Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/07/1996, n. 18
CASS
Sentenza 3 luglio 1996

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Nel procedimento di prevenzione la preclusione derivante dal giudicato opera sempre "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità qualificata ove sopravvengono nuovi elementi indiziari - non precedentemente noti - che comportino una valutazione di maggior gravità della pericolosità stessa e un giudizio di inadeguatezza delle misure in precedenza adottate. In tali casi, conseguentemente, può darsi luogo a un aggravamento delle misure e, occorrendo, all'eventuale irrogazione di altre di tipo diverso.

Stante l'autonomia del procedimento di prevenzione da quello penale, non può affermarsi l'assorbente rilevanza di sentenza di assoluzione del proposto dal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. nel procedimento di prevenzione, nel quale gli indizi di affiliazione ad un "clan mafioso" e l'indimostrata liceità dell'appartenenza dei beni possono essere desunti anche dagli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di illiceità penale ovvero da altri, acquisiti o autonomamente desunti nel giudizio di prevenzione.

La confisca prevista nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di persona indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso non ha ne' il carattere sanzionatorio di natura penale, ne' quello di un provvedimento di prevenzione, ma va ricondotta nell'ambito di quel "tertium genus" costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240, comma secondo, cod. pen.. Ne consegue che la confisca dei beni rientranti nella disponibilità di soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione personale - una volta che siano rimasti accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto stesso, nel senso della sua appartenenza a un'associazione di tipo mafioso, e di indimostrata legittima provenienza dei beni confiscati - non viene meno a seguito della morte del proposto, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione.

Il decreto di sequestro emesso dal giudice penale conserva la sua efficacia nel procedimento di prevenzione per il semplice trasferimento degli atti dal giudice penale al giudice della prevenzione, senza che occorra l'emissione di provvedimenti cautelari sostitutivi da parte del giudice della prevenzione.

Nel procedimento di prevenzione la competenza si radica - in stretta correlazione con il criterio dell'attualità della pericolosità sociale - nel luogo in cui, al momento della proposta o, ad essere più precisi, in quello della decisione, la pericolosità si manifesti; e, nell'ipotesi in cui plurime siano le manifestazioni del tipo in esame e si verifichino, poi, in luoghi diversi, là dove le condotte di tipo qualificato appaiano di maggiore spessore e rilevanza.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/07/1996, n. 18
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18
Data del deposito : 3 luglio 1996

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