Articolo 120 del Codice antimafia
Articolo 118
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Art. 120. Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ;
b) legge 31 maggio 1965, n. 575 ;
c) decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4 , convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50 ;
d) articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ;
e) articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646 ;
f) articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 ;
g) articolo 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401 ;
h) articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ;
i) articoli 1 , 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 ;
l) articoli 70-bis , 76-bis , 76-ter , 110-bis e 110-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 .
((2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 ;
b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 ;
c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150 .))
Entrata in vigore il 9 agosto 2025
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