Sentenza 17 maggio 2013
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazione di tipo mafioso, il principio secondo cui il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare implicito nella ritenuta attualità dell'appartenenza opera anche quando quest'ultima assume la forma del "concorso esterno", caratterizzato dalla non temporaneità del contributo prestato al sodalizio e, quindi, dalla presunzione di attualità del pericolo, salvo che non ricorrano elementi dai quali si desuma l'avvenuta interruzione del rapporto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2013, n. 39205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39205 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria C. - Presidente - del 17/05/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 1744
Dott. LOCATELLI EP - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA EP - Consigliere - N. 32985/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA CI N. IL 16/04/1962;
avverso il decreto n. 15/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 30/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. Gaeta Pietro, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque infondato il ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato quello in data 7 febbraio 2012, con il quale il Tribunale della stessa sede, aveva rigettato l'istanza proposta da ZI IP di revoca della misura di prevenzione (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre), alla quale l'istante era stata sottoposta, con decreto del 29 giugno 2006, a ragione di una pericolosità "qualificata" ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 1, affermata in base alla condanna (divenuta irrevocabile)
subita dalla IP nel marzo 2003, per concorso esterno in associazione mafiosa, per avere contribuito a gestire il patrimonio immobiliare riconducibile al vertice corleonese del sodalizio mafioso "Cosa Nostra" e per avere, avvalendosi della sua veste di esercente la professione di avvocato, favorito lo scambio di corrispondenza tra il proprio padre detenuto, IP EP, ed il noto boss RO BE, all'epoca dei fatti al vertice di quel sodalizio mafioso.
1.2 La Corte territoriale, per quanto ancora interessa nel presente giudizio, ha respinto l'impugnazione proposta dalla IP, in quanto ha ritenuto che l'appellante non avesse addotto concreti elementi idonei da far ritenere effettivamente cessata o attenuata la pericolosità sociale, precisando, al riguardo, che nel caso della IP, la pericolosità si caratterizza per il requisito dell'attualità 2immanente all'accertata appartenenza ad un sodalizio mafioso", il quale può essere escluso, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale, "solo in presenza di un'acclarata disgregazione del sodalizio" ovvero "di ben precise e persuasive prove di recisione del vincolo di affiliazione".
1.2.1 In particolare, ad avviso della Corte territoriale, non potevano costituire elementi sufficiente per ritenere cessata la pericolosità sociale della IP:
- ne' la circostanza che l'appellante, con provvedimento in data 30 settembre 2008, era stata ammessa alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 quinquies Ord. Pen., trattandosi di un dato già valutato in sede di applicazione della misura e ritenuto insufficiente a dimostrare una "totale revisione del proprio stile di vita" normalmente implicante il rilascio di dichiarazioni aventi contenuto collaborativo;
- ne' l'ulteriore circostanza che, espiata interamente la pena, nei confronti della prevenuta era stata disposta la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata applicatele, e ciò in quanto, gli elementi valutati in quella sede (regolarità della condotta nel corso dell'espiazione della pena e dell'esecuzione della misura di sicurezza;
assenza di diversi precedenti e di pendenze giudiziarie;
volontà di riscatto morale e sociale, manifestata con la cura materna delle figlie e la dedizione a persone svantaggiate;
positive risultanze del servizio sociale) non apparivano univocamente significativi di una effettiva rescissione dei legami intrattenuti dalla IP con il sodalizio mafioso;
- ne' il solo decorso del tempo dalla data di applicazione della misura senza aver dato adito a rilievi, elemento di per sè insufficiente per valutare in modo completo un effettivo cambiamento dello stile di vita, anche in considerazione del periodo di detenzione sofferto.
2. Avverso la decisione di rigetto dell'appello ha personalmente proposto ricorso per cassazione l'interessata, che ne deduce l'illegittimità sotto i profili della violazione di legge, sostanziale (L. n. 1423 del 1956, art. 7) e processuale (art. 125 c.p.p., comma 2 e art. 546 c.p.p.).
Quanto al primo profilo di illegittimità dedotto in ricorso, esso risiederebbe, secondo la ricorrente, nell'avere la Corte territoriale ritenuto applicabile anche nei confronti di un concorrente esterno ad un sodalizio mafioso, il quale abbia fornito un contributo risalente nel tempo, rilevante ma occasionale o comunque temporalmente limitato, il principio da tempo elaborato da questa Corte (il riferimento è a Sez. 1, n. 2019 del 31/03/1995 - dep. 30/05/1995, P.G. in proc. Cafai, Rv. 201459) ma con riferimento alla diversa ipotesi di "soggetti indiziati di appartenenza a un'associazione di tipo mafioso", secondo cui tale appartenenza implica di per sè "una latente e permanente pericolosità sociale del soggetto", sicché "una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata" non occorre "che si dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare attualmente pericoloso", potendo la stessa venir meno solo "per effetto del recesso personale o della disintegrazione dell'associazione, non essendo sufficiente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative" (in tal senso, ex multis, Sez. 2, n. 44326 del 11/10/2005 - dep. 05/12/2005, Metastasio ed altri, Rv. 232779; e da ultimo, Sez. 2, n. 3809 del 15/01/2013 - dep. 24/01/2013, Castello e altri, Rv. 254512). Al riguardo nel ricorso si osserva che seppure questa Corte regolatrice ha in effetti riconosciuto come legittima la possibilità di applicare anche al concorrente esterno in associazione mafiosa le esposte considerazioni in tema di attualità della pericolosità (il riferimento è a Sez. 2, n. 1023 del 16/12/2005 - dep. 12/01/2006, Canino, Rv. 233169), ciò ha affermato, tuttavia, con riferimento al caso di un concorrente esterno "dal quale l'associazione ha ricevuto un apporto e sul quale, secondo le sue regole e le prassi comportamentali, ritiene di poter continuare a contare in caso di bisogno, specie se l'apporto è stato fornito per un notevole arco temporale, dando origine a rapporti stabili". Secondo la ricorrente, pertanto, solo ricorrendo siffatta ipotesi, in assenza di segnali di discontinuità nel comportamento del proposto, non appare in violazione di legge ritenere l'attualità della pericolosità del proposto, anche se non risultano accertati ulteriori suoi comportamenti illeciti dopo quelli che hanno condotto a ritenere sussistente il concorso esterno, ma, si fa rilevare in ricorso, non è questo il caso della ricorrente, il cui rapporto con Cosa Nostra "è stato occasionale, si è svolto in un breve arco temporale (5 dicembre 1998 -settembre 1999) ed è sempre stato mediato dalla figura paterna".
Quanto poi al secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce, sintetizzando argomentazioni invero ben più articolate, che la motivazione addotta dalla Corte territoriale per escludere la sussistenza di elementi dimostrativi di una effettiva cessazione della sua pericolosità sociale sia solo apparente, avendo i giudici di appello apoditticamente ed incongruamente svalutato la rilevanza di alcuni significativi elementi - regolarità della condotta nel corso sia dell'espiazione della pena che dell'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata;
assenza di precedenti condanna e di pendenze giudiziarie;
volontà di riscatto morale e sociale, manifestata con la cura materna delle figlie e la dedizione a persone svantaggiate;
positive risultanze del servizio sociale - positivamente apprezzati, per altro, dal Magistrato di sorveglianza in sede di riesame della pericolosità ex art. 208 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione proposta personalmente da IP ZI è inammissibile.
1.1 Occorre premettere che, la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, recante "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, "limita alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione ed esclude la ricorribilità in cassazione per vizio di illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, confortato anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 321 del 2004), in tema di misure di prevenzione non è, pertanto, deducibile il vizio di manifesta illogicità della motivazione, ma solo quello di mancanza di motivazione, qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10 (Cass., Sez. 6A, 17 dicembre 2003, n. 15107, rv. 229305;
Cass., 26 giugno 2002, n. 28837, rv. 222754; Cass., Sez. 2A, 6 maggio 1999, n. 2181, rv. 213852). Alla mancanza di motivazione è, peraltro, equiparata l'ipotesi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, o sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Cass., Sez. Un. 28 maggio 2003, Pellegrino, rv. 224611; Cass., Sez. 1^, 9 novembre 2004, Santapaola, rv. 230203). È, quindi, da escludere, in materia di misure di prevenzione, la deducibilità del vizio di motivazione, a meno che quest'ultima sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e cioè sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi. La maggior parte delle censure mosse contro il provvedimento impugnato attiene, in realtà, alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione impugnata e all'adeguatezza logica del ragionamento seguito dalla Corte d'appello nella valutazione degli indizi, nell'accertamento della pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura e dell'attualità della stessa.
1.2. Tanto premesso in ordine all'ambito del controllo riservato a questa Corte rispetto ai motivi di ricorso formulati dalla difesa, la Corte osserva che il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati, avendo diffusamente argomentato in ordine alla insussistenza delle condizioni per la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. In particolare la Corte territoriale ha evidenziato come "l'appartenenza ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso" implica di per se stessa una latente e permanente pericolosità del soggetto.
Conseguentemente, per poter ritenere cessata l'attualità della pericolosità, occorre acquisire prova certa e rigorosa del recesso del soggetto dal sodalizio criminoso, nel caso in esame non ravvisata con plausibile motivazione, per quanto il dato della mancata collaborazione con la giustizia non sia, di per sè, l'unico e dirimente parametro.
Al riguardo non è superfluo precisare, come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua approfondita e condivisibile requisitoria scritta, come "la fondamentale doglianza espressa nel ricorso consiste nell'assimilazione operata ...tra l'appartenente al sodalizio mafioso ed il concorrente sterno in punto di rescissione del vincolo quale presupposto per la favorevole diagnosi di pericolosità sociale". Si afferma infatti in ricorso che solo il soggetto indiziato di appartenenza al sodalizio mafioso - l'intraneus - potrebbe cioè palesare un rapporto con il sodalizio "tendenzialmente perpetuo", che cessa soltanto con il recesso o con l'estromissione del proposto dall'organizzazione criminosa" (oltre che con la disintegrazione di quest'ultima), ipotesi, queste, evidentemente non adattabili al concorrente esterno, la cui peculiarità sarebbe dunque apprezzabile anche nel giudizio di prevenzione.
Tali preliminari censure risultano nondimeno infondate, come correttamente osservato nella citata requisitoria. Questa Corte regolatrice ha infatti evidenziato come, in tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il principio secondo cui il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare implicito nella ritenuta attualità dell'appartenenza, opera anche quando quest'ultima assuma la forma del "concorso esterno", caratterizzato, in quanto tale, dalla non estemporaneità del contributo prestato al sodalizio e, quindi, dalla presunzione di attualità del pericolo, in assenza di elementi dai quali possa fondatamente desumersi l'avvenuta interruzione del rapporto (Cass. sez. 6, 10 aprile 2008, n. 35537, rv. 241251; Cass. sez. 2, 16 febbraio 2006, n. 7616). Dirimente, in sostanza - sostiene correttamente il Procuratore Generale - non è l'appartenenza piuttosto che il contributo esterno, ben potendo quest'ultimo assumere connotazioni tali da risultare assimilabile all'intraneità quanto ad idoneità a generare la pericolosità sociale. La linea di discrimine è piuttosto ravvisabile nella "qualità" del concorso esterno giudizialmente accertato, onde verificare se esso si sia risolto in un mero estemporaneo contributo al sodalizio ovvero abbia avuto consistenza storica e fenomenica di maggiore pregnanza. Sul punto, la difesa insiste - reiterando argomenti già prospettati in sede di richiesta di revoca e di appello contro il suo diniego - sulla natura occasionale, temporanea (dal dicembre 1998 al settembre 1999) e mediata (dalla figura paterna) di tale apporto: e cita una serie di circostanze a comprova di ciò, tutte relative al periodo post crimen (condotta positiva durante il decorso della misura di sicurezza della libertà vigilata;
assenza di altri procedimenti penali;
positivi giudizi prognostici di altre autorità giudiziarie, ecc). L'argomentazione difensiva, tuttavia, prova troppo in relazione al presente giudizio. Invero, rispetto all'apprezzamento del giudice di merito circa la "gravità" della condotta originaria generativa della pericolosità sociale appare preclusa, in questa sede, la censura prospettata dalla ricorrente: ciò in quanto il percorso argomentativo del giudice di merito, sul punto, rimane estraneo al sindacato di legittimità, circoscritto, secondo l'espressa previsione della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, alla sola violazione di legge, stante la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale. Fondatamente quindi il Procuratore Generale sostiene "che il ritenere, da parte della difesa, "debole" una pericolosità sociale derivata dalla commissione di un reato che essa reputa del tutto occasionale e circoscritto è giudizio inidoneo a rappresentare una "censura" in sede di legittimità ed, in particolare, nella materia della prevenzione: non segnala una violazione di legge, dunque non destruttura il diverso apprezzamento del giudice di merito". Nè hanno maggiore fondamento le ulteriori censure che vorrebbero quasi necessaria la coincidenza degli universi teorici della pericolosità sociale nella misura di sicurezza ed in quella di prevenzione, coincidenza esclusa invece dalla Corte d'appello. Anche sul punto, la motivazione del provvedimento impugnato si sottrae alle censure prospettate: e non soltanto per la formale ragione che esse non segnalano, in realtà, alcuna violazione di legge, ma si reggono sulla contestazione alla motivazione. Invero, volendo evadere da un giudizio di formale inammissibilità della censura, è comunque agevole osservare come nessuna contraddizione "di sistema" sia ravvisabile tra una pericolosità sociale esclusa ai fini della cessazione della misura di sicurezza della libertà vigilata ed una pericolosità sociale invece ritenuta ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione, desunta, quest'ultima, sulla base di una pregressa condanna per il reato di concorso esterno nel reato di cui all'art. 416 bis c.p.p.. Diverse sono infatti le origini e le finalità dei due istituti con la conseguenza che, come si osserva ancora nella citata requisitoria, risulterebbe ellittica ed improponibile la sovrapposizione invocata dalla difesa quanto a presupposti, estinzione e "qualità" della pericolosità nei due diversi istituti.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000) - al versamento alla cassa delle ammende di una somma congruamente determinabile in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al spese processuali e al versamento della somma di Euro 500,00 ammende. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2013