Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2006, n. 31429
CASS
Sentenza 8 giugno 2006

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Massime1

In tema di continuazione, attesa l'ampiezza dei poteri cognitivi riconosciuti in via eccezionale al giudice dell'esecuzione, è legittimo che, nel determinare la pena complessiva conseguente all'applicazione della continuazione, il giudice possa, una volta individuata la violazione più grave, quantificare l'aumento per ciascun reato satellite anche in misura superiore alla pena originariamente inflitta per quel reato, sempre che non venga superata la somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza o decreto.

Commentario1

  • 1Reato continuato e quantificazione in executivis dell’aumento per i
    Rossella Fonti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con l'ordinanza in esame viene rimessa alle Sezioni unite la questione «se il giudice della esecuzione nella rideterminazione della pena complessiva finale in dipendenza del riconoscimento della continuazione – una volta individuata la violazione più grave e fatto salvo il contenimento del trattamento sanzionatorio entro il limite della somma delle pene inflitte con ciascuna condanna, come stabilito dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. – possa quantificare l'aumento per un determinato reato satellite in misura superiore all'aumento originariamente applicato per quel reato». Oggetto di un risalente e mai sopito contrasto giurisprudenziale, il quesito sul quale il Supremo Consesso si …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2006, n. 31429
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31429
Data del deposito : 8 giugno 2006

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