Sentenza 5 luglio 2013
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulta adeguatamente dimostrata e non sussistono elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo in questo senso dirimente né il decorso del tempo né l'eventuale restrizione carceraria, in presenza della quale, però, il giudice deve specificamente motivare sull'assenza di comportamenti indicativi di un effettivo recesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2013, n. 29478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29478 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 05/07/2013
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1624
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 51745/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM AE, nato a [...] il [...];
LL RA, nata a [...] il [...];
avverso il decreto 27/6/2012 della Corte d'appello di Palermo, sezione 5^ penale e per le misure di prevenzione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Domenico Gallo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Gialanella Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio, limitatamente a AM AE, in punto di applicazione della misura personale;
rigetto dei ricorsi per il resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 27/6/2012, la Corte di appello di Palermo, respingendo l'appello degli interessati, confermava il decreto del Tribunale di Palermo, in data 7-18 marzo 2011, con il quale era stata applicata a AM AE la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre e disposta la confisca del complesso dei beni della ditta individuale AM AE, di un immobile, sito in Villabate, intestato al medesimo, di un immobile, sito in Palermo, intestato alla moglie LL RA e di un'autovettura Toyota Yaris, intestata alla medesima LL.
2. La Corte territoriale, preso atto che nei confronti di AM AE si era formato il giudicato in ordine alla condanna per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso, accertata con sentenza del 12/7/2007 dal Gup del Tribunale di Palermo, nonché di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, considerava che doveva ritenersi definitivamente accertata l'appartenenza del AM a Cosa nostra e, conseguentemente, la pericolosità sociale del medesimo. Quanto all'attualità della pericolosità, la Corte territoriale rilevava che la stessa dovesse ritenersi permanente, salvo la ragionevole prova del recesso del soggetto dall'organizzazione o della disintegrazione di questa. Non avendo il prevenuto fornito alcuna prova di dissociazione dall'organizzazione mafiosa, la Corte riteneva sussistente il requisito della attualità della pericolosità sociale del proposto e confermava la misura di prevenzione personale.
3. In ordine alla misura patrimoniale della confisca, la Corte territoriale osservava che l'assenza di redditi significativi nel periodo dal 1995 al 2006 non consentiva di giustificare l'acquisto dei due immobili, avvenuto nel 1994 e nel 1999, e riteneva non credibile la tesi che le spese del mutuo, contratto nel 1994 per l'acquisto della casa di Villabate, e del finanziamento erogato nel 2003 per l'acquisto dell'autovettura Toyota Yaris, sarebbero state sostenute grazie all'aiuto economico dei genitori degli appellanti, per difetto di idonee prove. Confermava, pertanto, la misura patrimoniale della confisca.
4. Avverso tale ordinanza propongono separati ricorsi AM AE e LL RA per mezzo del comune difensore di fiducia.
5. AM AE solleva due motivi di ricorso.
5.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge e di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità in relazione alla L. n. 575 del 1965, art. 1 e ss., nonché agli artt.121 e 125 c.p.p., art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c). Al riguardo si duole che la Corte d'appello di Palermo abbia ritenuto sussistente il presupposto della "pericolosità sociale" qualificata del ricorrente, nonostante l'assenza di elementi oggettivi idonei a comprovare l'indefettibile requisito della attualità della pericolosità. Si duole, in particolare, che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione le allegazioni difensive inerenti il trasferimento del ricorrente da Palermo a Roma, sintomo della volontà di prendere le distanze dal sodalizio mafioso e di iniziare una nuova vita e contesta le conclusioni assunte dalla Corte secondo cui la pericolosità sociale sarebbe sempre immanente, in caso di condanna per associazione mafiosa, fino a quando il prevenuto non intraprenda un percorso di collaborazione con la giustizia.
5.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge e di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità in relazione alla L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 3, e art. 2 ter, commi 2 e 3, nonché all'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p., comma 1 e art. 111 Cost., comma 6,
dolendosi della confisca dei beni oggetto di sequestro. Al riguardo eccepisce che la presunzione iuris tantum di accumulazione illecita esigeva una adeguata e non apparente confutazione da parte del Collegio delle allegazioni difensive e si duole che la Corte abbia ritenuto di origine illecita i fondi versati dal prevenuto sul proprio conto corrente sulla base di una mera presunzione. Deduce che il decreto abbia dato atto di presunti "risultati acquisiti" attraverso l'erronea indicazione della prove poste a base della decisione stessa.
6. LL RA deduce violazione di legge e di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità in relazione alla L. n. 575 del 1965, artt. 2 bis, comma 3 e art. 2 ter, commi 2 e 3, nonché all'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p., comma 1, e art. 111 Cost., comma 6, dolendosi della confisca dei beni oggetto di sequestro con argomentazioni simili a quelle sviluppate da AM AE con il secondo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono infondati.
2. AM AE, con il primo motivo di ricorso, formula doglianze varie, mosse tutte dall'intento di dimostrare l'erroneità e l'insufficienza dei criteri seguiti dalla Corte territoriale in punto di accertamento della attualità della pericolosità del proposto.
3. Orbene, occorre premettere che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (cfr. L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, applicabile in virtù del richiamo operato dalla L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2) e che, di conseguenza, non è deducibile in sede di legittimità il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di logicità e di completezza (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 6, n. 15107, 17 dicembre 2003, Criaco;
Cass., sez. 6, 8 agosto 2003, Largo ed altri;
nonché, in tema, da ultimo, Corte cost., sentenza n. 321 del 2004). Di conseguenza questa Corte ha statuito che in tema di misure di prevenzione, la riserva del sindacato di legittimità alla violazione di legge non consente di dedurre il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), sicché il controllo del provvedimento consiste solo nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati (se necessario acquisiti ex officio dal giudice) al parametri legali, imposti per l'applicazione delle singole misure e vincolanti, in assenza della quale ricorre la violazione di legge sub specie di motivazione apparente (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19598 del 08/04/2010 Cc. (dep. 24/05/2010) Rv. 247514).
4. Tanto premesso, nel caso di specie, le argomentazioni del giudice di appello appaiono sorrette da motivazione congrua e non sono meritevoli di censura.
5. In particolare, il percorso argomentativo dei giudici di merito si è dimostrato rispettoso dei principi fissati da questa Corte in materia di misura di prevenzione, laddove è stato affermato che la pericolosità sociale dell'indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso deve ritenersi in re ipsa e che il decorso del tempo, di per sè, non rileva per escludere la permanenza della pericolosità: e che, di conseguenza, in mancanza della prova del recesso dall'associazione, non è necessaria alcuna specifica motivazione (cfr., Cass., sez. 1, n. 28428, 8 febbraio 2002; Sez. 6, Sentenza n. 499 del 21.11.2008 Cc. (dep. 9.1.2009), Rv. 242379). In particolare con quest'ultima pronuncia, la Corte ha rilevato che, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericoiosità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative;
nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 7616 del 16.2.2006 Cc. (dep. 2.3.2006), Rv. 234746, Catalano ed altri;
Sez. 2, Sentenza n. 44326 del 11.10.2005 Cc. (dep. 5.12.2005), Rv. 232779, Metastasio ed altri, ove si ribadisce che, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non occorre che si dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare attualmente pericoloso, una volta che si sia data dimostrazione dell'appartenenza all'associazione e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale o della disintegrazione dell'associazione, non essendo sufficiente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative;
Sez. 6, Sentenza n. 18047 del 10. 3.2005 Cc. (dep. 13.5.2005), Mollica ed altri;
Sez. 6, Ordinanza n. 114 del 23.11.2004 Cc. (dep. 5.1.2005), Rv. 231448, Camarda ed altri, ove si assume che ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, posto che tale pericolosità potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dell'interessato dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative;
Sez. 1, Sentenza n. 28428 dell'8.2.2002 Cc. (dep. 23.7.2002), Rv. 221738, Manno e altro;
Sez. 1, Sentenza n, 5500 del 8.1.2002 Cc. (dep. 11.2.2002), Rv. 220833, Maugeri e altri;
Sez. 6, Sentenza n. 3806 del 22.11.1999 Cc. (dep. 20.12.1999), Rv. 216844, Polizzi;
Sez. 6, Sentenza n. 950 del 22.3.1999 Cc. (dep. 6.7.1999), Rv. 214505, Riela L. e altri, ove si insegna che, quando il giudice della prevenzione abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della partecipazione a un'associazione mafiosa e non sussistano elementi - a parte il decorso del tempo, di per sè non decisivo - dai quali possa ragionevolmente desumersi che l'appartenenza sia venuta meno, non occorre alcuna specifica motivazione che dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare anche attualmente pericoloso;
Sez. 1, Sentenza n. 5760 del 20,11.1998 Cc. (dep. 8.2.1999), Rv. 212443, Iorio e altri, ove si afferma che il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare necessariamente implicito nella ritenuta attualità della presumibile appartenenza del proposto ad una associazione mafiosa, giacché la pericolosità - che, per essere tale, deve essere necessariamente attuale - è espressamente richiesta solo dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 3, comma 1, e non anche dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, artt. 1 e 2, i quali si limitano a prevedere l'applicabilità delle misure anzidette a chi semplicemente sia indiziato di appartenere alle menzionate associazioni criminose;
ne consegue che, una volta che il giudice della prevenzione abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di detta ultima condizione e non sussistano elementi - a parte il decorso del tempo, di per sè non decisivo - dai quali possa ragionevolmente desumersi che l'appartenenza sia venuta meno, non occorre alcuna specifica motivazione che dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare anche attualmente pericoloso;
nello stesso senso, Sez. 1, 27.1.1998, La Rocca;
Sez. 1, 24.3.1997, Fraglica;
Sez. 2, 19.12.1996, Buontempo Scavo;
Sez. 1, 19.5.1995, D'Amora; Sez. 1, 31.3.1995, Cafai;
Sez. 5, 20.10.1993, Alfano). 6. È ben vero il rigore di tale orientamento in tema di presunzione di pericolosità è stato attenuato da successive decisioni. In particolare questa Sezione prima ha deciso, di recente, nel senso di ribadire il principio per il quale "... quando ... il proposto per la misura di prevenzione, ovvero l'istante in revoca della misura in passato disposta, sia detenuto da un notevole lasso di tempo, anche se lo stato di restrizione non si può in astratto ritenere incompatibile con la persistenza della pericolosità, la valutazione degli Indici sintomatici di una protrazione della stessa deve essere particolarmente rigorosa e va operata anche nei confronti di coloro che sono stati ritenuti appartenenti ad associazioni criminali di tipo mafioso o dedite allo spaccio di stupefacenti;
e ciò in quanto, pur essendo per tali soggetti ammissibile una presunzione di perdurante pericolosità, tale presunzione non può considerarsi assoluta ed è destinata ad attenuarsi facendo risorgere, quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nell'organizzazione criminale siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio, la necessità di una puntuale motivazione sulla sua attualità, tenuto conto della situazione concreta, con particolare riguardo agli effetti del trattamento penitenziario diretto alla risocializzazione" (Sez. 1, Sentenza n. 48408 del 23.11.2011 Cc. (dep.28.12.2011), Taverniti).
7. Orbene nel caso di specie la motivazione del decreto della Corte palermitana è coerente con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario di questa Corte e, pertanto, non merita censura, anche se la valutazione della perdurante pericolosità del prevenuto è stata effettuata con criteri meno rigorosi di quelli richiesti dall'ultimo indirizzo giurisprudenziale citato. La Corte, in ogni caso, ha assolto all'onere della motivazione, prendendo in considerazione i principali argomenti sollevati dalla difesa del proposto e respingendoli, osservando, in particolare come: "il prevenuto, nonostante la carcerazione subita ed il procedimento cui è stato sottoposto, non abbia realizzato alcun comportamento che sia positivamente indicativo di un effettivo recesso o quanto meno di una dissociazione del medesimo da Cosa Nostra".
8. Per quanto riguarda il secondo motivo sollevato da AM AE e le analoghe obiezioni sollevate da LL RA, in ordine alle disposta confisca di beni mobili ed immobili, le censure sono infondate.
La Corte ha preso in considerazione le principali allegazioni contrarie sollevate dalla difesa dei due ricorrenti e le ha confutate con motivazione adeguata e priva di vizi logico giuridici. Le contestazioni dei ricorrenti sostanzialmente si risolvono in una critica della motivazione e tendono a provocare un inammissibile intervento di questa Corte In sovrapposizione argomentativa rispetto alle conclusioni legittimamente assunte dalla Corte Palermitana.
9. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2013