Sentenza 28 febbraio 2012
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, la confisca per equivalente - prevista dal comma decimo dell'art. 2 ter della l. n. 575 del 1965, così come novellato dall'art. 10, comma primo, lett. d), n. 4 del D.L. n. 92 del 2008, conv. in l. n. 125 del 2008 -, assume i tratti distintivi di una vera e propria sanzione, tale da impedire l'applicabilità ad essa del principio generale della retroattività delle misure di sicurezza, sancito dall'art, 200 cod. pen. (La Corte ha ritenuto che tale natura sanzionatoria discende dalla confiscabilità di beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del reo, neppure hanno collegamento diretto con il singolo reato e la cui "ratio" è quella di privare il reo di un qualunque beneficio economico dell'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2012, n. 11768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11768 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 28/02/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 582
Dott. BONITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 342010/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR AE N. IL 09/11/1952;
2) OS LV N. IL 30/08/1954;
3) AR GI N. IL 15/05/1987;
avverso il decreto n. 100/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 27/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla confisca per equivalente.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 17 settembre 2009 il Tribunale di Crotone disponeva la confisca dell'impresa individuale "Runway di GI AR, di un'auto e di un conto corrente intestati a quest'ultimo, di un magazzino intestato a IL SC, di un'autovettura Mercedes E 250 intestata a AN BA, nonché di un conto corrente bancario e di un libretto nominativo intestati a IL SC (moglie di BA). Disponeva, infine, la confisca per equivalente della somma di Euro 21.800 da prelevarsi dai conti correnti intestati a AN BA, GI BA, IL SC.
2. Il 27 maggio 2011 la Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Crotone, disponeva la restituzione a IL SC del magazzino, confermando nel resto il provvedimento impugnato.
3. Avverso il suddetto decreto hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il comune difensore di fiducia, AN AR, AR GI, IL SC, i quali formulano le seguenti doglianze.
Lamentano erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla disposta confisca, in quanto i giudici hanno valutato i beni in base al loro valore al momento del sequestro e non in base al loro valore all'atto dell'acquisto e hanno ritenuto un rapporto di sproporzione tra il valore dei beni e le disponibilità economiche dei ricorrenti, pure alla luce della documentazione offerta dalla difesa.
Denunciano, inoltre, violazione della legge penale in relazione alla confisca per equivalente che è stata disposta in base alla L. n. 575 del 965, art. 2 ter, comma 9 (rectius: comma 10), norma di carattere sostanziale, applicata retroattivamente in violazione del disposto dell'art. 2 c.p.. OSSERVA IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
1.1. Occorre premettere che, la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, recante "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza (e per la pubblica moralità)" limita alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione ed esclude la ricorribilità in cassazione per vizio di illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, confortato anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 321 del 2004), in tema di misure di prevenzione non è, pertanto, deducibile il vizio di manifesta illogicità della motivazione, ma solo quello di mancanza di motivazione, qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10 (Cass., Sez. 6, 17 dicembre 2003, n. 15107, rv. 229305; Cass,
26 giugno 2002, n. 28837, rv. 222754; Cass., Sez. 2, 6 maggio 1999, n. 2181, rv. 213852). Alla mancanza di motivazione è, peraltro, equiparata l'ipotesi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, o sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Cass., Sez. Un. 28 maggio 2003, Pellegrino, rv. 224611; Cass., Sez. 1, 9 novembre 2004, Santapaola, rv. 230203). È, quindi, da escludere, in materia di misure di prevenzione, la deducibilità del vizio di motivazione, a meno che quest'ultima sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e cioè sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi. Benché nei motivi di ricorso la difesa non abbia mai fatto riferimento al vizio di manifesta illogicità della motivazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la maggior parte delle censure mosse contro il provvedimento impugnato attiene, in realtà, alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione impugnata e all'adeguatezza logica del ragionamento seguito dalla Corte d'appello nella valutazione degli indizi, nell'accertamento della pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura e dell'attualità della stessa.
1.2. Valutato in quest'ottica il decreto impugnato si sottrae alle censure mosse, in quanto con iter argomentativo correttamente articolato, fondato sul puntuale esame di tutti gli elementi acquisiti - in quanto tali insindacabili in sede di legittimità, ove sorretti, come nel caso di specie, da un'adeguata motivazione - ha spiegato le ragioni poste a base della misura cautelare reale, avuto riguardo alla sproporzione tra il valore dei beni confiscati e i redditi dichiarati dai ricorrenti e l'assenza di dati obiettivi da cui inferire la legittima provenienza dei beni stessi e ha indicato i motivi per i quali le diverse deduzioni difensive su tali profili non erano meritevoli di accoglimento.
Nè, d'altra parte, possono trovare ingresso in questa sede le sollecitazioni difensive volte ad ottenere, a prescindere dalla formale denunzia del vizio di legittimità, una non consentita diversa lettura delle emergenze processuali secondo una prospettiva più favorevole alle tesi sostenute dal ricorrente.
In ordine a questa prima censura, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
2. Fondato è, invece, il secondo motivo di doglianza. I giudici hanno proceduto alla confisca per equivalente della somma di Euro 21.8000, ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 2 ter, comma 10, aggiunto dalla D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 10, comma 1, lett. d), n. 4 del conv. con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125, norma entrata in vigore dopo l'inizio della procedura in esame e, quindi, non applicabile alla concreta fattispecie, avuto riguardo alla natura eminentemente sanzionatoria della predetta forma di confisca, tale da impedire l'applicabilità alla misura patrimoniale del principio generale della retroattività delle misure di sicurezza, sancito dall'art. 200 c.p.. Tale conclusione appare conforme ai principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale. La stessa, muovendo dalla premessa che la inserzione della pena e della misura di sicurezza nell'ambito di una categoria unica (quella generale di sanzione, intesa come reazione dell'ordinamento alla inosservanza della norma) non ha eliminato i caratteri particolari dei due mezzi di tutela giuridica, l'uno (la pena) costituente una reazione contro un fatto avvenuto, propria della pena, e l'altro (la misura di sicurezza) rivolto ad impedire fatti di cui si teme il verificarsi nel futuro (sentenza n. 53 del 1968), ha fatto discendere altre fondamentali note differenziali tra i due mezzi di tutela giuridica. Tra di esse, in particolare, rileva, ai fini che qui interessano, la scelta di individuare la norma valida per la misura di sicurezza, diversamente da quanto previsto per la pena, in quella del tempo della sua applicazione. È in questa prospettiva che viene spiegata la diversa formulazione dei commi secondo e terzo dell'art. 25 Cost., giacché soltanto per la pena vale il cosiddetto principio di stretta legalità, per il quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, mentre le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. A giustificare la ritenuta retroattività delle misure di sicurezza è la finalità, loro propria, di assicurare una efficace lotta contro il pericolo criminale, finalità che potrebbe richiedere che il legislatore, sulla base di circostanze da esso discrezionalmente valutate, preveda che sia applicata una misura di sicurezza a persone che hanno commesso determinati fatti prima sanzionati con la sola pena (o con misure di sicurezza di minore gravità). In altri termini, tale retroattività risulta connaturata alla circostanza che le misure di sicurezza (in particolare quelle personali) costituiscono strumenti preordinati a fronteggiare uno stato di accertata pericolosttà.
Muovendo da tali premesse generali, la giurisprudenza costituzionale e la dottrina hanno sottolineato la necessità di un controllo non solo nominale, ma anche contenutistico degli strumenti qualificati dal legislatore come misure di sicurezza, costituenti una reazione ad un fatto criminoso. Ciò, al fine di impedire che risposte di segno repressivo, e quindi con i caratteri propri delle pene in senso stretto, si prestino ad essere qualificate come misure di sicurezza, con la conseguenza di eludere il principio di irretroattività valido per le pene.
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha, a sua volta, sottolineato che la necessità di scongiurare un surrettizio aggiramento delle garanzie individuali che gli artt. 6 e 7 riservano alla materia penale comporta che la distinzione relativa alla natura penale o meno di un illecito e della relativa sanzione si fondi non solo sul criterio della qualificazione giuridico-formale attribuita nel diritto nazionale, ma anche su altri due parametri, costituiti dall'ambito di applicazione della norma che lo preveda e dallo scopo della sanzione. Dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, formatasi in particolare sull'interpretazione degli artt. 6 e 7 della CEDU, si ricava, pertanto, il principio secondo il quale tutte le misure di carattere punitivo-aflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto. Tale principio è desumibile dall'art. 25 Cost., comma 2, che, attesa l'ampiezza della sua formulazione ("nessuno può essere punito...") - può essere interpretato nel senso che ogni intervento sanzionatorio il quale non abbia prevalentemente la funzione di prevenzione criminale (e quindi non sia riconducibile - in senso stretto - a vere e proprie misure di sicurezza), è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato.
Tale approdo esegetico è confortato da ulteriori decisioni della Consulta da cui si ricava che, "per le misure sanzionatorie diverse dalle pene in senso stretto, sussiste l'esigenza della prefissione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere relativo all'applicazione (o alla non applicazione) di esse" (Corte Cost., sentenza n. 447 del 1988; ordinanza 20 novembre 2009, n. 301) e che il principio generale per il quale deve essere la legge a configurare, con sufficienza adeguata alla fattispecie, i fatti da punire è sempre "ricavatole anche per le sanzioni amministrative dall'art. 25 Cost., comma 2" (Corte Cost. sent. sentenza n. 78 del 1967).
La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha, a sua volta, ritenuto in contrasto con i principi sanciti dall'art. 7 della Convenzione l'applicazione retroattiva di una confisca di beni riconducibile proprio ad un'ipotesi di confisca per equivalente (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza n. 3O7/1995, Welch v. Regno Unito) In tale contesto è possibile affermare che la confisca per equivalente, che può riguardare beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del reo, neppure hanno alcun collegamento diretto con il singolo reato ( Sez. Un. 22 novembre, 22 novembre 2005, n. 41936) e la cui ratto è quella di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, assume i tratti distintivi di una vera e propria sanzione (Sez. Un. 2 luglio 2008, n. 26654; Sez. Un., 25 giugno 2009, n. 38691 del 25/06/2009), tale da impedire l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale della retroattività delle misure di sicurezza, sancito dall'art. 200 c.p.;
Per tutte queste ragioni s'impone, quindi, l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato limitatamente alla confisca per equivalente della somma di Euro 21.880.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato limitatamente alla confisca per equivalente della somma di Euro 21.880. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2012