Sentenza 8 aprile 2010
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, la riserva del sindacato di legittimità alla violazione di legge non consente di dedurre il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., sicché il controllo del provvedimento consiste solo nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati (se necessario acquisiti ex officio dal giudice) ai parametri legali, imposti per l'applicazione delle singole misure e vincolanti, in assenza della quale ricorre la violazione di legge sub specie di motivazione apparente.
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- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1288 del 20https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1288 Anno 2013 Presidente: AGRO' ANTONIO Relatore: DE AMICIS GAETANO SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) BIVIERA VINCENZO N. IL 20/05/1985 avverso il decreto n. 33/2008 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 04/11/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICI S; lette/seetite le conclusioni del PG Dott. 0_9- ft Pti ir E 5,7-$ 1:1ì L. GLI, 111.,+40 fihk. )1′.C.411. Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 20/11/2012 GA.4 .1 12,4,0 RITENUTO IN FATTO 2. Avverso il su menzionato decreto della Corte d'appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Biviera Vincenzo, deducendo la violazione dell'art. 606, comrna 1, lett. …
Leggi di più… - 2. Riciclaggio: la confisca è applicabile solo per il valore del vantaggio conseguito dal riciclatoreAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, la confisca per equivalente del profitto del reato è applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore - determinato in sede di accertamento giudiziale - e non sull'intera somma derivante dalle operazione poste in essere dall'autore del reato presupposto, poiché, non essendo ipotizzabile alcun concorso fra i due responsabili dei diversi reati, la misura ablativa non può essere disposta per un importo superiore al provento del reato contestato (Cassazione penale , sez. II , 15/07/2020 , n. 30899). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/04/2010, n. 19598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19598 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 08/04/2010
Dott. ROTELLA Mario - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 474
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 19066/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RM GIUSEPPE N. IL 02/05/1981;
avverso il decreto n. 4/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 17/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO ROTELLA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Gialanella A..
RITENUTO
1 - Questa Corte (Sez. 1^) il 20.1.09 ha annullato decreto della Corte di appello di Bologna, che confermava la misura di prevenzione di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di S. Clemente, del Tribunale di Rimini applicata a Giuseppe AL, per carenza di motivazione circa la sua attuale pericolosità con riferimento ad indici temporali. La Corte di Bologna, preso conto di produzioni relative a fatti recenti (iscrizione alla Camera di Commercio), le ha ritenute irrilevanti, per mancata dimostrazione di reddito effettivo per il mutamento di vita alla luce delle frequentazioni.
Il ricorso (Avv. F. Sgubbi) denuncia: inosservanza dell'art. 627 c.p.p., comma 3, della L. n. 1423 del 1956, artt. 1 e 2 erroneamente applicati - vizio di motivazione. Con motivi successivi chiede rinvio in attesa di decisione della Corte Costituzionale circa lo svolgimento del procedimento in pubblica udienza.
Il P.G. ha concluso per annullamento con rinvio, rifacendosi a precedenti di questa Corte (Sez. 4^, n. 5963/99, Laghi, Sez. 1, 10528/00 Amico ed a., rv. 217050), secondo i quali, seppure il controllo di motivazione non autorizza la verifica di illogicità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, data la riserva del ricorso alla violazione di legge (L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11), tuttavia va verificato se il provvedimento impugnato risulta privo dei necessari passaggi motivazionali idonei alla verifica degli elementi probatorii ed all'applicazione delle regole della logica nell'argomentazione.
2 - Il ricorso è fondato. Ma l'argomentazione di principio con cui si sostiene la fondatezza del ricorso dice troppo, dato il suo riferimento esplicito nell'enunciato al "vizio di motivazione" (e v. la richiesta del motivo nuovo, che di più travisa la funzione di controllo metodologico di legittimità), ed i riferimenti giurisprudenziali portati a sostegno dal P.G. dicono troppo, sicché incorrono in equivoco.
Pertanto va premesso che la riserva del ricorso in materia di prevenzione alla "violazione di legge" non consente di dedurre il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. "e", perché il motivo preveduto da tale norma si riferisce all'art.192 CPP, che disciplina la valutazione di prova del fatto costitutivo di reato. Come tale si tratta di motivo inconciliabile con il fine del procedimento che, giurisdizionalizzato per affinità alla materia penale, ha ad oggetto quella amministrativa di prevenire un pericolo per se stesso, cioè presunto per "elementi di fatto". Il controllo di motivazione del provvedimento, perciò qualificato decreto, consiste solo nella verifica di rispondenza degli elementi esaminati (se necessario acquisiti ex officio dal giudice) ai parametri legali che, imposti da ciascuna norma per l'applicazione della singola misura, sono vincolanti a differenza dei liberi criteri valutativi, autorizzati dall'art. 192 per la prova del fatto costitutivo di reato.
Pertanto o il decreto offre elementi e ne trae inferenza secondo parametri prestabiliti o la sua motivazione è solo apparente. Nel primo caso non è censurabile, perché il motivo sfocia inevitabilmente in una alternativa di merito. Di qui la riserva del ricorso.
Tanto premesso, nella specie rileva che questa Corte si è già pronunciata, sicché il controllo del consecutivo provvedimento del giudice di rinvio deve risultare ancorato al rispetto del dictum. Tale dictum (pag. 5 ultimo capoverso) spiega che, preso conto della attività del prevenuto, il Giudice di appello, datatane l'inizio, avrebbe "dovuto valutarne effettività e contenuti, porli in correlazione temporale con i dati negativi del passato (nella specie, i fatti delittuosi, atteso che il richiamo alle attuali frequentazioni di pregiudicati è affetto da analoga genericità) ed in tal modo individuare gli ultimi concreti segnali di pericolosità, per dedurne, se del caso, che AL continuava ad essere persona dedita alla commissione di reati ed avvezza a vivere con i proventi dei medesimi".
È perciò evidente che il decreto risulta ripetitivo e "generico", perché già si è detto che le frequentazioni non spiegano se l'attività del ricorrente sia quella criminale o quella lecita da lui allegata.
P.Q.M.
annulla l'impugnato decreto con rinvio per nuovo esame alla Corte di appeso di Bologna.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010