Articolo 251 del Codice di procedura penale
Articolo 250Articolo 252
Versione
24 ottobre 1989
Art. 251. Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali 1. La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non puo' essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.
2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorita' giudiziaria puo' disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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