio che, anche nel procedimento di prevenzione, il giudizio deve poggiare su presupposti di fatto oggettivamente verificabili (Corte Cost. sent. 22 dicembre 1980, n. 177; sent. 7 dicembre 1994, n. 419) e che l'appartenenza al sodalizio di stampo mafioso non può essere fondato su meri sospetti e congetture, bensì su indizi, sia pure di gravità, precisione, concordanza di minore intensità rispetto a quelli fondanti la responsabilità penale (Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2002, n. 23041, ER ed altri, rv. 221678; Cass., Sez. 1^, 20 novembre 2000, n. 8914, Pugliarelli, rv. 218359; Cass. Sez. 1^, 20 novembre 2000, n. 8922, Marino, rv. 218362). Il sillogismo indiziario articolato in sede di prevenzione personale appare, quindi, funzionale ad un giudizio prognostico avente ad oggetto la probabilità della futura commissione di reati e la pericolosità sociale del soggetto a procedimento di prevenzione va rapportata a determinati parametri che, allorché si tratti di pericolosità sociale qualificata dall'appartenenza ad associazione di tipo mafioso, debbono raggiungere la consistenza dell'indizio (Cass., Sez. 1^, 27 giugno 1987, Amato;
Cass., Sez. 1^, 21 aprile 1987, Ragosta;
Cass., Sez. 5^ 18 settembre 1997, Iovine). Nel corso del giudizio di prevenzione il giudice di merito, per esprimendo il giudizio di pericolosità ai fini dell'adozione di misure di prevenzione, è legittimato a servirsi di elementi di prova e/o indiziali tratti da procedimenti penali, anche se non ancora conclusi, e, nel caso di processi definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato. Tale potestà incontra due limiti: a) il giudizio, come in precedenza evidenziato, deve essere fondato su indizi, ossia su elementi certi, dai quali possa legittimamente farsi discendere l'affermazione dell'appartenenza all'associazione di stampo mafioso e, quindi, dell'esistenza della pericolosità, sulla base di un ragionamento immune da vizi logici;
b) gli indizi dai quali desumere la pericolosità sociale, peraltro, non debbono avere i caratteri di gravità, precisione e concordanza, richiesti dall'art. 192 c.p.p. (Cass. Sez. 6^, 7 aprile 1997, Crimi;
Cass., Sez. 6^, 19 gennaio 1999, Consolato). 2.2. È, inoltre, da escludere ogni pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello di prevenzione (Cass, Sez. 5^, 31 maggio 2000, Mammone;
Cass., Sez. 1^, 21 ottobre 1999, Castelluccio;
Cass., Sez. 1^, 12 gennaio 1999, Bonanno). Alla stregua dell'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, il giudice della prevenzione può utilizzare circostanze di fatto emergenti da procedimenti penali, in tali sedi valutate come insufficienti al fine di fondarvi un giudizio di responsabilità penale, cosi prescindendo dalle conclusioni alle quali il giudice penale è pervenuto, sempre che, a tali fini e in ordine a tali elementi, il giudice della prevenzione abbia effettuato un puntuale esame critico, al fine di affermare l'esistenza sul piano della realtà di siffatte circostanze fattuali e di individuarne la diretta incidenza sul giudizio di pericolosità sociale (Cass, Sez. 1^, 18 marzo 1994, La Cava;
Cass., Sez. 1^, 3 novembre 1995, Repaci).
2.3. L'ordinanza impugnata è conforme ai principi in precedenza enunciati, avendo dettagliatamente illustrato, in rapporto alla posizione di LI, gli elementi su cui si fonda il giudizio di pericolosità sociale che ha giustificato l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s., desumibile dai rapporti intrattenuti dal ricorrente con RA PE, esponente del clan ES della 'ndrangheta calabrese, e con LI FA, anch'egli inserito in contesti di criminalita' organizzata calabrese, per questioni relative alla fornitura di rilevanti quantitativi di cocaina, nonché dalla intervenuta condanna per violazioni alla normativa sugli stupefacenti.
3. Relativamente alle censure formulate da LI PE e dagli altri ricorrenti a proposito della misura di prevenzione reale, il Collegio osserva quanto segue.
In tema di confisca di beni riferibili ad un soggetto sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., il concetto di disponibilità indiretta della L. 31 maggio 1965, n. 575, ex art. 2 ter non può ritenersi limitato alla mera relazione naturalistica o di fatto con il bene, ma va esteso, al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorché il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di altri (Cass. 22 aprile 1996, n. 398, Brusca). Ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 bis deve essere, inoltre, distinta la posizione del coniuge, dei figli, dei conviventi nell'ultimo quinquennio da quella degli altri terzi. La disponibilità dei beni - costituente il presupposto per la confisca in capo alla persona pericolosa di quelli di cui si sospetta la provenienza illecita - non deve necessariamente concretarsi in situazioni giuridiche formali, essendo sufficiente che il prevenuto possa di fatto utilizzarli, anche se formalmente appartenenti a terzi, come se ne fosse il vero proprietario. Nei confronti del coniuge, dei figli e dei conviventi siffatta disponibilità è presunta, senza necessità di specifici accertamenti, dal momento che la L. n. 575 del 1965, art. 2 bis considera separatamente dette persone rispetto a tutte le altre, fisiche o giuridiche, della cui interposizione fittizia, invece, devono risultare gli elementi di prova (Cass. 10 febbraio 1997, n. 4916, rLiso). Il provvedimento impugnato è conforme a questi principi giuridici. Infatti la Corte d'appello di Milano, con motivazione puntuale, sorretta da un saldo ragionamento logico-giuridico ancorato all'esame di tutte le specifiche risultanze di fatto acquisite nel contraddittorio fra le parti - in quanto tali non censurabili in sede di legittimità e non suscettibili di ricostruzioni alternative, pur sollecitate dalla difesa nei motivi di ricorso - ha evidenziato l'assoluta sproporzione esistente tra i redditi lecitamente percepiti dai ricorrenti e il valore degli immobili, delle attività imprenditoriali, dell'auto, nonché l'entità delle somme di denaro depositate sui conti correnti bancari, oggetto della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, nonché l'insufficienza della capacità reddituale di ciascuno dei ricorrenti, inidonea a giustificare le suddette disponibilità mobiliari e immobiliari. La Corte ha, in particolare, valorizzato, con argomentazione correttamente articolata e conforme al paradigma normativo, le seguenti circostanze di fatto, in quanto tali in suscettibili di rivalutazione in sede di legittimità, rilevanti ai fini della disposta confisca, dopo avere precisato che l'impugnazione proposta da IA AS investe solo il bene a lui intestato, posto in Sesto San Giovanni, via Marelli n. 192:
- assenza di qualsiasi forma di lecito reddito di LI PE, il quale, a fronte degli acquisti degli immobili e delle attività di seguito precisati, della disponibilità di un'auto di grossa cilindrata del valore di L. 138 milioni, della titolarità di una polizza vita, accesa il 3 aprile 2001 con il versamento di un premio unico di cinque milioni, prelevati dal conto corrente n. 16656/1, intestato al predetto LI, su cui erano transitate rilevanti somme di denaro in concomitanza con i traffici di stupefacenti, solo in epoca risalente (anni 1992-1993) aveva presentato una dichiarazione dei redditi, peraltro per importi assolutamente modesti, mancanza di qualsiasi prova documentale in ordine all'asserita attività "a nero" - peraltro irrilevante per dimostrare la liceità della provenienza dei beni - svolta dal ricorrente nel settore dell'edilizia, disponibilità di ingenti flussi di denaro rilevati attraverso l'esame della documentazione bancaria e non riconducibili ad attività lecite di alcun tipo, elevato tenore di vita, intensa pratica del gioco d'azzardo;
- insufficienza dei redditi, oltre che di LI PE, anche di ER LA (figlio di LI GE e ER
TA) e di IA AS (figlio di LI TA e IA FR), intestatari ciascuno del 25% delle quote del capitale sociale della s.n.c. MW (per il restante 50% appartenente a LI PE), considerato, da un lato, l'entità dell'esborso complessivo di L. 140 milioni per l'acquisto delle quote (avvenuto il 6 marzo 2000) e dell'attività commerciale, la cui sede era luogo di ritrovo dell'organizzazione criminale facente capo a ER e LI e di copertura per le attività illecite (cfr. risultanze del procedimento penale) e, dall'altro, l'omessa presentazione di dichiarazione dei redditi da parte di IA AS e il modesto importo (L. 26 milioni ogni anno) indicato nelle dichiarazioni dei redditi di ER LA;
in tale contesto particolare rilievo assumevano le dichiarazioni rese da GE LI, che riferiva di essersi prestata, insieme con il figlio e il nipote, ad accondiscendere ad una richiesta del fratello PE che, dovendo costituire una società, aveva sollecitato la loro disponibilità a figurare quali soci, ma di essere all'oscuro delle modalità di acquisto e di gestione dell'attività, come del resto confermato dal venditore delle quote, OT FR, che riferiva che le trattative per l'acquisto del locale notturno erano state condotte personalmente da LI, che si era occupato di effettuare tutti i pagamenti in contanti;
- mancanza e/o insufficienza dei redditi di IA AS, dimorante in Roccabernarda e titolare dell'immobile situato in Sesto San Giovanni, via Marelli n. 192, comprato il 17 gennaio 2000 - ossia due mesi prima dell'acquisto delle quote societarie indicate al punto che precede - al prezzo di L. 43 milioni, corrisposto prima della conclusione del contratto di compravendita con i soldi provenienti dal conto corrente di LI PE (cfr. documentazione bancaria in atti e accertamenti patrimoniali relativi a IA);
- assenza di redditi leciti in capo a LI PE e alla sorella GE nel periodo dell'acquisto dei seguenti immobili: a) immobile, posto in Sesto San Giovanni, viale Granisci n. 191, adibito ad attività di night-club, acquistato mediante corresponsione della somma di L. 260 milioni (80 in contanti e 180 con accollo di un mutuo), grazie alle trattative condotte con il venditore OT da parte di LI PE che aveva anche effettuato i pagamenti, e si era avvalso della sorella LI GE quale semplice prestanome (cfr. dichiarazioni ammissive di LI GE); b) immobile posto in Sesto San Giovanni, via Fratelli Bandiera n. 200-202, il cui preliminare di acquisto per la somma di L. 150 milioni era stato intestato a LI GE, che si era impegnata ad acquistare per sè o per persona da nominare e aveva, poi, designato il fratello PE che aveva sottoscritto il contratto definitivo di compravendita (dichiarazioni di IC NA LO);
- mancanza di leciti redditi documentati, oltre che di LI PE, anche di LI TA, dimorante a Roccabernarda, con riferimento all'acquisto dell'immobile situato in Sesto San Giovanni, via Montello n. 24, intestato formalmente a LI TA;
quest'ultima aveva percepito retribuzioni annue solo nel periodo 1998-2002 (circa diciannove milioni nel 1998, nulla nel 2001, 8 milioni negli altri anni), era titolare di una pensione di reversibilità del marito e di un vitalizio Inail per complessivi Euro 1690 lordi al mese, a fronte del valore del bene immobile (L. 550 milioni) pagato in contanti da LI PE, il quale si era personalmente occupato di condurre le trattative, di sottoscrivere il contratto preliminare, di pagare gli acconti e la commissione dell'agenzia immobiliare, di versare gli onorali di spettanza del notaio, di scegliere e pagare l'impresa incaricata della ristrutturazione e della sopraelevazione dell'immobile (cfr. dichiarazioni di Michele Baldassarre e analisi della documentazione bancaria).
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e, in mancanza di prova dell'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento ciascuno della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2008