Sentenza 17 febbraio 2004
Massime • 1
Allorché il giudice dell'esecuzione riconosca la continuazione tra più reati, alcuni dei quali oggetto di condanna all'esito di giudizio abbreviato, la riduzione spettante a norma dell'art. 442 cod. proc. pen. deve essere riconosciuta anche quando, risultando violazione più grave quella giudicata con il rito ordinario, la pena autonomamente determinata per il reato definito con il rito speciale, sulla quale è stata operata la diminuzione ai sensi del citato art. 442, si trasformi in aumento "ex" art. 81 cod. pen., che va pertanto ridotto di un terzo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2004, n. 15409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15409 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 17/02/2004
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 911
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 025232/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI TA N. IL 07/08/1955;
avverso ORDINANZA del 04/03/2003 CORTE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
Lette le conclusioni del P.G. Dr. CIAMPOLI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
con ordinanza in data 4/3/03 la Corte di appello di Catania in funzione di giudice dell'esecuzione ha riconosciuto, in accoglimento della richiesta presentata ai sensi dell'art. 671 C.P.P. da NN ET, il vincolo della continuazione tra i fatti per cui il predetto è stato irrevocabilmente giudicato con sentenza 4/4/00 della locale Corte di assise di appello (condanna a 14 anni di reclusione per violazione dell'art. 416 - bis C.P. e per sei episodi di estorsione) e con sentenza 10/2/01 della stessa Corte di appello (condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione ed euro 1239, 50 di multa per un altro episodio di estorsione) e ha rideterminato la pena complessiva in 15 anni di reclusione.
Il giudice dell'esecuzione ha assunto come base per il calcolo, ai sensi dell'art. 187 norme att. C.P.P., la pena irrogata per il delitto di associazione di tipo mafioso e, come già aveva fatto il giudice della cognizione, l'ha aumentata di un anno in relazione a ciascuno degli episodi di estorsione giudicati con la sentenza 4/4/00, misura che ha ritenuto equa anche per determinare l'aumento per l'episodio di estorsione giudicato con la sentenza 10/2/01. Contro questa pronuncia il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per Cassazione con il quale deduce violazione di legge, per non avere la Corte di appello tenuto conto che il reato oggetto di quest'ultima sentenza era stato giudicato con rito abbreviato. La doglianza è meritevole di accoglimento.
Risulta in effetti che nel procedimento definito con la sentenza 10/2/01 della Corte di appello di Catania era stato adottato il rito abbreviato e, conseguentemente, la pena inflitta era stata diminuita di un terzo ai sensi dell'art. 442 comma 2 C.P.P.. Si tratta di un vantaggio sotto il profilo sanzionatorio che il NN ha irrevocabilmente acquisito come corrispettivo di quello ottenuto dallo Stato, sotto il profilo della economia processuale, in conseguenza della scelta di tale rito e non vi è alcuna ragione logica e giuridica ne' alcun ostacolo di carattere tecnico per cui il predetto tale vantaggio debba perdere nel momento in cui, come effetto dell'applicazione in fase esecutiva di un istituto ispirato al favor rei quale la continuazione, la pena autonomamente determinata sulla quale è stata fatta operare la riduzione ex art. 42 C.P.P. viene trasformata in aumento ex art. 81 C.P. di quella irrogata per la violazione più grave che è stata giudicata con rito ordinario. Se dunque la riduzione di pena spettante per i reati che sono stati giudicati con rito abbreviato deve, in caso di applicazione della disciplina del reato continuato, essere operata sul relativo aumento anche se il reato più grave è stato giudicato con rito ordinario, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto diminuire di un terzo l'aumento di un anno di reclusione che ha ritenuto equo stabilire, senza in alcun modo fare richiamo all'art. 442 C.P.P., in relazione al reato di estorsione giudicato con la sentenza 10/2/01 ed a questa omissione, non comportando ciò alcuna valutazione di merito, può senz'altro porre riparo questa Corte ai sensi dell'art 620 lett. 1) C.P.P., restando cosi la pena complessiva fissata in 14 anni e 8 mesi di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena, che ridetermina in anni quattordici e mesi otto di reclusione.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2004