Sentenza 10 aprile 2008
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il principio secondo cui il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare implicito nella ritenuta attualità dell'appartenenza, opera anche quando quest'ultima assuma la forma del "concorso esterno", caratterizzato, in quanto tale, dalla non estemporaneità del contributo prestato al sodalizio e, quindi, dalla presunzione di attualità del pericolo, in assenza di elementi dai quali possa fondatamente desumersi l'avvenuta interruzione del rapporto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/2008, n. 35357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35357 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO AN - Presidente - del 10/04/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 962
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 027787/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'AR AR N. IL 27/10/1945;
2) OR EP N. IL 27/12/1946;
avverso DECRETO del 18/04/2007 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Izzo G., che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Palermo, con decreto 18/4/2007, confermava quello in data 19/7/2004 del locale Tribunale, nella parte in cui aveva applicato a D'IG LE la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. - con obbligo di soggiorno nel comune di residenza - per anni due, gli aveva imposto la cauzione di Euro 1.500,00 ed aveva disposto la confisca delle quote sociali della "Edilforestale Sicula" di pertinenza del D'IG e di IS PP.
Rilevava il Giudice distrettuale che la prognosi di pericolosità sociale del proposto era sorretta da elementi di fatto già vagliati in sede penale e posti a fondamento della sentenza 22/3/2001 del Gup di Palermo, che aveva applicato al predetto la pena concordata in relazione al reato di concorso esterno in associazione mafiosa, situazione questa che induceva ad apprezzare la pericolosità in termini di attualità; precisava, quanto alla misura patrimoniale, che la natura "mafiosa" della società "Edilforestale Sicula", riconducibile a D'IG LE classe 1930 (zio del proposto e condannato, nei due gradi di merito, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.), era incontestabile e che, alla luce delle propalazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare LA AN), detta società era inserita nel sistema illecito di aggiudicazione degli appalti.
Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il loro difensore, il D'IG e la IS, lamentando la violazione della L. n. 575 del 1965, art. 1 e art. 2 ter, comma 3, difettando il requisito della pericolosità sociale in capo al primo e non potendo condividersi gli argomenti in base ai quali si era ritenuta la natura "maliosa" della società le cui quote erano state oggetto di confisca. I ricorsi sono inammissibili.
La Corte di merito, invero, da adeguato conto degli elementi di fatto idonei a fondare il formulato giudizio di pericolosità sociale in termini attuali.
In tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il principio secondo cui il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare implicito nella ritenuta attualità dell'appartenenza, opera anche quando quest'ultima assuma la forma del "concorso esterno", caratterizzato, in quanto tale, dalla non estemporaneità del contributo prestato al sodalizio e, quindi, dalla presunzione di attualità del pericolo, in assenza di elementi dai quali possa fondatamente desumersi l'avvenuta interruzione del rapporto (cfr. Cass. sez. 2^ 16/2/2006 n. 7616). Il decreto impugnato evidenzia che il proposto aveva attivamente partecipato al sistema spartitorio degli appalti nell'area compresa tra i comuni di Partitico, Borsetto e Montelepre, era radicato "nel tessuto imprenditoriale e politico locale" ed aveva "un elevato grado di compenetrazione negli interessi illeciti dell'associazione mafiosa".
Tale percorso argomentativo rimane estraneo al sindacato di legittimità, circoscritto, secondo l'espressa previsione della L. n.1423 del 1956, art. 4, comma 11, alla sola violazione di legge,
limitazione questa riconosciuta dal Giudice delle leggi (cfr. sentenza n. 321/'04) non irragionevole, stante la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale.
Anche in relazione alla misura patrimoniale, il decreto impugnato giustifica in modo adeguato, logico e coerente con la normativa in materia la conclusione alla quale perviene. La censura articolata sul punto in ricorso è generica e non denuncia alcuna specifica violazione di legge in cui sarebbe incorso il Giudice a quo. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di essi al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2008