Sentenza 27 ottobre 2010
Massime • 1
Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di appello cautelare ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. è proponibile solo per violazione di legge. Ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall'art. 606, lett. e), stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2010, n. 40827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40827 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/10/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2497
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco Maria S. - Consigliere - N. 23372/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI RO N. IL *10/03/1952*;
avverso l'ordinanza n. 22/2010 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 27/04/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele, che ha richiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Udito il difensore Avv. Badolato Cesare che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO
1. - Il GIP del Tribunale di Catanzaro, deliberando sull'istanza presentata da IO A\, diretta a conseguire la restituzione di alcuni beni (un autocarro ed i saldi attivi di quattro depositi postali) di cui la stessa era intestataria - ed assoggettati a sequestro preventivo disposto ex art. 321 c.p.p., comma 2 e D.L. n.306 del 1992, art. 12 sexies, con provvedimento emesso il 2 luglio
2009 nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti del marito BR CE, indagato per omicidio aggravato dal metodo mafioso - con ordinanza del 9 dicembre 2005, la rigettava, rilevando che la richiesta di riesame della misura cautelare proposta dall'SE era stata disattesa relativamente ai beni oggetto del presente procedimento e che l'istanza di revoca del sequestro proposta dalla IO\ costituiva, in effetti, la reiterazione di una precedente richiesta rigettata con ordinanza del 23 novembre 2009, in quanto l'unico elemento di novità addotto - costituito da una comunicazione del Responsabile Operazioni Poste Italiane in data *1 ottobre 2002* e priva di sottoscrizione, con la quale si trasmetteva a TA ZZ, figlia dell'istante, un assegno di 5.000,00 Euro - risaliva all'anno di percezione degli emolumenti pensionistici e non forniva alcuna indicazione sulla destinazione della somma. 2. - Avverso tale ordinanza del GIP proponeva impugnazione la IO\, che l'adito Tribunale di Catanzaro investito del gravame ex art. 322 bis c.p.p., con ordinanza deliberata il 27 aprile 2010 ha dichiarato Inammissibile, in ordine ad un duplice ordine di argomentazioni:
- la prima, che l'appellante non aveva prospettato alcuna circostanza sopravvenuta rispetto alla fase di imposizione del vincolo, avendo invece riproposto questioni già delibate negativamente in sede di riesame, sulle quali sussisteva quindi un giudicato cautelare;
- la seconda, che la nuova istanza di restituzione sollecitava in definitiva una non consentita "rivisitazione" del precedente provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca, non tempestivamente impugnato, in quanto la comunicazione delle Poste, come a ragione rilevato dal GIP, non poteva considerarsi un "elemento nuovo", attestando essa l'irrilevante circostanza dell'avvenuta ricezione di una parte del trattamento pensionistico per invalidità, dovuto alla defunta BR AT.
3. Il difensore di IO A\, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale, deducendone l'illegittimità per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo, nell'unico articolato motivo di impugnazione proposto, che il GIP non aveva adeguatamente valutato tutta la documentazione prodotta, da cui emergeva che la somma di Euro 15.703,51 di cui si chiedeva la restituzione, e che costituiva il saldo attivo complessivo dei rapporti postali assoggettati a sequestro, era costituito, come attestato "dalla visura del 10.09.2009", dagli importi pensionistici maturati in favore della defunta BR AT, che dalla data del deposito "non avevano formato oggetto di alcuna movimentazione", e che il Tribunale, senza fornire alcuna adeguata risposta ai rilievi sollevati sul punto nell'atto di gravame, aveva, per un verso, recepito del tutto acriticamente le argomentazioni del giudice di prime cure circa "l'inutilità" del nuovo documento prodotto, e sotto altro profilo apoditticamente affermato che la nuova istanza era diretta ad aggirare la scadenza dei termini di impugnazione del precedente provvedimento di rigetto in data 23 novembre 2009, laddove, con la nuova istanza, era stato invece fornito, secondo il ricorrente, un nuovo ed ulteriore elemento di prova comprovante il diritto alla restituzione della IO\.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - L'Impugnazione proposta dalla IO\ è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.
2.1 - Occorre considerare, in primo luogo, che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in tema di sequestro emessa ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p. è proponibile solo per violazione di legge. Ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato nell'art. 111 Cost., e art. 606 cod. proc. pen., lett. b) e c), anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (così Cass., sez. 6 sent. n. 24250 4/4/2003 - 4/6/2003 riv. 225578 ric P.M. in proc. De Palo).
2.2 - Ciò premesso, mentre va escluso che la definitività della pronuncia emessa in sede di riesame della misura cautelare proposto dall'BR\, possa esplicare una diretta efficacia preclusiva relativamente alla richiesta della IO\ di restituzione, anche solo parziale, dei beni sequestrati (sul punto si veda Sez. U, Sentenza n. 29952 del 24/5/2004, Rv. 228117), nessun profilo di illegittimità rilevante è invece fondatamente ravvisabile nell'ulteriore ratio decidendi dell'ordinanza impugnata secondo cui, essendo stata rigettata con provvedimento del 23 novembre 2009 una precedente istanza di revoca del sequestro proposta dalla IO\ all'adito GIP del tribunale di Catanzaro, la nuova istanza non prospettava quei significativi elementi di novità, pur necessari per il suo accoglimento, in quanto l'unico documento nuovo era privo di effettiva efficacia dimostrativa della legittimità dell'acquisto di quanto assoggettato a sequestro.
Ed invero, è agevole rilevare come tutte le pur articolate argomentazioni sviluppate in ricorso, dirette a sostenere che la documentazione versata in atti già al momento del riesame della misura - ed in particolare la visura del 10 settembre 2009 - era in realtà idonea a provare la legittimità degli acquisti dei beni sequestrati alla IO\, a prescindere dalla loro intrinseca fondatezza, si rivelano inconferenti nel presente giudizio, trattandosi di deduzioni ormai precluse dalla mancata impugnazione del provvedimento di rigetto della precedente istanza di restituzione, che su tale documentazione si fondava. 2.3 - Quanto poi all'ulteriore deduzione del ricorrente, questa si rilevante in astratto ai fini del decidere, secondo cui la nuova istanza di restituzione presentava, in realtà, significativi elementi di novità - il documento delle Poste Italiane - e che tale comunicazione non poteva sbrigativamente definirsi "assolutamente inutile" come affermato dai giudici del merito, va rilevato che le argomentazioni svolte al riguardo in ricorso, oltre a non denunziare alcuna effettiva violazione di legge, risultano comunque assolutamente generiche, non prospettando alcun specifico e verificabile elemento di prova a confutazione del rilievo svolto dai giudici di merito con una sintonica decisione sul punto, secondo cui il documento di cui trattasi, oltre a riferirsi ad una somma assai inferiore rispetto a quella sequestrata, era privo di sottoscrizione e "risalente all'anno di percezione della pensione", così da non consentire di desumere la "successiva destinazione" della somma. 3. - Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art.616 c.p.p., in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2010