Sentenza 16 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di procedimento di prevenzione, la condizione dell'applicabilità della misura personale, se non può prescindere dalla verifica di una pericolosità qualificata, anche in rapporto di attualità temporale, del proposto, deve ancorarsi a un sostrato indiziario che disegni un quadro di ragionevole probabilità dell'appartenenza del proposto stesso ad associazioni di tipo mafioso. Nell'area dei soggetti indiziati di appartenere a tali associazioni, tale condizione va estesa anche a coloro i quali vanno definiti "concorrenti esterni", inteso il concetto di "appartenenza", in senso lato ben diverso da quello di partecipazione all'associazione, come inserimento all'interno della struttura associativa delinquenziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2005, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 16/12/2005
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - N. 1984
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 21996/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
AN RA nato a [...] il [...];
avverso il decreto della Corte d'Appello di Palermo in data 11/03/2005;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GIALANELLA Antonio, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto 23/10/2003 il Tribunale di Trapani dichiarava non farsi luogo alla sottoposizione di AN RA alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e delle correlate misure patrimoniali, proposte dal Questore di Trapani, sulla base della ritenuta non attualità della contiguità ad un sodalizio mafioso, contestata nella forma del concorso esterno solo fino al 1994.
Avverso tale decreto interpose appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani e la Corte d'Appello di Palermo, con decreto 11/03/2005 sottopose AN alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni 3, imponendo una cauzione di Euro 10.000,00.
Ricorrono per Cassazione i difensori di AN deducendo:
1. la violazione della L. n. 575 del 1965, artt. 1 e segg. in quanto (premesso che la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte avrebbe interpretato il concorso esterno in associazione secondo il modello organizzatorio, abbandonando il modello causale, sicché il discrimine tra la figura del partecipe e quella del concorrente esterno dovrebbe essere individuato nella diversa compenetrazione di quest'ultimo, che rimarrebbe estraneo alla struttura mafiosa, pur fornendo un contributo alla vita del sodalizio) le misure di prevenzione di cui alla citata legge sarebbero applicabili solo al partecipe dell'associazione mafiosa e non anche al concorrente esterno nell'associazione stessa;
2. la violazione della L. n. 575 del 1965, artt. 1 e segg., nonché la violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 4, sotto il profilo della mera apparenza della motivazione in quanto a fronte dell'insussistenza dell'attualità della pericolosità sociale in capo al ricorrente, la Corte Territoriale avrebbe applicato presunzioni circa la permanenza della stessa e motivato in modo apparente (non potendo essere considerato indice del permanere della pericolosità il fatto che AN avesse continuato ad occuparsi di politica) e non adeguato rispetto alla difformità rispetto alla decisione di primo grado e con ricorso a congetture;
3. la violazione della L. n. 575 del 1965, art. 1 e segg., nonché la violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 4 sotto il profilo della mancanza o mera apparenza della motivazione in quanto la Corte Territoriale avrebbe omesso di considerare e valutare gli elementi forniti dalla difesa e già esistenti agli atti, idonei ad annullare il giudizio di pericolosità sociale;
citando una sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (30/10/2003 Andreotti) i ricorrenti affermano che avrebbe dovuto essere esaminata e valutata la memoria depositata dalla difesa (il cui contenuto è richiamato nel ricorso), sicché l'omissione sarebbe censurabile in questa sede sotto il profilo della carenza di motivazione.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte ha rassegnato dettagliata requisitoria sostenendo l'infondatezza del ricorso.
Con memoria difensiva in data 24/11/2005 il difensore del ricorrente Avv. Bertorotta ha puntualizzato le censure prospettate e replicato alle conclusione del Procuratore Generale della Repubblica, citando ulteriori pronunzie di questa Corte.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte si è già pronunziata sulla questione proposta (con sentenze richiamate anche nel ricorso):
- "In tema di procedimento di prevenzione, la condizione per l'applicabilità della misura personale, se non può prescindere dalla verifica di una pericolosità qualificata, anche in rapporto di attualità temporale, del proposto, deve ancorarsi ad un sostrato indiziario che disegni un quadro di ragionevole probabilità dell'appartenenza del proposto stesso ad associazioni di tipo mafioso. Nell'area dei soggetti indiziati di appartenere a tali associazioni, tale condizione va estesa anche a coloro i quali vanno definiti cosiddetti concorrenti esterni, inteso il concetto di appartenenza in senso lato, ben diverso da quello di partecipazione alla associazione, come inserimento all'interno nella struttura associativa delinquenziale" (Cass. Sez. 6^, sent. n. 1120 del 17/03/1997 dep. 25/06/1997 rv 208005);
- "In tema di misure di prevenzione, il concetto di appartenenza ad una associazione mafiosa va distinto sul piano tecnico da quello di partecipazione, risolvendosi in una situazione di contiguità all'associazione stessa che - pur senza integrare il fatto-reato tipico del soggetto che organicamente è partecipe (con ruolo direttivo o meno) del sodalizio mafioso - risulti funzionale agli interessi della struttura criminale e nel contempo denoti la pericolosità sociale specifica che sottende al trattamento prevenzionale" (Cass. Sez. 1^ sent. n. 5649 del 16/01/2002 dep. 12/02/2002 rv 221156).
Nella seconda pronunzia La Corte si è così espressa: "Quanto alla segnalata inapplicabilità di una misura di prevenzione personale ai cd. concorrenti esterni o eventuali ad un'associazione di tipo mafioso - problema che è diventato attuale dopo che il contrasto giurisprudenziale sulla configurabilità di questo tipo di concorso è stato risolto in senso positivo dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., 5 ottobre 1994, Demitry) - la relativa questione è stata già affrontata e risolta da questo Supremo Collegio (Cass., Sez. 6^, 17 marzo 1997, n. 1120, Prisco, in Cass. pen. mass. ann., 1998, n. 581, p. 935), facendo leva sulla differenza tra partecipazione (art. 416 bis c.p.) e appartenenza (L. n. 575 del 1965, art. 1). Il collegio ritiene di dover aderire a questa impostazione che il ricorrente contesta, osservando come il concetto di appartenenza ad un'associazione mafiosa sia sicuramente più sfumato e meno tecnico, di quello di partecipazione ad essa, sia da un punto di vista strettamente letterale, sia sotto il profilo della diversa consistenza che deve necessariamente investire il collegamento probatorio tra l'ipotesi preventiva e quella penale. Ed è infatti proprio nell'ambito dell'autonomia del procedimento di prevenzione da quello penale che emerge tra i due concetti di appartenenza e di partecipazione una differenza che non è solo di estensione per così dire linguistica (appartenere è termine sicuramente più ampio di partecipare, che implica una presenza attiva nel sodalizio, indipendentemente dal ruolo che il soggetto vi svolga al suo interno, se di promotore, organizzatore o semplice partecipe), ma è altresì di ordine giuridico-sociologico e si riflette, come tale, sul sistema probatorio il quale, nella materia in esame, è inteso ad accertare non un fatto-reato ma comportamenti che sono indice di pericolosità sociale specifica. Il concetto di appartenenza si differenzia infatti da quello di partecipazione, nel senso che i rispettivi procedimenti trovano la loro autonomia proprio rispetto al diverso oggetto dell'indagine che, in un caso, mira all'accertamento di situazioni di contiguità al sodalizio mafioso, mentre nell'altro è volto ad accertare il ruolo organico che il soggetto ha svolto in seno ad esso. In quest'ottica, l'appartenenza che il legislatore pone come condizione per l'applicabilità di una misura di prevenzione personale antimafia ricomprende ogni comportamento che, pur non realizzando il reato di associazione di tipo mafioso, sia funzionale tuttavia agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno più generale di cultura mafiosa".
Nel ricorso si contesta tale assunto affermando da un lato che il termine "appartenere" sarebbe sinonimo di quello "far parte" contenuto nell'art. 416 bis c.p., e dall'altro che sarebbe analogia in malam partem estendere l'applicazione delle misure di prevenzione a fattispecie di pericolosità diverse da quelle previste e descritte dalla legge.
L'argomento non appare valido.
Nel momento in cui questa Corte ha affermato che: "l'appartenenza che il legislatore pone come condizione per l'applicabilità di una misura di prevenzione personale antimafia ricomprende ogni comportamento che, pur non realizzando il reato di associazione di tipo mafioso, sia funzionale tuttavia agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno più generale di cultura mafiosa", non ha fatto che applicare al caso concreto un principio generale del diritto penale quale è quello del concorso delle persone nel reato.
Quand'anche fosse fondata la tesi sostenuta nel ricorso, secondo cui vi è totale identità nel fatto di far parte di un'associazione di tipo mafioso ai fini della responsabilità ex art. 416 bis c.p. ed ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi della L. n. 575 del 1965 (salva la diversa soglia probatoria richiesta),
rimane il fatto che la condotta del far parte, come qualsiasi altra azione umana, può essere singola o frazionata fra più soggetti, integrando il concorso di persone.
Ove tale concorso riguardi una condotta vietata dalla legge penale le sanzioni previste dalla legge si applicano a tutti i concorrenti ai sensi dell'art. 110 c.p.. Non vi è ragione di ritenere che tale principio, di carattere generale, non debba applicarsi anche in materia di misure di prevenzione ai sensi della L. n. 575 del 1965. Diversamente opinando si finirebbe per ricondurre il concetto di "indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso" (L. n. 575 del 1965, art. 1) non ad una condotta, ma ad una qualità personale, uno status, in definitiva disegnando un tipo d'autore.
Una volta esclusa tale pericolosa scelta, che condurrebbe a colpire non comportamenti ma modi di essere di un soggetto, l'applicazione delle misure di prevenzione, come quella della legge penale, non può che riguardare comportamenti e cioè - quanto al caso in esame - l'appartenere ad associazioni di tipo mafioso.
Il comportamento consistente nel far parte di un'associazione di tipo mafioso, può essere riguardato dal punto di vista delle regole interne all'associazione o da quello dell'ordinamento giuridico dello Stato.
La distinzione tra intraneo ed estraneo ad un associazione di tipo mafioso riguarda anzitutto l'ordinamento interno dell'associazione di tipo mafioso, nel senso che sono intranei coloro che l'associazione qualifica e riconosce come tali (i cd. "uomini d'onore") ed estranei gli altri soggetti.
Dal punto di vista dell'ordinamento statale - e quindi dell'applicazione della legge penale - sono, invece, appartenenti all'associazione di tipo mafioso sia coloro che sono alla stessa intranei (secondo le regole dell'associazione) sia coloro che sono considerati tali anche sulla base di elementi diversi, come colui che si metta a disposizione della associazione stessa o che colui che, con carattere di sistematicità, concorra alla realizzazione dei fini del sodalizio: "in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi" (Cass. Sez. Un. Sent. n. 33748 del 12/07/2005 dep. 20/09/2005 rv 231670). La Corte ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione).
Sono invece concorrenti esterni, fra gli altri, coloro che, pur privi di un legame stabile con l'associazione, cooperano al conseguimento dei suoi fini, come nell'ipotesi di patti di scambio politico- mafiosi: "il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell'ipotesi del patto di scambio politico-mafioso, in forza del quale un uomo politico, non partecipe del sodalizio criminale (dunque non inserito stabilmente nel relativo tessuto organizzativo e privo dell'affectio societatis) si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo. Per la integrazione del reato è necessario che: a) gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti;
b) all'esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sè ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali" (Cass. Sez. Un. Sent. n. 33748 del 12/07/2005 dep. 20/09/2005 rv 231673).
Pertanto, non solo non tutti coloro che sono considerati esterni dall'associazione lo sono anche dal punto di vista dell'applicazione della legge penale, ma le stessa colpisce, sia coloro che, anche se non considerati soci dall'associazione, lo sono dal punto di vista dell'ordinamento statale, nonché gli estranei che abbiano concorso nel reato ai sensi dell'art. 110 c.p.. Nella specie, la Corte Territoriale ha ritenuto che il ricorrente fosse stato per lungo tempo a disposizione dell'associazione mafiosa, tanto da fornire alla stessa, "per oltre un decennio... il proprio fondamentale contributo in un settore nevralgico come quello dei pubblici appalti (p. 18 decreto impugnato).
In questo senso AN dovrebbe essere considerato non concorrente esterno, ma associato, se non dal punto di vista delle regole di "Cosa Nostra" da quello dell'ordinamento giuridico statale. In ogni caso, proprio sulla base della premessa, posta nel ricorso, dell'identità fra fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. e fattispecie di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 1, alla luce del principio generale del diritto penale relativo al concorso di persone, nessuna distinzione può essere adottata fra intraneo, partecipe non intraneo e concorrente esterno neppure in materia di prevenzione.
Infatti, anche il concorrente esterno "concorre" nella partecipazione e quindi rientra fra gli "appartenenti" alle associazioni indicate nella L. n. 575 del 1965, art.
1. Il problema prospettato nel ricorso è perciò inesistente, dal momento che, così come accade per la legge penale, anche le misure di prevenzione sono applicabili tanto ai sodali (nel duplice senso indicato se considerati tali dal punto di vista dell'associazione o dello Stato) quanto ai concorrenti esterni.
Anche il secondo motivo, nella parte relativa alla dedotta violazione della L. n. 575 del 1965, art. 1 e segg., è infondato. Va premesso in proposito che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, posto che tale pericolosità potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dell'interessato dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative" (Cass. Sez. 6^ sent. n. 114 del 23/11/2004 dep. 05/01/2005 rv 231448, per citare una recente pronunzia di una nutrita serie nello stesso senso).
Tale principio si fonda sulla considerazione che le associazioni di tipo mafioso per un verso presentano un elevato grado di stabilità e permanenza nel tempo e per altro verso non sono circoli dei quali si possa cessare di far parte semplicemente non rinnovando l'iscrizione o comunicando la disdetta, ma uscire dai quali, il più delle volte comporta rappresaglie o gravi conseguenze per l'interessato ed i suoi familiari.
Queste considerazioni talora possono valere anche per il concorrente esterno, dal quale l'associazione ha ricevuto un apporto e sul quale, secondo le sue regole e le prassi comportamentali, ritiene di poter continuare a contare in caso di bisogno, specie se l'apporto è stato fornito per un notevole arco temporale, dando origine a rapporti stabili.
Pertanto, ricorrendo siffatta ipotesi, in assenza di segnali di discontinuità nel comportamento del proposto, non appare in violazione di legge ritenere l'attualità della pericolosità del proposto, anche se non risultano accertati ulteriori suoi comportamenti illeciti dopo quelli che hanno condotto a ritenere sussistente il concorso esterno.
Nel caso qui esaminato, la questione è stata affrontata in fatto dalla Corte Territoriale, la quale, dopo aver premesso che AN andava "a braccetto" con l'associazione mafiosa, ha ritenuto che il ricorrente continuasse a "dominare l'attività politica della città di Trapani" (f. 19 e 20 decreto impugnato) ancora in tempi recenti, tanto che non solo mancava ogni ipotesi di discontinuità, ma vi era la ragionevole probabilità che egli continuasse a servirsi della sua posizione di preminenza politica per perpetuare il rapporto sinallagmatico con il sodalizio mafioso.
Il secondo motivo, nella parte relativa alla dedotta violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 4, sotto il profilo della mera apparenza della motivazione ed il terzo motivo sono inammissibili. In materia di prevenzione il ricorso per Cassazione è infatti ammesso solo per violazione di legge: "Nel procedimento di prevenzione il ricorso per Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge in forza della generale disposizione della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10, applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata di cui alla L. n. 575 del 1965. Ne consegue che in sede di legittimità non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, traducendosi perciò in violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice di merito, dell'obbligo, sancito dal citato art. 4, comma 9, di provvedere con decreto motivato" (Cass. Sez. 2^ sent. n. 2181 del 06/05/1999 dep. 26/05/1999 rv 213852). Nel caso in esame la Corte Territoriale ha svolto ampie argomentazioni, sicché si deve escludere che ricorra la "mancata osservanza, da parte del giudice di merito, dell'obbligo, sancito dal citato art. 4, comma 9, di provvedere con decreto motivato", mentre la logicità, congruità e completezza della motivazione non possono essere qui valutate, non essendo, come si è detto, deducibile in questa materia il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lettera e).
Per le stesse ragioni non può essere dedotto in questa sede il rilievo circa l'eventuale non completa valutazione degli elementi rassegnati dalla difesa con la memoria richiamata nel ricorso. In ogni caso l'appartenenza ad associazione di tipo mafioso, nel senso sopra precisato, costituisce, per le ragioni esposte, elemento sul quale correttamente può essere fondato un giudizio di pericolosità, sicché nessuna violazione di legge è ipotizzabile. Per le ragioni sopra esposte non è ravvisabile alcun profilo di legittimità costituzionale della L. n. 575 del 1965, peraltro adombrata solo in via argomentativa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2006