Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2011, n. 20160
CASS
Sentenza 29 aprile 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel giudizio di prevenzione, data l'autonomia dal processo penale, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen., e le chiamate in correità o in reità non devono essere necessariamente qualificate dai riscontri individualizzanti, ai fini dell'accertamento della pericolosità.

Commentario1

  • 1Misure di prevenzione: la pericolosità passa ai supremi giudici
    Gelsomina Cimino · https://www.filodiritto.com/ · 7 novembre 2017

    Che la sentenza della Grande Camera della Corte EDU (23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia), la quale condannava l'Italia per la violazione dell'articolo 2 prot. 4 CEDU, per il ritenuto deficit di prevedibilità e tassatività della disciplina delle misure di prevenzione nella descrizione delle condotte idonee a essere prese in considerazione per la valutazione della pericolosità sociale del soggetto proposto alla misura, avrebbe provocato nel nostro Ordinamento delle vere e proprie scosse telluriche, si è detto già all'indomani della pronuncia. Ed invero, già la Corte d'Appello di Napoli, sezione Misure di prevenzione, con l'ordinanza del 14.03.2017 ha rimesso alla Corte Costituzionale …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2011, n. 20160
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20160
Data del deposito : 29 aprile 2011

Testo completo