Sentenza 4 novembre 2009
Massime • 1
Riconosciuta in fase esecutiva la continuazione tra reati oggetto, alcuni, di condanna all'esito di un giudizio abbreviato e, altri, di condanna all'esito di un giudizio ordinario, la riduzione spettante per la scelta del rito abbreviato va applicata, ove il reato più grave risulti quello giudicato col rito ordinario, soltanto sull'aumento di pena per i reati satellite giudicati con il rito abbreviato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2009, n. 44477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44477 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 04/11/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2827
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 35328/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MO DO N. IL 31/08/1957;
avverso l'ordinanza n. 95/2008 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, del 08/07/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del PG Dott. MONETTI Vito che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 08.07.2008 il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di MO AR di unificazione in continuazione in executivis, ex art. 81 cpv. c.p. e art. 671 c.p.p., di tutti i reati di cui alle sentenze 05.10.1990 (in materia di armi, fatti dell'aprile 1990) e 05.05.1993 (ex art. 416 bis c.p. commesso nel Giugno 1991). Rilevava invero detto Tribunale come si trattasse di reati non omogenei, commessi a distanza di tempo, non risultando peraltro che i fatti in materia di armi potessero essere ricondotti all'ambito di operatività dell'associazione.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava l'impugnazione formulando le seguenti deduzioni: omessa decisione sul vero oggetto della richiesta;
la continuazione negata dal Tribunale in realtà era stata già riconosciuta con ordinanza 08.03.2002 della Corte d'assise d'appello di Taranto che aveva determinato pena complessiva nell'ergastolo con isolamenti diurno per anni 1 e mesi 7 (quest'ultimo già espiato), oltre alla multa;
in realtà si chiedeva che, trattandosi di due sentenze emesse con rito abbreviato, la pena complessiva venisse determinata in anni 30 di reclusione, anziché nell'ergastolo.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge. La rideterminazione della pena unica in continuazione, per le citate sentenze, a loro volta legate ad altre, è stata già operata, per il MO, con il provvedimento - da lui stesso invocato ed allegato agli atti - della Corte d'assise d'appello di Taranto in data 08.03.2002, non impugnato dall'interessato, e poi confluito nel provvedimento di unificazione pene concorrenti ("cumulo") 14.11.2004. Tale determinazione, ormai definitiva, non può certo essere ridiscussa solo perché esso condannato ha in concreto già scontato l'isolamento diurno (non trattandosi qui di benefici penitenziari). Peraltro è assolutamente infondata la pretesa, dovuta ad errata interpretazione della giurisprudenza citata, secondo cui l'unificazione in continuazione di sentenze alcune delle quali emesse a seguito di rito abbreviato dovrebbe comportare riduzione di un terzo anche per quelle emesse a seguito di rito ordinario, il dictum giurisprudenziale essendo - al contrario - quello per cui la riduzione ex art. 442 c.p.p. deve essere applicata (non può andare persa) solo alla frazione di pena apportata in aumento per la ritenuta continuazione per il reato satellite, ove questo sia stato giudicato con rito abbreviato. Tanto invero, ben letta, afferma la decisione citata dal ricorrente (Cass. Pen. Sez. 1, n. 15409 in data 17.02.2004, Rv. 227929, Pennisi), ma anche Cass. Pen. Sez. 1, n. 40448 in data 02.10.2007, Rv. 238049, Valentino, che affermano, appunto, che la riduzione di un terzo, ove si proceda ad unificazione in executivis ex art. 671 c.p.p., non può non essere operata sull'aumento apportato per il reato satellite, non già che si possa estendere al reato base giudicato con rito ordinario. Si tratta dunque di affermazione giurisprudenziale che - del tutto ragionevolmente - esprime principio esattamente contrario a quello che il ricorrente propone: il rito ordinario del reato graviore non può estendersi al reato satellite giudicato in abbreviato, non già che l'abbreviato del reato satellite si possa estendere all'ordinario del reato base.
Il ricorso è dunque inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente MO AR al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2009