Sentenza 8 giugno 2006
Massime • 1
In tema di continuazione, attesa l'ampiezza dei poteri cognitivi riconosciuti in via eccezionale al giudice dell'esecuzione, è legittimo che, nel determinare la pena complessiva conseguente all'applicazione della continuazione, il giudice possa, una volta individuata la violazione più grave, quantificare l'aumento per ciascun reato satellite anche in misura superiore alla pena originariamente inflitta per quel reato, sempre che non venga superata la somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza o decreto.
Commentario • 1
- 1. Reato continuato e quantificazione in executivis dell’aumento per iRossella Fonti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza in esame viene rimessa alle Sezioni unite la questione «se il giudice della esecuzione nella rideterminazione della pena complessiva finale in dipendenza del riconoscimento della continuazione – una volta individuata la violazione più grave e fatto salvo il contenimento del trattamento sanzionatorio entro il limite della somma delle pene inflitte con ciascuna condanna, come stabilito dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. – possa quantificare l'aumento per un determinato reato satellite in misura superiore all'aumento originariamente applicato per quel reato». Oggetto di un risalente e mai sopito contrasto giurisprudenziale, il quesito sul quale il Supremo Consesso si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2006, n. 31429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31429 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 08/06/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 2042
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 004684/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI NU, N. IL 05/08/1977;
avverso ORDINANZA del 17/11/2005 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli L. (inammissibilità del ricorso).
OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice dell'esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione fra due serie criminose separatamente giudicate nei confronti di RI NU: 1) partecipazione ad associazione mafiosa, tentata estorsione e danneggiamento (G.U.P. Palermo 20.12.2000, confermata da App. Palermo 15.3.2002); 2) duplice estorsione aggravata (G.U.P. Palermo 16.4.2003, parzialmente riformata da App. Palermo 2.7.2004). Ha individuato il reato più grave in una delle estorsioni sub 2), per la quale - eliminato l'aumento per continuazione "interna" ed operata la riduzione per il rito abbreviato - la pena era fissata in sei anni di reclusione 1.200,00 Euro di multa;
"tenuti presenti la gravità dei fatti, la negativa personalità del RI e gli altri elementi indicati nell'art. 133 c.p." sono stati operati distinti aumenti per i reati satelliti, fino all'importo complessivo di nove anni e cinque mesi di reclusione 1.800,00 Euro di multa.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, corredato da memoria in replica alla requisitoria di inammissibilità del P.G., denunciando erronea ed illogica determinazione della pena sotto i seguenti profili: 1) per la seconda estorsione di cui alla sentenza 2.7.2004 della Corte territoriale era stato operato un aumento di tre mesi di reclusione e 100,00 euro di multa, mentre quello determinato dal giudice della cognizione era di due mesi e 100,00 Euro;
2) per il reato di tentata estorsione di cui alla prima sentenza era stato praticato un aumento di sette mesi di reclusione e 200,00 Euro di multa, superiore a quello stabilito per identico reato consumato;
3) non era stato operato l'abbattimento di un terzo per il rito abbreviato sulle pene relative ai reati satelliti.
Le doglianze sono infondate. Quanto alla prima questione, va ribadito che, nell'ipotesi di continuazione tra più reati ritenuta in sede di esecuzione, il giudice è vincolato dal giudicato solo per quanto concerne l'individuazione del reato più grave, dovendo egli procedere alla determinazione della pena attraverso un aumento di quella prevista per tale reato (ancorché nei limiti di cui all'art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p.), senza che, al suddetto fine, rilevi il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i ed. reati satellite (Cass., Sez. 1^, 6.7/9.8.2000, Basile;
25.2/31.7.2003, Mazza); ne segue che il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena complessiva conseguente all'applicazione della continuazione, è tenuto soltanto a non superare la somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza o con ciascun decreto, e pertanto, una volta individuata, ai sensi dell'art. 187 delle norme di attuazione del codice di rito, la violazione più grave, non gli è vietato, nell'operare sulla relativa pena l'aumento per ciascun reato satellite, di quantificare tale aumento in misura anche superiore alla pena originariamente inflitta per quel reato, sempre che il risultato finale dell'operazione non dia luogo al superamento del limite fissato dalla legge (Cass., Sez. 1^, 22.10.1999/4.1.2000, Buonanno).
Tale disciplina discende dall'ampiezza dei poteri cognitivi eccezionalmente attribuiti in tema di continuazione al giudice dell'esecuzione: nel determinare la sanzione per i reati satelliti egli ha riguardo ad una situazione complessiva, solo parzialmente nota e frammentariamente valutata dai giudici della cognizione. Nè alla detta conclusione può opporsi il divieto di "reformatio in pejus", nell'estensione riconosciutagli in tema di impugnazioni, non automaticamente estensibile alla fase esecutiva, nella quale - per le ricordate peculiarità della valutazione - il principio opera soltanto sotto il profilo dell'impossibilità di raggiungere un risultato deteriore rispetto a quello risultante dal cumulo materiale delle pene inflitte in sede di cognizione, secondo l'espressa previsione dell'art. 671 c.p.p., comma 2. Quanto all'aumento di pena per il reato di tentata estorsione, esso non può essere comparato con quello adottato per l'estorsione consumata, "in astratto" più grave, poiché la sanzione va commisurata non al titolo del reato, ma al fatto in concreto realizzato, che ben può risultare più grave, anche se soltanto tentato, ad es. quando particolarmente pericolosi ed allarmanti siano i mezzi di intimidazione apprestati;
ne' sotto il profilo della concreta gravità vengono formulate con il gravame specifiche censure alla valutazione operata dall'ordinanza impugnata. Quanto infine alla diminuente del rito, poiché tutte le condanne sono state pronunciate in giudizio abbreviato il trattamento sanzionatorio complessivo, conseguente al riconoscimento della continuazione, va diminuito di un terzo;
nel caso di specie l'ordinanza impugnata è partita dalla pena più grave, già diminuita, ed ha operato gli aumenti in misura globalmente inferiore a quelli stabiliti dalle sentenze emesse dai giudici dell'abbreviato, sicché si deve intendere che l'aumento per continuazione sia stata già depurato della diminuente del rito.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre