Sentenza 6 luglio 2000
Massime • 1
Nell'ipotesi di continuazione tra più reati ritenuta in sede di esecuzione, il giudice è vincolato dal giudicato solo per quanto concerne l'individuazione del reato più grave, dovendo egli procedere alla determinazione della pena attraverso un aumento di quella prevista per tale reato (ancorché nei limiti di cui agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché previo ragguaglio tra le pene di genere diverso ai sensi dell'art. 135 cod. pen.), perciò senza che, al suddetto fine, rilevi il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i cd. reati satellite, o l'eventuale diversa natura di esso rispetto a quello relativo alla violazione più grave. (Fattispecie nella quale, in sede esecutiva, a richiesta del condannato, era stata ritenuta la continuazione tra reati finanziari, per i quali egli aveva riportato condanna a 1 anno e 2 mesi di reclusione, e reati comuni, per i quali aveva riportato sessantasei condanne, tutte a pene pecuniarie, con il risultato finale di una rideterminazione della pena complessiva in tre anni di reclusione).
Commentari • 4
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1. Con l'ordinanza in esame viene rimessa alle Sezioni unite la questione «se il giudice della esecuzione nella rideterminazione della pena complessiva finale in dipendenza del riconoscimento della continuazione – una volta individuata la violazione più grave e fatto salvo il contenimento del trattamento sanzionatorio entro il limite della somma delle pene inflitte con ciascuna condanna, come stabilito dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. – possa quantificare l'aumento per un determinato reato satellite in misura superiore all'aumento originariamente applicato per quel reato». Oggetto di un risalente e mai sopito contrasto giurisprudenziale, il quesito sul quale il Supremo Consesso si …
Leggi di più… - 2. Revirement delle Sezioni Unite in tema di continuazione inErika Tarquini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Le Sezioni Unite affrontano nuovamente la vexata quaestio dei limiti normativi che circoscrivono i poteri del giudice dell'esecuzione nelle ipotesi in cui sia chiamato ad applicare la disciplina della continuazione tra più reati, accertati con distinti provvedimenti di condanna passati in giudicato[1]. Il tema si colloca sullo sfondo degli spinosi intrecci tra l'art. 81 c.p. e l'art. 671 c.p.p., che rendono particolarmente insidiosa la materia della continuazione in executivis[2]. Il cuore della questione è il seguente: mentre il primo comma dell'art. 671 c.p.p. parrebbe accogliere la disciplina …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2000, n. 4862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4862 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato TERESI Presidente del 6/7/2000
1. Dott. Torquato GEMELLI Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni SILVESTRI " N. 4862
3. " Umberto GIORDANO " REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni NZ " N. 48442/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IL NZ, n. 6/9/50
avverso l'ordinanza emessa il 27/9/99 dalla Corte di appello di Lecce/Sez. dist. Di Taranto Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva:
con ordinanza in data 27/9/99 la Sezione distaccata di Taranto della Corte di appello di Lecce, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta presentata da IL NZ ai sensi dell'art. 671 C.P.P. ha unificato i reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e di violazione della disciplina dell'IVA per i quali il predetto era stato condannato con sentenza 30/6/98 della stessa Corte (a 1 anno e 2 masi di reclusione) e con sessantasei decreti penali del GIP della Pretura di Taranto (a multe comprese tra lire 23.966 e lire 18.895.500) e ha determinato la pena complessiva in tre anni di reclusione.
Avverso tale pronuncia il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione dolendosi del fatto che le pene pecuniarie irrogate in fase di cognizione per tutti i reati, ad eccezione di quello più grave, siano state trasformate in pena detentiva, il che si assume essere in contrasto con il favor rei che ispira l'istituto. La censura è priva di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 C.P.P. Del tutto impropriamente invero si invoca nel ricorso il principio del favor rei, poiché è stato lo stesso IL nell'istanza presentata l'11/5/99 a chiedere che venissero ricompresi nella continuazione tutti i fatti oggetto dei menzionati provvedimenti divenuti esecutivi nei suoi confronti, anche quello punito con la pena detentiva, e la disciplina dell'istituto di cui all'art. 81 C.P. è stata nell'ordinanza impugnata sotto ogni profilo, anche quello della determinazione della pena complessiva, correttamente applicata. Va premesso al riguardo che è ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte - dopo la decisione delle Sezioni unite 27/3/92, Cardarilli - che, una volta ritenuta la continuazione tra più reati, il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per quelli c.d. satelliti non esplica più alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave senza che rilevi la qualità della pena per essi comminata (cfr., tra le molte, le sentenze di questa Sezione 5/12/94, Cantarelli e 12/7/94, Mongarli). A tale criterio si deve attenere anche il giudice dell'esecuzione il quale, nella rideterminazione della pena in seguito all'applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 C.P.P., non è vincolato dal giudicato se non nella individuazione del reato più grave, che deve avvenire a norma dell'art. 187 disp. att. C.P.P., e deve solo rispettare i limiti di cui al comma 1 dell'art.81 C.P. ed al comma 2 dello stesso art. 671 C.P.P. (previo ragguaglio tra le pene di genere diverso ai sensi dell'art. 135 C.P.), limiti nel caso di specie puntualmente osservati.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2000