Sentenza 17 maggio 2013
Massime • 2
La previsione contenuta nella legge n. 94 del 2009, che modificando l'art. 2 bis della legge n. 575 del 1965, consente al giudice di irrogare le misure di prevenzione patrimoniali anche prescindendo dalla verifica della pericolosità attuale del proposto, si applica anche alle fattispecie realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge citata. (Nell'affermare il principio, la Corte ha precisato che il venir meno del presupposto della pericolosità sociale non ha modificato la natura della confisca di prevenzione, da intendersi sempre come sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza della confisca di cui all'art. 240, comma secondo, cod. pen., per cui ad essa si applica il disposto dell'art. 200 cod. pen.).
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, considerato che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, è legittimo il provvedimento di confisca di beni del prevenuto che ne giustifichi il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi del reato di evasione fiscale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2013, n. 39204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39204 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria C. - Presidente - del 17/05/2013
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1740
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - N. 35240/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR RN N. IL 15/01/1946;
RR AN N. IL 18/08/1973;
RR UR N. IL 21/01/1975;
BENESATTO IDA N. IL 01/11/1946;
avverso il decreto n. 27/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del 30/11/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Salerno ha confermato il decreto con cui, in data 24 febbraio 2010, il Tribunale di quella stessa città dispose la confisca di alcuni beni immobili in danno del proposto AR DO, del coniuge DA NE, dei figli FR e AU, dopo aver accertato che DO AR, nella sua qualità di funzionario del Comune di Battipaglia, era stato contiguo ad associazioni di stampo camorristico, il clan IA prima e il clan OR dopo, e ciò per circa un decennio, dal 1985 al 1995, dando un contributo rilevante in settori importanti, come quelli degli appalti pubblici e delle concessioni. Già il Tribunale aveva ritenuto di non poter applicare la misura di prevenzione personale in ragione dell'assenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale. I gruppi criminali non erano, infatti, operativi da diversi anni al momento della decisione del Tribunale, e non vi sono dichiarazioni dei collaboratori di giustizia o accertamenti investigativi che inducano a ritenere che altro gruppo si sia sostituito nel compimento di quelle stesse attività criminali.
La Corte di appello, prima di procedere all'esame nel merito, ha dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di DA NE e AU e FR AR, perché i difensori ricorrenti hanno agito in difetto di procura speciale. E ha rilevato, con riferimento ai beni nella disponibilità dei terzi interessati, il difetto di legittimazione per l'impugnazione di DO AR, perché la ritenuta fittizia intestazione del bene non può essere oggetto del gravame di chi si ritenga abbia la disponibilità dello stesso bene che si presuma intestato a terzi al fine di sottrarlo a coattiva apprensione. Ha quindi osservato che se i beni, dei quali si intenda dimostrare la disponibilità in capo al preposto, sono nella formale titolarità di coniuge e figli, la disponibilità di tali beni deve intendersi presunta in capo all'indiziato di appartenenza all'associazione mafiosa. Ha poi ulteriormente precisato che la L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 6 bis, alla luce delle novelle legislative del 2008 e del 2009,
consente espressamente l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale in modo del tutto autonomo dalle misure di prevenzione personali o, comunque, dall'accertamento della persistente condizione di pericolosità sociale del proposto, ferma restando la necessità della verifica, in via incidentale, dell'inquadrabilità del predetto nella categoria dei soggetti che possono essere destinatari dell'azione di prevenzione.
La Corte di appello ha quindi confermato la contiguità di AR DO, non più attuale, alle organizzazioni criminali di tipo camorristico denominate clan IA e clan OR, la cui esistenza ed operatività è stata oggetto di accertamento con sentenze ormai irrevocabili.
Avverso il decreto hanno proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to Murone, DO AR ed i terzi interessati NE DA, FR e AU AR, deducendo:
1. violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui è stata affermata l'appartenenza del proposto ad un'associazione camorristica, con motivazione assolutamente inesistente o meramente apparente e, comunque, in assenza dei presupposti di legge per l'applicazione della misura di prevenzione personale. Il difetto assoluto di motivazione, tale da determinare nullità, è di immediata evidenza, non avendo la Corte di appello fatto alcun riferimento alle doglianze difensive in riferimento all'attendibilità dei collaboratori di giustizia, all'esistenza di provvedimenti giurisdizionali che hanno riconosciuto l'estraneità di DO AR a contesti associativi, alla produzione di documentazione attestante la sua estraneità a determinati eventi amministrativi da cui si è inteso far discendere l'appartenenza all'associazione mafiosa. L'unico processo penale instaurato a carico di DO AR si è concluso con l'assoluzione, sicché, pur nell'autonomia del procedimento di prevenzione da quello penale, il provvedimento di prevenzione, giungendo a conclusioni diverse, avrebbe dovuto dare contezza dei criteri valutativi applicati e del ragionamento adottato. Se il giudice penale non ritenne sussistente la partecipazione associativa, in particolare svalutando la portata probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il giudice della prevenzione non poteva giungere ad opposta conclusione sulla base di una differente valutazione dei medesimi elementi, in quanto, in tal caso, si versa non in un'ipotesi di diversa valutazione qualitativa del materiale probatorio - indizi e non più prove - ma di un'inconciliabile capacità rappresentativa dello stesso.
2. Violazione di legge e difetto di motivazione per avere il decreto impugnato ritenuto applicabile al presente procedimento la normativa che prevede l'applicazione disgiunta delle misure di prevenzione patrimoniali rispetto a quelle personali. Il decreto impositivo della confisca ha illegittimamente fatto applicazione del D.L. n. 92 del 2008, conv. con L. n. 125 del 2008, dal momento che al procedimento,
iniziato ben prima dell'intervento legislativo del 2008, doveva applicarsi la disciplina ancora previgente, che non consentiva di disporre la misura di prevenzione patrimoniale in assenza dell'attualità della pericolosità sociale. Il decreto della Corte di appello ha poi aggravato la già consumata illegittimità, facendo applicazione anche della disciplina del successivo c.d. pacchetto sicurezza - L. n. 94 del 2009 - in forza della natura di misura di sicurezza patrimoniale che ne consentirebbe l'applicazione anche per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge, così ignorando che detta affermazione non si attaglia più alla nuova disciplina della confisca di prevenzione, che non può essere assimilata ad una misura di sicurezza, per il contenuto - almeno in senso lato - sanzionatorio che la connota, potendo colpire i beni di colui che non è più pericoloso e anche i beni da questi acquistati in un periodo antecedente quello di pericolosità sociale. Se si ritiene, invece, di dover applicare detta normativa anche nel procedimento de quo, si deve rimettere la questione di legittimità di detta normativa alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 25 e 117 Cost., in ragione appunto dell'impossibilità di fare applicazione retroattiva di una norma di previsione di una misura sanzionatoria.
3. Violazione di legge e difetto di motivazione per avere il decreto impugnato disposto la confisca di beni, con motivazione assolutamente inesistente o meramente apparente e comunque nell'inesistenza dei presupposti di legge. Nel corso del procedimento nulla è stato dimostrato circa la provenienza delle provviste finanziarie accumulate antecedentemente al 1985 da DO AR e dai suoi familiari e che hanno costituito la ricchezza che da allora si è progressivamente incrementata con apporti economico-finanziari assolutamente leciti, come affermato dai periti e dagli stessi giudici del merito. Nonostante l'organo dell'accusa non abbia adempiuto l'onere di indicare la sproporzione del valore delle somme accumulate sui conti ed esistenti dal 1985, AR DO ha allegato una serie di elementi capaci di comprovare lo svolgimento di costante e rilevante attività lavorativa. Ha dimostrato di aver guadagnato somme consistenti di denaro nell'esercizio dell'attività di intermediazione immobiliare, non incompatibile con il rapporto di lavoro a tempo determinato che sino a un dato periodo ebbe con il Comune di Battipaglia. Nè vi è prova che i ricavi tratti da questa attività non siano stati fiscalmente denunciati.
4. Violazione di legge e difetto di motivazione per avere il decreto impugnato affermato l'inammissibilità dell'appello, perché proposto da difensori di terzi interessati non muniti di procura speciale. La Corte di appello ha trascurato di considerare che il terzo interessato nel procedimento di prevenzione assume, sotto il profilo della rappresentanza processuale, posizione del tutto identica a quella del proposto. La L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 5, stabilisce, infatti, che i terzi intervenienti nel processo di prevenzione possono svolgere le loro deduzioni, anche con l'assistenza di un difensore, e non aggiunge, come invece fa l'art.100 c.p.p., la necessità che il difensore sia munito di procura speciale. Si consideri ancora che la disciplina sulle misure di prevenzione non distingue, quanto alla proposizione dell'impugnazione, tra la posizione del difensore del proposto e quella del difensore del terzo interessato. Peraltro, la Corte di appello, nonostante l'affermazione in parte motiva dell'inammissibilità, ha decretato in parte dispositiva il rigetto degli appelli dei terzi, e il dispositivo prevale sulla motivazione.
5. Violazione di legge e difetto di motivazione, perché la confisca dei beni della moglie e dei figli del proposto è stata disposta con motivazione assolutamente inesistente o meramente apparente, e in totale carenza dei presupposti di legge. La Corte ha affermato, anche nei confronti dei terzi, il principio dell'inversione dell'onere della prova circa la provenienza dei beni e non ha dato conto delle ragioni che sostengono la conclusione circa la fittizietà delle intestazioni dei beni.
Ha ignorato che la legge, con la novella del 2008, ha tipizzato alcuni negozi, ritenuti con presunzione iuris tantum fittizi, ove intercorrenti tra il proposto e determinate categorie di soggetti, stabilendo un limite temporale di operatività della disposizione, che è stato, nel caso di specie, ampiamente superato. La proposta di prevenzione è del 13 aprile 2007, mentre la disponibilità o il trasferimento di denaro ai terzi interessati è di gran lunga risalente nel tempo. E ciò a prescindere dal fatto che è in atti la piena dimostrazione della formazione del patrimonio di AR FR e AR AU e di DA NE, sia con riferimento agli immobili che alle società e alle disponibilità finanziarie.
Successivamente, la difesa dei ricorrenti ha depositato memoria con cui ha ulteriormente argomentato in ordine alla non applicabilità al procedimento di prevenzione de quo delle novelle normative del 2008 e del 2009 circa l'autonomia della confisca dalle misure di prevenzione personali. I fatti sui quali fonda il giudizio incidentale di pericolosità sociale del proposto sono antecedenti alle novelle normative appena richiamate, che non sono suscettibili di trovare applicazione in forza del disposto dell'art. 200 c.p., appunto perché non è stata accertata l'attualità della pericolosità sociale del proposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, per la parte relativa alla posizione di AR DO è infondato, per le ragioni di seguito esposte. Deve premettersi, nel prendere in esame il primo e il terzo motivo di ricorso, che in materia di misure di prevenzione questa Corte può essere adita soltanto con la prospettazione dei vizi di violazione di legge, e che non sono pertanto proponibili censure alla motivazione. Il principio è stato più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, tra le altre da Sez. 6, n. 35044 dell'8/3/2007 (dep. 18/9/2007), Bruno e altri, Rv. 237277, secondo cui "il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione è limitato alla violazione di legge e non si estende al controllo dell'iter giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto assente, nel qual caso ricorre comunque la violazione di legge";
rispetto a questa posizione interpretativa, che trova sicuro sostegno nella previsione di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, secondo cui avverso il decreto della Corte di appello in materia di prevenzione è ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge, non si sono mai registrate posizioni di segno contrario. Non è dubbio che questa Corte possa comunque sindacare sia il vizio di motivazione inesistente, perché esso ricade nell'ambito delle violazioni di legge nella misura in cui i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, e tra questi anche i decreti ove la legge in tal senso disponga;
sia il vizio di motivazione meramente apparente, che, però, deve essere oggetto di rigoroso apprezzamento, non potendosi far rientrare in quest'alveo ogni pur rilevante difetto di motivazione che non si risolva in una sostanziale assenza della motivazione medesima. A tal fine è stato precisato che "la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente" - Sez. 5, n. 24862 del 19/5/2010 (dep. 1/7/2010), Mastrogiovanni, Rv. 247682 -. Su queste premesse può agevolmente rilevarsi l'improponibilità del primo motivo: la Corte di appello, nell'apprezzare incidentalmente la pericolosità sociale del proposto, ha correttamente affermato (fl. 28 ss.) che occorre provare l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso e quindi la partecipazione del soggetto all'associazione, ma ciò con un grado e un tipo di prova differenti da quelli che connotano il corrispondente accertamento in sede penale. Delineati i principi che governano l'accertamento nel giudizio di prevenzione, la Corte di appello ha ricordato (fl. 33) che l'esistenza dei clan camorristici facenti capo a IA NI, RO FO e RE AL è stata affermata in numerosi procedimenti penali con esaustiva ricostruzione dell'organigramma, delle zone di influenza, delle alleanze e delle lotte con le altre cosche, che ne hanno contrassegnato l'ascesa e quindi il progressivo declino nel panorama criminoso. Ha quindi argomentato circa la ritenuta contiguità del ricorrente alle appena indicate organizzazioni di tipo camorristico, prendendo in esame gli apporti conoscitivi dei vari collaboratori di giustizia e dichiaranti, riversati nel processo penale poi conclusosi con l'assoluzione del ricorrente. Ha sul punto ribadito un principio di diritto che deve essere condiviso, ossia che "nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione, specie quando essi abbiano dato luogo ad una pronuncia assolutoria, delle ragioni per cui siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto" - Sez. 6, n. 4668 dell'8/1/2013 (dep. 30/1/2013), Parmigiano e altri, Rv. 254417. Nell'esplicazione delle ragioni sottese all'affermazione della pericolosità, pur a fronte dell'assoluzione dalle imputazioni di c.d. concorso esterno nelle indicate associazioni camorristiche, la Corte territoriale ha opportunamente evidenziato che in sede penale le dichiarazioni accusatorie rese nei confronti del ricorrente non sono state ritenute inattendibili: la loro attendibilità intrinseca è stata riconosciuta, in particolare ne sono stati attestati il disinteresse e la spontaneità ed è stata esclusa la possibilità di un movente calunniatorio o, comunque, di motivi di astio (fl. 47);
quel che è mancato, di necessario ai fini dell'emissione di una sentenza di condanna, sono stati i riscontri oggettivi. Si consideri a tal proposito quanto stabilito da questa stessa Sezione, secondo cui "nel giudizio di prevenzione, data l'autonomia dal processo penale, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 c.p.p., e le chiamate in correità o in reità non devono essere necessariamente qualificate dai riscontri individualizzanti, ai fini dell'accertamento della pericolosità" - Sez. 1, n. 20160 del 29/4/2011 (dep. 20/5/2011), Bagalà, Rv. 250278.
Il terzo motivo, poi, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato (fl. 55 ss.) circa i profili di sproporzione tra il valore dei beni acquisiti al patrimonio e i redditi dell'intero nucleo familiare e di mancanza di giustificazione della legittima provenienza dei beni medesimi. Ha, infatti, chiarito che l'indagine sulle capacità finanziarie fu specificamente riferita agli anni dal 1980 al 1984, e cioè al periodo in cui furono formate le provviste finanziarie, presenti in ingente quantità al 31 dicembre 1984 su due libretti di risparmio. Se per gli anni successivi al 1984 gli incrementi progressivi di ricchezza trovarono il punto di origine nel capitale accumulato in precedenza, proprio la formazione di detta provvista è stata specificamente presa in esame. La Corte territoriale ha argomentato sull'irrilevanza della deduzione difensiva riferita all'esercizio dell'attività libero professionale di intermediazione immobiliare contestualmente alla prestazione di lavoro come dipendente comunale, ed ha posto in evidenza la mancata allegazione dell'autorizzazione datoriale allo svolgimento di altra attività e la mancata produzione di atti e documenti (ricevute per compensi libero-professionali) con cui ricostruire l'ammontare dei redditi asseritamente prodotti in quel periodo e fonte di quella ricchezza finanziaria presente al 31 dicembre 1984 (fl. 58 ss.). In ogni caso, ha precisato la Corte territoriale, i redditi derivanti dall'attività di intermediazione immobiliare, che certo furono superiori a quelli percepiti dall'esercizio dell'attività lavorativa di dipendente comunale, furono incassati in violazione della normativa fiscale. Il ricorrente fu titolare di partita i.v.a. soltanto per pochissimo tempo e non dichiarò i proventi dell'attività nella voce "redditi diversi" del modello 740 come compensi occasionali (fl. 59). Correttamente si è allora fatto applicazione del principio di diritto, secondo cui "considerato che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, è legittimo il provvedimento di confisca di beni del prevenuto che ne giustifichi il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi del reato di evasione fiscale" - Sez. 2, n. 27037 del 27/3/2012 (dep. 10/7/2012), Bini, Rv. 253405 -. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve ritenersi la Corte territoriale non sia incorsa in alcuna illegittimità facendo applicazione delle disposizioni normative - introdotte successivamente all'inizio della procedura di prevenzione e ben dopo la commissione dei fatti che fondano il giudizio di pericolosità - che consentono di disporre la misura della confisca pur in mancanza dell'attualità della pericolosità sociale del proposto. Questa Corte ha avuto modo di recente di affermare, senza trame alcuna conseguenza in punto di regolazione della successione temporale delle leggi, che "il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali - previsto dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 bis, comma 6 bis, così come modificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 22, - consente di applicare la confisca prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al momento dell'adozione della misura, ma richiede che essa sia comunque accertata con riferimento al momento dell'acquisto del bene, oggetto della richiesta ablatoria" - Sez. 6, n. 10153 del 18/10/2012 (dep. 4/3/2013), Coli e altri, Rv. 254545 -. Nello stesso senso, e con decisione sostanzialmente coeva, si è detto che "il principio di reciproca autonomia tra le misure personali e patrimoniali, previsto dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 bis, comma 6 bis, così come modificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 22, consente l'irrogazione della confisca anche se non sia accolta la richiesta di misure di prevenzione personale, per assenza del requisito dell'attualità della pericolosità del proposto" - Sez. 6, n. 1282 del 10/10/2012 (dep. 10/1/2013), Vittoriosi, Rv. 254220 -. Non si ignora che, a fronte di queste decisioni di conferma dell'indirizzo interpretativo consolidato - pur dopo l'intervento di novella -, altra recente pronuncia di questa Corte ha deciso in senso difforme, e ha stabilito che "la previsione contenuta nella L. 15 luglio 2009, n. 94, che modificando la L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 bis, consente al giudice di applicare le misure di prevenzione patrimoniali anche prescindendo dalla verifica della pericolosità del proposto, si applica solo alle fattispecie realizzatesi dopo l'entrata in vigore della legge citata, dovendosi escludere che possa trovare applicazione l'art. 200 c.p. che, per le misure di sicurezza e per quelle di prevenzione personali subordinate all'accertamento della pericolosità, pone una deroga all'effetto retroattivo della legge" - Sez. 5, n. 14044 del 13/11/2012 (dep. 25/3/2013), Occhipinti, Rv. 255043 -. Nella statuizione di questo principio di diritto si è precisato che il venir meno della pericolosità sociale ha fatto della confisca c.d. di prevenzione una misura oggettivamente sanzionatoria, come tale soggetta al regime di irretroattività di cui all'art. 11 preleggi.
La soluzione interpretativa appena richiamata non merita di essere condivisa e sono da ribadirsi i precedenti approdi circa, da un lato, il riferimento alla previsione dell'art. 200 c.p. per la disciplina della successione temporale delle norme in materia di prevenzione e, dall'altro, la natura non sanzionatoria della confisca c.d. di prevenzione.
Non è dubbio che le novelle normative del 2008 e del 2009 abbiano definitivamente spezzato il nesso di necessaria presupposizione tra misure personali e misure reali, richiedendo unicamente, ai fini della confisca, l'accertamento incidentale della riconducibilità del proposto in una delle categorie dei potenziali destinatari dell'azione di prevenzione.
Esse hanno segnato la conclusione di un processo normativo di progressiva erosione del nesso di presupposizione tra misure personali e misure patrimoniali, che ebbe inizio tempo addietro con l'introduzione - L. n. 55 del 1990 - nell'ordinamento di prevenzione della possibilità di instaurare o proseguire il procedimento nei confronti dell'assente, del residente o del dimorante all'estero, sottoponibile alla misura personale al solo fine dell'emissione dei provvedimenti di sequestro e confisca, o anche di aggredire i beni della persona già sottoposta a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.
La raggiunta piena autonomia della confisca non ha determinato, infatti, un mutamento qualitativo così rilevante da imporre una revisione delle ricostruzioni interpretative sino ad ora operate e, in particolare, del principio consolidato per il quale "le misure di prevenzione, al pari delle misure di sicurezza, possono essere applicate anche quando siano previste da una legge successiva al sorgere della pericolosità sociale, in quanto le stesse non presuppongono uno specifico fatto di reato, ma riguardano uno stato di pericolosità attuale cui la legge intende porre rimedio" - Sez. 6, n. 11006 del 20/1/2010 (dep. 22/3/2010), Cannone, Rv. 246682 -. Detto principio, in particolare, non è posto nel nulla dal fatto che ora la confisca è applicabile in assenza dello stato di pericolosità attuale del proposto, mentre l'art. 200 c.p. implica - come affermato anni addietro dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 19 del 1974 (le cui statuizioni sono state ribadite dall'ordinanza n. 392 del 1987) - la correlazione delle misure di sicurezza alla pericolosità, che è situazione, per sua natura, attuale, assunto questo che smentisce peraltro il diffuso convincimento circa la retroattività delle misure di sicurezza. Occorre, infatti, porre mente ad un dato normativo di non secondaria importanza, ossia che la disposizione dell'art. 200 c.p. trova applicazione in materia di misure di sicurezza patrimoniali, cui sono assimilate a tal fine le misure di prevenzione patrimoniali, non già in via diretta, ma per effetto del richiamo operato dall'art. 236 c.p., che ha cura di selezionare con puntualità le disposizioni applicabili anche alle misure patrimoniali, ovviamente sul presupposto, implicito ma inequivoco, che la diversità strutturale tra i due tipi di misure impedirebbe la naturale estensione di disciplina dettata espressamente per le prime.
Ciò vale, per quel che qui interessa, per la disposizione di cui all'art. 200 c.p., comma 1, che per la riferibilità diretta alla misure di sicurezza personali implica la situazione di pericolosità, necessariamente attuale - secondo quanto precisato dalla giurisprudenza costituzionale - se afferisce alla persona. Non si può, infatti, definire una pericolosità personale che non sia attuale, essendo irragionevole ipotizzare che ad una persona non più pericolosa si possano applicare misure di sicurezza personali. Diverse valutazioni devono invece farsi per le misure patrimoniali, perché, rispetto ai beni, di pericolosità può dirsi in modo non sovrapponibile. Non ha significato rispetto ad una res, in special modo per quelle la cui pericolosità sia collegata alle modalità di acquisizione alla titolarità di un soggetto e quindi alla loro origine patrimoniale, l'assunto che la pericolosità debba essere per necessità attuale, perché la strutturale staticità dei beni non consente evoluzioni apprezzabili sul piano del giudizio di pericolosità che non siano talmente radicali da identificarsi con l'evento ablatorio, costituito appunto dalla confisca, e quindi con la rottura del nesso originario di illecita acquisizione al patrimonio.
È pur vero che, prima delle novelle normative del 2008 e del 2009, il principio desumibile dal sistema di prevenzione patrimoniale era che le misure del sequestro e della confisca trovavano fondamento non soltanto nei caratteri dei beni che ne erano oggetto, perché esse si rivolgevano "non a beni come tali, in conseguenza della loro sospetta provenienza illegittima, ma a beni che, oltre a ciò, ...(erano) nella disponibilità di persone socialmente pericolose ...", sì che "la pericolosità del bene ...(era) considerata dalla legge derivare dalla pericolosità della persona che ne ...(poteva) disporre" - Corte cost., sentenza n. 335 del 1996 -. Ma la più volte menzionata riforma, nel concentrare l'attenzione sulla pericolosità del bene, connessa direttamente alle modalità di acquisto, non ha mutato la natura della confisca, che può ancora essere ritenuta priva di carattere sanzionatorio di natura penale e quindi riconducibile, per le oggettive diversità dalle misure di prevenzione in senso stretto, a un "tertium genus costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240 c.p., comma 2", secondo la definizione offerta anni addietro da Sez. U, n. 18 del 3/7/1996 (dep. 17/7/1996), P.G. in proc. Simonelli ed altri, Rv. 205262. Questa definizione, del resto, fu modellata nell'esame di un caso parimenti connotato dall'assenza di pericolosità sociale attuale in capo al proposto, in conseguenza dell'intervenuto decesso di questi prima della definitività del provvedimento di prevenzione, seppure dopo che erano stati accertati i presupposti di pericolosità qualificata. Come è stato affermato dalle Sezioni unite con la sentenza appena citata, la confisca risponde al fine di "eliminare dal circuito economico beni provenienti da attività che ... devono ritenersi ricollegate alla ritenuta appartenenza del soggetto ad un'associazione di tipo mafioso", e questa connotazione ne esclude il carattere sanzionatorio di natura penale.
Deve allora prendersi atto che l'affrancamento dall'attualità della pericolosità del proposto non ha comportato alcun riassestamento teleologia) dell'istituto, quanto, se mai, un rafforzamento dell'efficacia rispetto all'originario fine, sì come poc'anzi indicato con l'espressione mutuata dalla richiamata decisione delle Sezioni unite. È appena il caso di osservare che, se nell'originario sistema di prevenzione patrimoniale lo stato di pericolosità sociale del proposto avesse avuto un ruolo preponderante, tale che ora il ridimensionamento dovrebbe comportare un ripensamento complessivo di sistemazione dommatica e di definizione della disciplina, la confisca non avrebbe potuto strutturarsi con i caratteri dell'intervento ablatorio ordinariamente irreversibile - che ne hanno determinato l'inquadramento in un'autonoma categoria - ma avrebbe dovuto seguire, con il necessario connotato della provvisorietà, le evoluzioni del giudizio sulla posizione personale del proposto, venendo meno con la cessazione della di lui pericolosità sociale. Già questa osservazione elementare può essere sufficiente ad affermare che le novelle normative del 2008 e del 2009 non hanno determinato una radicale inversione di rotta nel disegno legislativo, ma hanno approfondito una tendenza che percorreva da tempo la materia, senza quindi comportare alcuna frattura col precedente sistema. Il vero è che l'interesse pubblico all'eliminazione dal circuito economico di beni di sospetta illegittima provenienza, per l'appartenenza del titolare ad associazioni di tipo mafioso, sussiste per il solo fatto che quei beni siano andati ad incrementare il patrimonio del soggetto e prescinde dal fatto che perduri in capo a quest'ultimo lo stato di pericolosità, perché la finalità preventiva che si intende perseguire con la confisca risiede proprio nell'impedire che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza, quale che sia la condizione del soggetto che poi si trovi a farne in qualsiasi modo uso.
La riaffermazione della natura preventiva, e non sanzionatoria, della confisca anche dopo le novelle del 2008 e del 2009 rende manifestamente infondata la questione di costituzionalità prospettata nel motivo di ricorso ora in esame.
Il ricorso dei prossimi congiunti di DO AR sono inammissibili, per le ragioni di seguito esposte.
La Corte di appello ha decretato l'inammissibilità degli atti di appello da costoro proposti, rilevando che i difensori che quelle impugnazioni sottoscrissero non erano muniti di procura speciale. La soluzione interpretativa accolta dalla Corte territoriale è conforme al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui "in tema di procedimento di prevenzione, il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca ..." - Sez. 2, n. 27037 del 27/3/2012 (dep. 10/7/2012), Bini, Rv. 253404 -. Si è ancora detto che "è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore, non munito di procura speciale, dei terzi interessati nel procedimento di opposizione ad un provvedimento di confisca, perché costoro non possono stare in giudizio personalmente ma hanno un onere di patrocinio, che è soddisfatto soltanto per mezzo del conferimento di procura speciale" - Sez. 1, n. 10398 del 29/2/2012 (dep. 16/3/2012), Luca e altri, Rv. 252925; cfr., anche, Sez. 6, n. 13798 del 20/1/2011 (dep. 7/4/2011), Bonura, Rv. 249873-.
Ai rilievi di ricorso, relativi alla specificità della disciplina in tema di giudizio di prevenzione e in particolare di intervento dei terzi interessati e di potere di impugnazione del difensore di costoro, si replica ora agevolmente che le disposizioni espressamente poste dal legislatore del giudizio di prevenzione non possono leggersi in una prospettiva di deroga al principio generale, secondo cui per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico vale la regola posta dall'art. 100 c.p.p. in riferimento alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, in forza della quale "esse stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto previsto dall'art. 83 c.p.c.; e che soltanto l'indagato o l'imputato, assoggettati all'azione penale, stanno in giudizio personalmente, avendo solo necessità di munirsi di difensore, che è titolare di un diritto di impugnazione in favore dell'assistito per il solo fatto di esserne difensore, senza che debba essere munito di procura speciale, imposta solo per casi riservati all'iniziativa personale dell'imputato.
Per quel che poi attiene all'ultimo motivo di ricorso, relativo all'asserita inesistenza della motivazione per la parte in cui il decreto impugnato ha disposto la confisca dei beni dei terzi interessati, se ne rileva l'improponibilità in ragione dell'affermata inammissibilità dell'atto di appello. È poi appena il caso di osservare che sul punto è inammissibile anche il ricorso di DO AR, nella misura in cui se ne apprezza il difetto di legittimazione ad interloquire sulla legittimità del provvedimento ablatorio in riferimento a beni di cui in premessa abbia negato la reale titolarità.
Il ricorso di DO AR deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
Il ricorso di NE DA, FR AR e AR AU deve invece essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una somma per ciascuno dei ricorrenti, che si reputa equa nella misura di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa dei ricorrenti nella determinazione della causa d'inammissibilità, secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva formulata all'udienza dell'8 aprile 2013, così provvede: rigetta il ricorso di AR DO e dichiara inammissibili i ricorsi di NE DA, AR FR e AR AU;
condanna i predetti al pagamento delle spese processuali, nonché NE DA, AR FR e AR AU anche al versamento ciascuno della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2013