Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/02/2004, n. 20191
CASS
Sentenza 27 febbraio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza con la quale è decisa l'impugnazione proposta avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi dovuti al perito ed agli altri ausiliari del giudice (art. 11 comma quinto della legge 8 luglio 1980, n. 319), è proponibile solo nel caso di violazione di legge, e non anche per la mancata assunzione di una prova decisiva o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione secondo il disposto delle lettere d) ed e) del comma primo dell'art. 606 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che diverso è il caso della mancanza fisica di un apparato motivazionale, rilevante come nullità ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen., e dunque censurabile, quale violazione di legge, secondo il disposto della lett. c) del comma primo dell'art. 606 cod. proc. pen.).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/02/2004, n. 20191
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20191
    Data del deposito : 27 febbraio 2004

    Testo completo