Sentenza 26 novembre 2008
Massime • 1
La formazione del "giudicato cautelare" impedisce la riproposizione delle questioni già decise, a meno che non siano intervenuti nuovi elementi che giustifichino una rinnovata valutazione, tra i quali non può ricomprendersi una decisione della Corte di cassazione che esprima un indirizzo giurisprudenziale diverso da quello seguito dall'ordinanza che ha deciso la questione controversa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2008, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 26/11/2008
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 1863
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere - N. 020585/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA RI IT, N. IL 15/08/1950;
avverso ORDINANZA del 24/04/2008 TRIB. LIBERTÀ di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Udito il difensore Avv. HINNA DANESI Fabrizio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con ordinanza dell'1.4.2008 il Tribunale di Lecce disponeva, in virtù del combinato disposto dell'art. 321 c.p.p., art. 640 quater e 322 ter c.p., nei confronti di PO AN, imputato del reato di cui agli artt. 81, 110 e 640 bis c.p. e art. 61 c.p., n. 7, il sequestro preventivo preordinato alla confisca della quota del 50% dell'immobile sito in agro di Lecce, alla via Condò (già via del Galoppatoio), riportato al N.C.E.U. con il foglio 246 sub 2, 4, 5 e 6 cat. A/7, e terreni annessi al N.C.T. foglio 246, partt. 106, 107, 108, 109 e 110.
Avverso tale ordinanza proponeva istanza di riesame LI IA IT, coniuge separata dell'indagato PO AN e formale proprietaria dell'intero immobile di cui sopra, contestando sotto vari profili il provvedimento suddetto.
Con ordinanza in data 24.4.2008 il Tribunale del riesame di Lecce rigettava l'istanza condannando l'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori, la predetta LI IA IT lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione di legge per elusione del giudicato cautelare (artt. 322 ter, 640 quater, 640 bis c.p., artt. 648 e 649 c.p.p.).
In particolare la difesa, richiamate le vicende processuali che hanno preceduto l'emissione dell'impugnato provvedimento cautelare, rileva che la situazione procedimentale di riferimento, già esaminata e decisa dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento del 15.2.2005 n. 8718 che aveva statuito, nel caso di specie, con efficacia vincolante per il giudice e le parti, che il sequestro preventivo per equivalente ex art. 322 ter c.p. non potesse applicarsi al profitto dei reati di truffa di cui all'art. 640 bis c.p., era esattamente la stessa in punto di fatto e di diritto di quella a base del ripetitivo provvedimento di sequestro preventivo per equivalente dell'1.4.2008, confermato dal Tribunale del riesame di Lecce con l'ordinanza del 24.4.2008. E pertanto quest'ultimo provvedimento costituiva una patente violazione del principio del "giudicato cautelare", dovendosi ritenere assolutamente irrilevante il richiamo operato dal Tribunale del riesame nell'impugnato provvedimento al "diritto vivente"; ed invero il "giudicato" è espressione di un principio tipicamente processuale che tende ad evitare che un soggetto possa essere sottoposto in relazione ad medesimo fatto ad una serie indefinita di accertamenti giudiziari;
il "diritto vivente" è invece espressione del significato e delle modalità di applicazione di una norma da parte di quanti sono chiamati ad applicarla.
Di conseguenza il giudicato cautelare, nella sua portata di verità processuale, prevale sulla stessa verità storica e prescinde dalla correttezza o dall'esattezza interpretativa del provvedimento, trattandosi di preclusione di ordine processuale che può essere superata soltanto se sono state proposte situazioni di fatto o di diritto "diverse" da quelle già decise.
Orbene, nel caso di specie l'unico "novum" sarebbe rappresentato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 41936 del 25.10.2005 che ha ritenuto applicabile anche al profitto della truffa aggravata la confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter c.p.p.; rileva la difesa che tale assunto è assolutamente non condivisibile atteso che una diversa interpretazione di una norma, per quanto dotata dell'autorevolezza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non può essere presentata come una nuova situazione di diritto idonea a rimuovere il vincolo del giudicato cautelare, non potendo la nuova interpretazione normativa qualificarsi come "mutamento della situazione di diritto".
Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 322 ter, 640 quater e 240 c.p. e art. 321 c.p.p., comma 2.
In particolare la difesa rileva la erroneità della decisione del primo giudice che aveva ritenuto la sequestrabilità della quota di pertinenza dell'odierna ricorrente in relazione all'immobile in questione, sebbene tale quota si appartenesse a soggetto estraneo al reato;
dovendosi il concetto di "estraneità al reato" intendere nel senso di assenza di vantaggi o utilità in capo al terzo derivanti, in conseguenza del reato, dal bene in questione, ovvero, in presenza di siffatti vantaggi derivati dall'altrui attività criminosa, nel senso di non conoscibilità del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal terzo. Rileva pertanto la difesa che, trattandosi di quota di immobile acquistato anteriormente all'epoca di commissione del reato in questione, era impossibile ipotizzare che la ricorrente avesse "ricavato vantaggi o utilità (con quel bene) dal reato", non potendo costituire il "frutto" (prezzo o profitto che sia) di una condotta criminosa in ipotesi commessa molti anni dopo.
E parimenti, avuto riguardo alla predetta data di acquisito, non poteva ipotizzarsi la mancanza di "buona fede" della stessa, dovendo sul punto rivelarsi altresì che, secondo la giurisprudenza di legittimità citata dallo stesso Tribunale del riesame (Cass. sent. 9/1999), il suddetto requisito era richiesto in capo al terzo solo in presenza dell'elemento oggettivo costituito dalla derivazione di un vantaggio dall'altrui attività criminosa.
Col terzo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione di legge per erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale: art. 322 ter c.p., comma 2, art. 640 quater c.p.; art. 321 c.p.p., comma 2; art. 832 c.p.; art. 1470 c.c. e segg..
In particolare la difesa lamenta la erroneità della decisione del Tribunale del riesame secondo cui il PO solo formalmente si sarebbe privato della proprietà della quota del bene in questione, atteso che avrebbe continuato ad averne la disponibilità sostanziale.
In proposito rileva la difesa che, per come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 9/99), il concetto di "appartenenza" di cui all'art. 240 c.p. (e, correlativamente, anche all'art. 322 ter c.p.), corrisponde al diritto di proprietà ed ai diritti reali di godimento nonché di garanzia. E pertanto il Tribunale del riesame avrebbe dovuto, preso atto della sentenza del Tribunale di Lecce che aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi LI - PO regolando altresì le convenzioni economiche, rilevare l'esistenza di un titolo legittimo che attribuiva all'odierna ricorrente la proprietà del bene sequestrato, il quale pertanto si "apparteneva" alla stessa.
Col quarto motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 322 ter c.p., comma 2, art.640 quater c.p., e art. 321 c.p.p., comma 2.
In particolare la difesa rileva la erroneità della decisione del Tribunale del riesame che, in aperta violazione del disposto dell'art. 322 ter c.p., in base al quale la confisca per equivalente poteva aver luogo solo quando non fosse possibile procedere alla confisca dei beni che costituivano il profitto o il prezzo del reato, aveva ritenuto la legittimità del decreto di sequestro in questione nonostante il mancato esperimento da parte del P.M. dei necessari accertamenti, anche di carattere bancario, per stabilire se fossero ancora rinvenibili in tutto o in parte le somme di danaro accreditate dallo Stato sul conto corrente intestato a Fruttafollia s.r.l. a titolo di erogazioni pubbliche ai sensi della legge n. 488/92, nonché per acclarare, qualora tali somme non fossero state più rinvenute, le modalità del loro reimpiego.
Per contro nessuna indagine e nessun accertamento erano stati effettuati al fine di verificare la sorte della somma di Euro 1.005.073,85 corrispondente alla terza rata del finanziamento pubblico in ipotesi illegittimamente percepito dalla Fruttafollia s.r.l., accreditata in data 31.12.2002 sul conto corrente intestato alla società predetta, argomentando dal rilievo che era presumibile ritenere, essendo trascorsi cinque anni dalla data predetta ed essendo intervenuto anche il fallimento della società in questione, che tali somme non sarebbero più rinvenibili ne' sarebbero individuabili le somme conseguite per effetto del diretto investimento delle stesse;
e ciò nonostante sul predetto conto risultasse in data 1.1.2003 effettuata una operazione di "giro conto", ossia di trasferimento da un conto corrente ad altro conto corrente intestati entrambi al medesimo soggetto, per Euro 807.357,75, per cui il P.M. avrebbe dovuto accertare quale fosse questo secondo conto corrente e quale sorte avesse avuto il danaro su di esso versato.
Ciò in quanto il sequestro preventivo per equivalente presuppone, oltre alla appartenenza del bene all'indagato o imputato (ovvero l'accertamento che il bene sia a sua disposizione se pur formalmente appartenente a terzi che non risultino estranei al reato), anche l'impossibilità di sequestrare il profitto diretto del reato, con la precisazione che, in tema di confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p.p., la giurisprudenza aveva chiarito che il "profitto" del reato
è costituito anche da ciò che ne costituisce il successivo reimpiego.
Chiede quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con i consequenziali provvedimenti.
Con memoria e nuovi motivi in data 7.11.2008 la difesa della ricorrente rileva, in relazione al quarto motivo del proposto ricorso, che dalla deposizione resa dall'avv. AZ Marco Paolo, curatore fallimentare della società "Fruttafollia s.r.l." il giorno 2.7.2008 nel procedimento n. 418/07, era emersa la erroneità dell'affermazione, contenuta nel provvedimento del Tribunale del riesame, circa la presunta incapienza del patrimonio della società fallita a soddisfare i relativi debiti, avendo il detto curatore rilevato che in sede di formazione dell'inventario era stata riscontrata l'esistenza di macchinari ed attrezzature di cui erano stati indicati i valori di vendita. E pertanto, alla stregua di tali dichiarazioni delle quali la difesa allegava la trascrizione della fonoregistrazione evidenziando trattarsi di documento acquisibile essendo stata la deposizione del AZ resa successivamente al deposito dell'ordinanza impugnata, rileva che il profitto del reato era ed è direttamente individuabile e potrebbe ancora essere sequestrato.
Sotto altro profilo la difesa evidenzia, con la memoria in questione, la erroneità dell'impugnata ordinanza che aveva disatteso la richiesta, avanzata in via subordinata, che il sequestro operato fosse circoscritto alla quota di profitto del PO;
e rileva, a suffragio del proprio assunto, che avendo la confisca per equivalente la finalità di contenere la pericolosità dell'autore del reato privandolo del profitto o del prezzo del reato medesimo, quali momenti finalistici della sua condotta in considerazione della riflessione che l'accresciuto potere economico di un soggetto criminale ne rafforza la pericolosità, siffatta confisca poteva riguardare soltanto la quota del profitto dallo stesso illegittimamente ritratto e non anche la quota conseguita da eventuali correi.
DIRITTO
La problematica posta dalla ricorrente con il primo motivo di gravame investe direttamente la questione relativa alla natura, alla portata ed ai limiti del "giudicato cautelare".
In proposito occorre innanzi tutto evidenziare che il "giudicato cautelare" costituisce una figura concettuale, normativamente non prevista dalla legge, la cui ratio è quella di porre un argine alla reiterazione di attività tendenti a successive pronunce, sostanzialmente ripetitive di se stesse e riproducenti le medesime argomentazioni di fatto e di diritto. Tale figura, costruita dalla giurisprudenza sulla falsariga del giudicato penale previsto dall'art. 649 c.p.p., costituisce una applicazione della regola del ne bis in idem che presenta carattere generale essendo connaturata alla stessa ratio dell'ordinamento processuale e, pertanto, con i dovuti adattamenti, è applicabile alle procedure di cognizione e di esecuzione nonché ai procedimenti incidentali in tema di misure cautelari, siano esse reali o personali.
Argomentando da tali rilievi la giurisprudenza di questa Corte ha enucleato, con riferimento alle ordinanze in tema di misure cautelari, il principio - che in realtà altro non è se non una applicazione della predetta regola generale del ne bis in idem - secondo cui le ordinanze inoppugnabili e quelle impugnabili, qualora non siano state impugnate o siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano o caratteristica dell'irrevocabilità la quale, se pur non pienamente parificata all'autorità di cosa giudicata, parimenti porta con sè il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il bis in idem, salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione.
Tale principio si risolve in una sorta di preclusione processuale in forza della quale viene ad essere impedita la reiterazione di istanze e provvedimenti aventi il medesimo oggetto di precedenti istanze e provvedimenti, allorché non si sia verificato alcun mutamento di fatto o non sia sopravvenuta alcuna nuova questione di diritto;
di talché il provvedimento cautelare viene ad acquisire un adeguato livello di stabilità, assimilabile a quello proprio delle sentenze irrevocabili, ma avente portata senz'altro più modesta rispetto alla stabilità determinata dalla cosa giudicata, atteso che il giudizio sulla esistenza dei presupposti per l'applicabilità di una misura cautelare deve essere sottoposto ad un costante ed aggiornato adeguamento, in considerazione della necessaria costante verifica durante l'intero procedimento in ordine alla sussistenza ed alla persistenza dei presupposti che consentono la applicazione della chiesta misura. Tale verifica rende possibile anche una valutazione "ex ante" avente ad oggetto i presupposti originari e coevi all'emissione del provvedimento impositivo, qualora siano stati dedotti dei fatti sopravvenuti o siano evidenziati dei fatti preesistenti non dedotti a sostegno delle precedenti impugnazioni, ovvero sia dedotta una nuova situazione di diritto.
Ed è proprio sull'esistenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza per poter procedere nel caso di specie ad una nuova valutazione della situazione già decisa con sentenza di questa Corte del 15.2.2005, che si incentrano i rilievi mossi dalla ricorrente avverso l'impugnata ordinanza.
Orbene, in linea di principio l'assunto di parte ricorrente si appalesa corretto. È invero principio di diritto indiscusso quello secondo cui la formazione del "giudicato cautelare" da luogo ad una efficacia preclusiva endoprocessuale che impedisce la riproposizione delle stesse questioni già decise, se non siano intervenuti elementi nuovi o sopravvenuti che giustifichino una rinnovata valutazione di quelli già apprezzati.
Posto ciò, la problematica sollevata dalla ricorrente consiste nello stabilire se il mutamento di indirizzo giurisprudenziale, successivo alla formazione del giudicato cautelare, possa valere come fatto nuovo, idoneo a consentire una nuova valutazione della questione già risolta. A tale quesito deve darsi risposta negativa, alla stregua del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione con la ulteriore sentenza n. 14535 del 19.12.2006 con cui l'organo suprema di nomofilachia ha precisato che non può valere "a rimuovere l'effetto preclusivo il mero sopravvenire di una sentenza della Corte di cassazione che esprime un indirizzo giurisprudenziale minoritario, diverso da quello seguito dall'ordinanza che ha già deciso la questione controversa"; ciò in quanto la nozione di fatto nuovo deve riservarsi ad eventi naturalistici, o ad atti, documenti o prove, ovvero a eventi legislativi o ad atti sostanzialmente equiparabili, capaci di incidere direttamente sul fatto concreto addebitato all'imputato (o all'indagato).
Posto ciò osserva peraltro il Collegio che la questione relativa alla incidenza del mutamento di indirizzo giurisprudenziale ed alla valutazione se la diversa interpretazione dell'art. 322 ter c.p. operata dal più alto organo del Supremo Collegio possa costituire fatto nuovo, idoneo a mutare il già verificato quadro indiziario ed a legittimare l'applicazione del provvedimento cautelare reale, non assume nel caso di specie rilevanza alcuna, ove si osservi che in realtà il provvedimento del GIP dell'1.4.2008 si fonda su una serie di elementi nuovi successivi al precedente provvedimento del GIP del 6.8.2004 (annullato, unitamente all'ordinanza di conferma del Tribunale del riesame del 21.9.2004, con sentenza di questa Corte del 15.2.2005 fondata sulla precedente interpretazione dell'art. 322 ter c.p.). Giova in proposito innanzi tutto evidenziare che il P.M., nella richiesta di sequestro del 20.2.2008, pur richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 41936/05 del 25.10.2005 con la quale era stato superato il precedente orientamento giurisprudenziale relativo alla applicabilità del sequestro per equivalente in riferimento al "profitto" derivante dal reato previsto dall'art. 640 bis c.p., evidenziava che "con note trasmesse il 23.5.2006 ed il 14.11.2005.... nell'ambito delle indagini svolte nel procedimento n. 9061/04 a carico dello stesso PO, la Guardia di Finanza di Lecce comunicava che il prevenuto aveva alienato quasi tutti i suoi beni in favore della moglie e dei figli;
in particolare, a seguito di separazione personale con la moglie LI IA IT, il PO aveva ceduto a quest'ultima la completa proprietà dell'abitazione familiare sequestrata in precedenza"; e rilevava che i suddetti trasferimenti di proprietà, nel decreto di sequestro preventivo del 22.6.2006 con il quale il GIP aveva sottoposto a sequestro per equivalente una serie di beni che avevano costituito oggetto di alienazione, decreto confermato dal Tribunale del riesame e successivamente dalla Corte di Cassazione, erano stati ritenuti fittizi e tesi a sottrarre tali beni ad ogni successiva pretesa risarcitoria da parte dello Stato.
Concludeva pertanto che "sulla base di tali pronunce deve ritenersi che il PO sia tuttora proprietario o abbia comunque la disponibilità del 50% dell'abitazione familiare precedentemente sequestrata in questo stesso procedimento".
Sulla base di tale richiesta il GIP del Tribunale di Lecce, con il provvedimento di sequestro dell'1.4.2008, oggetto del presente procedimento, rilevava (a) che "con sentenza data 24.10.2005 il Tribunale di Lecce - 2^ sezione civile - dichiarava la separazione personale dei coniugi LI IA IT e PO AN;
tra le condizioni patrimoniali tra i coniugi, in ordine al bene di proprietà comune di via Condò, si stabiliva quanto segue: "quale corresponsione una tantum ad integrazione dell'assegno di mantenimento concordato nella ridotta misura di Euro 1.000,00 mensili, cede e trasferisce alla moglie LI IA IT, che in buona fede accetta ed acquista ad ogni e qualsiasi effetto di legge, la propria quota, pari al 50% dell'immobile di via Condò"; (b) che "il Pubblico Ministero chiede il sequestro per equivalente del 50% dell'immobile in oggetto, sul presupposto che tutti "i trasferimenti di proprietà effettuati dal PO in favore della moglie e dei figli devono essere ritenuti fittizi e tesi a sottrarre tali beni ad ogni successiva pretesa risarcitoria che lo Stato avrebbe fatto valere nei vari procedimenti penali in cui il PO è indagato".
Posto ciò ha rilevato il GIP nel predetto provvedimento dell'1.4.2008 che in altro procedimento, iscritto al n. 9061/04 RGNR, il GIP del Tribunale di Lecce aveva operato il sequestro preventivo di alcuni beni trasferiti dal PO ai propri familiari evidenziando "che il PO, dopo l'avvenuta restituzione dei beni originariamente oggetto del primo sequestro preventivo, aveva dapprima costituito un fondo patrimoniale sui beni immobili di sua proprietà ed aveva, quindi, donato alla moglie LI IA IT ed al figlio... le quote della società Servizi Italia Consulting ed al figlio... un immobile sito nella via Caracciolo di Lecce", ed evidenziando altresì che nel suddetto provvedimento il GIP aveva rilevato che tali trasferimenti costituivano "un palese tentativo da parte del PO di spogliarsi del proprio patrimonio immobiliare, posto in essere in concomitanza di situazioni diverse ma che comunque avrebbero potuto condurre all'aggressione dei beni da parte di differenti autorità giudiziarie".
Ha pertanto ritenuto il GIP, nel predetto provvedimento dell'1.4.2008, dopo aver altresì richiamato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di sequestro del 22.6.2006, che "pienamente condivisibile appare essere l'iter logico e motivazionale dei provvedimenti appena citati ...., ai quali in questa sede si rinvia al fine di ricostruire il quadro generale dei trasferimenti dei beni effettuati dal PO in favore di terzi dall'anno 2004 in poi".
Ed ha pertanto ritenuto, a prescindere dalla effettività o meno della separazione personale fra i coniugi LI - PO, che fra gli stessi vi era stato a partire dall'anno 2004 un rapporto di fiducia reciproca, almeno per quanto attiene la gestione dei beni patrimoniali, valorizzando una serie di elementi specificamente indicati (e segnatamente la circostanza che circa un anno prima la formalizzazione della separazione la LI era stata beneficiaria, a titolo gratuito, delle quote della Servizi Italia Consulting, nonché la circostanza che in sede di separazione era stata beneficiaria della quota del 50% dell'immobile di via Condò con possibilità di disporre dello stesso in piena autonomia, nonostante la sussistenza del vincolo derivante dalla precedente costituzione del fondo patrimoniale, ossia con una pattuizione che svuotava il vincolo di destinazione dei beni costituiti nel predetto fondo e che dimostrava la esistenza di un rapporto fiduciario fra gli stessi in ordine alla gestione delle sostanze patrimoniali della famiglia), giungendo alla conclusione che gli elementi sopra evidenziati erano idonei "a provare la natura fittizia dei trasferimenti di beni immobili effettuati dal PO e, per quel che ci occupa, della quota del bene di via Condò alla moglie;
si deve ritenere, quindi, che il PO abbia ancora la disponibilità fattuale di tali beni, sebbene gli stessi siano intestati formalmente ai suoi familiari". Questa lunga disamina del provvedimento cautelare del GIP in data 1.4.2008 si è resa necessaria al fine di evidenziare che il suddetto provvedimento, sullo sfondo del quale si pone la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 41936/05, prescinde in realtà dal contenuto di siffatta sentenza essendo il provvedimento in parola basato sul fatto nuovo dell'avvenuta attribuzione alla moglie LI IA IT, in sede di giudizio di separazione personale conclusosi con sentenza del 24.10.2005, e pertanto successiva al precedente provvedimento di sequestro del 6.8.2004, della quota del 50% dell'immobile in questione, con facoltà di alienazione in deroga alla disciplina prevista dall'art. 169 c.c. in tema di alienazione di beni costituiti in fondo patrimoniale, che portava altresì ad una diversa lettura delle motivazioni che avevano portato alla costituzione in data 11.5.2004 del suddetto fondo.
Ne consegue che il novum della ordinanza in data 1.4.2008 non è costituito dal mutamento dell'orientamento giurisprudenziale a seguito della predetta sentenza n. 41936/05, bensì dagli elementi sopra evidenziati, indicati dal P.M. nelle sua richiesta di sequestro in data 20.2.2008 e tenuti presenti dal GIP nell'impugnato provvedimento dell'1.4.2008, che ben integrano il presupposto, idoneo a superare lo sbarramento del giudicato cautelare, del mutamento della situazione di fatto o della prospettazione di una nuova questione di diritto.
E pertanto il predetto motivo di gravame non può trovare accoglimento.
Col secondo motivo di ricorso la ricorrente ha lamentato la erroneità della decisione del Tribunale del riesame che aveva ritenuto la sequestrabilità della quota di pertinenza dell'odierna ricorrente in relazione all'immobile in questione, sebbene tale quota si appartenesse a soggetto estraneo al reato;
ed in proposito ha rilevato che, trattandosi di quota di un bene preesistente alla commissione del reato, era impossibile che esso potesse costituire il "frutto" (prezzo o profitto che sia) di una condotta criminosa in ipotesi commessa molti anni dopo. Per cui, in presenza del trasferimento della suddetta quota dal PO all'odierna ricorrente, non era possibile ipotizzare che quest'ultima avesse in tal modo "ricavato vantaggi o utilità (con quel bene) dal reato", e men che mai era possibile porsi il successivo interrogativo della "buona fede" della stessa, trattandosi di requisito richiesto in capo al terzo, secondo la giurisprudenza di legittimità citata dallo stesso Tribunale del riesame (Cass. sent. 9/1999), solo in presenza del carattere oggettivo costituito dalla derivazione di un vantaggio dall'altrui attività criminosa.
Il rilievo non è fondato, atteso che omette di considerare la connotazione saliente del sequestro per equivalente costituita dalla non necessaria esistenza del nesso di pertinenzialità della res rispetto al reato.
Come è noto, la norma dell'art. 322 ter c.p. è stata introdotta con la L. 29 settembre 2000, n. 300, art. 3, comma 1, che ha dato esecuzione in Italia agli obblighi assunti in sede internazionale e, in particolare, agli obblighi contratti con la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione. La disciplina della confisca introdotta dalla norma in questione da contezza di una nuova consapevolezza, emersa anche in sede internazionale, circa la necessità di predisposizione di strumenti particolarmente efficaci, innovativi rispetto al passato, capaci di potenziare la lotta contro la criminalità organizzata e la criminalità del profitto, in molti casi coincidenti;
e ciò in un ottica caratterizzata dallo speciale obiettivo di accrescere il contrasto alla corruzione, che ha assunto forme sempre più strutturate e sofisticate, a livello nazionale e internazionale, con conseguente grave indebolimento dei pubblici poteri.
Sul punto questa Corte ha avuto modo di rilevare che "già in altri settori dell'ordinamento giuridico italiano, si era assistito a una evoluzione dello strumento della confisca, la cui originaria natura di misura di sicurezza si è andata via via trasformando, sino a spingersi, in alcuni casi, ad assumere i connotati e la natura di misura di prevenzione contro il delitto. Tale evoluzione si è sviluppata lungo due direttrici. Con un primo intervento, il legislatore ha individuato una linea di tendenza caratterizzata dalla scissione del rapporto confisca - reato, nel senso che, dalla previsione di un necessario nesso tra la consumazione di un reato e la possibilità di applicare la confisca, si è passati alla previsione della possibilità di adozione del provvedimento ablatorio a prescindere dalla consumazione di un reato. La norma che ha previsto tale evenienza è quella citata nella ordinanza impugnata, cioè la L. 7 luglio 1991, n. 356, art. 12 sexies, commi 1 e 2. In un'ottica diversa si è mosso altro orientamento legislativo che ha consentito la scissione tra reato e confisca nel differente senso che non si è più richiesto il rapporto di pertinenzialità tra reato e provvedimento ablatorio dei proventi illeciti: fermo restando, cioè, il presupposto della consumazione di un reato, non si è più reso indispensabile alcun rapporto tra il reato e i beni da confiscare, potendo essere detti beni diversi dal provento (profitto o prezzo) del reato stesso. Si tratta delle confisca "per equivalente", che ha visto la prima applicazione normativa - per quel che consta - in tema di usura, come previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, in cui si legge che "è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi, o degli altri vantaggi o compensi usurari". In sintesi, mentre nel caso dell'art. 12 sexies la confisca prescinde dalla realizzazione di un reato, nel secondo non ne prescinde: nella confisca "per equivalente" in conseguenza del reato di usura non viene confiscato (necessariamente) il denaro proveniente dal delitto, ma una somma che equivale a quella, cioè il tantundem e non lo stesso denaro costituente il prezzo o il profitto dell'usura. In questa seconda ipotesi, dunque, per la confisca non è necessaria alcuna dimostrazione del nesso di pertinenzialità tra res e reato. Nel caso dell'art. 322 ter c.p. sussiste la medesima situazione da ultimo descritta, essendo possibile la confisca "per equivalente", che, come nel caso del reato di usura, non necessita di alcuna dimostrazione del nesso di pertinenzialità fra delitto e cose da confiscare, anche se è necessaria la perpetrazione del reato di corruzione. Ciò vuoi dire che, in ogni caso di confisca "per equivalente", viene meno la necessità che venga dimostrato il nesso di pertinenzialità tra reato e somme confiscate" (Cass. sez. 6, 19.1.2005 n. 7250; in senso conforme, Cass. sez. 6, 27.1.2005 n. 11902; Cass. sez. 2, 20.12.2006/14.3.2007 n. 10838, con cui si è posto altresì in rilievo che anche alla luce della Decisione - quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2005/ 212/GAI, era da escludere che la confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter c.p. postuli l'esistenza di un nesso di pertinenzialità tra i beni in sequestro ed il reato addebitato al soggetto che ne dispone, atteso che con detta decisione il Consiglio dell'Unione Europea, lungi dal voler restringere i limiti di applicabilità dell'istituto in parola, ha invece inteso imporre soltanto una disciplina minima uniforme in funzione della repressione di reati ritenuti di particolare allarme sociale e nocività economica). E pertanto assolutamente irrilevante si appalesa l'assunto di parte ricorrente circa l'avvenuto acquisto del bene in questione, da parte dei coniugi PO - LI, nell'anno 1984, ossia in epoca abbondantemente antecedente alla ipotizzata commissione del reato in questione, dovendosi sul punto altresì rilevare, per completezza di esposizione, che trattasi di contestazione in punto di fatto che avrebbe dovuto essere rivolta al provvedimento con cui il G.I.P. ha disposto il sequestro e non, in sede di ricorso per cassazione, all'ordinanza emessa in sede di riesame, ed inoltre che la ricorrente, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cui la parte deve consentire alla Corte di legittimità di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso medesimo, della materia ad essa devoluta, avrebbe dovuto ottemperare all'onere di procedere alla documentazione del proprio assunto onde consentire al Collegio la valutazione della correttezza della deduzione svolta nel suddetto motivo di ricorso. In relazione alla ulteriore problematica concernente la rilevata "estraneità" della ricorrente che non consentirebbe il sequestro della quota dell'immobile in questione di pertinenza della stessa, osserva il Collegio che tale problematica va correttamente affrontata, siccome operato dal Tribunale del riesame nell'impugnata ordinanza, facendo riferimento, per un verso, alla esistenza dell'elemento oggettivo della suddetta fattispecie di sequestro integrato dalla derivazione all'interessata di un vantaggio dall'attività criminosa in ipotesi posta in essere dal proprio coniuge, e per altro verso, alla eventuale connotazione soggettiva della buona fede della predetta, in quanto soggetto estraneo al reato.
Procedendo in siffatta impostazione della problematica, osserva il Collegio che il Tribunale del riesame, premesso che il "vantaggio o l'utilità" - che vanno riferiti al reato - sono ravvisabili in re ipsa in considerazione dal rapporto di coniugio all'epoca intercorrente fra i protagonisti della vicenda in questione, ha evidenziato, con dovizia di argomentazioni che si sottraggono ai rilievi ed alle censure mosse con il presente gravame anche in considerazione dei limiti del controllo di legittimità demandato in subiecta materia a questa Corte che è ammissibile solo per violazione di legge, come il trasferimento della quota di proprietà dell'immobile in questione dal PO alla ricorrente sia avvenuto successivamente all'originario sequestro disposto sul bene in parola, e sia inserito in una complessa ed articolata procedura in cui il PO, approfittando della caducazione della misura cautelare, si era (formalmente) spogliato del proprio patrimonio intestando tutti i suoi beni alla moglie ed ai suoi più stretti congiunti, sulla base di un piano concordato ed attuato con la piena partecipazione della ricorrente, quale esecuzione di un progetto comune e condiviso di sottrarre i beni in questione al rischio di una futura confisca. Alla stregua di tale ragionevole, logica e coerente ricostruzione della vicenda in parola, la ricorrente non può essere considerata alla stregua di un terzo estraneo o di un acquirente di buona fede.
E pertanto sul punto il proposto gravame non può trovare accoglimento.
E del pari infondato è il successivo motivo di gravame con il quale la ricorrente la lamentato la erroneità della decisione del Tribunale del riesame secondo cui il PO solo formalmente si sarebbe privato della proprietà della quota del bene in questione, atteso che avrebbe continuato ad averne la disponibilità sostanziale.
Orbene, sul punto devesi rilevare che la disposizione di cui all'art.322 ter c.p. prevede che la confisca, e quindi anche il sequestro che di tale confisca costituisce un momento propedeutico, possa riguardare beni dei quali il soggetto abbia in ogni caso la disponibilità; ne deriva che il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, può avere ad oggetto anche beni comunque nella disponibilità dell'indagato, senza che a tal fine possa costituire ostacolo la previsione della proprietà in capo a terzi, avendo il legislatore fatto nella specifica materia riferimento ad un concetto di appartenenza effettiva, diverso e più esteso rispetto al concetto di proprietà legale.
Tanto premesso rileva il Collegio che il Tribunale del riesame, dopo aver correttamente osservato che, ai fini della sottoposizione a sequestro per equivalente di beni formalmente di proprietà di soggetti diversi dall'indagato, assume rilevanza la possibilità di ritenere che la signoria corrispondente alla disponibilità sostanziale dei beni, oltre che eventualmente il loro persistente godimento di fatto, sia rimasta in capo all'indagato, ha evidenziato che gli elementi acquisiti agli atti del processo apparivano indicativi della esistenza di una situazione atta a far ritenere la perdurante disponibilità da parte dell'indagato del suddetto bene ceduto. E sul punto il Tribunale del riesame ha posto in rilievo (a) come il trasferimento alla moglie della quota del detto immobile non fosse l'unico atto dispositivo ma si inseriva nel quadro di una complessiva azione posta in essere dal PO finalizzata a spogliarsi del proprio consistente patrimonio immobiliare mediante una serie di atti dispositivi;
(b) che i suddetti atti dispositivi erano stati posti in essere nel breve arco temporale di un anno, con una sollecitudine che non trovava giustificazione sul piano economico di talché non poteva avere altra spiegazione valida, in presenza delle diverse iniziative giudiziarie attivate nei suoi confronti, diversa da quella di volersi disfare della titolarità formale di un consistente Compendio patrimoniale al fine di sottrailo alle predette iniziative giudiziarie;
(c) che le condizioni stesse dell'intervenuta separazione apparivano sospette, quantomeno con riferimento alla cessione alla moglie del suddetto immobile di elevatissimo valore commerciale, che faceva seguito alle donazioni alla predetta, solo pochi mesi prima, della quota di maggioranza della società Servizi Italia Consulting, avvenute nel maggio del 2004 e nel marzo del 2005, allorché la situazione personale fra i due coniugi, che aveva dato esito al ricorso di separazione depositato il 13.5.2005, doveva essere già abbondantemente compromessa e quindi tale da non giustificare tale ulteriore liberalità; (d) che parimenti sospetta appariva la circostanza che, in sede di attribuzione alla LI, nel giudizio di separazione, della quota del 50% dell'immobile di via Condò, era stata conferita alla stessa la possibilità di disporre di tale immobile in piena autonomia, nonostante la sussistenza del vincolo derivante dalla precedente costituzione del fondo patrimoniale, con una pattuizione che svuotava il vincolo di destinazione dei beni costituiti nel predetto fondo e che dimostrava la esistenza di un rapporto fiduciario fra gli stessi in ordine alla gestione delle sostanze patrimoniali della famiglia;
(e) che nonostante l'avvenuta separazione, i due coniugi continuavano ad abitare nel medesimo immobile di via Condò.
E pertanto alla stregua di tali argomentazioni, che si appalesano assolutamente logiche e coerenti e non censurabili in sede di giudizio di legittimità, avuto riguardo ai limiti del controllo di legittimità demandato a questa Corte in tema di misure cautelari reali che è circoscritto al solo vizio di violazione di legge, il Tribunale del riesame ha evidenziato che "da tutte le considerazioni che precedono risulta il fumus che i negozi giuridici posti in essere dal prevenuto siano evidentemente diretti a sottrarre i beni nella sua disponibilità a possibili azioni giudiziarie mediante la formale intestazione a persone di famiglia con le quali i rapporti economici sono di sostanziale affidamento e tali da non far venir meno in capo al PO la disponibilità del suo patrimonio immobiliare". E pertanto neanche il suddetto motivo di gravame può trovare accoglimento.
Con l'ultimo motivo di gravame la ricorrente lamenta la erroneità della decisione del Tribunale del riesame che, in aperta violazione del disposto dell'art. 322 ter c.p., in base al quale la confisca per equivalente poteva aver luogo solo quando non fosse possibile procedere alla confisca dei beni che costruivano il profitto o il prezzo del reato, aveva ritenuto la legittimità del decreto di sequestro in questione nonostante il mancato esperimento da parte del P.M. dei necessari accertamenti, anche di carattere bancario, al fine di verificare la sorte della somma di Euro 1.005.073,85 corrispondente alla terza rata del finanziamento pubblico in ipotesi illegittimamente percepito dalla Fruttafollia s.r.l., accreditata in data 31.12.2002 sul conto corrente intestato alla società predetta, argomentando dal rilievo che era presumibile ritenere, essendo trascorsi cinque anni dalla data predetta ed essendo intervenuto anche il fallimento della società in questione, che tali somme non sarebbero più rinvenibili ne' sarebbero individuabili le somme conseguite per effetto del diretto investimento delle stesse. Il rilievo non è fondato.
Sul punto osserva il Collegio che in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta e radicale di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali;
ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, atteso che nel concetto di "violazione di legge", come indicato nell'art. 111 Cost. e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), non rientrano anche la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, che sono invece separatamente previsti come motivo di ricorso (peraltro non applicabile al ricorso ex art. 325 c.p.p.) dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (Cass. SS.UU., 28.1.2004 n. 5876).
E la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo altresì di evidenziare (Cass. sez. 2, 22.5.1997 n. 3513), con riferimento alla problematica del riesame delle misure cautelari, che il legislatore ha in tal modo inteso sanzionare l'elusione da parte del giudice del riesame del suo compito istituzionale di controllo "in concreto" del provvedimento impugnato, riconducibile alla prescrizione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 125 c.p.p., comma 3, sanzionato a pena di nullità, e dunque deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Alla stregua di siffatti principi, osserva il Collegio che nel caso di specie nessuna censura può muoversi al provvedimento impugnato, ove si osservi che il Tribunale del riesame, in relazione all'assunto di parte ricorrente circa la illegittimità del sequestro in parola a causa del mancato esperimento da parte del P.M. dei necessari accertamenti, anche di carattere bancario, al fine di verificare la sorte della somma di Euro 1.005.073,85 corrispondente alla terza rata del finanziamento pubblico percepito dalla Fruttafollia s.r.l., ed al fine di verificare la possibile esistenza di tale somma su altro conto corrente intestato alla medesima società in considerazione della operazione di giroconto della somma di Euro 807.357,75 operata il giorno successivo all'accreditamento del predetto importo di Euro 1.005.073,85, ha posto in rilievo, con motivazione assolutamente coerente che da piena contezza dell'iter argomentativo seguito e non è censurabile in sede di giudizio di legittimità stante la ricorribilità nella specifica materia solo per violazione di legge, che essendo intervenuto in data 13.1.2005 il fallimento della società Fruttafollia s.r.l. e presupponendo la sentenza dichiarativa di fallimento l'accertamento dello stato di insolvenza, siffatta circostanza rendeva evidente l'insussistenza in capo alla società fallita della ingente somma di danaro conseguita con l'ultima rata del contributo pubblico, pur se in ipotesi su conto corrente diverso - ma pur sempre intestato alla società predetta - da quello su cui era stato effettuato l'accreditamento.
Nè può ritenersi la illegittimità del sequestro per equivalente sotto il profilo della possibile individuazione della trasformazione che il danaro, profitto del reato, abbia avuto in beni di altra natura, occorrendo a tal fine, per come evidenziato da questa Corte, sez. 2, con sentenza 31988 del 14.6.2006, che tale trasformazione non sia solo ipotizzata ma abbia i caratteri della certezza e della esatta corrispondenza di valori.
A ciò si aggiunga che, versandosi in tema di sequestro per equivalente, l'elemento rilevante è la impossibilità di sequestrare il profitto diretto del reato, essendo non conducente ai fini dell'applicabilità del sequestro per equivalente su un bene diverso l'accertamento della effettiva destinazione di tale bene non rinvenuto.
Posto ciò, in ordine al contenuto della memoria in data 7.11.2008 ed alla produzione del documento contenente la trascrizione della dichiarazioni rese in diverso procedimento penale dal curatore fallimentare della società "Fruttafollia s.r.l." in data 2.7.2008, e cioè successivamente al deposito dell'ordinanza impugnata, osserva il Collegio che, essendo il giudizio di legittimità finalizzato alla valutazione della esistenza nel provvedimento impugnato di una motivazione che presenti le connotazioni della logicità e coerenza, non è consentito alla parte la produzione di nuovi documenti, potendo siffatto principio trovare deroga solo con riferimento a quei documenti, non attinenti al merito del giudizio, che l'interessato non sia stato in condizione di esibire nei precedenti gradi, e dai quali può derivare l'applicazione dello ius superveniens, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli (Cass. sez. 5, 9.6.1999 n. 10382). E pertanto, ai fini della possibilità di introduzione nel giudizio di cassazione di nuovi documenti, non è sufficiente che si tratti di documenti che la parte non abbia potuto in precedenza produrre, ma occorre altresì, coerentemente alla natura del giudizio di cassazione quale giudizio di legittimità, che si tratti di documenti non attinenti al merito della controversia e dai quali possa derivare l'applicazione dello ius superveniens, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli. Siffatti requisiti non ricorrono nel caso di specie, ove si osservi che il documento contenente la trascrizione della registrazione fonografica della deposizione del curatore fallimentare AZ Marco Paolo tendeva ad una rivisitazione del merito della vicenda con riferimento alla esistenza di beni della società fallita suscettibili di sequestro ex art. 322 ter c.p., di talché la relativa produzione non può trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità, e le relative deduzioni non possono essere quindi accolte.
In ordine all'ulteriore rilievo, svolto con i predetti motivi aggiunti, circa la erroneità dell'impugnata ordinanza che aveva disatteso la richiesta, avanzata in via subordinata, che il sequestro operato fosse circoscritto alla quota di profitto del PO, osserva il Collegio che il sequestro per equivalente può essere disposto indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, non essendo collegato, neppure nel quantum, all'arricchimento personale conseguitone, bensì alla corresponsabilità nella commissione del reato.
Ed invero sul punto ritiene il Collegio di dover ribadire l'orientamento già in precedenza espresso (Cass. sez. 5, 16.1.2004 n. 15445, e ribadito da Cass. sez. 2, 21.2.2007 n. 9786) secondo cui "è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322 ter c.p., eseguito in danno di un concorrente del reato di cui all'art. 316 bis c.p.p., per l'intero importo relativo al prezzo o profitto dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, in quanto, da un lato, il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e comporta solidarietà nella pena;
dall'altro, la confisca per equivalente riveste preminente carattere sanzionatorio e può interessare ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del prezzo o profitto accertato, salvo l'eventuale riparto tra i medesimi concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi e che non ha rilievo penale".
Ciò in quanto mentre la confisca, essendo un istituto di natura sanzionatoria, non può in alcun caso eccedere per ciascun concorrente l'ammontare del prezzo o profitto del reato, per contro il sequestro, essendo solo una misura di natura processuale finalizzata a garantire l'effettiva escussione a carico del soggetto dichiarato responsabile, può essere disposto, per l'intero, nei confronti di ciascuno degli indagati, in conformità con la scelta del legislatore, che non ha frazionato la misura patrimoniale tra i concorrenti nel reato (in tal senso, Cass. sez. 2, 6.7.2006 n. 30729); ne consegue che è ammissibile la sottoposizione a vincolo cautelare, fino all'entità del profitto complessivo, dei beni di ciascuno degli indagati o imputati.
E pertanto neanche sotto tale profilo il ricorso può trovare accoglimento.
Il ricorso va di conseguenza rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009