Sentenza 27 febbraio 2004
Massime • 1
Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza con la quale è decisa l'impugnazione proposta avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi dovuti al perito ed agli altri ausiliari del giudice (art. 11 comma quinto della legge 8 luglio 1980, n. 319), è proponibile solo nel caso di violazione di legge, e non anche per la mancata assunzione di una prova decisiva o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione secondo il disposto delle lettere d) ed e) del comma primo dell'art. 606 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che diverso è il caso della mancanza fisica di un apparato motivazionale, rilevante come nullità ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen., e dunque censurabile, quale violazione di legge, secondo il disposto della lett. c) del comma primo dell'art. 606 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/02/2004, n. 20191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20191 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 27/02/2004
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 397
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 033931/2002
ha pronunciato la seguente: 33938/2002
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI RA AM per la srl. "Consulenza Sezione e Progettazione" N. IL 12/08/1977;
2) JA MA N. IL 05/06/1964;
3) CH TO N. IL 08/01/1965;
4) SO RO N. IL 08/04/1970;
5) MINITERO DEL TESORO;
avverso DECRETO del 31/05/2002 TRIBUNALE di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
lette le conclusioni del P.G. per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 23 luglio 2001, n. 116 RP, il Procuratore della Repubblica della D.D.A. di Catanzaro liquidava ai periti AS NI, LV RI, DR SO, per onorario, la somma complessiva di lire 67.910.000 (corrispondente all'importo complessivo di lire 37.280.000 ex art. 2 dpr 252/88, aumentato del 40% più il 40% ex art. 6 legge 318/80) suddividendola tra gli stessi in misura di 22.636.800 ciascuno, più le spese, oltre IVA e c.p. da applicarsi a tutti i consulenti;
disponeva altresì la detrazione dell'Irpef nella percentuale dichiarata da ciascun consulente trattandosi di incarico attribuito personalmente ai singoli componenti del collegio peritale. L'incarico si riferiva ad accertamenti relativi a lavori di adeguamento della Autostrada Salerno-Reggio Calabria.
Con altro decreto del 12 dicembre 2001, n. 177 RP, il medesimo Procuratore della Repubblica, rilevato che agli stessi consulenti, nel medesimo giorno e nello stesso procedimento, erano stati conferiti altri due incarichi aventi ad oggetto distinti lotti autostradali, e considerato che nell'ambito del medesimo procedimento penale erano stati già liquidati ai periti AS NI, LV RI, DR SO, in due momenti diversi, compensi per un ammontare di lire 398.456.730, ritenuto che per il principio di buona amministrazione le due consulenze di cui si chiedeva la liquidazione dovevano essere intese, per i termini in cui sono state conferite e l'oggetto del conferimento, come relative ad accertamenti ulteriori nell'ambito della prima consulenza (del 25.9.2000), liquidava ai predetti, per onorario, la somma complessiva di lire 16.965.900 (corrispondente all'importo di lire 9.425.000 ex art. 2 dpr 252/88, aumentato del 40% più il 40% ex art. 6 legge 318/80) suddividendola tra gli stessi in misura di 5.655.300
ciascuno, più le spese per ausiliario da ciascuno sostenute, oltre IVA e c.p. da applicarsi a tutti i consulenti, determinando l'Irpef dai singoli consulenti dovuta.
Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 31 maggio 2002 n. 837/01 RCC, rigettava il ricorso avverso il primo decreto di liquidazione (23.7.2001). Con ulteriore ordinanza, sempre in data 31 maggio 2002 ma n. 57/02 RCC, provvedeva sul ricorso avverso il secondo decreto di liquidazione rigettando la richiesta di applicazione dell'art. 5 l. 319/80 e tuttavia revocando tale decreto ritenendo corretto aumentare le somme riconosciute ai predetti periti nella misura di euro 4.285, 00 a favore di AS NI, euro 3.785, 00 a favore di LV RI, euro 5.285, 00 a favore di DR SO. Avverso entrambi i provvedimenti hanno presentato ricorso per Cassazione la srl "Consulenza Gestione & Progettazione" ed i singoli consulenti e lamentano: 1) la decurtazione ritenuta ingiusta ed ingiustificabile dell'importo da ricevere per l'opera prestata, nonostante l'"attestato" del P.M. che aveva conferito l'incarico circa la complessità e difficoltà dello stesso e la perfetta e puntuale esecuzione da parte degli attuali ricorrenti e la mancata applicazione dell'art. 5 della l. 319/80; 2) la negata fatturazione del compenso alla s.r.l. Consulenza Gestione e Progettazione - C. G. & P, nonostante la diversa autorizzazione del PM che aveva conferito l'incarico e la contrastante giurisprudenza delle Commissioni tributarie;
3) la erronea unificazione degli incarichi ricevuti ancorché fossero assolutamente distinti (conferiti in date diverse, 25.9.2000 e 8.11.2000, ed aventi per oggetto distinti tratti chilometrici dell'autostrada).
Con memorie integrative (depositate il 12.5.2003 ed il 9.2.2004 e relative ad entrambi i ricorsi) i ricorrenti sollecitano la riunione dei due procedimenti in quanto i ricorsi vertono tra le stesse parti ed hanno in comune anche l'oggetto consistente nel pagamento di consulenze tecniche riguardanti i lavori di adeguamento di due distinti settori della Autostrada Salerno-Reggio Calabria, e contestano le conclusioni del Procuratore Generale di inammissibilità dei motivi di ricorso basati sul vizio di motivazione;
eccepiscono la nullità insanabile dell'ordinanza n. 837/01 in quanto l'avviso per l'udienza in Camera di consiglio del 25.1.02 non sarebbe stato notificato alla società C.G. & P. ed all'ing. LV SO.
Deve innanzitutto disporsi, data la sostanziale identità dell'oggetto e delle questioni, la riunione del procedimento n. 33938/02 a quello 33931/02, conformemente peraltro alla richiesta espressa dagli stessi ricorrenti.
Deve altresì dichiararsi l'inammissibilità del ricorso presentato dalla srl "Consulenza Gestione & Progettazione", soggetto non legittimato all'impugnazione in quanto non ha partecipato al giudizio nel precedente grado.
Circa i limiti del ricorso per Cassazione, giova richiamare la sentenza di questa Corte, sez. 5 del 22.11.2002 n. 39406, PM in proc. Bellavia m.u. 225406, secondo cui "Contro l'ordinanza con la quale il tribunale o la corte di appello competenti definiscono nel procedimento penale l'impugnazione proposta avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi dovuti al perito ed agli altri ausiliari del giudice (art. 11 comma 5 della l. 8 luglio 1980, n. 319) il ricorso per Cassazione - ammissibile in applicazione del comma 7 dell'art. 111 Cost. - è proponibile solo per il caso di violazione di legge, con la conseguenza che non possono in tale sede censurarsi la mancata assunzione di una prova decisiva o la mancanza o manifesta illogicità' della motivazione secondo il disposto delle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.. (In motivazione la Corte ha precisato che diverso è il caso della mancanza fisica di un apparato motivazionale, rilevante come nullità' ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen., e dunque censurabile, quale violazione di legge,
secondo il disposto della lett. c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.)". Giova altresì precisare che di recente le sezioni unite di questa Corte (sentenza del 10.6.2003 n. 25080, Pellegrino m. u. 224610, che ha ritenuto ammissibile il ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti, in materia di patrocinio dei non abbienti, emessi in sede di reclamo contro il decreto di liquidazione) hanno altresì precisato (m.u. 224611) che quando il ricorso per Cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tali casi si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali. Così chiariti i limiti entro i quali il ricorso per Cassazione contro i provvedimenti di liquidazione del compenso al consulente tecnico di ufficio è ammissibile, deve rilevarsi che nella specie i motivi dedotti, nella misura in cui attengono alla entità del compenso liquidato, sono inammissibili. Le censure formulate, ancora riproposte in questa sede, hanno infatti trovato risposta nei provvedimenti del Tribunale di Catanzaro che ha ritenuto come l'importo liquidato dal Pubblico ministero fosse adeguato in relazione all'attività svolta e al tempo necessario per la redazione dell'elaborato e specialmente alla circostanza che, data la sostanziale omogeneità degli incarichi via via conferiti, che riguardavano consulenze tecniche aventi sostanzialmente lo stesso oggetto anche se formalmente relative a distinti tronconi della autostrada Salerno - Reggio Calabria, si poteva ritenere la unitarietà dell'incarico; peraltro le pur diffuse osservazioni svolte con i ricorsi e le memorie illustrative non evidenziano violazione dei criteri di liquidazione o di specifiche disposizioni di legge, ma si limitano a censurare l'uso del potere discrezionale che ha il giudice, pur nella doverosa osservanza dei criteri per legge predeterminati, per adeguare il compenso alla concreta situazione della singola consulenza, ciò che appare di particolare evidenza con riguardo all'aumento sino al doppio previsto dall'art. 5 l. n. 319/80 per le operazioni particolarmente complesse, circostanza nella specie motivatamente esclusa. Infondata è la censura che attiene alla fatturazione del compenso dal momento che nel provvedimento di liquidazione in data 23.7.2002 sono state indicate ' espressamente le ragioni per le quali si e' ritenuto di dover disporre la detrazione dell'Irpef a carico dei singoli consulenti, trattandosi di incarico attribuito personalmente ai singoli componenti del collegio peritale. Ora, come esattamente ha rilevato il Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, il diverso provvedimento con cui il Procuratore della Repubblica, nell'affidare l'incarico aveva autorizzato gli stessi a presentare le richieste di compenso a nome della società CG&P, non può influire sul dato formale che l'incarico di consulenza tecnica è stato conferito a persone fisiche, come è ovvio trattandosi di atto basato sull'intuitus personae e come è reso evidente dal tenore testuale delle norme contenute nella l. 319 del 1980, ed ora del Testo unico sulle spese di giustizia, le quali anche per quanto riguarda la natura del credito che sorge in capo a questi collaboratori dell'autorità giudiziaria fanno, coerentemente con la natura personale dell'incarico, costante riferimento ad onorari e compensi. Deve ancora aggiungersi che sono del tutto estranei alla presente controversia le questioni attinenti all'aspetto tributario (eventuali duplicazioni di imposta, sulle quali si sarebbe già pronunciata la giustizia tributaria) atteso che in questa sede, dove tra l'altro l'amministrazione finanziaria non è rappresentata, non viene in alcun modo in contestazione il rapporto di imposta;
ed inoltre è opportuno ricordare che comunque si tratta di questione che non potrebbe essere esaminata, nemmeno incidentalmente, in questa sede dal momento che - secondo la pacifica giurisprudenza delle sezioni unite civili di questa Corte (15.7.2003 n. 11025; 6.6.2003 n. 9074; 22.1.2003 n. 865; 20.12.2002 n. 18158) - la controversia tra sostituito e sostituto di imposta, in quanto causa tributaria, è devoluta esclusivamente alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie e non può essere delibata incidentalmente in altro giudizio.
Quanto alla questione della asserita omessa notifica dell'avviso per l'udienza camerale avanti al tribunale di Catanzaro, ne è evidente la manifesta infondatezza atteso che essa viene dedotta con riferimento ad una udienza tenutasi avanti il predetto Tribunale in data 25.1.2002 ed avente ad oggetto i decreti di liquidazione n. 1736, 1737 e 1738 del 27.7.2002 e cioè udienza e provvedimenti diversi da quelli cui si riferisce il presente procedimento, sopra indicati.
P.Q.M.
LA CORTE - dichiara inammissibile il ricorso della "Consulenza Gestione e Progettazione" srl e condanna la ricorrente al pagamento di euro 500/00 in favore della cassa delle ammende;
rigetta i ricorsi dei ricorrenti NI, AN e SO che condanna, in solido tra loro e altresì portala società suddetta, al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, 27 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2004