Sentenza 21 novembre 2008
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1288 del 20https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1288 Anno 2013 Presidente: AGRO' ANTONIO Relatore: DE AMICIS GAETANO SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) BIVIERA VINCENZO N. IL 20/05/1985 avverso il decreto n. 33/2008 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 04/11/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICI S; lette/seetite le conclusioni del PG Dott. 0_9- ft Pti ir E 5,7-$ 1:1ì L. GLI, 111.,+40 fihk. )1′.C.411. Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 20/11/2012 GA.4 .1 12,4,0 RITENUTO IN FATTO 2. Avverso il su menzionato decreto della Corte d'appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Biviera Vincenzo, deducendo la violazione dell'art. 606, comrna 1, lett. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2008, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 21/11/2008
Dott. CONTI NN - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 2662
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 017068/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ON AB, N. IL 11/01/1965;
avverso DECRETO del 28/02/2008 CORTE APPELLO di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARCANO DOMENICO;
lette le conclusioni del P.G. per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Che il ricorrente impugna il decreto in epigrafe indicato, con il quale è stato confermato il decreto 23 ottobre 2006 del Tribunale di Lecce di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza nel comune di residenza per tre anni;
che, ad avviso della Corte d'appello, il giudice di prima istanza ha correttamente giustificato la sussistenza degli elementi richiesti per l'applicazione della misura di prevenzione de qua e ha individuato gli elementi significativi, tra i quali, oltre ad altri precedenti penali, vi è una condanna del 22 gennaio 1993 per partecipazione ad associazione di stampo mafioso, detenzione illecita di stupefacenti ed estorsione;
che SA ha cessato di scontare le nell'anno 2005, restando sottoposto alla misure della libertà vigilata a decorrere dal 3 febbraio 2006 che SA - condannato per partecipazione al clan capeggiato da De MA NN, noto esponente della "sacra corona unta" - risulta avere svolto lo specifico gestito i rapporti al traffico di stupefacenti con gli affiliati brindisini, all'acquisto di armi, alla gestione del danaro destinato ai detenuti e alle estorsioni;
che AB SA è stato più volte segnalato per avere continuato, dopo la scarcerazione per fine pena, a incontrarsi con pregiudicati del luogo, come risulta da numerose segnalazioni dei Carabinieri;
che, per il giudice d'appello, tali circostanze dimostrano l'attualità della pericolosità sociale di persona già condannata per gravi reati, tra i quali la partecipazione ad associazione mafiosa, e rendono assolutamente insignificante il decorso del tempo dalla condanna, le relazioni di osservazione durante il periodo di detenzione nonché irrilevante il provvedimento 19 luglio 2007 del magistrato di sorveglianza con il quale è stata dichiarata cessata la pericolosità sociale di SA e revocata la misura di sicurezza della libertà vigilata;
che tale ultimo provvedimento, successivo all'applicazione della misura di prevenzione, non rileva ai fini della legittimità del decreto adottato dal Tribunale e potrebbe al più essere valutato ai fini di una eventuale revoca della misura disposta;
che, per il giudice d'appello, gli elementi richiesti ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, per l'incontestabile l'autonomia funzionale e strutturale tra procedimento penale e quello di prevenzione, possono essere costituiti da condotte complessive - autonomamente valutate dal giudice della prevenzione rispetto al giudizio espresso in sede penale - che possono anche non configurare illeciti penali pur se debbano essere fondati non su meri sospetti e semplici presunzioni, bensì elementi oggettivi che siano diano conto di una qualificata probabilità di non interruzione dei rapporti con ambienti criminali e con soggetti appartenenti a una associazione mafiosa, elemento che di per sè dimostra la pericolosità sociale, la cui attualità per conforme giurisprudenza può essere esclusa da elementi i quali facciano ragionevolmente presumere il recesso dal sodalizio;
che, infine, il giudice di merito ritiene la insussistenza di elementi che possano comportare un'attenuazione con l'eliminazione dell'obbligo di soggiorno, giustificato dall'esigenza di evitare contiguità con ambienti criminali;
che il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'art.125 c.p.p. e art. 546 c.p.p., ex L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1
e segg. e ex L. n. 575 del 1965, art. 1 e segg., in quanto nel provvedimento impugnato sono enunciati principi astratti non applicati in un contesto concreto e, in ogni caso, utilizzati in termini fuorvianti e per eludere l'accertamento dell'indispensabile requisito dell'attualità della pericolosità sociale;
che le segnalazioni dei Carabinieri sono state oggetto di esame da parte del tribunale di sorveglianza e si è accertato che solo in un caso si trattava di soggetti attinti da condanne penali;
che il proposto non aveva alcun onere di fornire la prova contraria rispetto alle importanza delle segnalazioni dei Carabinieri, bensì l'onere di dimostrare l'attualità della pericolosità sociale, tenuto conto che le condanne penali sono risalenti nel tempo;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che, nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personale nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il giudice può utilizzare gli accertamenti compiuti in sede penale e, in particolare, quelli già posti a fondamento di sentenze di condanna nei confronti del proposto che abbiano la capacità di dimostrare la sua partecipazione ad associazione mafiosa, trattandosi di circostanza di notevole e incontrovertibile significato per formulare il giudizio di pericolosità per ancorare l'attualità a fatti dai quali anche episodicamente si trae il sintomo di perdurante pericolosità;
che la Corte d'appello, come sintetizzato in narrativa, ha disatteso, pur non esplicitamente e attraverso la condivisione delle scelte del Tribunale, le censure mosse alla decisione di primo grado e ha confermato il provvedimento attraverso un esame proprio delle risultanze degli atti e, in particolare, delle convergenti elementi posti a fondamento della richiesta di applicazione della misura di prevenzione;
che una plausibile prognosi di pericolosità può essere dimostrata da elementi tali da indurre a rivalutare e riconsiderare quali indici sintomatici gli accertamenti effettuati nel corso del processo penale;
che, come noto, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di persone dei quali è stata accertata l'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, la prognosi di pericolosità dell'interessato postula la ricerca e l'indicazione di elementi idonei a documentare positivamente la condizione di attualità tenuto conto che, ai fini del giudizio prognostico di pericolosità, il concetto di "appartenenza" a una associazione mafiosa va distinto sul piano tecnico da quello di "partecipazione", risolvendosi in una situazione di "mera contiguità" all'associazione stessa che risulti funzionale agli interessi della struttura criminale e nel contempo denoti la pericolosità sociale specifica;
che questa Corte si è espressa nel senso che quando il giudice della prevenzione abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della partecipazione a un'associazione mafiosa e non sussistano elementi - a parte il decorso del tempo, di per se non decisivo - dai quali possa ragionevolmente desumersi che l'appartenenza sia venuta meno, non occorre alcuna specifica motivazione che dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare anche attualmente pericoloso (ex plurimis, Sez. 6, 23 novembre 2004, dep. 5 gennaio 2005, n. 114; Sez. 6, 22 marzo 1999, dep. 6 luglio 1999, n. 950);
che, pertanto, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, posto che tale pericolosità potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dell'interessato dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative;
che il ricorso è in realtà diretto a censurare il difetto di motivazione, sotto il profilo dell'apparenza e manifesta illogicità, mediante un non ammesso sindacato sul contenuto della motivazione e la proposta di un diversa opzione argomentativa e ricostruttiva del giudizio di pericolosità a fronte di quello assolutamente plausibile espresso nel provvedimento impugnato e soltanto non condiviso dal ricorrente che, attraverso una personale e frammentaria lettura delle risultanze e un altrettanto alternativa disamina delle stesse, contesta il risultato raggiunto dalla Corte di merito;
che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 10, richiamato dalla L.31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2, ed è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 9. (Sez. 6, 26 giugno 2002, Paggiarin rv. 222754);
che il ricorso è, dunque, inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2009