Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/1999, n. 7747
CASS
Sentenza 30 aprile 1999

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'inutilizzabilità prevista in via generale dall'art. 191 cod proc. pen., si riferisce alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l'osservanza delle formalità prescritte e, in particolare, senza l'intervento del difensore. In questo caso si applica la disciplina delle nullità, nella specie identificabile in quella prevista dall'art. 178 lett. c) c. p. p.

Commentari2

  • 1Calunnia: la prova dell'elemento soggettivo va dedotta dalle circostanze e modalità dell'azione
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023

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  • 2Calunnia: i fatti oggetto di falsa incolpazione devono essere seri e credibili
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023

    La massima Ai fini della configurabilità del reato di calunnia - che è di pericolo - non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/1999, n. 7747
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7747
Data del deposito : 30 aprile 1999

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