Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/1998, n. 332
CASS
Sentenza 29 gennaio 1998

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Stante l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale, il giudice della prevenzione è abilitato a compiere una valutazione degli elementi probatori tratti da procedimenti penali anche in corso. Nell'ambito di tale valutazione, il giudice della prevenzione non è vincolato alla osservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., norma che è funzionale all'accertamento della responsabilità penale, potendo egli fondare il proprio convincimento su elementi di minore efficacia probatoria, i quali siano idonei a dimostrare, sul piano indiziario, che il prevenuto sia persona socialmente pericolosa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/1998, n. 332
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 332
    Data del deposito : 29 gennaio 1998

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