Sentenza 27 marzo 2008
Massime • 1
L'art. 191, comma primo, cod. proc. pen., il quale sancisce la inutilizzabilità delle prove "acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge", va interpretato nel senso che tale inutilizzabilità può derivare, in difetto di espressa, specifica previsione, soltanto dalla illegittimità in sè della prova stessa, desumibile dalla norma o dal complesso di norme che la disciplinano, e non invece soltanto dal fatto che la prova sia stata acquisita irritualmente. Ne consegue che per "prove diverse da quelle legittimamente acquisite" debbono intendersi non tutte le prove le cui formalità di acquisizione non siano state osservate, ma solo quelle che non si sarebbero potute acquisire proprio a cagione dell'esistenza di un espresso o implicito divieto. ( Ha osservato la Corte che se ogni inosservanza formale, anche se non sanzionata da nullità, o comunque sanabile o sanata, venisse comunque a rilevare come causa di inutilizzabilità, verrebbe meno ogni differenza tra le categorie della nullità e della inutilizzabilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2008, n. 15877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15877 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 27/03/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 336
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 010465/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO VE SA N. IL 07/03/1945;
avverso SENTENZA del 17/02/2006 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MELIADÒ GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Martusciello Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Nodoni F. in sost. Dell'avv. Buda F.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 17.2.2006 la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Messina - Sezione di Taormina del 7.11.2002 che dichiarava Lo ER AR responsabile del reato di ricettazione, applicata l'attenuante di cui al capoverso dello stesso articolo, e lo condannava alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 400,00 di multa;
dichiarava, altresì, non doversi procedere in ordine al reato di truffa, perché estinto per prescrizione e lo assolveva dalla contestazione di cui alla L. n. 386 del 1990, art. 1 per non essere il fatto previsto come reato.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Lo ER AR, a mezzo del suo difensore, deducendo vari motivi. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione agli artt. 191, 512 e 514 c.p.p., lamenta il ricorrente che la sentenza di primo grado è fondata su prove inutilizzabili, essendo stato il verbale delle sommarie informazioni rese da Lo ST ON acquisito al fascicolo del dibattimento senza che alcuna delle parti avesse in tal senso avanzato richiesta. Con il secondo motivo si censura l'impugnata sentenza per aver affermato la responsabilità dell'imputato sulla base di dichiarazioni rese (dal maresciallo Todaro) in violazione dell'art.62 c.p.p., in quanto aventi ad oggetto fatti appresi dall'imputato in sede di sommarie informazioni.
Con il terzo motivo, infine, lamenta il ricorrente che i giudici di appello hanno erroneamente ritenuto che la mera negoziazione degli assegni fosse in re ipsa sufficiente a provare l'elemento psicologico dei reati contestati.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Ed, invero, per come si precisa nella sentenza impugnata, sebbene manchi un formale provvedimento di acquisizione del verbale contenente le dichiarazioni del Lo ST (nel frattempo deceduto), tale documento è ricompreso fra gli atti di cui il giudice ha dato lettura, ai sensi dell'art. 511 c.p.p., senza alcuna opposizione da parte della difesa.
Omissione tanto più significativa se si considera che l'introduzione, da parte del nuovo codice, di un contraddittorio anticipato sulla formazione del fascicolo del dibattimento non preclude eventuali successive contestazioni ex art. 491 c.p.p. e che, peraltro, tale ultima disposizione ha efficacia preclusiva solo delle questioni relative all'esclusione di atti o documenti che si assumono erroneamente inseriti nel fascicolo, mentre le questioni inerenti l'eventuale inclusioni di altri atti o documenti non rimangono in alcun modo precluse, come non rimangono precluse le ulteriori eventuali valutazioni del giudice circa l'ammissibilità della prova desumibile sia dagli atti inseriti nel fascicolo sia dagli atti che erroneamente non vi siano stati inseriti (cfr. Cass. Sez. 5^ 22.5.2000, Benvenuto). Ne deriva che nessuna ragione di inutilizzabilità è prospettabile, dovendosi ricordare, in termini generali, come l'art. 191 c.p.p., comma 1, il quale sancisce l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, vada interpretato nel senso che tale inutilizzabilità possa derivare, in difetto di espressa, specifica previsione, soltanto dalla illegittimità in sè della prova stessa, desumibile dalla norma o dal complesso di norme che la disciplinano e non invece soltanto dal fatto che la prova, in sè legittima, sia stata acquisita irritualmente. Non potendosi in senso contrario richiamare la previsione dell'art. 526 c.p.p., la quale va inserita, ai fini dell'interpretazione, in un sistema che coerentemente distingue le categorie della nullità e dell'inutilizzabilità (distinzione che verrebbe di fatto meno ove ogni inosservanza formale, anche se non sanzionata da nullità ovvero sanzionata da nullità non più deducibile o comunque sanata venisse poi a rilevare come causa di inutilizzabilità), per cui deve necessariamente ritenersi che per "prove diverse da quelle legittimamente acquisite" debbono intendersi non tutte le prove la cui formalità di acquisizione non siano state osservate, ma solo quelle che non si sarebbero potute acquisire proprio in conseguenza dell'esistenza di un espresso o implicito divieto (cfr. Cass. Sez. 1^ n. 7491/1994; Cass. sez. 4^ 13 gennaio 1999 - 18 giugno 1999 Valentino).
E, del resto, il concetto di acquisizione, richiamato negli artt. 191 e 526 c.p.p., fa riferimento ad una attività che, logicamente e cronologicamente, si distingue, precedendola, da quella di lettura ed indicazione degli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento, sicché nemmeno sotto questo aspetto la violazione dell'obbligo di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione può essere considerata causa di nullità e/o di inutilizzabilità, in difetto di espressa previsione in tal senso (cfr. Cass. Sez. 1, n. 38306/2005). Ma, anche a prescindere da ciò, deve osservarsi che la responsabilità dell'imputato trova fondamento, nella sentenza impugnata, non tanto su tale dichiarazione, ma essenzialmente sul dato oggettivo e documentale della negoziazione da parte del Lo ER di assegni di provenienza furtiva, consegnati, a seguito di transazioni commerciali, a vari imprenditori.
Per cui (anche a ritenere sussistente l'ipotizzata inutilizzabilità:
circostanza, per come si è detto, del tutto da escludersi) dovrebbe, in ogni caso, richiamarsi il consolidato principio che afferma che la sentenza impugnata, pur se formalmente viziata dall'inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, può annullarsi solo in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul dictum del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della decisione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella prova (v. SU n. 16/2000). Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, non essendo la decisione impugnata, per come si è detto, sorretta da prove inutilizzabili ed, in ogni caso, su prove in tal senso determinanti ai fini della decisione.
Inammissibile risulta anche la terza censura.
Afferma il ricorrente che la corte territoriale ha ritenuto che la mera negoziazione degli assegni fosse in re ipsa sufficiente a provare l'elemento soggettivo del reato contestato, ma, in realtà, i giudici di merito, con congruo accertamento di fatto, esente da vizi logici e giuridici e, pertanto, in questa sede insindacabile, hanno rilevato che l'imputato non ha fornito alcuna plausibile indicazione circa la provenienza degli assegni, ed in particolare che non è stato in grado di fornire alcuna concreta indicazione circa la presunta ricezione da parte di tale AR Di SI, manifestando in tal modo un comportamento, dal punto di vista soggettivo, del tutto compatibile con la consapevolezza criminosa richiesta per la sussistenza della fattispecie contestata.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa nella causa di inammissibilità, a pena pecuniaria che si determina nella misura equa di Euro 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2008