Sentenza 30 aprile 2013
Massime • 2
Nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto.
Nel procedimento di prevenzione, in considerazione dell'autonomia dal processo penale, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima una presunzione di secondo grado utilizzata dal giudice nella motivazione di una decisione in materia di misure di prevenzione patrimoniali).
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- 1. La confisca di prevenzione nelle imprese a partecipazione mafiosaFrancesco Martin · https://www.iusinitinere.it/
- 2. La revoca della misura di prevenzione non osta alla confisca dell'intero patrimonio.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 aprile 2022
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, non costituisce preclusione processuale ostativa all'applicazione della confisca dell'intero patrimonio di un indiziato di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso, il provvedimento definitivo che abbia revocato l'applicazione della misura ablatoria per insussistenza del requisito della sproporzione tra entrate e beni acquistati in un determinato periodo oggetto di accertamento, quando il successivo decreto di confisca si fondi, in ragione di ulteriori elementi di valutazione, su un giudizio di pericolosità qualificata esteso all'intero percorso esistenziale del proposto e sul dimostrato illegittimo accumulo di ricchezza per reimpiego …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/04/2013, n. 26774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26774 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente - del 30/04/2013
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1036
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 40308/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
ES IA (n. il 20.1.51 a Parete, CE), AL EN (n. il 10.11.50 a Teverola, CE) e ES MA ZA (n. il 28.4.78 a Villaricca, NA);
avverso il Decreto del 14.2.12 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi il difensore di IA ES - Avv. Alfredo Gaito - e il difensore di MA ZA ES e di EN AL - Avv. Alfonso Stile, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con Decreto del 14.2.12 la Corte d'appello di Napoli confermava il decreto del Tribunale di S. MA C.V., del 12.3 - 1.8.08, applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, a carico di IA ES, nonché della confisca dei beni, già sequestrati, del medesimo ES, di sua figlia MA ZA e della moglie EN AL.
Questa, in estrema sintesi, la ricostruzione effettuata dai giudici del merito in relazione alla misura applicata, anche sulla scorta di dichiarazioni di collaboratori di giustizia che lo indicavano come appartenente ad associazione camorristica: il ES aveva operato per oltre 15 anni in un settore - quello del traffico dei rifiuti - e in un territorio connotato da una forte presenza camorristica, intrattenendo contatti con soggetti legati al clan dei casalesi;
in particolare, grazie ai suoi rapporti con il capo clan Francesco Bidognetti e con Gaetano Cerei e avvalendosi della relativa forza di intimidazione, aveva indotto vari proprietari di fondi siti nel territorio del comune di Parete (CE) a venderglieli, utilizzando tali fondi per custodirvi automezzi carichi di rifiuti e per fare fronte ad esigenze occasionali del clan malavitoso, il tutto cooperando nella realizzazione di accordi con imprenditori interessati a smaltire illegalmente rifiuti di ogni tipo (anche tossici), depositati in discariche gestite dal ES e dalla società Ecologia '89 del Cerei;
in tal modo il ES aveva realizzato ingenti proventi (il suo patrimonio personale al 31.12.87 ammontava a circa 6 miliardi di L. e nel 1989 a circa 16 miliardi di lire). Quanto all'attualita' della pericolosità del proposto, essa derivava - sempre secondo quanto statuito dai giudici del merito - dal fatto che nel decennio 1998 - 2008, immutato il contesto ambientale a forte presenza camorristica in cui operava, i suo introiti erano rimasti ingenti e non risultava che egli avesse in qualche modo receduto dai rapporti con l'associazione criminale. Quanto alla confisca dei beni intestati anche alla figlia MA ZA e alla moglie EN AL, ad avviso della Corte territoriale essa era giustificata dalla presunzione relativa della loro illecita provenienza.
Tramite i propri difensori, tutti e tre i destinatari delle misure ricorrono contro detto decreto, di cui chiedono l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti. Con ricorso a firma dell'Avv. Giuseppe Stellato, difensore di IA ES, si denuncia:
a) violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui i giudici del merito hanno ritenuto che circostanze fattuali non accertate nel processo penale avente ad oggetto l'accusa, rivolta al ES, di appartenenza ad associazione di tipo mafioso - camorristico potessero valere a supportare la misura di prevenzione;
la Corte territoriale non ha esaminato, in parallelo con l'ipotesi ricostruttiva accolta in prime cure, le deduzioni difensive, in particolare in ordine alle disponibilità economiche del proposto, che già alla data del 31.12.87 - vale a dire in epoca anteriore a quella oggetto di attenzione ai fini della misura di prevenzione - erano di circa 6 miliardi di lire, accumulati grazie ad attività lecite;
b) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attualità della pericolosità, che la Corte territoriale, una volta ritenuta l'appartenenza del ES ad associazione camorristica, ha ravvisato per mancanza di prova d'un recesso dall'associazione medesima, nonostante che l'unica contestazione di concorso (esterno) elevata a carico del ricorrente fosse stata formulata con riferimento a condotta non successiva al 1996; a ciò si aggiunga che la discarica da lui gestita era stata chiusa dal 1994 al 2001 per mancanza delle relative autorizzazioni;
c) violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla confisca, atteso che, in un caso - come quello in oggetto - in cui era stata ampiamente dimostrata la produzione di ricchezza lecita almeno fino al 1987 e la prosecuzione di un'attività non intaccata da contatti camorristici negli anni 2001 - 2002, sarebbe stato necessario procedere quanto meno ad una diversificata considerazione della produzione del reddito e delle accumulazioni patrimoniali per i differenti periodi, al fine di stabilire quali fossero i beni di provenienza illecita da sottoporre a confisca;
in altre parole, poiché alla stregua della stessa impostazione accolta dalla Corte territoriale la parentesi di acquisizione mafiosa era limitata a soli 4-5 anni, si sarebbe dovuto chiarire in base a quali elementi la confisca era stata estesa a tutto il patrimonio;
il non aver operato in tal senso integra un travisamento dei fatti da parte dell'impugnato decreto. Con ricorso a firma dell'Avv. Emilio Martino, altro difensore del ES, si deduce:
d) violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui i giudici del merito hanno ravvisato indizi di appartenenza del proposto ad associazione camorristica (clan dei casalesi) trascurando il giudicato sui fatti accertati con sentenza assolutoria emessa nei confronti del proposto dal GUP del Tribunale di Napoli nel 1994, sentenza secondo cui ES, imprenditore già attivo nel settore dei rifiuti, lungi dal raggiungere illeciti accordi con l'associazione camorristica, ne era stato - in realtà - coartato;
il giudice della prevenzione non può non tenere conto del giudicato penale nei limiti in cui esso si contrapponga, in negativo, agli elementi acquisiti nel procedimento di prevenzione;
nel caso di specie, il giudicato penale conteneva un giudizio di inattendibilità di quelle stesse dichiarazioni dei collaboratori di giustizia utilizzate dai giudici del procedimento di prevenzione;
per altro, il decreto impugnato non spiega con adeguata motivazione il credito riconosciuto ai predetti collaboranti (e negato dal giudicato summenzionato e da decreti di archiviazione emessi nei confronti del ES) e incorre, altresì, nella violazione della regola secondo cui non può trovare ingresso un ragionamento inferenziale che muova da un doppio grado di probabilità;
e) travisamento della prova nell'individuazione dell'epoca in cui il proposto avrebbe dato inizio alla propria collaborazione con il clan dei casalesi, confondendo l'impugnato decreto la società Ecologia 89 con la CICAGEL e trascurando che al ricorrente faceva capo la diversa società SETRI, titolare della discarica e di tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività da lui regolarmente svolta sin dal 1984 (e, ancor prima, in veste di ditta individuale); segnatamente, la CICAGEL ha assunto la gestione della discarica della SETRI dal 1. 11.89; il decreto impugnato trascura altresì che la cessione della discarica alla CICAGEL ha comportato via via un decremento del volume di affari e degli introiti, come dimostrato dalle tabelle allegate alle consulenze tecniche versate in atti;
f) vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale non da credito alle dichiarazioni dei venditori di fondi siti nel comune di Parete, che negano di aver ricevuto illecite pressioni affinché cedessero le rispettive proprietà;
g) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli specifici elementi di fatto su cui fondare il giudizio di attuale pericolosità del ricorrente, nonostante che la contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa risalga ad epoca non posteriore al 1996, che il ricorrente non risulti frequentare affiliati ad associazione camorristica e che la presunzione di una perdurante appartenenza del proposto al clan dei casalesi non sia positivamente ancorata ad elementi idonei a dimostrare in concreto la persistenza del vincolo: a tale proposito l'impugnato decreto trae la ritenuta pericolosità non da elementi positivi, ma dall'assenza di elementi di segno contrario;
h) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai presupposti applicativi della confisca, non avendo la Corte territoriale verificato se i beni confiscati fossero nella disponibilità del proposto in misura sproporzionata rispetto al reddito da lui percepito e se di tali beni fosse stata data prova di legittima provenienza;
al contrario, il decreto impugnato ha trascurato la consulenza tecnica a firma del dott. Baiano circa l'ortodossa ricostruzione del patrimonio lecito del ES nonché l'imponente produzione documentale relativa alla lecita attività lavorativa (in proprio e nelle imprese di famiglia) svolta dal ricorrente fin dalla metà degli anni '60; inoltre, i giudici del merito non hanno verificato se i beni confiscati fossero entrati nella disponibilita' del proposto successivamente o almeno contestualmente al ritenuto suo inserimento nel sodalizio criminale. Analoghe censure vengono argomentate nei motivi aggiunti a firma dello stesso Avv. Martino e dell'Avv. Alfredo Gaito (subentrato nella difesa del proposto) nei quali si profila, da ultimo, anche una questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., - della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, e L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2, nella parte in cui,
limitando alla sola violazione di legge il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione, comprimono la sindacabilità dei vizi di contraddittorietà e di illogicità manifesta della motivazione correlati all'erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e lett. e), (questione su cui il ricorrente ha insistito con memoria depositata il 24.4.13). Con ricorso a firma dell'Avv. Alfonso Stile, difensore di ES MA ZA e di EN AL, si lamenta:
h) violazione di legge nella parte in cui l'impugnato decreto non ha considerato che, ai fini del venir meno dell'attualità della pericolosità del soggetto proposto, non è necessaria la prova di un suo recesso dall'associazione di tipo mafioso, bastando anche la sussistenza di elementi da cui ragionevolmente desumere l'avvenuta interruzione del rapporto: tale verifica avrebbe dovuto essere preceduta dalla presa d'atto che la stessa formulazione della contestazione di cui al capo 1) dell'ordinanza di custodia cautelare del 27.12.05 circoscriveva la condotta delittuosa addebitata al ES all'arco temporale 1988 - 96; inoltre la Corte territoriale ha desunto l'attualità della pericolosità da una serie di altri reati (sempre contestati nella suddetta ordinanza di custodia cautelare del 27.12.05) inconferenti perché non aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7; d'altronde, nel parallelo procedimento penale, il GIP prima e il Tribunale del riesame poi, a seguito di sentenza di annullamento della S.C., hanno ritenuto superata la presunzione di pericolosità in relazione ai reati di concorso esterno in associazione camorristica ed estorsione e hanno escluso la sussistenza di esigenze cautelari in merito agli altri reati non aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7; infine, l'impugnato decreto ha immotivatamente svilito la valenza delle informative della Questura di Caserta e dei CC. di Parete, che escludono contatti o frequentazioni del ES con ambienti criminali;
j) violazione di legge nella parte in cui l'impugnato decreto ha apoditticamente ritenuto impossibile ricollegare a fonti lecite le ingenti disponibilità finanziarie detenute dal proposto sin dal 31.12.87, nonostante che la difesa ne avesse documentato le attività lavorative a partire dal 1966; in tal modo i giudici del merito non hanno provveduto al doveroso accertamento della genesi, nell'arco di oltre trent'anni, del patrimonio del ES;
inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, la sproporzione tra il patrimonio e l'attività economica va valutata al momento dei singoli acquisti dei beni oggetto di provvedimento ablativo;
infine, il gravato decreto non ha considerato che il trasferimento di immobili dalla società MAVIM alla ES era un passaggio, interno alla famiglia ES medesima, degli stessi immobili acquistati in precedenza e in epoca non sospetta, in tal modo coinvolgendo il provvedimento di confisca anche beni acquistati prima dell'insorgere della pericolosità qualificata del proposto;
in conclusione, il decreto impugnato non ha contestualizzato pericolosità e incrementi patrimoniali, non ha considerato che l'attività di impresa del proposto era stata iniziata dei suoi genitori già negli anni '60 e ha ritenuto apoditticamente mafiosa l'intera attivita' esercitata dal ES, anche quella remota e non indiziata da pericolosità, così liquidando con motivazione sommaria la consulenza tecnica e i documenti prodotti dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 - Preliminarmente va ribadita l'inammissibilità nella presente sede dei vizi di motivazione lamentati sotto vari profili nei sopra riassunti motivi di impugnazione, atteso che la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, limitando alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della Corte d'appello che abbia applicato la misura di prevenzione, ne esclude - secondo consolidato orientamento di questa Corte Suprema, cui va data continuità - la ricorribilità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (cfr., ex aliis, Cass. Sez. 5^ n. 19598 dell'8.4.10, dep. 24.5.10). È pur vero che una motivazione di stile o meramente apparente (o addirittura graficamente mancante) integra violazione dell'art. 125 c.p.p., perché non consente di ricostruire neppure per sommi capi l'iter ricostruttivo seguito dai giudici di merito (cfr. Cass. Sez. 5^ n. 40731 dell'11.7.06, dep. 14.12.06): ma non è certo questo il caso, vista l'ampia ed argomentata ricostruzione effettuata dalla Corte territoriale.
Nè può condividersi, perché manifestamente infondato, il dubbio di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. (ventilato nei motivi aggiunti a firma degli avv.ti Gaito e
Martino) della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, e L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2, nella parte in cui, limitando alla sola violazione di legge il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione, escludono la sindacabilità da parte di questa S.C. dei vizi di contraddittorietà e di illogicità manifesta della motivazione.
La questione è stata già negativamente scrutinata da Corte cost. n. 321/04 (richiamata anche dalla difesa del ricorrente ES) in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., (ma il discorso è suscettibile di essere esteso anche al parametro dell'art. 111 Cost.), in base all'assorbente rilievo che le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché del diritto medesimo siano comunque assicurati lo scopo e la funzione, con la conseguenza che i vizi della motivazione possono essere variamente considerati a seconda del tipo di decisione cui ineriscono, non potendosi, al contrario, ritenere costituzionalmente obbligata la soluzione suggerita dal ricorrente.
In altre parole il diritto di difesa, purché ne siano assicurati scopo e funzione, può essere diversamente calibrato in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, principio che la Corte cost. aveva già espresso in altre occasioni (cfr., ad esempio, ordinanze n. 352/03 e n. 132/03). Nel frattempo non sono intervenute innovazioni normative tali da alterare in modo significativo il quadro di riferimento, ossia tali da superare il rilievo - evidenziato dalla suddetta sentenza n. 321/04 della Corte cost. - che il risultato ipotizzato dalla questione di legittimità costituzionale non costituisce una soluzione costituzionalmente obbligata, nel senso che le sentenze additive della Corte cost. (come da tempo affermato in dottrina con icastica espressione) sono "rime obbligate", non essendo dato al giudice delle leggi il potere di estendere o creare una disposizione normativa quando ne sia costituzionalmente ammissibile più d'una, atteso che la scelta fra di esse appartiene alla discrezionalità del legislatore (interno o internazionale).
2 - Esclusa la deducibilità per cassazione di vizi di motivazione dei provvedimenti applicativi di misure di prevenzione, reali o personali, risultano inammissibili nella presente sede tutte le censure nella parte in cui lamentano vizi argomentativi - v. motivi che precedono sub a), b), c), d), f), g), h) - e/o travisamento della prova, come nel motivo che precede sub e), anch'esso veicolabile solo attraverso il canale di accesso costituito dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (escluso nel caso in esame alla stregua delle osservazioni che precedono), al quale è poi del tutto estraneo il travisamento dei fatti, come quello denunciato nel motivo che precede sub c), che potrebbe verificarsi soltanto attraverso un'inammissibile rivalutazione del materiale indiziario o probatorio versato in atti.
3 - I motivi che precedono sub a) e sub d) - nella parte in cui denunciano violazione di legge per avere i giudici del merito ritenuto che circostanze fattuali non accertate nel processo penale avente ad oggetto l'accusa, rivolta al ES, di appartenenza ad associazione di tipo mafioso - camorristico potessero valere a supportare la misura di prevenzione - sono infondati. Non può condividersi l'assunto secondo cui il giudice della prevenzione dovrebbe utilizzare, al fine del giudizio sulla pericolosità del proposto, soltanto fatti storici già accertati nel processo penale.
Al contrario, dovendosi tenere presente, in tema di rapporti fra giudicato penale e procedimento di prevenzione, il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto a quello penale, deve concludersi che nel primo non è di per sè dirimente l'assoluzione del proposto - pronunciata nel secondo - dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p., (cfr. Cass. S.U. n. 18 del 3.7.96, dep. 17.7.96). Nel primo, infatti, si giudicano condotte nel loro complesso significative della pericolosità sociale.
Nel secondo si giudicano singoli fatti da rapportare a modelli tipici di antigiuridicità.
Nel procedimento di prevenzione il giudice può rivalutare, nella peculiare ottica del giudizio di pericolosità del proposto, circostanze di fatto accertate in procedimenti penali, prescindendo dal loro esito (cfr., ad esempio, Cass. Sez. 1^ n. 5522 del 3.11.95, dep. 5.12.95), ossia utilizzare anche elementi probatori e indiziali, di minore efficacia, dando atto delle ragioni per cui siano da ritenere sintomatici dell'attuale pericolosità del proposto (cfr., ex aliis, Cass. Sez. 6^ n. 4668 dell'8.1.13, dep. 30.1.13; Cass. Sez. 5^, n. 1968 del 31.3.2000, dep. 27.4.2000). Tra gli elementi indiziari di minore efficacia vanno annoverate anche le chiamate in correità o in reità, che nel procedimento di prevenzione non richiedono necessariamente riscontri individualizzanti, in esso non applicandosi l'art. 192 c.p.p., (cfr. Cass. Sez. 1^ n. 20160 del 29.4.11, cc. 20.5.11; Cass. Sez. 1^ n. 5786 del 21.10.99, dep. 4.1.2000; Cass. Sez. 6^ n. 1605 del 26.4.95, dep. 27.5.95): basta che tali chiamate, pur inidonee a fornire la prova della responsabilità penale, non siano ictu oculì inattendibili o smentite da elementi contrari (Cass. Sez. 1^ n. 8922 del 20.11.2000, dep. 5.3.01; Cass. Sez. 2^ n. 1976 del 19.3.98, dep. 25.11.98; Cass. Sez. 6^ n. 1606 del 26.4.95, dep. 27.5.95). Questo è l'unico limite (insieme, ovviamente, con quello di non avvalersi di prove vietate: cfr. Cass. S.U. n. 13426 del 25.3.10, dep. 9.4.10) posto all'autonomia valutativa del giudice della prevenzione: i fatti storici ritenuti sintomatici della pericolosità del proposto non devono essere stati smentiti in sede di cognizione penale.
Non risulta che l'impugnato decreto si sia discostato da tali principi, atteso che ha valorizzato ai fini del giudizio di pericolosità le dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia nel processo penale, per altro fra loro convergenti e riscontrate da fotografie e sopralluoghi eseguiti dalla polizia giudiziaria nel 1994 e nel 1996.
Nè in ricorso si evidenzia come e perché tali chiamate siano state effettivamente giudicate inattendibili o siano state positivamente smentite in sede di processo penale, limitandosi ad un'affermazione apodittica e non suscettibile di verifica se non mediante diretto accesso agli atti (operazione non consentita in sede di legittimità).
La sopra ricordata inapplicabilità, nel procedimento di prevenzione, dell'art. 192 c.p.p., importa altresì il rigetto della censura - che si legge nel motivo che precede sub d) - riguardante la lamentata violazione della regola secondo cui non può trovare ingresso un ragionamento inferenziale che muova da un doppio grado di probabilità (divieto di praesumptio de praesumpto ovvero di presunzione di secondo grado).
Infatti, tale divieto trova la propria ragione d'essere proprio nel canone della certezza dell'indizio desumibile dall'art. 192 c.p.p., comma 2, (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 5838 del 9.2.95, dep. 22.5.95; più
di recente v., e pluribus, Cass. Sez. 1^ n. 26609 dell'8.6.11, dep. 7.7.11, e Cass. Sez. 1^ n. 5095 del 12.1.11, dep. 11.2.11, non massimale sul punto).
4 - Anche i motivi che precedono sub b), sub g) e sub i) - che denunciano una violazione di legge nella parte in cui la Corte territoriale ha ravvisato l'attualità della pericolosità del ES per mancanza di prova d'un suo recesso dall'associazione camorristica - sono infondati.
Basti ricordare l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, per escludere l'attuale pericolosità di proposti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso (od ontologicamente connotate da metodo e struttura analoghi) occorre acquisire dati concreti da cui desumere il recesso personale del soggetto da quella organizzazione o la disintegrazione di questa, a tal fine non essendo decisivo il mero decorso del tempo (cfr. Cass. n. 461 del 27/01/1998, dep. 4/3/1998; per la giurisprudenza meno remota sull'attualità della pericolosità qualificata v. Cass. Sez. 6^ n. 499 del 21.11.08, dep. 9.1.09; Cass. Sez. 2^ n. 44326 dell' 11.10.05, dep. 5.12.05;
Cass. Sez. 6^ n. 114 del 23.11.04, dep. 5.1.05; sull'estensione di tale principio anche al proposto indiziato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso v. Cass. Sez. 6^ n. 35357 del 10.4.08, dep. 15.9.08; Cass. Sez. 2^ n. 7616 del 16.2.06, dep. 2.3.06). Nel caso di specie il ricorrente non allega ne' l'una ne' l'altra circostanza, limitandosi a segnalare che l'unica contestazione di concorso (esterno) elevata a carico del ES era stata formulata con riferimento a condotta non successiva al 1996 e che la discarica da lui gestita era stata chiusa dal 1994 al 2001 per mancanza delle relative autorizzazioni.
Ma in tal modo il ricorso non fa che invocare per altra via, in sostanza, una sorta di indiretta vincolatività del processo penale, tralasciando il rilievo che la mancata estensione temporale della contestazione (in sede penale) di appartenenza di un soggetto a un sodalizio di tipo mafioso non comporta, neppure implicitamente, che essa sia stata positivamente esclusa a partire da una certa data. Quanto alla chiusura della discarica dal 1994 al 2001 per mancanza delle relative autorizzazioni, l'impugnato decreto ha già risposto evidenziando che il ES si era servito anche di discariche abusive, come riferito dai collaboratori di giustizia.
5 - Ancora infondati sono i motivi che precedono sub c), sub h) e sub j) nella parte in cui prospettano una violazione di legge per avere l'impugnato decreto confermato l'estensione della confisca a tutto il patrimonio del ricorrente nonostante che fosse stata dimostrata la produzione di ricchezza lecita almeno fino al 1987 e la prosecuzione di un'attività non intaccata da contatti camorristici negli anni 2001 - 2002, il tutto senza verificare se i beni confiscati fossero entrati nella disponibilità del proposto successivamente o almeno contestualmente al ritenuto suo inserimento nel sodalizio criminale. Tale doglianza va disattesa perché da un lato postula un positivo accertamento che, invece, nell'impugnato decreto non si rinviene, giacché in esso non si escludono affatto contatti camorristici del proposto negli anni 2001-2002, anzi, si ritiene ininterrottamente perdurante la pericolosità qualificata ancora all'epoca (2008) del decreto impositivo della misura di prevenzione, in assenza di atti idonei a far supporre che il ES avesse reciso i propri contatti con esponenti del clan malavitoso;
dall'altro trascura il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della legittimità delle misure di prevenzione di tipo patrimoniale, non occorre dimostrare un preciso collegamento causale tra le acquisizioni patrimoniali e la supposta attività delittuosa, essendo sufficiente il ragionevole convincimento che i beni siano frutto di attività illecite, anche di natura non mafiosa (come, ad esempio, l'evasione fiscale) e/o ne costituiscano il reimpiego (giurisprudenza costante, da Cass. Sez. 2^ n. 27037 del 27.3.12, dep. 10.7.12, fino a - risalendo indietro nel tempo - Cass. Sez. 1^ n. 265 del 5.2.90, dep. 14.3.90).
Depone in tal senso, in primo luogo, l'ampiezza della dizione letterale della L. n. 576 del 1965, art. 2 ter, ove si parla di beni - dei quali il proposto disponga direttamente od indirettamente - di valore sproporzionato al reddito o che si abbia motivo di ritenere essere il frutto o il reimpiego di attività illecite. In secondo, si consideri che da un lato il carattere fungibile del denaro non consente di distinguere tra somme di differente provenienza illecita;
dall'altro, di fronte ad un vasto patrimonio quasi interamente acquisito in modo illecito sarebbe una falsa prospettiva quella che volesse distinguere singoli beni eventualmente acquistati con denaro proveniente da ipotetiche entrate lecite:
infatti, se - in via di congettura - denaro di lecita provenienza viene destinato ad un dato acquisto, ciò è possibile perché, nel contempo, le altre quotidiane esigenze personali e/o familiari venivano soddisfatte con gli introiti d'una attività illecita. In altre parole, una volta che il denaro pervenga nella disponibilità d'una singola persona, si verifica un'inevitabile commistione fra le entrate lecite e quelle illecite, salvo che le prime siano di entità tale da rendere trascurabile l'apporto delle seconde, il che - nel caso di specie - i giudici di merito non hanno ravvisato.
Anzi, hanno ritenuto il contrario.
Infine, circa l'epoca di acquisizione dei beni, va data continuità alla giurisprudenza ormai da tempo consolidata di questa S.C. secondo cui, in tema di misure di prevenzione antimafia, sono soggetti a confisca anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente od indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, purché ne risulti la sproporzione rispetto al reddito o emerga la prova della loro illecita provenienza da qualsivoglia tipologia di reato (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 5^ n. 27228 del 21.4.11, dep. 12.7.11). Quanto alla predetta sproporzione tra il patrimonio e l'attività economica, è pur vero che essa deve valutatasi al momento dei singoli acquisti dei beni oggetto di provvedimento ablativo, ma nell'impugnato decreto si legge che anche i 6 miliardi di lire accumulati fino al 1987 erano frutto di attività criminosa e che i successivi redditi prodotti dall'impresa del proposto - che erano gli unici di cui egli e la sua famiglia godessero - erano stati conseguiti esclusivamente grazie alla collaborazione con il clan dei casalesi nell'attività di illecita gestione dei rifiuti, sicché anch'essi erano frutto di attività delittuosa.
In altre parole, la Corte territoriale ha ritenuto che il proposto non disponesse di redditi diversi da quelli di provenienza delittuosa, per l'effetto ritenendo che essi abbiano costituito l'unica provvista utilizzata per tutte le successive liquidità ed i successivi acquisti (intestati al proposto e ai suoi familiari), costituendone il reimpiego.
Si tratta di una ricostruzione fattuale la cui correttezza potrebbe essere verificata soltanto attraverso una terza lettura dei documenti versati in atti e/o una delibazione circa l'iter argomentativo seguito dai giudici di merito, il che - come si è già detto - non è consentito nella presente sede.
6 - In conclusione, i ricorsi sono da rigettarsi. Ex art. 616 c.p.p., consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, e L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2013