Sentenza 12 gennaio 1995
Massime • 5
In tema di competenza per reati commessi all'estero, ai fini dell'applicazione dell'art. 10 comma 1 cod. proc. pen., non sussiste equipollenza tra esecuzione dell'ordine di accompagnamento e arresto. La norma, così come, quanto ai concetti di residenza, dimora e domicilio, rinvia evidentemente alle norme del codice civile (art. 43 ss.), allo stesso modo, quanto all'arresto e alla consegna, rinvia a quelle del codice di procedura penale, le quali distinguono nettamente tra arresto e consegna. Trattasi cioè di nozioni assunte dalla norma nel loro peculiare significato tecnico-giuridico, che non vi è ragione di estendere a situazioni consimili, avendo il legislatore inteso utilizzare una pluralità di succedanei criteri di collegamento, talché non sussistendo nella legge alcuna lacuna, non v'è necessità di colmarla in sede interpretativa.
In tema di richiesta di procedimento, mentre il primo comma dell'art. 128 cod. pen. fa decorrere il termine trimestrale di decadenza, per l'inoltro della richiesta di procedimento, dalla "notizia del fatto che costituisce reato", il diverso termine, di cui al secondo comma, decorre dal "giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato", senza, dunque, alcun riferimento alla "notitia criminis". Trattasi di scelta legislativa insindacabile, in quanto ispirata a criteri di ragionevolezza, stante la ben maggiore durata del termine di cui al secondo comma, rispetto a quella stabilita, invece, dal primo comma dell'art. 128 cod. pen..
In tema di istanza di punizione per delitto in danno di un cittadino, commesso all'estero da persona, che successivamente si accerta essere straniera e non cittadina italiana, essendo la parte offesa - o chi per essa - interessata a proporre l'istanza solo dal momento in cui venga a conoscenza che l'imputato sia straniero, nel caso in cui il reato abbia, con la frode, determinato una apparente situazione di cittadinanza italiana, il termine di cui agli artt. 128 comma 2 e 130 cod. pen. decorre dalla data in cui il soggetto interessato sia venuto a conoscenza che, in realtà, trattasi di uno straniero.
L'iscrizione nei registri dello stato civile, quale cittadino italiano, in forza dell'art. 5 comma primo legge 21 aprile 1983 n. 123, ha efficacia meramente dichiarativa: dell'essersi cioè realizzata la fattispecie complessa, prevista dalla legge per l'acquisto, in forza di essa soltanto, della cittadinanza. Ove in sede penale si accerti che taluno si sia falsamente attribuita la qualità di figlio di madre o di padre italiano, ben può il giudice penale rilevarlo - per negare a costui la cittadinanza italiana, così fraudolentemente e solo apparentemente conseguita - nell'esercizio del potere-dovere posto dall'art. 2 comma primo cod. proc. pen., il quale fissa la regola dell'autonoma cognizione del giudice penale per quanto concerne le questioni strumentali rispetto alla decisione finale, salva l'eventuale sospensione del processo a norma dell'art. 3 cod. proc. pen.. Ne consegue che, accertata la falsa attribuzione della cittadinanza italiana, per il caso di delitto comune commesso all'estero, non può farsi applicazione dell'art. 9 bensì, se ne ricorrono le condizioni, del successivo art. 10 cod. pen..
In tema di omicidio volontario, anche l'evento morte può essere provato mediante indizi gravi, precisi e concordanti, (art. 192 cod. proc. pen.), nessuna limitazione in tal senso ponendo la legge, ne' rileva la mancata scoperta del cadavere, come anche si desume dalla punibilità, quale titolo autonomo di reato dell'occultamento di esso (art.412 cod. pen.), punibilità non condizionata alla successiva sua scoperta. A tal fine il giudice può tenere conto anche del comportamento "post factum" dell'imputato, non risultando fondata la tesi che esso rilevi soltanto per la determinazione della pena, ex art. 133 cod. pen.
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- 1. Art. 192 c.p.p. - Valutazione della provahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Omicidio doloso: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 9 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/1995, n. 3624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3624 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1995 |
Testo completo
3624
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 12/1/1935 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE ↑ SENTENZA PENALE
N. 46 24, Composta dagli Ill.mi Sigg. :
Dott. Prob Scopelliti Presidente
1. Dott. Bruw S-cenci Consigliere REGISTRO GENERALE
N: 35697/94 Tunquito Sumeth 2.
Fremse S-batini 3. »
»
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Seven chintti UFFICIO COPIE 4. در در
Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dat St. per diritti C. 8000 SENTENZA
11 10.4.95 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da nate 25 Alessandri d'EgitteHO Таек as
7+ 24.12. 1557
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICI COPIE
Richiesta comia studio dal Sig Z per diritti L. 8.000
1554 Silla 15 FEB 1996 IL CANCELLIEREavverso la sentenza in St h St-h Conte or Assise di Appell Si Firenze CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
JUFFICIO COPIE
Richiesta yopia studio
GAP dal Sig
12000 per dirit Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, il 16 DIC. 1997 Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere IL-GANGELLIERE
Mod 82
Udito, per la parte civile, l'avv. Adili. Mog
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Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Site Vitalian Esposito che ha concluso per in H бля полкі
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Dibute biч infif Dic 1855. Autui Fil t ib q
S AD J Svolgimento del processo HO Tarek, nato ad [...] nel alla Corte di Assise di Firenze per rispondere : a) del delitto di1953, venne tratto a giudizio dinanzi e 577 ult.comma c. p. per avere cui agli artt. 575
allo stato non accertato, la mezzo cagionato, con in epoca prossima morte della moglie IE SI , al 3 o 4 novembre 1985 ed in territorio egiziano;
b)
del delitto di cui all'art. 556 comma 1 e 2 c.p.
assunto la cittadinanza italiana, perché, dopo aver con la cittadina essendo legato da matrimonio egiziana ON HO ( alias NA ME EI El
RI), contraeva successivo matrimonio, avente
con - con l'aggravante di effetti civili, la SI avere indotto costei in errore circa il suo stato di libertà in Firenze, il 31 ottobre 1984.
-
Con sentenza del 22 gennaio 1993 la Corte lo ritenne colpevole di entrambi delitti e lo
condannò, per il primo, alla pena di 30 anni di reclusione e, per il secondo, a quella di 3 anni di dell'art. 78
- comulate, sensiai reclusione pene
• oltre pene c. p., in 30 anni di reclusione accessorie, nonché al risarcimento dannodel in
SI, favore delle parti civili IO e AO vittima, И rispettivamente fratello e nipote della liquidato, per il primo, in lire 80.000.000 e, per in separata sede, con seconda, da liquidare la a costei, della provvisionale di l'attribuzione,
lire 50.000.000.
Tale decisione, impugnata dall'imputato, venne confermata dalla Corte di Assise di Appello di
Firenze con sentenza del 4 maggio 1994.
Secondo quanto accertato dai predetti giudici,
dall'EG, nel lo HO giunse in Italia,
e, conosciuta la SI
- cinquantenne gennaio 1984
apprezzata figurinista in una casa di moda la sposò il 31 ottobre successivo : matrimonio riguardo al quale il fratello IO SI, la cognata Marcella
donna lai quali la nipote AO con CO e '
avevano manifestato perplessità anche ' coabitava, data la notevole differenza di età tra gli sposi.
I coniugi andarono ad abitare in uno scantinato,
privo anche di cucina funzionante, sito in Firenze
alla via Genovesi, e si trasferirono poi, sembra nell'ottobre del 1985, nell'alloggio di S.OV
LD, del quale lo HO a seguito di compromesso stipulato ilcon falso dinome Aly
AR, celibe, era venuto in possesso il 30 giugno
1985, e che lo stesso poi acquistò il 17 dicembre stesso anno per il dichiarato prezzo di lire
2 20.000.000, tratte dai risparmi della moglie italiana, secondo quanto affermato dai parenti di costei, promettendolo poi in vendita, con il nome di
AR Alisi, e previo pagamento della somma di lire
15.000.000, a tale Mini.
Il 14 ottobre 1985 lo HO, da solo, partì in aereo per l'EG, seguito, il 25 successivo, dalla moglie.
Costei, dall'aeroporto di Fiumicino, prima di
imbarcarsi, telefonò ai parenti : si trattò
dell'ultimo colloquio perché, diversamente da quanto promesso, la SI non telefonò poi dall'EG.
Di qui giunsero a parenti ed amici scritti a sua
apparente firma : firme, peraltro, poi risultate false, ad eccezione di quelle apposte sul messaggio,
datato 26.10.1985, diretto alla nipote AO, e su
due cartoline, una con veduta del Cairo e l'altra con veduta di Alessandria.
Il 4 novembre 1985 lo HO rientrò, da solo, in
Italia e comunicò ai parenti della moglie che costei avendo trovato un lavoroera rimasta in EG
.e che lui molto remunerativo, stesso aveva colà
buone prospettive di lavoro.
Tre giorni dopo, il 7 novembre, giunse in Italia
anche la moglie egiziana . munita di passaporto del
3 proprio Paese con visto del Consolato d'Italia ad
Alessandria rilasciato il giorno precedente : nella dichiarazione di soggiorno, costei indicò come scopo del viaggio in Italia il con matrimonio AL
AR. Il quale, il 12 dicembre successivo, comunicò
ai vigili urbani di S.OV LD la cessione del fabbricato a favore della donna.
L'8 novembre 1985, giorno previsto per il rientro in Italia della SI e la ripresa del lavoro, lo
HO si presentò al titolare della ditta per comunicargli che la moglie aveva deciso di restare
nel contempo, il saldo in EG e chiedergli
• A tal fine, qualchedella competenze dovutele giorno dopo esibì un mandato speciale con gli autentica notarile, scritto in lingua araba e
traduzione in italiano. ad apparente firma della
SI, ottenendo in tal modo, nel gennaio o febbraio successivo, quanto richiesto. Anche tale firma risultò poi falsa.
Sempre pochi giorni dopo il rientro in Italia, lo
HO si recò presso l'agenzia di viaggi per ottenere la restituzione del prezzo del biglietto di ritorno della SI, non utilizzato : rimborso che poi conseguì, nella misura prevista dalle condizioni contrattuali, il 24 aprile 1986. Nello stesso mese di novembre 1985 lo HO,
qualificatosi come AL AR, venne in contatto con il geometra IG TT, il quale, avendo
precedentemente svolto attività lavorativa in
EG, era interessato ad intrattenere rapporti con cittadini di quel Paese.
Nel corso della assidua successiva frequentazione,
lo HO cominciò a corteggiare la moglie del
TT, MA SA LL, la quale infine manifestò al marito l'intenzione di abbandonare lui ed i due figli per andare a vivere con l'amico.
Dopo un viaggio in EG, compiuto dallo HO,
dal TT e da due amici di quest'ultimo nel gennaio febbraio 1986 in vista dei possibili prospettati affari, alla fine dell'aprile successivo tornarono in EG i primi due e la LL. Nel
corso di tale soggiorno, il TT apprese dai collaboratori in Italia che lo HO era suoi ricercato dalle banche per avere emesso assegni privi di copertura.
Rientrati in Italia, quest'ultimo e la LL
partirono , il giorno successivo, in macchina, per
·
Atene, ove l'uomo le confidò di essere in realtà un agente dei servizi segreti convincendola poi a i
5 rientrare in Italia da sola, ed affidandole un plico.
Frattanto il TT, preoccupato per la moglie, della quale non aveva più notizie, cominciò
ad indagare sul personaggio , e venne così a sapere che costui aveva sposato la SI ed accertò presso
1'Ambasciata egiziana a Roma, che i documenti, dei quali era venuto in possesso durante il viaggio in
EG, erano falsi.
Senza interesse risultarono i documenti, racchiusi nel plico consegnato alla LL.
Costei ed il marito vennero in tal modo a contatto con IO SI, al quale riferirono di non aver visto la sorella, nel COTSO del viaggio in
EG, pur avendo conosciuto la NA.
Secondo quanto dichiarato dalla CO, la LL
le riferì anche che lo HO aveva affermato di
"aver fatto fuori un'altra donna, una signora".
Nel corso delle indagini, svolte in seguito alla scomparsa della SI, accertò, tra l'altro, chesi presso la polizia aeroportuale egiziana era ancora giacente la scheda relativa alla predetta
- scheda
· che viene eliminata all'uscita dello straniero dal territorio nazionale che otto dei dieci assegni bancari, ad apparente firma di costei. emessi sia prima che dopo il 25 ottobre 1985, erano falsi essendo stati ad eccezione di quelli emessi alle
,
date del 2 e 24 ottobre 1985, in realtà firmati dallo HO e che costui nel novembre 1988 in
Inghilterra, aveva contratto nuovo matrimonio con
LA OT, dalla quale aveva avuto un figlio.
Imputata allo HO la scomparsa della moglie inizialmente a titolo di sequestro di persona, e poi quale omicidio volontario, il predetto respingeva l'addebito, dichiarando che la SI, venuta a conoscenza, durante il soggiorno in EG, della sua relazione соп la NA, dalla quale egli aveva avuto una bambina, si era irritata, e, il 3 ° 4
novembre
, gli aveva comunicato che intendeva interrompere la convivenza. Separatisi in aeroporto,
dopo essere passati ai transiti internazionali, da quel momento aveva perso le tracce di lei, nè poi si era di lei più preoccupato. Negava di avere mai svolto attività connesse a servizi di informazione,
italiani o stranieri.
In tal senso il prevenuto mutava la iniziale versione, comunicata ai congiunti della SI al suo rientro dall'EG ( secondo la quale costei era rimasta colà avendo trovato un remunerativo lavoro)
versione poi nuovamente mutata nel corso del
7 colloquio in carcere con il connazionale DE Afez
Adel, al quale aveva riferito che il litigio con la moglie era avvenuto in una caffetteria del Cairo,
dopo che ella era venuta a conoscenza della NA.
In esito al dibattimento di primo grado, egli ulteriormente la propria linea difensiva, mutava affermando che, in realtà, da tempo lavorava per i ultimo, diservizi segreti, con l'incarico, da
sorvegliare la comunità italiana in EG.
Dopo la morte di SA ed il ritorno al potere dei militari, era stato costretto a fuggire in Italia.
Nell'ottobre 1985, al fine di riscuotere la eredità paterna, era tornato in EG, viaggiando separatamente dalla moglie per evitare rischi.
Venuto a conoscenza, tramite la NA, che era
stata scoperta la sua presenza e che ега in pericolo, era ripartito , da solo , per l'Italia.
Qui giunto, aveva appreso telefonicamente, sempre dalla NA, il 5.11.1985, che la SI era stata presa in ostaggio dai servizi segreti, che
intendevano scambiarla con lui. I tentativi,
la successivamente da lui compiuti per ottenere
liberazione della moglie, erano falliti, e nondimeno gli era stato riferito da quattro persone che la
SI era in vita ancora nel 1990 : persone le quali,
8 escusse,peraltro, se avrebbero negato la circostanza, nel timore di possibili ritorsioni.
Provvedendo sulle questioni in rito prospettate dall'appellante, la Corte di secondo grado rilevava,
quanto al delitto di omicidio volontario, che,
sebbene esso fosse stato commesSO all'estero,
nondimeno l'azione penale era procedibile in Italia,
a norma dell'art. 9 comma 1 c. p., poiché l'imputato in quanto come taleera di nazionalità italiana '
nei registri dello stato iscritto, a sua domanda,
quale figlio di madre civile, asseritamente italiana, e che in ogni caso, se straniero,
ricorrevano le condizioni , poste dall'art. 10 comma trovandosi il medesimo nel territorio dello1 c. p.,
Stato ed avendo IO SI, fratello della vittima,
avanzato formale e tempestiva istanza di punizione in data 11 giugno 1990.
Considerava che il giudice penale deve limitarsi a verificare se, formalmente, l'imputato risulti essere cittadino italiano come nella specie inequivocabilmente risultava dalla nota in data 12
maggio 1984 del Comune di Sesto Fiorentino
avendo gli organi competenti attribuito valore costitutivo, ai sensi dell'art. 5 legge 21 aprile 1983 n. 123, alla trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile.
irrilevante Riteneva, pertanto, giuridicamente in che, realtà, il prevenuto non potesse essere
figlio, come invece dallo stesso allegato, di IR
LI, essendo in effetti risultato che costei non si era mai recata in EG, e che a seguito di intervento chirurgico, era altresì priva, da
epoca anteriore alla nascita di costui, degli organi della procreazione.
Quanto alle condizioni, di cui al citato art. 10
affermava che, sebbene 10 HO fosse comma 1,
rientrato in Italia il 4 novembre 1985 e l'istanza di punizione fosse stata avanzata solo 1'11 giugno
1990, nondimeno il termine triennale di decadenza,
posto dall'art. 128 comma 2 c.p., cui rinvia il successivo art. 130, non poteva ritenersi decorso,
perché il SI alla predetta data del 4.11.1985 e "
successivamente, non era a conoscenza della
sorella, perché egli non aveva uccisione della
Osservare il termine per caso comunque potuto fortuito 0 forza maggiore - il comportamento doloso del cognato riguardo al conseguimento della
cittadinanza italiana
- e perché legittimamente l'istanza era stata avanzata ai sensi dell'art. 90
и
10 comma 3 del nuovo codice di procedura penale e nella vigenza di esso.
Riguardo alla competenza territoriale, riteneva che legittimamente il prevenuto fosse stato giudicato dalla Corte di Assise di Firenze.
con la frode, laAvendo , infatti, egli ottenuto,
residenza in vari Comuni, non era applicabile il criterio della residenza, dimora o domicilio, di cui all'art. 10 comma 1 del nuovo c.p.p., ma quello,
sussidiario, dell'arresto, avvenuto in Firenze.
" stateRiteneva poi, che legittimamente fossero respinte le istanze istruttorie, avanzate dalla difesa, e che non era necessario disporre la parziale rinnovazione del dibattimento.
Nel merito, considerava che erano certi la sparizione della SI ed il diretto coinvolgimento del marito nella vicenda, richiamando al riguardo il comportamento di lui post factum nei confronti della famiglia della donna, l'esito negativo delle ricerche effettuate in EG ( tramite telefonate.
lettere, Consolato rogatoria internazionale e
polizia locale) I' inesistenza della scheda aeroportuale di uscita della SI dall'EG, la risonanza del caso anche in quello Stato e
11 l'agevolazione, che ne era derivata alle ricerche,
nondimeno negative.
Poneva in evidenza che l'imputato, dedito ad
attività truffaldine e falsarie, aveva tenuto un comportamento processuale incoerente allegando un "
inverosimile e non provato coinvolgimento nei servizi segreti.
Indicava, quali indizi gravi, precisi e
concordanti di responsabilità nell'omicidio,
l'aggiunta, da lui apposta alla lettera della moglie del 26.10.1985 ( diretta ad accreditare un prolungamento del soggiorno in EG di costei incompatibile, però, con la successiva versione difensiva ), la falsità della firma della SI in calce alla lettera dell'1.11.1985 e la pretestuosità
delle giustificazioni al riguardo rese dal prevenuto
( i dichiarato fine di evitare ai parenti della
SI preoccupazioni era, infatti, smentito dalla data della lettera, antecedente a quella del 5 novembre nella quale, secondo la definitiva versione, la donna sarebbe stata sequestrata dai servizi segreti ), l'avere egli nascosto ai familiari la scomparsa della moglie, la vacanza in Italia del prevenuto e della moglie egiziana subito dopo il fatto, il possesso del biglietto della SI necessario per il
12 viaggio di ritorno in Italia, 1'esaurimento del conto corrente bancario di costei mediante emissione di assegni falsi, il falso mandato ad incassare le competenze derivanti dal rapporto di lavoro, le
dichiarazioni de relato della laCO, lettera della NA del 26.1.1986 ( con la quale costei, scrivendo al marito in data di poco successiva alla scomparsa della SI, gli comunicava di rimproverarsi "ogni volta che penso a quell'evento". "doveva succedere nella nostra vita e con le nostre emani", che era necessario mantenere la promessa di andare in pellegrinaggio
Mecca per implorare perdono), l'avere egli alla reso inservibili i documenti della SI.
movente, che il prevenuto Quanto al riteneva avesse inteso aderire alla richiesta della moglie egiziana, ed anche del padre di lui, di riunire la il quale era famiglia : scopo, per conseguire necessario eliminare la SI.
proposto tale decisione ha ricorso per Avverso cassazione 1'imputato, a mezzo dei difensori avvocati Danilo Ammannati Filasto. Antonino e deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione.
Sostiene che illegittimamente si è ritenuto essere egli cittadino italiano : è vero - afferma che, ai
-
13 sensi dell'art. 5 legge n. 123 del 1983, l'acquisto della cittadinanza italiana avviene ope legis, ma è altresì vero che presupposto inderogabile ne è la
sussistenza delle circostanze di fatto e delle condizioni giuridiche previste dalla legge,
elementi, questi, di una fattispecie complessa,
nella specie non perfezionatasi. Donde le conseguenze della funzione meramente certificatrice della iscrizione nei registri di stato civile, e della piena cognizione del giudice penale al riguardo, a norma dell'art. 2 c.p.p.
Parimenti illegittimamente si è fatta applicazione dell'art. 10 c.p., poiché l'istanza di punizione prescinde dalla notizia criminis, ed era, pertanto,
, nellada considerarsi specie, tardiva, e giuridicamente irrilevanti sono il caso fortuito e la forza maggiore: prima, infatti, della entrata in vigore del nuovo codice di procedura pe nale, i prossimi congiunti della vittima non erano abilitati a proporre istanza di punizione, e, al momento della entrata in vigore di questo, il termine triennale di decadenza era ormai decorso.
La competenza territoriale apparteneva alla Corte
di Assise di Arezzo, avendo il prevenuto la propria effettiva residenza in S.OV LD.
14 rientrante in quella circoscrizione, essendo fittizie le altre residenze, ed essendo stato l'ordine di accompagnamento eseguito in Arezzo.
Illegittimamente , ed in violazione del diritto di difesa, erano state disattese le istanze istruttorie avanzate.
Mancava la prova sia dell'omicidio della SI
secondo alcune fonti di prova ancora in vita a distanza di anni dalla
- sia della scomparsa responsabilità dell'imputato riguardo ad esso e la
valutazione delle risultanze processuali, compiuta dai giudici del merito, era avvenuta in violazione dell'art. 192 c.p.p.
Molteplici, contrastanti ed inadeguati erano i
moventi indicati nelle varie fasi processuali.
Illegittimamente, infine, erano state negate le richieste circostanze attenuanti generiche.
Il difensore avv. Filastò ha depositato , ai sensi dell'art. 585 comma 4 c.p.p., motivi nuovi, con i quali deduce in particolare, il vizio logico della "
sentenza per aver qualificato come uccisione della
SI quella che la stessa sentenza aveva considerato come mera sparizione.
Motivi della decisione
15 preliminarmente che il
1. La Corte, rilevato l'imputazione di esclusivamente ricorso investe talché la sentenza è omicidio volontario aggravato -
divenuta irrevocabile quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di bigamia Osserva
-
i motivi, relativi alle condizioni di che procedibilità, poste dagli artt. 9 e 10 c. p. e sussistenti, hanno ritenute dai giudici del merito ad oggetto questioni strettamente connesse tra loro,
e vanno, pertanto, congiuntamente esaminati.
Tali norme consentono - in deroga al principio di territorialità sancito dagli artt. 3 e 6 c.p. e '
dall'art. 28 delle disposizioni sulla legge in
di esercitare in Italia l'azione penale generale
-
anche per i delitti comuni commessi all'estero,
purché ricorrano le condizioni, diversamente stabilite dalla legge secondo che autore del delitto sia un cittadino ovvero uno straniero.
Le CO del merito, nell'affrontare, come
dovevano, tale pregiudiziale questione, pur avendo
accertato che in realtà, lo HO aveva chiesto "
ed ottenuto l'iscrizione nei registri dello stato civile italiano, quale cittadino italiano, soltanto con la frode ( avendo egli documentato, contro il
vero, di essere figlio di cittadina italiana ), hanno
16 attribuito natura costitutiva a tale iscrizione e ritenuto che conseguentemente, fin quando essa поп
fosse stata rimossa nella diversa e competente sede giurisdizionale, il giudice penale поп avrebbe potuto diversamente decidere.
Tale conclusione è erronea per un duplice motivo. L' art. 5 comma 1 della legge 21 aprile 1983 n.
123 all'epoca in vigore e successivamente abrogata dall'art. 26 comma 1 legge 5 febbraio 1992
n.91, la quale ha dettato nuove norme sulla cittadinanza 1 disponeva che è cittadino italiano "
il figlio minorenne anche ' adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina".
L'acquisto della cittadinanza avveniva dunque, in tale ipotesi, ope legis, diversamente dalla
concessione di essa, allo straniero che ne avesse fatto richiesta trovandosi in taluna delle condizioni , previste dalla legge, concessione già
disciplinata dall'art. 4 legge 13 giugno 1912 n. 555
( a sua volta abrogata dal già citato art. 26 comma
1) e, ora, dall'art. 9 legge n. 91 del 1992.
concessione ha naturaSolo il decreto di costitutiva, mentre l'iscrizione di taluno ne i registri dello stato civile, quale cittadino italiano, ha efficacia meramente dichiarativa :
17 dell'essersi, cioè, realizzata la fattispecie complessa prevista dalla legge per l'acquisto, '
solo in forza di essa, della cittadinanza.
Ha affermato , infatti, al riguardo questa Corte
Suprema ( sez. I civile, 16.12.1986 n. 7530 ) che l'errore nella formazione dell'atto dello stato civile ( dipendente da un qualsiasi vizio che alteri i relativo procedimento 11 sia esso dovuto 5
al dolo dell'ufficiale che lo redige od a un suo errore, anche se scusabile in quanto imputabile ad uno dei soggetti chiamati dalla legge a fornire gli elementi per la compilazione dell'atto" ) abilita al procedimento di rettificazione, volto a ripristinare la corrispondenza tra il fatto reale e quello riprodotto nell'atto. Pertanto ove, in sede penale, si accerti
- come nella spécie è stato incontrovertibilmente accertato
- che taluno si sia falsamente attribuita la qualità di figlio di madre ( o padre) cittadina, ben può il giudice penale rilevarlo per negare a
costui la cittadinanza italiana, così
fraudolentemente e solo apparentemente conseguita
.
nell'esercizio del potere dovere, attribuitogli dall'art. 2 com ma 1 c.p.p., il quale fissa la "P
regola dell'autonoma cognizione del giudice penale
18 per quanto concerne le questioni strumentali rispetto alla decisione finale" come leggesi nella '
relativa relazione ministeriale.
Proprio con riferimento a pregiudiziali controversie sulla cittadinanza ( o sullo stato di famiglia ), il successivo art. 3 comma 1 consente,
altresì, allo stesso giudice di sospendere il
giudizio, in attesa della decisione del giudice civile, alla duplice condizione tuttavia, che la
$
questione sia seria e l'azione civile sia già in corso.
E poiché, nella specie, la questione se l'imputato fosse egiziano od italiano palesemente difettava del requisito della serietà, essendo stato accertato, al di là di ogno dubbio, la falsità dell'attribuzione italiana, della nascita da madre le CO
territoriali avrebbero dovuto qualificare lo HO
come cittadino egiziano, e negare, conseguentemente,
applicabilità all'art. 9 c.p.
"legittimamente Passando allora a stabilire se sulla esatta premessa dell'essere il prevenuto straniero, i giudici del merito abbiano alternativamente 0 subordinatamente
- fatto applicazione dell'art. 10 comma 1 stesso codice
osserva la Corte che, delle varie condizioni. poste
19 dalla norma per l'esercizio in Italia dell'azione penale relativamente a delitto commesSO come
si procede - all'estero ed inquello per il quale danno di cittadina italiana, è qui controversa la
sola tempestività dell'istanza di punizione,
avanzata dal fratello della vittima 1'11 giugno
1990, come è pacifico.
Diversamente dal vecchio codice, l'art. 90 comma 3
del nuovo dispone che, qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà ed i
diritti, previsti dalla legge, sono esercitati dai prossimi congiunti di essa : tra i quali sono
compresi i fratelli, a norma dell'art. 307 comma 4
c.p.
E' stato accertato, e non forma oggetto di contestazione, che lo HO rientrò in Italia il 4
novembre 1985, dopo aver ucciso , in EG, la
moglie italiana, secondo quanto ritenuto dalla Corte
del merito.
ΑΙ rilievo difensivo secondo il quale, con
1 dies a quo del termine riferimento talea data triennale di decadenza posto alla persona offesa "
dall'art. 128 comma 2 c. p., cui rinvia il successivo art. 130. per proporre l'istanza di punizione
20 il fratello della SI, vigente il vecchio codice di rito, non era legittimato a proporre l'istanza e, sotto il vigore del nuovo, era ormai decaduto dal relativo diritto, i giudici del merito hanno
replicato che il termine decorre dalla successiva
conoscenza dell'omicidio e che, comunque, esso, se da calcolare a decorrere dal 4 novembre 1985, non
avrebbe potuto, e non poté, essere Osservato
dall'interessato per caso fortuito o forza maggiore.
Tali argomentazioni sono, a ragione, censurate dal ricorrente.
Quanto, infatti, alla prima, essa è resistita dal contrario indirizzo interpretativo, più volte
affermato da questa Corte Suprema ( sez. II, 2.7.
1960, Rondini;
sez. II, 26.5.1 965, Zanotti;
sez.I,
18.11.1975, Garofalo;
sez. II, 17.12.1983, Tauber)
19.10.1992, in e, di recente, ribadito 1 sez. . I
procedimento relativo al medesimo attuale ricorrente concernente, peraltro, altra imputazione di
omicidio volontario, per fatto commesso in
Alessandria d'EG nel 1983).
Tale indirizzo va, qui, ulteriormente confermato :
ed invero, mentre il primo comma dell'art. 128 c. p. fa decorre il termine trimestrale di decadenza, per l'inoltro della richiesta di procedimento, dalla
21 "notizia del fatto che costituisce il reato", il diverso termine, di cui al secondo comma, decorre,
invece, dal "giorno in cui il colpevole si trova nel
territorio dello Stato", senza, dunque, alcun riferimento alla notitia criminis.
Trattasi di scelta legislativa insindacabile, in quanto ispirata a criteri di ragionevolezza, stante la ben maggiore durata del termine, di cui al secondo comma, rispetto a quella stabilita invece dal primo comma del citato art. 128.
- il qualeLa fraudolenta attività dello HO
ottenne I a iscrizione nei registri dello stato civile, quale cittadino italiano. con la condotta illecita, già non рид sopra evidenziata
- se costituire caso fortuito ° forza maggiore, come esattamente osserva il ricorrente, in contrasto con quanto affermato dalla sentenza impugnata, nondimeno rileva egualmente, sotto altro profilo, quanto alla decorrenza del termine in questione.
Essendo, invero, per il delitto di omicidio volontario aggravato, commes SO all'estero, per il quale si procede, prevista l'istanza di punizione nel caso in cui autore sia come nella specie, uno
straniero ( art.10 comma 1 c.p.) ' e non anche,
invece, nell'ipotesi in cui lo stesso delitto fosse
22 stato commesso dal cittadino ( art. 9 comma 1 c. p.,
altrimenti applicabile ) è logico inferirne,
essendo la persona offesa
- 0 chi per essa -
interessata a proporre l'istanza solo dal momento in cui venga a conoscenza che l'imputato sia straniero,
che fermo restando che il termine prescinde dalla notitia criminis, nondimeno, nel caso in cui, come
con la frode, nella specie, il prevenuto abbia "
determinato una apparente situazione di cittadinanza italiana, il termine stesso decorre dalla data successiva, in cui il soggetto interessato sia venuto a conoscenza che, in realtà, trattasi di straniero.
Lo stesso ricorrente ( a pag. dei motivi estesi dall'avv. Ammannato } rileva, riportando quanto risulta dalla sentenza impugnata, che il 9 giugno 1990 il g.i.p. edotto l'imputato rese della accertata impossibilità che egli fosse realmente figlio della LI. Ed in effetti che costei, indicata dallo HO come la madre italiana, in realtà non potesse essere tale, поп essendosi ella mai recata in EG ed essendo priva, da epoca precedente la nascita del preteso figlio, degli organi della procreazione,
risulta accertato solo con il rapporto della il
23 Questura di Firenze del 25 giugno 1990 del cui stato, V contenuto, il g.i.p. era evidentemente, già prima informato.
Orbene, con riferimento alla data del 9. 6.1990,
del tutto tempestiva appare l'istanza di punizione,
avanzata dall'interessato 1'11 successivo.
Così parzialmente rettificata ( ex art. 619 comma
1 c.p.p. ) la motivazione della sentenza
, deve essere confermata la procedibilità dell'azione penale ai sensi dell' art. 10 comma 1 c.p.
2. Non sussiste la violazione dell'art. 10 comma c.p.p., dedotta con il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. Ammannato. Hanno ritenuto al riguardo, i giudici del merito '
che rettamente il processo fosse stato celebrato dinanzi alla Corte di Assise di Firenze, invece che dinanzi a quella di Arezzo, poiché ' essendo inutilizzabili i criteri della residenza, della dimora e del domicilio la competenza per territorio era devoluta in virtù del criterio '
sussidiario, indicato dalla norma, al giudice del appunto, a Firenze. luogo dell'arresto, avvenuto "
, in Osserva la Corte che, facendo ogni caso,
riferimento la norma alla residenza ( 0 arresto 0 le successivamente
- alla dimora, domicilio,
24 consegna ) dell'imputato, è giuridicamente agli effetti in esame. che costui, irrilevante '
anteriormente all'assunzione di tale qualità, avesse la propria effettiva residenza ( о dimora 0 domicilio ) in un determinato luogo ( nella specie
S. OV LD) ' come invece ritiene pertanto erroneamente il ricorrente.
Se , quindi, è decisiva la situazione alla data di assunzione di detta qualità, rettamente ad essa si è
riferita la Corte territoriale, la quale, con
giudizio di fatto, come tale insindacabile in questa sede in quanto adeguatamente e logicamente motivato,
ha affermato la inutilizzabilità dei primi tre criteri, posti dalla norma, stante la pluralità di residenze, in luoghi diversi, ottenute ' ancora una volta fraudolentemente, dallo stesso imputato : il quale, da epoca anteriore all'assunzione di tale
qualità, aveva anche e da tempo, abbandonato '
l'Italia, come risulta dalla sentenza impugnata.
Neppure sussiste la violazione del quarto criterio di collegamento, posto dalla norma allegata, in via subordinata, dal ric orrente.
Come, infatti, risulta dalla stessa sentenza,
l'arresto venne eseguito a Firenze, mentre ad Arezzo
fu solo eseguito l'ordine di accompagnamento.
25 L'asserita equipollenza, agli effetti in esame,
tra le due situazioni, è , infatti, smentita dalla lettera della norma : la quale, così come, quanto ai concetti di residenza, dimora e domicilio, rinvia,
evidentemente, alle norme del codice civile (
" artt. 43 e SS. allo stesso modo, quanto all'arresto ed alla consegna, rinvia a quelle del codice di procedura penale, le quali, per quel che qui interessa, distinguono nettamente tra arresto ed
accompagnamento.
Trattasi, in altri termini, di nozioni assunte dalla norma nel loro peculiare significato tecnico-
giuridico, e che non v'è ragione di estendere, in via interpretativa, situazioni consimili, avendo a il legislatore inteso utilizzare una pluralità di succedanei criteri di collegamento ( art. 10 comma 1
e 2 c.p.p.), talché, non sussistendo nella legge, '
alcuna lacuna, non v'è necessità di colmarla in sede interpretativa.
3. Relativamente alle richieste ulteriori acquisizioni istruttorie, giudicate dalla impugnata sentenza irrilevanti a i fini del decidere, il
, per asserita violazione degli ricorrente censura artt. 24 cost., 190 e 495 comma 2 c.p.p.. le le riguardo alla LL nonché a idecisioni assunte
26 quattro egiziani, indicati a conferma dell'assunto della esistenza in vita della SI ancora in data ben successiva a quella del presunto omicidio.
Diversamente da quanto allegato dal ricorrente,
quanto alla prima la decisione appare del tutto
logica, essendo stata emessa sulla duplice ed
incontestata premessa che costei non conosceva la
SI se non per averla vista in fotografia , e che
la dichiarazione, in tal senso dalla stessa resa nel corso delle indagini preliminari, delera tutto incerta.
Meramente congetturale, e, come tale, non in grado validità della decisione, èinficiare la di l'assunto difensivo, secondo il quale la predetta avrebbe potuto comunque apportare elementi atti a scagionare il prevenuto. 5Relativamente ai quattro egiziani relativamente ai quali non forma oggetto di ricorso il punto della concernente l'affermata tardività delladecisione,
-indicazione è illazione del ricorrente 1
"ovviamente laggiù": pag. 16 motivi avv. Ammannato )
che la mancata conferma delle dichiarazioni,
segnalata dallo stesso prevenuto e posta a base del provvedimento reiettivo, debba intendersi riferita e all'ipotesi di escussione dei testi in EG .
27 Logica laoltre che motivata, è , pertanto,
decisione, come lo è l'affermato contrasto tra testi indicati e dichiarazioni dell'imputato . Se infatti,
come questi assume nella versione definitiva, la
SI fosse stata sequestrata dai servizi segreti,
vede perché, una volta liberatanon si come si vuole provare attraverso i quattro egiziani
- ella non si sarebbe messa direttamente a contatto con il marito ( fatto che, questi, ha sempre negato ) o con i propri parenti : come ' in definitiva, hanno rilevato i giudici del merito, richiamando le dichiarazioni dell'imputato.
Tali essendo le istanze istruttorie respinte, e tuttora in contestazione, non si ravvisa alcuna violazione di legge.
E' vero, infatti, che le parti hanno diritto alla prova, ma non è men vero che il giudice ha facoltà
di escludere quelle ritenute manifestamente superflue od irrilevanti (art. 190 comma 1 c. p. p.):
come, nella specie, egli ha fatto con motivazione
,
adeguata e logica.
4. Passando ad esaminare i motivi di merito, deve preliminarmente rilevarsi che la nuova disciplina del ricorso per cassazione, introdotta dall'art. 606
c.p.p.. ha i fine, quanto al vizio di motivazione,
28 che essenzialmente il ricorrente nella specie deduce, di mantenere il sindacato sul piano della IN
legittimità, evitando gli eccessi da più parte denunciati e che hanno talvolta dato luogo ad invasioni, da parte del giudice di legittimità,
dell'area di giudizio riservata al giudice del
merito", come leggesi nella relazione ministeriale.
Sono stati richiamati in narrativa gli elementi indiziari, alla stregua dei quali i giudici del merito hanno ritenuto che la SI sia deceduta, e che la morte sia stata determinata dalla condotta volontaria del marito.
Orbene rilevato che il ricorrente non avanza relativamente a tutti gli indizi esaminati censure ed alla valenza probatoria complessiva che ad essi è
' mentre, ai sensi stata attribuita dell'art.
- 606 comma 1 lett. e) c.p.p., deve osservarsi che la relativa motivazione è del tutto adeguata, e che inammissibili, a norma del terzo comma dello stesso articolo, sono le prospettazioni difensive rivolte al riesame del fatto nessuna illogicità è parimenti "
riscontrabile nella sentenza.
Non v'è dubbio, come rileva il ricorrente, che la scomparsa della SI ( riguardo al quale evento, nei motivi estesi dallo stesso avy. Ammannato, si
29 riconosce espressamente, a pag. 19, che la relativa
"analisi è penalmente corretta ed esatta") sia fatto ben diverso dalla morte, e tuttavia è altrettanto indubbio che i giudici del merito 1 le cui decisioni, conformi, si integrano vicendevolmente
-
hanno ritenuto provato l'evento più grave, dopo aver esaminato , ed escluso, ogni possibile alternativa.
Rilevarono già i giudici di primo grado, dopo aver ricostruito la assoluta normalità della vita e della personalità della la quale, di media età. SI -
trascorso la propria esistenza divisa tra casa aveva 1 che in effetti le ipotesi si riducevano a e lavoro tre : un sequestro di persona ancora in atto, la morte e l'essere costei uscita di senno ( pag. 23
sentenza di primo grado).
terza,Motivatamente scartate la prima e [ a
ritennero fondata la seconda ipotesi, tenuto anche conto. oltre che dell'esito negativo delle indagini, svolte in EG. dirette ad acquisire elementi atti a confermare la perdurante esistenza in vita della Scomparsa, e della lunga durata di
questa. anche fel comportamento serbato dallo
HO subito dopo la Scomparsa della moglie. in contrasto con la esistenza in vita di costei, nonché
30 della pluralità e contraddittorietà delle allegazioni difensive, giudicate tutte mendaci.
Tali conclusioni appaiono del tutto logiche, sol che si pensi che l'attuale ricorrente non è un
quisque de populo, solo indirettamente a conosc enza altre persone, ma è ildi eventi, che riguardino marito della SI, con la quale egli aveva
concordato sia il viaggio, sia pure in giorni diversi, in EG, sia il rientro in Italia di entrambi a breve distanza di tempo.
E delle vicende che hanno interessato la predetta, impedendole anche a distanza di anni, il '
sempre mostrato di essere rimpatrio, egli ha
perfettamente a conoscenza
- e non poteva essere
diversamente, non avendo la SI in EG, altre
' dando dellepersone, cui fare affidamento
-
spiegazioni ( volontà di restare in EG per lavoro;
litigio a causa della NA) che lui stesso ha, poi, implicitamente abbandonato, e adagiandosi,
alfine, sull'asserito sequestro ad opera dei servizi segreti : assunto, questo, che i giudici del merito hanno lucidamente respinto alla stregua di elementi probatori, con esso contrastanti, quali la falsificazione delle firme della SI nelle dall'EG cartoline spedite
)
diretta,
31 evidentemente, ad avallare la diversa tesi del volontario prolungamento del soggiorno in EG,
poi abbandonata ), il possesso del biglietto aereo di ritorno della stessa ( del quale chiese ed ottenne perfino il parziale rimborso) e la comunicazione al datore di lavoro, nella stessa data prevista per i l rientro in Italia, della volontà
della SI di rimanere in EG, comunicazione poi seguita dalla richiesta di liquidazione delle
spettanze contrattuali e manifestamente contrastante con il dedotto sequestro, che ben avrebbe potuto risolversi, se vero, anche in pochi giorni.
Nel tentativo di sminuire la gravità dell'indizio,
rappresentato dalla scomparsa della SI, dalla funga durata di essa e dall'assenza di notizie, il ricorrente ipotizza un infarto, la caduta da un
dirupo (pag. 23 motivi avv. Ammannato } ' una malattia, la perdita della memoria ( pag. 20 motivi avv. Filasto) ipotesi,: peraltro, non solo dirette al riesame del fatto, ma del tutto congetturali e neppureche, per di più ' non trovano riscontro nelle dichiarazioni del prevenuto, pure a conoscenza
delle vicende della SI per sua stessa ammissione.
Gli stessi elementi indiziari la falsità '
dell'aggiunta alla lettera del 26.10.1985. la
し
32 falsità della lettera dell'1.11.1985, la lettera della NA del 26.1.1986 e la testimonianza della
CO sono stati considerati dai giudici del merito decisivi per l'attribuzione della morte alla volontà
omicida del prevenuto.
Ben potendo la prova di un fatto, compreso
l'evento morte, essere desunta da indizi, purché
gravi, precisi e concordanti ( art. 192 comma 2
c. p. p.), la motivazione, sul punto resa dai giudici del merito, oltre che adeguata, è
-- diversamente da quanto allegato dal ricorrente, il quale isola dalla singole frasi, per complessiva motivazione attribuire ad esse un significato, diverso da quello in effetti ad esse conferito - altresì esente da
' come tale,vizi di natura logica, e insindacabile in sede di legittimità, ed esclude inoltre il dedotto salto logico tra scomparsa della
SI ed assassinio di lei ad opera dell'attuale l'allegata inversione ricorrente, oltre che dell'onere della prova.
Anche l'evento morte può essere provato mediante indizi, nessuna limitazione in tal senso ponendo la
" conseguentemente, rileva la mancata legge, nè scoperta del cadavere, come anche si desume dalla punibilità, quale titolo autonomo di reato,
33 di essodell'occultamento art. 412 c.p.),
punibilità ΠΟΛ condizionata alla successiva sua scoperta . Erroneo è il richiamo all'art. 133 c. p., a sostegno della tesi che il comportamento post factum dell'imputato rileverebbe esclusivamente quoad dedotta esclusività di dettopoenam : la comportamento non trova, invero, alcun riscontro nella norma, e la rilevanza di esso ai diversi fini
' invece,della prova trova la sua disciplina nell'art. 192 comma 2 c.p.p., il quale , al riguardo,
non pone alcuna limitazione. La tesi difensiva del coinvolgimento, nella vicenda, dei servizi segreti, è stata come già '
detto, adeguatamente vagliata dalla Corte
territoriale : le cui conclusioni, in contrasto con tale tesi, in quanto immuni da vizi logici e giuridici, non possono essere qui rivisitate.
Ciò è a dirsi anche relativamente alla morte di quattro componenti della famiglia HO, avvenuta in Algeria nello stesso giorno del 1979,
relativamente alla quale i giudici del merito hanno evidenziato che mancava la prova dell'altrui azione dolosamente violenta e del relativo movente.e che tra detto evento e l'omicidio della SI erano
34 trascorsi sei anni;
d'altra parte, se così grave fosse stato il pericolo rappresentato dalla propria presenza in EG, l'imputato avrebbe dovuto fornire, e non risulta lo abbia fatto, adeguate spiegazioni sul perchè vi abbia, nondimeno,
condotto anche Ia SI, e sul perché vi sia poi tornato, per due volte, con i TT.
Circa, infine, il movente, è bensì vero che, nel corso del processo, al riguardo, sono state prospettate varie e contrastanti ipotesi, ma altresì vero che quello, indicato nella impugnata sentenza ( la volontà, cioè, dello HO di riunirsi alla moglie egiziana, per la realizzazione della quale gli era necessario sbarazzarsi della
SI ) è stato ritenuto provato dalla indicazione in tal senso resa dalla NA nel permesso di soggiorno dalla stessa richiesto al suo arrivo in Italia il 7
novembre 1985, subito dopo, quindi, la Scomparsa della Rosi : motivazione adeguata e logica e, come tale, insindacabile in sede di legittimità. 5. Parimenti motivato è, infine, il diniego delle circostanze attenuanti generiche in considerazione delle personalità del prevenuto, giudicata negativamente. della elevata pericolosità. della
и
:
35 particolare intensità del dolo, del comportamento processuale pervicacemente mendace.
6. II ricorso va, pertanto, respinto, con le conseguenze di legge ( art. 616 c.p.p.).
P.q.m.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di quelle sostenute dalle costituite parti civili, liquidate per ciascuna in lire 2.500.000.
Roma, 12 gennaio 1995.
Il Consigliere est. Il presidente euw desti-. F
DEPOSITA
IN CANCELL IA COLLABORATO CANCELLERIA
4 APR. 1995 Angeni MA
IL COLLALCRATORE DI CANCELLERIA
38°
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