Sentenza 3 luglio 1996
Massime • 5
Nel procedimento di prevenzione la preclusione derivante dal giudicato opera sempre "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità qualificata ove sopravvengono nuovi elementi indiziari - non precedentemente noti - che comportino una valutazione di maggior gravità della pericolosità stessa e un giudizio di inadeguatezza delle misure in precedenza adottate. In tali casi, conseguentemente, può darsi luogo a un aggravamento delle misure e, occorrendo, all'eventuale irrogazione di altre di tipo diverso.
Stante l'autonomia del procedimento di prevenzione da quello penale, non può affermarsi l'assorbente rilevanza di sentenza di assoluzione del proposto dal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. nel procedimento di prevenzione, nel quale gli indizi di affiliazione ad un "clan mafioso" e l'indimostrata liceità dell'appartenenza dei beni possono essere desunti anche dagli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di illiceità penale ovvero da altri, acquisiti o autonomamente desunti nel giudizio di prevenzione.
La confisca prevista nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di persona indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso non ha ne' il carattere sanzionatorio di natura penale, ne' quello di un provvedimento di prevenzione, ma va ricondotta nell'ambito di quel "tertium genus" costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240, comma secondo, cod. pen.. Ne consegue che la confisca dei beni rientranti nella disponibilità di soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione personale - una volta che siano rimasti accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto stesso, nel senso della sua appartenenza a un'associazione di tipo mafioso, e di indimostrata legittima provenienza dei beni confiscati - non viene meno a seguito della morte del proposto, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione.
Il decreto di sequestro emesso dal giudice penale conserva la sua efficacia nel procedimento di prevenzione per il semplice trasferimento degli atti dal giudice penale al giudice della prevenzione, senza che occorra l'emissione di provvedimenti cautelari sostitutivi da parte del giudice della prevenzione.
Nel procedimento di prevenzione la competenza si radica - in stretta correlazione con il criterio dell'attualità della pericolosità sociale - nel luogo in cui, al momento della proposta o, ad essere più precisi, in quello della decisione, la pericolosità si manifesti; e, nell'ipotesi in cui plurime siano le manifestazioni del tipo in esame e si verifichino, poi, in luoghi diversi, là dove le condotte di tipo qualificato appaiano di maggiore spessore e rilevanza.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/07/1996, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 3 luglio 1996 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Prof. TO LA TORRE Presidente R.G.N.
Dott. Ferruccio SCORSELLI Componente 9287/95
Dott. Gennaro TRIDICO "
Dott. Giuseppe CONSOLI "
Dott. Renato TERESI (Rel.) "
Dott. Umberto PAPADIA "
Dott. Giovanni D'URSO "
Dott. Giuseppe COSENTINO "
Dott. Adalberto ALBAMONTE "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal P.G. c/:
1) LI NZ n. il 2.7.1952 a Frignano;
2) AG TO n. il 6.7.1945 a Napoli;
3) AN GI n. il 6.7.1945 a Napoli;
4) AG NZ n. il 26.11.1947 a Napoli;
5) TA LO n. l'1.1.1931 a Marano di Napoli;
6) CH UG MA nella dichiarata qualità di liquidatore della "HOTEL CASTELSANDRA" di AN NI & C. s.a.. Avverso il decreto in data 21.7.1994 emesso dalla Corte di Appello di Napoli;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Renato TERESI;
Udite le conclusioni del P.M. dott. Sebastiano SURACI con le quali chiede: 1) l'annullamento parziale con rinvio sul punto che delibera la revoca della confisca dei beni di cui al capo a) del dispositivo;
2) annullamento con rinvio sul punto in cui è rigettata la proposta di misura personale nei confronti di GI NZ e TO e revocata la confisca dei beni indicati al capo c) del dispositivo. 3) Rigetto degli altri ricorsi.
Uditi i difensori:
Avv. Gustavo Pansini del foro di Napoli;
Avv. Carlo Fiore del foro di Napoli;
Avv. Ivan Montone del foro di Napoli;
Avv. Pasquale Coppola del foro di Napoli;
Avv. NZ Siniscalchi del foro di Napoli;
Avv. Riccardo Polidoro del foro di Napoli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 21 luglio 1994 la Corte di appello di Napoli decideva sull'impugnazione proposta da TA LO, AN GI, AG NZ, AG TO, nonché LI NZ, avverso il provvedimento adottato nei loro confronti dal locale Tribunale il 16 settembre 1992 ai sensi della legge 31 maggio 1965 n.575 (Disposizioni contro la mafia e successive modificazioni),
decreto con il quale erano state applicate misure di prevenzione personali e patrimoniali.
La Corte di merito, tra l'altro, prendeva in esame anche l'incidente di esecuzione proposto dal curatore fallimentare della S.r.l. CO.NA.C. ed all'esito emetteva le seguenti statuizioni:
a) dichiarava non luogo a provvedere nei confronti di TT LO in ordine ad entrambe le proposte di misure personali e patrimoniali per morte del proposto: con la conseguente caducazione delle stesse;
b) riduceva la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza irrogata a AN GI;
c) rigettava le proposte di misure personali e patrimoniali nei confronti di GI NZ ed GI TO e, dichiarate assorbite le impugnazioni proposte dai terzi intestatari, revocava il sequestro dei beni in danno dei predetti, specificamente indicati e sottoposti a confisca;
d) rigettava la proposta di confisca in danno di EL NZ, confermando la sola misura personale, nonché la cauzione al medesimo imposta;
e) confermava, nel resto l'impugnato decreto.
La Corte di merito poneva a fondamento della propria decisione e metteva in particolare rilievo due eventi definiti di fondamentale importanza: il primo, costituito dalla morte del TT, sopravvenuta in data 7.4.1994, mentre trovavasi agli "arresti domiciliari" nella propria abitazione e dopo che la misura della sorveglianza speciale era stata definitivamente confermata in altra precedente procedura con decreto 3.2.1987 della stessa Corte di Appello (seppure mai eseguita per la latitanza e la successiva sottoposizione a custodia cautelare in carcere del prevenuto); il secondo, costituito dal passaggio in giudicato della sentenza che, da un lato, aveva affermato la responsabilità del AN e del EL in ordine al contestato delitto previsto dall'art.416bis C.P., e, dall'altro, aveva assolto GI TO ed GI NZ
dalla stessa e da altra imputazione.
Dava atto la Corte di avere disposto - con ogni riserva e su richiesta del P.G. - la chiamata in giudizio degli eredi di TT LO.
Avverso detto decreto hanno proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, GI TO, AN GI, EL NZ e CH UG MA quale liquidatore della "Hotel Castelsandra di AN NI & C. S.a.s.", società della quale, per un verso, era stato confiscato il patrimonio sociale nel valutare la posizione del AN - e ciò avuto riguardo all'oggettiva ed intrinseca illiceità della relativa attività - mentre, per altro, era stata disposta la restituzione di quasi tutto l'intero capitale, siccome costituito dalle quote di partecipazione alla Società di ritenuta spettanza degli GI.
Il Procuratore generale ha dedotto:
a) la nullità del decreto per violazione dell'art.2 ter legge n.575/1965, sotto il profilo della obbligatorietà della confisca,
nonostante la sopravvenuta impossibilità di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, dovendosi assimilare, a suo avviso, la predetta misura ablatoria a quella disciplinata dall'art.240 comma 2 C.P. e, quindi, in senso tecnico, di natura diversa da una misura di prevenzione: termine riconducibile in senso proprio soltanto a quella di natura personale, avuto riguardo, in particolare, alla definitività del giudizio di pericolosità ed alla indimostrata provenienza dei beni oggetto del provvedimento;
b) la nullità del decreto per violazione degli artt.1 e 2 ter legge n.575/1965, nonché il difetto e la contraddittorietà del provvedimento, avuto riguardo, da un lato, alla sottolineata autonomia del procedimento di prevenzione, rispetto al processo penale, e, dall'altro, alla sussistenza - a prescindere dall'assoluzione di GI TO ed GI NZ dal delitto di cui all'art.416bis C.P. - di "fatti storici" non esclusi dal giudice penale e come tali aventi quell'innegabile valore "indiziario" costituente il presupposto necessario, ma al tempo stesso sufficiente, per l'applicazione di entrambe le misure proposte. Nell'interesse di AN GI si è dedotta:
a) la violazione dell'art.8 C.P.P., così reiterando la già dedotta eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli - ritenuta infondata dalla Corte di merito - sotto il profilo che riguardando gli addebiti "fatti e condotte legate alla gestione del complesso alberghiero dell'Hotel Castelsandra" sito nel comune di Castellabate, "e non potendosi il ricorrente ritenere collegato al gruppo di società facenti capo ai cognati GI", andava identificato nel Tribunale di Salerno il giudice naturale competente a decidere sulle proposte misure, posto che il AN era residente in quel territorio ed ivi svolgeva tutte le sue attività; b) la violazione dell'art.649 C.P.P. avuto riguardo alla ritenuta insussistenza - da parte dei giudici di merito - della preclusione processuale nascente dal precedente provvedimento irrevocabile adottato dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 19.12.1991 (divenuto irrevocabile il 24.3.1992) con il quale il AN era stato sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in Castellabate: decreto fondato, secondo il ricorrente, sugli stessi dati e condotte posti a base di quello per il quale risultava formulata la proposta di cui al presente procedimento. c) l'irritualità della confisca in quanto non preceduta da valido provvedimento di sequestro da parte del giudice del procedimento di prevenzione, cui gli atti erano stati trasmessi da quello penale a seguito dell'abrogazione dell'art.24 legge n.646/1982:
con la conseguente caducazione dell'efficacia del decreto a suo tempo emesso dal G.I..
Sotto tale profilo, pertanto, non si sarebbe potuto considerare operante il provvedimento di proroga della validità del medesimo adottato dal Tribunale della prevenzione in data 16.10.1991. Nell'interesse di GI TO il ricorso è stato proposto limitatamente alla parte concernente la confermata confisca dei beni costituenti il patrimonio sociale della Castelsandra S.a.s. deducendosi in particolare il vizio di illogicità della motivazione, nonché quello di violazione, per errata applicazione dell'art. 2ter legge n. 575/1965. Si è messo in evidenza, al riguardo, che, da un lato, entrambi i fratelli GI erano stati ritenuti estranei a qualsivoglia coinvolgimento in attività di tipo camorristico - con il conseguente rigetto delle proposte di misure personali e patrimoniali e la revoca del sequestro dei beni a suo tempo disposto nei loro confronti - e, dall'altro, era stata confermata, invece, la confisca del patrimonio sociale della "Castelsandra S.a.s." del quale essi GI detenevano - e, secondo la Corte di merito , lecitamente - la maggior parte delle quote, seppur avuto riguardo a quelle ritenute di pertinenza del AN e in quanto tali ricollegabili ai metodi gestione camorristici della società.
Da ciò, ad avviso del ricorrente, nonostante che il provvedimento si riferisse alla specifica situazione del AN, l'interesse all'impugnazione, tenuto conto che l'impresa in questione non fu creata, ma rilevata dal AN insieme agli GI con il contributo, da parte di questi ultimi, per l'avviamento e la gestione superiore ai tre miliardi.
Nell'interesse di EL NZ l'impugnazione è stata proposta per censurare quei capi e punti del decreto concernenti la durata della misura di prevenzione personale e l'ammontare della cauzione, ritenute, l'una e l'altra, sproporzionate in relazione al presupposto giudizio di pericolosità sociale ed alle condizioni economiche del ricorrente.
Il liquidatore della "S.a.s. Hotel Castelsandra", infine, ha dedotto la manifesta illogicità della decisione, sottolineando che il decreto impugnato, di fatto, paralizzava ogni attività mirata alla soddisfazione dei crediti vantati nei confronti della predetta società, in quanto, da un lato disponeva la restituzione (ai fratelli GI) delle quote rappresentanti la quasi totalità del capitale (3.300.000 su 3.500.000) e, dall'altro, ribadiva invece la confisca dell'intero patrimonio sociale: da qui, ad avviso del ricorrente, l'interesse a proporre ricorso.
Il ricorso veniva trattato innanzi alla 1^ sezione penale di questa Corte all'udienza camerale del 28.2.1996: avuto riguardo peraltro all'estrema rilevanza della questione prospettata dal ricorrente P.G. circa la caducazione, o meno, della misura di prevenzione patrimoniale in caso di decesso del proposto, nella specie già assoggettato - seppur in un precedente analogo procedimento divenuto definitivo - alla misura di prevenzione personale, il Collegio rimetteva d'ufficio - ai sensi dell'art.618 C.P.P. - la decisione alla Sezioni Unite.
Il Primo Presidente Aggiunto fissava di conseguenza la trattazione del ricorso in camera di consiglio per l'udienza odierna. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorso del P.G.
1) Osserva preliminarmente il Collegio che la questione concernente la caducazione, o meno, della "misura di prevenzione patrimoniale" della confisca in caso di decesso del proposto - la cui rilevanza ha determinato la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite - ha formato oggetto di due particolari decisioni di questa Corte, aventi ad oggetto fattispecie parzialmente analoghe, per quanto meglio si preciserà oltre, ma di segno opposto.
Con la prima, (Sez. I^ del 28.3.1995 Pres. De Lillo est. Mocali - ric. Ranucci) si è affermato, peraltro con motivazione estremamente succinta, che il decesso del proposto, intervenuto prima che divenisse definitivo il provvedimento sulla confisca, comporta non solo il venir meno della misura di prevenzione personale, ma anche quello "conseguenziale" di natura patrimoniale. Con la seconda, (Sezione 1^ del 17 luglio 1995, Presidente Franco - estensore Silvestri - ric. D'Antoni) si è invece affermato che la confisca, disciplinata dall'art. 2ter legge n.575/1965 (e successive modificazioni) è correlata "ad una precisa connotazione di obiettiva illiceità della res e ne determina, pertanto, la pericolosità in sé:
con l'effetto di consentire l'ablazione anche quando la misura di prevenzione personale, cui accede, sia cessata in conseguenza della morte del proposto".
In particolare, si è posto in evidenza che la funzione della "misura di prevenzione reale" deve essere identificata nell'eliminazione dell'utile economico proveniente dall'attività criminosa: finalità che verrebbe frustrata se i familiari o gli eventuali prestanome e a persona affiliata ad un'organizzazione criminale di tipo mafioso potessero riacquistare la disponibilità dei beni confiscati per effetto della morte del proposto, socialmente pericoloso, la cui attività illecita ha rappresentato la fonte dell'accumulo dei beni oggetto della misura.
Questi i precedenti più pertinenti, rispetto ai quali non pare possa avere incidenza l'unica pronuncia emessa sinora dalla Corte Costituzionale sulla specifica problematica - ordinanza n. 721 del 23 giugno 1988 - alla quale, anche, si è fatto riferimento dalla difesa nel corso della discussione orale - in quanto la Corte Costituzionale, investita della questione sotto il profilo di un'eccepita illegittimità dell'art. 2ter commi 3,4 e 6 della legge n.575/1965 (così come modificato dall'art. 14 legge n.646/1982) si è
limitata a dichiararla manifestamente inammissibile, siccome diretta a sollecitare - in ipotesi di accoglimento - un intervento addittivo di competenza esclusiva del legislatore.
2) Resta aperta, pertanto, ed appare preliminare ed al tempo stesso assorbente, ad avviso delle Sezioni Unite, la questione concernente l'interpretazione della normativa richiamata - operazione ermeneutica sicuramente di spettanza di questa Corte - avuto riguardo, in particolare, alla esatta individuazione della natura del provvedimento di confisca ed alla "ratio" sottesa al suo inserimento nell'ambito del preesistente procedimento di prevenzione. Questo, infatti, appare il punto fondamentale, il nodo da sciogliere, tenuto conto, da un lato, della prescritta obbligatorietà della confisca - una volta verificata la sussistenza dei presupposti cui la stessa è ancorata secondo la specifica previsione contenuta nell'art. 2ter citata legge 575/1965, commi 2 e 3 ) - e, dall'altro, la sua compatibilità con la prescrizione contenuta nel vigente testo dell'art. 3ter della stessa legge, secondo il quale "i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia, diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce".
Il tutto, avuto riguardo alla situazione verificatasi nel caso di specie, nel quale la Corte di merito ha ritenuto tra l'altro, la caducazione del provvedimento di confisca, per effetto del decesso di TT LO sopravvenuto prima del "passaggio in giudicato" della decisione sulle proposte misure di prevenzione personali e reali.
Ritiene ora il Collegio che sia esatta l'interpretazione sostenuta dal Procuratore generale della Repubblica ricorrente, specificamente illustrata con il primo motivo di censura, sul quale, quindi, occorre soffermarsi.
3) Va innanzitutto sottolineato che l'originaria normativa - risalente alle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (vigente ancora, per quanto qui interessa richiamare, avuto riguardo, in particolare, anche al regime delle impugnazioni, disciplinato appunto dall'art.4) e 31 maggio 1965 n.575 (e successive modificazioni) - seppur correlate tra di loro, avevano e continuano ad avere un ambito di applicazione diverso.
La prima, infatti, ha introdotto misure dirette a proporre ed applicare, in via generale, ben individuate misure al fine specifico di prevenire, attraverso una serie di limitazioni, le condotte di soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza e per la pubblica moralità.
Da qui l'innegabile qualificazione, da ritenersi propria, di misure di prevenzione.
La seconda, invece, ha preso le mosse dalla necessità, avvertita dal legislatori, di predisporre in modo specifico adeguati mezzi di contrasto nei confronti non d'una indeterminata categoria di soggetti - ma di coloro che apparivano indicati quali "indiziati di appartenere ad associazioni mafiose" (art. 1 del testo originario) - espressione, peraltro, significativamente modificata dall'art.13 della legge 13 settembre 1982 n. 646 che ha sostituito la predetta formulazione con quella, ancor più specifica, di soggetti "indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità ed agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".
L'importanza delle innovazioni introdotte dalla legge n.646/1982 - nei limiti in cui appare rilevante metterle qui in evidenza - è data, oltreché dalla specificità dei destinatari, indiziati di una "pericolosità qualificata", dalla introduzione, da un lato, nell'ambito delle" misure di prevenzione personali" vere e proprie, dell'obbligo di soggiorno, e, dall'altro, per la prima volta, dei provvedimenti di sequestro - anche preventivo - e della confisca (art. 2ter).
È dato di fatto incontrovertibile, ora che la legge richiamata, sia nel titolo, che nel testo, fa riferimento a "disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniale" e, in via generale (capo II ), a "disposizioni in materia di misure di prevenzione": ma è innegabile che, mentre in tema di sorveglianza speciale di P.S., di obbligo di soggiorno e di imposizione di una cauzione, ci si muove sicuramente nell'ambito giuridicamente riconducibile alle finalità vere e proprie di misure preventive - nel senso già in precedenza sottolineato - e che alla stessa categoria può essere senz'altro ricondotto il previsto provvedimento di sequestro, attesa la natura cautelare, propria dello stesso - non altrettanto può dirsi avuto riguardo alla confisca. La devoluzione allo Stato dei beni confiscati, prevista dalla legge 4 agosto 1989 n. 282 (art. 4) e le finalità indiscutibilmente "ablative" dei corrispondenti provvedimenti, non consentono, invece, di qualificare gli stessi, in senso tecnico/giuridico, quali misure di prevenzione, aggiunte a quelle, specificamente previste, quali "personali": e ciò al di là delle formali espressioni adoperate dal legislatore. Trattasi, invero, ad avviso del Collegio, di improprietà lessicali, rispetto all'effettivo contenuto normativo, non idonee come tali a modificare la natura del provvedimento di confisca - di carattere sicuramente "ablatorio" - in una "misura di prevenzione" in senso tecnico ed a "condizionare" pertanto l'interprete. Il che, a "fortiori" va detto, se si ha presente la "ratio" posta a base delle specifiche disposizioni in materia, dirette, come si ritiene in modo pressoché concorde, ad eliminare dal circuito economico beni provenienti da attività che, a seguito degli accertamenti disposti, devono ritenersi ricollegate alla ritenuta appartenenza del soggetto ad un'associazione di tipo mafioso.
La confisca, invero, è prevista nell'ambito dello specifico procedimento di prevenzione: ne segue, in linea di massima, le regole;
ha per presupposto la pericolosità del soggetto- destinatario di misure di prevenzione vere e proprie, ancorché non eseguite o non eseguibili;
è diretta, peraltro, a differenza della misura di prevenzione personale (o di quella patrimoniale, avuto riguardo alla cauzione) a sottrarre "i beni", in via definitiva, alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso: ancorché tale risultato sia conseguibile solo all'esito definitivo della prevista procedura.
Su questi presupposti, pertanto, è esatto che non si può prescindere dalla valutazione obiettiva di una concreta pericolosità - ancorché su base indiziaria - ma è altrettanto vero che, accertato definitivamente che il soggetto che direttamente o indirettamente dispone dei "beni", ha un reddito o un'attività economica sproporzionati al reddito dichiarato e si ha giustificato motivo di ritenere quindi, anche a seguito delle indagini effettuate, che gli stessi siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, la confisca diventa obbligatoria. A meno che (art. 2ter comma 41 legge 575/1965), non sia dimostrata la loro legittima provenienza.
Escluso, di conseguenza, il carattere sanzionatorio di natura penale e, parimenti, quello di un provvedimento di "prevenzione", la confisca non può essere ricondotta che nell'ambito di quel "tertium genus" costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile (quanto al contenuto ed agli effetti) alla misura di sicurezza prevista dall'art. 240 cpv. C.P.: applicata, per scelta non sindacabile del legislatore, nell'ambito dell'autonomo procedimento di prevenzione previsto e disciplinato dalla legge n. 575/1965 e successive modificazioni.
Solo alla luce di tale ricostruzione interpretativa, pertanto, possono essere inquadrate la funzione ablativa in favore dello Stato, espressamente prevista dalla normativa in esame, e la sua conseguenziale obbligatorietà.
È appena il caso di mettere in evidenza al riguardo, infatti, che la "ratio" sottesa ai provvedimenti in esame - adottabili nell'ambito del procedimento di prevenzione - siccome diretta a colpire beni e proventi di natura presuntivamente illeciti (sussistendo ovviamente i presupposti di legge) per "escluderli dal cosiddetto circuito economico", si ricollega, seppur con un ambito di estensione non identico, alle ipotesi previste dal citato art. 240 C.P cpv. n 1 e 2 che, come è noto, prescindono dalla condanna - da un'affermazione di responsabilità accertata in sede penale - con la conseguente applicabilità anche nel caso di proscioglimento:
quale che sia la formula (art. 205 C.P.). D'altra parte, è appena il caso di ricordare che, anche avuto riguardo alle misure amministrative di sicurezza in senso stretto - previste e disciplinate dal Codice penale dagli artt.199 a 240 - dottrina e giurisprudenza hanno sempre concordato, con particolare riferimento alla confisca, che tale istituto non si presenta sempre con identica natura e configurazione, ma assume caratteristiche peculiari in relazione alle diverse finalità che la legge le attribuisce e che, di conseguenza a misura tende a realizzare. È pertanto applicabile, prescindendo anche dall'accertamento di una specifica responsabilità penale - ove i presupposti in fatto siano ricollegabili ad una violazione di detto tipo - col solo rispetto del principiodi legalità (art.25 comma 3 Cost.): imponendosi soltanto in ogni caso, che il provvedimento sia espressamene previsto da una norma di legge.
E sotto tale profilo, di conseguenza, anche con riferimento alla citata disciplina penalistica, sono previste sia la presunzione di persona socialmente pericolosa (art. 204 comma 2 C.P.), sia la possibilità e, se del caso, l'obbligatorietà delle misure di sicurezza in genere - personali e patrimoniali, confisca compresa - persino nel caso di proscioglimento.
5) Per quel che concerne ora la specifica materia, è appena il caso di mettere in evidenza che i principi sopra richiamati trovano un preciso riscontro nelle modificazioni introdotte dalla legge 19 marzo 1990 n. 55 che sanciscono l'autonomia dei due procedimenti -
penale e di prevenzione (art. 9) - e la possibilità di applicazione della confisca anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero del soggetto al quale "potrebbe applicarsi la misura di prevenzione", ancorché il relativo procedimento di prevenzione non sia stato iniziato: tutto, sul presupposto "che si possa ritenere che i beni siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego" (art. 2 legge citata).
Pacifica, anche, l'applicabilità nei confronti dei latitanti. Sempre sulla stessa linea, poi, si devono ritenere inserite le sentenze di questa Corte (Sez. 1^- 18 maggio 1992 - C.C. - n. 2186 ric. Vincenti ed altri e Sez. 5^ - 5 ottobre 1993 - C.C. - n.3057 ric. Oliveri).
Con la prima, si è messo in particolare rilievo che in considerazione della ritenuta appartenenza del soggetto ad un'associazione mafiosa e, quindi, delle presunta illiceità delle modalità di acquisizione o della riproducibilità di ricchezza inquinata all'origine, anche il bene (assoggettato a confisca) finisce per le dette condizioni con l'essere "uno strumento di sviluppo dell'organizzazione mafiosa, dei suoi membri e, quindi, pericoloso in sé".
Con la seconda, si è ritenuto che la revoca o la modifica della misura personale a seguito di elementi indicativi della cessazione della pericolosità - sopravvenuti alla sua definitiva applicazione - non eliminano la sussistenza "ab origine" degli elementi in base ai quali la misura venne adottata: con l'esclusione, pertanto, di una invalidazione "ex tunc" della stessa e, quindi, di una revoca della confisca dei beni.
6) Alla luce delle argomentazioni e dei riferimenti richiamati appare ora evidente che le incertezze prospettabili al momento dell'entrata in vigore della legge n. 575/1965, devono ritenersi superate dal successivo inserimento nel corpo della stessa di un nuovo impianto risultante dalle particolari modificazioni introdotte nel prosieguo e, significativamente, dalle leggi n.646/1982 e n.55/1990.
Il quadro normativo di riferimento, infatti, pur sempre collegato al soggetto - si è inequivocabilmente incentrato sull'inserimento dello stesso in un ambito di appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso nei confronti della quale, appunto, agendo attraverso il soggetto che ha la disponibilità dei "beni", è diretta l'azione di contrasto voluta dal legislatore.
D'altra parte, l'assoluta autonomia dei due procedimenti - penale e di prevenzione - comporta la possibilità di applicazione dei provvedimenti, personali e/o patrimoniali, anche in contrasto con le conclusioni cui possa pervenire il giudizio penale: e ciò, sia per diversità dei presupposti, sia per la valenza diversa che la legge assegna agli elementi sulla cui base le singole procedure vengono definite.
In conclusione, quindi, anche il venire meno del "proposto" - una volta che siano rimasti accertati ai fini specifici della speciale legislazione in materia i presupposti di pericolosità qualificata (nel senso di indiziato di appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso) e di indimostrata legittima provenienza dei beni oggetto di confisca - non fa venir meno quest'ultima misura, posto che le finalità perseguite dal legislatore, non prescindono, né potrebbero, dalla "preesistenza" del soggetto, e neppure possono ritenersi necessariamente legate alla sua "persistenza in vita":
fra l'altro, si pensi che il decesso potrebbe avvenire anche per cause non naturali o accidentali e che detto evento potrebbe essere deliberatamente perseguito da terzi proprio al fine di "riciclare i beni", facendoli così, rientrare proprio nel "circuito dell'associazione di tipo mafioso, seppur, anche questa volta, attraverso l'interposizione di soggetti diversi.
E non pare dubbio che una interpretazione della normativa in esame che consentisse, con la caducazione della confisca a seguito della morte del "proposto", il risultato ora prospettato, si porrebbe in aperto contrasto con la precisa volontà espressa dal legislatore nel perseguire e reprimere il "fenomeno mafioso".
7) Sulla base delle argomentazioni che precedono e passando all'esame del caso di specie, si deve convenire ora, come esattamente messo in evidenza dal P.G. ricorrente, che la Corte di appello di Napoli ha tratto dall'intervenuta morte del TT conseguenze errate circa la caducazione del provvedimento di confisca già adottato nei confronti del predetto: così incorrendo nella denunciata violazione dell'art. 2ter legge 31 maggio 1965 n.575. Al riguardo, infatti, il giudice di merito non ha tenuto conto che era già stato definito - nei confronti di TT LO - altro giudizio di pericolosità, con la confisca anche qui di alcuni beni, rispetto al quale i provvedimenti emessi erano passati in cosa giudicata.
In tale precedente giudizio - definito prima dell'inizio del procedimento penale promosso nei confronti del TT e di altri soggetti, tra i quali il AN, gli GI e EL per i delitti di cui agli artt. 416bis ed altri e durante lo svolgimento del quale è deceduto il TT - quest'ultimo venne ritenuto come appartenente all'omonimo "clan camorristico" ed anzi l'indiscusso capo.
Le proposte di "misure" (personali e c.d. patrimoniali) promosse successivamente e di cui al presente ricorso, si inseriscono pertanto nel contesto di una "pericolosità qualificata" già definitivamente accertata e ne costituivano - come esattamente sottolineato dal P.G. ricorrente - in parte, un'integrazione, in parte un aggravamento.
Senza ignorare, sempre in tema di accertata pericolosità, il valore additivo promanante dalla condanna del TT in primo grado in ordine al contestato delitto di cui all'art. 416 bis. Su questi presupposti, pertanto, avuto riguardo anche alla disposta integrazione del contraddittorio nei confronti degli attuali titolari dei beni oggetto della confisca, la Corte di merito avrebbe dovuto effettuare le previste verifiche richieste dalla legge, e, ove le deduzioni di tali parti, in collegamento o meno con eventuali specifici motivi di appello proposti nell'interesse del TT, non avessero confermato la legittima provenienza dei beni, avrebbe dovuto provvedere in conformità.
Al che, a seguito dell'annullamento con rinvio della decisione impugnata sullo specifico punto, dovrà provvedere il nuovo giudice conformandosi ai principi ora enunciati: in particolare, a quello della non caducazione della "misura" per effetto dello intervenuto decesso del "proposto"; il tutto, prendendo in esame le aspettative e le pretese di coloro (come l'OD IA OS ved. TT che ha fatto pervenire a questo Collegio una nota d'udienza in data 3.7.1996) rispetto ai quali già venne disposta - seppur con riserva - l'integrazione del contraddittorio.
8) Ugualmente fondato, ad avviso del Collegio, è il secondo motivo di censura formulato dal P.G. ricorrente avverso quella parte del decreto con la quale la Corte di appello di Napoli ha rigettato le "misure personali e patrimoniali" nei confronti di GI NZ e di GI TO, revocando il sequestro dei beni in danno dei predetti, già sottoposti a confisca in primo grado.
Al riguardo la decisione impugnata risulta evidentemente viziata da contraddittorietà della motivazione e da errata applicazione dei principi - già richiamati - di cui agli artt. 1 e 2ter legge n.575/1965, posto che proprio la sottolineata autonomia del procedimento di prevenzione, rispetto a quello penale, escludeva la ritenuta assorbente rilevanza della sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti degli stessi in data 3.11.1993 e divenuta irrevocabile.
L'intervenuta assoluzione dei predetti dal delitto di cui all'art.416bis C.P. - contestato sotto il profilo della loro appartenenza al
"clan TT" - e da quello di cui agli artt. 56, 629 C.P., concernente una tentata estorsione in danno dell'Istituto NI VA e ricollegato - secondo l'accusa - ai rapporti di tipo camorristico con il congiunto AN GI, non potevano comportare "automaticamente", come appare invece dal decreto impugnato, la disposta caducazione delle misure.
Basti porre mente, infatti, al rilievo secondo cui alla mancanza anche assoluta di prove o di gravi indizi di colpevolezza richiesti dalla legge per giungere ad un'affermazione di responsabilità in sede penale non corrisponde affatto un'analoga valenza in tema di "procedimento di prevenzione", nel quale gli indizi di affiliazione ad un "clan mafioso" e la indimostrata liceità dell'appartenenza dei beni possono essere desunti anche dagli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di illiceità penale ovvero da altri acquisiti o autonomamente desunti nel giudizio di prevenzione.
Ed al riguardo pare particolarmente rilevante il dato, sottolineato dal ricorrente - e sul quale non è dato rinvenire una specifica valutazione nel decreto impugnato - del carattere fortemente indiziario desumibile dall'assidua frequentazione (durata per anni e per tutto il tempo in cui la stessa Corte di merito ha riconosciuto che il AN era dedito a delitti di ogni genere) con il predetto congiunto, con il quale entrambi i fratelli GI hanno operato in attività imprenditoriali che - come sempre la stessa Corte ha sottolineato, avuto riguardo alla posizione del AN - ha svolto tutte le sue pluriennali attività con "metodi camorristici": tanto che i beni e le imprese di quest'ultimo sono stati confiscati. Alla stregua di tali elementi, del tutto inadeguata e al tempo stesso contraddittoria deve considerarsi la decisione impugnata, avuto riguardo, da un lato - come messo in evidenza dal ricorrente - alla significativa compartecipazione degli GI nella "Bitum Beton", alla gestione del complesso alberghiero dell'Hotel Castelsandra ed ai fatti concernenti l'appalto delle pulizie dell'Istituto NI VA (rispetto ai quali la sentenza penale ha solo escluso che gli GI, originari assegnatari, fossero gli autori del delitto di tentata estorsione) e, dall'altro, alla continuità dei rapporti di affari intrattenuti dai predetti con il cognato.
E ciò anche dopo che l'appartenenza di quest'ultimo ad un'organizzazione di tipo mafioso era stata affermata in giudizi penali ed in procedimenti di prevenzione.
È fuor di dubbio, ora, che il grado di parentela e/o di affinità non possono costituire, da soli, dati aventi una sicura valenza indiziaria in reati o in condotte riconducibili a fenomeni di criminalità organizzata: ma è anche vero che l'assiduità e la lunga durata di frequentazioni, a maggior ragione di tipo imprenditoriale/affaristico con soggetti ufficialmente raggiunti da gravi sospetti di appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso, quale deve ritenersi sicuramente il AN, non possono essere considerati elementi di scarso rilievo e, comunque, di nessuna obiettiva incidenza, nel procedimento di prevenzione, avuto riguardo in particolare all'esclusione degli "indiziati" da responsabilità di terzi nell'autonomo giudizio penale: quanto meno sulla base delle argomentazioni addotte.
Il decreto impugnato va pertanto annullato con rinvio anche su tale punto ed il nuovo giudice provvederà, in piena di libertà di valutazione, ma con l'obbligo di attenersi agli enunciati principi di esatta interpretazione degli artt. 1 e 2ter legge n. 575/1965 e di coerente ed adeguata motivazione, ad una nuova delibazione della posizione personale di GI NZ ed GI TO. 9) Quanto agli altri ricorsi, osserva il Collegio che, parte, appaiono infondati, parte, invece, devono essere dichiarati inammissibili. 10) Ricorso di AN GI.
Nell'interesse del AN la difesa ha riproposto in sede di legittimità le questioni di incompetenza territoriale e di violazione del principio "ne bis in idem" di cui all'art.649 C.P.P. formulate in modo specifico davanti al giudice di merito e da questi ritenute infondate.
Ma, osserva il Collegio, le censure non appaiono fondate e corretta deve ritenersi su tali punti la decisione adottata con il decreto impugnato.
È esatto, infatti, che nel procedimento di prevenzione la competenza si radica - in stretta correlazione con il criterio dell'attualità della pericolosità sociale - nel luogo in cui, al momento della proposta, o, per essere più precisi, della decisione, la pericolosità si manifesti: e, nell'ipotesi in cui plurime siano le manifestazioni del tipo in esame e si verifichino, poi, in luoghi diversi, dove le condotte di "tipo qualificato" appaiano di maggior spessore e rilevanza.
Ma, nella specie, il giudice di merito, con una valutazione dei fatti non sindacabile nella presente sede, ha ritenuto di identificare tale ambito in quello del distretto di Napoli. Quanto all'asserita violazione dell'art.649 C.P.P. è appena il caso di rilevare che appaiono esatte le affermazioni della Corte di appello secondo cui, attesa la peculiarità del procedimento di prevenzione, la preclusione derivante dal giudicato opera sempre "rebus sic stantibus": non impedisce, pertanto, la rivalutazione della "pericolosità qualificata" ove sopravvengano nuovi elementi indiziari - non precedentemente noti - che comportino una valutazione di maggior gravità della pericolosità della stessa ed un giudizio di inadeguatezza delle misure in precedenza adottate. In tali casi, pertanto, può darsi luogo ad un aggravamento delle misure e, occorrendo, all'eventuale irrogazione di altre di tipo diverso. Precisamente su questi presupposti, il decreto impugnato ha messo in evidenza, da un lato, che in precedenza era stata adottata la sola misura della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel Comune di Castellabate, e, dall'altro, che le proposte portate all'esame del Tribunale di Napoli si riferivano ad elementi e dati dei quali mancava qualsiasi riferimento nella decisione precedente adottata dal Tribunale di Vallo della Lucania: con la conseguente mancanza di identità delle due fattispecie. Seppur non come specifico ed autonomo motivo di censura, la difesa del AN ha reiterato poi con il presente ricorso una serie di argomentazioni riproponenti l'inefficacia dei sequestri già disposti dal G.I. penale ex art. 24 legge n.646/1982, sotto il profilo che, a seguito dell'intervenuta abrogazione di tale norma per effetto dell'art. 36 legge 19 marzo 1990 n. 55 e della mancata emissione - da parte del giudice della prevenzione cui gli atti erano stati trasmessi - di provvedimenti cautelari sostitutivi, non avrebbe potuto essere disposta la confisca dei beni.
Al riguardo il Collegio ritiene sufficiente sottolineare - conformemente alle conclusioni adottate dal P.G. presso questa Corte ed all'ampia motivazione svolta sul punto dai giudici di merito - che ai sensi dell'art.35 della richiamata legge n. 55/1990 il decreto di sequestro emesso dal giudice penale conserva la sua efficacia nel procedimento di prevenzione per il semplice trasferimento degli atti dal giudice penale al giudice della prevenzione. La dizione letterale del 2 comma dell'art.35, infatti, disponendo testualmente che "il procedimento relativo alla applicazione delle suddette misure prosegue innanzi al giudice competente per l'applicazione della misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575, ferma restando l'efficacia dei provvedimenti già adottati dal giudice penale" , non consente un'interpretazione come quella sostenuta nell'interesse del AN, dovendosi ritenere esclusa, appunto, e comunque, la necessità di provvedimenti cautelari sostitutivi da parte del giudice della prevenzione. Ogni altra argomentazione resta assorbita dai rilievi che precedono. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso. 11) Ricorso di GI TO Per quel che concerne le censure mosse nell'interesse di GI TO, l'unico dei due fratelli che ha impugnato il decreto 21 luglio 1994, va sottolineato che le stesse si riferiscono a quella parte del provvedimento di merito con il quale è stata confermata la confisca dei beni costituenti il "patrimonio sociale" della Castelsandra S.a.s. e sotto il particolare profilo secondo cui la pronuncia "de qua" sarebbe affetta dal vizio di una radicale illogicità e, per tale via, da quello di erronea applicazione dell'art. 2ter legge 575/1965. In particolare. è stato osservato che la Corte di appello, da un lato, ha espressamente specificato che il dissequestro dei "beni, partecipazioni e consistenze sociali appartenenti ai fratelli GI, era comprensivo anche dei beni ed attività delle società cui avevano partecipato AN GI ed i suoi familiari (ferma, invece, restando la confermata confisca delle relative azioni o quote di capitale)" - e ciò in aderenza all'operata separazione tra attività economiche facenti capo anche agli GI e riconosciute lecite e la ritenuta pericolosità attribuita, invece, ad alcuni dei loro soci in determinati affari - dall'altro, avrebbe smentito clamorosamente il suddetto principio, nella parte in cui, occupandosi dell'Hotel Castelsandra, ha ritenuto di dover confermare la confisca di tutti i beni costituenti il patrimonio sociale dell'omonima S.a.s.. E ciò, avuto riguardo all'oggettiva ed intrinseca illiceità della relativa attività, emersa dalle modalità mafiose con le quali la struttura era stata ampliata e gestita, in prima persona, dal "predetto proposto", in un quadro nel quale il mantenimento della confisca sul patrimonio sociale in questione appariva legato esclusivamente ai metodi di gestione dell'impresa. Ma, osserva brevemente il Collegio, i rilievi che precedono, da una parte, si ricollegano in modo pertinente ai motivi di ricorso - in precedenza esaminati e ritenuti fondati - formulati dal P.G. proprio nei confronti di quella parte del decreto che ha provveduto sulle posizioni di entrambi i fratelli GI e, dall'altra, come ammesso in modo esplicito dal ricorrente, investono direttamente il diverso capo del provvedimento concernente la persona di AN GI.
Ne consegue la manifesta inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione.
12) Ricorsi di EL NZ e di CH MA UG. Avuto riguardo ai motivi di censura dedotti nell'interesse dei predetti, va rilevato che si deve dichiarare l'inammissibilità di entrambi i ricorsi.
Quanto al primo, perché le doglianze prospettate attengono in modo specifico ed inequivoco all'entità della misura di prevenzione inflitta ed all'ammontare della cauzione: integrano, pertanto, motivi di merito, non deducibili in sede di legittimità. Quanto al secondo - che ha presentato il ricorso nella dichiarata qualità di liquidatore nominato dai custodi giudiziari della "Hotel Castelsandra di AN NI & C. S.a.s." - la dichiarazione di inammissibilità consegue all'evidente carenza di un interesse tutelabile nella presente sede.
Ed infatti la censura investe il provvedimento impugnato sotto l'unico profilo - dedotto in modo esclusivo - di un'asserita illogicità dello stesso, avuto riguardo agli effetti del decreto in relazione alle pronunce emesse nei confronti dei fratelli GI e di AN GI: gli effetti conseguenziali, ad avviso del ricorrente, "paralizzerebbero materialmente ogni attività mirata alla soddisfazione dei crediti vantati nei confronti della predetta Società".
Trattasi, all'evidenza, di un mero interesse di fatto, o, più esattamente, della semplice prospettazione del venire meno di una possibile aspettativa, che, in quanto tale, non può formare oggetto di esame da parte del giudice di legittimità.
Al rigetto del ricorso di AN GI segue la condanna al pagamento delle spese processuali in solido con GI TO, EL NZ ed UG MA CH nella qualità. I predetti, ad eccezione di AN GI, vanno condannati anche al versamento di una somma - ritenuta congrua nella misura di lire un milione ciascuno - in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del P.G., annulla il decreto impugnato limitatamente alle statuizioni di natura patrimoniale di cui alla lettera a) del dispositivo, nonché a quelle relative ad GI TO ed GI NZ di cui alla lett. c) e rinvia per nuovo giudizio sui punti predetti alla Corte di appello di Napoli. Rigetta il ricorso di AN GI e dichiara inammissibili i ricorsi di GI TO, EL NZ e di UG MA CH nella qualità, condannando i predetti, in solido, al pagamento delle spese processuali, e ciascuno - ad eccezione di AN GI - a versare la somma di lire 1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in camera di consiglio il 3 luglio 1996.