Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2000, n. 4862
CASS
Sentenza 6 luglio 2000

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Nell'ipotesi di continuazione tra più reati ritenuta in sede di esecuzione, il giudice è vincolato dal giudicato solo per quanto concerne l'individuazione del reato più grave, dovendo egli procedere alla determinazione della pena attraverso un aumento di quella prevista per tale reato (ancorché nei limiti di cui agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché previo ragguaglio tra le pene di genere diverso ai sensi dell'art. 135 cod. pen.), perciò senza che, al suddetto fine, rilevi il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i cd. reati satellite, o l'eventuale diversa natura di esso rispetto a quello relativo alla violazione più grave. (Fattispecie nella quale, in sede esecutiva, a richiesta del condannato, era stata ritenuta la continuazione tra reati finanziari, per i quali egli aveva riportato condanna a 1 anno e 2 mesi di reclusione, e reati comuni, per i quali aveva riportato sessantasei condanne, tutte a pene pecuniarie, con il risultato finale di una rideterminazione della pena complessiva in tre anni di reclusione).

Commentari4

  • 1Revirement delle Sezioni Unite in tema di continuazione in
    Erika Tarquini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Le Sezioni Unite affrontano nuovamente la vexata quaestio dei limiti normativi che circoscrivono i poteri del giudice dell'esecuzione nelle ipotesi in cui sia chiamato ad applicare la disciplina della continuazione tra più reati, accertati con distinti provvedimenti di condanna passati in giudicato[1]. Il tema si colloca sullo sfondo degli spinosi intrecci tra l'art. 81 c.p. e l'art. 671 c.p.p., che rendono particolarmente insidiosa la materia della continuazione in executivis[2]. Il cuore della questione è il seguente: mentre il primo comma dell'art. 671 c.p.p. parrebbe accogliere la disciplina …

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  • 2Reato continuato e quantificazione in executivis dell’aumento per i
    Rossella Fonti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con l'ordinanza in esame viene rimessa alle Sezioni unite la questione «se il giudice della esecuzione nella rideterminazione della pena complessiva finale in dipendenza del riconoscimento della continuazione – una volta individuata la violazione più grave e fatto salvo il contenimento del trattamento sanzionatorio entro il limite della somma delle pene inflitte con ciascuna condanna, come stabilito dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. – possa quantificare l'aumento per un determinato reato satellite in misura superiore all'aumento originariamente applicato per quel reato». Oggetto di un risalente e mai sopito contrasto giurisprudenziale, il quesito sul quale il Supremo Consesso si …

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  • 3Continuazione: per il giudice dell'esecuzione vale il limite del triplo della penaAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 17 luglio 2017

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    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2000, n. 4862
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4862
Data del deposito : 6 luglio 2000

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