Cass. pen., sez. II, sentenza 30/04/2013, n. 26774
CASS
Sentenza 30 aprile 2013

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Nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto.

Nel procedimento di prevenzione, in considerazione dell'autonomia dal processo penale, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima una presunzione di secondo grado utilizzata dal giudice nella motivazione di una decisione in materia di misure di prevenzione patrimoniali).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 30/04/2013, n. 26774
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26774
Data del deposito : 30 aprile 2013

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