Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/1995, n. 3624
CASS
Sentenza 12 gennaio 1995

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In tema di competenza per reati commessi all'estero, ai fini dell'applicazione dell'art. 10 comma 1 cod. proc. pen., non sussiste equipollenza tra esecuzione dell'ordine di accompagnamento e arresto. La norma, così come, quanto ai concetti di residenza, dimora e domicilio, rinvia evidentemente alle norme del codice civile (art. 43 ss.), allo stesso modo, quanto all'arresto e alla consegna, rinvia a quelle del codice di procedura penale, le quali distinguono nettamente tra arresto e consegna. Trattasi cioè di nozioni assunte dalla norma nel loro peculiare significato tecnico-giuridico, che non vi è ragione di estendere a situazioni consimili, avendo il legislatore inteso utilizzare una pluralità di succedanei criteri di collegamento, talché non sussistendo nella legge alcuna lacuna, non v'è necessità di colmarla in sede interpretativa.

In tema di richiesta di procedimento, mentre il primo comma dell'art. 128 cod. pen. fa decorrere il termine trimestrale di decadenza, per l'inoltro della richiesta di procedimento, dalla "notizia del fatto che costituisce reato", il diverso termine, di cui al secondo comma, decorre dal "giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato", senza, dunque, alcun riferimento alla "notitia criminis". Trattasi di scelta legislativa insindacabile, in quanto ispirata a criteri di ragionevolezza, stante la ben maggiore durata del termine di cui al secondo comma, rispetto a quella stabilita, invece, dal primo comma dell'art. 128 cod. pen..

In tema di istanza di punizione per delitto in danno di un cittadino, commesso all'estero da persona, che successivamente si accerta essere straniera e non cittadina italiana, essendo la parte offesa - o chi per essa - interessata a proporre l'istanza solo dal momento in cui venga a conoscenza che l'imputato sia straniero, nel caso in cui il reato abbia, con la frode, determinato una apparente situazione di cittadinanza italiana, il termine di cui agli artt. 128 comma 2 e 130 cod. pen. decorre dalla data in cui il soggetto interessato sia venuto a conoscenza che, in realtà, trattasi di uno straniero.

L'iscrizione nei registri dello stato civile, quale cittadino italiano, in forza dell'art. 5 comma primo legge 21 aprile 1983 n. 123, ha efficacia meramente dichiarativa: dell'essersi cioè realizzata la fattispecie complessa, prevista dalla legge per l'acquisto, in forza di essa soltanto, della cittadinanza. Ove in sede penale si accerti che taluno si sia falsamente attribuita la qualità di figlio di madre o di padre italiano, ben può il giudice penale rilevarlo - per negare a costui la cittadinanza italiana, così fraudolentemente e solo apparentemente conseguita - nell'esercizio del potere-dovere posto dall'art. 2 comma primo cod. proc. pen., il quale fissa la regola dell'autonoma cognizione del giudice penale per quanto concerne le questioni strumentali rispetto alla decisione finale, salva l'eventuale sospensione del processo a norma dell'art. 3 cod. proc. pen.. Ne consegue che, accertata la falsa attribuzione della cittadinanza italiana, per il caso di delitto comune commesso all'estero, non può farsi applicazione dell'art. 9 bensì, se ne ricorrono le condizioni, del successivo art. 10 cod. pen..

In tema di omicidio volontario, anche l'evento morte può essere provato mediante indizi gravi, precisi e concordanti, (art. 192 cod. proc. pen.), nessuna limitazione in tal senso ponendo la legge, ne' rileva la mancata scoperta del cadavere, come anche si desume dalla punibilità, quale titolo autonomo di reato dell'occultamento di esso (art.412 cod. pen.), punibilità non condizionata alla successiva sua scoperta. A tal fine il giudice può tenere conto anche del comportamento "post factum" dell'imputato, non risultando fondata la tesi che esso rilevi soltanto per la determinazione della pena, ex art. 133 cod. pen.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/1995, n. 3624
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3624
Data del deposito : 12 gennaio 1995

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