Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2013, n. 35240
CASS
Sentenza 27 giugno 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime5

Nel procedimento di prevenzione, mentre per il difensore del proposto è sufficiente per proporre ricorso per cassazione un mandato difensivo analogo a quello rilasciato dall'imputato nel processo penale, ai sensi del comma terzo dell'art. 571 cod. proc. pen., per i terzi interessati è indispensabile il conferimento di procura speciale. (Nella specie, in presenza del conferimento di un unico mandato al difensore da parte del proposto e dei terzi interessati, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso del primo e dichiarato inammissibile quello degli altri).

Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti l'inesistenza o la mera apparenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure un decreto che aveva dato conto di un consolidato quadro indiziario, utile a giustificare la pericolosità del ricorrente in termini di coerenza anche riguardo al requisito dell'attualità).

Nel procedimento di prevenzione, il proposto è legittimato ad impugnare il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi solo se esplicita le specifiche ragioni che lo giustificano a contraddire in luogo dei titolari formali dei beni, ad esempio deducendo un sovraccarico di acquisizioni a lui riferite, idoneo ad incidere sulla valutazione della proporzione tra la sua capacità patrimoniale e le utilità acquisite.

In tema di misure di prevenzione antimafia, sono soggetti a confisca anche i beni che il proposto ha acquisito, direttamente o indirettamente, in epoca antecedente a quella a cui si manifesta la sua pericolosità, se ne risulta la sproporzione rispetto ai redditi e l'assenza di fonti lecite di acquisto.

In tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di beni acquistati con il ricavato dalla dismissione di altri beni, la cui acquisizione non trova conforto in una proporzionata disponibilità finanziaria, reddituale o comunque lecita, nel periodo di riferimento. (Fattispecie relativa alla confisca di beni costituenti il reimpiego del prezzo ottenuto dalla vendita di un immobile acquisito con fondi la cui provenienza non risultava comprovata la liceità).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2013, n. 35240
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35240
    Data del deposito : 27 giugno 2013

    Testo completo