Sentenza 14 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di interrogatorio ai sensi dell'art. 65 cod. proc. pen., l'omessa comunicazione all'indagato del contenuto di alcuni soltanto degli elementi indizianti già emersi a suo carico, che abbiano una effettiva inerenza al tema dimostrativo generale, non integra una nullità assoluta dell'interrogatorio ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., ma una nullità di ordine generale a regime intermedio, non deducibile in sede di giudizio abbreviato.
Commentario • 1
- 1. Cui prodest? Beneficio dal reato è un indizio, ma non basta (Cass. 29877/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 novembre 2020
L'elemento de "l'interesse" può rappresentare un indizio utile ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 2, ove risponda ai requisiti di certezza, gravità e precisione, ma richiede, poi, la convergenza di ulteriore circostanze che, valutate prima singolarmente e poi globalmente, ne comportino la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo. La prova indiziaria non può, per definizione, offrire una rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella di una prova diretta; essa, invero, conduce alla scoperta dell'identità dell'autore di un fatto di reato attraverso "significati intermedi", tali da attivare un fondato e rassicurante percorso logico di dipendenza tra più circostanze. Ferma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2015, n. 5758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5758 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2015 |
Testo completo
58 5 7 5 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - 911/2015- Presidente N. ARTURO CORTESE Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. N. 50650/2014 - Consigliere - Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI -- Rel. Consigliere - RAFFAELLO MAGI Dott. - Consigliere - Dott. ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BI AR N. IL 13/05/1969 avverso la sentenza n. 7/2013 CORTE ASSISE APPELLO di ANCONA, del 29/01/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI Ry Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P. Gesta che ha concluso per le didicerezione di impermissibilite del proposto ricorso HUdito, per la parte civile, l'Avv. Spoletini, che be divesio il rifero all ricorse! Udit i difensor Avv. · P. Bertols, duke chiesto l'accophi esto all ricorso;
-^- RITENUTO IN FATTO 1. Le due decisioni di merito, dall'esito conforme sui punti essenziali, hanno affermato la penale responsabilità di NN VA in relazione ai contestati delitti di omicidio, commesso in danno di OF RO mediante strangolamento, e di relativa sottrazione di cadavere, per fatto che si assume avvenuto in data 4 e 5 maggio 2010 in CO Piceno. Si tratta della decisione emessa in primo grado dal GUP del Tribunale di CO Piceno, a seguito di giudizio abbreviato, in data 11 maggio 2013 e in secondo grado dalla Corte di Appello di NC il 29 gennaio 2014. Il GUP ha ritenuto i reati avvinti dal vincolo della continuazione nonchè sussistente la circostanza aggravante della futilità dei motivi con giudizio di equivalenza con le concesse attenuanti generiche, determinando la pena in quella di anni sedici di reclusione (pena base di anni ventuno per il delitto di omicidio volontario, aumentata ad anni ventiquattro per la continuazione, ridotta per la diminuente del rito ad anni sedici). La Corte di Appello, in parziale accoglimento dei motivi proposti sia dalla difesa dell'imputato che dalla pubblica accusa ha da un lato escluso la ricorrenza della aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod.pen. e dall'altro quella delle attenuanti generiche, con pena nuovamente determinata in anni sedici di reclusione attraverso, per il vero, un diverso calcolo sia della pena-base che della incidenza RM della continuazione (anni ventidue e mesi sei in riferimento al delitto di omicidio, con aumento pari ad anni uno e mesi sei per il reato satellite e riduzione di un terzo per la scelta del rito) operazione che ha condotto alla medesima entità numerica della pena inflitta in primo grado . Vi è stata affermazione di responsabilità civile con quantificazione di provvisionale, in primo grado nella misura complessiva di 550.000 euro, confermata in secondo grado.
1.1 Quanto alla esposizione dei contenuti delle due decisioni la stessa verrà qui sinteticamente operata, in rapporto alla necessità di esplicazione del contenuto dei motivi di ricorso, trattandosi di atti di notevole complessità che hanno sviluppato temi probatori noti alle parti. Va pertanto illustrato, partendo dalla decisione di primo grado, il contenuto conoscitivo e argomentativo della medesima evidenziando alcuni punti definibili come incontroversi, per poi passare ad evidenziare i punti oggetto di interpretazione e le argomentazioni utilizzate per affermare, sul piano indiziario, la colpevolezza di NN VA. 2 1.2 I dati probatori incontroversi. La scomparsa di EL OF, classe 1963, viene denunziata in data 8 maggio 2010 dal marito DI TO presso la Questura di NC. La OF prestava servizio presso la Prefettura di NC dal gennaio del 2009 a seguito di trasferimento dalla Prefettura di Rovigo. Il marito ed i due figli della donna (RC e IL) erano rimasti a vivere nella città di Adria mentre la OF aveva preso in locazione, da tale data, una camera in un appartamento sito nella via Fazioli di NC. Durante i fine settimana la -donna di regola - rientrava presso l'abitazione familiare in Adria. In realtà i contatti tra la OF ed i suoi familiari si erano interrotti già da alcuni giorni, rispetto a quello della denunzia di scomparsa, e non verranno mai più ripresi. In particolare la donna era partita con la sua autovettura Rover da Adria lunedì 3 maggio 2010 nel tardo pomeriggio in direzione di NC ( i due luoghi distano circa 270 km.) ed aveva conversato al telefono con il marito durante il viaggio intorno alle ore 22.30. Tale contatto risulta essere l'ultimo intrattenuto con il marito. -Il giorno 4 maggio - pure essendo un martedì la OF non si sarebbe dovuta recare in ufficio presso la Prefettura perchè ad NC si festeggia il santo patrono e gli uffici pubblici erano chiusi. Lei stessa aveva chiesto al marito di non chiamarla perchè intenzionata a dormire sino a tardi e poi a recarsi nel centro di NC per visionare le bancarelle della festa. RM Avrebbe dovuto fare rientro in Ufficio il giorno seguente, mercoledì 5 maggio, ma dall'incarto processuale - sia pure con le precisazioni che saranno necessarie non risulta che lo abbia fatto. Sempre in data 5 maggio 2010 oltre al marito, altre persone cercavano di contattare la OF con esito negativo. In particolare provava a chiamarla in tale data, più volte, PA ED (sulla utenza in uso alla OF avente numero finale 659), persona con cui la OF aveva un appuntamento per il subaffitto della stanza di via Fazioli (la OF era stata proprio in quei giorni trasferita in Teramo e avrebbe dovuto lasciare l'ufficio di NC) ma il cellulare della OF risultava non raggiungibile e si agganciava la segreteria telefonica. Dal 4 maggio 2010 non risulta più utilizzata la tessera Bancomat della OF. La vettura della OF veniva rinvenuta dopo la denunzia di scomparsa all'interno del parcheggio della Prefettura di NC ove era stata parcheggiata il giorno 4 maggio (come risulta dalla registrazione in ingresso). All'interno della stessa vi 3 erano diversi effetti personali della donna ma non la sua borsa, il computer portatile e i telefoni cellulari, che non verranno mai ritrovati. La stanza di via Fazioli, ove alloggiava la OF, veniva rinvenuta 'svuotata', come se la donna avesse inteso abbandonarla. In data 13 maggio 2010 in seguito a perquisizione di tale appartamento veniva sequestrato un copriletto in uso alla OF utile per esami genetici. Nella consulenza depositata il 15 novembre del 2010 si affermava che gli imbrattamenti di materiale biologico rinvenuti sul coprimaterasso erano ricondicibili a liquido seminale da cui veniva estratto il dna con riconducibilità alla persona di NN VA. Vi erano anche altre macchie derivanti da materiali biologici appartenenti ad altri soggetti, diversi sia dalla OF che dal NN. Il cadavere di EL OF veniva ritrovato casualmente in località 'bosco dell'impero' ( 800 metri circa di altitudine) situata nei pressi di CO SA RC di CO Piceno (città che dista circa 120 km. da NC, in direzione sud) e verso la località SA Giacomo, il gennaio del 2011. In effetti, i resti della OF emergevano, verosimilmente a seguito delle abbondanti piogge cadute in zona, da una fossa scavata nel terreno e profonda tra i 50 e i 77 centimetri ove il corpo della donna era stato riposto, in posizione quasi fetale. Il cadavere appariva vestito, per quanto gli abiti fossero deteriorati, con abiti primaverili. Vi è certezza assoluta circa la riconducibilità dei resti umani alla persona di EL OF. RM NN VA, appartenente alla Polizia di Stato già in servizio presso la Questura di Rovigo, prestava all'epoca dei fatti servizio presso quella di CO. Quando era in servizio a Rovigo, nell'anno 2001 aveva conosciuto EL OF e tra i due era sorta una complessa relazione sentimentale, della cui evoluzione si dirà. Il NN era al momento del fatto - sposato con MI SE. La coppia risulta aver avuto quattro figli, uno nato nel 2009. Il marito di EL OF, DI TO. era al corrente, da anni, di tale relazione ma non aveva allontanato da sè la OF. Tra VA NN e EL OF venivano censiti numerosi contatti telefonici, sino alla data del 4 maggio 2010 e non oltre. Di particolare interesse è l'esistenza di sette conversazioni intercorse tra i due tra le ore 9.34 e le ore 16.59 del giorno 3 maggio. Alle ore 16.59 del giorno 3 maggio, ultimo contatto della giornata con il NN, EL OF si trovava ancora in Adria (o comunque non lontano da tale località) come risulta dallo smistamento della chiamata ricevuta sul suo cellulare. 4 In data 4 maggio 2010 risulta che la OF ha inoltrato due sms al NN alle ore 0.06 e alle ore 1.50 agganciando una cella ubicata nel centro di NC. I due hanno poi avuto ulteriori contatti telefonici a partire dalle ore 8.28 del giorno 4 maggio . Alle ore 9.49 il NN nel chiamare la OF aggancia una 'cella' sita in NC e successivamente effettua due tentativi di chiamata ('squilli') verso la utenza della OF, alle ore 11.50, gestiti da stazione radio-base ubicata nel centro di NC. NN VA risulta-peraltro per sua stessa affermazione essersi incontrato con la OF ad NC la mattina del 4 maggio 2010. In tale occasione, secondo la versione del NN, i due avrebbero litigato in virtù del fatto che l'uomo non intendeva proseguire alcuna relazione a suo dire subìta più che desiderata e la OF non accettando tale scelta tendeva ad - interferire pesantemente nella sua vita coniugale. NN VA si è sempre protestato innocente ed ha affermato che lasciò la OF ad NC per fare rientro verso CO intorno alle ore 12.30 del giorno 4 maggio. Risulta dai tabulati che il NN alle ore 13.56 del giorno 4 maggio contattò la moglie, agganciando la stazione radio-base posta in Castel di Lama, località poco distante da CO Piceno. Da qui la considerazione di un suo rientro (è questione controversa se da solo o in compagnia della OF) nel territorio di CO. Risulta altresì che da tale conversazione, avvenuta intorno alle ore 14, non e seguirono altre sino alle ore 16.25 (per circa 2 ore e mezza) e 16.26 quando il RM NN conversò brevemente con tal AR TO e immediatamente dopo chiamò di nuovo la moglie MI SE. La moglie lo ricontatta alle ore 16.34. Circa l'ubicazione 'tendenziale' del telefono del NN va detto che le chiamate delle ore 16.25 e 16.26 agganciano una cella posta sul Monte Ascensione di CO Piceno mentre quella delle 16.34 aggancia una cella sita in CO SA RC di CO Piceno. Sta di fatto che quel giorno, il 4 maggio, il NN non si recò a prendere i bambini all'uscita della scuola intorno alle ore 16.15 - come era stabilito e incaricò - dell'incombenza la moglie. NN rientrò presso la sua abitazione intorno alle ore 18.30. Un dato di rilevo, sempre relativo al pomeriggio del giorno 4 maggio è quello che concerne due delle tre utenze utilizzate dalla OF. La OF utilizzava tre schede cellulari che per brevità si indicano con i tre numeri finali 092, 659, 074. Alle ore 16.43 l'utenza avente numero finale 659 prova a chiamare, senza successo, una delle altre utenza della OF, la n. 074. In tale frangente l'utenza 5 chiamante (sempre della OF) aggancia la cella sita sul Monte Ascensione di CO Piceno. Da ciò la considerazione del possibile spostamento anche della OF (o comunque di uno dei suoi telefoni) da NC alla zona di CO Piceno. Inoltre alle ore 18.12 sempre del 4 maggio 2010 (prima di fare rientro presso la sua abitazione) il NN utilizzando una delle sue utenze, avente numero finale 79 (utenza intestata alla OF ma in uso da tempo al NN e dedicata alle conversazioni tra i due) prova a chiamare una delle utenze della OF, sempre quella avente numero finale 074, anche qui si tratta di un tentativo di chiamata. Subito dopo il cellulare con finale 074 torna ad essere raggiungibile e genera un dal gestore di rete - verso quello del NN.sms- La scheda utilizzata in tale occasione - quella avente numero finale 79, intestata alla OF ma in uso al NN e dedicata in via quasi esclusiva ai contatti tra i due - non verrà mai più utilizzata, in uscita, a partire da tale momento ed il NN continuerà ad utilizzare la sua scheda 'ufficiale', quella avente numero finale 857, intestata al Ministero dell'Interno. Inoltre, NN VA, verso le ore 10.30/ 11.00 del giorno 5 maggio 2010 si incontrò casualmente in località CO SA RC presso il bar «il cacciatore>> con una sua conoscente, amica della moglie, tal IO IC . Circa un ora e mezzo prima di tale incontro - alle ore 9.03 del 5 maggio il NN ebbe a ricevere, sulla utenza 'ufficiale' con finale 857 una chiamata della madre, CI LA, cui non rispose. Subito dopo il NN richiamava a sua volta la madre alle ore 9.04 e la conversazione aveva una durata di tre minuti e venti RM secondi. Circa l'impegno delle 'celle' di tali due conversazioni risulta che la prima venne smistata dalla stazione radio-base sita in Venamartello di Acquasanta Terme, mentre la seconda, di poco successiva, venne smistata da quella sita in Campolungo di Amandola. Dopo tali conversazioni il NN utilizzava di nuovo il cellulare soltanto alle ore 13.20 del giorno 5 maggio. NN VA per i giorni in questione, ossia il 4 e il 5 maggio 2010, aveva chiesto ed ottenuto due giorni di ferie, con richiesta sottoscritta in data 3 maggio. L'autovettura del NN viene ispezionata in data 11 maggio 2010 senza risultati utili per le attività di indagine relative, in quel momento, alla scomparsa della OF. Gli esami operati sui resti della OF non evidenziavano tracce biologiche appartenenti al NN, nè risultano rinvenute impronte digitali del NN nella abitazione della OF sita in NC. Il marito di EL OF, di professione pediatra, nei giorni del 4 e del 5 maggio 2010 era rimasto, secondo le verifiche compiute, nella città di Adria dove aveva visitato bambini e prescritto terapie. Quanto al UZ (soggetto di cui si dirà), non sono emersi collegamenti di tale soggetto, che viveva a Rovigo, con la zona delle Marche, nè contatti telefonici con la OF successivi alla data del 1 maggio 2010 (quando la OF gli ha inviato un sms). EL OF era donna dalla personalità molto complessa. All'età di trenta anni era stata in cura presso uno psichiatra dell'ospedale di Rovigo, ma la terapia era stata interrotta dopo circa sei mesi per volontà della medesima. Risulta dagli atti che si era poi rivolta ad altro psichiatra dott. Finotti, in modo discontinuo, con prescrizione di farmaci antidepressivi. Di certo la stessa tendeva ad assumere più identità, in particolare spacciandosi - nei social network per altra persona, tal UL TA. Attraverso tale finta identità la OF aveva intrecciato una amicizia virtuale con il suo istruttore di 'pilates', il UZ, e aveva anche contattato la moglie del NN, SE MI. Risulta altresì che durante la relazione intrattenuta in costanza di matrimonio - con il NN, la OF era rimasta incinta ma non aveva portato a termine la gravidanza (impossibile stabilire se il concepimento era avvenuto a seguito di rapporto avuto con il NN o con il marito, posto che costui ha riferito di normale prosecuzione dei rapporti) . RM Ciò nonostante è emerso che la OF aveva costantemente rappresentato al NN la nascita della figlia (che sarebbe avvenuta nel 2006) attribuendogli la paternità e trasmettendogli più volte delle foto di una bambina risultata essere, in realtà, la figlia di una sua conoscente. E' emerso inoltre che, sempre allo scopo di radicare ulteriormente il rapporto con il NN la OF aveva simulato l'insorgenza di una sua grave malattia (un tumore al cervello) in realtà insussistente, inviando al NN una lettera apparentemente proveniente da un oncologo.
1.3 Le dichiarazioni rese dal NN, in sintesi. NN VA ha reso in più occasioni, nel corso del procedimento, dichiarazioni agli inquirenti circa il suo rapporto con OF EL e circa i suoi spostamenti nei giorni di interesse il 4 e il 5 maggio del 2010 a partire dal 10 e 11 maggio del 2010. Essendo stata denunziata la scomparsa della donna in data 8 maggio del 2010, come si è detto - NN VA in tali due occasioni iniziali venne sentito come persona informata dei fatti. Tale modalità di escussione, come verrà evidenziato in seguito, è contestata dalla difesa che ritiene violata la previsione di legge di cui all'art. 63 co.2 cod.proc.pen.. Sta di fatto che in tali prime verbalizzazioni il NN : - affermò che tra lui e la OF si era sviluppata una intensa amicizia nel periodo in cui entrambi prestavano servizio a Rovigo nel 2001 ma tese a minimizzare la intensità di tale relazione, limitando la descrizione dei contatti fisici ad una o due occasioni intervenute prima del suo rientro ad CO (avvenuto nel 2006) e non consistenti in rapporti sessuali completi;
-non rivelò agli inquirenti l'esistenza di una sua 'seconda' scheda telefonica - intestata alla OF ma in suo uso esclusivo e dedicata alle frequenti comunicazioni con lei - avente numero finale 79 e non rivelò l'esistenza di una 'terza' scheda della OF, quella su cui venivano ricevute le chiamate dedicate (il finale 659) ; affermò di non essersi mai recato nella stanza della OF in NC;
- descrisse la condotta tenuta nei suoi confronti dalla OF nei tempi più recenti in termini sostanzialmente persecutori in suo danno, nel senso che la donna coltivava progetti di vita in comune da lui non assecondati ed era diventata molto insistente, tanto di cercare di interferire più volte nella sua vita coniugale in modo del tutto irragionevole;
- da ciò era, in sostanza derivato l'incontro in NC del giorno 4 maggio RY mattina, durante il quale NN - infastidito dal fatto che il giorno precedente la OF lo aveva raggiunto telefonicamente in Questura affermando di volersi recare in CO il 4 maggio per parlare con sua moglie - avrebbe in sostanza intimato alla OF di non molestare più lui o altri componenti della sua famiglia, minacciandola in caso contrario di 'spezzarle le gambe'; riferiva di una denunzia contro ignoti da lui formulata il 10 febbraio 2009 a causa di un sms offensivo pervenuto su una utenza intestata alla moglie e del fatto che si era scoperta la provenienza del messaggio da una scheda della OF;
-riferiva che la OF era giunta ad addebitargli la paternità di una bimba nata nel 2006, fatto da ritenersi impossibile per l'assenza di rapporti tali da porsi come causa di un concepimento;
- affermava di aver fatto rientro, in ogni caso, da NC ad CO intorno alle ore 13.30 del 4 maggio passando per la sua abitazione, da cui sarebbe subito uscito per recarsi ad un centro commerciale dove non fece acquisti, trattenendosi in tale luogo sino alle 15.00. Successivamente si sarebbe fermato in auto, non lontano dalla sua abitazione, a riflettere su quanto accaduto. Sarebbe rimasto in tale luogo sino circa alle 16.30 e sarebbe poi andato ad 8 ordinare dei pezzi di ricambio per la motosega facendo rientro a casa intorno alle 17.15; - quanto al giorno 5 maggio in tali prime dichiarazioni il NN non collocò la sua presenza, durante la mattinata, in località CO SA RC ma affermò di essersi recato, dopo aver accompagnato i bambini a scuola intorno alle 8, prima a vedere delle forbici che non acquistò e successivamente, intorno alle 9.00 alla sede del comune ove era sua intenzione depositare una domanda, ma trovò gli uffici ancora chiusi. A quel punto si sarebbe recato a trovare la madre, non trovandola in casa. Da qui a fare benzina e successivamente a prendere un caffè in un bar sito nei pressi dell'ospedale e in seguito a giocare al lotto. Affermava inoltre di essere tornato presso il comune a depositare la domanda intorno alle 11.30, trovandolo aperto e, successivamente, ancora dalla madre, tornando a casa verso le 14.00. A fronte della domanda degli inquirenti che gli rappresentavano l'avvenuto deposito di tale domanda solo in data 6 maggio, il NN rettificò le sue affermazioni sostenendo che in realtà trovò il comune di nuovo chiuso (intorno alle 12) ed allora incaricò una sua conoscente di depositare la domanda, cosa che venne fatta il giorno successivo. Ascoltato in qualità di indagato in data 16 giugno 2010 NN VA precisava alcune circostanze. Quanto al giorno 4 maggio confermava di essere rientrato da NC ad CO, da solo, intorno alle ore 14. Non essendo dello stato d'animo giusto aveva RM chiesto alla moglie di andare a prendere i bambini a scuola e si era fermato in macchina, prima in una piazzetta poco distante dalla sua abitazione e successivamente sul colle dell'Annunziata dove, sempre restando in auto, aveva preso sonno. Era stato svegliato intorno alle 16.20 da una telefonata di una conoscente che lo avvisava che la moglie non si era recata a prendere i bimbi. Dopo aver parlato con la moglie era rimasto in auto fermo in auto fino circa alle 18.00, anche perchè aveva mal di testa, per poi rientrare a casa verso le 18.30. Da quel giorno non aveva più visto nè sentito la OF. Forniva ulteriori indicazioni sul suo rapporto con la OF continuando a rappresentare una sorta di 'ossessione unilaterale' vissuta dalla OF nei suoi confronti, non ricambiata. Affermava che in alcune occasioni era stato anche lui a chiamarla ma sempre allo scopo di diffidarla dal continuare ad infastidirlo. Affermava che i due giorni di ferie chiesti il 4 e il 5 maggio 2010 erano finalizzati a realizzare piccoli lavori di manutenzione presso la sua abitazione e il taglio della legna. A fronte della lettura del verbale sottoscritto - quale persona informata sui fatti - il 10 maggio il NN prendeva atto di talune difformità circa la narrazione di 9 quanto avvenuto il 4 maggio dopo il suo rientro in CO (nel primo verbale era stata inserita la visita al centro commerciale denominato 'il battente'..) ma ribadiva che il suo reale comportamento era stato quello da ultimo descritto. Successivamente, NN VA rendeva altre dichiarazioni rilevanti negli interrogatori del 12 e 16 novembre del 2010. Anche servendosi di un memoriale recuperato dal suo stesso computer l'imputato affermava quanto segue. Quanto al giorno 4 maggio la sua versione non si discostava in modo sensibile da quella resa in data 16 giugno, prima evidenziata. Rientrato da CO dopo il colloquio avuto ad NC - alquanto animato - con la OF, durato circa un paio di ore, si sarebbe fermato con la sua vettura intorno alle 14.00 in una piazzetta non lontano dalla sua abitazione e successivamente si sarebbe recato sul colle dell' Annunziata dove prendeva sonno sino alle 16.20 circa. Dopo il risveglio non si sarebbe subito recato a casa ma avrebbe girovagato per la città di CO, sempre in auto, fino circa alle 18.00 fermandosi poi nei pressi di un giardinetto non lontano dalla sua abitazione. Non incontrò alcun conoscente. Quanto al giorno 5 maggio, si registrava invece un rilevante elemento di novità rispetto alla versione resa in data 10 e 11 maggio (in qualità di persona informata dei fatti) e rispetto a quanto riferito in veste di indagato in data 16 RMT giugno 2010. Tale elemento è rappresentato dal fatto che il NN qui racconta di essersi recato durante la mattinata in località CO SA RC, nella zona del pianoro, per cercare un posto tranquillo. In sintesi, afferma che dopo aver lasciato i bambini a scuola intorno alle 8.30 circa trovava chiuso l'ufficio protocollo del comune. A quel punto non si sarebbe in realtà recato dalla madre ma si sarebbe diretto ad acquistare il pezzo di ricambio per la motosega ed a rifornirsi di metano, sentendo la madre al telefono. Successivamente avrebbe preso la strada per il CO SA RC, fermandosi nella zona che si trova tra il parco giochi dei bambini e il monumento ai caduti. Si sarebbe recato in un bar che si trova sul pianoro e sarebbe rimasto in zona sino alle 11.30 circa per poi fare ritorno ad CO centro a casa di sua madre. Dopo di ciò trovò il comune di nuovo chiuso e quindi chiese la cortesia alla sua conoscente di depositare la domanda il giorno successivo, poi tornò da sua madre e a casa propria intorno alle ore 14.00. In tale interrogatorio il NN, tra l'atro, continuò ad affermare di non essere mai stato nella abitazione della OF in NC, pure a fronte di contestazione dei risultati delle indagini genetiche sul coprimaterasso. L'interrogatorio proseguiva il 16 novembre del 2010. In tale occasione il NN, in riferimento a quanto dichiarato da alcuni agenti immobiliari circa la ricerca di appartamenti in locazione ad CO da parte della 10 OF (emersa durante le indagini) e circa la presenza in talune occasioni di un uomo insieme alla OF rispondente alle sue caratteristiche fisiche e somatiche, ammetteva di aver accompagnato « in due occasioni» nel corso del mese di aprile del 2010 la OF a visionare degli appartamenti in CO. Non sarebbe stata però la ricerca di un appartamento dove trasferisi insieme alla OF e lui era rimasto 'nel vano scale' . Quanto alla sua presenza in località CO SA RC in data 5 maggio il NN precisava che il bar ove si era recato a comprare le sigarette ed a prendere il caffè era il bar 'il cacciatore' e che entrando in tale esercizio aveva incontrato la madre di un compagno di scuola di sua figlia, tal IO IC. In data 4 settembre 2012 il NN rendeva ulteriori dichiarazioni in sede di giudizio abbreviato. Per come sintetizzate nella decisione di primo grado, in tali dichiarazioni l'imputato ha riferito, sia pure in modo implicito, in termini diversi la tipologia e la frequenza dei rapporti - anche fisici - intrattenuti nel corso del tempo con EL OF ed ha precisato che sua moglie MI SE era stata messa a conoscenza solo di una parte della realtà (un rapporto iniziale ed occasionale e una successiva persecuzione da parte della OF nei suoi confronti). In ogni caso il suo rapporto coniugale era sereno e la moglie gli aveva solo chiesto di troncare ogni contatto. Riferiva inoltre circa l'attivazione della prima scheda 'dedicata' avvenuta nel RM 2006 ed affermava di aver per lungo tempo assecondato almeno in parte - la OF perchè 'gli faceva pietà' ed in fondo le voleva bene, ma nel corso degli ultimi due anni la donna era diventata troppo insistente e si era comportata in modo tale da suscitare la sua voglia di distacco, definitivamente ribadita nell'incontro ad NC del 4 maggio 2010. A suo dire lui era perfettamente consapevole della inesistenza della bimba SS che la OF continuava ad affermare essere sua figlia;
la OF aveva sempre evitato di fargliela incontrare, pure a sua specifica richiesta. Ribadiva di non essere mai stato nella abitazione della OF in NC ma al contempo ammetteva la consumazione di un rapporto orale in auto nel febbraio del 2010, dunque in un momento in cui la OF si era da tempo trasferita in NC. Riferiva che, per quanto a sua conoscenza, la OF conosceva, oltre a lui, una donna di CO Piceno, madre di tale 'Sasha', di cui però non ricordava il nome. Non venivano modificate le versioni rese negli ultimi interrogatori circa i suoi spostamenti del 4 e 5 maggio.
1.4 I dati oggetto di interpretazione valutativa nella decisione di primo grado. 11 Nella decisione di primo grado vi sono ricostruzioni di tipo elaborativo su alcuni dati rilevanti. Si tratta, in particolare, di quattro aspetti. Il primo è quello che concerne la tipologia e l'intensità del rapporto intercorso tra EL OF e VA NN sino al 4 maggio del 2010 e la frequenza dei contatti telefonici e visivi tra i due. Ad avviso del GUP le affermazioni rese, sul tema, dal NN si sono solo progressivamente allineate - e in parte - allo sviluppo delle indagini, sviluppo che ha dimostrato, pur nella complessità del caso, l'esistenza di una relazione interpersonale particolarmente intensa. -Vengono passate in rassegna in modo più che dettagliato le risultanze storiche dei tabulati, degli ultimi due anni, che dimostrano una sequenza più che quotidiana di conversazioni o contatti. Si analizza inoltre diffusamente la localizzazione dei cellulari dei due allo scopo di dimostrare come nel periodo in cui la OF si era trasferita ad NC i due si incontravano con cadenza tendenzialmente settimanale - presso l'abitazione della OF. Si valorizza a tal fine anche l'accertamento genetico sulle tracce rinvenute sul coprimaterasso. Si evidenziano, peraltro, anche gli aspetti problematici di tale relazione, i suoi momenti di crisi e le anomalie comportamentali della OF, cresciute nel corso degli ultimi due anni. Ciò ad avviso del GUP rende comprensibile la esasperazione del NN che, pur con andamento altalenante e contraddittorio RM (posto che in alcuni periodi aveva assecondato i desideri della donna) non riusciva più a 'contenere' la volontà della OF di essere ancora più presente nella sua vita, dimostrata dalla progettualità di trasferimento in CO Piceno, trasferimento che doveva realizzarsi, con alta verosimiglianza, proprio nei giorni successivi al 4 maggio del 2010. Il GUP inoltre ritiene provato, sulla base delle narrazioni fatte dalla OF ad altre persone e da costoro riferite, un episodio di aggressione fisica portata dal NN alla OF il 12 febbraio del 2009 all'interno della abitazione di NC dopo l'episodio dell'invio del sms fatto dalla OF verso il cellulare della moglie del NN. Al contempo si ritiene dimostrato che fu lo stesso NN a procurare il denaro alla BO per pagare l'oblazione. Il secondo è quello che riguarda gli aspetti di prova generica ed in particolare gli accertamenti medico-legali tesi a determinare le cause e l'epoca della morte di EL OF. In estrema sintesi, e rinviando ai contenuti espressivi della decisione, può affermarsi che : - il fosso era stato scavato per una profondità di circa 70 centimetri su terreno a componente argillosa e scosceso, ricco di radici di alberi di alto fusto, presenti in zona. Si tratta di una operazione che richiede, secondo una stima operata dalla 12 Forestale, circa un'ora di tempo e l'utilizzo di attrezzi da scavo come un piccone e una vanga;
- le copiose piogge di novembre e dicembre ne avevano, con alta verosimiglianza, ridotto lo spessore iniziale (anche in virtù della perdita di liquidi dal corpo che aveva agevolato la erosione per riduzione dello spazio occupato all'interno) e avevano determinato la parziale emersione di ossa ed in particolare del femore;
- gli indumenti erano primaverili e simili a quelli descritti dallo stesso NN nell'incontro ad NC;
- il cadavere era in stato di avanzata decomposizione, in posizione quasi fetale. Quanto all'esito degli esami autoptici non venivano evidenziate lesioni ossee traumatiche. Veniva però evidenziata una lesione alla lamina della cartilagine cricoidea che appariva sezionata nettamente al punto medio, per tutta la sua lunghezza. La cartilagine cricoidea si trova all'interno del collo, in parte centrale, ed è posta immediatamente al di sopra delle ghiandole tiroidee. Veniva esclusa l'assunzione di sostanze tossiche e veniva esclusa la presenza di proiettili ritenuti. Secondo i consulenti della pubblica accusa la causa della morte era da inviduarsi in strangolamento o strozzamento. Tale affermazione si fonda sull'esito di esami istologici della laringe, ferma RM restando la difficoltà di conferma «piena» dell'ipotesi in virtù della degradazione complessiva del corpo della donna. A sostegno di tale ipotesi viene anche citata la rottura della lamina posteriore della cartilagine cricoidea, che poteva essere ascritta all'azione materiale dell'aggressore. I periti nominati in sede di giudizio abbreviato riducevano tale probabilità. Lo stato del cadavere impediva sia di confermare che di smentire l'ipotesi, specie in rapporto alla validità degli esami istologici effettuati sulla laringe. Resterebbe il dato empirico della lesione alla cartilagine cricoidea, che consente di formulare l'ipotesi dello strangolamento. Su tale aspetto il GUP ritiene tuttavia che le modalità non corrette di recupero del corpo possano avere creato incertezza sul momento di produzione di tale lesione. L'ipotesi dello strangolamento viene ritenuta pertanto 'molto probabile ma non provata'. Quanto all'epoca della morte, le risultanze peritali in rapporto allo stato del cadavere (definito in fase iniziale della riduzione scheletrica) - non ne consentono una datazione precisa. La perizia realizzata in contraddittorio stima l'epoca della morte in un range che va da tre a otto mesi prima del 13 rinvenimento. Ne viene pertanto apprezzata la compatibilità con l'ipotesi che colloca la morte di EL OF nel pomeriggio del giorno 4 maggio 2010. Il terzo è quello della validità scientifica o meno delle rilevazioni operate sullo spazio fisico di «copertura» delle stazioni radio-base che consentono di smistare le chiamate agli apparecchi cellulari, posto che anche dal confronto tra tali accertamenti, il luogo di rinvenimento del cadavere e le affermazioni rese dal NN sono stati tratti elementi di convincimento. Anche su tale aspetto le valutazioni espresse dal GUP possono essere così sintetizzate : la localizzazione dell'apparecchio cellulare sulla base della identificazione della 'cella' (stazione radio-base) che risulta aver gestito la specifica conversazione non è assistita da certezza scientifica (date le variabili che potenzialmente interagiscono) ma consente, in rapporto agli esiti verifiche tecniche sul concreto funzionamento del sistema in un dato luogo di ottenere un risultato di elevata probabilità; nel caso in esame è stata realizzata una perizia che ha consentito di raggiungere risultati tali da smentire il contenuto di alcune affermazioni rese da VA NN. Di particolare rilievo risultano essere le considerazioni circa la possibile ubicazione di VA NN nel momento in cui, tra le 9.03 e le 9.06 del giorno 5 maggio 2010 conversa con la madre (si è già detto che la madre chiama alle RM 9.03 senza ottenere risposta a subito dopo NN la richiama conversando per circa 3 minuti). secondo le risultanze della periziaLe due celle agganciate in tale occasione sono altamente compatibili con l'ipotesi della presenza del NN nel luogo ove è stata sepolta EL OF. Il punto è illustrato da pagina 111 a pagina 121 della decisione di primo grado. In sintesi, va ricordato che il NN nel corso degli interrogatori resi e durante lo svolgimento della perizia ha affermato che in tale momento già sialfine- trovava in località CO SA RC (dopo aver accompagnato i bambini a scuola e fastto il primo tentativo di consegnare la pratica al comune) ed in particolare in una data zona del pianoro. Ad avviso del perito tale affermazione non si raccorda all'impegno delle due celle telefoniche di Venamartello di Acquasanta e Campolungo di Amandola, celle che non riescono - data la presenza di altri segnali di maggiore intensità e derivanti da celle più prossime - a «coprire» lo spazio fisico in cui il NN ha affermato di trovarsi, spazio fisico peraltro non molto distante dal Bosco dell'Impero. L'impegno di tali celle è invece ritenuto altamente compatibile con la presenza in quel momento di VA NN in località Bosco dell'Impero. - 14 Il GUP ritiene pienamente condivisibili tali conclusioni, con ampia illustrazione del metodo utilizzato per compiere le rilevazioni nei luoghi di interesse. Il quarto è quello relativo al possibile dato di smentita all'ipotesi di accusa derivante dalle dichiarazioni rese in un primo momento da due testimoni che avrebbero incrociato la OF ad CO Piceno la mattina del 5 maggio 2010. Viene preso in esame il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi MP e ER che, in un primo momento, avevano riferito entrambi di un 'avvistamento' di EL OF in NC la mattina del giorno 5 maggio. Il GUP nel rievocare i contenuti di tali deposizioni afferma che nessuna delle due dichiarazioni comporta un reale contrasto con la ricostruzione operata, secondo cui la OF si sarebbe recata ad CO già nel pomeriggio del 4 maggio senza fare più ritorno ad NC. Il MP, riascoltato, aveva affermato che poteva aver visto, in realtà, una persona che somigliava a EL OF e non era certo che si trattasse proprio di lei, anche in rapporto al comportamento tenuto dalla donna. Il ER ha affermato di non essere sicuro di aver visto la OF proprio quel giorno, potendo in realtà trattarsi di un giorno precedente, dato che in quel periodo vi erano stati dei giorni festivi. A ciò si aggiunge il dato di ulteriore sostegno dell'assenza della OF dal posto di lavoro il giorno 5 maggio, quando avrebbe dovuto farvi rientro.
1.5 Le valutazioni finali contenute nella decisione di primo grado. RM La decisione di primo grado afferma pertanto che EL OF è stata volontariamente uccisa da VA NN nel pomeriggio del 4 maggio, con occultamento del cadavere realizzato, nel luogo del successivo rinvenimento, tra le 9.00 e le 10.30 circa del giono 5 maggio. Al fine di sostenere tale conclusione vengono rievocati ed interpretati i dati istruttori consistenti : a) nella stessa condotta processuale di NN VA, inizialmente reticente su circostanze di notevole significato come l'intensità della relazione interpersonale, la frequenza dei contatti, l'esistenza di un canale di comunicazione riservato, la frequentazione della abitazione della OF in NC, la sua presenza durante la ricerca della OF di un appartamento in CO, la sua presenza durante la mattinata del 5 maggio in località CO SA RC ed altro;
b) nella anomala condotta tenuta dal NN, anche a seguire la prospettazione difensiva, nei giorni 4 e 5 maggio 2010. I due giorni di ferie sembrano essere stati taciuti alla moglie, i lavori di manutenzione dell'immobile che ne costituivano il fondamento, così come il taglio della legna, non sono stati in 15 realtà eseguiti, l'imputato si sarebbe addormentato in macchina nel pomeriggio del 4 maggio non andando a riprendere i figli a scuola e si sarebbe recato senza un reale motivo in CO san marco la mattina del 5 maggio (con affermazione che si ipotizza essere stata resa solo allo scopo di adattare la versione difensiva al progredire delle verifiche investigative ed alla deposizione della IO) ; c) nel contrasto tra la versione resa dal NN ed alcune risultanze probatorie, come l'accertamento biologico sul coprimaterasso rinvenuto in NC e la localizzazione della sua utenza tra le ore 9.03 e le ore 9.06 della mattina del 5 maggio in luogo prossimo a quello del seppellimento;
d) nel dato logico della scomparsa della OF già dal pomeriggio del 4 maggio, derivante da numerosi indizi, cui si unisce la considerazione circa la presenza della OF in CO Piceno ove non aveva legami personali diversi da quello - con il NN nel pomeriggio del 4 maggio, in rapporto alla localizzazione di uno - dei suoi apparecchi cellulari (che viene usato per cercare di far squillare l'altro, operazione che il GUP attribuisce allo stesso NN che cercava di far scomparire gli effetti personali della OF); e) nel dato logico relativo al luogo di rinvenimento del cadavere e nella 'elevata probabilità' dello stozzamento come causa della morte. Viene inoltre ritenuta illogica la prospettazione difensiva relativa ad un possibile decesso della OF avvenuto per cause naturali, per fatto accidentale commesso da terzi o per scelta suicidaria. magari durante unaOve la OF avesse avuto un malore improvviso discussione con il NN non sarebbe stato logico provvedere, con rischio e fatica, al suo seppellimento, potendo la causa della morte essere accertata in modo scientifico;
ove fosse stata accidentalmente investita vale ancor di più il ragionamento per cui l'ignoto investitore si sarebbe al più allontanato senza spostare il suo corpo, così come l'ipotesi del suicidio contrasta in modo insanabile con le modalità del rinvenimento e con la logica comune. Circa la progressione narrativa del NN, utilizzata quale elemento a carico, si afferma che in ogni caso l'imputato lì dove è stato sentito in presenza del difensore non ha 'rinnegato' le prime dichiarazioni, prendendo atto di averle rese. In ogni caso, pur ove si volesse prescindere dalle prime due verbalizzazioni anche le dichiarazioni rese in veste di indagato sono state caratterizzate da cambiamenti di versione su dati rilevanti, operati secondo il GUP in modo - strategico per ridurre la portata indiziante di possibili elementi a carico. Non viene ritenuto rilevante il dato - potenzialmente a discarico - dell'assenza di tracce biologiche riconducibili alla OF all'interno della vettura del NN, posto che la distanza temporale tra il fatto (4 maggio) e la consegna della vettura (11 16 maggio) porta a ritenere probabile che l'auto sia stata accuratamente lavata, sì da eliminare i possibili microreperti. Quanto al movente di un gesto che il GUP ritiene ascrivibile a dolo d'impeto, si ritiene che il NN si era finalmente reso conto della difficoltà di conciliare la presenza della OF in CO Piceno - che tendeva ormai a delinearsi - con la sua tranquillità familiare, posto che alla moglie era stata da lui raccontata una verità molto parziale ed addolcita, con auto-attribuzione di un ruolo di 'perseguitato' non pienamente rispondente ai fatti. Da ciò, trovandosi in una condizione caratterizzata dalla insistenza della OF a voler rivestire il ruolo di sua 'donna ufficiale' sarebbe derivato lo stimolo a sopprimere la donna, ferma restando la possibile concorrenza di altri fattori, come il risentimento per averlo indotto, la OF, a credere di essere padre di una figlia che in realtà non esisteva. Tale ultimo aspetto viene indicato anche come possibile fattore esplicativo dei comportamenti altalenanti tenuti dal NN nei confronti della OF, posto che sulla reale esistenza o meno di SS si continuavano a nutrire incertezze. Non viene ritenuto significativo il fatto che la stessa OF coltivasse delle possibili vie di 'uscita' dalla relazione con il NN (volontà di mantenere l'alloggio ad NC, relazione virtuale e sotto diversa identità con il UZ, mantenimento RM dei rapporti con il marito) posto che la sua volontà primaria restava quella di coltivare la progettualità verso il NN medesimo. Il motivo dell'azione viene dal GUP ritenuto futile ma, al contempo, vengono concesse le circostanze attenuanti generiche «perchè la psicologia della OF era troppo complessa per essere compresa dall'imputato ed i NN non era provvisto, probabilmente, di una adeguata esperienza affettiva e sessuale di carattere diversificato, essendo in coppia con la sua attuale moglie sin da quando aveva diciannove anni».
2. La decisione di secondo grado. La Corte di Appello, nell'esaminare le doglianze difensive, confermava il contenuto essenziale della ricostruzione indiziaria, introducendo alcune rettifiche, e respingeva alcune questioni in rito. Veniva accolta in parte l'impugnazione del P.M. in tema di quantificazione della pena e di attenuanti generiche e quella della difesa limitatamente alla ricorrenza della circostanza aggravante dei motivi futili. Giova precisare, in sintesi, alcuni aspetti valutativi necessari a comprendere il contenuto dei motivi di ricorso. 17 2.1 La Corte di secondo grado rigetta una questione processuale relativa alla introduzione della impugnazione proposta dal Pubblico Ministero (ricorso per cassazione convertito in appello ai sensi dell'art. 580 cod. proc.pen.). Secondo la prospettazione la mancata notifica al difensore dell'atto di impugnazione 'concorrente' proposto dal P.M. sarebbe stata motivo di nullità. Sul tema, si precisa che il ricorso per cassazione proposto dal PM e convertito ex lege in appello era stato notificato all'imputato ai sensi dell'art. 584 cod.proc.pen. e non anche al difensore perchè tale adempimento non risulta previsto dalla legge. Nessuna violazione del contraddittorio, nè nullità dell'atto introduttivo del procedimento di secondo grado, viene pertanto ritenuta sussistente.
2.2 Viene disattesa la eccezione di nullità della sentenza di primo grado per avere il decidente utilizzato i contenuti delle informazioni rese da NN VA il 10 e 11 maggio del 2010. Sul punto, si osserva che non può essere dichiarata la nullità della decisione per la pretesa 'diffusione' del vizio relativo ad un atto avente rilievo probatorio. L'appellante non chiarisce in che misura tali dichiarazioni sarebbero state influenti sul giudizio. Inoltre la Corte di secondo grado afferma che non vi è in ogni caso - spazio per l'applicazione dell'art. 63 co.2 cod. proc.pen. perchè in tali date non si era ancora in presenza di reali elementi 'indizianti' a carico del NN. Il mero 'sospetto' RIT avanzato dal marito della OF nella denunzia di scomparsa non poteva essere ritenuto un reale indizio a carico. La donna era semplicemente scomparsa e logicamente le indagini cercavano di riscostruire, in quel frangente, le attività svolte dalla OF in quei giorni. Peraltro tali dichiarazioni sono state in larga parte confermate nei successivi interrogatori.
2.3 Viene disattesa ulteriore questione di nullità relativa agli interrogatori resi dal NN in data 16 giugno e 12 novembre per inosservanza del contenuto precettivo dell'art. 65 cod. proc.pen.. Ad avviso della Corte territoriale la incompleta illustrazione degli elementi a carico al più poteva dar luogo ad una nullità non assoluta, da ritenersi non più deducibile in virtù della opzione processuale di adozione del rito abbreviato.
2.4 Viene respinta la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 cod.proc.pen.. La difesa dell'imputato aveva prospettato la assoluta necessità di alcuni atti istruttori, ed in particolare : M nuova perizia relativa alla localizzazione delle utenze cellulari in possesso dell'imputato e della OF;
18 escussione dei testi MP DA e ER SE (sull'avvistamento della OF in NC il giorno 5 maggio), della teste IO IC (sull'incontro con il NN nella mattina del 5 maggio) dei testi IN RI e CU SC (sulle modalità di rinvenimento del cadavere) e dei soggetti con cui il NN parlò al telefono il 4 maggio. Ad avviso della Corte territoriale non sussistono i presupposti di applicabilità della norma invocata, in termini di assoluta necessità dei nuovi accertamenti. La perizia Pellero, svolta in contraddittorio, viene ritenuta ampiamente esaustiva ed affidabile e la richiesta difensiva viene considerata al più un tentativo di aggirarne i risultati. Quanto alle prove testimoniali, si osserva che trattasi di valutazioni ampiamente realizzabili sulla base degli atti già raccolti (quanto ai testi MP e ER) o di proposizione di temi non decisivi (quanto alle restanti fonti).
2.5 Quanto ai profili più strettamente ricostruttivi, la Corte di secondo grado se ne occupa in via diretta da pag. 70 sino a pag. 378. Viene posta in essere a fronte delle censure un'ampia rivalutazione dei - materiali acquisiti, preceduta da premesse in diritto sui criteri legali di valutazione della prova indiziaria e da altre considerazioni di sintesi circa i contenuti dell'atto di appello, definito parcellizzante e privo di visione unitaria del compendio indiziario oltre che, in taluni punti, generico. Va dunque affermato che ad avviso del giudice di secondo grado : RY a) i risultati che possono ottenersi in sede di verifica del posizionamento di un apparecchio di telefonia mobile rispetto alla 'stazione radio base' agganciata sono definiti 'molto significativi', pur non potendosi parlare di certezza assoluta, in virtù della tecnica di funzionamento del sistema di comunicazione associata a considerazioni statistiche. La stazione agganciata è nel suo ampio raggio di - copertura - quella che offre il servizio migliore in termini di potenza e qualità del segnale rispetto al luogo in cui si trova l'apparecchio (pur se raggiungibile da altri segnali compresenti) e questo consente di compiere, in tesi, verifiche tecniche ed empiriche con alto grado di affidabilità, dovendosi tener conto della conformazione del territorio esaminato e di altre variabili incidenti . Nel caso in esame la verifica è stata realizzata in modo particolarmente accurato già dai consulenti del P.M. ed ha fornito dati ritenuti pienamente affidabili e coincidenti in sostanza con quelli della successiva perizia, specie in riferimento alla localizzazione del telefono del NN durante le chiamate del 5 maggio ore 9.03 - 9.06. Su tale punto è stata realizzata la perizia i cui risultati sono pienamente condivisi dalla Corte anconetana che rievoca ampiamente il metodo seguito e ne sottolinea la particolare attendibilità in rapporto all'avvenuto esame di tutte le possibili variabili incidenti sia fisiche che tecniche (ivi compresa l'incidenza del 19 traffico telefonico il giorno dell'evento). Ne deriva la piena adesione ai contenuti della perizia che smentiscono le affermazioni del NN (a quell'ora non poteva trovarsi nei luoghi da lui indicati sul pianoro del colle SA RC) e individuano la sua presenza presso il bosco dell'Impero il 5 maggio 2010 tra le 9.03 e le 9.06, in area molto prossima a quella ove sarà poi rinvenuto il corpo della OF;
b) viene ritenuta del tutto congrua, inoltre, la ricostruzione del momento della morte di EL OF, già individuato dal giudice di primo grado nel pomeriggio del 4 maggio. Gli indizi ritenuti gravi, precisi e convergenti sono quelli già esposti in sede di analisi della decisione di primo grado. La Corte di appello, inoltre, ritiene di valorizzare ulteriormente la circostanza - già illustrata - del tentativo di chiamata tra due utenze in uso alla OF avvenuto alle ore 16.43 del 4 maggio. Come si ricorderà, l'utenza con finale 659 chiama quella con finale 074, impegnando la stazione radio base del Monte Ascensione in CO Piceno. Anche il giudice di secondo grado ritiene che tale tentativo di chiamata sia stato realizzato dalla persona che aveva, a quell'ora, già ucciso la OF e si preoccupava di 'reperire' il secondo suo apparecchio telefonico per farlo sparire. Che si tratti del NN è confermato dal fatto che costui, quando ancora non aveva fatto rientro a casa, alle 18 e 12, prova con la sua utenza 'occulta' avente il numero finale 79 a contattare nuovamente l'utenza della OF con finale 074, con esito positivo ma senza realizzare conversazione. Peraltro il NN dopo tale ultima chiamata non soltanto non utilizzava più la scheda avente numero finale RM7 79 (probabilmente distrutta) ma regalava alla moglie l'apparecchio cellulare che la conteneva, come è dimostrato dagli esiti di una perquisizione operata presso la sua abitazione. Ciò dimostrebbe che era il NN il soggetto che si era posto alla ricerca del secondo cellulare della OF per farlo sparire definitivamente;
c) viene ribadita la palese infondatezza della prospettazione difensiva circa la presenza della OF in NC il 5 maggio, con nuova valutazione delle dichiarazioni rese dai testi MP e ER e viene ritenuta del tutto esaustiva l'analisi svolta dal primo giudice circa il fatto che la OF venne sepolta a brevissima distanza temporale dalla sua eliminazione;
d) quanto alle cause della morte la Corte di secondo grado ritiene di avvalorare, anche al di là di alcune riserve espresse dal GUP, la tesi dello strozzamento della donna. Decisiva risulta, in tale ottica, la constata lesione della cartilagine cricoidea che si ritiene come affermato dai consulenti dell'accusa la traccia visibile dell'azione di compressione operata sul collo della vittima da parte dell'aggressore. Tale circostanza sarebbe stata, in sintesi, trascurata dai periti che avrebbero in realtà confutato esclusivamente le risultanze degli esami istologici operati sulla laringe, tesi a convalidare l'ipotesi dei consulenti di parte. 20 Ma la lesione resta (frattura verticale) e non è un dato che può essere ridimensionato dalle modalità di reperimento del cadavere. Qui la Corte di secondo grado muove critiche al contenuto della decisione impugnata, posto che da una attenta visione del filmato che attesta le modalità del recupero dei resti non sarebbero evincibili manovre scorrette nel senso descritto dal GUP e soprattutto non vi sarebbe una chiara spiegazione della incidenza di tali manovre sull'evento fratturativo della cartilagine riscontrato in sede autoptica. Dunque la Corte ritiene condivisibile la prospettazione iniziale della morte asfittica provocata da azione materiale del NN;
e) si ritiene inoltre corretta la ricostruzione della tormentata ma profonda relazione affettiva tra VA NN e EL OF operata in primo grado, con considerazioni tratte dal contenuto degli atti, ivi compreso il testo di alcune comunicazioni via mail reperite attraverso la consulenza informatica. La Corte opta per una sostanziale 'preordinazione' dell'omicidio che non sarebbe frutto di un dolo d'impeto ma di una vera e propria scelta del NN, incapace di gestire una situazione da lui stesso alimentata nel corso del tempo e resa ancor più difficile in virtù del comportamento della OF. Le scelte di vita della OF lo avrebbero posto in una 'strettoia' da cui non riusciva a venir fuori se non sopprimendo l'amante; f) si apprezzano come del tutto congetturali le ipotesi alternative indicate dalla difesa (come l'esistenza di altri rapporti coltivati dalla OF) posto che le pur 1247 accurate indagini non hanno evidenziato alcuna relazione ulteriore e sono state ampiamente verificate sia le attività svolte il 4 e 5 maggio dal marito della donna, il DI, che dall'istruttore di pilates UZ (e fermo restando che costui non poteva definirsi quale un ulteriore amante della OF). Inoltre la OF era in procinto, come emerge dalle escussioni di più agenti immobiliari che erano stati contattati di trasferirsi ad CO, luogo ove conosceva il solo NN;
g) si ribadisce la valutazione di falsità della intera ricostruzione operata dal NN dei suoi spostamenti, a partire dalle ore 12 del 4 maggio, e si evidenziano i costanti tentativi di sviamento delle indagini;
h) si ribadisce la valutazione di 'neutralità' degli accertamenti negativi sulla vettura del NN per la rilevazione di tracce biologiche della donna, dato il tempo decorso tra l'omicidio e l'ispezione della vettura, così come della assenza di tracce biologiche del NN sui resti della OF. La Corte di Appello, pertanto, nel compiere una complessiva rivalutazione degli indizi non soltanto giunge alla medesima conclusione cui era pervenuto il GUP, ossia la morte della OF è frutto di azione violenta del NN, ma si sofferma ulteriormente sul movente. 21 Dalla ricostruzione emerge che il NN era stato costretto, per forza di cose nel corso dell'anno 2007, a raccontare alla moglie MI SE una piccola parte della verità (la OF aveva, in quel periodo contattato la MI e le aveva detto che aveva avuto una figlia dal NN, circostanza rivelatasi falsa) ma ciò non riduce in alcun modo la 'minaccia' portata dai comportamenti della OF alla sua tranquillità familiare. Le affermazioni del NN (un cedimento iniziale, risalente ad alcuni anni prima e una successiva persecuzione) sarebbero infatti state contraddette da quelle della OF, che lo aveva espressamente minacciato (come risulta da una mail in atti) di svelare dettagli inequivoci e compromettenti circa la prosecuzione della relazione. Dunque l'interesse alla eliminazione della donna era particolarmente forte e concreto, pure in presenza di una parziale ammissione dei fatti resa dal NN alla consorte. Ciò è dimostrato da intercettazioni di conversazioni realizzate nel corso delle indagini che dimostrano come la MI si era accontentata di una versione di 'comodo' ma non avrebbe 'retto' al disvelamento di fatti ulteriori e ben diversi da quelli sino ad allora conosciuti. A giudizio della Corte di merito, pertanto, il quadro indiziario posto a carico del NN è particolarmente solido e convergente. Ne vengono riepilogati gli aspetti di maggior rilievo (già ampiamente illustrati) e la Corte si sofferma, inoltre, su un dato di carattere logico così riassumibile in realtà il NN aveva finto di assecondare il desiderio della OF di prendere casa ad CO, avendo già deciso RY di eliminarla per il rischio che ciò determinava per il suo assetto di vita. Il viaggio dei due da NC verso CO era dunque un viaggio che il NN già sapeva essere, per la OF, senza ritorno. Non si sarebbe trattato, dunque, di 'dolo d'impeto' ma di un esito omicidiario già programmato nei suoi tratti essenziali. La OF di certo la notte del 3 maggio aveva dormito ad NC perchè ciò è dimostrato dagli sms inviati proprio al NN alle ore 0,06 e 1.50 del 4 maggio, che agganciavano la cella abitualmente servente la via Fazioli di NC. Il fatto di aver 'svuotato' l'appartamento e riposto gli abiti invernali all'interno della sua vettura, la mattina del 4 maggio è inoltre indicativo del fatto che era convinta di dormire la notte successiva ad CO Piceno, portando con sè un trolley ed altri effetti personali, mai più ritrovati. Da ciò derivano le ulteriori statuizioni del giudice di secondo grado. Viene respinta la richiesta di diversa qualificazione giuridica del reato di cui al capo B in termini di 'occultamento' del cadavere. Trattasi di 'sottrazione' posto che le modalità di realizzazione del fatto (luogo prescelto e profondità della fossa) indicano la volontà di realizzare un nascondimento stabile. Oltre alla realizzazione del fosso, era stato posto al di sopra del medesimo un tronco d'albero dal peso di circa 32 Kg, sempre allo 22 scopo di evitare che il cadavere potesse essere ritrovato. Peraltro il fenomeno di decomposizione era ormai tanto avanzato da far ritenere che, in una con gli effetti ambientali e animali, di lì a poco l'obiettivo del NN sarebbe stato raggiunto. Viene accolta la doglianza difensiva relativa alla futilità del motivo. Sul punto, si osserva che la complessa situazione psicologica venutasi a creare nel NN se da un lato non riduce la valenza estremamente negativa del fatto compiuto, dall'altro non può essere valutata come autonomo fattore di aggravamento, non essendo espressiva di un surplus in termini di valenza delinquenziale. Vengono inoltre accolte le doglianze formulate dalla pubblica accusa e relative al trattamento sanzionatorio. Le statuizioni operate in primo grado sono del tutto carenti di motivazione e ciò determina l'ammissibilità della impugnazione. Nel merito, si ritiene che le attenuanti generiche non possono essere concesse. Mancano infatti elementi 'positivi' cui ancorare un giudizio di minor disvalore del fatto o di meritevolezza soggettiva. L'essere un appartenente alla Polizia di Stato non comporta alcuna attenuazione anche perchè l'imputato - secondo la corte territoriale - ha sfruttato le sue competenze professionali per cercare di sviare le indagini. Inoltre il crimine è particolarmente efferato, commesso nei confronti di persona RM con cui era stata intrattenuta una lunga relazione e realizzato con lucidità e freddezza, ingannando la donna circa la possibilità di trasferirsi ad CO, assecondata dal NN in modo solo apparente. Il comportamento processuale è stato caratterizzato da continuo ricorso a falsità e manca ogni segno di resipiscenza. Ciò comporta anche l'innalzamento della pena che in primo grado era stata inflitta per il reato di cui al capo A, come detto in premessa, determinata in anni 22 e mesi 6 di reclusione. Vi è invece riduzione della incidenza sanzionatoria per il reato-satelllite. Viene, infine, ritenuta ampiamente giustificata l'entità della provvisionale liquidata in favore del marito e dei due figli della vittima in rapporto al danno - morale risarcibile jure proprio.
3. Il ricorso.
3.1 NN VA, a mezzo del difensore di fiducia, articola dodici motivi di ricorso. 23 3.2 Al primo motivo si deduce nullità delle due sentenze di merito per avere le stesse utilizzato ai fini della decisione le sommarie informazioni rese da NN VA in data 10 e 11 maggio 2010, in violazione dell'art. 63 co.2 cod. proc.pen.. La difesa del ricorrente ribadisce la questione di inutilizzabilità di dette dichiarazioni 'iniziali' del NN. La ragione per cui in tale prospettiva NN VA avrebbe dovuto essere sentito - sin dall'inizio dell'atto in qualità di indagato era stata espressa nei motivi di appello e consiste nel tenore della denunzia di scomparsa che in data 8 maggio 2010 era stata formulata dal marito della OF, DI TO. TU ha affermato di essere 'preoccupato', temendo che alla moglie potesse essere capitato qualcosa di spiacevole, collegabile alla relazione intrattenuta con VA NN. VA NN venne invece ascoltato, in tali date, quale persona informata dei fatti. Si tratterebbe, dunque, di un caso di inutilizzabilità patologica, rilevabile anche in sede di giudizio abbreviato e in ogni stato e grado del procedimento. Le risposte fornite dalla Corte di Appello vengono ritenute, sul punto, del tutto errate. inNon può infatti sostenersi che le dichiarazioni in questione non abbiano realtà - inciso nella economia della decisione, posto che vi è costante riferimento - sia in primo che in secondo grado - alla iniziale insincerità del NN e ai suoi RM tentativi di 'depistare' le indagini. Le dichiarazioni dunque sono state utilizzate e ciò determina, per costante orientamento giurisprudenziale, la nullità della sentenza, a nulla rilevando il fatto che, come si è affermato nella decisione di primo grado, tali dichiarazioni sarebbero state 'non rinnegate' nei successivi interrogatori. Si osserva peraltro che la interpretazione dei contenuti dichiarativi nei modi suddetti sarebbe anche frutto di travisamento.
3.3 Al secondo motivo si deduce nullità della sentenza impugnata per avvenuta utilizzazione del verbale di interrogatorio reso dal NN in data 12 novembre 2010 per violazione del contenuto dell'art. 65 cod. proc.pen.. Anche in tal caso si ribadiscono i contenuti del motivo di appello. L'art. 65 del codice di rito impone, come condizione di validità dell'atto, l'adempimento preliminare di tipo informativo circa il contenuto degli 'elementi di prova esistenti' . Tale adempimento non può dirsi correttamente eseguito in detta circostanza posto che già in data 4 novembre 2010 erano stati depositati i risultati delle indagini genetiche sulle tracce biologiche rinvenute sul coprimaterasso della OF. 24 Si tratta di un dato rilevante, posto che il NN ha sempre negato di essersi recato in quella abitazione affermando, al più, di aver incontrato la OF in NC all'interno della sua autovettura. Pertanto, quando era emersa nel corso dell'atto - tale circostanza il difensore già in quella sede aveva formulato eccezione di nullità dell'atto, irritualmente respinta dallo stesso P.M. interrogante. Non vi è dunque alcuna tardività della eccezione, che era stata peraltro riproposta con il motivo di appello. Nè può condividersi quanto affermato dalla Corte di secondo grado in punto di rilievo della scelta del giudizio abbreviato, trattandosi anche in questo caso di una inutilizzabilità patologica, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
3.4 Al terzo motivo si deduce violazione dell'art. 125 cod.proc.pen. e vizio di motivazione, nel senso che la sentenza di secondo grado avrebbe fornito diversa lettura di alcune circostanze probatorie rispetto alla decisione di primo grado, senza tener conto dei rilievi mossi dalla difesa. Si contesta, in tale motivo, l'autonoma rielaborazione di alcuni punti della decisione, operata in secondo grado, in contrasto non soltanto con il contenuto della prima decisione ma con lo stesso capo di imputazione, specie per quanto concerne l'elemento psicologico del reato. Al NN non è stata mai contestata la premeditazione. - -La Corte di Appello invece arriva a configurare in fatto l'omicidio come gesto 147 peordinato e premeditato. Rielabora inoltre in modo autonomo i dati probatori sulla causa del decesso, in evidente contrasto con il contenuto della perizia. Si ritiene inoltre che i motivi di appello, sul piano della ricostruzione del fatto, siano stati in realtà del tutto sottovalutati nei contenuti. Ne viene riprodotto integralmente il testo ed il ricorrente si duole del fatto che a pag. 80 della decisione di secondo grado (prima di affrontare i nodi ricostruttivi) la Corte anconetana ne ha rappresentato in alcuni punti la genericità e la - complessiva inadeguatezza sul piano del metodo. Ciò appare in contrasto con il contenuto dei motivi e rappresenta una tendenza alla sottovalutazione che emerge dalla intera decisione impugnata.
3.5 Al quarto motivo si deducono plurimi vizi motivazionali relativamente al 'punto' della decisione rappresentato dalla causa del decesso. Non poteva affermarsi, secondo il ricorrente, che la OF è morta per azione di soffocamento. In realtà sulla causa della morte è rimasta la totale incertezza, il che - in tesi impedisce la ricostruzione del fatto in termini di omicidio volontario, così come 25 realizzata e autorizza a coltivare ipotesi alternative, che non possono essere escluse per il solo fatto del 'nascondimento' del cadavere. Vi è dunque denunzia di travisamento del fatto. Da un lato si è affermato in sentenza che la condanna per il delitto di omicidio non presuppone neanche il rinvenimento del cadavere. Dall'altro, stante il rinvenimento dei resti della OF, si è cercato di argomentare la validità della ipotesi sostenuta dai consulenti del P.M., ipotesi che era stata smentita dagli esiti della perizia. Sul punto il ricorrente afferma che la sola rottura della lamina posteriore della cartilagine cricoidea 'prova troppo' perchè non può essere solo tale 'frattura' prodotta da una comune azione di strangolamento. La sede della cartilagine è in posizione centrale del collo e ciò avrebbe dovuto determinare altre lesioni che non sono state riscontrate. Il mancato riscontro della ipotesi, sostenuto dai periti, è stato superato con considerazioni apodittiche e con una inadeguata rielaborazione delle valutazioni espresse - correttamente dal GUP circa le modalità di recupero del corpo. - 3.6 Al quinto motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui si ricostruisce l'elemento psicologico del reato, con violazione del divieto di reformatio in peius. La Corte di Appello rielabora l'elemento psicologico sostenendo - in fatto - la RM preordinazione (ai limiti della premeditazione, mai contestata) lì dove il punto della decisione era stato impugnato dalla sola difesa in chiave di diversa qualificazione del fatto. Avendo il GUP motivato sul dolo d'impeto, tale parte della decisione non poteva subire modifiche peggiorative, in assenza di impugnazione sul punto della pubblica accusa. Inoltre si ritiene che se l'omicidio fosse stato, in sostanza, premeditato, sarebbe stato commesso con modalità diverse (arma da fuoco, arma da taglio, veleno). Manca, in ogni caso, la stessa possibilità di accertare la ricorrenza del dolo - non essendovi certezza sulla causa della morte e ciò, al più, poteva determinare- una condanna del NN per omicidio preterintenzionale o colposo.
3.7 Al sesto motivo si deduce vizio di motivazione per omessa valutazione degli elementi a discarico. La difesa contesta l'attribuzione di 'neutralità ricostruttiva' ad elementi che, invece, avrebbero dovuto in tesi dimostrare l'estraneità del NN al fatto delittuoso. La mancanza di DNA del NN sui resti della OF, l'assenza di tracce della OF nell'auto del NN, l'assenza di impronte del NN nella stanza della OF, la 26 presenza di altre tracce biologiche sul copriletto rappresentano i punti di maggior rilievo, trascurati nella loro valenza indicativa. Si afferma che, quanto alla vettura del NN, non è soddisfacente la risposta fornita nelle due decisioni di merito circa il possibile 'accurato lavaggio' della medesima, posto che le tracce sono state cercate con sofisticati strumenti scientifici. Si tratterebbe dunque di prova negativa» favorevole all'imputato. Quanto al coprimaterasso, si formulano ipotesi alternative sulle modalità del suo deposito e si evidenzia che c'erano tracce di sperma anche di un altro soggetto, rimasto non identificato. Si afferma inoltre che lo stesso NN ha confermato di aver incontrato la OF ad NC la mattina del 4 maggio, offrendo ampia collaborazione allo sviluppo delle indagini ed affermando fatti che potevano essere pregiudizievoli.
3.8 Al settimo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alle verifiche tecniche operate in punto di localizzazione del NN tramite l'utilizzo del telefono cellulare. Il difensore afferma che le verifiche tecniche circa la localizzazione del cellulare forniscono dati non assistiti da alcuna certezza. Tra il CO SA RC e il Bosco dell'Impero vi è una distanza di circa 2 km. e pertanto ben può essere che il NN la mattina del 5 maggio quando parla con la madre si trovasse proprio in località CO SA RC, come riferito. -La perizia lo colloca, invece, nel bosco dell'Impero dato indiziante riportato RM nelle due decisioni di merito senza indicare i termini matematici di calcolo di probabilità di tale affermazione. Non si comprende, pertanto, da cosa nasce l'attribuzione di 'certezza processuale' al dato in questione. Tra l'altro, si ribadisce che tra la consulenza tecnica del P.M. e la perizia Pellero erano presenti rilevanti difformità, del tutto ignorate, che testimoniano la natura solo probabilistica delle rilevazioni, del resto ribadita dallo stesso gestore Telecom in una nota posta agli atti. In particolare, si evidenzia che mentre i consulenti avevano del tutto escluso che le due celle di interesse (finale 437 e 435) potessero coprire la zona del pianoro di colle san marco, i rilievi del perito hanno invece dimostrato che in alcuni punti del pianoro è possibile tale aggancio. Tra l'altro è del tutto irragionevole ipotizzare che il NN mentre sta realizzando l'interramento della OF abbia conversato con la madre per più di tre minuti.
3.9 All'ottavo motivo si deducono ulteriori vizi motivazionali su specifiche circostanze di fatto. La sentenza impugnata non analizza nel modo dovuto la complessa personalità della vittima. 27 Si ritiene provato l'episodio dell'aggressione del febbraio 2009, narrato dalla sola OF a più persone in modo diverso. Non vi è alcuna certezza circa il trasferimento della OF ad CO in data 4 maggio 2010 perchè la casa, pur se cercata, non era ancora stata trovata. Non si sa, dunque, dove la OF intendesse recarsi a pernottare. La OF si sarebbe recata, quel pomeriggio, ad CO lasciando la sua vettura ad NC, il che viene reputato illogico. Tra l'altro non si è neanche riuscito a stabilire dove la OF sia stata, in ipotesi, uccisa il che rende del tutto astratta la ricostruzione. Anche la relazione tra i due è stata ricostruita attraverso il numero dei contatti che, pur se elevato, nulla esplica dei contenuti. Non è ragionevole l'ipotesi che il NN dopo aver eliminato la OF abbia utilizzato uno dei suoi cellulari per cercare l'altro.
3.10 Al nono motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla affermata responsabilità per il reato di cui al capo B. Il fatto andava derubricato nel delitto di occultamento di cadavere, come chiesto nei motivi di appello. La sentenza finisce per operare una interpretazione analogica della norma incriminatrice che sanziona la distruzione.
3.11 Al decimo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in rapporto alle operazioni determinative del trattamento 12M sanzionatorio. Non risulta correttamente motivata la decisione in punto di incremento della pena per il delitto di omicidio, che era stata fissata dal GUP nel minimo edittale. Il NN è incensurato e ha sempre tenuto una condotta regolare. Il fatto di essere un poliziotto ha comportato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e pertanto non poteva essere nuovamente valutato come elemento negativo. Peraltro le attenuanti generiche andavano in ogni caso concesse in virtù della incensuratezza e del non negativo comportamento. E' inoltre ritenuto eccessivo l'aumento per la continuazione, pur se ridotto rispetto a come commisurato in primo grado. Non vi è prova dell'entità del danno per cui risulta concessa provvisionale.
3.12 All' undicesimo motivo si deduce vizio di motivazione, mancata assunzione di prova decisiva e violazione dell'art. 603 cod.proc.pen.. Si impugna il diniego dell'istanza istruttoria rivolta al giudice di secondo grado, ritenendo incongrua la motivazione espressa e di certo rilevanti gli accertamenti che erano stati indicati.
3.13 Al dodicesimo motivo si deduce altra violazione in rito, relativa all'omessa notifica al difensore dell'atto di impugnazione proposto dal Pubblico Ministero. 28 Da un lato si evidenzia che il vaglio di ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal P.M. doveva essere operato da questa Corte di legittimità. Dall'altro si rappresenta che nell'avviso di fissazione udienza non vi era menzione della discussione anche di tale ricorso. Ciò avrebbe determinato lesione dei diritti di difesa e contraddittorio. -Va infine dato atto del deposito- in data 8.10.2015 di ulteriore memoria difensiva, con cui vengono ribadite le principali critiche all'apparato motivazionale, con allegazione di atti utili a comprendere il contenuto delle articolate doglianze. COSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta - in massima parte - infondato, ad esclusione di un aspetto della doglianza sollevata con il dodicesimo motivo, nel senso che come si dirà - la verifica di ammissibilità (ora per allora) del ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero (e convertito in appello) conduce ad una valutazione di inammissibilità parziale del medesimo, con ripercussioni in punto di quantificazione della pena-base inflitta (in aumento) in secondo grado per il delitto di omicidio.
2. L'articolazione del ricorso induce ad esaminare in modo analitico le singole doglianze, ferma restando la necessità di due considerazioni preliminari relative al metodo di valutazione della prova indiziaria (in sede di merito) ed ai limiti ontologici del controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata.
2.1 Quanto al primo profilo, non vi è dubbio che le valutazioni compiute in sede di merito trovano fondamento in elementi probatori di natura indiziaria, la cui effettiva sussistenza e/o valenza argomentativa viene contestata nei singoli motivi di ricorso. Va dunque ricordato, in premessa, che la prova del fatto dedotto in giudizio è sempre fondata su un giudizio di 'correlazione' tra un fatto principale (la proposizione fattuale contenuta nella ipotesi di accusa) e 'fatti secondari' capaci, in rapporto al loro contenuto informativo, di evidenziare un significato di potenziale 'corrispondenza al vero' dell'enunciato introdotto nell'atto di accusa. La classificazione logica e giuridica degli elementi probatori tra prova storica (o diretta) e prova critica (o indiziaria) si muove esclusivamente sul piano della loro idoneità rappresentativa» rispetto al fatto da provare. Tale parZIne non riguarda la tipologia della fonte probatoria (un testimone può essere portatore, ad es., quanto dell'una che dell'altra 'classe' di elementi), bensì il rapporto esistente tra la capacità dimostrativa', del singolo elemento 29 considerato, ed il fatto da provare' nella sua oggettiva materialità, così come descritto nella imputazione. In tal senso, è definibile quale prova critico-indiziaria, ogni contributo conoscitivo che, pur non rappresentando in via diretta il fatto da provare, consenta sulla base di una operazione di raccordo logico tra più circostanze di contribuire al - suo disvelamento (dal fatto noto, l'indizio, si perviene alla conoscenza di quello ignoto). L' indizio, pertanto, ha una sua autonoma capacità rappresentativa, che tuttavia per la sua parzialità, e per il rappresentare una circostanza diversa (pur se logicamente collegata) rispetto al fatto da provare consente esclusivamente di - attivare nella mente del soggetto chiamato ad operare la ricostruzione un meccanismo di inferenza logica, capace di condurre ad un accettabile risultato di conoscenza di ciò che rileva ai fini del giudizio. E' proprio in ragione di tale deficit strutturale» di capacità dimostrativa, che la prova indiziaria è oggetto di una particolare cautela valutativa da parte del legislatore, che ancora il risultato probatorio (art. 192 co.2) all'esistenza di particolari caratteristiche degli elementi posti a base della suddetta inferenza (gravità, precisione, concordanza), il tutto nell'ambito di una doverosa valutazione unitaria e globale dei dati raccolti ( Sez. U., 4.2.1992, ric. Ballan, con insegnamento ribadito da Sez. U n. 33748 del 12.7.2005, ric. Mannino, rv. 231678 : poiché l'indizio è significativo di una pluralità, maggiore o minore di fatti non noti - tra cui quello da provare-, nella valutazione di una molteplicità di RM indizi è necessaria una preventiva valutazione di indicatività di ciascuno di essi - sia pure di portata possibilistica e non univoca sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logici e scientifici, e successivamente ne è doveroso e logicamente imprescindibile un esame globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio possa risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, sì che il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella valutazione unitaria, in modo da conferire al complesso indiziario pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto) . Il singolo indizio, inteso pertanto come dato con contenuto informativo tale da 'concorrere' all'accrescimento della verità contenuta nell'ipotesi di partenza, va sottoposto a verifica al fine di individuarne il «grado di persuasività» (si veda, sul tema, Sez. I n. 42750 del 9.11.2011, rv 251502) fermo restando che non può pretendersi che il giudizio di 'gravità' (ossia il peso dimostrativo in rapporto al fatto da provare) sia uguale per ogni singolo dato indiziante, essendo del tutto logica nell'ambito della descritta valutazione unitaria richiesta dalla norma-la 30 concorrenza di elementi indizianti di maggiore o minore gravità, ferma restando la necessaria (al fine di raggiungere il risultato dimostrativo) precisione (intesa come direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo) e concordanza (il che implica - almeno sul piano tendenziale - la pluralità dei dati sottoposti a valutazione, la loro convergenza dimostrativa e, in ogni caso, l'assenza di dati antagonisti, di 'smentita'). Il diverso grado» di gravità del singolo indizio influisce dunque sulla valutazione complessiva, nel senso che, come è stato ribadito, di recente, da Sez. V n. 16397 del 21.2.2014, rv 259552, in tema di prova indiziaria, il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto. Al contempo, va ribadito che la prova indiziaria, proprio in rapporto alle sue caratteristiche ontologiche, non può per definizione offrire una - rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella di una prova diretta, posto che la dimostrazione è figlia non già di una conclamata affidabilità di una voce narrante (o di un documento) in grado di riprodurre l'azione criminosa (in quanto tale) ma di un «raccordo logico» tra un fatto 'secondario' e il 'fatto da provare'. La prova indiziaria conduce, in tesi, alla scoperta dell'identità dell'autore di un RM fatto di reato attraverso «significati intermedi», tali da attivare un fondato e rassicurante percorso logico di dipendenza tra più circostanze. Ferma restando la certezza (in senso processuale) del risultato di prova, non può dunque pretendersi dalla prova indiziaria un tasso esplicativo delle 'modalità realizzative' del fatto che vada oltre i limiti ontologici della prova stessa (questa Corte, in più occasioni ha affermato che il procedimento logico deve condurre alla conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, quindi alla certezza processuale che, una esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta sia attribuibile all'agente come fatto poprio;
così Sez. I n.17921 del 3.3.2010, rv 247449). Operate tali precisazioni utili alla risoluzione di taluni dei quesiti posti dalla difesa del ricorrente va anche ribadito che lì dove il procedimento valutativo sin - qui descritto risulti corretto sul piano del metodo, è costante e condivisibile l'affermazione per cui la prova logica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) posto che, tra l'altro, la stessa prova storica se da un lato ha il pregio di rappresentare il fatto in via diretta (ad es. la narrazione del teste che abbia assistito all'azione delittuosa o una 31 videoripresa del delitto) dall'altro annida in sè rischi di errore (falsità della deposizione, errore percettivo del teste, alterazione del dato teconologico..) tali da determinare la necessità di un dovuto approccio 'critico' da parte del giudice anche alle ipotetiche fonti dirette, nell'ambito di una ricostruzione che deve in ogni caso assicurare il massimo livello possibile di corrispondenza della decisione ai fatti, dati i valori in gioco (in tal senso, tra le altre, Sez. I n. 6992 del 30.1.1992 ric. Altadonna, ove si ribadisce, in via generale, che il legislatore all'art.192 non ha inteso introdurre alcuna «gerarchia di valore»> nell'ambito delle diverse acquisizioni probatorie, ma ha unicamente indicato il criterio argomentativo che va applicato nella operazione ricostruttiva, nonchè, tra le altre, Sez. I n. 8511 del 6.7.1992, ric. Russo rv 191509).
2.2 Quanto al secondo profilo - ossia alla identificazione concreta del potere di verifica attribuito, in simili casi al giudice di legittimità - non può prescindersi dalla considerazione della natura della sentenza di merito quale atto teso a rappresentare una argomentazione complessa, capace di fornire esplicazione logica ai contenuti autoritativi della decisione, espressi in dispositivo. Ciò in rapporto al 'nodo' essenziale di ogni valutazione giudiziaria, ossia l'essere - quantomeno nelle intenzioni la motivazione un atto capace di rappresentare - una adeguata e razionale sintesi dei temi dimostrativi emersi nel processo, attraverso una loro organica reductio ad unum. Ciò si riflette sulla metodologia della critica e sui contenuti del controllo di legittimità. Come è stato efficacemente affermato da Sez. V n. 8411 del 21.5.1992 (rv RM 191487) il vizio di motivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa;
la sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sè, ma va posto in relazione agli altri. Con ciò si vuole dire che solo l'emersione di una precisa «disarticolazione» di un punto effettivamente qualificante del ragionamento decisòrio può portare all'annullamento della decisione emessa, lì dove eventuali opinabilità nella attribuzione dell'effettivo 'peso dimostrativo' ad un dato, salvo che non si traducano in illogicità manifesta, possono al più portare ad una parziale rettificazione ( lì dove strettamente necessario) della motivazione espressa, ai sensi dell'art. 619 co.1 cod. proc.pen. (come interpretato, tra le altre, da Sez. I n. 9707 del 10.8.1995, rv 202302) lì dove il ragionamento giustificativo sia - nel suo complesso - adeguato (si veda anche, sul tema, la costante affermazione per cui nell'ambito di decisioni complesse l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni concorrenti può non comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione lì dove le restanti valutazioni offrano ampia e 32 rassicurante tenuta del ragionamento ricostruttivo, risalente già a Sez. I n.6922 del 11.5.1992, rv 190572; Sez. IV n. 10116 del 28.9.1993, rv 195709; Sez. I n. 1495 del 2.12.1998, rv 212274 e costantemente ripresa nel tempo) . Non è inutile, a tal proposito, ricordare in premessa alcuni 'punti di approdo' della elaborazione di questa Corte sul tema. Oggetto di verifica in sede di legittimità non è di per sè l'esito ricostruttivo compiuto nel giudizio quanto il metodo con cui il giudice di merito perviene al risultato valutativo, esplicitato attraverso la motivazione della sentenza (secondo il modello legale disegnato dall'art. 546 co. 1 lett. e cod.proc.pen.). Si suole affermare che il giudizio di legittimità, pertanto, non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative - anche plausibili del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità nuove≫ attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). In tal senso, le operazioni di verifica da compiersi in sede di legittimità in rapporto ai motivi di ricorso (e alla tipologia di atti istruttori oggetto di .RM valutazione) ed al fine di riconoscere o meno il vizio argomentativo del provvedimento impugnato, possono essere così schematizzate : - verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le altre, Sez. II n. 9269 del 5.12.2012, Della TA, rv. 254871) nè omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez. IV, n.14732 del 1.3.2011, Molinario, rv 250133 nonchè Sez. I, n.25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167); - verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile di recente in Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, Cerrito, rv 254572 nonchè in Sez. II n. 44048 del 13.10.2009, Cassarino, rv 245627) ; 33 I verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio (cd. contradditorietà interna) ; - verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso (travisamento della prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (in tal senso, ex multis, Sez. I n. 41738 del 19.10.2011, Rv 251516). In tale decisione si è precisato che «.. non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la E RY loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare 0 da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione..» ). In altre parole, può dirsi pertanto che il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti specifici atti del processo. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale «esistenza» della motivazione, sul correlato rispetto delle regole normative di giudizio (tipiche della fase in questione) e sulla permanenza a fronte delle specifiche deduzioni - - della resistenza logica» del ragionamento del giudice. In detto contesto, anche il rispetto del canone decisòrio secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio>> (art. 533 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n.46 del 2006) non introduce un ulteriore 'tipologia' di vizio, tale da consentire di fatto l'esame 34 del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la tenuta dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata (sicchè il mancato rispetto del criterio rifluisce come ipotesi particolare di «apparenza» di motivazione, secondo quanto affermato da Sez. VI n. 8705 del 24.1.2013). Il dubbio, peraltro, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. I n.3282 del 2012 del 17.11.2011). Così come la sua riconoscibilità - dunque la presa d'atto dell'esistenza del limite alla affermazione di responsabilità dell'imputato - impone un confronto con le emergenze processuali, nel senso che per convalidare sul piano logico l' affermazione di responsabilità è necessario che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili 'in rerum natura' ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, come affermato da Sez. I n. 31456 del 21.5.2008, ric. Franzoni rv 240763, con orientamento ripreso, di recente, da Sez. IV n. 22257 del 25.3.2014, rv 259204 (ove si è esplicitamente escluso che possa aver rilievo, a RM fini inibitori della pronunzia di sentenza di condanna, una ipotesi alternativa del tutto congetturale, pur se in astratto plausibile) . L'affermazione implica, pertanto, la verifica da operarsi in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso del corretto utilizzo delle massime logiche e di esperienza indicate come tali dal giudice di merito per attribuire o negare la valenza indicativa» ai singoli dati indizianti, secondo le condivisibili affermazioni contenute in Sez. VI n. 31706 del 7.3.2003, rv 224801, secondo cui il controllo di questa Corte sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere accolta solo quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi), e 35 valorizzi piuttosto una congettura (cioè una ipotesi non fondata sull' id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica o logicamente scorretta), o una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità.
3. Operate tali generali precisazioni, va verificata la fondatezza o meno delle singole doglianze esposte dal ricorrente.
3.1 Il primo motivo di ricorso è infondato. Trattandosi di questione in rito (la deduzione concerne il vizio di inutilizzabilità di alcuni atti di indagine a contenuto dichiarativo) questa Corte non è vincolata alla motivazione del rigetto espressa in sede di merito, potendo-se del caso pervenire al medesimo risultato (rigetto della doglianza) con individuazione di diversa (in tutto o in parte) ratio decidendi e con accesso agli atti del procedimento (tra le molte, Sez. I n. 8521 del 9.1.2013 rv 255304). Questione di fondo, pertanto, è quella della individuazione delle corrette forme dell'ascolto≫ di VA NN in sede di prime informazioni raccolte, in data 10 e 11 maggio 2010. In tali occasioni il NN venne ascoltato in qualità di persona informata dei fatti ed il contenuto delle sue affermazioni - sintetizzate in parte narrativa è stato, in tutta evidenza, utilizzato nelle due decisioni di merito a fini di affermazione della sua penale responsabilità. In entrambe le decisioni è stata infatti evidenziata - quale elemento a carico - la progressione narrativa» tra i contenuti delle prime affermazioni e quelle rese RIT successivamente (in veste formale di indagato), con nascondimento - nelle prime informazioni di circostanze rilevanti sia in rapporto alla natura del rapporto intrattenuto con EL OF che in riferimento agli spostamenti fisici dello stesso NN nei giorni del 4 e 5 maggio 2010. La valorizzazione, in chiave di conferma dell'ipotesi di accusa, di tale progressione (con aggiunta, di volta in volta, nelle dichiarazioni successive di dati nuovi che tendevano a ridimensionare la valenza informativa degli elementi a carico nel frattempo raccolti) costituisce una forma di «utilizzazione>> in chiave indiziaria di una complessiva «condotta dichiarativa», basata sulla applicazione di una generale massima di esperienza per cui il soggetto che tende a «tenersi distante» da un fatto attraverso affermazioni risultate mendaci tiene un comportamento che, sul piano logico, è autoindiziante perchè porta a rafforzare l'ipotesi di un suo coinvolgimento attivo nella realizzazione di 'quel' fatto. Se, pertanto, le dichiarazioni iniziali - come prospettato dalla difesa fossero state acquisite in violazione di un divieto di legge (art. 191 cod. proc.pen.) tale patologia procedimentale (rilevabile anche in sede di giudizio abbreviato, secondo il noto approdo di Sez. U. n. 16 del 21.6.2000 ric. Tammaro) avrebbe 36 determinato l'azzeramento di tale efficacia dimostrativa sia pure indiretta - dell'atto, tale da impedire la suddetta considerazione, valorizzatrice della progressione» (venendo a mancare uno dei poli della argomentazione, ossia le dichiarazioni iniziali medesime). Da tale violazione delle regole probatorie, in caso di effettiva incidenza dell'indizio nella architettura decisionale, poteva - in effetti - derivare la invalidità della sentenza (sul punto le considerazioni esposte nella decisione impugnata non possono condividersi) posto che l'autonomo vizio del ragionamento probatorio si riflette, in ipotesi, sulla integrità della motivazione. Non si tratta, infatti, di invalidità derivata in senso proprio, ma di «azzeramento>> dell'efficacia cognitiva di un atto che, se effettivamente utilizzato nei suoi contenuti informativi determina la necessaria «amputazione» della motivazione, con tutto ciò che in ipotesi ne deriva in tema di eventuale «prova di - - resistenza» del percorso logico-argomentativo, una volta sottratta la parte viziata (nel senso della possibilità di realizzare detta prova di resistenza in sede di legittimità, tra le altre, Sez. VI n. 10094 del 22.2.2005, rv 231832; in senso contrario, dato che ciò comporterebbe l'improprio esercizio di poteri valutativi tipici del giudizio di merito, Sez. I n. 9668 del 2014). Tuttavia, ed in ciò si concorda con parte delle argomentazioni espresse nella decisione impugnata, la condizione del NN nelle date del 10 e 11 maggio 2010 era quella di persona informata dei fatti, non potendosi qualificare diversamente la sua posizione giuridica. Come è noto, l'inquadramento di un soggetto rispetto alle forme dell'ascolto>> RMY va compiuto con apprezzamento ora per allora - delle circostanze di fatto e con attribuzione di consistenza indiziante (o meno) ai dati storici sino ad allora emersi. Trattasi di valutazione di un «fatto processuale», governata dalla norma generale di cui all'art. 187 co.2 cod.proc.pen.. Le garanzie previste dall'articolo 63 del codice di rito con adozione del diverso statuto dell'atto di indagine pertinente alla posizione rivestita dal dichiarante al di là degli indici formali - operano in chiave di 'necessità operativa' di fatto (Sez. U. n. 15208 del 25.2.2010, rv 246584 ric. Mills) e configurano un preciso dovere per l'autorità procedente di valutare : a) se gli elementi raccolti sino a tale momento imponevano, in via di fatto, l'adozione dello statuto dell'interrogatorio (assistenza difensiva, contestazione degli elementi a carico, facoltà di non rispondere..) ai sensi dell'art. 63 co.2 ; b) se i contenuti espressivi resi nel corso dell'atto dal dichiarante imponevano o meno la sospensione dell'atto medesimo, per la natura indiziante a carico di tali affermazioni (art. 63 co.1). 37 Ora, ponendosi nella condizione del soggetto che ebbe a raccogliere le dichiarazioni del NN nelle date indicate, non vi era alcuna necessità di applicazione della norma di garanzia, sia in rapporto alle acquisizioni raccolte che in riferimento al contenuto delle informazioni rese durante l'atto (si estende il controllo a tale ipotesi, per completezza). Va infatti ricordato che la citata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 15208 del 25.2.2010) ha con chiarezza ribadito che, proprio in rapporto alla attribuzione della qualità sostanziale di indagato < devono ritenersi rilevanti i soli indizi non equivoci di reità, sussistenti già prima dell'escussione del soggetto e conosciuti dalla autorità procedente..>> . Nel caso del NN, alla data del suo primo ascolto, tale tipologia di indizi era - come pure affermato nelle decisioni di merito - insussistente. In quel momento, la necessità dell'ascolto di VA NN derivava esclusivamente dai contenuti della denunzia di scomparsa resa dal marito di EL OF, tale da determinare una necessità di ascolto informativo del NN così come realizzato. Gli elementi raccolti non consentivano infatti di ipotizzare nè il decesso della donna (se ne era appena apprezzata la scomparsa, che ben poteva essere atto volontario) nè una relazione causale tra tale 'assenza' e la condotta del NN, posto che il DI aveva solo evidenziato l'esistenza da lunga data della - - relazione tra i due e un suo, personale, sospetto (.. l'essere capitato qualcosa di spiacevole collegabile alla relazione tra la OF e il NN..). RM Si tratta, dunque, non soltanto di un mero sospetto (non qualificabile come indizio a carico) ma di un dato conoscitivo del tutto generico, peraltro apportato da un soggetto (il marito della dona scomparsa) potenzialmente interessato ad indicare - in quella fase - una pista investigativa estranea al contesto familiare (pista che verrà confermata solo dalle verifiche successive, che ovviamente coinvolgono anche la persona del DI). Nè, peraltro l'autorità investigante era allora in possesso di dati idonei a confortare il 'sospetto' del DI (tutte le acquisizioni rilevanti, come ad es. i tabulati telefonici, risultano realizzate in epoca successiva) il che porta a ritenere del tutto rituale l'ascolto operato. - -Anche le informazioni rese dal NN nelle date indicate non risultano contenere, se valutate in rapporto alla dinamica procedimentale, dati dal valore autoindiziante (che avrebbero dovuto determinare l'interruzione della verbalizzazione); in effetti il NN già in tale fase afferma di essersi recato ad NC nella mattina del 4 maggio allo scopo di incontrare la OF e di averle intimato - anche in modo verbalmente brusco di lasciarlo in pace', ma al 38 contempo riferisce di aver lasciato la donna in NC - dopo il litigio verbale - e di aver fatto rientro ad CO da solo. Se tale affermazione la si apprezza nella sua «staticità storica» (senza essere influenzati dal valore delle acquisizioni successive) non può dirsi in alcun modo autoindiziante (ed infatti la difesa la valorizza, anche in sede di ricorso, quale elemento a discarico) posto che il NN tende esclusivamente a confermare l'esistenza del contatto visivo avvenuto con la OF la mattina del 4 maggio in NC (in ciò anticipando gli esiti delle verifiche tecniche sui tabulati telefonici e sulla ubicazione degli apparecchi) ma si tiene cautamente lontano da eventi traumatici (al di là dell'aspetto emotivo della sua volontà di distacco) coinvolgenti la persona della OF. Non può pertanto accedersi alla prospettazione del ricorrente e da ciò deriva non solo la conferma di validità degli atti in questione (i verbali del 10 e 11 maggio 2010) ma la piena cittadinanza processuale delle argomentazioni che in sede di merito sono state tratte circa il complessivo «contegno dichiarativo» tenuto dall'imputato, con tutto ciò che ne deriva in termini di integrità strutturale e congruenza logica della motivazione.
3.2 Il secondo motivo di ricorso è infondato. La doglianza si appunta sulle modalità di svolgimento dell'interrogatorio avvenuto in data 12 novembre 2010 (e proseguito il giorno 16), che non è stato preceduto da piena informazione sugli elementi a carico sino ad allora acquisiti (in particolare per quanto riguarda il profilo genetico estratto dalle tracce presenti sul coprimaterasso). RM Anche in tal caso trattasi di questione in rito, la cui soluzione prescinde dalle specifiche argomentazioni esposte nella decisione impugnata. In fatto, è emerso che effettivamente il dato dimostrativo relativo alla riconducibilità al NN delle tracce di sperma rinvenute sull'oggetto (repertato all'interno della abitazione della OF) era stato acquisito in data antecedente all'ascolto del NN e non venne previamente comunicato (ma solo a seguito di domanda circa la frequentazione della abitazione della OF, cui era seguita la negazione da parte dell'indagato). Sul punto, pertanto, è da ritenersi avvenuta una non corretta applicazione - da parte dell'autorità procedente - dei contenuti precettivi dell'articolo 65 del codice di rito. Tale norma (pacificamente applicabile all'atto compiuto in sede di indagini preliminari da parte del pubblico ministero) testualmente prevede che l'interrogatorio è preceduto non soltanto dalla contestazione in forma chiara e precisa del fatto attribuito» ma anche dalla sintesi espressiva degli «elementi di prova≫ esistenti a carico. L'unica riserva normativa concerne la comunicazione 39 delle fonti» da cui detti elementi sono tratti, che ben può essere omessa lì dove possa derivarne pregiudizio per le indagini. La completezza della comunicazione (in ordine al fatto contestato e agli elementi di prova acquisiti) è da ritenersi, pertanto, garanzia funzionale inderogabile (ferma restando la non necessaria adozione di formule sacramentali e la non necessità della lettura degli atti di indagine, più volte ribadita nella presente sede di legittimità, v. tra le altre, Sez. III n. 205/2008 del 29.11.2007, rv 238792) posto che l'esercizio dei diritti difensivi (tra cui quello della facoltà di non rispondere, che presuppone la conoscenza dei contenuti degli elementi a carico) ne risulta, in tutta evidenza, condizionato gravemente. unaCiò posto, è da ritenersi carente ai sensi della suddetta norma informazione parziale dei risultati probatori sino a tale momento emersi a carico, lì dove il dato omesso come nel caso in esame - abbia una effettiva inerenza al - tema dimostrativo generale, posto che la disposizione normativa, pur non richiedendo l'adozione di modalità formali, non consente una riduzione discrezionale dei doveri comunicativi. Nel caso in esame l'esito dell'esame delle tracce biologiche era, infatti, inerente al tema dimostrativo della indagine ed accresceva la qualità degli indizi a carico del NN. Le conseguenze di tale comunicazione parziale non sono tuttavia - quelle della totale inutilizzabilità dell'atto di indagine, come prospettato dalla difesa. L'atto di indagine risulta infatti assoggettato al diverso regime della nullità, per le py ragioni e con le conseguenze che seguono.
3.2.1 Va affermato che per esservi inutilizzabilità assoluta (art. 191 cod.proc.pen.) dell'atto a rilievo probatorio (tra cui rientra l'interrogatorio, data la sua attitudine polivalente) è infatti necessaria l'avvenuta violazione di un divieto stabilito dalla legge, che può riferirsi tanto all'an (mezzo di prova vietato in quanto tale) che al quomodo (elusione di modalità realizzative specifiche dell'atto), come è dimostrato dalla scelta normativa di espressione del concetto attraverso il sintagma «prove acquisite» (scelta realizzata in sede di redazione del testo definitivo dell'art. 191, lì dove nel progetto preliminare si restringeva l'ambito alle prove ammesse dal giudice), posto che l'acquisizione è l'effetto finale del procedimento di immissione del dato dimostrativo nel contesto formalizzato dell'indagine o della sede processuale in senso proprio. Per citare autorevole dottrina, «acquisizione delle prove è una forma con cui si designano fenomeni diversi : se la prova si forma nel processo, il vocabolo denota gli atti con i quali la si costruisce;
ma può darsi che sia una cosa preesistente ed allora acquisirla vuol dire immetterla nel processo». 40 In entrambe le ipotesi, aver optato in sede legislativa per una concreta incidenza della violazione del divieto di legge nella intera sequenza della acquisizione» comporta il possibile rilievo (a fini di determinazione del vizio) delle riscontrate difformità dal modello legale dell'atto a rilievo probatorio, già in fase di indagini preliminari (sul punto, la Relazione al testo definitivo del codice di procedura penale, in G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988, suppl.ord., p.181) sempre che dalla condotta tenuta dal soggetto processuale si possa ritenere violato un divieto (espresso o implicito). In tal caso, la sanzione si produce ipso facto come conseguenza della condotta contra legem in virtù della norma generale di cui all'art. 191 co.1, senza che sia necessaria la riaffermazione espressa del vizio nella singola norma procedurale di parte speciale (così, la Relazione al progetto preliminare del codice, in G.U., come sopra, p. 61). Non sono, dunque, da condividersi ad avviso del COgio - gli arresti di questa Corte tendenti a negare in assoluto la possibile riconduzione del generale vizio di inutilizzabilità (ad eccezione delle previsioni speciali) a violazioni delle modalità di realizzazione di atti a rilievo probatorio (Sez. VI n. 40973 del 8.10.2008, rv 241318 ; Sez. II n. 15877 del 27.3.2008, rv 239775; Sez. III n. 7747 del 30.4.1999, rv 214162 ed altre) posto che tali decisioni non si confrontano con il pieno significato della scelta normativa di utilizzare la descritta nozione di acquisizione», tale da conferire potenziale rilievo alla violazione del divieto di legge anche sul terreno delle modalità di racolta o introduzione del dato RM conoscitivo nel procedimento (aspetto, per converso, valorizzato da Sez. III n. 15372 del 10.2.2010, rv 246599, nonchè espresso chiaramente nella stessa decisione emessa sul tema dalle Sezioni Unite di questa Corte in data 27.3.1996, ric. Sala, nella parte in cui si afferma che la la prova è vietata ai sensi dell'art. 191 per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo, la cui manifesta illegittimità lo pone certamente al di fuori del sistema processuale). In altre parole, è da evidenziarsi che le linee di elaborazione (per come espresse nelle massime ufficiali) successive alla detta decisione delle Sezioni Unite (n. 5021/1996) non sempre hanno sviluppato la problematicità di talune considerazioni, pure contenute in tale intervento regolatore. - -Si è infatti affermato in tale arresto che la ratio dell'intervento normativo è rinvenibile nella necessità di elevare ad «autonomo» vizio della prova le più rilevanti difformità (di quanto realizzato) rispetto al modello legale dell'atto (ciò che è possibile realizzare) ma non si è affatto limitato l'ambito della sanzione di inutilizzabilità alle prove vietate in quanto tali» nè si è esclusa la rilevanza del divieto implicito operante sul terreno del quomodo ( in motivazione .. i divieti 41 probatori possono essere desumibili dall'ordinamento, e ciò accade tutte le volte in cui i divieti, in materia probatoria, non sono dissociabili dai presupposti normativi che condizionano la legittimità intrinseca del procedimento formativo o acquisitivo della prova). Dunque il potenziale conflitto tra le due diverse sanzioni processuali dell'atto a rilievo probatorio (nullità e inutilizzabilità) non può essere - semplicisticamente - risolto affermando che solo la prima (nullità) viene in rilievo rispetto a violazioni che si manifestano durante il procedimento formativo dell'atto. In effetti, è innegabile che sul terreno delle modalità realizzative dell'atto può incidere - in ipotesi di difformità dal modello legale - anche la diversa sanzione processuale della nullità, come è confermato testualmente dalla disposizione normativa di cui all'art. 185 co.4 cod.proc.pen. (assenza di regressione in ipotesi di nullità concernenti le prove). La disposizione testè citata sarebbe priva di senso lì dove per ogni ipotesi di deviazione» dal modello legale di un atto a rilievo probatorio fosse, invece, prevista la inutilizzabilità (vizio per sua natura insanabile). Il tema, dunque, va risolto sul piano interpretativo, posto che nel sistema esistono più norme a contenuto generale (art. 191 / art. 178) dalla cui applicazione può derivare il vizio dell'atto (nullità) o l'inibizione alla valutazione del suo contenuto informativo (inutilizzabilità). Riprendendo, pertanto, il contenuto della decisione delle Sezioni Unite prima RY citata (ric. Sala) al fine di stabilire quale sanzione in ipotesi di legittimo dubbio abbia colpito l'atto a rilievo dimostrativo, occorre risalire alla ratio - dell'intervento normativo realizzato con la codificazione del 1988, innovativa rispetto al previgente sistema nella parte in cui viene codificato l'autonomo vizio della prova ai sensi dell'art. 191 cod.proc.pen. . Detta ratio è quella di evitare, con previsione generalizzante (art. 191 co.1 cod.proc.pen.), in presenza di macroviolazioni dallo statuto normativo prescritto, la successiva «riqualificazione» del dato conoscitivo, in rapporto al diverso regime giuridico (con possibile sanatoria) delle nullità, così rafforzando il limite negativo (divieto di valutazione) imposto al soggetto giudicante in presenza di detta prova viziata. In tal senso la «violazione del divieto» di ci all'art. 191 ben può derivare anche in via implicita dalla prescrizione di una specifica modalità dell'atto (lì dove il legislatore adotta il modello della permissione condizionata implicitamente vieta di fare ricorso a modalità diverse da quelle prescritte) ma la ricostruzione della suddetta ratio impone di considerare - a fini di conferma della più grave sanzione di inutilizzabilità la qualità» del vizio (o se si preferisce, l'entità della difformità); dunque deve trattarsi di una violazione ricadente su una modalità 42 definibile come «essenziale» nella dimensione normativa dell'atto compiuto (non sarebbe tale, ad esempio, la violazione di norma che introduce una modalità meramente accessoria e non essenziale, come quella che prescrive - art. 251 - di non realizzare una perquisizione domiciliare dopo le ore venti e prima delle ore sette, modalità peraltro derogabile con disposizione scritta, anche nel caso di assenza di tale presupposto) . In ciò si recupera e si attualizza, con necessaria attribuzione di valore alla difformità rilevata (da parte dell'interprete), il senso dell'affermazione del tutto - condivisibile - operata nella citata decisione delle Sezioni Unite ric. Sala per cui l'applicazione dell'art. 191 diviene possibile sul terreno delle modalità - realizzative dell'atto solo in ipotesi di «manifesta illegittimità» del procedimento acquisitivo. Nei casi diversi opera, se espressamente prevista o riconducibile alle generali previsioni di cui all'art. 178 cod.proc.pen., la sanzione della nullità (con il proprio differente statuto). La nozione di violazione «essenziale» del regime acquisitivo sin qui illustrata - comporta, pertanto, l'impossibilità di ritenere tale una difformità attinente al quomodo dell'atto che sia solo «interna e parziale», come nel caso qui in esame (altre applicazioni del principio si rinvengono negli arresti di questa Corte che riguardano la prova testimoniale in rapporto a difformità dal modello legale che concernono la tecnica di formulazione di singole domande;
si veda, tra le altre, Ri Sez. I n. 32851 del 6.5.2008, rv 241277). prospettata dalla difesa e qui ritenuta A ben vedere, la carenza informativa non concerne, in assoluto, i doveri informativi di cui all'art. 65 (in sussistente- tal caso l'atto sarebbe di certo inutilizzabile) ma uno specifico aspetto (i risultati della consulenza genetica concretanti un possibile indizio). Trattasi, pertanto, di una difformità parziale dal modello legale di riferimento, che non può definirsi violazione essenziale tale da concretizzare l'ipotesi di manifesta illegittimità» dell'acquisizione (nel senso prima indicato) e che va pertanto ricondotta alla generale previsione di cui all'art. 178 co.1 lettera c codice di rito (nullità peraltro a regime intermedio ex art. 180), in quanto ha determinato limitazione (ma non totale elusione) del diritto di assistenza difensiva. Da tale inquadramento deriva che il vizio, pur tempestivamente eccepito nel corso dell'atto, non è più rilevabile a seguito della successiva presentazione - da parte dell'imputato VA NN - della richiesta di definizione del processo con giudizio abbreviato. E' noto infatti che, per costante e condiviso orientamento (a partire da S.U. n. 16 del 21.6.2000, ric. Tammaro;
di recente v. Sez. III n. 19454 del 27.3.2014, rv 260377) solo il vizio di inutilizzabilità patologica dell'atto a rilievo probatorio (art. 43 191) e quello di nullità assoluta (art. 179) sopravvivono all'atto di volontà consistente nella richiesta di definizione del processo mediante rito abbreviato, determinandosi per tutte le altre ipotesi di nullità una causa di sanatoria. Per le ragioni sinora esposte anche tale motivo di ricorso va dichiarato infondato, con opportuna precisazione dei principi di diritto espressi a tal fine : - ai sensi dell'articolo 65 del codice di rito non risulta legittima, in sede di interrogatorio dell'indagato, la omessa previa comunicazione al soggetto interrogato del contenuto di elementi indizianti già emersi a carico, anche ove tale omissione risulti parziale e sempre che il singolo dato non comunicato abbia una effettiva inerenza al tema dimostrativo generale;
- la conseguenza di tale omissione non può essere individuata nella sanzione di inutilizzabilità assoluta dell'interrogatorio ai sensi dell'articolo 191 - trattandosi di difformità solo parziale che non comporta la manifesta illegittimità del procedimento acquisitivo - ma va individuata nella nullità di ordine generale non assoluta, di cui all'articolo 178 co.1 lett. c del codice di rito, non deducibile in sede di giudizio abbreviato.
3.3 Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La critica esposta dal ricorrente involge il metodo utilizzato dalla Corte di secondo grado, ipotizzando un «eccesso di rielaborazione» dei temi dimostrativi unito alla pretesa sottovalutazione dei rilievi mossi nell'atto di appello. RM 3.3.1 Il primo profilo è manifestamente infondato in diritto, non avendo tenuto conto il ricorrente dei contenuti della norma di cui all'art. 597 co.1 cod.proc.pen.. Potrebbe fornirsi risposta laconica: il divieto di reformatio in peius (art. 597 co.3) riguarda le statuizioni in punto di pena e misure di sicurezza, non certo le argomentazioni poste a fondamento della decisione di secondo grado. Con ciò si intende affermare - per dovere esplicativo - che la natura di giudizio di merito attribuita dalla legge all'appello, limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti (597 co.1 norma descrittiva dell'effetto devolutivo) comporta l'attribuzione in tale ambito al giudice di secondo grado di un connaturale potere di autonoma valutazione delle risultanze probatorie, che può finanche spingersi - ferme restando le regole metodologiche in punto di modifica del giudizio di attendibilità del teste escusso in contraddittorio in primo grado (derivanti dagli approdi della CEDU, come quello espresso nella nota decisione Dan/Moldavia) - ad una riqualificazione in malam della definizione giuridica del fatto (ferma restando l'entità della pena, ove appellante sia il solo imputato). Il giudizio di merito è infatti essenzialmente la sede in cui il soggetto giudicante attribuisce, con obbligo di correlazione logica, il ritenuto valore dimostrativo ai singoli elementi di prova acquisiti il che può comportare - anche in ipotesi di comunanza di esiti rispetto al primo grado - la diversa considerazione di un dato 44 probatorio, la valorizzazione di un aspetto in precedenza ritenuto marginale, la svalutazione di un dato prima ritenuto fondante. Ciò che rileva, in sede di controllo della decisione emessa dalla Corte di secondo grado, è la tenuta logica interna ed esterna del ragionamento probatorio così formulato, non certo la verifica della effettiva corrispondenza tra le argomentazioni del primo giudizio e quelle esposte nella seconda decisione. In tal senso, va qui riaffermato che il limite del potere di 'decidere' risulta tracciato esclusivamente dalle ricadute del principio di necessaria corrispondenza tra il contenuto fattuale della imputazione e il giudizio emesso (art. 521 cod. proc.pen.) nel senso che l'enunciato imputativo (l'accusa afferma che ZI ha cagionato la morte di caio) vincola il giudicante a fornire risposta al fatto>> introdotto nel giudizio, non potendosi certo operare variazioni essenziali di quel fatto all'interno della decisione, ma lì dove in secondo grado si ponga in discussione l'affermazione di responsabilità è a tale quesito che deve essere fornita risposta, con necessaria ampiezza dell'ambito valutativo posto dallo stesso soggetto impugnante. Il percorso di valorizzazione dell'elemento di prova che appare in grado di sostenere la conclusione cui si perviene (corrisponde al vero che ZI ha cagionato la morte di caio) è un percorso del tutto libero, di certo influenzato - in una corretta logica dialettica, che ispira anche il modello di redazione della Riy sentenza dalle opzioni esplicative introdotte nel processo dalle parti, ma non vincolato alla totale adesione a 'quel' modello esplicativo proposto. In altre parole, è del tutto pacifico, negli insegnamenti di questa Corte, che il giudice attraverso la rappresentazione in motivazione delle ragioni della decisione resta libero di attribuire una data valenza ad un elemento - ricostruttivo piuttosto che ad un altro (in ciò sostanziandosi, peraltro, la complessa attività del decidere) con il solo limite del divieto di far ricorso alla propria scienza privata e del rispetto della continenza con il fatto su cui è chiamato a pronunziarsi (tra le molte, sul tema Sez. VI n. 25383 del 27.5.2010, rv 247826; Sez. II n. 13151 del 10.11.2000, rv 218590; Sez. VI n. 11984 del 24.10.1997, rv 209490; Sez. II n. 7767 del 29.11.1990, rv 187867) . Per venire al caso in esame, nessun rilievo patologico può dunque fondarsi sul fatto che la Corte di secondo grado ha realizzato delle modifiche del «peso dimostrativo» di taluni elementi rispetto al giudizio di primo grado, posto che ciò rientrava pienamente nelle sue attribuzioni, ferma restando la necessità di valutare la congruità logica delle specifiche argomentazioni motivazionali (oggetto degli ulteriori motivi di ricorso). Anche le considerazioni espresse in punto di intensità del dolo risultano funzionali a sostenere la complessiva ricostruzione del fatto e dalle stesse non può dedursi l'esistenza di alcun vizio, 45 fermo restando che l'entità del trattamento sanzionatorio andrà ridimensionata - sotto diverso profilo -in virtù dell'accoglimento del dodicesimo motivo di ricorso.
3.3.2 Il secondo profilo di critica sempre inerente al terzo motivo - è - manifestamente infondato in fatto, posto che la Corte di merito, dopo aver mosso dei rilievi critici alla impostazione dell'atto di appello ne esamina - ampiamente - i contenuti, così come si esposto in parte narrativa. Vi è dunque confutazione della validità degli argomenti posti a difesa dell'appellante, in modo esplicito. Non può pertanto parlarsi di «sottovalutazione» degli aspetti introdotti in secondo grado, il che peraltro sia detto in via generale - non rappresenta una - critica di per sè deducibile in sede di legittimità, in quanto manifestamente generica. Parlare di sottovalutazione implica un giudizio di valore espresso in forma di sintesi e, pertanto, non consente al destinatario della critica (il giudice di legittimità) di apprezzare realmente e razionalmente se taluni aspetti posti - in secondo grado siano stati o meno scrutinati. Da tutto ciò deriva la inammissibilità del motivo qui trattato.
3.4 Il quarto motivo di ricorso è infondato e va pertanto rigettato. La critica non si confronta in modo adeguato con i contenuti delle due decisioni di merito, sul tema della individuazione delle possibili cause del decesso di EL OF. Vi è stata, sul punto, una rielaborazione del segmento valutativo - da parte del giudice di secondo grado del tutto legittima (per quanto detto sopra) e RM - razionalmente argomentata, il che ne esclude la sindacabilità nella presente sede di legittimità. Il ricorrente tende, per la verità, ad esaltare in chiave critica alcune affermazioni contenute nella decisione impugnata che non hanno alcuna reale influenza sull'effettivo percorso motivazionale. - -E' evidente infatti, che in termini generali una condanna per il delitto di omicidio può prescindere dal rinvenimento del cadavere della vittima. Ciò avviene lì dove la verifica degli indizi emersi sul punto conduca al razionale convincimento della morte della persona scomparsa (v. tra le altre Sez. I n. 3624 del 12.1.1995, rv 201935; Sez. I n. 2070 del 3.9.1996, rv 206452 ; Sez. I n. 4494 del 13.12.2007, rv 239326). Ciò risponde anche ad un criterio logico ed etico, posto che a tacer d'altro, la tesi della inconciliabilità tra una statuizione di condanna per omicidio ed il mancato rinvenimento del cadavere finirebbe con alimentare, drammaticamente, il ricorso a pratiche di definitiva soppressione dei resti umani, in totale spregio delle regole etiche in tema di pietas e di rispetto dei defunti. Ma al di là di tale aspetto, tale realtà è figlia dell'assenza di limiti legali al principio del libero convincimento del giudice penale, plasticamente 46 -espressa tra l'altro dall'art. 193 cod. proc.pen. (assenza dei limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, se non per ciò che riguarda lo stato di famiglia e la cittadinanza ). -il cadavere siaE' altrettanto evidente che lì dove come nel caso in esame stato rinvenuto (sia pure in condizioni tali da rendere complessa l'indagine scientifica sulla eziologia) non può prescindersi in alcun modo dalla verifica - empirica delle possibili cause del decesso, allo scopo di apprezzare la fondatezza o meno della imputazione elevata . Nel caso in esame al NN è contestato di aver provocato il decesso di EL OF con azione di strangolamento. non si sono sottratti alI giudici di merito - sia in primo che in secondo grado compito di verificare se tale ipotesi (al di là della concorrenza di altri elementi a carico del NN) fosse o meno confermata dalle verifiche medico-legali eseguite sui resti della donna. In tal senso, la difesa enfatizza nel ricorso la parziale diversità di approccio e di conclusioni contenuta nelle due sentenze e cade in un errore metodologico, posto che come si è detto in apertura non può pretendersi dalla prova - - indiziaria (anche in campo medico-legale) un tasso esplicativo delle 'modalità realizzative' del fatto che vada oltre i limiti ontologici della prova stessa. In entrambi i giudizi infatti, è stata presa in considerazione l'unica risultanza realmente indicativa di una possibile azione lesiva posta in essere da terzi, rappresentata dalla lesione alla lamina della cartilagine cricoidea, descritta in Piy atti. Sul punto, vale la pena soffermarsi su un dato di carattere logico ed esperenziale, rappresentato dal fatto che nessuna risultanza processuale può essere realmente apprezzata, nella sua consistenza dimostrativa, se non unitamente» alle altre (come pure ricordato in premessa). Con ciò si intende affermare che le modalità obiettive della scomparsa e quelle del rinvenimento della OF sono state ritenute indicative - in entrambe le decisioni di merito - di una morte violenta ed eteroprovocata, in modo pienamente logico. Secondo la logica comune, infatti, è assolutamente impossibile che una persona animata da intento suicidario (come non è apparsa di certo la OF, pur di certo portatrice di instabilità caratteriali e comportamentali) possa realizzarlo e provvedere - da morta al proprio interramento, così come l'ipotesi di un decesso per cause - naturali non determina a maggior ragione tale esito di occultamento del - cadavere. Sempre per logica comune, infatti, chi occulta o potenzialmente distrugge il cadavere è animato da un intento liberatorio verso possibili elementi di riconduzione alla sua persona della dinamica di realizzazione dell'evento-morte. 47 Ciò posto, è del tutto razionale il complessivo collegamento funzionale di tali risultanze istruttorie, non potendosi «parcellizzare» la ricostruzione indiziaria di - impone la ricerca e un evento, fenomeno che come si è detto l'apprezzamento di eventuali convergenze. Dunque, in tale contesto, la riscontrata lesione di una cartilagine posta nella parte interna e centrale del collo, anche considerando la struttura fisica della donna vittima del reato, è stata ragionevolmente posta al centro di una ricostruzione indiziaria tesa a comprendere la causa del decesso, che - per tutte le ragioni suddette - è da considerarsi provocato da azione lesiva di terzi. Ora, in entrambe le decisioni di merito, il dato obiettivo della lesione alla cartilagine cricoidea è considerato un possibile indicatore dello strangolamento, sulla base delle osservazioni formulate dai consulenti di parte dell'accusa. La perizia disposta dal GUP - nei suoi esiti non si spinge a «smentire>> detta - ipotesi ma, più semplicemente, la ritiene una mera probabilità, posto che gli esami istologici sui resti della laringe (che ad avviso dei consulenti di parte erano un ulteriore dato convalidante) non vengono ritenuti decisivi a fini di conferma. In tema di considerazione obiettiva delle risultanze medico-legali non vi è pertanto alcuna difformità tra le due decisioni. Ciò che cambia è l'apprezzamento delle possibili 'variabili' incidenti sulla determinazione della lesione. Ad avviso del GUP tale lesione - di certo significativa - potrebbe, in realtà, anche essersi prodotta durante il recupero del corpo, per le modalità con cui lo stesso è RM stato realizzato. Si tratta di un fatto che se vero -neutralizzerebbe la valenza indiziante della lesione. Ma il punto è che tale «apprezzamento» non ha nulla di scientifico, ed è una mera considerazione espressa dal giudice di primo grado, sulla base della visione delle riprese attestanti alcune modalità del recupero dei resti. Da ciò deriva, essenzialmente, l'affermazione del primo giudice, per cui lo strangolamento resta una ipotesi molto probabile ma non provata (si intende, in tal caso, non provata con il necessario grado di certezza). La Corte di Appello, nel rielaborare i dati disponibili, fa un corretto utilizzo dei propri autonomi - poteri valutativi. - Non vi è, infatti, alcun travisamento dei risultati della perizia, posto che gli stessi periti hanno ribadito la rilevanza, in tesi, della lesione della cartilagine cricoidea come indicatore possibile dello strangolamento. Ciò che viene confutato dalla Corte di merito è, in effetti, la introduzione - da parte del GUP - della ipotesi alternativa di produzione della lesione (la lesione 48 come effetto non voluto del recupero del corpo) che viene ritenuta sprovvista di plausibilità logica, con ampia e specifica motivazione. Ora, i limiti cognitivi e valutativi del giudizio di legittimità, portano a ritenere - in tale ultima parte - insindacabile la valutazione espressa dalla Corte di Appello in tema di esclusione della ipotesi alternativa, in quanto logicamente argomentata. Da ciò deriva la piena infondatezza del motivo di ricorso, posto che la decisione impugnata non fa altro che prendere atto di un dato scientifico incontestabile (la lesione della cartilagine, di per sè sola, è un possibile indicatore di una manovra di forte pressione sul collo della vittima) e lo colloca, con motivazione congrua, cronologicamente, al momento del decesso e non a quello del rinvenimento. Le restanti considerazioni, pertanto, sono il frutto di un collegamento logico tra più circostanze indiziarie, ciascuna per suo conto indicativa della morte violenta (l'improvvisa sparizione/ il rinvenimento all'interno di un fosso a distanza di alcuni mesi con vesZIne ricollegabile al momento della scomparsa / la presenza della lesione alla cartilagine cricoidea) e dunque del tutto idoneo, nel suo significato dimostrativo, a sostenere la decisione affermativa della responsabilità per omicidio volontario. Del resto, la sede della lesione è un dato altamente indicativo della effettiva correlazione tra il decesso e la manovra di strangolamento, il che correttamente ha portato ad escludere altre ipotesi di modalità realizzative dell'evento (pure ad opera dello stesso NN) caratterizzate da minor grado di persuasività circa la Riy compresenza del dolo omicidiario. Tali ipotesi non soltanto non sono state dedotte dall'interessato (e dunque vengono argomentate in modo del tutto apodittico) ma soprattutto non trovano alcun - sia pur minimo aggancio nei dati probatori acquisiti al processo. Corretta, pertanto, risulta essere sul piano dei principi la loro esclusione dal quadro valutativo (si veda quanto affermato in rv 259204, citata in premessa, in punto di sostenibilità della ipotesi alternativa e confronto con le emergenze processuali).
3.5 Il quinto motivo di ricorso è parimenti infondato. Il ricorrente formula critiche in larga misura già esaminate nei punti che precedono. Va pertanto ribadito quanto affermato al punto 3.3.1 sul tema della insussistente reformatio in peius e va precisato che non corrisponde al vero l'assunto difensivo per cui non sarebbe stata accertata la causa della morte di EL OF. Il ricorrente confonde il tema della certezza scientifica con quello della plausibilità logica della ricostruzione complessiva. Si è già detto, infatti, che l'assenza di certezza scientifica (che, peraltro, è sempre la risultanza di un giudizio probabilistico posto che ogni teoria scientifica è sottoponibile, per sua natura, a confutazione) su un segmento della 49 -ricostruzione qui rappresentato dal rapporto tra il possibile segno (lesione della cartilagine cricoidea) e la possibile causa (strangolamento) consente ugualmente di pervenire alla affermazione di penale responsabilità per il delitto contestato lì dove al giudizio di possibilità formulato dal soggetto esperto (nel senso che detta lesione è e resta un indicatore possibile della causa della morte) si unisca la valutazione complessiva, ad opera del giudice, del significato di tutti i restanti dati informativi concorrenti. Tale aspetto del giudizio risulta del tutto adeguato, posto che nella valutazione degli esiti di apporti scientifici il giudice di merito è sempre tenuto a confrontare, nell'ottica del giudizio complessivo sul fatto, le specifiche emergenze istruttorie con il contenuto delle tesi scientifiche formulate e può trarre argomenti di conferma (o di smentita) alle stesse, in modo ragionevole e argomentato, dal complesso dei dati informativi acquisiti (in termini generali, Sez. I n. 8076 del 24.5.2000 rv 216613). Diverso sarebbe stato in ipotesi il caso in cui dall'apporto tecnico fosse emersa una vera e propria smentita» della esistenza di una possibile relazione tra l'ipotizzato effetto (la famosa lesione) e la ipotizzata causa (lo strangolamento). Solo in tale ipotesi la complessiva ricostruzione indiziaria dell'azione posta in essere dall'imputato avrebbe dovuto arrestarsi e ne sarebbe derivato dubbio 'processuale' con accrescimento qualitativo di ipotesi alternative. Ma tale evenienza, come si è detto in precedenza, è del tutto da escludersi e sul RM punto la decisione impugnata non realizza alcun travisamento del contenuto informativo degli apporti tecnici.
3.6 Il sesto motivo di ricorso è inammissibile in quanto teso a provocare nuove valutazioni di merito sulla consistenza degli elementi - in tesi a discarico. La deduzione del ricorrente, operata in termini di vizio di motivazione, nasconde in realtà una richiesta di nuova (e diversa) valutazione di elementi di fatto, così incorrendo nella causa di inammissibilità di cui all'art. 606 co.3 cod.proc.pen. (in rapporto alla previsione dell'art. 606 co.1 lett. e). Non vi è infatti alcuna «omissione» valutativa nel corpo delle due decisioni di merito, posto che le pretese emergenze a discarico sono state oggetto di considerazione, come è dimostrato dallo stesso contenuto del motivo nella parte in cui, essenzialmente, critica l'attribuzione di valore non antagonista contenuta nella decisione impugnata. Quanto detto basterebbe ad assolvere l'onere motivazionale incombente su questa Corte. Per completezza, va comunque affermato che in dette considerazioni di valore non sono rinvenibili vizi di logicità o scarsa aderenza alle risultanze processuali. Il fatto oggetto di giudizio va infatti ritenuto realizzato per quanto sinora detto - con azione di strangolamento. La coerenza logica della decisione va pertanto 50 - -commisurata a tale tipologia di azione delittuosa che per sua natura non lascia tracce ematiche, la cui cancellazione sarebbe stata di certo più problematica. Per tale motivo non sono rinvenibili vizi nella affermazione di 'neutralità' degli esiti negativi della verifica sulla autovettura del NN (peraltro oggetto di ispezione a distanza di diversi giorni rispetto a quello della scomparsa di EL OF). Anche in riferimento alla traccia biologica del NN rinvenuta sul coprimaterasso, la sua rilevanza probatoria (nella complessiva ricostruzione indiziaria) sta esclusivamente nel fatto che ciò ha consentito, in sede di merito, di qualificare come mendace (su punti qualificanti) il suo atteggiamento dichiarativo, con tutto ciò che ne detiva in punto di accrescimento della quantità di indizi a carico, nè rileva la compresenza di altre tracce, posto che eventuali altri incontri occasionali della OF non azzerano di certo la valenza dimostrativa dei numerosi elementi indiziari emersi (esclusivamente) a carico di VA NN. Ed inoltre, l'accurata versione iniziale del NN, nella parte in cui non nega di essersi recato ad NC la mattina del 4 maggio per incontrare la OF, coerentemente non è stata ritenuta elemento a discarico, posto che - come già si è detto - il NN ammette, in tale fase, solo ciò che in modo del tutto inequivoco sarebbe emerso da un semplice verifica del traffico telefonico (incrociata con la RM ubicazione degli apparecchi) e peraltro introduce un elemento in fatto (il litigio verbale) chiaramente servente alla ipotesi di avvalorare una condizione emotiva della OF in termini di accentuata instabilità, tale da introdurre ipotesi alternative a sostegno di ciò che in quel momento era soltanto una - - scomparsa. Non si tratta, pertanto, di affermazione pregiudizievole, come si è ritenuto in sede di merito.
3.7 Il settimo motivo è infondato. Non vi è dubbio che la verifica tecnica della localizzazione sul territorio del NN, nelle date del 4 e del 5 maggio, ha contribuito in modo rilevante alla formulazione del giudizio di penale responsabilità, specie nella dinamica di confronto tra le risultanze tecniche e le variabili introdotte in sequenza dall'imputato nel corso dei vari interrogatori. Tuttavia, ed ai fini del controllo di legittimità questo è l'unico tema apprezzabile, le decisioni di merito risultano aver fatto buon governo delle regole tecniche che presidiano la specifica materia, affidando la rilevazione della «estensione territoriale della copertura cellulare≫ ad un perito, e rapportando successivamente le risultanze tecniche ai contenuti dichiarativi resi dall'imputato. 51 E' evidente, sul tema, che nessuna assoluta «certezza scientifica» può essere attribuita ad una rilevazione di posizione realizzata mediante l'utilizzo di un comune apparecchio cellulare (non dotato di GPS, posto che solo quest'ultimo strumento consente una localizzazione pressocchè certa, con un grado di accurattezza generalmente stimato nell'ordine di pochi metri di possibile scarto). Per comune esperienza, il funzionamento delle architetture di telefonia mobile - basato sulla elaborazione del segnale da parte di stazioni radio collocate sul territorio rappresenta un sistema qualificabile solo come orientativo di localizzazione , data da un lato l'ampiezza del possibile «irradiamento>> di ciascuna 'stazione radio base' sul territorio circostante (l'area di copertura di una singola stazione radio può arrivare in rapporto alla potenza- fino a dieci o più chilometri, in assenza di ostacoli dovuti alla conformazione del territorio e specie in zone extraurbane) dall'altro l'influenza di variabili di funzionamento (dipendenti anche dal volume di traffico) che possono determinare lo scorrimento» della conversazione da una cella (più vicina in linea d'aria al luogo ove si trova l'apparecchio telefonico) ad un'altra contigua. Tali variabili tuttavia, se da un lato determinano una possibile 'imprecisione' del dato (agganciare una data cella, in prima approssimazione, può significare anche trovarsi ad una distanza relativamente consistente dal luogo di ubicazione dell'antenna che la governa) dall'altro non consentono di predicare la inutilità RM processuale dello strumento in questione a fini di localizzazione dell'utenza telefonica (chiamante o ricevente) lì dove concorrano altre evidenze o comunque si realizzino, in concreto, verifiche sperimentali relative al concreto funzionamento, in una data zona, delle celle che interagiscono in tali luoghi. E' noto infatti che in ogni zona vi è una cella «tenicamente preferibile»> proprio perchè prossima» al luogo in cui va gestita la conversazione e tale aspetto consente di attribuire alla informazione in questione una effettiva valenza indiziante», nei limiti che derivano dalla consapevolezza del margine di errore prima descritto e che impongono di realizzare le suddette verifiche sperimentali al fine di accrescere la validità dell'indizio in questione, necessariamente concorrente con altri dati informativi. Ciò, tuttavia, è stato realizzato con particolare scrupolo - in sede di merito e pertanto la opposizione difensiva alla valenza delle risultanze acquisite (e rafforzate dalla verifica sul campo) finisce, anche in tal caso con il postulare la rivalutazione della portata indiziante del dato posto a carico. Rivalutazione non soltanto non consentita nella presente sede di legittimità ma per il vero basata, in tesi, su un errore percettivo contenuto nello stesso - ricorso, posto che la verifica tecnica non soltanto ha confermato che le conversazioni intercorse tra il NN e la madre del giorno 5 maggio sono state 52 gestite dalle 'celle' che in via preferibile governano la zona del seppellimento, ma ha analizzato lo stesso percorso - in ipotesi - compiuto quella mattina dal NN in CO SA RC (per come dallo stesso imputato riferito, sia pure solo dopo l'emersione della testimonianza IO) giungendo alla motivata conclusione della incompatibilità tecnica tra il raggio di azione delle due celle in questione e le posizioni (in tesi) assunte dal NN sul pianoro di CO SA RC. Resta, pertanto, del tutto integra la valenza a carico dei dati in questione, non ridimensionati nella loro obiettiva consistenza dalle considerazioni esposte nel ricorso. Tra l'altro, nessun rilievo può avere la prospettata «irragionevolezza»> della ricostruzione ritenuta in sentenza lì dove si ritiene che il NN, nel corso delle operazioni di definitivo seppellimento del corpo, si sia intrattenuto al telefono con la madre. Una condotta diversa a fronte della chiamata ricevuta (cui peraltro il NN non risponde subito, ma dopo più di un minuto, richiamando lui) - avrebbe in effetti alimentato in modo ancor più consistente i dubbi circa le ragioni della 'mancata risposta', il che ragionevolmente spiega il motivo per cui - nella ricostruzione operata in sentenza - l'imputato non si sottrasse al colloquio.
3.8 L'ottavo motivo di ricorso è infondato. Nessuna delle doglianze individua un reale vizio logico del percorso argomentativo realizzato nella decisione di secondo grado, per le ragioni che seguono. La complessa personalità della vittima è stata ampiamente analizzata in RM entrambe le decisioni di merito e non sono state occultate le evidenti anomalie caratteriali di cui EL OF era portatrice. Ciò tuttavia non ha comportato l'emersione di concrete piste alternative (come si è detto, è stato escluso, a seguito di verifica positiva dell'alibi, sia il coinvolgimento nel fatto del marito della donna che di un altro soggetto di sesso maschile con cui la OF era entrata in contatto nella sua zona di residenza) e pertanto non può parlarsi di incompletezza motivazionale. D'altra parte, è pur vero che proprio la instabilità emotiva della OF ha rappresentato - nella cornice delle decisioni di merito - il fondamento storico del movente del delitto, posto che la donna coltivava un deciso proposito di convivenza o comunque di 'particolare vicinanza' al NN (si vedano le parti delle decisioni relative alla recente ricerca, apparentemente assecondata dal NN, di un nuovo alloggio in CO) e tale proposito rendeva particolarmente difficile, per l'imputato, il mantenimento dello stile di vita sino ad allora adottato (attraverso il mascheramento della prosecuzione della relazione mediante le visite fatte alla donna in NC, che il NN faceva coincidere come attestato dall'analisi dei - tabulati con esigenze correlate al servizio). Sul punto, la decisione impugnata- 53 non presenta alcuna smagliatura logica, posto che ogni passaggio argomentativo risulta collegato ad emergenze probatorie convalidanti. Dunque la difficile 'gestione' della relazione extraconiugale risulta ricollegata proprio alla complessa personalità della OF, che non aveva mai realmente accettato il ruolo subalterno a lei assegnato dal NN, e la rilevanza dimostrativa delle anomalie comportamentali della donna (tendenza alla falsificazione strumentale, dimostrata in più occasioni) finisce con essere un dato a carico (come correttamente ritenuto nella decisione impugnata) e non a discarico. Nessun rilievo, inoltre, può essere assegnato - nella economia della decisione - alla attribuzione di veridicità alla narrazione della OF relativa alla presunta aggressione subìta dal NN nel febbraio del 2009. Sul punto specifico, pur concordandosi con il nucleo centrale delle osservazioni difensive ossia la scarsa attendibilità narrativa della OF e la diversità delle versioni rese va osservato che l'esclusione, in ipotesi, dal quadro decisorio di - tale elemento non altera in alcun modo la linearità argomentativa della decisione, basata su un complesso di altri elementi relativi al comportamento tenuto dai due nei primi giorni del mese di maggio del 2010 (elementi che consentono di ricostruire la serie di eventi culminata con il delitto). Si tratta, pertanto, di un punto della ricostruzione la cui eliminazione dal quadro indiziante per il vero doverosa non rappresenta in alcun modo una - disarticolazione» del fondamento storico e logico della decisione di condanna, in RM ciò applicandosi le linee-guida in punto di controllo della motivazione ampiamente esposte in premessa. Per il resto, l'andamento del motivo di ricorso risulta affastellato dalla formulazione di
contro
-ipotesi (rispetto ai dati indizianti raccolti) la cui portata di contrasto logico è del tutto assente. Va infatti ribadito che la prova indiziaria, per sua natura, non raffigura compiutamente il fatto ma soltanto dei suoi segmenti con portata inferenziale. Lì dove, tuttavia, tali punti dimostrativi (gli indizi) si leghino tra loro in modo pieno e convergente il risultato probatorio non è meno idoneo a sorreggere la decisione rispetto ad un elemento a contenuto narrativo. Duunque nessun rilievo può essere attribuito al fatto che dal processo non è emerso con assoluta certezza, ad esempio, il luogo ove la povera vittima venne strangolata (nulla esclude, infatti, che la OF fosse già morta quando viene sepolta nel bosco dell'impero, pur essendo altamente probabile che il fatto sia avvenuto nei pressi). In caso di prova indiziaria tale punto della ricostruzione - ove siano certi gli altri - ben può restare incerto senza che ciò determini flessione della piattaforma cognitiva che conduce alla affermazione della penale responsabilità. 54☑ I dati certi, ampiamente raffigurati nella decisione di merito, sono (oltre quelli relativi alla individuazione della modalità del decesso) infatti rappresentati dallo spostamento della OF da NC ad CO (circa 120 km) durante la giornata del 4 maggio, asseverato non solo dall'utilizzo in tale zona di uno dei suoi telefoni (tentativo di chiamata partito dalla utenza ..659 alle 16.43) ma dal fatto che lì il corpo è stato occultato (al bosco dell'impero); dal fatto che, ragionevolmente, la donna trova la morte già in tale giornata (il 5 maggio nessuno riesce a mettersi in contatto con lei) e dal fatto che (al di là delle ulteriori contraddizioni narrative e incogruità comportamentali) il NN si trovasse nella zona del seppellimento nelle ore mattutine del 5 maggio (ben prima del causale incontro al bar il cacciatore con la teste IO). Si tratta di dati indizianti dall'elevato contenuto dimostrativo, ragionevolmente posti a base del giudizio affermativo di penale responsabilità e ampiamente resistenti a
contro
-ipotesi, che appaiono, queste ultime, del tutto congetturali.
3.9 Il nono motivo di ricorso è infondato. Il discrimine tra la sottrazione (art. 411 cod.pen.) e l'occultamento (art. 412) di cadavere va individuato, per costante orientamento interpretativo, nelle modalità del nascondimento, tali da rendere il rinvenimento del corpo tendenzialmente impossibile nel primo caso, altamente probabile, seppure a mezzo di ricerca accurata, nel secondo (tra le altre, Sez. I n. 32038 del 10.6.2013, rv 256452). RM Ora, nel caso in esame, la decisione impugnata valorizza attraverso un insindacabile scrutinio logico degli elementi di prova le particolari modalità dell'interramento del corpo, la zona prescelta, la profondità della buca, le precauzioni utilizzate per evitare la riemersione (apposizione di un grosso tronco sulla zona interessata dallo scavo). Si tratta di elementi in fatto che sorreggono non soltanto l'elemento psicologico, orientato a rendere 'definitiva' la scomparsa del cadavere, ma che raffigurano, in concreto, la tendenziale adeguatezza dell'azione compiuta, confermata dal fatto che solo le abbondanti piogge invernali determinarono la parziale emersione dei resti. Va pertanto disposto il rigetto, sul punto, del ricorso.
3.10 Va anticipata la trattazione dell'undicesimo motivo, apparendo correlati alcuni temi posti dal decimo e dodicesimo motivo. Il motivo undicesimo è manifestamente infondato. Trattandosi di procedimento definito in primo grado con - quello in esame- l'adozione del giudizio abbreviato, la rinnovazione istruttoria d'ufficio, in secondo grado, può essere realizzata solo nella tassativa ipotesi di cui all'art. 603 co.3 cod.proc.pen., norma la cui applicazione richiede la ricorrenza del parametro della assoluta necessità ( tra le molte, Sez. I n. 44324 del 18.4.2013, rv 258320). 55 Sul punto, la motivazione espressa nella decisione impugnata, a sostegno del diniego, non appare sindacabile nella presente sede di legittimità, posto che gli argomenti espressi risultano dotati di logicità e coerenza, trattandosi di richieste istruttorie tese per lo più alla rielaborazione di dati conoscitivi già acquisiti, alcuni peraltro in contraddittorio durante il primo grado di giudizio (per quan to concerne la perizia Pellero).
3.11 Vanno trattati in modo congiunto il decimo e il dodicesimo motivo, per le ragioni che seguono. Il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero avverso la decisione di primo grado (e convertito in appello incidentale ai sensi dell'art. 580 cod.proc.pen.) va dichiarato in parte inammissibile, per quanto concerne la doglianza in punto di determinazione della pena relativa al delitto di omicidio. Come è noto, in tema di conversione di ricorso in appello, l'atto di gravame continua a essere regolato anche davanti al giudice d'appello dalle norme proprie del ricorso per cassazione, sicchè il giudice ne conosce il contenuto nei limiti fissati dall'art. 606 cod. proc. pen. (tra le molte, Sez. II n. 4468 del 17.12.2008, rv 243277); in sede di legittimità è pertanto sindacabile l'ammissibilità del ricorso, con sottoposizione a controllo della decisione emessa sul punto dal giudice di secondo grado. Ciò, se da un lato esclude il fondamento della doglianza in rito proposta dalla RM difesa del NN al dodicesimo motivo, posto che la valutazione di ammissibilità viene realizzata in via preliminare dal giudice di appello e controllata da questa Corte investita successivamente (nè appare fondata la denunzia di vizio del contraddittorio, essendo stato l'atto notificato alla parte) dall'altro consente di apprezzare, essendo stato posto il tema, la ricondicibilità dell'atto al suo modello legale. Al primo punto di ricorso il P.M. aveva dedotto vizio di motivazione in riferimento alla avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche in primo grado. La doglianza era da ritenersi ammissibile, posto che la concessione delle attenuanti risulta sostenuta - nella motivazione espressa dal GUP - attraverso un riferimento estremamente generico alla complessa psicologia della OF ed alla pretesa immaturità affettiva e sessuale del NN, criteri non adeguatamente correlati a specifiche circostanze di fatto e non chiaramente ricollegati al finalismo di individualizzazione della pena, imposto dalla norma di legge evocata. Al secondo punto di ricorso il P.M. aveva dedotto 'mancanza' di motivazione in riferimento alla determinazione della pena-base relativa al delitto di omicidio, commisurata nella decisione di primo grado al minimo edittale di anni ventuno. L'articolazione del motivo appare del tutto carente e non tiene conto del fatto che il complessivo tenore della decisione di primo grado consentiva ampiamente 56 di comprendere che la determinazione della pena in siffatta misura derivava dalla complessiva ricostruzione della articolata dinamica relazionale intervenuta tra i due attori della vicenda oggetto di giudizio (con apprezzamento di comportamenti non del tutto lineari tenuti dalla vittima) e pertanto non poteva dedursi l'assenza di motivazione circa la scelta operata dal GUP. -ora perPer effetto di tale considerazione, tale punto del ricorso va dichiarato allora inammissibile, con la conseguenza, apprezzabile direttamente da questa Corte, di travolgere la statuzione rescissoria operata dal giudice di secondo grado, riportando previo annullamento senza rinvio, in tale punto, della - decisione impugnata, la pena edittale del delitto di omicidio alla quota di anni ventuno, così come risulta dalla decisione di primo grado (pena che, in virtù dell'aumento per continuazione e della riduzione del rito andrà definitivamente fissata nella misura di anni quindici di reclusione, come da dispositivo). Per il resto, le doglianze sono manifestamente infondate. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, realizzato in parte rescissoria dal giudice di secondo grado, appare saldamente ancorato a profili di complessiva gravità del fatto e di analisi del comportamento successivo al reato, nè sono emersi fattori atipici tali da comportare l'attenuazione del trattamento sazionatorio;
l'aumento per la riconosciuta continuazione risulta contenuto e commisurato alla fattispecie di soppressione del cadavere, ritenuta sussistente. RM Quanto, infine alla doglianza in tema di entità della provvisionale, la stessa non è valutabile, posto che trattasi di punto della decisione non ricorribile, per reiterato insegnamento di questa Corte che, in rapporto alla natura giuridica (carattere meramente delibativo, non necessaria motivazione, provvisorietà e inidoneità a passare in giudicato) ne evidenzia la non impugnabilità con ricorso per cassazione (tra le molte Sez. VI n. 50746 del 14.10.2014 rv 261536; Sez. III n. 18663 del 27.1.2015, rv 263846).
4. In virtù del parziale accoglimento del ricorso non vi è condanna al pagamento delle spese processuali;
vi è tuttavia chiara soccombenza in riferimento al rigetto dei motivi con cui si è contestata l'affermazione di penale responsabilità. Ciò comporta la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle costituite parti civili, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ritenuta la inammissibilità della impugnazione del Pubblico Ministero avverso la sentenza di primo grado in ordine alla pena-base, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena complessiva, che 57 ridetermina in anni quindici di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alle parti civili costituite TO DI, RC DI e IL DI le spese sostenute per questo grado di giudizio che liquida cumulativamente in euro 5.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 14 ottobre 2015 Il Consigliere estensore Il Pres Raffaello Magi Arturo Cortese птор DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 FEB 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 58