Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2009, n. 48833
CASS
Sentenza 9 dicembre 2009

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Massime1

Il giudice dell'esecuzione, nel riconoscere la continuazione criminosa, è soltanto tenuto, per il computo degli aumenti di pena, a non applicare una pena che superi la somma delle singole condanne.

Commentario1

  • 1Reato continuato e quantificazione in executivis dell’aumento per i
    Rossella Fonti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con l'ordinanza in esame viene rimessa alle Sezioni unite la questione «se il giudice della esecuzione nella rideterminazione della pena complessiva finale in dipendenza del riconoscimento della continuazione – una volta individuata la violazione più grave e fatto salvo il contenimento del trattamento sanzionatorio entro il limite della somma delle pene inflitte con ciascuna condanna, come stabilito dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. – possa quantificare l'aumento per un determinato reato satellite in misura superiore all'aumento originariamente applicato per quel reato». Oggetto di un risalente e mai sopito contrasto giurisprudenziale, il quesito sul quale il Supremo Consesso si …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2009, n. 48833
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48833
Data del deposito : 9 dicembre 2009

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