Sentenza 29 aprile 2011
Massime • 1
Nel giudizio di prevenzione, data l'autonomia dal processo penale, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen., e le chiamate in correità o in reità non devono essere necessariamente qualificate dai riscontri individualizzanti, ai fini dell'accertamento della pericolosità.
Commentario • 1
- 1. Misure di prevenzione: la pericolosità passa ai supremi giudiciGelsomina Cimino · https://www.filodiritto.com/ · 7 novembre 2017
Che la sentenza della Grande Camera della Corte EDU (23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia), la quale condannava l'Italia per la violazione dell'articolo 2 prot. 4 CEDU, per il ritenuto deficit di prevedibilità e tassatività della disciplina delle misure di prevenzione nella descrizione delle condotte idonee a essere prese in considerazione per la valutazione della pericolosità sociale del soggetto proposto alla misura, avrebbe provocato nel nostro Ordinamento delle vere e proprie scosse telluriche, si è detto già all'indomani della pronuncia. Ed invero, già la Corte d'Appello di Napoli, sezione Misure di prevenzione, con l'ordinanza del 14.03.2017 ha rimesso alla Corte Costituzionale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2011, n. 20160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20160 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 29/04/2011
Dott. IANNELLI Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 1619
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 37949/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL Carmelo n. il 9 dicembre 1941;
avverso il decreto 12 marzo 2010 - Corte di Appello di Catanzaro;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Barbarisi Maurizio;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con decreto deliberato in data 12 marzo 2010, depositato in cancelleria il 26 luglio 2010, la Corte di Appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, confermava il decreto del Tribunale di Catanzaro 25 febbraio 2009 con il quale era stata rigettata la richiesta di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata dal Tribunale della stessa città in data 8 giugno 1999.
2. - Avverso il citato provvedimento, tramite i propri difensori, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il AL, mediante la presentazione di due atti distinti di impugnazione (di seguito trattati unitariamente vertendo sulle stesse questioni) chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:
- violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in materia di prevenzione;
è stata dal giudice data per scontata la sussistenza della cosca criminale in seno alla quale si assume che il ricorrente si sia trovato in posizione apicale non tenendo conto, per contro, del fatto che il Giudice della Udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro ha assolto il prefato dai reati associativi contestati nella ordinanza di custodia cautelare perché il fatto non sussiste ritenendo le chiamate in correità evanescenti e generiche.
Peraltro non possono essere neppure utilizzate a tal fine le intercettazioni telefoniche illegittimamente acquisite nel processo penale e dichiarate inutilizzabili nel medesimo processo. Veniva anche rilevata la erronea applicazione delle regole che disciplinano i rapporti tra giudicato penale e procedimento di prevenzione. Se è vero che il processo di prevenzione è autonomo rispetto a quello di cognizione e anche certo che gli indizi di affiliazione a un clan mafioso devono risultare da dati certi e idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità di appartenenza, mentre nella fattispecie la sentenza di merito, passata in cosa giudicata, ha escluso la sussistenza della consorteria criminosa e la relativa appartenenza a una qualsivoglia organizzazione del AL.
2.1 - Con memoria difensiva, ai sensi dell'art. 611 c.p.p., depositata in cancelleria il 12 aprile 2011, l'avv. Leonardo Mazza, ha confutato le argomentazioni espresse dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, riprendendo le doglianze già espresse in ricorso e insistendo per l'accoglimento delle medesime. OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3.1. - I motivi di ricorso così dedotti, rapportati ai contenuti concreti della decisione impugnata, si profilano formulati al fine di censurare il giudizio di fatto svolto dal giudice del merito e di intimare la Corte di legittimità ad una sovrapposizione argomentativa rispetto ai contenuti di tale giudizio attuato dal giudice a quo. A tale riguardo, va solo rammentato come questa Suprema Corte insegni che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge in forza della generale disposizione della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata di cui alla L. n. 575 del 1965 alla stregua del richiamo operato dall'art. 3 ter, secondo comma, L. ult. cit Ne consegue che, nel procedimento di prevenzione, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione sulla misura. Tale limitazione è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale (n. 321/2004) non irragionevole stante la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul terreno processuale che prettamente sostanziale.
3.2. - Occorre inoltre rammentare che la naturale autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale, costantemente affermata in giurisprudenza, comporta la legittimità della valutazione, nel primo, degli elementi acquisiti nel secondo giudizio, anche quando quest'ultimo si è concluso con l'assoluzione dal reato (v., per tutte, Cass., Sez. 1,17 gennaio 2008 n. 6613, Calvelli e altri). La misura di prevenzione costituisce infatti un intervento praeter delictum, finalizzato a colpire fenomeni di pericolosità speciale, al di fuori delle finalità di prevenzione di carattere generale connesse con razione penale.
3.3. - Ciò posto va nella fattispecie rilevato che la motivazione del giudice di merito non solo è presente e puntuale, ma è anche esaustiva e scevra di vizi logici e giuridici avendo dato analiticamente tenuto conto di tutti i profili secondo i quali è da ritenersi sussistente il requisito della pericolosità del soggetto. Correttamente il giudice ha tratto dagli atti del processo penale, benché definito con assoluzione, gli indizi di appartenenza del proposto all'associazione di tipo mafioso operante nel territorio del Comune di Nocera Terinese richiesti dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 1 estrapolando elementi sintomatici a tal fine rilevanti. Le
dichiarazioni dei propalanti Norberti, AN e Di LV sono state infatti risolutive, non tanto per pervenire all'affermazione della penale responsabilità del prefato, giusto il rammentato intervenuto proscioglimento, quanto piuttosto, ai fini che qui rileva, onde poter ritenere che lo stesso AL, soggetto di elevato spessore criminale, fosse coinvolto in varie collaborazioni con organizzazioni criminali operanti sul territorio (e dunque non solo con quella di appartenenza) vuoi per la coltivazione di interessi nel settore del narcotraffico vuoi per l'attivazione del controllo mafioso nelle zone di influenza, vuoi, infine, per la ricostituzione di forze aggregative delinquenziali in via di ridefinizione. Il provvedimento gravato è pertanto sotto il profilo motivazionale immune da vizi logici e giuridici e si sottrae a qualsivoglia censura in questa sede rilevabile.
3.4. - A confutazione della censura difensiva che, in sede di misura di prevenzione, sarebbe necessario un riscontro probatorio alle dichiarazioni propalatorie di un collaboratore di giustizia, va sul punto inoltre richiamato l'indirizzo giurisprudenziale cui questo Collegio intende dare continuità, secondo cui tra il procedimento di prevenzione e il processo penale sussistono profonde differenze funzionali e strutturali, essendo il secondo ricollegato ad un determinato fatto reato ed il primo riferito a una valutazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato;
sicché, la reciproca autonomia dei due processi spiega gli interventi del legislatore per regolare i punti di possibile interferenza, abbandonando originarie sovrapposizioni e, di seguito, regole atipiche di pregiudizialità per pervenire, da ultimo, alla configurazione di ambiti di totale autonomia, salva l'opportuna disposizione di coordinamento e di economia investigativa contenuta nella L. n. 646 del 1982, art. 23-bis, commi 1 e 2, (v, Corte cost., sent. n. 275 del 1996). Da tale autonomia deriva che, nel procedimento di prevenzione, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cp.p., mentre le chiamate in correità o in reità, le quali devono essere sorrette da riscontri esterni individualizzanti per giustificare la condanna, non devono essere necessariamente munite di tale carattere ai fini dell'accertamento della pericolosità (Cass., Sez. 1, 21 ottobre 1999, P.G. in proc. Castelluccia A. ed altri, n. 5786, rv. 215117).
4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2011. Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011