Sentenza 30 aprile 1999
Massime • 1
L'inutilizzabilità prevista in via generale dall'art. 191 cod proc. pen., si riferisce alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l'osservanza delle formalità prescritte e, in particolare, senza l'intervento del difensore. In questo caso si applica la disciplina delle nullità, nella specie identificabile in quella prevista dall'art. 178 lett. c) c. p. p.
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La massima In tema di calunnia, la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver presentato la denuncia di smarrimento di un assegno, da lui precedentemente affidato ad altro soggetto affinché, in sua vece, lo consegnasse ad …
Leggi di più… - 2. Calunnia: i fatti oggetto di falsa incolpazione devono essere seri e credibiliAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di calunnia - che è di pericolo - non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/1999, n. 7747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7747 |
| Data del deposito : | 30 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Renato Acquarone Presidente del 30/04/1999
1. Dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
2. " Raffaele Raimondi " N. 1534
3. " Giuseppe Savignano " REGISTRO GENERALE
4. " Alfredo RE " N. 39965/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NE OM n. Latiano 25.10.42 avverso la sentenza 17.6.98 della Corte di Appello di Roma Visto gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Savignano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. V. Martusciello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
NE OM ricorre avverso la sentenza 17.6.98 della Corte di Appello di Lecce, che, in parziale riforma della sentenza 5.2.96 del Tribunale di Brindisi, ha sostituito la pena detentiva inflitta all'imputato con la corrispondente pena pecuniaria di lire 1.750.000 di ammenda - determinando, quindi, la pena in complessive lire 10.750.000 di ammenda - ed ha, nel resto, confermato la decisione di primo grado, con la quale il predetto imputato fu dichiarato colpevole dei reati di cui all'art. 1, co. 2, p.p. 1 e 2 della legge 516/82 (omessa contabilizzazione di ricavi imponibili per lire
127.235.000 per l'anno 1991 e per lire 173.443.000 nel 1992. Acc. con rapporto del 17.12.92).
Denuncia, il ricorrente, con due motivi:
1) Inosservanza delle norme processuali stabilita a pena di inutilizzabilità ex art. 606, co. 1^ lett. c in relazione all'art.191 c.p.p. e di nullità ex art. 606 co. 1 lett. c) in relazione all'art. 178 co. 1 lett. c) c.p.p., per essere la dichiarazione di responsabilità penale dell'imputato scaturita "dall'integrale acquisizione al fascicolo per il dibattimento... del processo verbale di constatazione redatto dai militi della Guardia di Finanza";
acquisizione, della quale, erroneamente, i giudici di appello hanno riconosciuto la legittimità, sul presupposto della rilevanza meramente amministrativa degli atti compiuti dai verbalizzanti, non aventi, in quanto tali, interferenza con il procedimento penale;
laddove - obietta il ricorrente - l'accertamento, contenuto nel verbale di constatazione, ha una inevitabile rilevanza nel processo penale, se, sulla base di esso, sorgono indizi di reità; per cui, con riferimento al caso in esame, nel momento stesso in cui tali indizi di reità vengono alla luce nei confronti di chi è obbligato alle annotazioni nelle scritture contabili, costui diviene di fatto un soggetto sottoposto a indagini, con la conseguenza che ogni atto di accertamento successivamente compiuto, in assenza del difensore, è nullo ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. Il che - soggiunge il ricorrente - vale ancor più nel caso in esame, in cui i metodi di accertamento risultano essere stati aleatori, in quanto basati su analisi a campione e su criteri di selezione dei beni, da computare, assolutamente indefiniti;
2) Manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) per l'affermata piena attendibilità del processo verbale di constatazione, sul rilievo che l'imputato "nulla era stato in grado di opporre", rimanendo contumace, laddove - osserva il ricorrente - la scelta della contumacia, da parte dell'imputato, non può, secondo il nostro ordinamento processuale, avere alcuna incidenza negativa sulla posizione dell'imputato medesimo.
Motivi della decisione
Entrambe le censure, afferenti al tema della legittima acquisizione della prova di responsabilità penale - suscettibili, in quanto tali, di esame congiunto - sono infondate.
Va, in primo luogo, osservato che non appare sulla specie sostenibile la tesi della "inutilizzabilità" delle prove, peraltro solo enunciata nella intestazione del motivo di censura. L'inutilizzabilità, prevista in via generale dall'art. 191 c.p.p., si riferisce alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non quelle, la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l'osservanza delle formalità prescritte e, in particolare, senza l'intervento del difensore, poiché, in questo caso, si applica la disciplina sulla nullità (v. sent.
4.2.94 n. 1357; 10.3.94 n. 2891; 22.8.95 n. 4343). Ora, la nullità, nella specie identificabile in quella prevista dall'art. 178 lett. c) c.p.p., è rilevata anche di ufficio, ma, se verificatasi nel giudizio di primo grado, non può essere rilevata nè dedotta "dopo la deliberazione della sentenza" (art. 180 c.p.p.). Nella specie la nullità si sarebbe verificata, secondo il ricorrente, in una fase "preprocessuale", nella quale, tuttavia, in presenza dell'emergere di indizi di reato, devono osservarsi le disposizioni del codice nel compimento degli atti "necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale" (art. 220 disp. att. c.p.p.). Se ne evince, quanto alla deducibilità della nullità, che si osservano, in tal caso, le regole dettate dall'art. 181, 2^ co. c.p.p. afferenti alla fase delle indagini preliminari: nullità, queste, che devono essere eccepite prima della pronuncia del provvedimento emesso dal giudice, una volta conclusa l'udienza preliminare (art. 424 c.p.p.). Se questa udienza manchi, l'eccezione deve essere sollevata, ai sensi dell'art. 181, 2^ co. cit., entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1^ c.p.p. e, cioè, prima che sia compiuto, "per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti".
L'imputato, invece, a mezzo del suo difensore, ha sollevato per la prima volta, l'eccezione con i motivi di appello;
mentre nel corso del giudizio di primo grado non v'è traccia di un qualsiasi intervento, sul punto, da parte della difesa;
la quale, al contrario (v. verbale), si dimostrò acquiescente anche al provvedimento del Tribunale (f. 49) che dispose darsi lettura degli atti (di polizia giudiziaria) dei quali era stata dichiarata la utilizzabilità. Ne deriva: 1) che devono considerarsi legittimamente richiamate dai giudici di merito le risultanze del verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza;
2) che sono incensurabili le osservazioni dei giudici di merito incentrate nella dimostrazione della correttezza del metodo seguito dall'organo di polizia tributaria nell'accertare l'entità delle omesse annotazioni, penalmente rilevanti in relazione al loro ammontare;
3) che il riferimento (superfluo) della sentenza impugnata alla contumacia dell'imputato, non può essere inteso come argomento di supporto in funzione della dimostrazione della responsabilità penale, bensì come verifica della genericità delle obiezioni difensive, una volta che nessuna contraria spiegazione risulta essere stata dalla medesima difesa data, a fronte di specifiche emergenze sorrette da dati analitici distintamente evidenziati dai verbalizzanti, concernenti: a) la individuazione del valore - costo die beni;
b) il rapporto tra il loro prezzo di vendita e il predetto valore - costo;
c)l'applicazione della percentuale di ricarico al valore complessivo di tutti i beni venduti nell'arco di tempo preso in considerazione;
d) la determinazione dei corrispettivi percepiti dall'imputato; e) l'individuazione, infine, della differenza tra gli importi effettivamente riscossi e quelli annotati nelle scritture contabili.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 1999