Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/01/2004, n. 5876
CASS
Sentenza 28 gennaio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

Qualora il pubblico ministero non abbia indicato, nel decreto di sequestro a fini di prova, le ragioni che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura e abbia persistito nell'inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, il giudice di quest'ultimo non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse.

Nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal p.m. neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti.

Anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti.

In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice. (Fattispecie relativa ad annullamento dell'ordinanza di riesame confermativa del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo di reato e del tutto priva di motivazione in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti).

Commentari53

Mostra tutto (53)
  • 1Sequestro preventivo e confisca per equivalente: illegittimo mantenere il vincolo se il profitto è già integralmente ablato (Cass. Pen. n. 35404/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 ottobre 2025

    La massima È illegittima la protrazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente quando risulti che il profitto del reato è già stato interamente ablato in altro procedimento o nei confronti di altro concorrente. La misura cautelare reale, infatti, non può eccedere l'importo del prezzo o del profitto del reato, né può essere mantenuta in assenza del periculum in mora, una volta raggiunta la finalità confiscatoria. In caso di accertata capienza della società e di sequestro già eseguito sui conti sociali per importi superiori al profitto illecito, deve disporsi la restituzione delle somme sequestrate al legale rappresentante persona fisica. L'ordinanza che ometta …

     Leggi di più…

  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

  • 3Rifiuti. Attività di campionamento
    Avv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 1 gennaio 2025

    Rifiuti. Attività di campionamento Cass. Penale Sez. III n. 44033 del 3 dicembre 2024 (CC 14 nov 2024) Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Ecologia RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 16 aprile 2024, il Tribunale del riesame di Vibo Valentia rigettava la richiesta di riesame proposta, dalla società Ecologia Oggi s.p.a., avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Vibo Valentia dell'11 marzo 2024, con cui era stato disposto il sequestro preventivo della società Eco Call S.p.a., sito in Vazzano, loc. Stagliate, e di dieci automezzi di proprietà della società Ecologia Oggi S.p.a., rappresentata da A.G.. 2. Avverso l'ordinanza la società indagata propone, tramite i suoi difensori di …

     Leggi di più…

  • 4Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 13 febbraio 2026

    RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero del Tribunale di Torre Annunziata in data 4 settembre 2025 dei dispositivi informatici in uso a Raffaele G. e Alessandro D.D., sottoposti a indagine per reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, commessi in Sorrento, con condotta perdurante sino al 20 maggio 2025. 2. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Torre Annunziata ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, censurando, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge e la motivazione meramente apparente del provvedimento …

     Leggi di più…

  • 5Il dies a quo della querela: non conta la data del fatto, ma la piena conoscenza del reato (Cass. Pen. n. 5686/26)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 febbraio 2026

    La questione centrale riguardava la tempestività delle querele per appropriazione indebita ex art. 646 c.p. La difesa sosteneva che: i bonifici assicurativi erano stati effettuati tra il 2018 e il 2022; le persone offese avevano ricevuto lettere riepilogative delle compagnie; le querele erano state presentate solo nel 2023, dunque oltre il termine di tre mesi. La Suprema Corte ribadisce però un principio consolidato: Il termine per proporre querela decorre non dalla consumazione del reato, ma dal momento in cui la persona offesa acquisisce una conoscenza certa, completa e consapevole del fatto-reato, nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. In presenza di condotte decettive idonee a …

     Leggi di più…
Mostra tutto (53)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/01/2004, n. 5876
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5876
Data del deposito : 28 gennaio 2004

Testo completo