Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 251. Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali 1. La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non puo' essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.
2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorita' giudiziaria puo' disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.
2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorita' giudiziaria puo' disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.
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- 1. La perquisizioneMarco Sicolo · https://www.studiocataldi.it/ · 17 marzo 2021 · 138.79901
[…] In quest'ottica, l'art. 251 c.p.p. prevede che la perquisizione in un'abitazione può tenersi, salvo motivi urgenti, soltanto dalle ore sette alle venti. […]
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Giurisprudenza • 195
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2021, n. 23093Provvedimento: […] A conforto della tesi della non riconducibilità dell'orario del misfatto a quello notturno, il ricorrente ricorda anche che l'art. 251 cod. proc. pen., nel definire l'orario notturno quanto alla disciplina delle perquisizioni, indica la fascia oraria 22-7. […]Leggi di più...
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