Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2005, n. 1023
CASS
Sentenza 16 dicembre 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di procedimento di prevenzione, la condizione dell'applicabilità della misura personale, se non può prescindere dalla verifica di una pericolosità qualificata, anche in rapporto di attualità temporale, del proposto, deve ancorarsi a un sostrato indiziario che disegni un quadro di ragionevole probabilità dell'appartenenza del proposto stesso ad associazioni di tipo mafioso. Nell'area dei soggetti indiziati di appartenere a tali associazioni, tale condizione va estesa anche a coloro i quali vanno definiti "concorrenti esterni", inteso il concetto di "appartenenza", in senso lato ben diverso da quello di partecipazione all'associazione, come inserimento all'interno della struttura associativa delinquenziale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2005, n. 1023
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1023
    Data del deposito : 16 dicembre 2005

    Testo completo