Sentenza 27 giugno 2013
Massime • 5
Nel procedimento di prevenzione, mentre per il difensore del proposto è sufficiente per proporre ricorso per cassazione un mandato difensivo analogo a quello rilasciato dall'imputato nel processo penale, ai sensi del comma terzo dell'art. 571 cod. proc. pen., per i terzi interessati è indispensabile il conferimento di procura speciale. (Nella specie, in presenza del conferimento di un unico mandato al difensore da parte del proposto e dei terzi interessati, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso del primo e dichiarato inammissibile quello degli altri).
Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti l'inesistenza o la mera apparenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure un decreto che aveva dato conto di un consolidato quadro indiziario, utile a giustificare la pericolosità del ricorrente in termini di coerenza anche riguardo al requisito dell'attualità).
Nel procedimento di prevenzione, il proposto è legittimato ad impugnare il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi solo se esplicita le specifiche ragioni che lo giustificano a contraddire in luogo dei titolari formali dei beni, ad esempio deducendo un sovraccarico di acquisizioni a lui riferite, idoneo ad incidere sulla valutazione della proporzione tra la sua capacità patrimoniale e le utilità acquisite.
In tema di misure di prevenzione antimafia, sono soggetti a confisca anche i beni che il proposto ha acquisito, direttamente o indirettamente, in epoca antecedente a quella a cui si manifesta la sua pericolosità, se ne risulta la sproporzione rispetto ai redditi e l'assenza di fonti lecite di acquisto.
In tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di beni acquistati con il ricavato dalla dismissione di altri beni, la cui acquisizione non trova conforto in una proporzionata disponibilità finanziaria, reddituale o comunque lecita, nel periodo di riferimento. (Fattispecie relativa alla confisca di beni costituenti il reimpiego del prezzo ottenuto dalla vendita di un immobile acquisito con fondi la cui provenienza non risultava comprovata la liceità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2013, n. 35240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35240 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/06/2013
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 856
Dott. DE AMICIS AN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 2616/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON DO N. IL 03/11/1966;
AR NI N. IL 14/11/1972;
DE OS IP N. IL 03/01/1985;
AR NA N. IL 10/04/1966;
avverso il decreto n. 70/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 18/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
lette le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, con la quale si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. RD IC e AT CA, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale nei confronti dei figli minori RD NC, RD AN e RD AN, ed ancora De OS RI, amministratore della società latina Comunicazioni srl e AT OD, legale rappresentante della UN & Beautiful srl, tutti per il tramite del medesimo difensore, propongono ricorso per Cassazione avverso il decreto della Corte di Appello di Roma con il quale è stata data conferma integrale alla decisione in primo grado assunta dal Tribunale di Latina di irrogare al RD IC la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni tre mentre è stata data conferma parziale alla decisione, contestualmente assunta dal Tribunale di Latina, sempre nei confronti del RD nonché di tutti gli altri odierni ricorrenti, quali terzi interessati, con la quale è stata disposta la confisca di prevenzione di diverse utilità, in particolare rapporti bancari variamente identificati, beni mobili registrati e immobili, partecipazioni, totalitarie, di società di capitali e sottostanti patrimoni aziendali.
2. Il giudizio di pericolosità sociale, posto a fondamento dei due contestati interventi in prevenzione, riposa sulla considerazione in forza alla quale il RD, per quanto emerso nel procedimento, risulta essere persona stabilmente dedita all'attività delittuosa, in particolare truffa e riciclaggio, svolta in stretto collegamento con la criminalità organizzata, evidenziando professionalità e abitualità di raro spessore. Sul versante della misura patrimoniale, risultano prima individuate le ragioni di riferibilità indiretta di talune utilità al proposto, primariamente in ragione dei rapporti di parentela e affinità correnti con i terzi interessati, e dappoi, viene rimarcata la sproporzione tra la disponibilità reddituale del nucleo familiare riconducibile al proposto e gli investimenti veicolati nella acquisizione delle diverse utilità sottoposte a confisca.
3. La misura personale.
3.1 La difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, ancorando nominalmente quest'ultima doglianza anche ai disposto di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e). Evidenzia al fine che la documentazione prodotta, in aperto contrasto con le emergenze investigative addotte dalla Questura di Latina a supporto della richiesta, acriticamente fatte proprie dal Tribunale prima e dalla Corte di Appello poi, (Ndr: testo originale non comprensibile) che il RD non sarebbe affiliato, colluso o collegato al clan Di AU (essendo venuta meno, anche in sede cautelare, la contestazione ex art. 416 bis c.p., mossa al ricorrente nel procedimento penale 2250/04 RGPM pendente innanzi al Tribunale di PO, posto, tra gli altri elementi, a fondamento dell'iniziativa in prevenzione); che in particolare, dal 2004 lo stesso avrebbe rescisso ogni contatto con la criminalità, trasferendo peraltro la propria residenza in Latina, senza porre in essere ulteriori condotte penalmente rilevanti;
ancora, che, all'infuori di una condanna per una rapina al 1986 e fatta oggetto di riabilitazione, gli ulteriori precedenti di polizia richiamati a sostegno del provvedimento in contestazione non sono sfociati in altrettante condanne in sede giudiziaria;
che le frequentazioni rilevate con pregiudicati non tenevano conto che diversi tra i soggetti specificatamente elencati al fine erano prossimi congiunti del proposto e comunque incensurati. Da qui l'insussistenza della pericolosità, quantomeno sul versante della attualità della stessa.
4. Quanto alla misura patrimoniale.
Le deduzioni difensive vengono differenziate in ragione della diversa natura delle utilità in confisca.
4.1 In ordine ai conti correnti, certificati di deposito, investimenti assicurativi: la difesa evidenzia che i conti correnti di cui ai punti 1 e 2 del sequestro erano non più esistenti all'atto del sequestro perché estinti;
i certificati di deposito di cui ai punti 3, 4, 5, sarebbero sette e non ventuno;
quelli sub 7, creati nel 2007 attraverso un versamento iniziale e poi accumuli mensili, in ogni caso sarebbero investimenti derivati dalla alienazione di uno degli appartamenti di cui all'edificio in PO, corso OR Emanuele, venduto nel 2007 in favore di CC SS;
l'utilità sub 3 sarebbe poi un buono fruttifero costituito dal nonno materno nel marzo 1996 in favore del figlio del proposto;
quelli ai punti 4, 5, sarebbero stati costituiti in occasione dei compleanni e onomastici dei figli, cui risultano intestati;
la polizza di previdenza sub 8 costituita con un versamento iniziale del 2006 e con successivi versamenti negli anni successivi;
quelli sub 9, dismessi nel 2008.
4.2 Sulle società. Quanto alla Latina comunicazioni srl: le quote sono intestate a terzi, De OS RI e De OS RA mentre il presupposto della disponibilità in capo al proposto è stato rinvenuto nella mera identità della sede con quella di altra società allo stesso riferibile;
ciò tuttavia dimenticando che si tratta di domicilio professionale di un commercialista presso il quale v'è la sede di diverse società e dunque di elemento indiziario troppo vago per giungere alla dimostrazione della riferibilità della stessa al proposto. Quanto alla UN & AT, le cui quote risultano cedute a terza persona prima del sequestro, il presupposto, del tutto inidoneo, per il sequestro è costituito dal riscontro di una delega ad operare sul conto corrente della detta società in capo al RD.
4.3 Sui beni immobili, tre diversi profili.
4.3.1 Il primo attiene ad alcune duplicazioni di cespiti correlate al fatto che i coniugi RD e AT ebbero ad acquistare nel 2001 un edificio in PO, RS OR Emanuele per poi ristrutturarlo procedendo ad alcuni accorpamenti catastali ed ad alcuni frazionamenti. Da qui le duplicazioni, alcune riscontrare dalla Corte tanto da disporre la correzione della confisca resa in primo grado, altre sfuggite a tale controllo. La stessa corte non considera poi, come fatto per altri cespiti dismessi in precedenza al decreto, che il bene sub 13 era stato venduto prima del decreto ad un terzo estraneo.
4.3.2 Il secondo sottende una ulteriore distinzione tra i cespiti collocati a PO e quelli siti in Latina. Quelli situati in PO sono riferibili al detto edificio di RS OR;
incomprensibilmente la Corte ritiene non possano essere utilizzate, sommate al reddito, anche ulteriori fonti di provvista (nella specie derivanti dalla vendita di un precedente immobile nel 1997 e di un esercizio commerciale nel 1998); si tratterebbe di beni comunque precedenti all'emergere della pericolosità sociale, emersa nel 2004. Quanto ai beni in Latina la Corte avrebbe sbrigativamente escluso la compatibilità con le disponibilità del nucleo familiare del ricorrente perché mancherebbe la prova della movimentazione del danaro utilizzato verso questi acquisti, tralasciando l'analitica descrizione fatta dal Consulente di parte che da conto delle modalità attraverso le quali è stata rinvenuta la provvista funzionale agli acquisiti in esame: in particolare per il bene sub 17, tramite la vendita del cespite sub 18 del sequestro, a sua volta acquistato nel 1999; per quelli sub 37, 38, 39 dalla vendita di quelli sub 26 e 27, cespiti siti nell'edificio d corso OR Emanuele in PO.
4.4 La Corte infine avrebbe ritenuto come non adeguatamente comprovata la provenienza della somma di Euro 218.352,64 rinvenuta in un conto corrente acceso dal proposto presso la BNL di Latina. Dimostrazione per contro adeguatamente ricavabile dalla documentazione prodotta a corredo della Consulenza di parte.
4.5 Beni mobili registrati: trattasi di acquisti irrisori, resi a mezzo finanziamenti, tutti mediante frazionamento dei pagamenti perfettamente compatibili con i rispettivi redditi.
5. Con memoria pervenuta a questa Corte in data 24 giugno 2013 la difesa dei ricorrenti ha replicato alla requisitoria scritta della Procura generale, contestandone le conclusioni in particolare con riferimento alla ivi affermata inammissibilità del gravame e ribadendo la fondatezza dei motivi di impugnazione. Considerato in diritto.
5. I ricorsi, sia quello immediatamente involgente la misura personale, sia quelli del proposto e dei terzi interessati afferenti la misura patrimoniale avuto riguardo le utilità confiscate residuate all'iniziale sequestro all'uopo disposto, sono da ritenersi tutti inammissibili, sotto versanti e per profili differenziati.
6. Prendendo le mosse dall'esame del ricorso personalmente presentato dall'imputato va ribadito che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 2, richiamato dalla L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2, è ammesso soltanto per violazione di legge.
Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo - imposto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10 - di provvedere con decreto motivato. Ne consegue che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità;
ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277). La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004), data la peculiarità' del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale.
7. Precisati i limiti in subiecta materia del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione, e prendendo le mosse dai motivi di ricorso destinati a ricadere sulla misura personale osserva la Corte come la decisione impugnata non meriti, nei termini sopra indicati, censura alcuna.
7.1 Il provvedimento della Corte distrettuale riposa primariamente sul coinvolgimento del RD nel procedimento penale citato in narrativa, pendente presso il Tribunale di PO. In parte qua va subito evidenziato che il Giudice dell'appello da immediatamente atto che, rispetto alla contestazione originariamente mossa, ascritta all'egida dell'art. 416 bis, oggi il ricorrente, rinviato a giudizio, risulta imputato quale partecipe dell'associazione semplice di cui all'art. 416 c.p.. Al contempo, tuttavia, viene puntualmente precisato, tramite un dettagliato riferimento agli elementi indiziari emersi in quel procedimento, dotati di una forza che esonda di certo gli argini del perimetro cognitivo tipicamente proprio della misura di prevenzione, perché filtrati dal giudizio sulla gravità indiziaria positivamente esitato in sede di riesame (si richiama al fine proprio la valutazione del fumus operata in sede di riesame dal Tribunale di PO):
- che l'organizzazione contestata sarebbe finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di truffe ai danni della telecom e di altre società richiedendo numeri diversi o numerazioni geografiche a nome di società insolventi o in procinto di essere poste in liquidazione, numeri poi utilizzati per generare un volume di traffico telefonico per un importo di diversi milioni di Euro, non pagati alle società erogatrici, che serviva per il funzionamento delle carte telefoniche internazionali;
- il proposto rappresentava snodo essenziale all'interno di questa organizzazione, volta alla truffa ed al riciclaggio, costituendo al fine società di telefonia e distribuzione di carte telefoniche ed utilizzando denaro di provenienza illecita, essendo uomo di fiducia della famiglia Di AU, in particolare di Di AU NC, esponente di vertice della omonima associazione camoristica, dedita al traffico di stupefacenti;
- che il collegamento - quanto alla provenienza illecita del denaro veicolato nella organizzazione illecita in contestazione proprio grazie alla presenza del RD - con la famiglia Di AU aveva giustificato, in detto procedimento, anche la contestazione, oltre che dell'associazione semplice e del riciclaggio, anche dell'aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7;
che tale contestazione era aperta a tutto il 2011, data della richiesta di rinvio a giudizio, così da risultare del tutto evanescenti le critiche sollevate dalla difesa in punto alla attualità della pericolosità;
che lo stesso trasferimento del proposto a Latina non avrebbe comportato alcuna soluzione di continuità rispetto ai riscontrati contatti con la criminalità organizzata e con la prosecuzione dell'attività illecita in questione, avendo il RD sostanzialmente trasferito in Latina il centro degli affari prima radicati in Campania risultando ivi trasferita anche la sede della PO Card, con mutata denominanzione, id est la società utilizzata per compiere le attività delittuose sopra descritte, nonché risultando ivi localizzata anche la sede della società Srl new comunication, sequestrata nel procedimento penale citato e, ancora, che sempre in Latina, il RD risulta aver costituito, qualche mese prima di essere tratto in arresto in esecuzione della OCC emessa dal Gip presso il Tribunale di PO, la Latina Comunication, con il medesimo oggetto sociale, avente sede allo stesso indirizzo della New Comunication le cui quote societarie sono nella titolarità formale di affini sempre del RD.
7.2 Questo l'impianto della motivazione sottesa alla decisione adottata in punto alla misura di prevenzione personale, è di tutta evidenza che le argomentazioni sostenute sono non soltanto assolutamente distanti dai vizio di assoluta insussistenza del portato motivazionale addotto ma che le stesse si manifestano siccome perfettamente conformi al dato normativo applicato, dando conto di un consolidato quadro indiziario utile a giustificare la pericolosità del ricorrente in termini di coerenza anche riguardo al necessario requisito della attualità: sul punto deve infatti ritenersi determinante al fine sia il riferimento all'epoca di collocazione temporale della contestazione associativa, sia, soprattutto, la assenza di discontinuità tra le attività economiche sottese al riciclaggio svolte prima e dopo il trasferimento del RD in Latina.
E tanto basta per ritenere manifestamente infondate le contestazioni mosse sul punto dal ricorrente.
8. Passando ai motivi di ricorso destinati a colpire la decisione impugnata con riferimento alla disposta confisca va preliminarmente evidenziato come il ricorso del proposto e dei terzi interessati risulta predisposto e sottoscritto, mediante un unico atto processuale, dallo medesimo difensore. Ancora, va osservato come in atti risultano conferite, in occasione del procedimento di appello, dal proposto e dai terzi, distinte e autonome procure, tutte configurate alla stregua del tipico mandato difensivo reso dall'imputato nel processo penale, ivi compreso il riferimento alla procura conferita ai sensi dell'art. 571 c.p.p., comma 3. Ora, se tale mandato legittima di certo il difensore alla impugnazione in favore del proposto, per contro ad una identica conclusione non sembra potersi giungere per i terzi interessati. È noto, infatti, per come costantemente affermato sul tema da questa Corte (cfr da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 27037 del 27/03/2012 Rv. 253404; nonché gli ulteriori arresti conformi: N. 46429 del 2009 Rv. 245440, N. 13798 del 2011 Rv. 249873. N. 10398 del 2012 Rv. 252925) che in tema di procedimento di prevenzione, il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca.
Ne viene, in parte qua, l'inammissibilità di tutte le contestazioni sollevate in ricorso riferite alle posizioni dei terzi interessati;
contestazioni immediatamente afferenti il tema relativo al reso giudizio sulla disponibilità delle utilità sequestrate siccome sostanzialmente ascritta al RD e non ai terzi interessati, malgrado il dato formale legato alla intestazione ed alla titolarità dei beni confiscati in interesse.
Sul punto, infine, va poi precisato che in ragione di quanto sopra neppure il proposto deve ritenersi legittimato a contraddire sul tema della affermata disponibilità di tutte le utilità sequestrate alla sua esclusiva sfera patrimoniale pur in contrasto con il dato formale ricavabile dalla formale intestazione dei rispettivi beni di riferimento a soggetti diversi. Se, infatti, in linea di principio, un siffatto interesse potrebbe anche eventualmente riscontrarsi (ad esempio laddove venga dedotto che in virtù di un erroneo giudizio sul tema della disponibilità sostanziale si finisce per sovraccaricare le acquisizioni ascritte al proposto così sfalsando il possibile esito della valutazione legata alla proporzione tra utilità acquisite e capacità patrimoniale dell'interessato nel medesimo periodo di riferimento), resta da dire che tale residuale spazio di legittimazione da riconoscere al proposto, per dare effettivamente corpo all'interesse ad impugnare ex art. 568 c.p.p., comma 4, presupponeva a monte la esplicita indicazione delle ragioni che nel caso di specie giustificavano l'interessato a contraddire sul punto in luogo dei titolari formali dei beni in interesse. Precisazione, nel caso, assolutamente non resa.
9. Sgombrato il campo dal tema legato alla posizione dei terzi interessati ed a quello, derivato, inerente il giudizio sulla riferita disponibilità sostanziale al RD di tutte le utilità non immediatamente riferibili sul piano formale alla titolarità dello stesso, sembra necessario al Collegio, prima di procedere ad un esame ripartito delle doglianze sollevate in ricorso, rendere una serie di precisazioni a monte destinate poi a riverberarsi sui singoli temi in disamina posti all'attenzione di questa Corte.
9.1 Al fine va subito evidenziato che sono certamente estranee alle competenze ascritte a questa Corte tutte le questioni aventi una connotazione meramente esecutiva, incidenti non sulla legittimità del provvedimento adottato bensì sulla esatta individuazione e/o sulla stessa persistente sussistenza delle utilità oggetto di ablazione all'atto del sequestro e della successiva confisca.
9.2 Ancora, va rimarcato che nel caso il Tribunale prima e la Corte distrettuale poi in sede di valutazione critica dell'operato del primo giudice, hanno correttamente proceduto ad un raffronto, anno per anno, delle relative disponibilità reddituali e finanziarie del nucleo familiare del proposto rispetto ai singoli acquisti presi in considerazione dalla richiesta di confisca nell'ottica volta a valutare la proporzione delle prime rispetto ai secondi. Il giudizio conclusivo emerso cristallizza una sistematica sproporzione per gli anni dal 2001 al 2010 in presenza di redditi adeguati solo per il sostentamento del nucleo familiare di riferimento;
conclusione questa vieppiù aggravata, nell'interesse contrario agli asserti difensivi, dalla inattendibilità della ricostruzione seguita dal consulente del RD che ha considerato erroneamente il dato reddituale al lordo e non al netto delle spese per il mantenimento della famiglia e delle imposte.
9.3 Quanto all'impiego di fonti che non trovano riscontro in riferimenti reddituali immediatamente afferenti l'anno della singola acquisizione in considerazione, perché, ad esempio, frutto della capitalizzazione di provviste finanziarie reddituali e non maturate negli anni precedenti rispetto a quello nel quale l'utilità da confiscare è entrata nel patrimonio del proposto, nella decisione impugnata viene evidenziato che mancherebbe la prova della movimentazione del denaro utilizzato per l'acquisto di siffatti beni. L'assunto, corretto nella conclusione, merita a parere di questa Corte in linea di principio alcune ulteriori precisazioni. L'annualità che si chiude in attivo ben giustifica la presenza di disponibilità da utilizzare per il periodo successivo, non necessariamente immediato, peraltro. Occorre tuttavia dare adeguata prova della effettiva presenza di siffatte disponibilità imponendo alla parte interessata di allegare un traccia documentale (rapporti finanziari o bancari o ciò che si ritenga utile al fine di rintracciarne la sussistenza) delle disponibilità liquide maturate a credito nei rispettivi esercizi precedenti l'acquisto, poi veicolate in direzione dello stesso. Non si tratta, è il caso di precisarlo, di allegazione probatoria volta a dimostrare l'effettiva e concreta utilizzazione causale di siffatta disponibilità in direzione di impieghi riscontrati in successive annualità giacché questo non è neppure richiesto, a ben vedere, per le disponibilità maturate in ciascun esercizio: piuttosto, diversamente da quanto accade nel gioco di compensazioni che opera tra disponibilità e impieghi riscontrati in ciascun anno, si tratta di indicare l'allocazione di siffatte disponibilità finanziarie sul presupposto in forza al quale quanto più si fa rilevante il relativo importo di riferimento, quanto meno appare verosimile il dato della mera conservazione delle stesse in denaro contante a danno della più credibile ipotesi che porta a ritenere veicolate altrove le risorse in questione. Il tutto in ragione della chiave di lettura, dalla quale non si può prescindere, forbita dalla pericolosità sociale ascritta al proposto: è infatti indubitabile che proprio la volatilità di siffatte risorse finisce per assumere un tono di maggiore preoccupazione ove riscontrate in capo a soggetti ed imprese contigui ad ambiti malavitosi così da giustificare il maggior onere probatorio che finisce per far gravare sul proposto l'onere di indicare sufficienti elementi di tracciabilità delle risorse in oggetto per poi utilmente usufruire, sul piano della comparazione tra disponibilità e impieghi negli esercizi successivi, dei vantaggi correlati alla ipotesi della capitalizzazione delle risorse.
9.4 Laddove poi la provvista necessaria all'acquisto trovi riscontro nella disponibilità finanziaria acquisita in ragione della dismissione di un cespite acquistato in precedenza è altresì necessario che i fondi utilizzati per l'acquisto del bene dismesso siano di provenienza lecita. Se l'acquisto del bene dismesso, il cui ricavato è stato utilizzato per acquisire l'utilità oggetto di confisca, non trova conforto in una proporzionata disponibilità finanziaria, reddituale o comunque lecita, del periodo di riferimento, ecco che, in coerenza con quanto affermato dalla Corte distrettuale (a pagina 21 della motivazione), anche l'acquisizione oggetto = di ablazione risulta viziata, in via derivata, dalla originaria illiceità del primo acquisto.;
9.5 Infine, in linea con la giurisprudenza costante di questa Corte, una volta accertata la;
pericolosità sociale del proposto, anche gli acquisiti precedenti al propalarsi della stessa: all'esterno impongono la verifica della proporzione reddituale che, se negativa, impone la i confisca in assenza della prova di fonti lecite di acquisto (cfr cfr da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 27228 del 21/04/2011 Rv. 250917; ancora, Sez. 1, Sentenza n. 39798 del 20/10/2010 Rv. 249012; ancora vedi gli ulteriori precedenti conformi N. 35481 del 2006 Rv. 234902, N. 21717 del 2008 Rv. 240501. N. 47798 del 2008 Rv. 242515r N. 20906 del 2009 Rv. 244878. 1^ 25558 del 2009 Rv. 244150f N. 35175 del 2009 Rv. 245363. N. 35466 del 2009 Rv. 244827. N. 4702 del 2010 Rv. 246084).
Nel caso in esame, peraltro, la Corte ha comunque sottolineato la presenza di elementi in forza ai quali poter ricavare l'insorgere della pericolosità a far data dal fatto di cui alla condanna per rapina (anno 1986), seguendo una linea di continuità che trova poi riscontro nei precedenti di polizia per truffa e riciclaggio - sintomi indiziari adeguati al fine, quale che sia poi il riscontro giudiziale - sino all'indagine del 2004 sfociata nel rinvio a giudizio nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di PO più volte citato.
10. Tanto premesso in linea di principio, può ora guardarsi alle singole ragioni di contestazione sottese alle diverse doglianze manifestate in ricorso, ripartite in funzione della natura delle diverse utilità attinte dalla misura ablativa in disamina. 10.1 Quanto a quelle afferenti rapporti bancari e finanziari, deve ritenersi del tutto inconferente in questa sede il riferimento ai conti correnti estinti e alle dismissioni di titoli effettuate in precedenza (in particolare il deposito sub 9 del decreto) come in genere sono inconducenti le contestazioni inerenti il numero complessivo dei certificati di deposito (sub 3, 4, 5 del provvedimento stesso). Trattasi di profili meramente esecutivi, estranei al controllo di questa Corte. Il riferimento al bene sub 3 (buono fruttifero) sottende un accertamento in fatto (la creazione con una provvista fornita dal nonno materno in favore del figlio del proposto) incompatibile in questa sede;
quello inerente i depositi sub 7 nonché alla polizza di previdenza sub 8 (accumuli formati di anno in anno a seguito di un versamento iniziale), a fronte della accertata incapienza reddituale se non oltre il limite del sostentamento familiare, tralascia di considerare che l'accertamento va verificato guardando alla compatibilita dei versamenti con le disponibilità presenti all'epoca degli stessi e che la provvista derivante dalla vendita del cespite di PO non esclude la provenienza illecita derivata se non si esclude a monte la illecita provenienza dei fondi utilizzati per l'immobile venduto. Del tutto inconducente, infine, deve ritenersi la ragione causale delle utilità di cui ai punti 4, 5 (costituite in occasione dei compleanni e onomastici dei figli, cui risultano intestati). 10.2 Sulle utilità legate alle quote sociali in sequestro. Sul punto l'approfondimento delle doglianze è negativamente assorbito dal fatto che trattasi di beni tutti intestati formalmente a terzi, si che il tema risulta definito dal giudizio di inammissibilità sopra rassegnato. Si aggiunga ulteriormente che alla inammissibilità legata alla assenza di procura si aggiunge anche l'ulteriore profilo in forza al quale il ricorso risulta prospettato nell'interesse non dei titolari delle quote sociali in confisca bensì dai legali rappresentanti delle società di riferimento quanto alle dette partecipazioni societarie, viepiù privi di legittimazione. 10.3 Quanto agli immobili devono ritenersi del tutto inconferenti le questioni inerenti le affermate duplicazioni non ancora emerse tra quelle già rilevate dai Giudici del merito, frutto di errori che, se riscontrati, sono emendabili in sede esecutiva.
Ancora deve ritenersi non legittimato il RD ad evidenziare dismissioni di cespiti operate prima del sequestro: in ogni caso il soggetto legittimato che non ha partecipato al processo potrà proporre incidente di esecuzione avverso la confisca divenuta esecutiva.
Quanto agli immobili collocati a PO (tutte unità immobiliari afferenti il medesimo fabbricato sito in RS OR Emanuele), evidenzia la Corte come debba ritenersi insindacabile nel merito in questa sede la valutazione, contenuta nel provvedimento impugnato, in forza alla quale è stata ritenuta inadeguata la documentazione volta a comprovare la liceità della provvista utilizzata per l'acquisto dell'edificio di RS OR (la vendita di utilità presenti in precedenza nel patrimonio del RD); e da qui, alla luce di quanto sopra evidenziato, va rimarcata la illiceità derivata degli acquisti operati in Latina se giustificati tramite la vendita di cespiti a sua volta di non comprovata liceità quanto alla provenienza dei fondi di riferimento per gli acquisti che ebbero a caratterizzarli. Laddove, poi, si fa cenno a disponibilità finanziarie maturate in precedenza o comunque non documentate sul piano reddituale, è del tutto corretto l'averne esclusa l'incidenza una volta che non risultino allegati elementi dai quali ricavare, nei termini già precisati, la tracciabilità della relativa provvista. 10.4 Inammissibile, ancora, deve ritenersi la questione afferente la liceità della provvista utilizzata per la accensione, a nome del proposto, del conto corrente nr 5186 presso la Banca Nazionale del Lavoro;
provvista che la difesa sostiene creata in forza della eredità proveniente dallo zio del proposto richiamandosi alla documentazione prodotta in giudizio, ritenuta non conducente al fine dalla Corte distrettuale. La doglianza, tutta fondata su una inadeguata lettura della documentazione prodotta a sostegno della liceità della provvista, si concreta in un travisamento probatorio palesemente estraneo al controllo di legittimità previsto per le misure di prevenzione.
10.5 Infine, quanto ai beni mobili registrati, a fronte della già ribadita sistematica inadeguatezza reddituale oltre i limiti del mero sostentamento, deve ritenersi assolutamente inconducente il riferimento all'acquisto rateale di tali utilità laddove, come nella specie, anche siffatti pagamenti parcellizzati si sono rilevati incompatibili con le disponibilità del proposto e del suo nucleo familiare.
Da qui la manifesta infondatezza anche in parte qua del ricorso. 11. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma di Euro 1000 in favore della cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma di Euro 1000 in favore della cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2013