Sentenza 9 maggio 2006
Massime • 1
È ricorribile in cassazione per la sola violazione di legge l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza ha deciso sul reclamo avverso il provvedimento di proroga delle misure di cui all'art. 41 bis ord. penit.; pertanto non è censurabile il profilo della pretesa illogicità o contraddittorietà della motivazione, ma solo la carenza totale o la mera apparenza della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2006, n. 19093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19093 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 09/05/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1610
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 026486/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC IS, N. IL 10/05/1974;
avverso ORDINANZA del 10/05/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato;
OSSERVA
Con ordinanza in data 10 maggio 2005 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo presentato da TR DO contro il decreto del Ministro della Giustizia in data 17.12.2004 di proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41 bis Ordinamento Penitenziario, ritenendo che il provvedimento ministeriale fosse congruamente ed adeguatamente motivato con riferimento alla sussistenza di gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica (quali la necessità di recidere i collegamenti con esponenti delle cosche criminali operanti all'esterno del carcere) ed alla pericolosità sociale del condannato, nonché ai presupposti per la applicazione del regime differenziato, poiché il suddetto - come risultava dalle informazioni assunte - era uno degli esponenti di vertice del clan criminale omonimo, dedito al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, al traffico di stupefacenti ed alle estorsioni, che, al fine di meglio affermarsi sul territorio barese e contrastare i clan avversali, aveva stretto una forte alleanza con uno dei clan più potenti di Bari, quello Parisi, con cui si era diviso i quartieri della città, mettendosi in contrasto con il cartello composto dai capo storici PR, IO, IO e Catacchio", come dimostrato da recenti fatti di sangue che nell'aprile del 2002 avevano coinvolto i due schieramenti ed in particolare dalla c.d. Strage di San Valentino originata dal contrasto tra il sodalizio IO ed il clan TR per il controllo dell'ambito territoriale in cui entrambi operano. Ha quindi reputato legittima la applicazione del regime differenziato trattandosi di persona di elevato spessore criminale, che non aveva mai mostrato segni di ravvedimento, per cui doveva ritenersi che i vincoli di solidarietà criminale con i coaffiliati non fossero venuti meno a causa della detenzione bensì permanessero integri e consentissero di continuare a gestire le attività criminali anche in costanza di carcerazione, servendosi di elementi esterni, cui avrebbe potuto impartire direttive in ordine alle scelte delinquenziali da imporre ai soggetti a lui subordinati gerarchicamente appartenenti alla medesima organizzazione criminale. Ed ha altresì ritenuto giustificato il mantenimento delle prescrizioni imposte dal decreto ministeriale, in quanto riconducibili alla concreta esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica senza avere una portata puramente affittiva, ad eccezione di quelle concernenti i colloqui con i familiari, che avvenivano in concreto tramite il vetro divisorio ed erano registrati e filmati, nonché il ricevimento dei pacchi che ugualmente era soggetto a controllo manuale, visivo e mediante metaldetector e quindi in situazioni tali da impedire l'ingresso di materiale vietato.
Contro tale ordinanza hanno proposto ricorso per Cassazione il condannato ed il suo difensore, lamentando, con tre separati motivi:
mancanza di motivazione del provvedimento impugnato poiché ancorata a dati generici ed incontrollabili, quali le note informative che costituivano pure ipotesi di indagini, frutto di presunzioni degli inquirenti e prive di qualsivoglia sostegno di natura oggettiva;
erronea applicazione dell'art. 41 bis Ordinamento Penitenziario e carenza e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato per avere fatto riferimento a fatti privi del carattere di effettività ed attualità della pericolosità sociale del detenuto, qualificata dalla capacità di mantenere contatti con le associazioni criminali;
mancanza di qualsiasi prova circa la permanenza di effettivi contatti fra il condannato e l'esterno.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato rilevando che il giudice a quo aveva assolto l'onere motivazionale facendo riferimento ad apodittiche asserzioni.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente sostanzialmente si duole della carenza ed illogicità della motivazione della ordinanza impugnata laddove utilizzerebbe, al fine di giustificare la applicazione del regime differenziato, mere presunzioni risultanti dalle informative in atti o comunque elementi lontani nel tempo, quali i reati commessi, senza invece considerare la mancanza di qualsiasi prova circa la effettività e la attualità dei contatti fra il detenuto e l'esterno.
Sotto tale profilo occorre rilevare che la Corte Costituzionale, già nel vigore della precedente formulazione dell'art. 41 bis O.P., ha ripetutamente affermato che "ogni provvedimento di proroga delle misure ex art. 41 bis O.P. deve recare una autonoma, congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire:
non possono ammettersi semplici proroghe immotivate del regime differenziato, ne' motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di attualità le misure disposte. Il che vale anche a far venire meno la censura di violazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost." (cfr. Corte Costituzionale n. 376 del 1997). In sostanza la Corte Costituzionale, anche con riguardo agli altri parametri costituzionali sotto cui ha esaminato la conformità della norma suddetta, ha ritenuto che la norma debba essere interpretata nel senso che le proroghe delle limitazioni al trattamento possono essere motivatamente adottate solo in assenza di positivi, dimostrati elementi che comprovino la rescissione di legami con l'associazione di appartenenza, il che non significa che debba essere il condannato a fornire tale prova, spettando invece al giudice motivare in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza che le medesime misure mirano a prevenire.
Di recente la Corte Costituzionale ha nuovamente preso in esame la questione con la ordinanza n. 417 in data 13.12.2004, depositata il 23.12.2004, ritenendo la manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 41 bis, comma 2 bis, sotto il profilo che le modifiche apportate dalla L. n. 279 del 2002 alla disciplina di proroga del regime differenziato sono già state interpretate dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che, ai fini della proroga, è necessaria una autonoma e congrua motivazione in ordine alla attuale esistenza del pericolo per l'ordine e la sicurezza derivante dalla persistenza di vincoli con la criminalità organizzata e della capacità del detenuto di mantenere contatti con essa, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova per il detenuto, cosicché i dubbi di costituzionalità della norma suddetta non hanno ragione di essere.
Orbene, facendo corretta applicazione di tali principi, il Tribunale di Sorveglianza ha specificamente richiamato per relationem, facendo riferimento recettizio al decreto ministeriale, le fonti di prova (informazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e della DDA, della DNA e della DIA) da cui ha desunto che TR DO risulta essere organicamente inserito in posizione apicale in una organizzazione criminale di stampo mafioso tuttora viva ed attiva, considerati i reati commessi di recente e la presenza di sodali liberi, ed è inoltre collegato con i più importanti boss della stessa, tanto da potere continuare a contare su una rete di persone quanto meno contigue alla cosca e disposte a sostenerlo ed a farsi tramite delle sue direttive.
Il Tribunale di Sorveglianza non ha quindi applicato la presunzione di permanenza dei collegamenti ne' ha preteso dal condannato la prova della loro cessazione, mentre ha dato congrua ed ineccepibile motivazione in ordine al proprio convincimento circa la permanenza della pericolosità sociale del ricorrente (cfr. Cass. 24.2.2004 n. 8056; Cass. 24.2.2004, n. 8057), indicando specificamente e sottoponendo a vaglio critico e dimostrativo gli elementi da cui ha desunto positivamente la attualità dei collegamenti relativi alla appartenenza del detenuto ad un clan criminale e cioè la qualificata capacità dello stesso di mantenere vincoli associativi con l'organizzazione di appartenenza anche all'interno dell'ambiente carcerario (profilo criminale dell'interessato, ruolo apicale all'interno della organizzazione criminale, appartenenza alla cosca che è tuttora indicata con il suo cognome poiché fa capo alla sua famiglia, attualità della attività della cosca, informazioni della autorità con riguardo a notizie recenti in relazione a nuove attività delittuose della organizzazione, presenza di sodali liberi subordinati al ricorrente).
Il ricorrente sostiene che la prova dovrebbe però riguardare non tanto la possibilità astratta dell'interessato di mantenere contatti con la cosca criminale di appartenenza, bensì la attualità di tali contatti, ma non è così poiché la disposizione più volte citata, anche nella interpretazione offerta dalla Corte Costituzionale, non richiede, ne' può richiedere, la dimostrazione attraverso intercettazioni telefoniche o filmati del fatto che il detenuto sia riuscito a violare o comunque ad aggirare il regime speciale di detenzione (il che sarebbe un controsenso, pretendendosi la prova generalizzata del "fallimento" di tale regime, che invece è stato istituito proprio per contenere la pericolosità dei detenuti collegati con le organizzazioni criminali, onde impedire che i contatti continuino), dovendosi invece soltanto offrire quella - ben diversa - della permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza che le medesime misure mirano a prevenire. E ciò nel caso in esame è stato dimostrato alla stregua di elementi di grosso spessore come la attualità della attività criminale del clan cui appartiene il ricorrente e la permanenza del ruolo apicale rivestito dallo stesso, che all'interno della consorteria mafiosa non si perde, bensì si accresce in occasione della detenzione, salva una dissociazione che comunque nel caso del ricorrente non è mai intervenuta.
In ogni caso, considerato che la ordinanza di cui si tratta è impugnabile soltanto per violazione di legge, a norma della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 bis, comma 2 sexies, è evidente che non può venire in considerazione la pretesa illogicità o contraddittorietà della motivazione, bensì soltanto la carenza totale o la mera apparenza della motivazione, a norma del combinato disposto dell'art. 125 c.p.p., n. 3, e art. 606 c.p.p., lett. b) e c), la quale non sussiste nel caso in esame, ne' può essere integrata, come assume il ricorrente dalla condivisione, da parte del Tribunale, di informative degli organi investigativi che avrebbero carattere presuntivo, poiché la mancanza di motivazione consiste nella totale inesistenza di un iter logico ovvero nella estraneità tra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale prescelta e cioè situazioni ben diverse dal caso in esame in cui il provvedimento impugnato segue un iter logico non solo coerente e lineare, bensì anche del tutto condivisibile, non essendo in particolare richiesta, nel procedimento di sorveglianza, una prova quale quella prevista nel giudizio di cognizione, essendo ben sufficiente, invece, soltanto una prova di carattere investigativo, quale quella risultante dalle informative degli organi investigativi. Il ricorso, in quanto infondato sotto tutti i profili addotti, deve essere pertanto respinto, con le conseguenze di legge in punto di spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2006