Sentenza 25 novembre 2009
Massime • 1
La richiesta di convalida del sequestro preventivo d'urgenza eseguito dalla P.G. e di contestuale emissione del decreto di sequestro preventivo può essere proposta dal P.M. anche in modo "implicito" mediante la tempestiva trasmissione degli atti al G.i.p. per l'emissione dei relativi provvedimenti. (Nella specie, il P.M. si era limitato a trasmettere al G.i.p., "per l'ulteriore corso", gli atti relativi al sequestro d'urgenza eseguito dalla p.g.).
Commentario • 1
- 1. Natura e disciplina del sequestro probatorio e preventivo. In particolare, il sequestro “d’urgenza”.Garzone Francesco Paolo · https://www.diritto.it/ · 12 aprile 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2009, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 25/11/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 1482
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 24458/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU EN, nato il [...];
Avverso Ordinanza Tribunale di Brindisi, emessa il 19/05/09;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. SINISCALCHI Antonio, che ha concluso per Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza emessa il 19/05/09 - provvedendo sulla richiesta di riesame, presentata nell'interesse di RU EN, avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip presso il Tribunale di Brindisi in data 22/04/09 ed avente per oggetto l'autocarro Fiat 40 tg CG575BV - respingeva il gravame.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b). In particolare il ricorrente esponeva:
1. che nella fattispecie non ricorrevano i presupposti di fatto e di diritto legittimanti il decreto di sequestro preventivo de quo, emesso, peraltro, dal Gip senza relativa richiesta del PM;
2. che l'ordinanza impugnata non era congruamente motivata in ordine alla validità del sequestro disposto dal Gip;
3. che, comunque, non sussisteva il fumus commissi delicti relativo all'ipotizzato reato D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 256, trattandosi di trasporto di terra da escavo, che non costituiva rifiuto speciale e quindi non era sottoposta alla disciplina di cui alla normativa in esame.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del 25/11/09, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale del riesame ha congruamente motivato in ordine ai punti fondamentali della decisione.
In particolare per quanto attiene al fumus commissi delicti relativo all'ipotizzato reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, commi 1 e 2, il giudice del merito ha accertato che - allo stato delle indagini finora svolte dal PM - l'autocarro Fiat 40 tg CG575BV, di proprietà di RU EN era stato utilizzato per trasportare abusivamente rifiuti speciali, costituiti da residui di attività edile (quali cocci di tufo, cemento e terra), provenienti dal cantiere edile gestito da AZ MO, ubicato nella via Fara n. 44, in territorio Torchiarolo (Br); il tutto senza che lo RU fosse munito della prescritta autorizzazione necessaria per la raccolta e trasporto di rifiuti. Le esigenze cautelari sono state ravvisate nell'esigenza di evitare il pericolo dell'aggravamento delle conseguenze del reato mediante il reiterarsi di altri trasporti illeciti di rifiuti. Il predetto autocarro costituiva bene passibile di confisca D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 259, comma 2.
Trattasi di valutazioni di merito conformi ai parametri di cui al D.Lgs. n. 156 del 2002, art. 256, commi 1 e 2, art. 259; art. 321 c.p.p., commi 1, 2 e 3 bis, non censurabili in sede di legittimità.
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito.
Sono, altresì, errate in diritto per le seguenti ragioni:
a) Il PM, con provvedimento in data 14/04/09, disponeva, ex art. 321 c.p.p., comma 3 bis, il sequestro preventivo del predetto autocarro;
indi contestualmente disponeva la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Brindisi per l'ulteriore corso ai fini della convalida del sequestro di urgenza e dell'emissione del decreto di sequestro preventivo. Il Gip, esaminata la richiesta del PM depositata il 15/04/09 alle ore 12,00, con provvedimento in data 22/04/09, convalidava il sequestro preventivo disposto di urgenza dal PM/indi disponeva il sequestro preventivo dell'autocarro; il tutto ex art.321 c.p.p., comma 3 bis. All'uopo si evidenzia che il PM, mediante la trasmissione degli atti al Gip con il citato provvedimento del 14/04/09, ha chiesto al Gip medesimo, anche se in modo implicito, l'emissione di relativi provvedimenti di convalida del sequestro preventivo di urgenza e del conseguente decreto di sequestro preventivo. Risulta, pertanto, del tutto infondato l'assunto secondo cui il Gip avrebbe disposto il sequestro preventivo senza richiesta del PM.
b) Le doglianze attinenti alla esatta individuazione della natura dei rifiuti e/o del materiale trasportato con l'autocarro sottoposto a sequestro, costituisce nella sostanza eccezione in punto di fatto inerente alla fondatezza in concreto dell'accusa. Trattasi di censure non consentite in sede di legittimità ed in materia di misure cautelari reali, dovendo il sindacato del giudice essere limitato alla sola verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell'accusa (Giurisprudenza di legittimità consolidata;
richiamata per ultimo dalla Corte Costituzionale Ord. N. 153 del 04/05/07). Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da RU EN, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010