Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2008, n. 15877
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Sentenza 27 marzo 2008

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L'art. 191, comma primo, cod. proc. pen., il quale sancisce la inutilizzabilità delle prove "acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge", va interpretato nel senso che tale inutilizzabilità può derivare, in difetto di espressa, specifica previsione, soltanto dalla illegittimità in sè della prova stessa, desumibile dalla norma o dal complesso di norme che la disciplinano, e non invece soltanto dal fatto che la prova sia stata acquisita irritualmente. Ne consegue che per "prove diverse da quelle legittimamente acquisite" debbono intendersi non tutte le prove le cui formalità di acquisizione non siano state osservate, ma solo quelle che non si sarebbero potute acquisire proprio a cagione dell'esistenza di un espresso o implicito divieto. ( Ha osservato la Corte che se ogni inosservanza formale, anche se non sanzionata da nullità, o comunque sanabile o sanata, venisse comunque a rilevare come causa di inutilizzabilità, verrebbe meno ogni differenza tra le categorie della nullità e della inutilizzabilità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2008, n. 15877
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15877
    Data del deposito : 27 marzo 2008

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