Sentenza 27 ottobre 2004
Massime • 1
Qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satelliti che va determinato "ex novo" dal giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2004, n. 45161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45161 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 27/10/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 4105
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 030104/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di MILANO;
nei confronti di:
1) ESPOSITO ROMOLO N. IL 20/07/1949;
avverso ORDINANZA del 22/01/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. M. Iannelli che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.
OSSERVA
Con ordinanza del 22.1.2003, la Corte di Appello di Milano accoglieva la richiesta presentata, a norma dell'art. 271 c.p.p., da Esposito Romolo e dichiarava uniti per continuazione i reati di cui alle sentenze in data 1.12.2000 e 10.11.2001, rideterminando la pena complessiva in dodici anni e mesi quattro di reclusione e 70.000 euro di multa.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano proponeva ricorso per Cassazione denunciando la violazione dell'art. 671 c.p.p. e 187 disp. att, sull'assunto che la pena non era stata correttamente determinata.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni appresso indicate.
Nel riconoscere l'esistenza del nesso della continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze, il giudice dell'esecuzione ha assunto come pena base quella inflitta con la sentenza della Corte di Appello di Milano dell'1.12.2000 ed ha stabilito l'aumento per la continuazione in misura pari ad anni cinque di reclusione ed euro 20.000 di multa.
Così statuendo, la Corte territoriale è incorsa nella violazione degli artt. 81 c.p. e 187 disp. att. c.p.p. in ordine al calcolo della pena stabilita per il reato continuato. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, in caso di applicazione della continuazione in fase esecutiva in ordine a più condanne, il giudice è tenuto ad individuare il reato più grave e ad operare l'aumento della pena per la ritenuta continuazione con gli altri reati per i quali vi è stata condanna con separate sentenze alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p. (Cass., Sez. 1^, 27 maggio 1997, Colombo). In particolare, è stato chiarito che in caso di applicazione della continuazione in fase esecutiva in ordine a più condanne, delle quali quella più grave sia stata pronunciata per più reati già uniti dal vincolo della continuazione nel giudizio di cognizione, deve essere assunta come base la pena infiitta, in tale giudizio, per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satelliti, che dovrà essere ex novo determinato dal giudice dell'esecuzione (Cass., Sez. 1^, 29 novembre 1999, Aperi). Da tale principio si evince che il giudice dell'esecuzione non avrebbe dovuto assumere come base l'intera pena inflitta con la citata sentenza dell'1.12.2000, ma soltanto quella inflitta per il singolo reato più grave, stabilendo poi autonomamente, con adeguata motivazione, l'entità degli aumenti da applicare per gli altri reati.
L'accertata erronea applicazione della legge penale giustifica l'annullamento dell'ordinanza con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, che dovrà rideterminare la pena per il reato continuato attenendosi al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Milano. Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2004