Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2013, n. 39204
CASS
Sentenza 17 maggio 2013

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La previsione contenuta nella legge n. 94 del 2009, che modificando l'art. 2 bis della legge n. 575 del 1965, consente al giudice di irrogare le misure di prevenzione patrimoniali anche prescindendo dalla verifica della pericolosità attuale del proposto, si applica anche alle fattispecie realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge citata. (Nell'affermare il principio, la Corte ha precisato che il venir meno del presupposto della pericolosità sociale non ha modificato la natura della confisca di prevenzione, da intendersi sempre come sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza della confisca di cui all'art. 240, comma secondo, cod. pen., per cui ad essa si applica il disposto dell'art. 200 cod. pen.).

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, considerato che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, è legittimo il provvedimento di confisca di beni del prevenuto che ne giustifichi il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi del reato di evasione fiscale.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2013, n. 39204
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39204
Data del deposito : 17 maggio 2013

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