Sentenza 12 dicembre 2001
Massime • 1
Nel procedimento di esecuzione, quando riconosca il vincolo della continuazione tra reati considerati in più sentenze o decreti di condanna, il giudice è soggetto nella determinazione della pena al limite indicato nell'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen. (consistente nella somma di tutte le pene inflitte con i provvedimenti considerati), ma non a quello fissato all'art. 81, comma secondo, cod. pen. (il triplo della pena relativa alla violazione più grave), trovandosi le due norme in concorso apparente (con prevalenza della prima sulla seconda in applicazione del principio di specialità enunciato all'art. 15 cod. pen.), e dovendosi evitare che, già raggiunto il limite del triplo per una determinata fattispecie concreta, si determini impunità per ulteriori reati dei quali, in successive occasioni, debba essere riconosciuta la pertinenza al medesimo disegno criminoso.
Commentario • 1
- 1. Esecuzione penale, reato continuato, concorso formale, determinazione della penaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2001, n. 5959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5959 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO - Presidente - del 14/12/2001
1. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - N. 7016
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHIERI ANGELO - Consigliere - N. 019852/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FR RI N. IL 31/03/1966
avverso ORDINANZA del 23/04/2001 CORTE APPELLO di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE lette le conclusioni del P.G. Dott. L. Ciampoli che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria datata 26.11.2001 con la quale il difensore replica alla richiesta del P.G. e ribadisce di ricorso, osserva:
1. FR IO ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Milano, quale giudice all'esecuzione, pur dichiarando unificati dal vincolo della continuazione i reati di cui alle sentenze indicate nel provvedimento impugnato, - sentenza 8.4.1998 del Tribunale di Milano, irrevoc. il 28.4.1998 con la quale fu applicata la pena di anni 2 di reclusione e L.
1.000.000 di multa per i reati di cui agli artt. 81, 110, 612, 648 c.p., 10 e 12 L. 497/74, commessi il 5.3.98; - sentenza 4.5.2000 della Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma di quella 22.9.1999 del Gup del Tribunale di Milano con la quale venne condannato alla pena di anni 10 di reclusione e L.
3.666.000 di multa per i reati di cui agli artt. 81, 628, 648 c.p.; 10 e 12 L. 497/74 commessi nei mesi di giugno ed agosto 1977; irrev. il 18.12.2000, aveva tuttavia determinato la pena complessiva in misura inferiore al triplo di quella inflitta per la violazione più grave dal giudice della cognizione, applicando un incremento di anni 1 di reclusione a L.
1.000.000 di multa sulla pena base.
La Corte di Appello di Milano, infatti, con la sentenza del 4.5.2000 nel determinare in anni 10 di reclusione a L.
3.666.000 di multa la pena complessiva per il reato continuato (c.d. continuazione interna), l'aveva già ridotta entro il limite previsto dal primo comma, dell'art. 81 c.p. (il triplo della pena da infliggere per il reato più grave).
Analoga riduzione secondo il ricorrente avrebbe dovuto apportare la Corte milanese allorché, in funzione di giudice dell'esecuzione ex art. 671 c.p.p., aveva riconosciuto la continuazione dei reati di cui alla anzidetta sentenza con quella giudicati con la sentenza del Tribunale di Milano 8.4.1998, applicando il detto aumento di anni 1 di reclusione e L.
1.000.000 di multa con il quale la pena detentiva diventava ancora una volta superiore al triplo di quella stabilita per il reato più grave.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e, dunque, non può essere accolto. L'art. 671, comma 2, c.p.p. nello stabilire che "il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto" fissa il limite di pena che il giudice dell'esecuzione non può superare allorquando applichi la disciplina del concorso formale o quella del reato continuato, senza operare alcun richiamo al diverso limite stabilito dall'art. 81, comma 1, c.p. (il triplo della pena stabilita per il reato più grave).
Il mancato richiamo a quest'ultimo limite trova la sua spiegazione logica, a parere del Collegio, nell'esigenza di evitare che, una volta che la pena abbia raggiunto il detto limite, si crei per l'autore di reati unificati dal vincolo della continuazione, una sorta di impunità che potrebbe perdurare indefinitamente nonostante il susseguirsi di sentenze di condanna irrevocabili. Può affermarsi, dunque, il principio di diritto secondo cui la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 671 c.p.p. è norma speciale rispetto a quella di cui all'art. 671 c.p.p. è norma speciale rispetto a quella di cui all'art. 81, comma 1, c.p. e, pertanto, in sede esecutiva l'unico limite nella determinazione della pena complessiva per il reato continuato è quello costituito dalla somma della pena inflitta con ciascuna sentenza o decreto, anche se il detto limite risulti superiore al triplo della pena inflitta per il reato più grave.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2002