Sentenza 9 dicembre 2009
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione, nel riconoscere la continuazione criminosa, è soltanto tenuto, per il computo degli aumenti di pena, a non applicare una pena che superi la somma delle singole condanne.
Commentario • 1
- 1. Reato continuato e quantificazione in executivis dell’aumento per iRossella Fonti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza in esame viene rimessa alle Sezioni unite la questione «se il giudice della esecuzione nella rideterminazione della pena complessiva finale in dipendenza del riconoscimento della continuazione – una volta individuata la violazione più grave e fatto salvo il contenimento del trattamento sanzionatorio entro il limite della somma delle pene inflitte con ciascuna condanna, come stabilito dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. – possa quantificare l'aumento per un determinato reato satellite in misura superiore all'aumento originariamente applicato per quel reato». Oggetto di un risalente e mai sopito contrasto giurisprudenziale, il quesito sul quale il Supremo Consesso si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2009, n. 48833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48833 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 09/12/2009
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 3310
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 25277/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL NG VA N. IL 16/01/1967;
avverso l'ordinanza n. 13/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 20/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. TINDARI chiedeva l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Palermo accoglieva la richiesta di applicazione della continuazione avanzata da NO LO in relazione a due sentenze di condanna e ritenuto più grave il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, giudicato con la prima sentenza, applicava un aumento di anni 5 e mesi 6 di reclusione previa riduzione per il rito.
Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva violazione di legge in quanto gli aumenti per i reati riuniti in continuazione erano sproporzionati tanto che la pena finale era stata ridotta solo di un anno e sei mesi rispetto alla somma delle due condanne;
inoltre, non aveva rispettato il giudicato già formatosi sui singoli aumenti di pena fissati dai giudici di merito per gli aumenti per la continuazione interna e non aveva spiegato le ragioni di tali aumenti. Presentava una memoria con la quale osservava che vi era contrasto di giurisprudenza sulla possibilità di modificare i singoli aumenti di pena concessi dai giudici di merito per i reati satellite e chiedeva la rimessione alle Sezioni Unite della relativa questione;
inoltre ribadiva che gli aumenti per i reati satellite erano stato sproporzionati e ingiusti anche rispetto al trattamento sanzionatorio inflitto ad altri coimputati.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato in quanto nel computo degli aumenti della pena il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcuna violazione di legge, essendo vincolato solo dall'obbligo di motivare la sua decisione e di non applicare una pena che superi la somma delle condanne riunite in continuazione (Sez. 1^ 6 marzo 2008 n. 12704, rv. 239376). Nel caso di specie tali obblighi sono stati rispettati avendo il giudice dato ragione dei singoli aumenti, dovuto alla gravità dei reati per i quali era intervenuta condanna. In detta materia non sussiste alcun contrasto di giurisprudenza;
infatti la sentenza citata dal ricorrente si limita ad affermare che il giudice dell'esecuzione è vincolato dalla pena base stabilita dal giudice di merito per il reato più grave. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2009