Sentenza 29 gennaio 1998
Massime • 1
Stante l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale, il giudice della prevenzione è abilitato a compiere una valutazione degli elementi probatori tratti da procedimenti penali anche in corso. Nell'ambito di tale valutazione, il giudice della prevenzione non è vincolato alla osservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., norma che è funzionale all'accertamento della responsabilità penale, potendo egli fondare il proprio convincimento su elementi di minore efficacia probatoria, i quali siano idonei a dimostrare, sul piano indiziario, che il prevenuto sia persona socialmente pericolosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/1998, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 29.1.1998
1. Dott. Francesco Trifone Consigliere SENTENZA
2. " IL Martella " N. 332
3. " Giuseppe La Greca " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Milo (rel.) " N. 33027/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da OG ON, nato a [...] il [...],
avverso il decreto 13.6.1997 della Corte d'Appello di IO CA, che confermava quello in data 2.12.1995 del Tribunale di IO CA;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Nicola Milo;
Letta la richiesta del Pubblico Ministero nella persona del dr. Frangini che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in
Fatto e diritto
Avverso il decreto 13.6.1997 della Corte d'Appello di IO CA, che confermava quello in data 2.12.1995 del Tribunale della stessa città, che aveva sottoposto OG ON alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno, per anni tre e alla cauzione di L. 3.000.000, ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, il proposto e denuncia il vizio logico di motivazione sotto i seguenti profili: a) pur legittimo il riferimento a procedimenti penali pendenti a suo carico, non potevano i giudici della prevenzione, al fine di corroborare la loro scelta, fare leva sul contenuto delle dichiarazioni rese da alcuni collaboranti, coimputati o imputati di reati commessi, la cui valutazione, sul piano dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca, era - invece - prerogativa esclusiva del Giudice della cognizione di merito, unico abilitato ad azionare il disposto dell'art. 192, 3^ co., cpp.; b) non si era considerato che, nell'anno 1989, era stata disattesa altra richiesta di misura di prevenzione, che gli era stato revocato il provvedimento di diffida, che era dedito a proficua attività lavorativa;
c) non erano stati evidenziati elementi a conforto della pericolosità sociale "attuale", posto che i fatti richiamati risalivano al 1990-91, e della durata della misura. Con memoria datata 15.1.1998, la difesa del ricorrente insiste per l'accoglimento del gravame, sottolineando la carenza di "elementi certi" legittimanti la misura di prevenzione.
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Sul primo profilo della censura articolata in ricorso, la quale integrerebbe - per come prospettata - più che un vizio motivazionale, una violazione di legge, rendendo così ammissibile il gravame, previsto appunto solo per "violazione di legge" (art. 4/10^ legge n. 1423/56), osserva la Corte che la tesi sostenuta no ha alcun pregio, per la semplice considerazione che va esclusa qualunque interferenza tra il procedimento di prevenzione e quello di cognizione e, quindi, tra le regole che disciplinano la valutazione della prova nell'uno o nell'altro procedimento, con l'effetto che del tutto fuori luogo è il richiamo all'art. 192, 3^ co., cpp., norma questa che, in quanto attiene alla valutazione della prova finalizzata ad accertare l'eventuale responsabilità penale di un determinato soggetto, detta una regola inderogabile per il solo Giudice della cognizione e non ha certo come destinatario anche il Giudice della prevenzione, il quale, in relazione al diverso scopo del giudizio affidatogli (pericolosità sociale del proposto), ha completa autonomia nella valutazione degli elementi probatori, che vanno apprezzati esclusivamente in funzione del detto scopo e, quindi, non interferiscono sul giudizio di merito e non sono da questo condizionati.
L'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale di cognizione, in sostanza, impone al Giudice della prevenzione di provvedere anche a una autonoma valutazione degli elementi probatori tratti da procedimenti penali in corso, nel senso che bene può utilizzare tali elementi, pur non essendo il procedimento penale definito, esprimere il suo autonomo giudizio e spiegare le ragioni per le quali tali elementi conducono ad un accertamento di pericolosità sociale, comune o qualificata, del proposto. In tale valutazione, il Giudice della prevenzione, data la diversità dei presupposti e dei fini della relativa procedura rispetto al procedimento penale, non è vincolato all'osservanza dell'art. 192 cpp., che è funzionale all'accertamento della responsabilità penale per un reato, fondata su prove piene, ma è abilitato a valorizzare elementi di minore efficacia probatoria, i qual dimostrino, sul piano indiziario, anche la sola probabilità che il prevenuto sia persona socialmente pericolosa, condizione questa insita nella probabile appartenenza del proposto ad un'associazione mafiosa.
Ciò posto, la Corte territoriale ha correttamente confortato il giudizio di pericolosità espresso su OG ON, facendo leva sugli elementi di prova emersi a carico del medesimo, nell'ambito di due distinti procedimenti penali pendenti a IO CA (per il reato ex art. 416 bis cp.) e a OV (per violazioni alla legge sugli stupefacenti), e procedendo a una autonoma valutazione di tali elementi (varie chiamate in correità, che indicano il proposto come inserito nella cosca mafiosa Iamonte e come dedito al traffico di droga tra la CA e la Liguria), la quale, proprio perché autonoma e funzionale a mere esigenze di prevenzione, nessuna interferenza può spiegare nei procedimenti penali citati.
Il secondo profilo della doglianza, in quanto attiene al merito della motivazione del decreto impugnato e non evidenzia alcuna "violazione di legge", unica ipotesi quest'ultima legittimante il ricorso per cassazione, è inammissibile.
Priva di consistenza è, infine, la censura di mancanza di motivazione (violazione art. 125/3^ cpp.) in ordine all'attualità della pericolosità e dalla durata della misura.
L'esame del decreto impugnato e di quello di primo grado evidenzia il contrario: l'attualità della pericolosità sociale è stata, invero, rapportata - com'è logico - al ritenuto inserimento del proposto nel clan Iamonte e al suo ruolo di referente di tale clan nel traffico di droga tra Sud e Nord Italia, attività questa che, se pure delineata attraverso referenti probatori necessariamente pregressi, è, per sua natura, destinata a protrarsi nel tempo e ad essere sicuro, indice di pericolosità attuale (i fitti collegamenti insiti nell'appartenenza ad un sodalizio mafioso e nell'attività di narcotraffico su vasta scala si riverberano, al di là dei singoli e concreti episodi criminosi, sul sistema di vita dell'agente fino al momento in cui a tali collegamenti non vengano recisi di netto e in modo irrevocabile, cosa questa che non risulta essere accaduta nella specie); anche la durata della misura di prevenzione è stata calibrata dai giudici di merito, nell'ambito del corretto esercizio del loro potere discrezionale, in relazione al ruolo e ai compiti svolti dall'OG nel settore criminale in cui ha operato. Si è di fronte a una logica valutazione di merito, che non può essere censurata in questa sede.
Di diritto, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 1998