Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2015, n. 5758
CASS
Sentenza 14 ottobre 2015

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Massime1

In tema di interrogatorio ai sensi dell'art. 65 cod. proc. pen., l'omessa comunicazione all'indagato del contenuto di alcuni soltanto degli elementi indizianti già emersi a suo carico, che abbiano una effettiva inerenza al tema dimostrativo generale, non integra una nullità assoluta dell'interrogatorio ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., ma una nullità di ordine generale a regime intermedio, non deducibile in sede di giudizio abbreviato.

Commentario1

  • 1Cui prodest? Beneficio dal reato è un indizio, ma non basta (Cass. 29877/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 novembre 2020

    L'elemento de "l'interesse" può rappresentare un indizio utile ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 2, ove risponda ai requisiti di certezza, gravità e precisione, ma richiede, poi, la convergenza di ulteriore circostanze che, valutate prima singolarmente e poi globalmente, ne comportino la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo. La prova indiziaria non può, per definizione, offrire una rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella di una prova diretta; essa, invero, conduce alla scoperta dell'identità dell'autore di un fatto di reato attraverso "significati intermedi", tali da attivare un fondato e rassicurante percorso logico di dipendenza tra più circostanze. Ferma …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2015, n. 5758
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5758
Data del deposito : 14 ottobre 2015

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