Sentenza 19 novembre 2009
Massime • 1
Allorché il giudice dell'esecuzione riconosca la continuazione tra più reati, alcuni dei quali oggetto di condanna all'esito di giudizio abbreviato, la riduzione spettante a norma dell'art. 442 cod. proc. pen. deve essere riconosciuta anche quando, risultando violazione più grave quella giudicata con il rito ordinario, la pena autonomamente determinata per il reato definito con il rito speciale, sulla quale è stata operata la diminuzione ai sensi del citato art. 442, si trasformi in aumento "ex" art. 81 cod. pen., che va pertanto ridotto di un terzo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2009, n. 49981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49981 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 19/11/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 3075
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 23378/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SCALAS ERMINIO N. IL 25/12/1956;
avverso l'ordinanza n. 23/2009 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 10/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del PG Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha richiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 10.04.2009 la Corte d'appello di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, pronunciando nei confronti di Scalas Erminio, riconosceva vincolo di continuazione, ex art. 81 cpv. c.p. e art. 671 c.p.p., tra i reati di cui alle sentenze 02.10.1996 e 07.05.2004 della stessa Corte, tutti per fatti in materia di stupefacenti, così determinando la pena unica complessiva in anni 10 e mesi 11 di reclusione. La pena base veniva ritenuta quella per il reato associativo (anni 8) aumentata di anni 1 e mesi 6 per la continuazione per gli altri fatti di cui alla stessa sentenza (così il teso del provvedimento), fermi gli altri aumenti a titolo di continuazione. Veniva quindi applicato l'indulto nella misura massima consentita.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni: - vi era errore materiale, in quanto l'aumento ritenuto in anni 1 e mesi 6 andava attribuito alla sentenza 02.12.1996 e non all'altra; non era stato effettuata però la riduzione di pena per i fatti di cui alla sentenza 02.10.1996 emessa ex art. 442 c.p.p.; - illogicità di aumenti più elevati per fatti meno gravi, nonché non tenendo conto dell'evoluzione positiva della personalità di esso ricorrente.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto. Ferma, invero, la riconosciuta continuazione, deve essere però censurata la metodologia del trattamento sanzionatone come attuata dalla Corte territoriale. L'impugnata ordinanza ha unito in pena unica i reati di cui alla sentenza 07.05.2004 (rito ordinario) e quelli di cui alla sentenza 02.10.1996 (in esito a rito abbreviato). In siffatta situazione, deve essere ricordata - e qui ribadita - la giurisprudenza di questa Corte di legittimità per la quale, nell'effettuare la determinazione della pena ex art. 671 c.p.p., non può perdersi la riduzione per il rito che vada ad incidere sui reati satelliti già giudicati in abbreviato (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1^, n. 15409 in data 17.02.2004, Rv. 227929, Permisi;
ecc.: "Allorché il giudice dell'esecuzione riconosca la continuazione tra più reati alcuni dei quali oggetto di condanna all'esito di rito abbreviato, la riduzione spettante a norma dell'art. 442 c.p.p. deve essere riconosciuta anche quando, risultando violazione più grave quella giudicata con il rito ordinario, la pena autonomamente determinata per il reato definito con il rito speciale, sulla quale è stata operata la diminuzione ai sensi del cit. art. 442 c.p.p., si trasformi in aumento ex art. 81 cpv. c.p., che va pertanto ridotto di un terzo"; nello stesso senso cfr. Cass. Pen. Sez. 1^, n. 40448 in data 02.10.2007, Rv. 238049, Valentino). Posto tale principio di diritto, è del tutto evidente che il giudice dell'esecuzione, nell'impugnata ordinanza, non ne ha tenuto conto, determinando gli aumenti di pena, per i reati relativi al rito abbreviato, senza introdurre nel calcolo la dovuta riduzione di un terzo (del che non è traccia nella motivazione). Si impone quindi annullamento con rinvio. Nell'ambito del rinnovato esame sarà posto rimedio anche all'evidente errore materiale che inficia il provvedimento (poiché la pena originaria irrogata dalla sentenza 07.05.2004 risulta essere di anni 9 e mesi 5, di cui anni 8 per il reato base, è erroneo l'aumento di anni 1 e mesi 6 per il reato satellite di cui alla stessa sentenza: il ricorrente opina che si sia voluto far riferimento all'altra sentenza). Rimane assorbito l'ultimo motivo di doglianza relativo all'entità della pena complessiva.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2009