Sentenza 27 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di esecuzione di pene concorrenti, il criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. non opera nel caso disciplinato dal successivo art. 80 di concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi, se diversi sono anche i tempi di commissione dei reati e delle custodie cautelari, e, imponendosi in tal caso la formazione di cumuli differenti, il predetto criterio è applicabile, nell'ambito di ciascuna operazione di cumulo parziale, solo nel caso in cui la pena derivante dal cumulo parziale sia superiore ai limiti di pena fissati dalla norma predetta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2015, n. 4135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4135 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2015 |
Testo completo
[ 41 35/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/01/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N,210/2015 Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO Presidente Dott. ADET TONI NOVIK Consigliere - - Rel. Consigliere Dott. ANGELA TARDIO REG. GENERALE Dott. MARGHERITA CASSANO - Consigliere N. 21065/2014 Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS EL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza n. 59/2013 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA del 21/11/2013; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Gabriele Mazzotta, che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta per nuovo esame. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 novembre 2013, la Corte di appello di Caltanissetta, decidendo, in funzione di giudice dell'esecuzione, sulla istanza avanzata da BA EM, in atto detenuto presso la Casa circondariale di Catanzaro: ha dichiarato il ne bis in idem sostanziale e parziale tra il reato associativo di cui alle sentenze della stessa Corte del 9 dicembre 2002 e del 25 maggio 2004 e tra il reato associativo di cui alla sentenza della stessa Corte del 25 maggio 2004 e alla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta del 20 settembre 2011; ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze indicate nella premessa della stessa ordinanza da sub 1) a sub 9); -ha rideterminato la pena complessiva a carico dell'istante in anni trentadue di reclusione ed euro dodicimilasettecento di multa.
1.1. La Corte rilevava, a ragione della decisione, che: con propria ordinanza del 28 febbraio 2008 aveva riconosciuto la disciplina - del reato continuato tra i fatti giudicati con le proprie sentenze del 9 dicembre 2002, del 28 maggio 2004 e del 3 ottobre 2006, rideterminando la pena in anni diciassette di reclusione ed euro ottomila di multa;
- a tali fatti erano stati già aggiunti in continuazione tutti quelli di cui alle altre sentenze indicate in premessa, ad eccezione delle sentenze del 17 ottobre 2010 e del 14 febbraio 2012 (sub 8 e 9), cui il vincolo della continuazione poteva essere esteso;
era fondata l'eccezione del ne bis in idem sostanziale per le condotte associative formulata dalla difesa, da dichiararsi nei termini in cui era stata segnalata la sovrapposizione delle stesse condotte dal punto di vista temporale, tra le sentenze della stessa Corte del 9 dicembre 2002 (con contestazione aperta fino al 5 luglio 1999) e del 25 maggio 2004 (con contestazione dall'1 gennaio 1999 e da intendersi dal 6 luglio 1999) e tra la sentenza della stessa Corte del 25 maggio 2004 (con contestazione fino al 31 dicembre 2000) e quella del G.u.p. di Caltanissetta del 20 settembre 2011 (con contestazione dall'1 gennaio 2001 e non 2000), con conseguente parziale riduzione delle pene inflitte per i reati già unificati con il vincolo della continuazione con ordinanza del 28 febbraio 2008; · la pena doveva essere fissata partendo dalla predetta ordinanza del 28 febbraio 2008, che aveva individuato il reato più grave in quello di estorsione aggravata di cui al capo c) della sentenza del 3 ottobre 2006, in anni otto di reclusione ed euro duemilaottocento di multa;
aumentata di anni due e mesi sei di reclusione ed euro mille di multa per la sentenza del 9 dicembre 2002 e F aumentata di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro duemila di multa per la 2 sentenza del 25 giugno 2004, fino ad anni sedici di reclusione ed euro ottomila di multa;
detta pena doveva essere aumentata per continuazione con le altre sentenze sub 2), 3), 4), 5), 6) e 7), confermando i plurimi aumenti per continuazione già riconosciuti nel tempo in sede di cognizione e di esecuzione, di entità minima pur a fronte di gravi reati, e disponendo nuovi aumenti per le sentenze sub 8 (pari ad anni due di reclusione ed euro duecento di multa) e sub 9 (pari ad anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro quattrocento di multa), fino ad anni trentadue di reclusione ed euro dodicimilasettecento di multa, da cui andavano scomputati l'indulto, ove concedibile, e le pene già espiate, con emissione di nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, l'interessato BA, che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Secondo il ricorrente, il Giudice dell'esecuzione ha violato il precetto normativo di cui all'indicato art. 187 disp. att. cod. proc. pen., alla cui stregua il giudice deve considerare violazione più grave quella per la quale è stata inflitta in concreto la pena più grave, e non quella derivante da altro cumulo giuridico. Nella specie, il Giudice, che non ha proceduto secondo detti dettami normativi, ha erroneamente richiamato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e cumulato promiscuamente gli aumenti per continuazione, anche modificando in peius la pena base, che è pari ad anni quattordici di reclusione ed euro cinquemilaottocento di multa, e non ad anni sedici di reclusione ed euro ottomila di multa.
2.2. Il Giudice dell'esecuzione ha, inoltre, accolto l'eccezione di ne bis in idem sostanziale, confermando illogicamente tutti gli aumenti per continuazione già disposti, senza neppure tenere conto che la pena di cui alla sentenza del 17 ottobre 2010, indicata nella pagina sette dell'ordinanza, doveva essere decurtata di un terzo per la scelta del rito, alla pari di alcune delle altre sentenze indicate nella precedente pagina sei.
2.3. La determinazione della pena in anni trentadue di reclusione, senza neppure apprezzarsi il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., ha, infine, finito con il neutralizzare gli effetti favorevoli dei due istituti, previsti dagli artt. 671 e 649 cod. proc. pen. e applicati, e violare il principio del favor rei. Né si è considerato che l'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. richiama l'art. 81, comma 1, cod. pen., che a sua volta dispone che la pena che "dovrebbe 3 infliggersi per la violazione più grave” è “aumentata sino al triplo", cui consegue che la pena di anni otto di reclusione, indicata oltre alla multa quale pena base, non poteva comunque superare ventiquattro anni di reclusione.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, che non ha rispettato i parametri di calcolo nella dosimetria della pena, non individuando la violazione più grave, non riconsiderando gli aumenti per tutti i reati satelliti, non illustrando l'operata riduzione della pena in ragione del riconosciuto ne bis in idem sostanziale e non tenendo conto del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.
4. Il 12 gennaio 2015 è pervenuta memoria difensiva con motivi aggiunti, con la quale il ricorrente conferma le considerazioni svolte, depositando "videata" di precedente sentenza di annullamento con rinvio, emessa il 2 dicembre 2014 da questa Corte, che ha condiviso in fattispecie similare le argomentazioni difensive in punto di metodologia da seguire nella determinazione della pena base e degli aumenti relativi ai reati unificati per continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, in parte fondato, deve essere accolto nei limiti che saranno precisati.
2. Si premette in diritto che, secondo il costante indirizzo interpretativo di questa Corte, nella determinazione, in sede esecutiva, della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., il giudice deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal detto giudice, operare autonomi aumenti per i reati satelliti, compresi quelli già riuniti in continuazione c.d. interna con il reato posto a base del nuovo computo (tra le altre, Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, dep. 22/11/2004, P.G. in proc. Esposito, Rv. 229822; Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, dep. 04/02/2009, Neder e altri, Rv. 243375; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, dep. 29/12/2009, Di Stefano, Rv. 245987; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, dep. 29/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 21/02/2014, Romano, Rv. 259030).
2.1. Si è, infatti, rimarcato che, nella sequenza delle operazioni per la determinazione del trattamento sanzionatorio, il giudice dell'esecuzione è 4 vincolato al giudicato solamente per quanto riguarda l'individuazione del reato più grave, la cui sanzione deve prendere in considerazione quale base del procedimento di computo, applicandovi gli aumenti di pena per i reati a esso unificati, senza che analogo vincolo sussista quanto al trattamento sanzionatorio originariamente previsto per tali reati satelliti, potendo egli procedere, nell'ambito di una valutazione dei fatti unificati nella continuazione, alla rideterminazione della pena per gli stessi reati anche in misura superiore alla pena originariamente inflitta per ogni reato, ancorché nei limiti di cui all'art. 671 cod. proc. pen. e previo ragguaglio tra le pene di genere diverso ai sensi dell'art. 135 cod. pen. (Sez. U, n. 4901 del 27/3/92, dep. 30/04/1992, P.M. e Cardarilli, Rv. 191129, e, tra le successive, Sez. 1, n. 4862 del 06/07/2000, dep. 09/08/2000 Basile, Rv. 216752; Sez. 1, n. 32277 del 25/02/2003, dep. 31/07/2003, Mazza, Rv. 225742; Sez. 1, n. 28514 del 04/06/2004, dep. 24/06/2004, Giannone, Rv. 228849; Sez. 1, n. 15986 del 2/4/2009, dep. 16/04/2009 Bellini, Rv. 243174; Sez. 1, n. 45256 del 27/09/2013, dep. 08/11/2013, Costantini, Rv. 257722), e alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. (tra le altre, Sez. 5, n. 11587 del 10/02/2006, dep. 03/04/2006, Vudafieri, Rv. 233897). Ne discende che giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena finale per il reato continuato, incontra il solo limite, stabilito dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen., del divieto di superamento della somma delle sanzioni inflitte in sede cognitiva con ciascun titolo giudiziale (tra le altre, Sez. 1, n. 5826 del 22/10/1999, dep. 04/1/2000, Buonanno, Rv. 214839; Sez. 1, n. 31429 del 08/06/2006, dep. 21/09/2006, Serio, Rv. 234887; Sez. 1, n. 48833 del 09/12/2009, dep. 21/12/2009, Galfano, Rv. 245889; Sez. 1, n. 5832 del 17/01/2011, dep. 16/02/2011, P.G. in proc. Razzaq, Rv. 249397; Sez. 1 n. 25426 del 30/05/2013, dep. 10/06/2013, Cena, Rv. 256051), pacificamente prevalente sulla regola del non superamento del triplo della pena relativa alla violazione più grave, fissata, per il giudizio di cognizione, dall'art. 81, comma 2, cod. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 5959 del 12/12/2001, dep. 13/02/2012, Franco M., Rv. 221100; Sez. 1, n. 5637 del 14/12/2001, dep. 12/02/2002, Iodice M., Rv. 221101; Sez. 1, n. 24823 del 31/03/2005, dep. 05/07/2005, Tanzii, Rv. 232000; Sez. 1, n. 39306 del 24/09/2008, dep. 21/10/2008, Cantori, Rv. 241145; Sez. 2, n. 22561 del 08/05/2014, dep. 30/05/2014, Do Rosario Lopez, Rv. 259349), senza essere vincolato dal divieto della reformatio in peius, di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 12704 del 06/03/2008, dep. 25/03/2008, D'Angelo, Rv. 239376). In ogni caso, il giudice dell'esecuzione deve dare conto dei criteri adottati per la determinazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all'esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo 5 ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (tra le altre, Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009, dep. 04/06/2009, De Risio, Rv. 244115; Sez. 1, n. 16691 del 22/01/209, dep. 20/04/2009, Santaiti, Rv. 243168; Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013, dep. 29/07/2013, Sardo, Rv. 257000).
2.2. Sotto concorrente profilo, si è anche rappresentato, in tema di determinazione del reato più grave ai fini dell'applicazione della continuazione nella fase dell'esecuzione, che la specifica regola dettata dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., diversa da quella operante nella fase di cognizione -dove si ha riguardo alla gravità in astratto di ciascun reato da comparare sulla base della valutazione del titolo di reato e dei limiti edittali di pena (Sez. U, n.748 del 12/10/1993, dep. 25/01/1994, Cassata, Rv. 195805; Sez. U, n. 15 del 26/11/1997, dep. 03/02/1998, P.M. in proc. Varnelli, Rv. 209485; tra le successive, Sez. 6, n.34382 del 14/07/2010, dep. 23/09/2010, ZI AS detto IL e altri, Rv. 248247)- è ancorata alla sanzione applicata in concreto, e cioè alla quantificazione della pena finale risultante dai calcoli intermedi, indipendentemente dagli stessi e anche dalla gravità dei singoli reati. In coerenza con il necessario riferimento alla pena inflitta in concreto "anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato", ai sensi dell'indicato art. 187, la giurisprudenza di questa Corte ha anche chiarito che ogni aumento della pena base per reati giudicati con il rito abbreviato deve essere, a sua volta, ridotto di un terzo (tra le altre, Sez. 1, 15409 del 17/02/004, dep. 31/03/2004, Pennisi, Rv. 227929; Sez. 1, n. 48204 del 10/12/2008, Abello, Rv. 242660; Sez. 1, n. 49981 del 19/11/2009, dep. 30/12/2009, Scalas, Rv. 245966; Sez. 1, n. 5480 del 13/01/2010, dep. 11/02/2010, Perrone, Rv. 245915), e che, quando è riconosciuta in fase esecutiva la continuazione tra reati, oggetto, alcuni, di condanna all'esito di un giudizio abbreviato e, altri, di condanna all'esito di un giudizio ordinario, la riduzione spettante per la scelta del rito abbreviato va applicata, ove il reato più grave risulti quello giudicato con il rito ordinario, soltanto sull'aumento di pena per i reati satelliti giudicati con il rito abbreviato (tra le altre, Sez. 1, n. 44477 del 04/11/2009, dep. 19/11/2009, Modeo, Rv. 245719; Sez. 3, n. 9038 del 20/11/2012, dep. 25/02/2013, Micheletti, Rv. 254977), in quanto la riduzione del trattamento sanzionatorio è subordinata, tassativamente e senza eccezioni, al fatto che la condanna sia intervenuta a seguito di un giudizio abbreviato (tra le altre, Sez. 6, n. 33856 del : 09/07/2008, dep. 25/08/2008, P.G. in proc. Capogrosso, Rv. 240798), e la trasformazione in aumento ex art. 81 cod. pen., ridotto di un terzo, della pena autonomamente determinata per il reato giudicato con il rito speciale, sulla quale è stata operata la diminuzione ai sensi del citato art. 442, corrisponde al vantaggio acquisito dal condannato sotto il profilo sanzionatorio come corrispettivo di quello ottenuto dallo Stato sotto il profilo dell'economia processuale, in conseguenza della scelta del rito, senza che vi sia ragione logica e giuridica né alcun ostacolo di carattere tecnico, per cui il predetto debba perdere tale vantaggio per effetto dell'applicazione in fase esecutiva di un istituto ispirato al favor rei, quale la continuazione (Sez. 1, n. 40448 del 02/10/2007, dep.02/11/2007, Valentino, Rv. 238049).
2.3. Pertanto, la riduzione prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. precede (e non segue), sia relativamente al delitto base, che ai reati satelliti, la somma degli addendi della sanzione finale da irrogare per il reato continuato e, per l'effetto e necessariamente, pure precede l'eventuale applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. nel caso che la somma ecceda limite del cumulo giuridico (tra le altre, Sez. 1, n. 42316 del 11/11/2010, dep. 30/11/2010, Cutaia, Rv. 249027; Sez. 1, n. 733 del 02/12/2010, dep. 14/01/2011, Pullia, Rv. 249440). Né rileva in contrario il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, dep. 06/12/2007, P.G. in proc. Volpe e altri, Rv. 237692), che, come già affermato condivisibilmente da questa Corte (Sez. 1, n. 42316 del 11/11/2010, citata;
Sez. 1, n. 733 del 02/12/2010, citata), non riguarda (sebbene la massima estratta non indichi espressamente la limitazione) il regime del riconoscimento del vincolo della continuazione in executivis, ma esclusivamente l'applicazione dello stesso nella fase del giudizio celebrato con il rito abbreviato, tanto che con la stessa sentenza si è affermato che in executivis risulta "evidente che l'applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen., segue necessariamente la già disposta riduzione della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen", e che la "obiettiva discrasia delle regole applicative nei distinti giudizi di cognizione e di esecuzione", con la correlata "disparità dei moduli applicativi nelle sequenze procedurali di determinazione della pena (...), trova solida e razionale base giustificativa oltre che nell'oggettiva diversità (...) delle situazioni processuali (...) soprattutto nell'efficacia preclusiva derivante dal principio di intangibilità del giudicato".
3. Di tali condivisi principi è stata fatta parziale applicazione.
3.1. Il Giudice dell'esecuzione, pur movendo dall'esatto rilievo che, una volta riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati dalle sentenze oggetto della richiesta, occorreva individuare la pena prevista per la violazione più grave, ha individuato detta violazione, per relationem alla ordinanza del 28 febbraio 2008 della Corte di appello di Caltanissetta -che in executivis aveva unificato i reati oggetto delle proprie sentenze del 9 dicembre 2002, dell'11 giugno 2004 e del 3 ottobre 2006-, nel reato di estorsione aggravata di cui al capo c) dell'ultima sentenza, senza indicare con chiarezza i criteri seguiti per lo 7 scorporo dei reati già riuniti in continuazione (in sede cognitiva ovvero esecutiva) ed esplicare l'iter logico seguito per condividere la ragione della scelta, già adottata in sede esecutiva, pur a fronte di ulteriori titoli non oggetto di precedente apprezzamento.
3.2. Né, in relazione al quantum della pena, fissato -in aumento sulla pena base- per i reati ritenuti meno gravi, oggetto della stessa ordinanza del 28 febbraio 2008, fino alla concorrenza della pena complessiva di anni sedici di reclusione ed euro ottomila di multa, sulla quale sono stati aggiunti gli ulteriori aumenti per continuazione, l'ordinanza ha assolto all'obbligo di rendere conto degli elementi valorizzati per ciascun reato in continuazione, poiché non solo ha indicato gli aumenti di pena per sentenze, omettendo di rappresentare i reati singoli o in concorso giudicati con esse e di operare i singoli autonomi aumenti per ciascuno dei reati satelliti, ma è pervenuta alla predetta sommatoria finale (pari ad anni sedici di reclusione ed euro ottomila di multa), non corrispondente per difetto a quella indicata come condivisa (pari ad anni diciassette di reclusione ed ero ottomila di multa) e non reclamata dalla non ricorrente parte pubblica, e neppure coerente, come eccepito dal ricorrente, con i singoli addendi distintamente enunciati (anni otto di reclusione ed euro duemilaottocento di multa, anni due e mesi sei di reclusione ed euro mille di multa, anni tre e mesi sei di reclusione ed euro duemila di multa).
3.3. L'esigenza di una specifica motivazione sia per detta iniziale determinazione (di cui alle sentenze sub 1 della premessa dell'ordinanza), sia per gli ulteriori aumenti effettuati confermando quelli già riconosciuti in precedenza dai giudici di cognizione ed esecuzione succedutisi nel tempo (di cui alle sentenze sub 2, 3, 4, 5, 6, 7 della stessa ordinanza), o rideterminando la pena già fissata (di cui alle sentenze sub 8 e 9 della stessa premessa), è resa ancora più evidente dalla riconosciuta fondatezza -non ulteriormente discutibile in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero della eccezione del ne bis in idem sostanziale tra condotte giudicate con sentenze oggetto di unificazione, nei limiti della loro sovrapposizione temporale, dalla ritenuta incidenza della declaratoria del riconosciuto ne bis in idem sulla entità delle pene unificate per continuazione, e della non esplicata esecuzione della pertinente riduzione ovvero delle adottate modalità, oltre che dalla non dimostrata decurtazione per tutti i reati giudicati con rito alternativo della correlata riduzione premiale. 4. È, invece, inammissibile in questa sede la censura che attiene alla : contestata omessa applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen., avendo la Corte di appello logicamente rappresentato la necessità di emissione di nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, previo 8 scomputo delle pene già espiate e previa applicazione dell'indulto, ove concedibile.
4.1. Questa Corte, invero, ha costantemente affermato che, in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, qualora, durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non è possibile procedere a un unico cumulo delle pene concorrenti. Occorre, invece, procedere a cumuli parziali, e quindi al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto;
poi a nuovo cumulo, comprensivo della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione, e così via fino all'esaurimento delle pene concorrenti irrogate per reati successivamente commessi, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione (tra le altre, Sez. 1, n. 4940 del 12/10/1998, dep. 18/11/1998, Monopoli, Rv. 211803; Sez. 1, n. 5313 del 27/09/2000, dep. 19/12/2000, Pino G., Rv. 217602; Sez. 1, n. 19540 del 02/03/2004, dep. 27/04/2004, Colafigli, Rv. 227974; Sez. 5, n. 39946 del 11/06/2004, dep. 13/10/2004, Serio, Rv. 230135; Sez. 1, n. 34348 del 11/05/2005, dep. 26/09/2005, Morabito, Rv. 232277; Sez. 1, n. 5775 del 02/12/2008, dep. 11/12/2008, Calogero, Rv. 242574). Consegue a tali rilievi che il criterio moderatore della pena, previsto dall'art. 78 cod. pen., non opera nel caso, disciplinato dal successivo art. 80, di concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi, se diversi sono anche i tempi di commissione dei reati e delle custodie cautelari, supponendo, invece, il calcolo unitario delle pene concorrenti l'integrale cumulabilità, che è possibile quando le pene si riferiscono a reati commessi in epoca antecedente all'inizio della esecuzione di una di esse.
4.2. L'indicato criterio, inoltre, costituendo un temperamento legale unicamente delle pene destinate a essere effettivamente eseguite, non estende la sua operatività alle pene già coperte da indulto, che, diversamente, sarebbero soggette a un duplice abbattimento, correlato, da un lato, all'applicazione del detto criterio moderatore, e, dall'altro, al loro scorporo integrale dal cumulo giuridico (tra le altre, Sez. 1, n. 3628 del 18/07/1994, dep. 27/09/1994, Albertini, Rv. 199922; Sez. 1, n. 19339 del 11/05/2006, dep. 05/06/2006, Nirta, Rv. 234181; Sez. 1, n. 43684 del 13/11/2007, dep. 23/11/2007, Confl. comp. in proc. Barbato, Rv. 238692; Sez. 1, n. 5978 del 21/01/2009, dep. 11/02/2009, Di Silvio, Rv. 243354), cui consegue che l'indulto deve essere applicato, ai sensi dell'art. 174 cod. pen., sul cumulo materiale e non su quello giuridico previsto dall'art. 78 cod. pen., che opera solo successivamente.
5. Priva di giuridico pregio è, infine, la doglianza difensiva attinente alla reclamata applicazione in sede esecutiva del disposto dell'art. 81, comma 1, cod. pen. e del limite di determinazione della pena in ragione del triplo della pena relativa alla violazione più grave, invece che di quello di cui all'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. in ragione della somma di tutte le pene inflitte con i • provvedimenti considerati, prevalendo detta seconda norma sulla prima, in applicazione del principio di specialità enunciato all'art. 15 cod. pen., e dovendosi evitare che, già raggiunto il limite del triplo per una determinata fattispecie concreta, si determini impunità per ulteriori reati, dei quali, in successive occasioni, debba essere riconosciuta la pertinenza al medesimo disegno criminoso, alla luce del condiviso principio di diritto, richiamato sub 2.1., costantemente riaffermato tanto da costituire ius receptum.
6. Alla stregua degli svolti rilievi e dei principi di diritto sopra richiamati e affermati l'ordinanza impugnata -ferme restando le ulteriori statuizioni in punto di riconoscimento della continuazione e del "ne bis in idem sostanziale"- deve essere annullata limitatamente al calcolo della pena, con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, che, in diversa composizione soggettiva, procederà -in piena libertà di giudizio e in coerenza con quanto rilevato- a nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
: Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al calcolo della pena e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Caltanissetta. Così deciso in Roma, in data 28 gennaio 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Maria Cristina Slotto dott. Angela Tardio Suto Angel Tardes DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 1 FEB 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIEDLA 10