Sentenza 3 settembre 1996
Massime • 2
Il giudice del riesame, in sede di rinvio, non è vincolato all'esame di quanto ritenuto e valutato dal giudice che ha applicato la misura, essendo giudice di merito senza limiti di devoluzione, a differenza di quello di appello, secondo le previsioni dell'art. 309, comma primo e sesto, cod. proc. pen., ed avendo la possibilità di confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella sua motivazione (art. 309, comma nono seconda parte, cod. proc. pen.). Ciò implica che il giudizio di riesame non è limitato dal cosiddetto giudicato cautelare ma, anzi, è idoneo a formularlo. Il giudice del riesame, poi, che può decidere anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza, non è preclusa l'utilizzazione di un atto acquisito dopo il provvedimento di custodia e prodotto dal P.M. per contrastare le ragioni della difesa.
L'assenza del cadavere dell'ucciso non impedisce la formazione della prova di omicidio ne' incide sul principio di responsabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 03/09/1996, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 3 settembre 1996 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA Udienza in Camera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO di Consiglio in data 3-9-86 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FER. PENALE
SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. frumfle CONSOLI 2070 N. Presidente
1. Dott. Antonio MORGGNI Consigliere
Antonio ESPOSITO REGISTRO GENERALE 2. >>>
->>
->> 26674196 N. Mario ROTERA 3. >>> 2 4. >>> Еміло десе наче >>> ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CI fuseft, M.
24.12.50
avversoorduanya Tribunale MESSINA 27.2.86 ex est. 627-309 CPP.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere M. ROTBLA udito il Pubblico Ministero nella persona del s.P.p.d. M.10Ric che ha concluso per il rifetto-
STAMPERIAREALE DI ROMA
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10 1 - Il 17.4.95 il g.i.p. di Messina ha applicato misura di custodia a OT in ordine a plurimi delitti di omicidio. Il 7.8.95, il tribunale in sede ha rigettato la ri- chiesta di riesame. 11 22.11.95. la corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale di riesame in ordine al solo omicidio Ferro.
La corte ha ravvisato vizio di motivazione in tema di chiamata in reità. In as- senza di confessioni degli autori del reato, l'accusa è fondata sulle dichiarazioni del collaboratore SO, che avrebbe ricevuto confidenze (durante colloqui in carcere) dallo stesso OT, circa il fatto di aver commesso il delitto in concorso con OL
IN, verso il quale la vittima era in debito per droga. Il tribunale ha ritenuto quali riscontri le dichiarazioni di altro collaboratore, SC, che ha riferito a sua volta quanto narratogli da SO, in occasione riscontrata. Ma la corte ha rilevato che si tratta pur sempre della stessa fonte. Ha poi escluso che costituisca valido riscontro la circostanza che SO abbia effettivamente fruito di un permesso carcerario nel periodo in cui si sarebbe stabilito di far sparire, come a suo dire convenuto, il cadave- re di Ferro, vieppiù che, condotta la polizia sul luogo dell'occultamento (nella pro- prietà di OT), il cadavere non sarebbe stato ritrovato.
In sede di rinvio il tribunale ha rilevato che, oltre alle dichiarazioni di MA so e SC, in atti vi è la confessione di IN IO (interrogatorio del
20.7.95), che chiama in correità OT e IN. Spiega che loro tre si accompa- gnarono a Ferro, incontrato per caso, in una località fuori Messina in un terreno di proprietà del padre di OT. E IN, dopo la contestazione a Ferro, che negava, di aver fatto sparire una borsetta della madre (deve intendersi una partita di droga consegnatagli dalla madre di Ferro), lo strangolava con il suo aiuto, ed in presenza di
OT. Il cadavere era abbandonato sul luogo sotto copertura di sterpaglie. Co- stantino conferma anche che, giorni dopo, OT, in occasione di un colloquio in carcere con il fratello, chiese aiuto a SO per occultare meglio il cadavere. E, di- fatti, durante il permesso della Pasqua '88, questi si recò con loro due sul terreno e con l'ausilio di una pala meccanica scavò una buca ove fu seppellito il cadavere. Su questa scorta ha ritenuto riscontrate le altre acquisizioni e confermato la mi- sura. S O R T
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2 Con il ricorso si propone il seguente motivo: violazione artt. 301 e
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309/5 e 627/2 CPP, perché secondo il dettato dell'art. 309/5, il tribunale di riesame può prendere visione degli atti presentati a norma dell'art. 291/1 al g.i.p., e solo degli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta ad indagini. Tale non è la di- chiarazione di IN a carico e successiva (20.7.85) all'ordinanza del gip
(14.7.85). Inoltre il tribunale elude, aggirandola contra legem, la sentenza della cas- sazione, utilizzando elementi che solo il p.m. poteva conoscere e ponendosi sul piano dell'accusa pubblica.
Il motivo è argomentato con la ricostruzione della vicenda incidentale, e con il richiamo ai principi in materia di chiamata in reità e correità, ed in particolare circa la necessità di riscontri (quantomeno intorno alle modalità obiettive del fatto - S.U.
21.4.95 n.11). Si aggiunge il fatto che lo stesso SO riferisca "de relato"e la man- cata verifica che non si tratti di accuse circolari, e pericò la conclusione che l'unico atto utilizzabile consiste in una chiamata in reità de relato. A tanto aggiunge che in ef- fetti il tribunale non ha neanche contezza dell'effettiva consumazione del delitto, non essendosi proceduto a scavi e demolizioni per la ricerca del cadavere, onde sussiste- rebbe il dubbio circa la morte della pretesa vittima, e cioè la prova stessa dell'evento di omicidio.
2 - Il ricorso è infondato.
Nella specie si tratta di rinvio per giudizio di riesame e non di appello. E il giudice di rinvio ha gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata cassa- ta, fermo il principio di diritto stabilito dalla cassazione. Pertanto il giudice di riesa- me, in sede di rinvio, non è vincolato all'esame di quanto ritenuto e valutato dal giudice che ha applicato la misura, essendo giudice di merito senza limiti di devolu- zione (a differenza del giudice d'appello) secondo le previsioni dell'art. 309 (1 e 6° P
co., quest'ultimo, in particolare nella parte in cui prevede anche la mancanza di mo- tivi a sostegno della richiesta), ed avendo la possibilità di conferma del provvedimen-
° to impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella sua motivazione (9° co. seconda parte). Tanto implica che il giudizio di riesame non è limitato dal cd. giudicato cautelare, ma anzi è idoneo a formarlo, secondo quanto già ritenuto costan- temente da questa corte (cfr., tra l'altro Cass. 13.12.1994, Bobbio, CED 200350).
Poiché poi il giudice di riesame può decidere anche sulla base degli elementi addonti dalle parti nel corso dell'udienza (co. 9° prima parte), non gli è preclusa l'utilizzazione di un atto acquisito dopo il provvedimento di custodia, e prodotto dal p.m. per contrastare le ragioni della difesa (in termini cfr.: cass. 6.7.92, Comito,
CED 191720). Questa interpetrazione non è superata dalla novella del 5° co. dell'art. 309, che prevede la trasmissione a cura del pubblico ministero anche di tutti gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato, oltre il termine dell'art. 291/1. Di- fatti quest'ultima previsione mira soltanto ad evitare l'inerzia di allegazioni di ele- menti di contrasto della sua posizione dialettica, di cui l'organo di accusa sia venuto a conoscenza dopo la richiesta di applicazione della misura, non di quelli a carico intanto acquisiti.
In questa luce è indubbia la ragionevolezza della decisione del tribunale che, alla luce della confessione chiamata in correità, ha trovato conferma alle accuse di
SO, in elementi di prova diretta, che mutano significativamente il quadro indi- ziario. L'ipotesi della mancata verifica della cd. circolarità delle accuse non è suffra- gata dal alcun elemento, e non si vede perciò per quale ragione il tribunale avrebbe dovuto porsene il problema, tanto più che lo stesso ricorso sottolinea la differenza trra chiamata in reità (SO) e chiamata in correità (IN), ed insomma quest'ultima proviene da una persona che si espone alle medesime conseguenze di
OT e dunque è su un piano ben diverso da SO.
Ciò posto è infondato l'argomento relativo alla mancata riesumazione del ca- davere, fermo l'obbligo di chi indaga di acquisire, sinché è possibile, le prove mate- riali del reato, senz'altro risolutive nel caso di specie. Ma nel nostro sistema,
l'assenza del cadavere dell'ucciso non impedisce la formazione della prova d'omicidio, né ciò incide sul principio di responsabilità, a differenza di quanto soste- nuto nel ricorso. Ed è appena il caso di rilevare che, nella specie, il tema in discorso concerne la prova in fieri, alla luce dell'art. 273 CPP, non quella di cui all'art. 192.
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p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento, Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. CPP. Roma 3.9.1996
C. Coul il consigliere est. il presidente
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
V.POSITATO IN CANCELLERIA
- 9 SET 1925
IL COLLABORATORE DI/CANCELLERIA Concetta unendola
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